§ 2.3.353 - L.R. 20 marzo 2020, n. 1.
Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:20/03/2020
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.
Art. 3.  Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11.
Art. 4.  Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1.
Art. 5.  Integrazione alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8.
Art. 6.  Nomina Commissario straordinario dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.
Art. 7.  Ulteriore integrazione alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9.
Art. 8.  Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2019, n. 5.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 2.3.353 - L.R. 20 marzo 2020, n. 1.

Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria.

(B.U. 25 marzo 2020, n. 20 - S.S. n. 1)

 

Art. 1. Finalità.

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa in coerenza con il contesto economico-finanziario, istituzionale e territoriale delineato nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR 2020), in collegamento con la legge di stabilità regionale ed il bilancio di previsione della Regione Umbria 2020-2022.

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica.

1. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), d) ed e) della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spesa) a decorrere dal 2020 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo ai fini del contenimento e della riduzione della spesa.

2. Il complesso della spesa per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Il presente comma non si applica agli incarichi la cui spesa è sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, agli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari, agli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione, alle attività di indagine e di ricerca, di assistenza tecnica e finanziaria, affidate ai suoi enti strumentali attinenti alle rispettive finalità istituzionali, nonché agli incarichi professionali ovvero alle convenzioni stipulate ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.), del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998(Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

3. Il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non può essere superiore al 20 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Il presente comma non si applica alle spese sostenute con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali, alle spese inserite in programmi di sviluppo socio-economico del territorio regionale, alle spese per pubblicità avente carattere legale, finanziario o derivante da obblighi normativi, nonché alle spese per feste nazionali previste da disposizioni di legge. Il presente comma non si applica, inoltre, agli enti e alle agenzie strumentali regionali che svolgono tali attività come compito istituzionale in virtù delle leggi regionali istitutive o dei propri statuti [1].

4. La Regione non effettua spese per sponsorizzazioni.

5. Il complesso della spesa per missioni, anche all'estero, non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. Il limite di spesa può essere superato, previa adozione di un provvedimento motivato da parte della Giunta regionale o dell'organo di vertice di altro ente regionale, per la partecipazione a riunioni istituzionali ufficialmente convocate dallo Stato o dall'Unione europea. Il presente comma non si applica alla spesa per missioni sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari e con imputazione di spesa finalizzata all'attuazione di piani e di programmi per obiettivi comunitari o nazionali, alla spesa sostenuta per l'esercizio di funzioni ispettive, di compiti di verifica e di controllo, alla spesa per la partecipazione della Regione alle attività del sistema delle Conferenze per i rapporti tra le regioni, le autonomie locali e lo Stato.

6. Il complesso della spesa per formazione del personale dirigente e di quello dipendente non può essere superiore al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi e a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati, alla spesa per i corsi di educazione continua in medicina di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419).

7. Le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, sono, automaticamente, ridotti del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Il presente comma non si applica agli organi di revisione, di controllo o di valutazione.

8. Il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, non può essere superiore al 30 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alla spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture assegnate al servizio di Protezione civile e servizi ed enti preposti al controllo, alla vigilanza e alla tutela del territorio, né a quella sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o vincolati, né a quella sostenuta per l'espletamento delle funzioni ispettive, di verifica e di controllo, nonché a quella derivante da obblighi normativi e dall'acquisizione di dotazioni volte a garantire e migliorare la sicurezza stradale.

9. Fatto salvo quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 3, i commi precedenti si applicano anche agli organismi, enti e agenzie strumentali regionali. Per tali soggetti il rispetto dei limiti di spesa può essere assicurato, in alternativa, in presenza di esigenze di buon funzionamento, con riferimento al limite complessivo del totale delle riduzioni da applicare, nell'anno di riferimento, alle spese soggette a contenimento [2].

10. Gli organismi, enti e agenzie strumentali regionali, costituiti successivamente all'anno 2009, ai fini del contenimento della spesa di cui al presente articolo, adottano quale parametro di riferimento il complesso degli impegni di spesa assunti o il totale dei costi sostenuti nel primo esercizio utile.

11. A decorrere dall'anno 2020, l'Assemblea legislativa, nell'ambito della propria autonomia e nel rispetto della normativa statale, per quanto di competenza, stabilisce con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza i limiti di spesa delle voci di cui al presente articolo e di cui all'articolo 9 della L.R. 4/2011.

12. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.

13. A decorrere dall'anno 2020 sono abrogate le disposizioni di cui alle lettere f), g), h), i) e l) del comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 4/2011.

 

     Art. 3. Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11.

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi), le parole: " Le disposizioni della presente legge " sono sostituite dalle seguenti: " Salvo quanto previsto dall'articolo 11-ter, comma 4, le disposizioni del presente Titolo ".

2. Dopo il comma 4-bis dell'articolo 4 della L.R. 11/1995, è aggiunto il seguente: " 4-ter. Nelle nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa l'incarico di componente supplente non si computa ai fini del cumulo di cui al comma 1 fino alla comunicazione di subentro del supplente al componente effettivo. In tal caso il cumulo con altro incarico di componente effettivo deve essere rimosso entro quindici giorni dalla comunicazione di subentro. ".

3. Dopo l'articolo 11-bis della L.R. 11/1995, è inserito il seguente:

" Art. 11 ter. (Funzione sostitutiva del Presidente dell'Assemblea legislativa)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, per qualsiasi nomina e designazione di spettanza dell'Assemblea legislativa, anche in enti, aziende e società diversi da quelli indicati nell'articolo 13, qualora la Commissione non esprima il parere ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, o l'Assemblea legislativa non deliberi le nomine e designazioni nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine assegnato alla Commissione, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva entro i successivi quindici giorni.

2. La funzione sostitutiva di cui al comma 1 è anche esercitata per le nomine e designazioni di competenza dell'Assemblea legislativa in caso di sostituzione per cessazione dall'incarico prima della scadenza del mandato ai sensi dell'articolo 11-bis e in caso di organismi di nuova istituzione se non è previsto un termine per la costituzione dei medesimi.

3. Per le nomine e designazioni oggetto di avviso pubblico, il Presidente dell'Assemblea legislativa esercita la funzione sostitutiva nell'ambito delle candidature pervenute.

4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano anche per nomine e designazioni relative a organismi collegiali consultivi di cui all'articolo 1, comma 2. ".

4. Il comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 11/1995, è sostituito dal seguente: " 1. Quando gli organi regionali debbano provvedere previa designazione di altri soggetti, ovvero quando la Giunta regionale debba provvedere previa designazione dell'Assemblea legislativa, le designazioni devono essere richieste entro il sessantesimo giorno, precedente la scadenza ordinaria o entro i termini stabiliti dal comma 1 dell'articolo 15. ".

 

     Art. 4. Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1.

1. Al primo e all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1 (Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), la parola: " trentasei " è sostituita dalla seguente: " quarantotto ".

2. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della L.R. 1/2017 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto agli adempimenti previsti all'articolo 9 oltre i termini indicati dal medesimo articolo, non incorrono nelle sanzioni ivi previste.

3. Gli enti attuatori degli interventi di cui all'articolo 9, comma 1 della L.R. 1/2017 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno eseguito gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 9 entro le rispettive scadenze, possono provvedere all'esecuzione degli stessi entro il termine di 24 mesi dalla entrata in vigore della presente legge, al fine di non incorrere nelle sanzioni ivi indicate [3].

 

     Art. 5. Integrazione alla legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8.

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali), è inserito il seguente:

" Art. 14 bis. (Programmi straordinari di ricostruzione)

1. La Giunta regionale può adottare uno o più programmi straordinari di ricostruzione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito, con modificazioni, con la legge 12 dicembre 2019, n. 156.

2. L'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria, di seguito U.S.R., pubblica un avviso per la formazione del programma di cui al comma 1, fissando i termini entro i quali i privati possono presentare le istanze di inserimento degli interventi nello stesso, relativamente a beni immobili localizzati nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, quelli maggiormente colpiti dagli eventi sismici avvenuti a partire dal 2016.

3. L'U.S.R. invia le istanze ricevute ai comuni nei cui territori sono previsti gli interventi. Il comune, previa istruttoria, trasmette all'U.S.R. l'atto di approvazione.

4. L'U.S.R. predispone il programma straordinario di ricostruzione, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 123/2019, convertito con modificazioni con la legge 156/2019 e, in ogni caso, degli eventuali strumenti urbanistici attuativi predisposti ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, sulla base delle istanze dei privati approvate dai comuni.

5. Il programma viene trasmesso al Commissario straordinario per l'acquisizione del parere della Conferenza permanente di cui all'articolo 16 del decreto-legge 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016.

6. Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente, il programma è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e trasmesso ai comuni interessati. ".

 

     Art. 6. Nomina Commissario straordinario dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea.

1. Nelle more del riassetto organizzativo degli enti regionali di ricerca, con accorpamento delle relative funzioni, gli organi dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea), di seguito ISUC, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge, decadono dalla data di nomina del Commissario di cui al comma 2, ad eccezione del Collegio dei revisori dei conti che continua ad operare fino alla scadenza dell'incarico del Commissario medesimo.

2. Ai sensi dell'articolo 17-bis della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Presidente dell'Assemblea legislativa, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina un Commissario straordinario che svolge le funzioni e i compiti degli organi dell'ISUC. La nomina del Commissario decorre dalla data del decreto stesso.

3. Nel decreto di nomina di cui al comma 2 sono individuati, in particolare, i compiti, la durata dell'incarico, non superiore a nove mesi, prorogabile per motivate esigenze, e i casi di revoca. Nel decreto di nomina è altresì indicato il compenso del Commissario fissato entro il limite massimo del 70 per cento del trattamento stabilito per i direttori regionali. Nell'ipotesi in cui venga nominato un dirigente dell'amministrazione regionale, le funzioni sono svolte senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

4. Il Commissario straordinario di cui al comma 2:

a) esercita le funzioni di ordinaria amministrazione al fine di garantire la continuità delle funzioni svolte dall'ISUC, nelle more del riassetto organizzativo di cui al comma 1;

b) adotta gli atti di straordinaria amministrazione solo se indifferibili e urgenti nel caso in cui la loro mancata adozione determini un pregiudizio per l'ISUC;

c) compie gli adempimenti prescritti a seguito del riassetto organizzativo degli enti regionali di ricerca, con accorpamento delle relative funzioni;

d) si attiene alle eventuali direttive emanate dalla Giunta regionale.

5. Gli oneri finanziari derivanti dal presente articolo sono a carico del bilancio dell'ISUC.

 

     Art. 7. Ulteriore integrazione alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9.

1. Al comma 10-bis dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ITC (Information and Communication Technology) regionale), dopo la parola: " opera " è aggiunta la seguente: " anche ".

 

     Art. 8. Modificazione alla legge regionale 1° agosto 2019, n. 5.

1. All'articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2019, n. 5 (Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) - Sentenza n. 1024/2019 del 25 giugno 2019 del Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile), la parola: " 11 " è sostituita dalla seguente: " 01 ".

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 2022, n. 5.

[2] Comma già modificato dall'art. 16 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 2022, n. 5.

[3] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 8 marzo 2021, n. 3.