§ 1.4.90 - L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e ulteriore [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:02/10/2014
Numero:18


Sommario
Art. 1 . (Modificazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20)
Art. 2 . (Modificazione dell'articolo 2 della l.r. 20/2008)
Art. 3 . (Modificazione dell'articolo 3 della l.r. 20/2008)
Art. 4 . (Modificazione dell'articolo 6 della l.r. 20/2008)
Art. 5 . (Modificazione dell'articolo 7 della l.r. 20/2008)
Art. 6 . Integrazioni della l.r. 20/2008)
Art. 7 . (Modificazione dell'articolo 8 della l.r. 20/2008)
Art. 8 . (Modificazioni dell'articolo 9 della l.r. 20/2008)
Art. 9 . (Modificazioni dell'articolo 10 della l.r. 20/2008)
Art. 10 . (Modificazione dell'articolo 13 della l.r. 20/2008)
Art. 11 . (Norme di prima applicazione)
Art. 12 . (Ulteriore modificazione della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8)
Art. 13 . (Norma finanziaria)


§ 1.4.90 - L.R. 2 ottobre 2014, n. 18.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) e ulteriore modificazione della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).

(B.U. 8 ottobre 2014, n. 47 - S.O. n. 1)

 

TITOLO I

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2008, N. 20

 

     Art. 1. (Modificazione della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20)

1. Al Capo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali) le parole " Funzioni del Consiglio delle Autonomie locali " sono sostituite dalle seguenti: " Funzioni e competenze del Consiglio delle Autonomie locali ".

 

          Art. 2. (Modificazione dell'articolo 2 della l.r. 20/2008)

1. L'articolo 2 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

" Art. 2 (Funzioni e competenze)

1. Il CAL, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto regionale , esprime all'Assemblea legislativa parere obbligatorio:

a) sulle proposte relative ad atti di programmazione regionale generale di cui all'articolo 18, comma 1 bis, dello Statuto regionale ;

b) sul disegno di legge di bilancio annuale e pluriennale e sul disegno di legge di rendiconto generale della Regione;

c) sulle proposte di atti riguardanti l'attribuzione e l'esercizio, anche in forma associata, di funzioni e competenze dei Comuni e delle Province.

2. Il CAL inoltre:

a) può esprimere, di propria iniziativa, ovvero su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa o del Presidente della Giunta regionale o di una Commissione consiliare, osservazioni su atti, da sottoporre all'Assemblea legislativa per l'approvazione, diversi da quelli di cui al comma 1;

b) svolge attività di informazione, studio, consultazione, raccordo e proposta sui temi che interessano gli enti locali o le relazioni degli enti locali con la Regione o con lo Stato;

c) rappresenta alla Regione le istanze degli enti locali nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;

d) propone al Presidente della Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei confronti delle leggi e degli atti aventi forza di legge dello Stato che ritiene lesivi delle competenze degli enti locali;

e) esercita l'iniziativa legislativa ai sensi dell'articolo 35, comma 1 dello Statuto regionale ;

f) esprime parere obbligatorio non vincolante alla Giunta regionale ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto regionale ;

g) svolge tutte le altre funzioni o competenze previste dallo Statuto e dalle leggi statali e regionali;

h) trasmette entro il 31 marzo di ogni anno al Presidente dell'Assemblea legislativa ed al Presidente della Giunta regionale un rapporto sulla propria attività dell'anno solare precedente.

3. Il Presidente del CAL trasmette l'ordine del giorno delle sedute al Presidente della Giunta ed al Presidente dell'Assemblea legislativa, che lo comunica ai Presidenti dei Gruppi consiliari.

4. Ciascun Consigliere regionale può richiedere al Presidente del CAL atti e documenti relativi all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. ".

 

          Art. 3. (Modificazione dell'articolo 3 della l.r. 20/2008)

1. L'articolo 3 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

" Art. 3 (Procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL)

1. Il Presidente dell'Assemblea legislativa, contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari di uno degli atti di cui all'articolo 2, comma 1, trasmette l'atto al CAL richiedendo il parere di cui al medesimo articolo 2, salvo che non risulti già richiesto dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 5 e 7.

2. Il CAL esprime il proprio parere entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al comma 1 sugli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) o dal ricevimento della richiesta di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettera a).

Sugli atti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il termine per esprimere il parere è di dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

3. I termini di cui al comma 2, nei casi di urgenza, sono ridotti fino alla metà su motivata richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

4. Decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, si prescinde dal parere del CAL. Il parere reso oltre il termine, ma comunque prima della conclusione dell'esame dell'atto da parte della Commissione consiliare, assume valore di osservazioni che possono essere considerate e valutate dalla stessa Commissione.

5. La Giunta regionale, prima dell'adozione definitiva degli atti di propria competenza tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, può richiedere il parere al CAL. In tal caso, il CAL rende il parere entro i termini di cui al comma 2, salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di avvalersi della riduzione di tali termini fino alla metà, nei casi di urgenza e ferma la necessità di motivazione, secondo le procedure e le modalità indicate nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.

6. Decorso inutilmente il termine per rendere il parere del CAL richiesto ai sensi del comma 5, la Giunta regionale può deliberare in via definitiva.

7. Nei casi in cui la Giunta regionale chiede il parere al CAL ai sensi del comma 5, unitamente all'atto da sottoporre all'esame dell'Assemblea legislativa ai fini dell'approvazione, trasmette alla medesima Assemblea anche il parere del CAL, ove reso, eventualmente corredato da proposte ed osservazioni della Giunta regionale, oppure, nel caso di inutile decorso dei termini per rendere tale parere, ne informa l'Assemblea legislativa.

8. La Giunta regionale, per gli atti di propria competenza, è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto al CAL, dandone comunicazione all'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto regionale .

9. Qualora la Commissione consiliare competente abbia apportato modifiche ampie e sostanziali ad un atto sul quale il CAL ha già espresso il proprio parere, la Commissione può deliberare che il Presidente della Commissione chieda un nuovo parere al CAL. Il relativo parere è comunicato alla Commissione consiliare entro sette giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, si prescinde dal parere stesso.

10. L'Assemblea legislativa, qualora ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, delibera a maggioranza assoluta dei componenti.

11. Nei casi di urgenza di cui ai commi 3 e 5 o nel caso previsto dall'articolo 10, comma 1, il parere può essere espresso anche dall'Ufficio di Presidenza del CAL, secondo le modalità specificate nel regolamento interno del CAL di cui all'articolo 9.

12. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa disciplina le procedure e le modalità ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. ".

 

          Art. 4. (Modificazione dell'articolo 6 della l.r. 20/2008)

1. L'articolo 6 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

" Art. 6 (Composizione e sede)

1. Il CAL è composto da membri di diritto e membri elettivi.

2. Sono membri di diritto:

a) i Presidenti delle Province della Regione;

b) i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

3. Sono membri elettivi:

a) dieci Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7;

b) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui tre Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 7 bis;

c) otto rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore o pari a cinquemila abitanti, di cui cinque Sindaci e tre Consiglieri comunali, rispettivamente eletti dai Sindaci e dai Consiglieri comunali dei Comuni medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 7 bis.

4. Ai fini della determinazione della popolazione ai sensi del comma 3, si tiene conto dei dati definitivi risultanti dalla più recente rilevazione annuale della popolazione residente effettuata dall'Istituto nazionale di statistica alla data di adozione dell'atto di convocazione delle assemblee elettorali di cui all'articolo 10, comma 1.

5. Il CAL ha sede legale presso l'Assemblea legislativa dell'Umbria. ".

 

          Art. 5. (Modificazione dell'articolo 7 della l.r. 20/2008)

1. L'articolo 7 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

" Art. 7 (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti)

1. Ai fini dell'elezione dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), il Presidente dell'Assemblea legislativa convoca l'assemblea degli elettori composta da tre delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Consigli comunali che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione, non partecipano all'assemblea degli elettori. Sono eleggibili i Consiglieri comunali in carica nei Consigli comunali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

2. L'atto di convocazione dell'assemblea degli elettori, oltre a contenere la richiesta di indicazione dei delegati secondo quanto stabilito al comma 1, individua, altresì, le modalità e i termini per la presentazione delle liste di cui al comma 3 e per lo svolgimento dell'elezione.

3. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di liste plurinominali composte da un numero di candidati non inferiore al numero di Consiglieri da eleggere e non superiore a tale ultimo numero aumentato del cinquanta per cento del numero dei candidati da eleggere, sottoscritte da almeno sei delegati aventi diritto al voto, presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per l'elezione. Ciascun delegato esercita il diritto di voto limitatamente ad una lista con possibilità di esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

4. I delegati di cui al comma 1 sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze. ".

 

          Art. 6. Integrazioni della l.r. 20/2008)

1. Dopo l'articolo 7 della l.r. 20/2008 sono inseriti i seguenti:

" Art. 7 bis. (Modalità di elezione dei rappresentanti di Comuni con meno di quindicimila abitanti)

1. I Sindaci e i Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), sono eletti rispettivamente dall'assemblea dei Sindaci dei Comuni interessati e da un'assemblea composta da due delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Consigli comunali che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione di cui all'articolo 7 ter, comma 3, non partecipano all'assemblea degli elettori. Sono eleggibili rispettivamente i Sindaci e i Consiglieri comunali in carica nei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di liste distinte di candidati ciascuna delle quali composta da un numero di candidati non inferiore ad almeno il doppio rispetto al numero dei Sindaci o dei Consiglieri comunali da eleggere e non superiore al triplo dei candidati da eleggere, sottoscritte da almeno il 12% degli aventi diritto al voto con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei sottoscrittori contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi, presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa entro le ore dodici del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni. Ciascun Sindaco e ciascun Consigliere comunale delegato esercita il diritto di voto limitatamente ad una delle liste contrapposte con possibilità di esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche con riferimento all'elezione dei membri del CAL indicati all'articolo 6, comma 3, lettera c), fatto salvo che all'assemblea dei Consiglieri comunali partecipa un solo delegato per Comune interessato.

4. I delegati per l'elezione dei Consiglieri comunali di cui al comma 1 sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze, limitatamente ai comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.

 

Art. 7 ter. (Disposizioni comuni)

1. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali di cui agli articoli 7 e 7 bis sono posti in capo all'Assemblea legislativa.

2. Le liste elettorali di cui agli articoli 7 e 7 bis:

a) sono corredate dall'accettazione delle candidature;

b) non possono essere composte per più di due terzi da candidati dello stesso genere;

c) assicurano nella individuazione dei candidati un'adeguata rappresentanza dei Comuni in rapporto al territorio regionale.

3. Le assemblee elettorali di cui all'articolo 7 bis sono convocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa e hanno luogo lo stesso giorno nel quale si tiene anche l'assemblea elettorale di cui all'articolo 7. L'atto di convocazione oltre a contenere la richiesta di indicazione dei delegati secondo quanto stabilito dall'articolo 7 bis, commi 1 e 3, indica le modalità e i termini per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle elezioni.

4. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9. ".

 

          Art. 7. (Modificazione dell'articolo 8 della l.r. 20/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 20/2008 le parole: " Sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 e dei risultati delle elezioni di cui all'articolo 7 " sono sostituite dalle seguenti: " Sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 e dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 7 e 7 bis ".

 

          Art. 8. (Modificazioni dell'articolo 9 della l.r. 20/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008 prima delle parole: " Il CAL " sono inserite le seguenti: " La seduta di insediamento del CAL è presieduta dal componente più anziano di età fino all'elezione del Presidente. ".

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008 alla fine del primo periodo è aggiunto il seguente: "La proposta di regolamento interno, prima dell'approvazione, è trasmessa alla Commissione consiliare competente che può formulare eventuali osservazioni attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra CAL e Assemblea legislativa.".

3. Il comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008 è abrogato.

 

          Art. 9. (Modificazioni dell'articolo 10 della l.r. 20/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

"1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'articolo 6, comma 3, secondo le procedure di cui agli articoli 7 e 7 bis, nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione. Ai fini del rinnovo, l'atto di convocazione delle assemblee elettorali è trasmesso ai Comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del primo turno di elezioni amministrative. ".

2. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 20/2008 le parole: " , Consigliere provinciale " sono soppresse.

3. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 20/2008 dopo le parole: " primo dei non eletti " sono inserite le seguenti: " , ai sensi degli articoli 7 e 7 bis, " e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: " Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nella graduatoria della lista dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi nell'ipotesi di cui al comma 1, salvo che non decadano più di un sesto dei membri elettivi di cui all'articolo 6, comma 3. In tale ipotesi si procede ai sensi del comma 1. ".

 

          Art. 10. (Modificazione dell'articolo 13 della l.r. 20/2008)

1. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

" 2. Per ogni giornata di seduta del CAL e del suo Ufficio di Presidenza è corrisposto ai componenti un gettone di presenza. Il gettone di presenza è, rispettivamente, di euro venticinque per i membri Sindaci di comune, e di euro settantacinque per i membri Consiglieri comunali e i membri dell'Ufficio di Presidenza. Detta cifra è rivalutata annualmente, in relazione ad aumenti intervenuti nel costo della vita, in base agli indici ISTAT. ".

 

          Art. 11. (Norme di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione l'atto di convocazione delle assemblee elettorali di cui all'articolo 10, comma 1 della l.r. 20/2008, come modificato dall'articolo 9, comma 1 della presente legge, è trasmesso a cura degli uffici competenti dell'Assemblea legislativa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il CAL, entro 30 giorni dal suo insediamento, adegua il regolamento interno di cui all'articolo 9, comma 2 della l.r. 20/2008 alle disposizioni di cui ai Capi II e III della l.r. 20/2008 , come modificati dalla presente legge.

 

TITOLO II

ULTERIORE MODIFICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2013, N. 8

 

          Art. 12. (Ulteriore modificazione della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8)

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 27, le parole: " 31 ottobre 2014 " sono sostituite dalle seguenti: " 30 giugno 2015 ".

 

TITOLO III

NORMA FINANZIARIA

 

          Art. 13. (Norma finanziaria)

1. Per l'anno 2014, per il finanziamento degli oneri previsti dallo svolgimento delle operazioni di rinnovo del CAL, si fa fronte con le disponibilità già previste dall'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 14 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 27/12/2012, n. 28 (Disposizioni di adeguamento al decreto legge 10/10/2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 07/12/2012, n. 213) e della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). Disposizioni transitorie per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali) consistenti in euro cinquemila.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.