§ 1.1.60 - L.R. 21 marzo 1995, n. 11.
Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:21/03/1995
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Competenze in materia di nomine e designazioni).
Art. 2 bis.  Procedura delle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa.
Art. 2 ter.  Documentazione per la proposta di nomina o designazione.
Art. 2 quater.  Procedure per le nomine e designazioni del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale.
Art. 2 quinquies.  Atti di nomina e designazione.
Art. 3.  (Cause di esclusione).
Art. 3 bis.  Cause di incompatibilità.
Art. 3 ter.  Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
Art. 4.  (Divieto di cumulo-reincarichi).
Art. 5.  (Inizio del procedimento).
Art. 6.  (Presentazione delle candidature e deliberazione).
Art. 7.  (Adempimenti successivi alla nomina).
Art. 8.  Pubblicità e trasparenza.
Art. 9.  (Deleghe).
Art. 10.  (Doveri inerenti al mandato).
Art. 11.  (Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca).
Art. 11 bis.  Sostituzione.
Art. 11 ter.  (Funzione sostitutiva del Presidente dell'Assemblea legislativa)
Art. 12.  (Abrogazioni).
Art. 13.  (Ambito di applicazione).
Art. 14.  (Scadenza e ricostituzione degli organi).
Art. 15.  (Scadenza per fine legislatura).
Art. 16.  (Nomine su designazione).
Art. 17.  (Regime di proroga).
Art. 17 bis.  Nomina commissari.
Art. 18.  (Responsabilità).
Art. 19.  (Norme transitorie e finali).


§ 1.1.60 - L.R. 21 marzo 1995, n. 11.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

(B.U. n. 16 del 29 marzo 1995, ediz. straord.).

 

TITOLO I

DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

 

Art. 1. (Ambito di applicazione). [1]

     1. La presente legge disciplina le nomine e designazioni di competenza della Regione in enti e aziende dipendenti, società a partecipazione regionale, nonché in altri organismi pubblici e privati, esterni alla Regione.

     1-bis. La Regione provvede alle nomine e designazioni conformandosi ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere [2].

     2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 4, le disposizioni del presente Titolo non si applicano nei casi di rappresentanza di diritto in funzione di cariche o uffici già rivestiti; ai consiglieri regionali nel caso di nomina o designazione in organi statali, in organi a composizione mista Stato-Regioni o in organi dell'Unione europea, per i quali non siano richieste specifiche competenze di natura tecnica; agli organismi collegiali consultivi istituiti con leggi regionali; alle nomine e designazioni che richiedono intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, di cui al comma 7 dell'articolo 2 [3].

     3. La presente legge disciplina, altresì, i rapporti tra gli organi della Regione ed i soggetti nominati dagli stessi.

 

     Art. 2. (Competenze in materia di nomine e designazioni). [4]

     1. Spettano all'Assemblea legislativa che provvede con propria deliberazione:

     a) le nomine e designazioni negli enti e aziende dipendenti, società ed organismi che non costituiscono strumenti diretti dell'indirizzo politico e amministrativo del governo regionale, ovvero svolgano funzioni istituzionali o di studio e ricerca;

     b) tutte le nomine e designazioni riservate genericamente alla Regione o ai suoi organi, dei membri dei collegi dei revisori dei conti o sindacali o del revisore unico, comunque denominati, ivi comprese quelle in fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal Codice Civile.

     2. Spettano comunque all'Assemblea legislativa e sono assoggettate all'ambito di applicazione della presente legge le nomine e designazioni elencate nell'Allegato A alla presente legge. L'Allegato A è aggiornato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza pubblicata nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa [5].

     3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettera b), spettano al Presidente della Giunta regionale, che provvede con proprio decreto, le nomine e designazioni dei rappresentanti della Regione in seno agli organi statutari di fondazioni, associazioni e comitati costituiti in base alla disciplina dettata dal Codice Civile.

     4. Spetta alla Giunta regionale ogni altra nomina o designazione negli enti e aziende dipendenti, società e organismi, che non sono di competenza dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale. Tali nomine e designazioni sono adottate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta stessa.

     5. Al fine di garantire il ruolo delle minoranze le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa sono effettuate con il sistema di elezione a voto limitato. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, in assenza di diverse specifiche disposizioni normative, il voto è limitato a due terzi.

     6. E' comunque assicurata alle minoranze l'elezione di un componente qualora si debba procedere alla nomina o designazione di due componenti effettivi o di due componenti supplenti. Alla elezione dei componenti effettivi e supplenti si procede con distinte votazioni.

     7. Nel caso in cui le nomine o le designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa devono essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa.

     8. Nel caso in cui le nomine o le designazioni di competenza del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale devono essere effettuate d'intesa con altri soggetti, pubblici o privati, alla definizione di tali intese provvede il Presidente della Giunta regionale.

     9. Le disposizioni in materia di nomine e designazioni della Regione in contrasto con il presente articolo, contenute in statuti, atti costitutivi, regolamenti o qualsiasi altro atto di organismi esterni non impegnano la Regione le cui nomine e designazioni restano soggette a quanto previsto dal presente articolo.

 

     Art. 2 bis. Procedura delle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa. [6]

     1. Le candidature per le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa, presentate ai sensi dei commi 5 e 6, sono sottoposte al parere della commissione consiliare competente che, nel termine assegnato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, comunque non inferiore a venti giorni, trasmette al Presidente dell'Assemblea legislativa una relazione recante l'elenco dei candidati idonei a ricoprire l'incarico, per l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile.

     2. Se la commissione consiliare competente non esprime il parere nei termini richiesti, l'Assemblea legislativa può procedere comunque alla nomina o designazione.

     3. Al fine di favorire la presentazione di candidature, entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa pubblica, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e nel sito web istituzionale dell'Assemblea legislativa, l'elenco delle nomine e delle designazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, da effettuarsi nell'anno successivo. La pubblicazione dell'elenco costituisce avviso pubblico per la presentazione di candidature.

     4. L'elenco di cui al comma 3 contiene:

     a) l'indicazione degli organismi cui le nomine e designazioni si riferiscono;

     b) la fonte normativa dell'incarico;

     c) la data entro cui la nomina o designazione deve essere effettuata e la durata dell'incarico;

     d) i requisiti richiesti per l'incarico;

     e) le eventuali incompatibilità specificamente previste per l'incarico dalla normativa di riferimento;

     f) l'indennità prevista;

     g) le modalità e i termini per la presentazione delle candidature.

     5. Le candidature, di cui al comma 3, sono presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa e possono essere proposte dalla persona direttamente interessata alla candidatura oppure da enti o associazioni, ordini professionali, Università ed istituti operanti in Umbria e devono essere accompagnate dalla documentazione di cui all'articolo 2-ter.

     6. L'Assemblea legislativa delibera le nomine e designazioni tra le candidature proposte ai sensi del comma 5. Qualora per determinate nomine o designazioni non siano state presentate candidature nel termine previsto dall'avviso pubblico, o siano presentate proposte in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve le candidature presentate, i presidenti dei gruppi consiliari o comunque ciascun consigliere regionale possono presentare al Presidente dell'Assemblea legislativa candidature in tempo utile per gli adempimenti di cui al comma 1.

     7. Ove, nel corso dell'anno, si renda necessario procedere a nomine o designazioni non previste nell'elenco di cui al comma 3, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa compila elenchi integrativi, cui si applicano le stesse forme di pubblicità di cui al comma 3.

     8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili nel caso di nomine o designazioni da effettuarsi da parte dell'Assemblea legislativa presso organismi per i quali la legge di settore già prevede l'espletamento di uno specifico avviso pubblico o procedure specifiche per l'acquisizione di candidature.

 

     Art. 2 ter. Documentazione per la proposta di nomina o designazione. [7]

     1. Per le proposte di nomina o designazione, di cui alla presente legge, deve essere acquisita la seguente documentazione:

     a) dati anagrafici e di residenza della persona proposta alla candidatura;

     b) curriculum degli studi e delle esperienze professionali;

     c) elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi ricoperti in enti, aziende, società ed organismi, pubblici e privati, nei cinque anni precedenti alla presentazione della candidatura;

     d) attestazione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina e designazione, ivi compresa l'iscrizione ad albi professionali;

     d bis) attestazione della data e del numero di iscrizione nel Registro previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), limitatamente alle proposte di nomina o designazione a membro di collegio dei revisori dei conti o sindacale o a revisore unico, comunque denominati [8];

     e) dichiarazione di disponibilità ad accettare l'incarico;

     f) dichiarazione di appartenenza ad associazioni che abbiano finalità dichiarate o svolgano di fatto attività di carattere politico, culturale, sociale, assistenziale e di promozione economica, precisandone la denominazione;

     g) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con la quale il candidato attesta di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione o incompatibilità previste dalla presente legge o dalle leggi che regolano le singole nomine o designazioni, nonché in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ove applicabile, ovvero dichiarazione con cui il candidato attesta l'eventuale sussistenza di una causa rimovibile di incompatibilità esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato o designato, a rimuovere detta causa entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta nomina o designazione.

     2. Qualora la documentazione di cui al comma 1 sia incompleta, è consentito integrarla entro il decimo giorno successivo al ricevimento della richiesta di integrazione.

     3. La struttura competente per le nomine e designazioni di cui alla presente legge dichiara inammissibili le proposte prive della documentazione di cui al comma 1 o risultate incomplete allo scadere del termine di cui al comma 2 [9].

 

     Art. 2 quater. Procedure per le nomine e designazioni del Presidente della Giunta regionale e della Giunta regionale. [10]

     1. Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale procedono alle nomine e designazioni di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, previa presentazione delle candidature a seguito di avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale e nel sito web istituzionale della Giunta regionale.

     2. Al fine di favorire la presentazione delle candidature, è pubblicato entro il 31 ottobre di ogni anno, a cura della struttura regionale competente, l'elenco delle nomine e designazioni da effettuarsi nell'anno successivo. La pubblicazione annuale dell'elenco costituisce avviso pubblico per la presentazione delle candidature.

     3. Per le nomine e designazioni non ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, per le quali si renda necessario provvedere nel corso dell'anno, si procede all'integrazione dell'elenco stesso con le forme di pubblicità di cui al comma 1.

     4. L'elenco di cui al comma 2 contiene quanto previsto all'articolo 2-bis, comma 4.

     5. Le candidature presentate devono essere corredate della documentazione di cui all'articolo 2-ter, comma 1.

     6. Le candidature possono essere proposte, oltre che dalla persona direttamente interessata, anche da enti, associazioni, ordini professionali, università ed istituti operanti in Umbria.

     7. Qualora non siano presentate proposte di candidatura o siano presentate proposte in numero inferiore al numero dei soggetti da nominare o designare, fatte salve le candidature presentate, le proposte di candidatura possono essere presentate dal Presidente della Giunta regionale o da uno o più membri della Giunta stessa.

     8. Qualora le candidature presentate non integrino un adeguato livello di competenze, professionalità ed esperienza afferente l'incarico da conferire, il Presidente della Giunta regionale e la Giunta stessa, secondo la rispettiva competenza, formulano proposte ulteriori di candidature corredate della documentazione di cui all'articolo 2-ter, comma 1.

     9. Qualora leggi di settore, per l'acquisizione di candidature a nomine e designazioni, prevedano specifici avvisi pubblici o procedure specifiche, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili.

     10. La valutazione delle candidature pervenute ai sensi del presente articolo non è di tipo comparativo e non dà luogo alla formazione di graduatorie di merito.

11. La Giunta regionale con proprio atto può approvare atti di indirizzo ai fini dell'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 2 quinquies. Atti di nomina e designazione. [11]

     1. Gli atti di nomina o designazione devono espressamente dare atto della insussistenza delle cause di inconferibilità, di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter e del possesso dei requisiti previsti dalla legge.

     2. Degli atti di nomina e designazione di spettanza del Presidente della Giunta regionale nonché della Giunta regionale stessa, è data notizia, a cura del Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata comunicazione all'Assemblea.

 

     Art. 3. (Cause di esclusione). [12]

     1. Salvo diversa disposizione di legge, non possono essere candidati o comunque non possono ricoprire gli incarichi di cui alla presente legge:

     a) i membri del parlamento nazionale ed europeo e i consiglieri regionali;

     b) i dipendenti regionali addetti ad un ufficio che assolve a mansioni di controllo o vigilanza sugli enti, istituti od organismi cui si riferisce la nomina o designazione o che vi sono stati addetti nell'anno antecedente la nomina medesima;

     c) i membri di organi consultivi cui compete di esprimere parere sui provvedimenti degli enti, istituti od organismi cui si riferisce la nomina  o designazione;

     d) coloro che prestano, non sporadicamente, consulenza alla Regione o agli enti, società od organismi soggetti a controllo regionale o siano legati agli stessi da rapporti di collaborazione continuativa;

     e) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati o procuratori dello Stato, gli appartenenti alle forze armate in servizio permanente effettivo;

     f) i membri delle segreterie regionali di partiti e di movimenti politici;

     f-bis) coloro che si trovino in stato di interdizione legale ovvero di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

     f-ter) coloro che siano stati condannati con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, a pena detentiva per uno dei reati previsti nel decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) oppure alla reclusione per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

     f-quater ) coloro che si trovino in una delle situazioni di cui all' articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell' articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 ), salvi gli effetti della riabilitazione;

     f-quinquies) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per violazione della legge 25 gennaio 1982, n. 17 (Norme di attuazione dell' art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2).

     2. [Abrogato].

     3. [Abrogato].

     4. Le cause di esclusione di cui al presente articolo, qualora si verifichino successivamente al conferimento dell'incarico, comportano la decadenza dall'incarico stesso.

 

     Art. 3 bis. Cause di incompatibilità. [13]

     1. Fatte salve eventuali incompatibilità prescritte da leggi dello Stato e da altre specifiche leggi regionali in relazione alla funzione da conferire, è incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge:

     a) colui che ha parte direttamente o indirettamente, in servizi, esazione di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione o nell'interesse della Regione;

     b) colui che presta opera di consulenza a favore dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera d);

     c) colui che ha lite pendente in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo con l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o la designazione oppure con la Regione;

     d) colui che ha parte in attività di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale riguardanti l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione e che possa trarre vantaggio diretto dalle decisioni del soggetto medesimo; egualmente la nomina o la designazione è preclusa se nelle attività suddette hanno parte il coniuge o i parenti o affini entro il secondo grado;

     e) colui che per fatti compiuti, allorchè era amministratore o impiegato dell'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato con sentenza passata in giudicato dichiarato responsabile verso l'ente o organismo, istituto o azienda e non ha ancora estinto il debito;

     f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione ovvero verso istituto o azienda da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora;

     g) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante l'ente o organismo cui si riferisce la nomina o designazione.

     2. E' altresì incompatibile con le nomine e designazioni di cui alla presente legge, colui che la Corte dei Conti ha condannato con sentenza definitiva al risarcimento di un danno per responsabilità amministrativa e non ha ancora estinto il debito.

 

     Art. 3 ter. Condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013. [14]

     1. Le nomine e designazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi disposte dal d.lgs. 39/2013.

     1-bis. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, su proposta dei Responsabili regionali per la prevenzione della corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), per le nomine e designazioni di rispettiva competenza disciplinano con apposita deliberazione i procedimenti di accertamento della violazione delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità previste dal d.lgs. 39/2013, in attuazione dell'articolo 18, comma 3, del medesimo decreto. Tali deliberazioni sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale, nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa e nel sito istituzionale della Giunta regionale [15].

     1-ter. Nel caso di nomine e designazioni effettuate in violazione delle disposizioni del d.lgs. 39/2013, il Responsabile regionale per la prevenzione della corruzione della Giunta regionale e quello dell'Assemblea legislativa, di cui alla l. 190/2012, dichiarano, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 39/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, la nullità delle nomine e designazioni di cui alla presente legge, effettuando la relativa comunicazione all'organo che ha effettuato la nomina o designazione e al soggetto nominato o designato. Il periodo di interdizione di cui all'articolo 18, comma 2, del d.lgs. 39/2013 decorre dalla data di adozione dell'atto dichiarativo della nullità [16].

     1-quater. I componenti degli organi politici e gli organi politici che hanno effettuato nomine o designazioni ai sensi della presente legge dichiarate nulle e che non possono, in virtù dell'articolo 18 del d.lgs. 39/2013, conferire nomine e designazioni di loro competenza per tre mesi, sono così sostituiti:

a) il Presidente della Giunta regionale è sostituito dal Vicepresidente;

b) la Giunta regionale è sostituita dal Presidente della Giunta regionale;

c) l'Assemblea legislativa è sostituita dal suo Presidente;

d) il Presidente dell'Assemblea legislativa è sostituito dal Vicepresidente che ha riportato il maggior numero di voti al momento dell'elezione dell'Ufficio di Presidenza;

e) l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa è sostituito dal Presidente dell'Assemblea legislativa [17].

 

     Art. 4. (Divieto di cumulo-reincarichi).

     1. Le nomine di cui alla presente legge non sono cumulabili, fatto salvo quanto previsto al comma 4-ter [18].

     2. In caso di cumulo l'organo che ha provveduto alla nomina invita immediatamente l'interessato ad optare per uno degli incarichi nei quindici giorni successivi al ricevimento dell'avviso [19].

     3. Decorso inutilmente tale termine, si decade dall'ultimo incarico conseguito.

     4. Nessun cittadino può permanere nel medesimo incarico per un periodo eccedente, di norma, i due mandati, e comunque non superiore a dieci anni.

     4 bis. Il limite temporale di cui al comma 4 non si applica agli incarichi svolti a titolo gratuito [20].

     4-ter. Sono cumulabili gli incarichi di revisore unico o di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile fino a un massimo di due. L'incarico di revisore o sindaco supplente è sempre cumulabile con altri incarichi conferiti ai sensi della presente legge. In caso di cessazione anticipata del mandato per qualsiasi causa del revisore o sindaco effettivo, il supplente subentra immediatamente fino alla sostituzione del componente effettivo, da effettuare entro i termini previsti dalla presente legge e nel caso di società partecipate dalla regione, nel rispetto delle disposizioni del codice civile [21].

 

     Art. 5. (Inizio del procedimento). [22]

 

     Art. 6. (Presentazione delle candidature e deliberazione). [23]

 

     Art. 7. (Adempimenti successivi alla nomina). [24]

     1. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina o designazione, il nominato o designato deve comunicare per iscritto la propria accettazione all'organo che lo ha nominato o designato, dichiarando nel contempo l'inesistenza o la intervenuta cessazione delle condizioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter e comunque di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi con l'incarico assunto.

     2. La mancanza delle dichiarazioni di cui al comma 1 rende inefficace la nomina o designazione.

 

     Art. 8. Pubblicità e trasparenza. [25]

     1. Gli atti di nomina e designazione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione e sui siti web istituzionali della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa.

     2. Entro il 31 gennaio di ogni anno l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali gli elenchi delle nomine e designazioni effettuate nell'anno precedente.

     3. L'elenco deve comunque indicare:

     a) nome e cognome del soggetto nominato o designato e l'organo a cui si riferisce la nomina o designazione;

     b) il riferimento alle norme sulla base delle quali si è provveduto alla nomina o designazione e il collegamento ipertestuale al link in cui sono pubblicate;

     c) gli estremi degli atti di nomina e designazione e il collegamento ipertestuale al link in cui sono pubblicati;

     d) i compensi, le indennità e i gettoni di presenza previsti dalla normativa vigente.

     4. Gli elenchi di cui al comma 1 restano pubblicati per due legislature.

     5. Resta fermo che gli enti, società ed organismi di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) pubblicano i dati relativi ai soggetti nominati o designati nei propri organi, inclusi i compensi erogati, ai sensi del medesimo d.lgs. 33/2013.

 

     Art. 9. (Deleghe). [26]

     1. Le nomine di competenza regionale ad incarichi di amministratore delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono delegate ai Comuni nei quali tali istituzioni hanno sede legale.

     2. I Comuni effettuano le nomine di cui al comma 1 nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente titolo e ne danno comunicazione al Consiglio regionale, per gli adempimenti previsti all'art. 8.

 

     Art. 10. (Doveri inerenti al mandato). [27]

     1. Nell'espletamento del proprio mandato coloro che sono stati nominati o designati negli enti e aziende dipendenti dalla Regione e in società a partecipazione regionale sono tenuti a conformarsi agli indirizzi generali definiti dagli organi regionali per i settori di competenza.

     2. Coloro che sono stati nominati amministratori o sindaci revisori negli enti, aziende e società di cui al comma 1, sono tenuti a corrispondere alle richieste di informazioni avanzate dalla Giunta regionale e dalle commissioni consiliari.

     3. Per le società a partecipazione regionale la disposizione di cui al comma 2 si applica in quanto compatibile con le leggi dello Stato.

     3-bis. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni normative in materia, i soggetti nominati o designati ai sensi della presente legge sono tenuti ad inviare all'organo regionale da cui sono stati nominati o designati una relazione annuale sull'attività svolta [28].

     3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, durante l'espletamento del mandato l'interessato è tenuto a comunicare all'organo regionale che ha provveduto alla nomina o designazione il sopravvenire di cause di esclusione e di incompatibilità di cui agli articoli 3 e 3-bis [29].

     4. In caso di inosservanza degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3- bis e 3-ter, l'organo regionale che ha provveduto alla nomina può revocarla [30].

 

     Art. 11. (Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca).

     1. Nei casi in cui spetti ad un organo della Regione pronunciare la decadenza o disporre la revoca dei nominati, si applicano le norme di cui al presente articolo.

     2. La decadenza è pronunciata per il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, della perdita dei requisiti previsti per la nomina o negli altri casi di decadenza previsti dalla legge.

     2-bis. L'eventuale nomina o designazione di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3 è nulla [31].

     2-ter. Se sussiste o sopravviene una causa di incompatibilità di cui all'articolo 3-bis, l'interessato è tenuto a rimuoverla. Qualora tale situazione non sia rimossa entro dieci giorni dal ricevimento dell'invito, l'interessato è dichiarato decaduto dalla carica con provvedimento motivato, nel rispetto del principio del contraddittorio. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso in cui sopravvenga una causa rimovibile di esclusione di cui all'articolo 3 [32].

     3. [Nei casi di decadenza, l'interessato può, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione, controdedurre all'organo che si pronuncia entro i dieci giorni successivi] [33].

     4. La revoca può essere disposta ove la funzione affidata risulti espletata in modo gravemente irregolare, ovvero in contrasto con i fini del soggetto giuridico presso cui è svolta la funzione e con i programmi dettati dalla Regione.

     5. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pronunciati dallo stesso organo competente per la nomina.

     6. I provvedimenti di decadenza o di revoca vengono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 11 bis. Sostituzione. [34]

     1. In caso di cessazione dall'incarico per qualsiasi causa prima della scadenza del mandato di un soggetto nominato o designato, l'organo regionale competente provvede alla sostituzione.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di quindici giorni dalla notizia della cessazione, l'Assemblea legislativa avvia il procedimento relativo alla nuova nomina o designazione sulla base, ove presenti, delle candidature già indicate in precedenza per tale incarico o delle procedure di cui alla presente legge.

     3. Nelle ipotesi di nomine e designazioni effettuate con la procedura del voto limitato ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 6, la decadenza, le dimissioni o il decesso anche di uno solo dei componenti eletti comporta la rielezione di tutti i soggetti nominati o designati contestualmente nell'ambito della medesima votazione.

     4. Qualora l'incarico cessato sia relativo ad un soggetto nominato a seguito di designazione effettuata da soggetti esterni alla Regione, l'organo regionale competente provvede alla richiesta di una nuova designazione allo stesso soggetto designante entro quindici giorni dalla notizia della cessazione.

     5. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza del mandato del soggetto sostituito.

 

     Art. 11 ter. (Funzione sostitutiva del Presidente dell'Assemblea legislativa) [35]

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, per qualsiasi nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea legislativa, anche in enti, aziende e società diversi da quelli indicati nell'articolo 13, qualora la Commissione non esprima il parere ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, o l'Assemblea legislativa non deliberi le nomine e designazioni nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla Commissione, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva entro i successivi quindici giorni.

     2. La funzione sostitutiva di cui al comma 1 è anche esercitata per le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa in caso di sostituzione per cessazione dall'incarico prima della scadenza del mandato ai sensi dell'articolo 11-bis e in caso di organismi di nuova istituzione se non è previsto un termine per la costituzione dei medesimi.

     3. Per le nomine e designazioni oggetto di avviso pubblico, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva nell'ambito delle candidature pervenute.

     4. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche alle nomine e designazioni relative a organismi collegiali consultivi nonché alle nomine e designazioni che richiedono intese o accordi con altre Regioni o altri soggetti, pubblici o privati, di cui all'articolo 1, comma 2 [36].

 

     Art. 12. (Abrogazioni).

     1. E' abrogata la legge regionale 27 ottobre 1981, n. 71 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e designazioni di competenza della Regione in Enti ed Associazioni) e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) art. 2, primo comma, n. 4 della legge regionale 19 luglio 1972, n. 8 («Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica»);

     b) art. 2, primo comma, n. 6, 7, 8, 9 e 12 della legge regionale 18 agosto 1972, n. 19 («Esercizio delle funzioni in materia di istruzione artigiana e professionale»);

     c) art. 2, primo comma, n. 2, 3 e 4 della legge regionale 18 agosto 1972, n. 17 («Esercizio delle funzioni in materia di fiere e mercati»);

     d) all'art. 1, primo comma, della legge regionale 19 luglio 1979, n. 34 (Adesione della Regione dell'Umbria ad Enti ed Associazioni), sono soppresse le parole: «... deliberate con atti amministrativi del Consiglio regionale».

 

TITOLO II

PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 13. (Ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni del presente Titolo si applicano agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dell'Amministrazione regionale, degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione nonché, in base a quanto previsto dall'articolo 11, comma 15, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), agli organi di amministrazione e controllo delle società in house della Regione [37].

     2. [Le disposizioni stesse si applicano, in quanto compatibili anche alle nomine o alle designazioni di componenti degli organi di enti pubblici e di persone giuridiche, comprese quelle effettuate ai sensi degli articoli 2458 e 2459 del codice civile, quando alla loro nomina concorrono la Regione o gli enti da essa dipendenti] [38].

 

     Art. 14. (Scadenza e ricostituzione degli organi).

     1. Gli organi di cui al comma 1 dell'art. 13, esercitano le loro  funzioni fino alla scadenza e non possono essere prorogati, tranne che sia diversamente disposto, in modo espresso, dalla legge.

     2. La ricostituzione degli organi deve avvenire in tempo utile affinché il relativo atto consegua efficacia prima della scadenza degli stessi. Per le nomine e designazioni del Consiglio regionale le stesse sono iscritte d'ufficio all'ordine del giorno di seduta del Consiglio prima della scadenza dell'organo cui si riferiscono [39].

     3. Ove, per qualunque ragione, non sia stato possibile provvedere nel termine di cui al comma 2, gli organi debbono essere ricostituiti entro il periodo di proroga di cui all'articolo 17 [40].

     4. Nel caso in cui, entro il quarto giorno precedente la fine del periodo di proroga, la nomina non sia stata ancora effettuata, ad essa provvede nei tre giorni successivi il Presidente della Giunta regionale; quando la nomina o la designazione sia di competenza del Consiglio, vi provvede il Presidente dell'Assemblea legislativa qualora la Commissione non esprima il parere ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1 o comunque l'Assemblea legislativa non provveda al rinnovo nei dieci giorni antecedenti la fine del periodo di proroga [41].

     5. Gli organi ricostituiti ai sensi dei commi 3 e 4 esercitano immediatamente le loro funzioni anche se il periodo di proroga non sia ancora esaurito.

     5-bis. La funzione sostitutiva del Presidente dell'Assemblea legislativa di cui al comma 4 è esercitata anche per le nomine o designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa in organismi di nuova istituzione nel caso in cui l'Assemblea non si esprima nei termini previsti per la costituzione dell'organo. Il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede entro dieci giorni dalla scadenza del suddetto termine [42].

 

     Art. 15. (Scadenza per fine legislatura).

     1. Gli organi la cui durata in carica è indicata con generico riferimento alla durata del Consiglio regionale o della legislatura scadono:

     a) il novantesimo giorno successivo alla data di insediamento del Consiglio regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza dello stesso Consiglio;

     b) il sessantesimo giorno successivo all'insediamento della Giunta regionale, se le nomine o le designazioni sono di competenza della stessa Giunta o del suo Presidente [43].

     2. Qualora si tratti di nomine da effettuarsi da parte di enti dipendenti dalla Regione, si applicano le stesse scadenze di cui al comma 1, a seconda che le nomine stesse spettino rispettivamente all'organo assembleare o all'organo esecutivo.

     2 bis. Agli organi per i quali non è previsto alcun termine di scadenza si applica il disposto del comma 1 [44].

     3. Qualora le nomine divengano esecutive prima della scadenza dei termini di cui al comma 1, esse sono immediatamente operative e i nuovi titolari subentrano nell'incarico.

 

     Art. 16. (Nomine su designazione).

     1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, ovvero quando la Giunta regionale debba provvedere previa designazione dell'Assemblea legislativa, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno, precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 15 [45].

     2. Qualora le designazioni non pervengano in tempo utile, I'organo competente provvede a nominare i componenti già designati. In tal caso il collegio opera ad ogni effetto come se fosse costituito solo dai soggetti nominati. L'organo viene integrato con le designazioni successivamente pervenute.

     3. Non si provvede alle nomine se le designazioni tempestive sono meno di tre o in numero tale che l'organo, in base alla propria disciplina, non possa operare.

     4. Nel caso di cui al comma 3 e fino a quando le designazioni non raggiungano il numero indicato, si prescinde dalla pronunzia dell'organo in tutti i procedimenti in cui esso ha funzione consultiva: ove si tratti di organi che esercitano funzioni non meramente consultive, il Presidente della Giunta regionale nomina un commissario, in possesso dei requisiti richiesti per ricoprire la carica, che opera fino alla ricostituzione dell'organo.

     5. [Il Presidente della Giunta regionale provvede altresì, secondo le stesse modalità di cui al comma 4, alla nomina di un commissario per gli organi da costituirsi con procedimenti elettorali quando gli organi stessi siano scaduti e non si sia provveduto alle nuove elezioni] [46].

 

     Art. 17. (Regime di proroga).

     1. Salvo espressa diversa disposizione, gli organi amministrativi di competenza della Regione, attivi, consultivi e di controllo comunque denominati, non ricostituiti alla loro scadenza sono prorogati per quarantacinque giorni. In questo periodo gli organi scaduti possono adottare gli atti meramente esecutivi nonché gli atti urgenti e indifferibili specificamente motivando in ordine a tale urgenza e indifferibilità. Ogni altro atto eventualmente assunto è nullo [47].

     2. Decorso il periodo di proroga di cui al comma 1 senza che si sia provveduto alla ricostituzione, gli organi scaduti decadono e gli atti eventualmente adottati sono nulli di diritto e per le attività prestate non possono essere corrisposte indennità, compensi e rimborsi spese di qualsiasi natura.

     3. Gli organi ricostituiti nel periodo di proroga esercitano immediatamente le loro funzioni, anche se il periodo di proroga non si è esaurito.

 

     Art. 17 bis. Nomina commissari. [48]

     1. La nomina dei commissari per gli enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti o ordinati con legge regionale, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, salvo che la legge attribuisca la competenza ad altri organi.

     2. I commissari di cui al comma 1 possono essere nominati dalla Regione:

     a) nei casi previsti dalla legge;

     b) nei casi in cui la Regione deve esercitare poteri sostitutivi previsti dalla legge;

     c) nei casi in cui gli enti sui quali la Regione esercita la vigilanza:

     1) abbiano omesso il compimento di atti obbligatori per legge;

     2) presentino situazioni gravi da pregiudicare il regolare funzionamento dell'ente;

     3) siano impossibilitati al regolare funzionamento per cause oggettive quali la mancata costituzione, la decadenza, lo scioglimento degli organi ordinari o le dimissioni dei titolari dei medesimi organi;

     d) nei casi di scioglimento di enti sottoposti alla vigilanza della Regione e occorra provvedere alla loro liquidazione, ovvero, in caso di riassetto organizzativo degli stessi e si renda opportuno accelerare il processo di riordino fino all'insediamento dei nuovi organi.

     3. Non può essere nominato commissario chi è stato revocato dall'incarico di commissario per inadempimento o per gravi irregolarità.

     4. Per la nomina dei commissari si tiene conto della qualificazione professionale o dell'esperienza amministrativa maturata, con particolare riferimento alle esperienze professionali, alle cariche e agli incarichi ricoperti nella Regione o in enti, aziende, società ed organismi pubblici e privati.

     5. Alle nomine dei commissari non si applicano le disposizioni della presente legge sul procedimento di nomina e sui requisiti dei candidati, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 3-ter.

 

     Art. 18. (Responsabilità). [49]

 

     Art. 19. (Norme transitorie e finali).

     1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, effettua un censimento dei casi in cui dai vigenti atti costitutivi è prevista la presenza di rappresentanti regionali negli organismi di cui al comma 1 dell'art. 2 e ne promuove la modifica in conformità alle condizioni ivi stabilite. Nelle more e per non più di una volta, la Giunta procede alle nomine, salvo che non ritenga di astenersene per motivi di opportunità.

     2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio proposte di riordino degli organi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo presso la Regione e gli enti regionali dipendenti, secondo i criteri stabiliti dall'art. 1, comma 28 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché proposte di soppressione di quelli che non siano ritenuti utili.

     3. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano in caso di sostituzione per decadenza, dimissioni o morte di singoli componenti di organi collegiali, costituiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

     4. Le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 non si applicano altresì in caso di sostituzione di singoli componenti di organi collegiali, qualora le nomine possano essere effettuate dall'organo competente scegliendo tra le persone già candidate nel procedimento di nomina dell'organo interessato.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

SOMMARIO

 

TITOLO I - DISCIPLINA DELLE NOMINE DI COMPETENZA REGIONALE

 

Art.  1. Competenze in materia di nomine

Art.  2. Casi particolari di competenza della Giunta

Art.  3. Condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità

Art.  4. Divieto di cumulo-reincarichi

Art.  5. Inizio del procedimento

Art.  6. Presentazione delle candidature e deliberazione

Art.  7. Adempimenti successivi alla nomina

Art.  8. Albo delle nomine

Art.  9. Deleghe

Art. 10. Attività dei nominati

Art. 11. Procedimento per la dichiarazione di decadenza o per la revoca

Art. 12. Abrogazioni

 

TITOLO II - PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

 

Art. 13. Ambito di applicazione

Art. 14. Scadenza e ricostituzione degli organi

Art. 15. Scadenza per fine legislatura

Art. 16. Nomine su designazione

Art. 17. Regime di proroga

Art. 18. Responsabilità

Art. 19. Norme transitorie e finali

 

 


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

[2] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 30 giugno 1999, n. 18, dall'art. 3 della L.R. 20 marzo 2020, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[4] Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 2 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[6] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 1997, n. 8 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[7] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[8] Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2021, n. 17.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[10] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[11] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[12] Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 4 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[13] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[14] Articolo inserito dall'art. 5 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[15] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[16] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[17] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[18] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2021, n. 17.

[19] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

[20] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 1 agosto 2019, n. 6.

[21] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 20 marzo 2020, n. 1, sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 novembre 2020, n. 12, già modificato dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 20 dicembre 2021, n. 17.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

[24] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 1997, n. 8, già modificato dall'art. 3 della L.R. 30 giugno 1999, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[25] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[26] Articolo abrogato dall'art. 26 della L.R. 28 novembre 2014, n. 25.

[27] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

[28] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[29] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[30] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[31] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[32] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[33] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[34] Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[35] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 20 marzo 2020, n. 1.

[36] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[37] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[38] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[39] Comma sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 1997, n. 8, già modificato dall'art. 12 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.

[40] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[41] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[42] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[43] Lettera così modificata dall'art. 13 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[44] Comma inserito dall'art. 13 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[45] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 20 marzo 2020, n. 1.

[46] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[47] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[48] Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 24 novembre 2017, n. 17.

[49] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 21 marzo 1997, n. 8.