§ 2.3.314 - L.R. 9 aprile 2013, n. 8.
Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:09/04/2013
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30)
Art. 2.  (Commissario straordinario)
Art. 3.  (Sistema di gestione dei rischi di responsabilità civile sanitaria delle aziende sanitarie regionali in regime di autoritenzione dei rischi e gestione assicurativa)
Art. 4.  (Finanziamento oneri per il risarcimento danni da responsabilità sanitaria di ambito sovraziendale)
Art. 5.  (Norma di prima applicazione del Fondo di autoritenzione regionale)
Art. 6.  (Disposizioni in materia di esenzioni della tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale)
Art. 7.  (Disposizioni relative alla disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario)
Art. 8.  (Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali)
Art. 9.  (Razionalizzazione delle spese)
Art. 10.  (Finanziamento Associazione regionale allevatori dell'Umbria)
Art. 11.  (Cofinanziamento azioni per la tutela della qualità dell'aria)
Art. 12.  (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)
Art. 13.  (Ammortizzatori sociali in deroga)
Art. 14.  (Interventi a favore dei familiari delle dipendenti decedute nell'assolvimento dei doveri professionali)
Art. 15.  (Modificazione ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)
Art. 16.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26)
Art. 17.  (Modificazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)
Art. 18.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 18)
Art. 19.  (Modificazioni alla legge regionale 20 luglio 2011 n. 6 )
Art. 20.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4)
Art. 21.  (Modificazioni alla legge regionale 17 luglio 2002, n. 13)
Art. 22.  (Modificazione ed integrazione alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)
Art. 23.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)
Art. 24.  (Modificazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12)
Art. 25.  (Ulteriore modificazione alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)
Art. 26.  (Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)
Art. 27.  (Modificazioni alla legge regionale 3 aprile 2012, n. 5)
Art. 27 bis.  (Integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18)
Art. 28.  (Elenco regionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile)


§ 2.3.314 - L.R. 9 aprile 2013, n. 8.

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali

(B.U. 10 aprile 2013, n. 18 - S.S. n. 3)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Capo I

Disposizioni in materia di bonifica

 

Art. 1. (Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30) [1]

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica) è sostituito dal seguente:

 

" 1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da cinque membri, di cui tre eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea e due eletti dai comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale. ".

 

     Art. 2. (Commissario straordinario)

1. Nelle more dell'approvazione della legge di revisione e modifica delle norme regionali in materia di bonifica di cui all'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) i consigli di amministrazione e i presidenti dei consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano e non sono rinnovati, dalla data di nomina del commissario straordinario di cui al comma 2.

 

2. Il Presidente della Regione, con proprio decreto, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione della Giunta regionale, nomina per ogni consorzio di bonifica un commissario straordinario che svolge le funzioni e i compiti degli organi cessati di cui al comma 1. La nomina decorre dalla data del decreto stesso.

 

3. Nel decreto di nomina di cui al comma 2 sono indicate, inoltre, le condizioni in ragione delle quali la Giunta regionale può revocare l'incarico e il termine di scadenza dello stesso, prorogabile per motivate esigenze. Nel decreto è stabilita, altresì, l'indennità corrisposta al commissario straordinario tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia e comunque non superiore a quella percepita, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai presidenti dei consigli di amministrazione dei consorzi cessati ai sensi del comma 1.

 

4. I commissari straordinari di cui al comma 2:

a) esercitano le funzioni di ordinaria amministrazione e adottano gli atti di straordinaria amministrazione solo se necessari ed urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per il consorzio;

b) provvedono al rinnovo degli organi di amministrazione, con le modalità di cui alla l.r. 30/2004 , dopo le elezioni amministrative del 2014 e comunque non oltre il 30 giugno 2015 [2].

 

5. Gli atti di ordinaria amministrazione adottati dai commissari straordinari sono sottoposti alla vigilanza e controllo della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 25 della l.r. 30/2004 .

 

6. Gli atti di straordinaria amministrazione adottati dai commissari straordinari sono sottoposti alla preventiva approvazione della Giunta regionale.

 

7. I commissari straordinari durano in carica fino alla data di insediamento dei nuovi consigli di amministrazione dei consorzi di bonifica costituiti ai sensi del comma 4, lettera b).

 

8. In caso di cessazione del commissario straordinario il Presidente della Giunta regionale provvede con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale, a nominare un nuovo commissario.

 

9. Il Collegio dei revisori dei conti dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 17 della l.r. 30/2004 in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad operare fino al rinnovo del Collegio stesso.

 

Capo II

Disposizioni in materia di autoassicurazione in ambito sanitario

 

     Art. 3. (Sistema di gestione dei rischi di responsabilità civile sanitaria delle aziende sanitarie regionali in regime di autoritenzione dei rischi e gestione assicurativa)

1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative, la Regione promuove la tutela complessiva della salute degli utenti anche per quanto attiene la gestione degli eventi avversi legati all'attività sanitaria, allo scopo di mantenere un corretto rapporto di fiducia fra gli utenti e le istituzioni sanitarie pubbliche, per migliorare l'efficienza e la trasparenza dei relativi procedimenti, per ottimizzare la gestione delle risorse per tale tipo di rischio, nonché per conoscere le cause degli errori e ridurre gli eventi avversi prevenibili.

 

2. La Giunta regionale ai fini del comma 1 , in linea con le attività programmatiche regionali per la sicurezza delle cure, adotta misure attuative idonee all'avvio del sistema di gestione dei rischi di responsabilità civile sanitaria delle aziende sanitarie regionali, in regime di autoritenzione dei rischi e gestione assicurativa. Ai sensi del presente articolo, per regime di autoritenzione o autoassicurazione dei rischi si intende la gestione in autonomia dei sinistri in ambito sanitario.

 

3. Sulla base del principio di diversificazione delle modalità di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento, si prevede una gestione diretta aziendale e sovraziendale in regime di autoritenzione dei rischi e una gestione assicurativa, secondo quanto specificato con atto della Giunta regionale.

 

4. I costi riferiti ai sinistri di gestione diretta aziendale sono sostenuti dalle aziende sanitarie regionali con oneri a carico dei rispettivi bilanci.

 

5. Per il risarcimento dei sinistri di gestione diretta sovraziendale, è istituito il Fondo di autoritenzione regionale per il risarcimento danni da responsabilità sanitaria di ambito sovraziendale, mediante accantonamento di apposita quota a valere sulle risorse finanziarie di parte corrente annualmente destinate al finanziamento del Servizio sanitario regionale. Nel fondo sono incluse le risorse finanziarie per far fronte alla parte in franchigia dei sinistri coperti da polizza assicurativa [3].

 

     Art. 4. (Finanziamento oneri per il risarcimento danni da responsabilità sanitaria di ambito sovraziendale)

1. Per il finanziamento degli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 5 dell'articolo 3 , è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l'anno 2013 e di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2014 e 2015 - in termini di competenza e di cassa - da imputare sulle risorse relative al Fondo sanitario regionale iscritte nel Bilancio di previsione 2013 - 2015 nella unità previsionale di base (U.P.B.) 12.1.005 denominata "Finanziamento dei livelli di assistenza sanitaria" (cap. 2271 n.i. )

 

2. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 sarà determinata annualmente in sede di destinazione del Fondo sanitario regionale di cui alla Tabella M) allegata al bilancio di previsione regionale.

 

     Art. 5. (Norma di prima applicazione del Fondo di autoritenzione regionale)

1. Il sistema di gestione dei rischi di responsabilità civile sanitaria delle aziende sanitarie regionali, in regime di autoritenzione dei rischi e gestione assicurativa di cui all'articolo 3, comma 2 è previsto in via sperimentale per un massimo di sette esercizi finanziari con decorrenza dall'esercizio finanziario anno 2013 [4].

 

2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio atto di indirizzo le modalità di erogazione e relativa rendicontazione con riferimento alla gestione dei sinistri di cui all'articolo 3, comma 5.

 

Capo III

Disposizioni in materia di entrata

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di esenzioni della tassa automobilistica regionale per veicoli a basso impatto ambientale)

1. In applicazione dell'articolo 2, comma 60, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale, per il primo periodo fisso previsto dall'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462 (Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463) e per le due annualità successive, i veicoli nuovi di potenza non superiore a 85 chilowatt (KW) sia ad alimentazione esclusiva a GPL o metano, sia a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, immatricolati per la prima volta dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 luglio 2013.

 

2. L'esenzione di cui al comma 1 è, altresì, riconosciuta agli autoveicoli con alimentazione a idrogeno o con alimentazione ibrida elettrica e termica immatricolati per la prima volta dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 luglio 2013.

 

     Art. 7. (Disposizioni relative alla disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario)

1. Gli studenti che intendono avvalersi della contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti Superiori di studi musicali e coreutici, aventi sede legale in Umbria, secondo le modalità organizzative previste dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 28 settembre 2011 (Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici), sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario una sola volta per ciascun anno accademico, secondo le modalità stabilite nelle convenzioni e negli accordi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge regionale 18 dicembre 1996, n.29 "Disciplina della Tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.)".

 

2. L'importo versato per la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, per l'anno accademico 2012-2013, in eccedenza rispetto a quanto previsto dal comma 1 , è rimborsato, su richiesta dell'interessato, secondo le modalità di cui all'articolo 5 della l.r. 29/1996 .

 

3. Gli oneri derivanti dal rimborso di cui al comma 2 stimati in euro 14.000,00 per l'anno 2013, graveranno sulle risorse stanziate nel Bilancio di previsione 2013 nell'U.P.B. 02.1.003 denominata "Spese per rimborsi, accertamenti e riscossioni" (cap. 6000).

 

     Art. 8. (Riduzione canoni di concessione aziende agrarie regionali)

1. La Regione, considerata l'attuale situazione di crisi economica, prevede, quale eccezionale misura anticrisi, la riduzione dei canoni di concessione, di cui all'articolo 15 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 (Norme sull'amministrazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale e delle aziende sanitarie locali) relativi alle aziende agrarie facenti parte del patrimonio immobiliare regionale, introitati dall'Agenzia forestale regionale, quale ente gestore dei beni agro-forestali appartenenti al demanio e al patrimonio della Regione, ai sensi della lettera a), comma 1, articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) - nella misura del 20 per cento per l'annata agraria 2012/2013 e del 15 per cento per l'annata agraria 2013/2014.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di spesa

 

     Art. 9. (Razionalizzazione delle spese)

1. A decorrere dall'anno 2013, la Giunta regionale incrementa stabilmente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2 per cento del monte salari annuo della stessa dirigenza, di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i) del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali dell'1 aprile 1999, moltiplicato per il numero dei posti ridotti. L'importo di tale incremento deve corrispondere a quello relativo alla riduzione del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza.

 

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza di processi di riorganizzazione finalizzati all'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi, la Giunta regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo della retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza. L'importo della relativa riduzione può incrementare stabilmente il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'Assemblea legislativa e agli enti dipendenti dalla Regione [5].

 

     Art. 10. (Finanziamento Associazione regionale allevatori dell'Umbria)

1. Per il finanziamento delle attività dell'Associazione regionale allevatori dell'Umbria - A.R.A. Umbria - è autorizzata la somma di euro 300.000,00 con imputazione nella U.P.B. 07.1.019 (cap. 3882).

 

     Art. 11. (Cofinanziamento azioni per la tutela della qualità dell'aria)

1. Per il finanziamento delle azioni previste dall'Accordo per la tutela della qualità dell'aria, stipulato nel mese di luglio 2011 tra la Regione Umbria ed il Ministero dell'Ambiente, è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 210.000,00 - in termini di competenza e di cassa - con imputazione nella U.P.B. 05.1.011 (cap. 4804 n.i.).

 

     Art. 12. (Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale)

1. Per il cofinanziamento del progetto denominato "Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale", di cui al decreto Interministeriale 28 settembre 2009, n. 800, è autorizzata per l'anno 2013 la spesa di euro 100.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla U.P.B. 06.2.002 (cap. 7376).

 

     Art. 13. (Ammortizzatori sociali in deroga)

1. La Giunta regionale, in attuazione dell'accordo Stato-Regioni del 22 novembre 2012 per la gestione degli ammortizzatori sociali in deroga relativamente all'anno 2013, e considerata l'effettiva utilizzazione da parte dei datori di lavoro delle ore autorizzate e delle conseguenti risorse impegnate, può autorizzare la concessione del trattamento di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga per importi eccedenti gli stanziamenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel limite massimo del 25 per cento delle assegnazioni per la Regione Umbria e comunque dell'ammontare delle risorse di cui al comma 2.

 

2. Ad integrazione degli stanziamenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale previsti al comma 1 per la Regione Umbria è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 2.300.019,24, con imputazione alla U.P.B. 11.1.004 denominata "Aggiornamento imprenditoriale ed educazione permanente" (Cap. 2977). La spesa autorizzata di cui al precedente periodo potrà essere incrementata per il 2013 con riferimento ad assegnazioni derivanti da decreti del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.

 

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale può stipulare apposita convenzione con l'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale.

 

     Art. 14. (Interventi a favore dei familiari delle dipendenti decedute nell'assolvimento dei doveri professionali)

1. La Regione eroga un contributo una tantum, a titolo di solidarietà, al coniuge e al figlio della dipendente regionale Margherita Peccati e ai genitori della dipendente regionale Daniela Crispolti, decedute tragicamente nell'assolvimento dei propri doveri professionali il giorno 6 marzo 2013.

 

2. Per ciascuno dei familiari di cui al comma 1 il contributo ammonta ad euro 50.000,00 ed è erogato in unica soluzione.

 

3. Le spese per i funerali delle dipendenti regionali Margherita Peccati e Daniela Crispolti, ivi comprese quelle di trasporto e sepoltura delle salme, sono a carico della Regione.

 

4. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata, per l'anno 2013, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 200.000,00, con imputazione alla U.P.B. 13.1.005 "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali" (cap. 2572 n.i.) del bilancio di previsione 2013.

 

5. Per l'attuazione del comma 3 è autorizzata, per l'anno 2013, in termini di competenza e di cassa la spesa di euro 15.000,00 con imputazione alla UPB 13.1.005 "Interventi per l'espletamento di servizi e funzioni socio-assistenziali" (cap. 2573 n.i.) del bilancio di previsione 2013.

 

TITOLO II

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

 

     Art. 15. (Modificazione ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15)

1. Al numero 9) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura), il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

 

2. Dopo il numero 9) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 15/2008 , è aggiunto il seguente:

 

" 9 bis) costituzione di organismi associativi tra cooperative di pescatori e funzionamento amministrativo degli stessi nei primi tre anni di attività. ".

 

3. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 15/2008 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; " .

 

4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 15/2008 , sono aggiunte le seguenti:

 

"f bis) i soggetti che intendono esercitare l'attività di pesca professionale, di età inferiore ai cinquanta anni, che si trovano in uno stato di disoccupazione limitatamente alle attività indicate all'articolo 30, comma 1, lettera b), numero 8.;

f ter) gli organismi associativi tra coope-rative di pescatori limitatamente all'articolo 30, comma 1, lettera b, numero 9 bis). ".

 

     Art. 16. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26)

1. Il comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) è sostituito dal seguente:

 

"1. Il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b) è finanziato annualmente dalla legge di bilancio ed è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue:

a) almeno il novantacinque per cento del Fondo sociale regionale è ripartito in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto;

b) la restante parte del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della l. 328/2000 . ".

 

     Art. 17. (Modificazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8)

1. L'Allegato A) della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) è sostituito dal seguente:

 

Allegato A) Termini per la redazione e la presentazione al Consiglio regionale dei progetti di testo unico (articolo 5, comma 1).

 

Testo unico

Termine iniziale per la redazione

Termine finale per la presentazione al Consiglio regionale

Artigianato

01/03/2012

30/09/2012

Turismo

01/06/2012

31/12/2012

Commercio 

01/01/2013

30/06/2013

Governo del territorio 

01/06/2013

31/10/2013

Agricoltura 

01/06/2013

31/12/2013

Sanità e servizi sociali 

01/07/2013

31/12/2013

 

 

     Art. 18. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12 novembre 2012, n. 18)

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale) è aggiunto il seguente periodo: " Il CAL esercita, altresì, con riferimento alle aziende ospedaliere, le funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettera h-bis) ".

 

2. Dopo la lettera h) del comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 18/2012 è aggiunta la seguente:

 

" h-bis) designa un componente del Collegio sindacale dell'Azienda unità sanitaria locale di cui all'articolo 22. "

 

3. Alla rubrica dell'articolo 17 della l.r. 18/2012 le parole: " sanitarie regionali " sono sostituite dalle seguenti: " e degli enti del Servizio sanitario regionale ".

 

4. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 18/2012 dopo le parole: " presente legge " sono inserite le seguenti: " , ridenominandolo Elenco regionale dei candidati idonei alla nomina di Direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale ".

 

5. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 18/2012 , dopo la parola: " medesima " sono inserite le seguenti: " di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ".

 

6. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 18/2012 è sostituito dal seguente:

 

" 3. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impedimento del Direttore generale si applica quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 3 del d.lgs. 502/1992 .".

 

7. Dopo il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 18/2012 è aggiunto il seguente: " 3-bis) La Giunta regionale in caso di decadenza e di revoca del Direttore generale procede alla sua sostituzione ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992 . ".

 

8. L'articolo 20 della l.r. 18/2012 è sostituito dal seguente:

 

" Art. 20 (Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria: ulteriori disposizioni)

1. La nomina del Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria avviene d'intesa con il Rettore dell'Università degli Studi di Perugia, attingendo all'elenco regionale di cui all'articolo 17, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992 e dall'articolo 4, comma 2 del d.lgs. 517/1999 .

2. Le procedure di verifica dei risultati, di conferma, di decadenza e di revoca del Direttore generale dell'azienda ospedaliero-universitaria sono disciplinate dai protocolli d'intesa tra la Regione e l'Università degli Studi di Perugia, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis del d.lgs. 502/1992. ".

 

9. Al comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 18/2012 le parole: " tre membri di cui due designati dalla Regione ed uno designato dallo Stato " sono sostituite dalle seguenti: " cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute e uno dalla Conferenza dei sindaci di cui all'articolo 13; per le aziende ospedaliere quest'ultimo componente è designato dal CAL ai sensi dell'articolo 12 ".

 

10. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 18/2012 è sostituito dal seguente:

 

" Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, designati uno dalla Regione, uno dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, uno dal Ministro della Salute, uno dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e uno dall'Università degli Studi di Perugia ".

 

11. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 18/2012 dopo la parola: "organizzazione" sono aggiunte le seguenti: "oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1 del d.lgs 502/1992, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria".

 

12. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 18/2012 la parola: " dirigenti " è sostituita dalle seguenti: " direttori di struttura complessa del dipartimento ".

 

13. Il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 18/2012 , è sostituito dal seguente:

 

" 2. La Giunta regionale e le Aziende sanitarie regionali stipulano appositi accordi per la programmazione e per la gestione in forma aggregata delle seguenti attività di interesse comune:

a) acquisizione di beni e servizi;

b) magazzini e logistica;

c) valorizzazione e sviluppo del patrimonio sanitario;

d) ulteriori attività di interesse comune individuate dalla Giunta regionale. ".

 

14. Dopo il comma 2 dell'articolo 41 della l.r.18/2012 , è inserito il seguente:

 

" 2-bis. La Giunta regionale definisce, con direttiva vincolante, l'assetto organizzativo ottimale per lo svolgimento delle attività di interesse comune previste al comma 2. Con la medesima direttiva la Giunta regionale definisce, altresì, i contenuti minimi degli accordi previsti al comma 2 ed individua la struttura alla quale sono attribuite le funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). " .

 

15. Alla rubrica del Titolo VII della l.r. 18/2012 le parole: " registri di patologia e mortalità " sono sostituite dalle seguenti: " registri di popolazione e di patologia ".

 

16. La rubrica dell'articolo 57 della l.r. 18/2012 è sostituita dalla seguente: " Istituzione dei registri regionali di popolazione e di patologia ".

 

17. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 18/2012 le parole: " registri di patologia " sono sostituite dalle seguenti: " registri di popolazione e di patologia ".

 

18. Al comma 2 dell'articolo 57 della l.r. 18/2012 le parole: " registri di patologia " sono sostituite dalle seguenti: " registri di popolazione e di patologia ".

 

19. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 58 della l.r. 18/2012 dopo le parole: " livelli essenziali di assistenza " sono inserite le seguenti: " , con necessità di assistenza ".

 

     Art. 19. (Modificazioni alla legge regionale 20 luglio 2011 n. 6 )

1. [L'articolo 1 della legge regionale 20 luglio 2011, n. 6 (Disciplina per l'attribuzione degli incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali. Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) e abrogazione della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 15) è sostituito dal seguente:

" Art. 1 (Oggetto)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le procedure per l'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura semplice o di struttura complessa nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 15, commi 7, 7-bis, 7-ter, 7-quater, 7-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 ), nonché delle disposizioni della contrattazione collettiva, tenendo conto delle linee di indirizzo definite in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. "] [6].

 

2. Gli articoli 4, 5, 6 e 12 della l.r. 6/2011 sono abrogati.

 

     Art. 20. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 marzo 2011, n. 4)

1. L'articolo 32 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) è abrogato.

 

     Art. 21. (Modificazioni alla legge regionale 17 luglio 2002, n. 13)

1. [All'articolo 8 della legge regionale 17 luglio 2002, n. 13 (Istituzione e disciplina della figura professionale dell'Operatore socio-sanitario) è aggiunto il seguente comma:

" 1 bis). Ai fini della quantificazione del credito formativo ai sensi del comma 1, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2013 i criteri e le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 (Modalità per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario), come modificato dal regolamento regionale 21 dicembre 2006, n. 14 "] [7].

 

     Art. 22. (Modificazione ed integrazione alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; " .

 

2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 28/2001 sono aggiunte le seguenti:

 

" c bis) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi;

c ter) le tartufaie coltivate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi). ".

 

     Art. 23. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14)

1. Alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), la parola: "trentadue" è sostituita dalla seguente: " ventinove ".

 

2. Alla lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 14/1994 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

 

3. Dopo la lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 14/1994 , è aggiunta la seguente:

 

" d-ter) il tre per cento all'Agenzia Forestale regionale per la gestione dei centri di produzione artificiale di selvaggina. ".

 

4. Al comma 1-bis dell'articolo 40 della l.r. 14/94 le parole " e d-bis " sono sostituite dalle seguenti: " , d-bis e d-ter ".

 

     Art. 24. (Modificazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12) [8]

1. L'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali) è sostituito dal seguente:

 

" Art. 4 (Tipologie delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto esercizio finalizzati:

a) alla copertura integrale degli oneri sostenuti per la costituzione dell'impresa, sino ad un massimo di euro 1.300,00;

b) alla copertura fino ad un massimo del cinquanta per cento dei costi sostenuti nel primo anno di attività e comunque per un importo non superiore a euro 10.000,00, relativamente a:

1) spese di locazione di immobili strumentali all'attività dell'impresa;

2) oneri finanziari derivanti da operazioni di finanziamento a breve termine;

3) acquisizione di servizi di consulenza specialistica;

c) copertura integrale, nel limite massimo di euro 7.000,00, dei costi sostenuti per la concessione di garanzie sui finanziamenti bancari di cui alla lettera b) del comma 2.

2. Le spese per acquisto macchinari, attrezzature, impianti, brevetti, licenze, marchi, nonché per ristrutturazione di fabbricati strumentali alle attività di impresa, sono agevolate, a seconda dell'entità dell'investimento, con una delle seguenti modalità:

a) anticipazione fino ad un massimo del settantacinque per cento degli investimenti e comunque per un importo degli investimenti non inferiore ad euro 12.100,00 e non superiore ad euro 50.000,00. L'anticipazione è concessa senza l'acquisizione di garanzie a tutela del rientro del finanziamento erogato ed è restituita in quote semestrali costanti senza interessi, nel termine massimo di sette anni, con inizio dal dodicesimo mese successivo a quello dell'erogazione;

b) contributo per l'abbattimento del tasso d'interesse nella misura massima di cinque punti del tasso di riferimento stabilito dal Ministero competente su finanziamenti bancari a medio e lungo termine, a condizioni liberamente concordate tra le parti, per investimenti compresi tra euro 50.001,00 ed euro 130.000,00. Il contributo, calcolato su un periodo massimo di sette anni del piano di ammortamento, è corrisposto, anticipatamente, in via attualizzata. Sono esclusi gli oneri finanziari relativi al periodo di preammortamento. ".

 

2. Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 12/1995 , le parole: " , le garanzie da porre in essere a tutela del rientro del finanziamento erogato " sono soppresse.

 

3. Il comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente:

 

" 1. Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, nazionali, regionali o comunali, richieste per lo stesso progetto, ad eccezione del caso di agevolazioni fiscali aventi carattere di generalità ed uniformità su tutto il territorio nazionale e delle agevolazioni previste da fondi pubblici di garanzia operanti in regime "de minimis" nel rispetto del divieto di cumulo di aiuti fissato ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"). ".

 

     Art. 25. (Ulteriore modificazione alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)

1. Al comma 8 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese), le parole: " 31 dicembre 2014 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2015 ".

 

     Art. 26. (Modificazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37)

1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) è abrogato.

 

     Art. 27. (Modificazioni alla legge regionale 3 aprile 2012, n. 5)

1. Dopo l'articolo 38 della l.r. 5/2012 è inserito il seguente:

 

" Art. 38 bis. (Ulteriori disposizioni transitorie)

1. Gli enti locali titolari di contratti per il servizio di trasporto pubblico locale su gomma prorogati ai sensi dell'articolo 38, comma 5, provvedono a garantire la continuità del servizio in applicazione dell'articolo 5, comma 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 (CEE) n. 1107/70, tramite imposizione dell'obbligo di continuità del servizio pubblico agli operatori economici titolari dei contratti prorogati, fino all'affidamento dei servizi ai sensi della l.r. 37/1998 e comunque per una durata non superiore a due anni.

2. La Regione, previa partecipazione degli enti locali interessati, adotta uno schema di convenzione tipo per la prosecuzione della gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma da sottoscrivere con gli stessi enti locali. A seguito della stipula della convenzione gli enti locali provvedono ad adottare gli atti per l'imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico locale.

3. La Regione è autorizzata ad erogare direttamente agli operatori economici di cui al comma 1 la quota parte dei corrispettivi, dovuta per lo svolgimento dei servizi minimi, derivante dalla ripartizione del Fondo Trasporti. La convenzione di cui al comma 2 regola i rapporti tra le parti pubbliche e i conseguenti adempimenti.

4. Per il periodo di proroga dei contratti di cui al comma 1, intercorrente tra la data di scadenza contrattuale e la data di adozione degli atti per l'imposizione dell'obbligo di servizio di trasporto pubblico locale e fino all'aggiudicazione al nuovo gestore, restano ferme le competenze regionali provinciali e comunali di gestione, vigilanza e controllo sui servizi espletati.

5. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2013, a concedere all'azienda pubblica che svolge i servizi di trasporto nel territorio regionale ed è affidataria del servizio ferroviario regionale (Umbria TPL e Mobilità S.p.A), sulla base di apposita convenzione, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro 20 milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'azienda e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2013. A garanzia del rimborso la Regione accantonerà le risorse previste per l'anno 2013 a favore di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. e delle società affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale, ai sensi di quanto disposto dai precedenti commi, fino all'ammontare delle anticipazioni attivate. In caso di mancato rimborso o di sopravvenute esigenze di cassa della Regione, la Regione potrà recuperare le anticipazioni concesse a valere sulle risorse accantonate.

6. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 5 è iscritto, per l'anno 2013, lo stanziamento di euro 20.000.000,00 " in termini di competenza e di cassa " nella Parte entrata, U.P.B. 4.02.006 (n.i.) denominata "Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a società pubbliche partecipate dalla Regione" (cap. 2882 n.i.) e nella parte spesa, U.P.B. 06.2.010 (n.i.) denominata "Concessione di crediti e anticipazioni per finalità produttive a società pubbliche partecipate dalla Regione" (cap. 7364 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2013. ".

 

     Art. 27 bis. (Integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18) [9]

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 75 della legge regionale n. 18/2011 sono aggiunti i seguenti:

"9 bis. La Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell'esercizio 2013, a concedere all'Agenzia Forestale regionale di cui all'articolo 18, sulla base di apposita convenzione, una o più anticipazioni di cassa fino all'importo massimo complessivo di euro quattro milioni. Le anticipazioni sono finalizzate a sopperire a temporanee esigenze di liquidità dell'agenzia conseguenti alla realizzazione di interventi sul POR FESR 2007/2013 ovvero sul PSR 2007/2013 ammessi al cofinanziamento dell'Unione Europea e devono essere estinte e rimborsate entro il 31 dicembre 2013.

9 ter. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 9 bis è iscritto, per l'anno 2013, lo stanziamento di euro quattro milioni - in termini di competenza e di cassa - nella Parte Entrata, UPB 4.02.008 (N.I.) denominata "Entrate derivanti dal recupero delle anticipazioni concesse a enti e/o agenzie della Regione Umbria" (cap. 2888 N.I.) e nella Parte Spesa, UPB 07.2.023 (N.I.) denominata "Concessione di crediti e anticipazioni a enti e agenzie della Regione Umbria" (cap. 7836 N.I.) del bilancio regionale di previsione 2013. "

 

 

TITOLO III

ELENCO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

 

     Art. 28. (Elenco regionale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile)

1. La Regione, al fine di migliorare il coordinamento operativo nelle attività del Volontariato di Protezione Civile aderisce agli "Indirizzi Operativi volti ad assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 pubblicata in Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 27 del 1° febbraio 2013.

 

2. Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 è istituito, presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile, l'Elenco regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

 

3. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1:

 

a) le organizzazioni di volontariato, che svolgono attività di protezione civile, iscritte nel registro regionale di volontariato di cui alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 (Disciplina del volontariato);

 

b) le organizzazioni di altra natura purchè a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale;

 

c) i gruppi comunali e intercomunali; d) le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) ed aventi diffusione sovra-regionale o nazionale.

 

4. Possono inoltre iscriversi all'Elenco i coordinamenti territoriali che raccolgono più gruppi od organizzazioni delle tipologie indicate al comma 3 ove esistenti e costituiti nel rispetto di apposita disciplina regionale. Un medesimo coordinamento può comprendere al suo interno organizzazioni appartenenti a tutte le categorie indicate al comma 3 .

 

5. L'iscrizione all'Elenco di cui al comma 1 costituisce anche requisito per:

 

a) l'accesso a contributi, sovvenzioni o rimborsi regionali;

 

b) la stipula di convenzioni con la Regione;

 

c) il riconoscimento dei benefici normativi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).

 

6. La Regione, per gli eventi di rilievo locale di cui alle lettera a) e b) dell'articolo 2, comma 1, della legge 28 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) provvede, a seguito dell'attivazione disposta dall'autorità locale di protezione civile dei soggetti iscritti all'Elenco regionale, all'autorizzazione all'applicazione dei benefici normativi di cui agli articoli 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 , con oneri a carico del proprio bilancio.

 

7. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fissati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 , entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprie norme regolamentari, definisce i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa delle organizzazioni e la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi per l'iscrizione nonché le modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale. Con le medesime norme regolamentari sono definite altresì:

 

a) le modalità di coordinamento e gestione delle articolazioni locali delle organizzazioni di cui alla lettera d) del comma 3;

 

b) le modalità di coordinamento nell'attivazione e autorizzazione delle organizzazioni negli eventi di rilievo locale qualora l'attivazione sia disposta dall'autorità locale di protezione civile, anche ai fini del riconoscimento dei benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del d.p.r. 194/2001 ;

 

c) ogni altra norma attuativa delle disposizioni di cui alla Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 , con particolare riferimento agli aspetti connessi all'attivazione dei soggetti iscritti all'elenco regionale e all'autorizzazione alla concessione dei benefici normativi di cui agli articoli 9 e 10 del d.p.r. 194/2011 , soprattutto per quanto attiene ai risvolti di carattere finanziario ricadenti sul bilancio regionale.

 

8. Nelle more dell'adozione delle norme regolamentari di cui al comma 7 , al fine di garantire la continuità dell'operatività del sistema di volontariato regionale, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 novembre 2012 , le norme di cui alla Deliberazione di Giunta Ordinaria del 28 novembre 2011, n. 1444.

 

9. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, è autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di euro 20.000,00 - in termini di competenza e di cassa - da imputare nella U.P.B. 05.1.014 denominata "Protezione civile e prevenzione dai rischi" (cap. 2862 n.i.) del bilancio regionale di previsione 2013.

 

10. Per gli anni successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della legge regionale di contabilità, 13/2000.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[2] Lettera sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 ottobre 2013, n. 27 e così modificata dall'art. 12 della L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

[3] Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 4 aprile 2014, n. 5.

[4] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 aprile 2016, n. 5.

[5] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 agosto 2017, n. 12.

[6] Comma abrogato dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[7] Comma abrogato dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[8] Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 14 febbraio 2018, n. 1.

[9] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 18 ottobre 2013, n. 27.