§ 5.2.1 - L.R. 19 luglio 1972, n. 8.
Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:19/07/1972
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di beneficenza pubblica elencate dall'art. 1 del [...]
Art. 2.  Attribuzioni del Consiglio. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:
Art. 3.  Attribuzioni della Giunta. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono [...]
Art. 4.  Attribuzioni del Presidente della Giunta. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.
Art. 5.  La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale [...]


§ 5.2.1 - L.R. 19 luglio 1972, n. 8. [1]

Esercizio delle funzioni in materia di beneficenza pubblica.

(B.U. n. 20 del 20 luglio 1972).

 

Art. 1. Finalità. Fino all'entrata in vigore della normativa regionale di delega agli Enti locali prevista dall'art. 71 dello Statuto, le funzioni in materia di beneficenza pubblica elencate dall'art. 1 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9, sono esercitate dagli organi regionali secondo le specifiche attribuzioni indicate dalla presente legge.

 

     Art. 2. Attribuzioni del Consiglio. Il Consiglio regionale esercita le seguenti funzioni:

     1) determina gli indirizzi della politica assistenziale della Regione, formula i piani per il coordinamento tra le varie forme di assistenza e beneficenza ed i modi di erogazione della stessa e provvede al riparto dei fondi assegnati;

     2) accerta l'esistenza dei requisiti necessari al riconoscimento di un Ente quale istituzione pubblica di assistenza e beneficenza e ne approva il relativo Statuto;

     3) dichiara la cessazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, al fine di coordinarne l'attività agli interessi attuali, e provvedere alla trasformazione e fusioni delle medesime;

     4) (Omissis) [2];

     5) delibera sul concentramento, sul raggruppamento e sulla costituzione di Consorzi e Federazioni;

     6) determina le rette di ricovero per il mantenimento degli inabili al lavoro presso gli Istituti assistenziali.

 

     Art. 3. Attribuzioni della Giunta. Le funzioni amministrative non espressamente attribuite al Consiglio regionale dalla presente legge, dall'art. 39 dello Statuto o da altre leggi dello Stato, sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 4. Attribuzioni del Presidente della Giunta. Il Presidente esercita in materia le attribuzioni spettantigli in base alle norme statutarie regionali.

 

     Art. 5. La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 26 della L.R. 28 novembre 2014, n. 25.

[2] Numero abrogato dall'art. 12 della L.R. 21 marzo 1995, n. 11.