§ 4.6.100 - L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.
Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:17/01/2017
Numero:1


Sommario
Art. 1.  (Finalità e ambito di applicazione)
Art. 2.  (Omessa presentazione del progetto degli interventi)
Art. 3.  (Integrazione documentale)
Art. 4.  (Inizio e ultimazione dei lavori)
Art. 5.  (Attività di controllo sugli interventi dei privati)
Art. 6.  (Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori)
Art. 7.  (Misure su particolari tipologie di interventi)
Art. 8.  (Utilizzo delle risorse)
Art. 9.  (Programmazione e rendicontazione opere pubbliche)
Art. 10.  (Disposizioni inerenti gli eventi sismici 1979 e 1982-1984)
Art. 11.  (Ulteriori disposizioni)
Art. 12.  (Modificazioni e integrazioni all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)
Art. 13.  (Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)
Art. 14.  (Modifica all'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)
Art. 15.  (Modifica all'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)
Art. 16.  (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2)
Art. 17.  (Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)
Art. 18.  (Norma finanziaria)


§ 4.6.100 - L.R. 17 gennaio 2017, n. 1. [1]

Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti.

(B.U. 25 gennaio 2017, n. 4 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge disciplina, nel rispetto della normativa statale vigente, gli aspetti tecnici, finanziari e amministrativi connessi al completamento degli interventi di ricostruzione nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 1979, 1982-1984 e 1997.

 

     Art. 2. (Omessa presentazione del progetto degli interventi)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998 che non hanno presentato al Comune competente il progetto degli interventi ammessi a finanziamento, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive) sono dichiarati decaduti dalle provvidenze con le modalità e i termini di cui al comma 2. Sono fatti salvi gli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito dei programmi di recupero (P.I.R.) di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, qualora risultino applicabili agli stessi le disposizioni dettate in materia di interventi sostitutivi dall'articolo 8 della l.r. 30/1998, così come sostituito dall'articolo 13 della presente legge. Sono altresì fatti salvi gli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito dei programmi integrati di recupero acquistati dai Comuni dopo il sisma del 1997 e destinati a pubblici servizi.

2. I Comuni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano una ricognizione degli interventi per i quali opera la decadenza di cui al comma 1 ed adottano, ove non vi abbiano ancora provveduto, i conseguenti provvedimenti di decadenza dal contributo; gli esiti dell'attività di ricognizione sono comunicati alla Regione entro i quindici giorni successivi. Entro il medesimo termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Comune emette, per i soli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito dei P.I.R. di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, la diffida ad adempiere prevista dall'articolo 8, comma 6, della l.r. 30/1998, così come sostituito dall'articolo 13 della presente legge, preordinata all'esercizio dei poteri sostitutivi disciplinati dallo stesso articolo.

 

     Art. 3. (Integrazione documentale)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. 6/1998, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998 che non hanno prodotto la documentazione integrativa richiesta dal Comune per il rilascio della concessione contributiva entro i termini stabiliti, ancorché sia intervenuto un provvedimento di decadenza, possono presentare al Comune competente tale documentazione, comprensiva degli atti autorizzativi necessari per l'esecuzione dell'intervento, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dal contributo. Nel caso in cui tale documentazione sia prodotta nei termini previsti dal presente comma e alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato adottato un provvedimento di decadenza, il Comune, con l'atto di concessione del contributo, dispone altresì, l'annullamento del provvedimento di decadenza medesimo.

2. Il Comune competente, acquisita la documentazione integrativa di cui al comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate dalla Giunta regionale con proprio atto comunicato ai Comuni e ai soggetti interessati, procede al rilascio delle concessioni contributive, entro il termine di centottanta giorni dalla data della comunicazione dell'atto medesimo.

3. La Giunta regionale, nel caso di inutile decorso del termine di cui al comma 2, su istanza dell'interessato, da prodursi a pena di decadenza entro trenta giorni dalla scadenza del medesimo termine di cui al comma 2, diffida il Comune ad adempiere entro trenta giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, la Giunta regionale provvede, entro i venti giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta per il rilascio della concessione contributiva. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.

4. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo devono iniziare i lavori entro sessanta giorni dalla data della comunicazione comunale del rilascio della concessione contributiva e ultimarli nei successivi ventiquattro mesi, a pena di decadenza dal contributo.

5. Qualora l'esecuzione degli interventi sia subordinata al finanziamento delle proprietà pubbliche ricomprese nell'ambito degli stessi interventi o alla realizzazione di opere pubbliche interferenti con gli stessi, il termine di sessanta giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di consegna dei lavori dell'intervento di parte pubblica ovvero da quella di ultimazione dell'opera pubblica interferente.

6. La decadenza dal contributo prevista dai commi 1 e 4 non opera per gli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito dei P.I.R. di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, nel solo caso in cui risultino applicabili agli stessi le disposizioni dettate in materia di interventi sostitutivi dall'articolo 8 della l.r. 30/1998, così come sostituito dall'articolo 13 della presente legge. Il Comune emette la diffida ad adempiere prevista dal comma 6 del medesimo articolo 8, preordinata all'esercizio dei poteri sostitutivi, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dai commi 1 e 4.

7. Su istanza degli interessati, da presentarsi al Comune competente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il procedimento relativo alle varianti di cui alla D.G.R. n. 749/2007, la cui domanda è stata presentata entro il 29 maggio 2007, è riaperto e concluso dal Comune entro centottanta giorni dal ricevimento della medesima istanza.

 

     Art. 4. (Inizio e ultimazione dei lavori)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. 6/1998, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998, titolari di concessione contributiva, che non hanno iniziato i lavori entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998, devono iniziare i lavori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ultimarli entro i successivi trentasei mesi.

2. Coloro che, pur avendo regolarmente iniziato i lavori, non li hanno ultimati entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998, devono ultimarli entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Qualora nel corso dei lavori si verifichino cause di sospensione dei lavori stessi in dipendenza di provvedimenti emanati dall'autorità giudiziaria o dal Comune, il periodo di sospensione dei lavori non è calcolato ai fini del termine per l'ultimazione dei lavori previsto dall'articolo 3, comma 4 e dai commi 1 e 2 del presente articolo.

4. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. 6/1998, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ultimato i lavori oltre i termini stabiliti dai Comuni, non decadono dal contributo, salvo quanto previsto al comma 7. Non decadono, altresì, dal contributo coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno prodotto la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998 e il documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 19 della l.r. 30/1998, oltre i termini stabiliti dai Comuni.

5. Per gli interventi di cui al presente articolo, salvo il caso in cui la documentazione sia stata prodotta ai sensi del comma 4 e salvo quanto previsto al comma 7, la documentazione di rendicontazione finale e la richiesta del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 4, presso lo Sportello Unico, nonché l'eventuale documentazione integrativa degli stessi, devono essere trasmessi ai comuni, entro centoventi giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori; nel caso di documentazione incompleta, nei successivi sessanta giorni, il Comune assegna all'interessato il termine di sessanta giorni per l'integrazione documentale.

6. Per gli interventi di cui al comma 4 per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge è stata già prodotta la documentazione di rendicontazione finale e la richiesta del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 4, presso lo Sportello Unico, è fatta salva la documentazione già prodotta prima dell'entrata in vigore della presente legge ancorché oltre i termini stabiliti dai Comuni; qualora la stessa documentazione fosse incompleta, il termine per l'integrazione documentale da parte dell'interessato è fissato in centoventi giorni, che decorrono dalla data del ricevimento della relativa richiesta inviata dal Comune.

7. Nel caso di interventi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono ultimati i lavori, il termine di sessanta giorni per la trasmissione della documentazione di cui al comma 5, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di documentazione incompleta, il termine per l'integrazione documentale da parte dell'interessato è fissato in sessanta giorni, decorrenti dalla data del ricevimento della relativa richiesta inviata dal Comune.

8. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 trovano applicazione anche nei casi in cui sono stati adottati provvedimenti di decadenza dal contributo. Il Comune verificato che i soggetti interessati hanno dato corso agli adempimenti di cui ai medesimi commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7 dispone l'annullamento del provvedimento di decadenza e restituisce, all'avente diritto l'ammontare del contributo non maggiorato delle somme accessorie. Qualora a seguito della pronuncia di decadenza non siano stati restituiti al Comune competente gli importi dovuti, il Comune eroga il contributo spettante agli aventi diritto al netto delle somme precedentemente erogate e non restituite.

9. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2, 5, 6 e 7 comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. La decadenza dal contributo prevista per il mancato rispetto dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 non opera per gli interventi sugli edifici ricompresi nell'ambito dei P.I.R. di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, nel solo caso in cui risultino applicabili agli stessi le disposizioni dettate in materia di interventi sostitutivi dall'articolo 8 della l.r. 30/1998, così come sostituito dall'articolo 13 della presente legge. Il Comune emette la diffida ad adempiere prevista dal comma 6 del medesimo articolo, preordinata all'esercizio dei poteri sostitutivi, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dai commi 1 e 2.

10. Il Comune competente dispone l'erogazione del saldo del contributo, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 4 e verifica della regolarità della documentazione prodotta, entro centocinquanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui ai commi 5, 6 e 7 o dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 13, in materia di attività di controllo.

11. Qualora l'importo delle spese sostenute, documentato a mezzo fatture quietanzate, risulti inferiore rispetto a quello del consuntivo dei lavori eseguiti, il Comune eroga il saldo del contributo previa rideterminazione dello stesso sulla base dell'importo della spesa documentata ammissibile a contributo.

12. Qualora nell'ambito dei P.I.R. di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998 i lavori risultino ultimati soltanto per alcuni degli edifici facenti parte dell'unità minima di intervento (U.M.I.), il Presidente del consorzio di cui all'articolo 2, comma 1, su conforme delibera dell'assemblea del consorzio stesso, tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori e della presenza di contabilità separate, presenta la proposta di disaggregazione dell'U.M.I. al Comune competente, il quale, fermo restando le disposizioni di cui ai commi 13, 14 e 15, provvede all'approvazione della variante al P.I.R. e al rilascio di separate concessioni contributive.

13. Qualora ai sensi del comma 12, il Comune abbia provveduto al rilascio di separate concessioni contributive, il termine di cui al comma 5 per la presentazione della documentazione di rendicontazione finale relativa agli edifici per i quali risultano ultimati i lavori, decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione contributiva di cui al comma 12.

14. Le U.M.I. risultanti dalla disaggregazione permangono nella originaria priorità di intervento e alle stesse si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 8 e 9. In tale ipotesi i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla data di comunicazione del provvedimento di concessione contributiva.

15. Per gli edifici nei quali sono ricomprese unità immobiliari non più destinate, successivamente alla data dell'evento sismico, ad abitazione principale di nuclei familiari ivi residenti al momento del sisma, è consentito ai soggetti beneficiari dei contributi di procedere, per dette unità immobiliari, all'ultimazione parziale dei lavori. In tale ipotesi ai proprietari delle unità immobiliari è riconosciuto un contributo pari alla minore somma tra il costo degli interventi, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A., se non recuperabile, e l'ottanta per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del d.l. 6/1998, per la superficie complessiva della singola unità immobiliare, a condizione che per l'intero edificio vengano realizzati gli interventi strutturali, compreso il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle rifiniture esterne dell'edificio, nonché le parti comuni nel caso in cui nell'edificio siano presenti unità immobiliari da destinare nuovamente ad abitazione principale. Non si applica la suddetta riduzione all'ottanta per cento del costo convenzionale alle unità immobiliari nelle quali vengano anche completamente realizzate le opere di finitura strettamente connesse.

16. La variazione di priorità delle U.M.I. tra le fasce finanziate dal P.I.R. può essere disposta con provvedimento assunto dal responsabile dell'ufficio comunale competente da comunicare alla Regione entro trenta giorni dalla sua adozione.

 

     Art. 5. (Attività di controllo sugli interventi dei privati)

1. L'attività di verifica e controllo in corso d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti è effettuata dal Comune.

2. La Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Comune competente l'elenco dei procedimenti non ancora conclusi, oggetto di verifica e controllo ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale 14 settembre 1998, n. 5180.

3. Il Comune entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dell'elenco di cui al comma 2, comunica alle strutture regionali competenti lo stato di ciascun procedimento concessorio.

4. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni, espletate le attività di cui all'articolo 13, comma 1, dell'Allegato 1 della d.g.r. 5180/1998, abbiano provveduto all'erogazione del saldo del contributo, il procedimento di verifica di cui all'articolo 13, comma 2, della d.g.r. 5180/1998 si ritiene concluso. Il Comune, entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge trasmette alle strutture regionali competenti la comunicazione di fine lavori.

5. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato erogato il saldo del contributo, il Comune esegue le attività di verifica e controllo in corso d'opera sulla conformità qualitativa e quantitativa dei lavori eseguiti. Il Comune entro novanta giorni dalla data di comunicazione di fine lavori informa sull'esito dell'attività di controllo le strutture regionali competenti allegando copia della comunicazione di fine lavori.

6. Per le concessioni contributive rilasciate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, la Regione richiede al Comune competente la relativa documentazione da trasmettere entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data della richiesta stessa, ai fini del controllo di carattere amministrativo ed economico ai sensi dell'articolo 13, comma 3, dell'Allegato 1 della d.g.r. 5180/1998. La Regione espleta l'attività di controllo nei novanta giorni successivi all'acquisizione della documentazione.

7. La Regione, per motivate esigenze istruttorie, può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione prodotta ai sensi del comma 6, entro trenta giorni dalla data di acquisizione della documentazione stessa. La richiesta di integrazione della documentazione ha effetto sospensivo del termine previsto per l'espletamento dell'attività di controllo.

8. Per gli interventi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già avviata la procedura di controllo di cui all'articolo 13, comma 3 dell'Allegato 1 della d.g.r. 5180/1998 il Comune deve produrre la documentazione integrativa richiesta dalla Regione entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa. La Regione espleta l'attività di controllo nei novanta giorni successivi all'acquisizione della documentazione integrativa.
9. Il Comune, qualora non abbia prodotto, alla data di entrata in vigore della presente legge, la pratica concessoria richiesta dalla Regione per l'avvio del procedimento di controllo, deve trasmettere la stessa entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, la Regione diffida il Comune ad adempiere entro trenta giorni dalla data della diffida stessa. In caso di ulteriore inerzia del Comune, la Giunta regionale provvede, entro i venti giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente. La Regione espleta l'attività di controllo nei novanta giorni successivi all'acquisizione della documentazione.

10. Nel caso in cui l'integrazione della documentazione di cui ai commi 7 e 8 non venga prodotta entro il termine di cui ai medesimi commi 7 e 8, la Regione espleta l'attività di controllo sulla base della documentazione acquisita agli atti. Nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, la Regione può disporre l'audizione dei tecnici comunali e di tecnici professionisti.

11. La Regione, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui ai commi 6, secondo periodo, 7, 8 e 9 comunica al Comune competente gli esiti dell'attività di controllo. Il Comune, entro i successivi novanta giorni assume i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare gli atti di concessione delle provvidenze alle risultanze dell'attività di controllo e ne trasmette copia alla Regione, ovvero formula le proprie motivate controdeduzioni e le trasmette alla Regione. Nel caso di controdeduzioni la Regione comunica al Comune l'esito del controllo entro il termine di trenta giorni dall'acquisizione delle controdeduzioni e il Comune assume i provvedimenti amministrativi di propria competenza entro i successivi sessanta giorni.

12. Per gli interventi sottoposti a controllo il Comune trasmette alla Regione il provvedimento di approvazione della rendicontazione finale e di determinazione della rata di saldo del contributo entro trenta giorni dalla data di adozione dei provvedimenti stessi. La Regione comunica gli esiti della verifica entro i successivi sessanta giorni.

13. L'erogazione del saldo del contributo a favore degli aventi diritto è subordinata all'acquisizione da parte del Comune degli esiti dell'attività di controllo di cui ai commi 11 e 12.

14. Qualora la rideterminazione dei contributi spettanti agli aventi diritto operata dal Comune ai sensi dei commi 11 e 12 comporti la necessità di procedere al recupero di somme indebitamente liquidate, è fatto obbligo al Comune competente di avviare i relativi procedimenti di recupero entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione degli esiti del controllo di cui ai commi 11 e 12, dandone contestuale notizia alla Regione. Eventuali inadempienze sono segnalate dalla Regione all'Ente di vigilanza competente in materia.

15. La Giunta regionale, con proprio atto, provvede a disciplinare le modalità tecniche e amministrative per l'attività di controllo di cui al presente articolo al fine di assumere un atto d'indirizzo univoco.

 

     Art. 6. (Contributo per il funzionamento dei consorzi obbligatori)

1. I Presidenti dei consorzi obbligatori costituiti ai sensi dell'art. 3, comma 5, del d.l. 6/1998 trasmettono al Comune la rendicontazione finale delle spese di gestione del consorzio, approvata dall'assemblea dei consorziati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla erogazione del saldo del contributo di cui all'art. 7, comma 2, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998.

2. Scaduto il termine di cui al comma 1, il Comune, nei successivi sessanta giorni, fermo restando il limite massimo del contributo concedibile stabilito dal punto 6, primo periodo, del paragrafo C dell'allegato B alla D.G.R. n. 550/1999, eroga il contributo nei limiti dell'importo delle spese rendicontate.

3. Qualora l'importo delle somme erogate in anticipazione dal Comune risulti superiore all'importo rendicontato dal consorzio, il Comune procede al recupero delle somme eccedenti il contributo, maggiorate degli interessi legali, negli stessi termini di cui all'articolo 8, commi 2 e 3.

4. Nel caso dei consorzi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è già stato erogato il saldo del contributo di cui all'art. 7, comma 2, dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 5180/1998, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 7. (Misure su particolari tipologie di interventi)

1. Il termine per l'avvio delle attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse previste dai progetti di sviluppo di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2005, n. 1036 (Eventi sismici 1997 - l.r. n. 30/1998, art. 4, comma 3-ter, lettera c), fascia N all'interno del P.I.R. Definizione delle risorse. Priorità e procedure.), già prorogato con deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 2014, n. 572 (Eventi sismici 1997 - D.G.R. 1036/2005, finanziamento degli edifici e delle U.M.I. funzionali alla realizzazione di progetti di sviluppo di attività produttive e di servizi innovativi di rilevante interesse. Determinazioni.), è ulteriormente prorogato di quarantotto mesi. Per le attività i cui termini sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di quarantotto mesi per l'avvio delle attività medesime decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione, su istanza degli interessati, subordinatamente alla presentazione alla Regione, di garanzia fideiussoria rimodulata nei termini e nell'importo in relazione ai nuovi termini di scadenza.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 comporta la decadenza dal contributo e il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. Qualora il progetto di sviluppo risulti avviato nei termini prescritti solo per una parte degli edifici o delle U.M.I. interessate, la decadenza dal contributo opera, esclusivamente, sui rimanenti edifici o U.M.I. nei quali non risultano ultimati i lavori di ripristino e di rifunzionalizzazione e avviate le attività di impresa previste dal progetto di sviluppo.

3 bis. Qualora il progetto di sviluppo venga avviato nei termini prescritti solo su una parte della superficie degli edifici interessati ed originariamente prevista dal progetto di sviluppo medesimo, è consentito ai soggetti beneficiari dei contributi di procedere all'ultimazione parziale dei lavori sugli edifici interessati, purché le attività ivi avviate abbiano una loro autonomia funzionale e venga garantito che la superficie totale adibita allo svolgimento di dette attività rappresenti almeno l'ottanta per cento della superficie totale degli edifici interessati, considerando anche le eventuali superfici realizzate con ampliamenti degli edifici stessi. In tale ipotesi, a condizione che vengano realizzati gli interventi strutturali, compreso il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle finiture esterne dell'edificio, per la quota di superficie, delle singole unità immobiliari, sulla quale vengono realizzati parzialmente i lavori, il contributo deve essere rideterminato come la minore somma tra il costo degli interventi al lordo delle spese tecniche e dell'IVA, se non recuperabile, e l'ottanta per cento dell'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale, definito ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del d.l. 6/1998, per la superficie stessa.

 

     Art. 8. (Utilizzo delle risorse)

1. Le risorse assegnate con il programma finanziario previsto dall'articolo 2, comma 2, del d.l. 6/1998, per il recupero del patrimonio edilizio privato danneggiato dal sisma del 1997 e non utilizzate dal Comune per il verificarsi delle cause di decadenza di cui all'articolo 2, comma 1, all'articolo 3, comma 4, all'articolo 4, comma 9, all'articolo 7, comma 3 e all'articolo 8, comma 11, della l.r. 30/1998, così come modificato ed integrato dall'articolo 13 della presente legge, ovvero per il mancato rilascio delle concessioni contributive nei termini stabiliti dall'articolo 3, commi 1 e 3, possono essere destinate dalla Regione al finanziamento di interventi collocati in altri settori della ricostruzione.

2. Il Comune, contestualmente all'adozione dei provvedimenti di decadenza, avvia il procedimento per il recupero delle somme indebitamente percepite dai privati, aumentate degli interessi legali, che devono essere restituite al Comune competente entro novanta giorni dalla data della richiesta formulata dal Comune stesso.

3. Il Comune, su istanza dell'interessato, può disporre il recupero delle somme di cui al comma 2 in forma rateizzata, fino ad un massimo di anni tre, con l'applicazione degli interessi legali.

4. Il Comune restituisce alla Regione l'importo risultante dalla differenza tra le erogazioni regionali e l'ammontare delle concessioni contributive, rideterminato a seguito dei provvedimenti di decadenza.

 

     Art. 9. (Programmazione e rendicontazione opere pubbliche)

1. Gli enti assegnatari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), all'articolo 3, comma 1, ad eccezione dell'edilizia residenziale privata, e all'articolo 8, comma 3, del d.l. 6/1998, devono provvedere, pena la revoca del finanziamento, alla presentazione alla Regione dei progetti esecutivi approvati delle opere, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data del provvedimento di assegnazione del finanziamento.

2. Per gli interventi già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa.

3. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 provvedono all'affidamento dei lavori e alla consegna degli stessi entro il termine di otto mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.

4. Per gli interventi il cui contributo è stato già concesso alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 3 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa.

5. Per i progetti degli interventi di cui al comma 1 approvati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli enti attuatori provvedono alla conclusione dei lavori entro il termine previsto dal capitolato speciale d'appalto che comunque non può essere fissato oltre ventiquattro mesi dalla data di consegna degli stessi.

6. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 trasmettono alla Regione la documentazione di rendicontazione finale necessaria per l'erogazione del saldo entro il termine massimo di ventiquattro mesi dalla conclusione dei lavori. Le spese non rendicontate entro tale termine sono decurtate dal finanziamento concesso.

7. Per gli interventi già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di cui al comma 6 è stabilito in ventiquattro mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente detto termine, la Giunta regionale, previa diffida, dispone l'intervento delle strutture regionali competenti, presso gli enti attuatori, limitatamente all'espletamento delle attività di verifica tecnico amministrative funzionali alla predisposizione degli atti di rendicontazione finale.

8. Gli enti attuatori degli interventi di cui al comma 1 possono presentare motivata istanza alla Regione al fine di chiedere il supporto delle strutture regionali competenti per l'istruttoria tecnica amministrativa delle pratiche relative a lavori già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi 7 e 8, fermo restando la responsabilità del procedimento e la titolarità dei relativi provvedimenti in capo all'ente attuatore.

10. La Giunta regionale, con proprio atto, può prorogare i termini previsti dal presente articolo per un massimo di ulteriori dodici mesi per gli interventi di importo complessivo assegnato pari o superiore a un milione di euro. Può, altresì, essere concessa, a seguito di motivata richiesta dell'ente attuatore, una proroga per fatti non imputabili allo stesso.

11. La Giunta regionale con proprio atto può, altresì, prorogare i termini previsti dal presente articolo, per un massimo di centoventi giorni, in favore dei Comuni interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, indicati nell'allegato 1 al decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016), così come integrati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 205 del 11 novembre 2016 (Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016). Tale proroga può aggiungersi a quella di cui al primo periodo del comma 10.

 

     Art. 10. (Disposizioni inerenti gli eventi sismici 1979 e 1982-1984)

1. Il Comune che non ha provveduto alla erogazione a saldo del contributo entro i termini di cui dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), o entro i termini di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 7 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2012 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), procede alla erogazione del suddetto contributo entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e ne dà comunicazione alla Regione entro i successivi quindici giorni.

2. Il Comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha attuato le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della l.r. 4/2011 deve effettuare i prescritti adempimenti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa e darne comunicazione alla Regione entro i successivi quindici giorni.

3. Il Comune che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non ha attuato le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 della l.r. 7/2012, deve effettuare i prescritti adempimenti entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge stessa e darne comunicazione alla Regione entro i successivi quindici giorni.

4. Qualora il Comune non provveda agli adempimenti di propria competenza nei termini stabiliti dai commi 1, 2 e 3, il costo degli interventi è a carico del Comune stesso.

5. Qualora, per gli interventi di ricostruzione su immobili di proprietà privata e di enti pubblici economici, finanziati a seguito degli eventi sismici 1979 e 1982-1984, il Comune debba recuperare somme nei confronti dei beneficiari dei contributi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1.

 

     Art. 11. (Ulteriori disposizioni)

1. Il Comune, qualora l'azione giudiziaria di recupero dei crediti vantati verso il beneficiario del contributo abbia avuto un esito infruttuoso, adotta un provvedimento motivato di archiviazione del procedimento concessorio e lo trasmette alla Regione. In questi casi, la Regione non avvia azioni di recupero del contributo trasferito al Comune interessato.

2. È istituito un apposito fondo regionale al fine di finanziare le somme non recuperate dai Comuni ai privati nei casi di cui al comma 1.

3. È istituito un apposito fondo regionale al fine di consentire il completamento delle opere pubbliche rimaste incompiute a seguito della risoluzione anticipata del contratto di appalto, anche se contestata in giudizio. Le risorse del fondo non possono essere utilizzate in caso di sentenza di condanna, anche non definitiva, a carico dell'ente appaltante, fatta salva diversa disposizione adottata dalla Giunta regionale con proprio atto, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e dell'utilità dell'opera pubblica.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità di utilizzo dei fondi regionali dei commi 2 e 3.

5. Qualora l'impresa esecutrice dei lavori sia in procedura fallimentare o di altre procedure concorsuali si applica la normativa vigente in materia di Documento unico di regolarità contributiva.

6. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 4, del d.l. 6/1998 che hanno eseguito prima della concessione contributiva interventi edilizi a qualsiasi titolo su immobili danneggiati dal sisma del 1997, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 9 dell'Allegato 1 della d.g.r. 5180/1998, sono dichiarati decaduti dal contributo.

7. La Giunta regionale, con proprio atto, da trasmettere alla Commissione consiliare competente, può prorogare, in favore dei Comuni interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, indicati nell'allegato 1 al d.l. 189/2016, così come integrati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.l. 205/2016, per un massimo di centoventi giorni, i termini stabiliti dagli articoli:

a) 2, comma 2;

b) 3, comma 2;

c) 4, comma 10;

d) 5, commi 3, 4, 5, 6, primo periodo, 8 primo periodo, 9 primo periodo, 11 secondo e terzo periodo e 14;

e) 10, commi 1, 2 e 3.

 

     Art. 12. (Modificazioni e integrazioni all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)

1. Al comma 3 quater dell'articolo 4 della l.r. 30/1998, le parole: ", previo parere della competente commissione consiliare, " sono soppresse e dopo le parole: " per ciascuna delle tipologie di cui al comma 3 ter " sono aggiunte le seguenti: " nonché per le unità minime di intervento individuate nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, non ricomprese nelle priorità finanziabili, in cui sono presenti le tipologie di edifici di cui al comma 3 ter; ".

2. Dopo il comma 3 quater dell'articolo 4 della l.r. 30/1998, sono aggiunti i seguenti:

"3 quinquies. Il contributo spettante agli aventi diritto per gli interventi sulle tipologie di edifici di cui al comma 3 ter è determinato applicando un importo pari al cinquanta per cento dei costi base massimi ammissibili, adottati dalle Regioni Marche ed Umbria con l'intesa sottoscritta ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del d.l. 6/1998, rimodulati sulla base dei parametri tecnici ed economici previsti dalla medesima intesa nonché di quelle stabiliti dalla Regione in attuazione dell'articolo 52, comma 27, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)). Tale contributo è concesso a condizione che vengano realizzati almeno gli interventi strutturali di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio.

3 sexies. Il valore percentuale stabilito dal comma 3 quinquies è elevato al sessanta per cento per gli interventi sulle unità minime di intervento individuate nell'ambito dei programmi integrati di recupero di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998, non ricomprese nelle priorità finanziabili, in cui sono presenti le tipologie di edifici di cui al comma 3 ter. Tale contributo è concesso a condizione che vengano realizzati almeno gli interventi strutturali di ricostruzione o riparazione con miglioramento o adeguamento sismico dell'edificio e le finiture esterne. ".

 

     Art. 13. (Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)

1. L'articolo 8 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Fondo per l'esercizio dei poteri sostitutivi)

1. Per l'esercizio dei poteri sostitutivi è istituito un fondo a favore dei Comuni per far fronte agli eventuali maggiori costi della progettazione e degli interventi, nonché per coprire le spese connesse all'esercizio di tali poteri. Il contributo previsto dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro degli Interni n. 2991 del 31 maggio 1999 è attribuito ai Comuni qualora si sostituiscano agli aventi diritto.

2. L'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale al Comune su istanza documentata di quest'ultimo.

3. Le somme recuperate dal Comune dopo l'attuazione degli interventi sostitutivi sono versate alla Regione.

4. Il Comune che ha agito in sostituzione esercita l'azione di rivalsa per il recupero dei maggiori costi della progettazione e degli interventi rispetto al contributo dovuto.

5. Su istanza del proprietario sostituito, il Comune può disporre il recupero della differenza di cui al comma 4 in forma rateizzata, fino a un massimo di anni cinque dalla data di erogazione del finanziamento previsto al comma 2.

6. I poteri sostitutivi di cui al comma 1 sono esercitati dal Comune competente per territorio previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, qualora gli interventi sugli edifici danneggiati ubicati all'interno dei programmi integrati di recupero, di cui all'articolo 3 del d.l. 6/1998 non vengano realizzati, in tutto o in parte, nei termini stabiliti dal Comune, subordinatamente all'accertamento da parte dei Comuni stessi della sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento o, in mancanza di tale interesse pubblico, alla manifestazione di interesse da parte del proprietario, secondo quando previsto ai commi 7 e 8.

7. Il Comune procede alla verifica della sussistenza dell'interesse pubblico alla realizzazione degli interventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla scadenza dei termini della diffida di cui al comma 6. Gli esiti di tale verifica sono comunicati ai proprietari aventi diritto e al consorzio, ove costituito, nei successivi trenta giorni.

8. Qualora il Comune accerti che non sussiste l'interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, il proprietario di almeno una unità immobiliare adibita al momento dell'evento sismico ad abitazione principale o alle attività produttive di cui all'articolo 5, comma 1, del d.l. 6/1998, destinata, al momento della manifestazione d'interesse, al rientro dei nuclei familiari ivi residenti o alla ripresa dell'attività produttiva, può manifestare il proprio interesse alla ricostruzione con una dichiarazione da inoltrare al Comune competente entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione degli esiti della verifica di cui al comma 7.

9. Il mancato rilascio, nei termini stabiliti, della dichiarazione di cui al comma 8 equivale al diniego dell'interesse alla ricostruzione.

10. Nei casi di cui ai commi 6 e 8 il Comune procede, compatibilmente con la definizione di edificio di cui all'Allegato A) della d.g.r. 5180/1998, alla ridefinizione dell'ambito dell'intervento unitario attraverso una variante al programma integrato di recupero e si sostituisce ai proprietari o al consorzio inadempienti.

11. Il Comune dichiara la decadenza dal contributo qualora non risultino verificate le condizioni per l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui ai commi 6 e 8.

12. Nel caso di mancato versamento da parte dei proprietari sostituiti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla richiesta formulata dal Comune, della somma dovuta ai sensi del comma 4 o dell'importo di due rate consecutive autorizzate dal Comune ai sensi del comma 5, il Comune, nei successivi novanta giorni, si attiva per il recupero del credito, tenuto conto di quanto disposto all'articolo 42, comma 2, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e dall'articolo 2748, secondo comma del codice civile. In caso di inutile decorso del suddetto termine per l'attivazione del Comune ai fini del recupero del credito, la Giunta regionale, previa diffida rivolta al Comune ad adempiere entro il termine di novanta giorni, provvede, entro i sessanta giorni successivi, alla nomina di un commissario ad acta. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del Comune inadempiente.

13. La Giunta regionale può destinare parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 2-bis al rimborso delle spese sostenute dai Comuni per l'esercizio dei poteri sostitutivi per le quali non è prevista l'azione di rivalsa ai sensi del comma 4, nella misura massima del due per cento dell'importo dei lavori eseguiti in sostituzione. ".

 

     Art. 14. (Modifica all'art. 13 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 30/1998 è sostituito dal seguente:

"1. L'attività di controllo sulle costruzioni in zone sismiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) ed alla legge regionale 28 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) comprende anche quella concernente il rispetto dei criteri tecnici stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del d.l. 6/1998. Le verifiche sono eseguite a campione per non meno del venti per cento degli interventi. ".

 

     Art. 15. (Modifica all'art. 25 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30)

1. Al comma 1-bis dell'articolo 25 della l.r. 30/1998, le parole: " all'articolo 8, comma 6-quater " sono sostituite dalle seguenti: " all'articolo 8, comma 13 ".

 

     Art. 16. (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 28 gennaio 2003, n. 2 (Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 recante, ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi), le parole: " 30 giugno 2002 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2005 ".

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2003, dopo le parole: " Gli enti locali, gli enti strumentali della regione e degli enti locali, " sono aggiunte le seguenti: " le aziende sanitarie regionali ".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2003, sono aggiunti i seguenti:

"1 bis. Al fine della stipulazione degli accordi di programma di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1, sono autorizzati ad utilizzare, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie dei concorsi di cui alla legge 365/2000.

1 ter. La Regione incentiva i soggetti di cui al comma 1 che procedono alla stipulazione degli accordi di programma. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per l'incentivazione. ".

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 2/2003, dopo le parole: " Ordinanza del Ministero dell'Interno 25 luglio 2001, n. 3144 " sono aggiunte le seguenti: " e al personale titolare al 31 dicembre 2015 di rapporti di lavoro a tempo determinato per la ricostruzione post-sisma anche non in attività. ".

5. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 2/2003, è aggiunto il seguente:

"1 bis. Alla copertura degli oneri finanziari per gli interventi previsti all'articolo 5, comma 1 ter, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 14, comma 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61 come integrato dall'articolo 1, comma 10 quater, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21. ".

 

     Art. 17. (Sostituzione dell'art. 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23)

1. L'articolo 52 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), è sostituito dal seguente:

"Art. 52 (Disposizioni in materia di prefabbricati e di crisi sismica)

1. I prefabbricati in legno e in calcestruzzo realizzati nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 46, comma 1 anche con fondi di ERS pubblica, venute meno le esigenze connesse all'emergenza sismica, fanno parte, qualora non si proceda al loro smantellamento, del patrimonio indisponibile dei Comuni in cui sono situati. I Comuni provvedono alla loro manutenzione e li destinano a strutture per il ricovero della popolazione in caso di calamità naturali o per ragioni umanitarie.

2. Fatta salva la pronta disponibilità in caso di calamità naturali, i Comuni possono disporre utilizzi provvisori delle strutture di cui al comma 1 per favorire processi di sviluppo turistico e socio - economico delle aree interessate, anche mediante concessione a titolo oneroso, al fine del loro mantenimento, previa valutazione del contesto ambientale in cui sono collocate.

3. In casi eccezionali i Comuni possono procedere, previo assenso della Regione e trasferimento al patrimonio disponibile, attraverso procedure di evidenza pubblica, alla vendita ai sensi dell'articolo 952, comma 2, del codice civile delle strutture prefabbricate di cui al comma 1, comprese quelle installate sulle aree acquisite dai Comuni ai sensi dell'articolo 2 dell'Ordinanza 31 marzo 2000, n. 3049 del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, nella misura massima del cinquanta per cento e comunque nel rispetto del piano comunale di emergenza predisposto ai sensi dall'articolo 15, comma 3-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile). L'alienazione delle strutture prefabbricate deve interessare tutta l'area o il comparto urbanizzato. Non possono essere vendute più strutture prefabbricate al medesimo soggetto o nucleo familiare.

4. L'eventuale alienazione di cui al comma 3 deve essere preceduta dalla legittimazione degli interventi, da effettuare ai sensi dell'articolo 66 della legge regionale del 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), con una variante urbanistica secondo le procedure indicate dall'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dall'articolo 32, comma 4, lettera f), della legge regionale del 21 gennaio 2015, n. 1.

5. Nei casi di cui al comma 3 il prezzo di alienazione è determinato dal Comune d'intesa con la Regione tenendo anche conto delle spese, finanziate con fondi pubblici, sostenute per l'urbanizzazione. Le somme ricavate dalle alienazioni vengono utilizzate dai Comuni per far fronte alle spese di manutenzione e gestione delle strutture prefabbricate non alienate e delle aree utilizzate per l'insediamento delle stesse, ivi compresa la manutenzione e la gestione degli impianti tecnologici, nonché per la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche, per interventi di riqualificazione urbana e per interventi di miglioramento e sistemazione ambientale.

6. Le attrezzature di interesse comune e gli impianti realizzati a favore dei produttori agricoli, a seguito del trasferimento degli abitati di Civita, Chiavano e Castel Santa Maria del comune di Cascia, in conseguenza del sisma del settembre 1979, possono essere ceduti gratuitamente alle imprese utilizzatrici, previa rinuncia all'eventuale concessione contributiva sulle unità immobiliari danneggiate e non trasferite ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 (Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), nonché alla proprietà dell'area di sedime ove le stesse insistono.

7. L'importo stabilito all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), ai fini dell'acquisto da parte delle imprese delle strutture delocalizzate, è ridotto del cinque per cento annuo decorrente dalla data di presa in consegna della struttura, se la struttura stessa è conforme agli strumenti urbanistici.

8. I materiali risultanti dallo smontaggio delle strutture delocalizzate non conformi agli strumenti urbanistici o che non sono suscettibili di legittimazione possono essere ceduti gratuitamente, previa assunzione degli oneri connessi alla rimozione, nell'ordine: al Comune, all'impresa assegnataria o al proprietario dell'area. In via subordinata, i materiali possono essere ceduti, previo avviso pubblico, ad altro soggetto interessato secondo il criterio del miglior prezzo. Le somme eventualmente riscosse sono destinate alla copertura delle spese di manutenzione e rimozione delle strutture rimaste nella disponibilità della Regione. ".

 

     Art. 18. (Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi e per le attività previste dalla presente legge, compresi i fondi regionali di cui all'articolo 11, si provvede con i finanziamenti di cui all'articolo 15 del d.l. 6/1998, sulla base delle disponibilità stabilite col Programma finanziario di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso d.l. 6/1998.

 

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 20 marzo 2020, n. 1.