§ 1.1.17 - L.R. 19 luglio 1979, n. 34.
Adesione della Regione dell'Umbria ad Enti ed Associazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:19/07/1979
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Per far fronte agli oneri derivano alla Regione dalla sua adesione ad Enti ed Associazioni, deliberata con atti amministrativi del Consiglio regionale, è consentita una spesa massima globale di [...]
Art. 2.      Le leggi regionali 24 agosto 1972, n. 21, 13 dicembre 1974, n. 66 e 2 gennaio 1975, n. 1 sono abrogate
Art. 3.  Norma transitoria.


§ 1.1.17 - L.R. 19 luglio 1979, n. 34.

Adesione della Regione dell'Umbria ad Enti ed Associazioni.

(B.U. 25 luglio 1979, n. 35).

 

Art. 1.

     Per far fronte agli oneri derivano alla Regione dalla sua adesione ad Enti ed Associazioni, deliberata con atti amministrativi del Consiglio regionale, è consentita una spesa massima globale di lire 29.500.000.

     Tale somma verrà imputata, a partire dall'anno 1979, al capitolo n. 845 di nuova istituzione denominato Oneri per quote associative ad Enti ed Associazioni e ad essa si farà fronte, quanto a lire 19.100.000, mediante riduzione, per l'intero importo, degli stanziamenti previsti nei capitoli 780, 820, 840 e 5830 della spesa del bilancio dell'esercizio 1979 e, quanto a lire 10.400.000, mediante prelievo dal fondo globale iscritto al cap. 6120 elenca n. 2 allegato al bilancio di previsione dello stesso esercizio, n. d'ordine 1.

     Al bilancio dell'esercizio 1979 sono apportate, di conseguenza, le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Le leggi regionali 24 agosto 1972, n. 21, 13 dicembre 1974, n. 66 e 2 gennaio 1975, n. 1 sono abrogate.

 

     Art. 3. Norma transitoria.

     Gli impegni assunti ed i mandati emessi fino all'entrata in vigore della presente legge, sui capp. 780, 820, 840 e 5830 del bilancio dell'esercizio 1979 sono trasferiti al cap. 845 istituito con l'art. 1.