§ 4.6.73 - L.R. 28 gennaio 2003, n. 2.
Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.6 calamità naturali
Data:28/01/2003
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ruolo speciale transitorio).
Art. 3.  (Contingente del ruolo speciale transitorio).
Art. 4.  (Personale del ruolo speciale transitorio).
Art. 5.  (Accordo di programma).
Art. 6.  (Priorità nell’utilizzo del personale).
Art. 7.  (Proroga dei contratti di lavoro).
Art. 8.  (Applicabilità).
Art. 9.  (Norma finanziaria).


§ 4.6.73 - L.R. 28 gennaio 2003, n. 2.

Istituzione di un ruolo speciale transitorio per il personale in servizio a tempo determinato ai sensi della legge 30 marzo 1998, n. 61 di conversione del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi.

(B.U. 12 febbraio 2003, n. 6).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge ha come finalità:

     a) il pieno e ottimale utilizzo delle risorse umane impiegate dalla Regione e dagli enti locali nell'ambito della ricostruzione post-terremoto;

     b) la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il personale titolare di contratti a tempo determinato per la ricostruzione post-sisma, assunto in data antecedente al 31 dicembre 2005, che sia risultato idoneo nei concorsi indetti ai sensi dell’articolo 6 ter della legge 11 dicembre 2000, n. 365 [1].

 

TITOLO II

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA REGIONE

 

     Art. 2. (Ruolo speciale transitorio).

     1. Il personale titolare di contratti di lavoro a tempo determinato presso la Regione Umbria, assunto per le esigenze connesse al sisma, in servizio presso le strutture regionali alla data di entrata in vigore della presente legge e risultato idoneo nei concorsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), è immesso a domanda, previo scorrimento delle graduatorie concorsuali formulate per i diversi profili professionali, in un ruolo speciale transitorio, corrispondente alle medesime categorie retributive del ruolo unico regionale, nei profili professionali per i quali è avvenuta l’assunzione.

     2. La Giunta regionale, nell’ambito della programmazione annuale del fabbisogno di personale prevista dalla normativa regionale in materia di organizzazione e personale e dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone l'inserimento del personale di cui al comma 1 nei ruoli ordinari dell’ente, entro il limite del cinquanta per cento delle risorse finanziarie resesi disponibili a seguito della vacanza di posti.

     3. Il ruolo speciale transitorio cessa con l’esaurimento del contingente di cui all’articolo 3.

 

     Art. 3. (Contingente del ruolo speciale transitorio).

     1. Il contingente del ruolo speciale transitorio è distinto nelle categorie professionali B, C, D e non può superare le novantacinque unità complessive.

     2. La Giunta regionale aggiorna annualmente il contingente di cui al comma 1.

 

     Art. 4. (Personale del ruolo speciale transitorio).

     1. Il personale immesso nel ruolo speciale transitorio ai sensi dell’articolo 2 continua a svolgere la propria attività presso le strutture regionali di assegnazione, secondo il piano di utilizzazione approvato annualmente dalla Giunta regionale, con riferimento alla completa attuazione dei programmi operativi relativi alla ricostruzione post-sisma e alla prevenzione sismica, secondo una idonea distribuzione dello stesso tra le strutture regionali.

 

TITOLO III

PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ENTI LOCALI ED ENTI STRUMENTALI

 

     Art. 5. (Accordo di programma).

     1. Gli enti locali, gli enti strumentali della Regione e degli enti locali, le aziende sanitarie regionali per la copertura dei posti vacanti, anche di nuova istituzione, o dei posti trasformati sulla base dei piani di fabbisogno delle risorse umane, possono stipulare tra loro specifici accordi di programma finalizzati all'assunzione del personale già assunto con contratto a tempo determinato, presso altro ente, risultato idoneo ai concorsi di cui alla legge n. 365/2000 [2].

     1 bis. Al fine della stipulazione degli accordi di programma di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1, sono autorizzati ad utilizzare, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie dei concorsi di cui alla legge 365/2000 [3].

     1 ter. La Regione incentiva i soggetti di cui al comma 1 che procedono alla stipulazione degli accordi di programma. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce le modalità per l'incentivazione [4].

 

     Art. 6. (Priorità nell’utilizzo del personale).

     1. La Regione e gli enti di cui all’art. 5 prima di procedere ad assunzioni di personale, ai sensi e per le finalità previste dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono tenuti all’utilizzo del personale già assunto per effetto della medesima norma mediante:

     a) mobilità fra enti;

     b) attingimento dalle graduatorie scaturite dai concorsi indetti ai sensi della legge n. 365/2000;

     c) indizione di apposite selezioni finalizzate alla costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, riservate ai lavoratori socialmente utili impiegati dalla Regione Umbria nel Progetto Emerico, parte A e titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la Regione Umbria, alla data di indizione delle predette selezioni.

 

     Art. 7. (Proroga dei contratti di lavoro).

     1. Gli enti locali che hanno provveduto ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dal superamento dell’emergenza conseguente alla crisi sismica del 26 settembre 1997, possono prorogare la validità di tali contratti fino al 31 dicembre 2007, entro i limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate dalla Regione [5].

 

     Art. 8. (Applicabilità).

     1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche al personale di cui all’articolo 3 dell’Ordinanza del Ministero dell’interno 25 luglio 2001, n. 3144 e al personale titolare al 31 dicembre 2015 di rapporti di lavoro a tempo determinato per la ricostruzione post-sisma anche non in attività [6].

 

TITOLO IV

NORMA FINALE

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     1. Alla copertura degli oneri finanziari per gli interventi previsti nel titolo II della presente legge si provvede mediante l’utilizzo dei fondi indicati nell’articolo 14, comma 14, della legge 30 marzo 1998, n. 61, secondo le disponibilità previste dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, nonché dall’articolo 52, comma 25, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con imputazione alla unità previsionale di base 02.1.005 denominata “Gestione della risorsa umana” del bilancio annuale 2003.

     1 bis. Alla copertura degli oneri finanziari per gli interventi previsti all'articolo 5, comma 1 ter, si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 14, comma 14 del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6 (Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle Regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, con legge 30 marzo 1998, n. 61 come integrato dall'articolo 1, comma 10 quater, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21 [7].


[1] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[2] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[5] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 28.

[6] Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.

[7] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 17 gennaio 2017, n. 1.