§ 1.4.75 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 30.
Norme in materia di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:23/12/2004
Numero:30


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Comprensori di bonifica).
Art. 3.  (Modifica degli ambiti territoriali).
Art. 4.  (Enti competenti).
Art. 5.  (Interventi di bonifica).
Art. 6.  (Opere a carico pubblico).
Art. 7.  (Opere di competenza privata).
Art. 8.  (Programma regionale per la bonifica).
Art. 9.  (Piano di bonifica, tutela e valorizzazione).
Art. 11.  (Natura e organizzazione).
Art. 12.  (Funzioni).
Art. 13.  (Organi).
Art. 14.  (Assemblea dei consorziati).
Art. 15.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 16.  (Presidente).
Art. 17.  (Collegio dei revisori).
Art. 17 bis.  (Elezioni consortili)
Art. 18.  (Catasto consortile).
Art. 19.  (Piano di classifica).
Art. 20.  (Beneficio di bonifica).
Art. 21.  (Immobili serviti da pubblica fognatura).
Art. 22.  (Concertazione e accordi di programma).
Art. 23.  (Pubblicazione).
Art. 24.  (Informazione e trasparenza).
Art. 25.  (Vigilanza e controllo).
Art. 26.  (Norme regolamentari di attuazione).
Art. 27.  (Norme transitorie e di prima applicazione).
Art. 28.  (Abrogazione).
Art. 28 bis.  (Soppressione dei Consorzi idraulici di scolo e difesa)
Art. 29.  (Norme finanziarie).


§ 1.4.75 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 30.

Norme in materia di bonifica.

(B.U. 31 dicembre 2004, n. 57).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. La Regione, in attuazione del Titolo V della Costituzione, nel rispetto della normativa comunitaria e dei principi fondamentali della legge dello Stato, promuove e organizza la bonifica quale attività di rilevanza pubblica finalizzata a garantire la sicurezza idraulica e la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, la conservazione e difesa del suolo, lo sviluppo rurale, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole con particolare riguardo alla qualità, alla salvaguardia e alla valorizzazione dello spazio rurale.

 

     Art. 2. (Comprensori di bonifica).

     1. Ai fini della pianificazione, realizzazione e gestione della bonifica e della tutela e valorizzazione dello spazio rurale, tutto il territorio regionale dell’Umbria è classificato di bonifica ed è suddiviso in ambiti territoriali denominati comprensori di bonifica.

     2. I comprensori di bonifica costituiscono unità territoriali omogenee sotto il profilo idrografico, idraulico e morfologico, funzionali alle esigenze della pianificazione e alle attività consortili. La delimitazione territoriale dei comprensori di bonifica, cui corrispondono i bacini di seguito elencati, è quella riportata nella cartografia in allegato «A», che fa parte integrante della presente legge:

     1) «Alto Tevere-Assino»;

     2) «Chiascio»;

     3) «Trasimeno-Medio Tevere-Nestore»;

     4) «Topino-Marroggia»;

     5) «Chiani-Paglia»;

     6) «Alto Nera»;

     7) «Basso Nera-Basso Tevere».

 

     Art. 3. (Modifica degli ambiti territoriali).

     1. Gli ambiti territoriali dei comprensori di bonifica di cui all’articolo 2 possono essere modificati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

     2. Le proposte della Giunta regionale, sono preadottate dalla stessa e trasmesse alle province e ai comuni competenti per territorio, nonché ai consorzi di bonifica, i quali possono formulare eventuali osservazioni entro sessanta giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse [1].

     3. La Giunta regionale, anche sulla base delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, adotta la proposta di modifica della delimitazione territoriale e la trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.

     4. La deliberazione di approvazione del Consiglio regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione - BUR. La cartografia relativa è depositata presso la struttura regionale competente, le province e i comuni competenti per territorio, nonché presso la sede del consorzio interessato [2].

     5. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle deliberazioni di cui al presente articolo assolve gli adempimenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sostituisce a tutti gli effetti la trascrizione di cui all’articolo 58 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

 

     Art. 4. (Enti competenti).

     1. I consorzi di bonifica istituiti ai sensi del r.d. 215/1933 e operanti alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano, senza soluzione di continuità, le funzioni in materia di bonifica di cui all’articolo 12, nei comprensori di riferimento.

     2. Nei comprensori di bonifica ove non sono istituiti e operanti consorzi di bonifica le funzioni relative, compresa l’emissione dei ruoli per il recupero delle spese inerenti i servizi prestati, sono esercitate dalle unioni speciali di comuni [3].

     3. [Nel territorio del comune di Perugia le funzioni in materia di bonifica sono esercitate dalla comunità montana competente sulla parte prevalente del comprensorio «Trasimeno-Medio Tevere-Nestore»] [4].

 

TITOLO II

INTERVENTI E OPERE

 

     Art. 5. (Interventi di bonifica).

     1. Ai fini della presente legge sono considerati interventi di bonifica:

     a) la sistemazione e l’adeguamento della rete scolante, le opere di raccolta, le opere di approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione di acqua ad uso irriguo;

     b) le opere di sistemazione e regolazione dei corsi d’acqua di bonifica e irrigui, comprese le opere idrauliche sulle quali sono stati eseguiti interventi ai sensi del r.d. 215/1933;

     c) le opere di difesa idrogeologica;

     d) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;

     e) le opere di cui all’articolo 27 comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

     f) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica idraulica;

     g) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la gestione di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

     h) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino, nonché quelle di protezione dalle calamità naturali, in conformità all’articolo 16 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

     i) le opere di completamento, adeguamento funzionale e normativo, ammodernamento degli impianti e delle reti irrigue e di scolo;

     j) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere di cui alle precedenti lettere;

     k) gli interventi e le opere di riordino fondiario.

 

     Art. 6. (Opere a carico pubblico).

     1. Gli interventi di cui all’articolo 5 sono affidati ai consorzi di bonifica o alle unioni speciali di comuni, ai sensi dell’articolo 4, e dichiarati di preminente interesse regionale dal programma regionale di cui all’articolo 8 o con deliberazione della Giunta regionale. Le opere relative sono classificate come pubbliche [5].

     2. Gli oneri relativi alla progettazione e realizzazione degli interventi di cui all’articolo 5, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti demandati alla competenza dei consorzi di bonifica o delle unioni speciali di comuni e dichiarati di preminente interesse regionale con il programma regionale di cui all’articolo 8, o con deliberazione della Giunta regionale, ovvero dichiarati di preminente interesse nazionale, sono a totale carico pubblico. Per gli stessi vale quanto previsto all’articolo 9, comma 3 [6].

 

     Art. 7. (Opere di competenza privata).

     1. Le opere di competenza privata sono quelle indicate come tali dai piani di bonifica di cui all’articolo 9.

     2. Le opere di cui al comma 1 sono obbligatorie per i proprietari e le relative spese sono a loro esclusivo carico.

     3. I proprietari possono affidare ai consorzi di bonifica l’esecuzione, la manutenzione e la gestione delle opere di cui al comma 1, nonché delle opere di miglioramento fondiario volontarie.

     4. In caso di inadempienza da parte dei privati nell’esecuzione delle opere di cui al comma 1 la competente struttura della Giunta regionale la affida al consorzio di bonifica territorialmente competente, previa diffida agli interessati, con fissazione di un congruo termine per provvedere. La Regione, tramite il consorzio di bonifica, si rivale sui proprietari inadempienti per la spesa relativa.

     5. Le spese relative alle opere di competenza privata sono ripartite a carico dei proprietari degli immobili in rapporto ai benefici conseguiti come definiti all’articolo 20.

 

TITOLO III

PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO

 

     Art. 8. (Programma regionale per la bonifica).

     1. La Giunta regionale predispone il programma regionale pluriennale per la bonifica, di seguito denominato «programma pluriennale», nel rispetto degli indirizzi programmatici contenuti nel piano regionale di sviluppo e nel documento annuale di programmazione - DAP, nonché delle indicazioni del piano urbanistico territoriale - PUT, dei piani di bacino e dei piani stralcio di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, dei piani di tutela delle acque e del progetto di gestione degli impianti, di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

     2. Il programma pluriennale ha come finalità contenere il rischio idraulico, difendere il suolo e le infrastrutture produttive, promuovere la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e territorio, conseguire il risparmio idrico in agricoltura e la valorizzazione delle risorse suolo e acqua, assicurare l’organizzazione efficace ed efficiente dei servizi per la difesa del suolo e la valorizzazione della risorsa idrica ai fini prevalentemente agricoli e di miglioramento fondiario.

     3. Il programma pluriennale, in particolare:

     a) stabilisce in via generale gli interventi e le azioni degli enti locali territoriali considerate di preminente interesse regionale, già individuate nei piani di bacino e di tutela delle acque e nella programmazione regionale, da affidare ai consorzi di bonifica o alle unioni speciali di comuni, ai sensi dell’articolo 4 [7];

     b) individua, in mancanza dei piani di bacino e dei piani di tutela delle acque, gli indirizzi di programmazione del bacino per ciascun comprensorio di bonifica;

     c) indica le linee guida degli interventi e delle opere da realizzare attraverso i piani di bonifica.

     4. La proposta di programma pluriennale è preadottata dalla Giunta regionale ai fini della partecipazione istituzionale e sociale, come prevista dall’articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13.

     5. Espletati gli adempimenti di cui al comma 4, la Giunta regionale propone il programma pluriennale al Consiglio regionale per l’approvazione, allegando la documentazione inerente la partecipazione istituzionale e sociale.

     6. Il programma pluriennale ha durata decennale e può essere soggetto a verifica triennale su richiesta di almeno uno dei soggetti di cui al comma 3, lettera a). Esso continua comunque ad applicarsi fino all’approvazione del programma successivo.

 

     Art. 9. (Piano di bonifica, tutela e valorizzazione).

     1. Il piano di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio, di seguito denominato «piano di bonifica», individua le singole azioni e gli interventi di bonifica in ciascuno dei comprensori di cui all’articolo 2.

     2. Per ciascun intervento il piano di bonifica definisce il progetto di fattibilità e il costo presunto, specificando la natura pubblica o privata dell’intervento stesso. Esso individua altresì le opere di competenza privata, ai sensi dell’articolo 7, e stabilisce gli indirizzi per la loro esecuzione.

     3. Gli interventi pubblici compresi nel piano di bonifica sono considerati e dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili ai fini espropriativi.

     4. La proposta di piano di bonifica è predisposta e deliberata da ciascun consorzio di bonifica, o dalle unioni speciali di comuni negli ambiti territoriali nei quali il consorzio non è costituito, nel rispetto del programma pluriennale di cui all’articolo 8 e del piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP [8].

     5. [La proposta di piano di bonifica del comprensorio «Trasimeno-Medio Tevere-Nestore» è predisposta e deliberata dalla comunità montana competente nella parte prevalente dell’ambito territoriale] [9].

     6. Laddove esistono i consorzi di bonifica, la proposta di piano di bonifica è trasmessa ai comuni ricadenti nel comprensorio ai fini dell’acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere è da intendersi come acquisito in senso favorevole [10].

     7. La proposta di piano di bonifica è trasmessa alla Giunta regionale, che provvede alla sua adozione [11].

     8. Il piano di bonifica adottato è depositato presso la struttura regionale competente in materia di bonifica per trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. Dell’avvenuto deposito è data notizia mediante comunicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, negli albi dei comuni interessati e dei consorzi di bonifica, anche con pubblici manifesti da affiggere a cura dei consorzi stessi. Entro lo stesso termine la Giunta regionale attiva la partecipazione pubblica sull’atto. Entro trenta giorni dalla scadenza della data dell’ultima pubblicazione, chiunque può presentare osservazioni alla Giunta regionale, la quale, entro i quarantacinque giorni successivi, procede all’esame delle osservazioni, all’approvazione del piano di bonifica e alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione [12].

     9. I piani di bonifica possono essere aggiornati con le procedure di cui al presente articolo, anche su richiesta dei consorzi di bonifica interessati.

 

     Art 10. (Finanziamento).

     1. La Regione eroga contributi ai consorzi di bonifica e alle unioni speciali di comuni per la predisposizione dei piani di bonifica, nonché contributi ai consorzi di bonifica per la predisposizione dei piani di classifica di cui all’articolo 19 [13].

     2. I fondi necessari alla realizzazione delle opere ricomprese nei piani di bonifica sono reperiti attraverso:

     a) i contributi dei privati di cui all’articolo 7;

     b) i finanziamenti della Regione di cui all’articolo 6;

     c) il contributo alle spese consortili da parte dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, di cui alla legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43, e degli altri soggetti che utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque depurate;

     d) i contributi regionali derivanti dalla concessione e dall’uso del demanio idrico regionale, ai sensi degli articoli 87 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     e) i finanziamenti della Regione, delle autorità di bacino, delle province e dei comuni per la realizzazione degli interventi affidati ai consorzi di bonifica ai sensi dell’articolo 12 [14];

     f) i finanziamenti conseguiti dalla Regione nell’ambito dei fondi dell’Unione europea e nel quadro di azioni comunitarie o nazionali, nel cui ambito rientrano interventi previsti dall’articolo 5;

     g) i finanziamenti trasferiti alla Regione per la progettazione e la realizzazione di infrastrutture rientranti tra gli interventi di cui all’articolo 5 riconosciuti di interesse nazionale con legge dello Stato.

     3. La Regione può concorrere alla spesa ritenuta ammissibile ai sensi dell’articolo 7, comma 5 attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale o mediante l’assunzione a proprio carico degli interessi, in forma attualizzata, in tutto o in parte, su operazioni creditizie.

 

TITOLO IV

CONSORZI DI BONIFICA E CONTRIBUENZA

 

CAPO I

CONSORZI

 

     Art. 11. (Natura e organizzazione).

     1. I consorzi di bonifica sono enti pubblici economici a struttura associativa dotati di autonomia funzionale e contabile, che operano secondo criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità, soggetti alla vigilanza della Regione secondo quanto previsto dall’articolo 25.

     2. L’organizzazione e il funzionamento dei consorzi di bonifica sono disciplinati dallo statuto consortile, deliberato dal consiglio di amministrazione, nel rispetto della presente legge e delle norme regolamentari regionali attuative. Lo statuto assicura la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle gestionali, regolando in particolare modalità di costituzione, composizione, attribuzioni e funzionamento degli organi di amministrazione. Lo statuto disciplina inoltre, in conformità a quanto previsto dal regolamento le forme di partecipazione dei consorziati alla vita del consorzio.

 

     Art. 12. (Funzioni).

     1. I consorzi di bonifica svolgono le seguenti funzioni:

     a) predisposizione e deliberazione della proposta di piano di bonifica e dei piani triennali di attuazione;

     b) predisposizione e adozione del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza;

     c) approvazione del piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base del piano di classifica;

     d) progettazione, realizzazione, manutenzione, esercizio, tutela e vigilanza delle opere pubbliche di bonifica di cui all’articolo 6;

     e) progettazione, esecuzione e gestione delle opere di bonifica di competenza privata, se affidata dai privati stessi;

     f) predisposizione e attuazione dei piani di riordino fondiario;

     g) progettazione, realizzazione e gestione delle infrastrutture civili strettamente connesse con le opere della bonifica;

     h) progettazione, realizzazione e gestione degli impianti a prevalente uso irriguo, degli impianti per la utilizzazione delle acque reflue in agricoltura, degli acquedotti rurali e degli altri impianti, compresi in sistemi promiscui, funzionali ai sistemi civili e irrigui di bonifica;

     i) utilizzazione delle acque fluenti nei canali e nei cavi consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive, con il ricorso alle procedure di cui all’articolo 27 della l. 36/1994;

     j) predisposizione delle azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, al fine della loro utilizzazione irrigua, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione;

     k) attuazione di studi, ricerche e sperimentazioni di interesse comprensoriale e regionale per la bonifica, l’irrigazione e la tutela del territorio rurale, e per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1;

     l) promozione di iniziative e realizzazione di interventi per la informazione e la formazione degli utenti, nonché per la valorizzazione e la diffusione della conoscenza dell’attività di bonifica e di irrigazione e delle risorse acqua e suolo.

     2. La progettazione e la realizzazione di azioni e attività che rientrano tra quelle di cui all’articolo 5 sono inserite nei programmi triennali di intervento attuativi dei piani di bacino, di cui all’articolo 31 della l. 183/1989 e sono affidate ai consorzi di bonifica o alle unioni speciali di comuni, ai sensi dell’articolo 4 [15].

     3. Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza e conservazione delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI, Capi I e II del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 e successive modificazioni e integrazioni, provvedono al rilascio delle concessioni e delle licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall’articolo 100 del r.d. 215/1933.

     4. La Regione può affidare ai consorzi di bonifica o alle unioni speciali di comuni la progettazione e realizzazione degli interventi, ivi compresa la manutenzione, previsti nei piani di bacino di cui all’articolo 3 della l. 183/1989, dai programmi di cui agli articoli 17 e 21 ovvero dagli schemi previsionali e programmatici di cui all’articolo 31 della medesima legge [16].

     5. Le province e i comuni possono affidare ai consorzi di bonifica o all’Agenzia forestale regionale, assumendo i relativi oneri, la progettazione e la realizzazione degli interventi, nonché la manutenzione di opere e impianti nell’ambito delle rispettive competenze o in relazione alle materie ad essi conferite dalla Regione [17].

 

     Art. 13. (Organi).

     1. Sono organi dei consorzi di bonifica:

     a) l’Assemblea dei consorziati;

     b) il Consiglio di amministrazione;

     c) il Presidente;

     d) il Collegio dei sindaci revisori dei conti.

 

     Art. 14. (Assemblea dei consorziati).

     1. L’Assemblea è divisa in due sezioni elettorali:

     a) alla prima sezione appartengono tutti i consorziati, agricoli ed extragricoli, privati e pubblici, proprietari di immobili, iscritti nel catasto del consorzio di bonifica, che godono dei diritti civili e sono obbligati al pagamento dei contributi stabiliti dal consorzio stesso;

     b) alla seconda sezione appartengono i legali rappresentanti dei comuni ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica, o loro delegati [18].

     2. La prima sezione è suddivisa in fasce di contribuenza ai fini della predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto.

     3. L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio di amministrazione.

     4. La Regione adotta norme regolamentari al fine di disciplinare le fasce di contribuenza, le modalità e i termini per la predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto e l’elezione del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 15. (Consiglio di amministrazione).

     1. 1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da sette membri, di cui:

a) cinque eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea;

b) due eletti dai comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale [19].

     1 bis. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione aventi diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico, ivi incluso il Presidente, non può essere superiore a tre. Gli altri rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l'espletamento dell'incarico [20].

     1 ter. Al Presidente di cui al comma 1-bis è corrisposto un compenso annuo massimo, omnicomprensivo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate relative ad impegni istituzionali al di fuori del territorio del consorzio pari all'indennità di funzione annua spettante al sindaco di un comune con popolazione non superiore a diecimila abitanti. Agli altri componenti aventi diritto spetta un compenso annuo omnicomprensivo stabilito dallo Statuto in misura non superiore al cinquanta per cento del compenso annuo spettante al Presidente. Resta fermo il rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi [21].

     2. I consiglieri dimissionari, deceduti o impossibilitati a proseguire nell’incarico sono sostituiti dai primi dei non eletti delle rispettive fasce di contribuenza.

 

     Art. 16. (Presidente).

     1. Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i membri eletti dai consorziati nell’ambito della prima sezione. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’ente, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicate nello statuto.

     2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, qualora questi sia a sua volta assente o impedito, dal consigliere più anziano.

     3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 17. (Collegio dei revisori).

     1. Il Collegio dei sindaci revisori dei conti è composto dal Presidente, da due membri effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti nel registro nazionale dei revisori contabili.

     2. Il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori, compresi i membri supplenti, sono nominati dal Consiglio regionale con voto limitato. Per i consorzi interregionali, la nomina avviene previ accordi fra le Regioni interessate.

     3. I componenti del Collegio dei revisori durano in carica cinque anni. Essi cessano comunque dalla carica, prima della scadenza, in caso di decadenza degli altri organi consortili.

     4. Il Collegio dei revisori, alla scadenza del suo mandato o nel caso di decadenza di tutti gli organi consortili, resta in carica per lo svolgimento della ordinaria amministrazione fino al rinnovo del Collegio stesso.

 

     Art. 17 bis. (Elezioni consortili) [22]

     1. Le elezioni del Consiglio di amministrazione, trascorso il termine di cui all’articolo 15, si svolgono di norma in coincidenza con le elezioni regionali, ed in caso di necessità con le prime elezioni utili politiche, amministrative o europee ed avvengono secondo le modalità stabilite dal regolamento della Giunta regionale di cui all’articolo 14, comma 4.

 

CAPO II

CONTRIBUENZA

 

     Art. 18. (Catasto consortile).

     1. I consorzi di bonifica hanno l’obbligo di istituire il catasto consortile, in cui vanno iscritti tutti gli immobili situati nell’ambito del comprensorio consortile.

     2. Il catasto è aggiornato annualmente dai consorzi ai fini della elaborazione dei ruoli di contribuenza.

     3. L’aggiornamento è effettuato sia attraverso la consultazione dei dati dell’Agenzia del territorio del Ministero dell’economia e delle finanze, sia attraverso i dati risultanti dagli atti di compravendita presentati dai proprietari consorziati, sia mediante la consultazione dei registri delle conservatorie immobiliari competenti per territorio, avvalendosi delle facilitazioni previste dall’articolo 31 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

 

     Art. 19. (Piano di classifica).

     1. Il piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche e private di bonifica, stabilisce gli indici per la quantificazione dei medesimi e definisce i criteri per la determinazione dei contributi. Al piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui interno sono compresi gli immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica.

     2. Il piano di classifica e il relativo perimetro di contribuenza, prima dell’adozione da parte dei consorzi di bonifica, sono trasmessi alle province e ai comuni i cui territori ricadono nel comprensorio di bonifica, ai fini dell’acquisizione del relativo parere, che deve essere reso entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente detto termine il parere è da intendersi come acquisito in senso favorevole. Il piano e il relativo perimetro di contribuenza, una volta adottati dal consorzio, sono trasmessi alla Giunta regionale per l’approvazione.

     3. Il consorzio di bonifica provvede alla pubblicazione, negli albi consortili e negli albi pretori dei comuni interessanti, del piano di classifica e del relativo perimetro di contribuenza. Il consorzio provvede a dare preventiva comunicazione dell’avvenuta pubblicazione con avviso pubblicato nel BUR.

     4. I proprietari di immobili agricoli ed extra agricoli situati nel perimetro di contribuenza, che traggono un beneficio dalle opere di bonifica gestite dal consorzio, sono obbligati al pagamento del contributo di bonifica relativo alle spese di esecuzione, manutenzione, esercizio e gestione delle opere pubbliche di bonifica, quando non sono a totale carico pubblico, e alle altre spese per il funzionamento del consorzio. Il contributo è ripartito tra i proprietari in proporzione al beneficio ricevuto, calcolato sulla base degli indici contenuti nel piano di classifica di cui al comma 1 [23].

     5. I consorzi di bonifica, entro il 30 ottobre di ciascun anno, approvano il piano annuale di riparto del contributo di bonifica, sulla base degli indici di beneficio indicati nel piano di classifica degli immobili di cui al comma 1. Il contributo ha natura di onere reale, ed è esigibile dai consorzi a norma dell’articolo 21 del r.d. 215/1933.

     6. Ai fini del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, i consorzi di bonifica e le unioni speciali di comuni, con riferimento alle opere la cui realizzazione va loro affidata in concessione, sono individuati quali titolari di tutti i poteri espropriativi, fin dalla redazione dei relativi progetti [24].

 

     Art. 20. (Beneficio di bonifica).

     1. Il beneficio di bonifica consiste nel vantaggio tratto dall’immobile per interventi di bonifica sul territorio, sia a titolo di incremento che di conservazione del relativo valore, e può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili [25].

     1 bis. Per la qualificazione del beneficio di cui all’articolo 19, comma 4 si rinvia al comma 6, lettera d), punti 1, 2 e 3 dell’intesa sancita in sede di conferenza Stato-Regioni concernente l’attuazione dell’articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 2008, n. 31, che si allega alla presente legge [26].

     2. [Il beneficio di bonifica può essere:

     a) di presidio idrogeologico dei territori collinari e montani;

     b) di difesa idraulica di bonifica dei territori di pianura;

     c) di disponibilità irrigua] [27].

     3. [Costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio, tratto dagli immobili situati nelle aree collinari e montane, dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico minore] [28].

     4. [Costituisce beneficio di difesa idraulica di bonifica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all’andamento meteorologico normale, vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena] [29].

     5. [Costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque irrigue, di cui all’articolo 5] [30].

     6. I consorzi di bonifica nelle bollette emesse per il pagamento del contributo consortile, devono specificare esattamente la motivazione del beneficio e il bene a cui il contributo richiesto si riferisce.

 

     Art. 21. (Immobili serviti da pubblica fognatura).

     1. Non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica.

     2. Il contributo per lo scolo delle acque reflue, che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, è a carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 3.

     3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, che utilizzano corsi d’acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate, hanno l’obbligo di contribuire, ai sensi dell’articolo 27 della l. 36/1994, alle spese consortili di manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d’acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, determinato secondo i criteri fissati nel piano di classifica, previa intesa tra gli A.T.I. ed i consorzi di bonifica [31].

 

CAPO III

NORME DI COORDINAMENTO E GARANZIA

 

     Art. 22. (Concertazione e accordi di programma).

     1. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

     2. I consorzi di bonifica possono stipulare intese e convenzioni con le province, i comuni e le unioni speciali di comuni competenti per territorio, nonché con gli enti gestori del servizio idrico integrato degli ambiti territoriali ottimali - ATO, costituiti a norma della l. 36/1994, per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione in comune di specifici servizi, per la gestione e realizzazione di opere, sino a un importo massimo di cinquecentomila euro e per il conseguimento di obiettivi comuni [32].

     3. In caso di scarsità di risorse idriche, ai fini del riparto tra i diversi usi di acqua invasata a scopi plurimi, la Regione promuove accordi di programma per un equo riparto, tra usi diversi e comprensori, che tenga conto di quanto disposto dall’articolo 28 della l. 36/1994.

 

     Art. 23. (Pubblicazione).

     1. Gli atti degli organi consorziali debbono essere pubblicati, non appena deliberati, nell’albo pretorio del consorzio di bonifica per un periodo di quindici giorni consecutivi, salvo diversa previsione dello statuto per le deliberazioni adottate in via d’urgenza.

     2. Contro gli atti deliberativi è ammessa opposizione all’organo che ha emanato l’atto, da parte di chiunque ne abbia interesse, nei trenta giorni successivi dalla data di inizio di pubblicazione nell’albo del consorzio.

 

     Art. 24. (Informazione e trasparenza).

     1. Nell’attività di programmazione e di amministrazione, nell’esecuzione degli interventi e nella gestione delle opere, i consorzi di bonifica agiscono con modalità e procedure improntate a imparzialità e buona amministrazione, nel rispetto del diritto comunitario e della legislazione nazionale e regionale.

     2. I consorzi di bonifica assicurano l’informazione agli utenti mediante avvisi sui giornali, comunicazioni e pubblicazioni delle notizie sugli albi pretori dei comuni, delle province e delle unioni speciali di comuni e ogni altra forma anche telematica ritenuta idonea [33].

     3. I consorzi di bonifica garantiscono l’accesso agli atti e documenti inerenti l’attività, i servizi e le opere gestite. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge regionale 5 settembre 1994, n. 31 e dal regolamento consortile.

     4. I consorzi si avvalgono di personale proprio assunto attraverso procedure selettive pubbliche.

 

     Art. 25. (Vigilanza e controllo).

     1. La Regione adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della propria vigilanza sui consorzi di bonifica.

     2. Le norme regolamentari di cui al comma 1 disciplinano in particolare:

     a) l’approvazione da parte della Giunta regionale degli statuti e le loro modifiche; [34]

     a bis) il controllo di legittimità da parte della Giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali concernenti:

     1) i bilanci annuali e pluriennali di previsione e relative variazioni;

     2) i conti consuntivi;

     3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;

     4) l’elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione; [35]

     b) l’esercizio del potere sostitutivo da parte della Giunta regionale sui consorzi, tramite la nomina di un commissario ad acta, nell’ipotesi di mancata adozione nei termini prescritti di atti obbligatori per legge;

     c) l’esercizio del potere di scioglimento da parte del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta, degli organi di amministrazione dei consorzi, con nomina di un commissario straordinario, nell’ipotesi di persistente inefficienza della attività consortile o di gravi violazioni della normativa e dello statuto, ovvero di gravi irregolarità amministrative e contabili.

 

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 26. (Norme regolamentari di attuazione).

     1. La Regione adotta norme regolamentari per l’attuazione della presente legge, con particolare riferimento a quanto disposto dagli articoli:

     a) 11, comma 2;

     b) 14, comma 4;

     c) 25.

 

     Art. 27. (Norme transitorie e di prima applicazione).

     1. In sede di prima applicazione il programma pluriennale è approvato dal Consiglio regionale entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Nelle more dell’approvazione del programma pluriennale di cui al comma 1 e dei relativi piani di bonifica, gli interventi di bonifica sono approvati dalla Giunta regionale sulla base dei progetti predisposti e presentati dai consorzi di bonifica o dalle unioni speciali di comuni [36].

     2 bis. I Consorzi di bonifica, entro 120 giorni dall’approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all’articolo 26, provvedono ad adeguare i loro Statuti e ad adottare il piano di classifica degli immobili. [37]

     [3. Entro il termine di dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi di bonifica adottano il piano di classifica degli immobili.] [38]

     [4. I consorzi di bonifica, entro sei mesi dall’approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all’articolo 26, provvedono ad adeguare i propri statuti.] [39]

     [5. Tali statuti, una volta approvati da parte della Regione, trovano applicazione dal momento delle indizione delle elezioni per il rinnovo degli organi consortili, da tenersi in concomitanza con le elezioni del Consiglio regionale.] [40]

     6. Fino all’approvazione dei nuovi statuti i consorzi continuano ad operare sulla base delle norme statutarie vigenti alla data di approvazione della presente legge.

     7. I Consorzi di bonifica indicono le prime elezioni per il rinnovo degli organi entro 120 giorni dalla data di approvazione degli Statuti da parte della Regione. [Tali organi durano in carica per il periodo di tempo che intercorre tra la data di costituzione di tali organi e la data delle prime elezioni politiche, regionali, amministrative o europee ai sensi dell’articolo 17 bis]. [41]

     8. Gli organi consortili in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge rimangono in carica sino all’elezione di cui al comma 7.

     9. Fino all’approvazione del nuovo piano di classifica di cui al comma 3, i consorzi di bonifica adottano un piano provvisorio di riparto della contribuenza, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II del Titolo IV.

     10. Fino all’approvazione del piano di classifica i soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d’acqua naturali o artificiali gestiti dai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue depurate sono tenuti a corrispondere i contributi previsti a loro carico dal piano di riparto provvisorio di cui al comma 9.

 

     Art. 28. (Abrogazione).

     1. Sono abrogate le leggi regionali 25 gennaio 1990, n. 4, 27 dicembre 2001, n. 37 e 25 novembre 1986, n. 44, ferma rimanendo in via transitoria l’applicazione di quelle disposizioni che consentano l’operatività dei Consorzi fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti di cui all’articolo 27.

 

     Art. 28 bis. (Soppressione dei Consorzi idraulici di scolo e difesa) [42]

     1. Sono soppressi i Consorzi idraulici di difesa e di scolo che ricadano nei comprensori delimitati ai sensi dell’articolo 2 della presente legge.

     2. La soppressione degli enti di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

     3. Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale definisce la successione dei rapporti giuridici ed amministrativi tra organismi soppressi ed i Consorzi di bonifica che subentrano nell’esercizio dei compiti e delle funzioni.

 

     Art. 29. (Norme finanziarie).

     1. Al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere a), b), d), e), f), g), i) e, per quanto previsto alla lettera j), limitatamente alla manutenzione straordinaria, si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base del bilancio regionale 2004, parte spesa, 07.2.005 denominata «Investimenti in materia di bonifica,irrigazione e miglioramento fondiario » (cap. 7704).

     2. Al finanziamento regionale degli interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, lettere c), h), k) e, per quanto previsto alla lettera j), limitatamente alla manutenzione ordinaria, e dall’articolo 10, comma 1 e comma 2 lettera e), si fa fronte con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base del bilancio regionale 2004, parte spesa, 07.1.009 denominata «Bonifica ed irrigazione» (cap. 3768).

     3. Al finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 10 comma 3 si fa fronte con gli stanziamenti allocati nelle unità previsionale di base del bilancio regionale 2004, parte spesa, 07.2.005 denominata «Investimenti in materia di bonifica, irrigazione e miglioramento fondiario » (cap. 7706).

     4. La quantificazione del finanziamento regionale di cui ai commi 1, 2 e 3 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     5. Per l’anno 2004 agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse disponibili allocate nelle rispettive unità previsionali per il finanziamento della legge regionale 25 gennaio 1990, n. 4 con il bilancio pluriennale 2003-2005, annualità 2004.

     6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[2] Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[3] Comma così modificato dall'art. 45 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[4] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[5] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[6] Comma così modificato dall'art. 46 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[7] Lettera così modificata dall'art. 47 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[8] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[9] Comma abrogato dall'art. 48 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[10] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[11] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[12] Comma così modificato dall'art. 48 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[13] Comma così modificato dall'art. 49 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[14] Lettera così modificata dall'art. 49 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[15] Comma così modificato dall'art. 50 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[16] Comma così modificato dall'art. 50 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[17] Comma così sostituito dall'art. 50 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[18] Lettera così modificata dall'art. 51 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[19] Comma modificato dall'art. 52 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18, già sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 32 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[20] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8.

[21] Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16, sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8 e così modificato dall'art. 13 della L.R. 2 aprile 2015, n. 10.

[22] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 29.

[23] Comma così modificato dall'art. 6 quinquies della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[24] Comma così modificato dall'art. 53 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[25] Comma così modificato dall'art. 6 quinquies della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[26] Comma inserito dall'art. 6 quinquies della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[27] Comma abrogato dall'art. 6 quinquies della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[28] Comma abrogato dall'art. 6 quinquies della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[29] Comma abrogato dall'art. 6 quinquies della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[30] Comma abrogato dall'art. 6 quinquies della L.R. 26 marzo 2008, n. 5.

[31] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[32] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[33] Comma così modificato dall'art. 56 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[34] Lettera così sostituita dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 29.

[35] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 29.

[36] Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[37] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 29.

[38] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 29.

[39] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 29.

[40] Comma abrogato dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 29.

[41] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 29. L'ultimo periodo è stato soppresso dall'art. 10 della L.R. 11 novembre 2009, n. 22.

[42] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 29.