§ 2.2.240 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 15.
Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:23/02/2005
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Conferimento degli incarichi).
Art. 2.  (Norme di prima applicazione).
Art. 3.  (Indennità).


§ 2.2.240 - L.R. 23 febbraio 2005, n. 15. [1]

Modalità per il conferimento di incarichi di struttura nelle Aziende sanitarie regionali.

(B.U. 16 marzo 2005, n. 12 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Conferimento degli incarichi).

     1. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa conferiti ai dirigenti del ruolo sanitario del Servizio sanitario regionale implicano il rapporto di lavoro esclusivo previsto all’articolo 15-quater, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

     2. Gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa nonché dei programmi di cui all’articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, del servizio sanitario regionale conferiti a professori e ricercatori universitari, implicano un rapporto di lavoro esclusivo.

 

     Art. 2. (Norme di prima applicazione).

     1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo, titolari di un incarico di struttura semplice o complessa, comunicano al Direttore generale dell’Azienda la propria opzione in ordine al rapporto esclusivo [2].

     2. Il dirigente che opta per il rapporto di lavoro non esclusivo decade automaticamente dall’incarico.

     3. La mancata comunicazione nel termine di cui al comma 1 comporta l’opzione per il rapporto esclusivo.

 

     Art. 3. (Indennità).

     1. L’indennità di esclusività del rapporto di lavoro di cui all’articolo 42 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell’area relativa alla dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale 1998-2001, è erogata unicamente al personale a rapporto di lavoro esclusivo.


[1] Abrogata dall'art. 13 della L.R. 20 luglio 2011, n. 6.

[2] L’efficacia del presente comma è sospesa per effetto dell’art. 1 della L.R. 29 luglio 2005, n. 24.