§ 1.1.64 – L.R. 21 marzo 1997, n. 8.
Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:21/03/1997
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  (Disposizioni transitorie e finali).


§ 1.1.64 – L.R. 21 marzo 1997, n. 8.

Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi.

(B.U. 26 marzo 1997, n. 15).

 

     Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. La presente legge si applica anche agli organismi interni alla Regione qualora la materia non sia diversamente disciplinata da specifiche leggi di settore.

     2. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, procede, su proposta della Giunta regionale, alla revisione della legislazione regionale contenente disposizioni in materia di nomine e designazioni negli enti ed aziende dipendenti, società a partecipazione regionale, organismi pubblici e privati di cui all'art. 1, al fine di adeguarla alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, come modificata ed integrata dalla presente legge.

     3. E' abrogata ogni disposizione di legge regionale in contrasto con quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 3 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11, così come sostituito dall'art. 1, comma 2, della presente legge.


[1] Modifica la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11.

[2] Modifica la legge regionale 2 maggio 1983, n. 12.