§ 3.3.47 - L.R. 17 maggio 1994, n. 14.
Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:17/05/1994
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Funzioni regionali e provinciali).
Art. 3.  (Piano faunistico venatorio regionale).
Art. 4.  (Piani faunistico venatori provinciali).
Art. 5.  (Coordinamento regionale).
Art. 6.  (Vigilanza).
Art. 7.  (Programmazione annuale).
Art. 8.  (Consulta faunistico venatoria regionale).
Art. 9.  (Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche).
Art. 10.  (Gestione programmata della caccia).
Art. 11.  (Organi di gestione).
Art. 12.  (Scambi interregionali).
Art. 13.  (Ambiti territoriali).
Art. 14.  (Aree contigue ed a regolamento specifico).
Art. 15.  (Oasi di protezione).
Art. 16.  (Zone di ripopolamento e cattura).
Art. 17.  (Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica).
Art. 18.  (Disposizione e perimetrazione degli ambiti territoriali).
Art. 19.  (Zone addestramento cani).
Art. 20.  (Aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie).
Art. 21.  (Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi).
Art. 22.  (Recinzioni per bestiame).
Art. 23.  (Allevamenti di selvaggina).
Art. 24.  (Appostamenti fissi).
Art. 25.  (Appostamenti temporanei).
Art. 26.  (Disciplina della caccia negli appostamenti).
Art. 27.  (Tassidermia).
Art. 28.  (Controllo della fauna).
Art. 29.  (Recupero fauna selvatica).
Art. 30.  (Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cani e gatti vaganti).
Art. 30 bis.  (Abilitazione all’attività venatoria).
Art. 31.  (Opzione per la forma di caccia).
Art. 32.  (Calendario venatorio).
Art. 33.  (Orari).
Art. 34.  (Tesserino venatorio).
Art. 34 bis. 
Art. 34 ter. 
Art. 34 quater. 
Art. 34 quinquies. 
Art. 35.  (Vigilanza venatoria volontaria).
Art. 36.  (Preparazione e aggiornamento).
Art. 37.  (Risarcimento danni atte produzioni agricole).
Art. 38.  (Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli).
Art. 38 bis.  (Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica)
Art. 38 ter.  (Risorse finanziarie)
Art. 39.  (Sanzioni).
Art. 40.  (Norme finanziarie).
Art. 41.  (Abrogazioni).
Art. 42.  (Norme finali e transitorie).


§ 3.3.47 - L.R. 17 maggio 1994, n. 14.

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(B.U. n. 22 del 25 maggio 1994, S.O. n. 1).

 

TITOLO I

NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione in attuazione degli artt. 6, 10 e 25 dello Statuto regionale e della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai fini della conservazione e ricostituzione del patrimonio faunistico e per contribuire al riequilibrio ecologico nonché alla salvaguardia della produzione agricola, programma l'utilizzazione del territorio e disciplina l'attività venatoria.

     2. La Regione approva il Piano faunistico venatorio regionale e coordina i Piani faunistico venatori delle Province.

     3. La Regione promuove e attua studi, ricerche ed interventi sull'ambiente e sulla fauna, a supporto dell'attività programmatoria nel settore.

     4. La Regione, altresì uniforma l'esercizio delle proprie competenze di cui al comma 4, art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle direttive comunitarie n. 79/409 del 2 aprile 1979, n. 85/411 del 25 luglio 1985 e n. 91/244 del 6 marzo 1991.

 

     Art. 2. (Funzioni regionali e provinciali).

     1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico venatoria; svolge altresì funzioni di orientamento e controllo previste dalla presente legge.

     2. Le Province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel rispetto della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e di quanto previsto dalla presente legge.

 

     Art. 3. (Piano faunistico venatorio regionale).

     1. Il Consiglio regionale delibera, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, il Piano faunistico venatorio regionale, secondo i criteri dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     2. Il Piano faunistico venatorio regionale contiene:

     a) la destinazione d'uso del territorio agro-silvo-pastorale per ciascuna provincia, con indicazione della superficie complessiva da destinare a protezione della fauna selvatica;

     b) i criteri generali di riferimento per il coordinamento dei Piani faunistico venatori delle Province;

     c) i criteri per la costituzione e la gestione dei seguenti ambiti territoriali: oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura e centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica;

     d) i criteri per la individuazione dei territori da destinare ad aziende faunistico venatorie, aziende agrituristico venatorie e centri privati di riproduzione di fauna selvatica;

     e) gli indirizzi per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per gli interventi di tutela e ripristino degli habitat naturali e per l'incremento della fauna selvatica;

     f) gli indirizzi per la determinazione da parte delle Province dei criteri per il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole;

     g) l'indicazione delle specie di fauna selvatica autoctona oggetto di particolare tutela, nonché quelle di interesse venatorio, di cui curare l'incremento e gli indirizzi per la loro gestione;

     h) gli indirizzi per gli interventi di controllo degli squilibri faunistici;

     i) i programmi di aggiornamento e formazione per gli operatori del settore dipendenti dalla pubblica amministrazione e da enti privati;

     l) l'individuazione, la delimitazione e i criteri per la gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui si articola la programmazione faunistico venatoria.

     m) i criteri per la individuazione delle zone in cui è comunque vietato l’esercizio venatorio di cui all’art. 13, comma 3, così come integrato dalla presente legge, da inserire nella quota di territorio destinata a protezione della fauna [1];

     n) i criteri per la disciplina dell’esercizio venatorio nelle aree a regolamento specifico di cui alla lett. c bis), del comma 3 dell’art. 4 [2];

     3. Il Piano faunistico venatorio ha durata quinquennale e comunque è valido fino all'approvazione del nuovo Piano [3].

 

     Art. 4. (Piani faunistico venatori provinciali).

     1. Le Province, in base ai criteri del Piano faunistico venatorio regionale e sentito il parere degli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, adottano i Piani faunistico venatori provinciali, articolandoli per comprensori omogenei e possibilmente delimitati da confini naturali in attuazione dei commi 7 e 8 dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     2. I Piani faunistico venatori provinciali debbono essere adottati entro novanta giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale.

     3. I Piani faunistico venatori provinciali hanno durata quinquennale e in particolare individuano:

     a) le oasi di protezione;

     b) le zone di ripopolamento e cattura;

     c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

     c bis) le superfici delle foreste demaniali destinate ad essere utilizzate ai fini faunistico venatori anche come aree a regolamento specifico [4];

     d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

     e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani;

     f) i piani di miglioramento ambientale finalizzati all'incremento naturale di fauna selvatica, nonché i piani di immissione di fauna selvatica;

     g) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

     h) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

     i) le eventuali zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, fatti salvi quelli preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [5].

     4. Per le procedure e le modalità relative ai vincoli di cui alle lett. a), b) e c), del comma 3, si fa rinvio all’art. 10, commi 13, 14 e 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. In caso di difficoltà nella individuazione dei proprietari dei terreni inclusi nell’area da vincolare, le Province possono procedere alla notifica per pubblici proclami o altra forma di pubblicità ritenuta idonea [6].

     5. Nelle zone non vincolate ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 3, per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le Province possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico venatoria.

     6. Le Province, in via eccezionale ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre, anche nelle zone di cui al comma 5, la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.

 

     Art. 5. (Coordinamento regionale).

     1. I Piani faunistico venatori adottati dalle Province sono trasmessi per l'esame alla Giunta regionale che ne accerta la rispondenza alle previsioni del Piano faunistico venatorio regionale.

     2. I Piani faunistico venatori provinciali divengono esecutivi trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento degli stessi da parte della Giunta regionale oppure a seguito di assenso espresso entro tale termine.

     3. Nell'ipotesi che la Giunta regionale formuli osservazioni, la Provincia è tenuta a recepire le stesse e a riadottare entro 30 giorni dalla comunicazione il Piano faunistico venatorio apportando le modifiche richieste.

     4. Qualora la Provincia non adempia a quanto disposto al comma 3, la Giunta regionale può avvalersi del potere sostitutivo sancito dall'art. 6.

 

     Art. 6. (Vigilanza).

     1. La Regione, ai sensi dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, esercita le funzioni di vigilanza e sostitutive.

     2. La Giunta regionale esercita in via sostitutiva le funzioni non svolte nei 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti agli artt. 4, 5, 7 e 28, sentite le Province.

     3. L'onere derivante da eventuali interventi sostitutivi è contabilizzato in diminuzione delle assegnazioni di cui all'art. 7.

 

     Art. 7. (Programmazione annuale). [7]

     1. La Giunta regionale, successivamente all’invio da parte delle Province della relazione consuntiva sull’attività svolta nell’anno precedente, procede all’assegnazione dei fondi di cui all’art. 40 nella misura di due terzi alla Provincia di Perugia e un terzo alla Provincia di Terni erogando un acconto pari al cinquanta per cento delle somme stanziate nell’anno precedente

 

     Art. 8. (Consulta faunistico venatoria regionale).

     1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce con proprio decreto la Consulta faunistico venatoria regionale composta da:

     a) gli Assessori provinciali alla programmazione faunistica;

     b) sei rappresentanti designati dalle associazioni venatorie, tre rappresentanti designati dalle associazioni agricole e tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative a livello regionale, come individuate dalla Giunta regionale;

     c) un rappresentante designato dall'Ente nazionale della cinofilia italiana;

     d) un rappresentante designato da ciascun comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia [8].

     2. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato.

     3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario del settore programmazione faunistica della Giunta regionale.

     4. La Consulta formula proposte ed esprime pareri in ordine alle leggi, ai regolamenti ed alle direttive regionali in materia faunistico venatoria, in ordine alle iniziative di programmazione faunistico venatoria regionale e sugli argomenti proposti dal Presidente.

 

     Art. 9. (Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche).

     1. Al fine di garantire il monitoraggio della consistenza e della dinamica delle popolazioni di fauna selvatica e la determinazione degli indici di presenza delle specie, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire, nell'ambito dell'area funzionale di competenza, l'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche.

 

TITOLO II

GESTIONE PROGRAMMATA

 

     Art. 10. (Gestione programmata della caccia).

     1. La pianificazione faunistico venatoria e la gestione programmata della caccia sono attuate con il Piano faunistico venatorio regionale di cui all'art. 3 ed i Piani faunistico venatori provinciali di cui all'art. 4. I Piani perseguono l'equilibrio ottimale tra la protezione della fauna e l'esercizio dell'attività venatoria.

     2. L'eventuale individuazione di ambiti territoriali di caccia interregionali è effettuata d'intesa tra le regioni confinanti.

     3. La delimitazione degli ambiti territoriali di caccia è riportata ogni anno nel calendario venatorio.

 

     Art. 11. (Organi di gestione).

     1. Per ciascun ambito territoriale di caccia l'Amministrazione provinciale competente costituisce e nomina un Comitato con compiti di organizzazione e gestione dell'esercizio venatorio nel territorio di propria competenza, oltre che delle attività previste dal comma 11 dell'art. 14 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     2. Ogni Comitato è composto da venti membri, di cui sei designati da strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, sei designati dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, quattro designati da associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, quattro designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali.

     3. Il Comitato elegge il presidente nel proprio seno a maggioranza dei due terzi dei componenti. In caso di mancata elezione, entro 45 giorni dall'insediamento del Comitato, l'Amministrazione provinciale competente provvede in via sostitutiva alla nomina del Presidente.

     4. In caso di ambiti territoriali di caccia interprovinciali le incombenze connesse alla nomina del Comitato sono affidate alla Provincia prevalente per superficie interessata, che le esercita d'intesa con l'altra.

     5. I Comitati durano in carica quattro anni.

     6. I comitati per il raggiungimento delle finalità programmate organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia. La partecipazione economica è determinata d’intesa tra le Province, sentiti i comitati di gestione degli A.T.C [9].

     7. Per quanto attiene le modalità di funzionamento dei Comitati, le indennità e i rimborsi spese dei componenti, la gestione programmata di competenza degli ambiti territoriali di caccia, le modalità di accesso e quanto altro necessario all'esercizio decentrato dell'attività venatoria, la Giunta regionale approva un regolamento [10].

     8. Le Province verificano la coerenza degli interventi dei comitati di gestione degli A.T.C. con i criteri di gestione stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale e dai Piani faunistico venatori provinciali, secondo le procedure stabilite nel regolamento regionale di cui al comma 7 [11].

 

     Art. 12. (Scambi interregionali).

     1. La Regione promuove intese interregionali per consentire la mobilità dei cacciatori e realizzarne una equilibrata distribuzione sul territorio nazionale e, a tal fine, determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili in Umbria, regolamentandone l'accesso secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 11 [12].

 

TITOLO III

DESTINAZIONE DEL TERRITORIO

 

     Art. 13. (Ambiti territoriali).

     1. La quota complessiva di territorio determinata nel Piano faunistico venatorio regionale da destinare a protezione, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve risultare non inferiore al 20 e non superiore al 25 per cento della superficie agro- silvo-pastorale regionale [13].

     2. Per territorio di protezione si intende quello destinato a oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, fondi chiusi, foreste demaniali parchi naturali ed altre aree protette ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 [14].

     3. I Piani faunistico venatori provinciali inseriscono, nella quota di territorio destinata a protezione secondo i criteri stabiliti dal Piano faunistico venatorio regionale, le zone in cui è comunque vietato l’esercizio dell’attività venatoria, ai sensi dell’articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, garantendo comunque una estensione della quota destinata alla caccia programmata non inferiore al sessanta per cento della superficie agrosilvopastorale provinciale [15].

 

     Art. 14. (Aree contigue ed a regolamento specifico). [16]

     1. L’attività venatoria, nelle aree contigue a parchi naturali, individuate dalla Regione ai sensi dell’art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è esercitata nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori che hanno la residenza venatoria nell’A.T.C. dove ricade l’area [17].

     2. Le Province, d'intesa con gli organi di gestione del parco, stabiliscono eventuali particolari modalità e tempi di caccia, nonché gli interventi di gestione faunistico venatoria.

     3. La gestione dell'attività venatoria e degli interventi di cui al comma 2 è affidata al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia in cui ricadono le aree interessate, d'intesa con l'organismo di gestione del parco.

     4. Le Province disciplinano, nel rispetto dei criteri dettati dal Piano faunistico venatorio regionale, l’esercizio dell’attività venatoria nelle aree di cui alla lett. c bis), del comma 3 dell’art. 4 [18].

 

     Art. 15. (Oasi di protezione).

     1. Per oasi di protezione si intende l'ambito territoriale destinato ad assicurare il rifugio, la riproduzione e la sosta della fauna selvatica.

     2. [19].

     3. Le oasi sono costituite dalle Province, su terreni idonei al conseguimento dei fini di cui al comma 1, secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale; qualora si verifichino condizioni che rendano impossibile il conseguimento di tali fini la costituzione delle oasi può essere revocata.

     4. Per la gestione delle oasi di protezione le Province possono avvalersi della collaborazione delle Associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonché di quella dei Comitati di cui all'art. 11.

     5. Le Province, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare, nelle oasi di protezione, catture a scopo di studio o di ricerca scientifica e possono altresì autorizzare, sentito il predetto Istituto, le guardie venatorie dipendenti ed eventualmente quelle del soggetto gestore alla cattura di determinate specie di fauna selvatica presenti in accertato soprannumero, a scopo di ripopolamento o di reintroduzione, secondo i criteri dettati dalla pianificazione faunistica.

 

     Art. 16. (Zone di ripopolamento e cattura).

     1. Per zona di ripopolamento e cattura si intende l'ambito territoriale destinato alla riproduzione, all'irradiamento e alla cattura della selvaggina autoctona o naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonché a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria.

     2. [20].

     3. Le zone di ripopolamento e cattura sono istituite dalle Province secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale e, qualora si verifichino condizioni che ne ostacolino il conseguimento degli scopi, l'istituzione può essere revocata [21].

     4. Per la gestione delle zone di ripopolamento e cattura le Province possono avvalersi delle associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, stipulando con esse apposite convenzioni, nonché dei Comitati di cui all'art. 11.

     5. Le catture devono essere compiute nel rispetto delle esigenze biologiche della fauna selvatica.

     6. Nelle zone di ripopolamento e cattura la Provincia può autorizzare, sentiti gli organi di gestione, in determinati periodi dell'anno, gare cinofile con divieto di abbattimento della fauna selvatica e purché non si arrechi danno alle colture agricole ed alla fauna presente.

 

     Art. 17. (Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica).

     1. I centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica sono istituiti dalle Province preferibilmente su terreni demaniali e hanno per scopo la riproduzione di fauna selvatica autoctona allo stato naturale, da utilizzare per il ripopolamento del territorio regionale, ai fini della ricostituzione e dell'incremento del patrimonio faunistico.

     2. I centri di cui al comma 1 sono gestiti dalle Province e, nel caso in cui siano destinati alla riproduzione di ungulati, devono essere delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata.

     3. I centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale hanno per scopo la produzione di capi appartenenti alle seguenti specie: anatidi, lepre comune, fagiano, starna, pernice rossa, coturnice, quaglia, muflone, daino, capriolo, cinghiale e cervo. Il territorio da destinare ai centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare l'uno per cento della superficie agro-silvo-pastorale regionale.

     4. Nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale organizzati in forma di azienda agricola, è vietata l'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati nel centro da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa o di persone nominativamente indicate [22].

 

     Art. 18. (Disposizione e perimetrazione degli ambiti territoriali).

     1. Le oasi di protezione, i parchi, le aree naturali protette e le zone delle foreste demaniali in cui è vietata la caccia, le zone di ripopolamento e cattura, i centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, le aziende faunistico venatorie, le aziende agrituristico venatorie, le zone permanenti addestramento cani e gli allevamenti di fauna selvatica di superficie superiore a metri quadrati 5000, non possono essere contigui e fra loro deve intercorrere una distanza minima di metri 500 [23].

     2. Gli ambiti di cui al comma 1 degli articoli 15, 16 e 17, devono essere delimitati, a cura dell'Amministrazione provinciale di competenza, da tabelle di forma rettangolare, delle dimensioni di cm. 25 per cm. 33, di colore bianco, recanti in nero la scritta «Divieto di caccia» e la denominazione, ai sensi della presente legge, dell'ambito territoriale cui si riferiscono. Le suddette tabelle devono essere visibili l'una dall'altra.

     3. La perimetrazione dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica e delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agrituristico venatorie è effettuata dal titolare con le modalità previste al comma 2.

 

     Art. 19. (Zone addestramento cani).

     1. Le Province istituiscono, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non utilizzati per coltivazioni intensive, le zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani e per le gare cinofile anche su selvaggina naturale. Nelle zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani è vietata la caccia ed è consentito esclusivamente l’abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili [24].

     2. Tali zone possono essere istituite, anche per periodi limitati di tempo e sono di norma affidate in gestione alle associazioni venatorie riconosciute, associazioni cinofile ovvero a imprenditori agricoli [25].

     2 bis. La classificazione delle zone addestramento cani nelle diverse tipologie, i limiti di superficie, i periodi e le modalità di funzionamento, sono disciplinati con norme regolamentari provinciali [26].

     3. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito, inoltre, nel rispetto dei tempi, dei luoghi e delle modalità previsti dal calendario venatorio.

     4. L'allenamento e l'addestramento dei cani all'interno delle zone di addestramento è subordinato alla autorizzazione del soggetto responsabile della gestione della zona [27].

 

     Art. 20. (Aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie).

     1. Le Province, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono rilasciare concessioni per l’istituzione di aziende faunistico venatorie e di aziende agrituristico venatorie in riferimento agli indirizzi di pianificazione faunistico venatoria dei territori interessati e secondo le modalità previste dall’apposito regolamento regionale [28].

     2. L’estensione di ciascuna azienda faunistico venatoria non può essere inferiore ad ettari trecento. L’estensione delle singole aziende agrituristico venatorie non può essere inferiore ad ettari cento e superiore ad ettari cinquecento. L’estensione delle aziende faunistico venatorie, delle aziende agrituristico venatorie nonché dei centri privati di riproduzione di fauna selvatica non può superare complessivamente il tredici per cento della superficie agrosilvopastorale regionale, con il limite di cui al comma 3 dell’art. 17. Alle aziende agrituristico venatorie è destinato fino al quattro per cento della superficie agrosilvopastorale regionale. I limiti complessivi di superficie destinata alle aziende agrituristico venatorie, alle aziende faunistico venatorie e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica possono essere applicati dalle Province ai territori di uno o più comuni [29].

     2 bis. Le aziende faunistico-venatorie possono essere costituite, nei casi in cui dispongano comunque della superficie individuata al comma 2, anche quando il consenso dei proprietari e conduttori non sia inferiore al 95 per cento della superficie totale. Nei territori inclusi, corrispondenti all'eventuale massimo 5 per cento residuo operano le garanzie e le procedure di rimborso dei danneggiamenti arrecati dalla fauna selvatica alla produzione agricola di cui alla legge regionale vigente; gli oneri derivanti sono a carico dell'azienda. Le Province stabiliscono, altresì, l'entità e le modalità di pagamento dell'indennità che il titolare della concessione deve corrispondere ai proprietari dei terreni inclusi senza il loro consenso entro il 31 gennaio di ciascun anno, nella misura di 10 volte il reddito dominicale. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza del provvedimento stesso [30].

     3. La concessione di azienda faunistico venatoria, e di azienda agrituristico venatoria ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile.

     4. La concessione che prevede l'allevamento del cinghiale e degli ungulati estranei alla fauna autoctona è rilasciata a condizione che i terreni a ciò destinati siano delimitati da barriere naturali o artificiali insuperabili dalla selvaggina allevata.

     5. L'immissione, l'abbattimento e la cattura di selvaggina all'interno delle aziende è consentita secondo le norme previste dal regolamento di cui al comma 1.

     6. In caso di gravi o ripetute inosservanze delle disposizioni di cui alla presente legge o al regolamento regionale per la gestione delle aziende, la concessione, previa diffida, può essere revocata.

     7. In caso di revoca, l'Amministrazione provinciale competente può autorizzare a scopo di ripopolamento il prelievo della selvaggina catturabile.

     8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche nel caso di rinuncia alla concessione.

     9. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle norme di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e al regolamento di cui al comma 1.

 

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

 

     Art. 21. (Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi esclusi).

     1. L'esercizio venatorio in forma vagante è vietato nei terreni occupati da grano e cereali minori dalla ripresa vegetativa al taglio, e in quelli occupati dalle colture sotto indicate, dalla fioritura al raccolto:

     a) mais;

     b) sorgo;

     c) colza;

     d) soia;

     e) girasole;

     f) tabacco;

     g) medica, trifoglio e lupinella destinate alla raccolta dei semi;

     h) ortaggi di qualsiasi genere;

     i) frutteti specializzati;

     l) vigneti e oliveti specializzati;

     m) colture floreali;

     n) vivai e campi sperimentali di qualsiasi genere;

     o) eventuali altre colture individuate dalla Giunta regionale, con proprio atto, il cui dispositivo è indicato nel calendario venatorio sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     2. I terreni di cui al comma 1 devono essere delimitati da apposite tabelle, apposte dai proprietari o conduttori dei fondi con le modalità previste dal comma 2 dell'art. 18, recanti la scritta: «Divieto di caccia vagante - colture in atto».

     3. La costituzione di fondi chiusi di cui al comma 8 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, deve essere notificata alla Amministrazione provinciale competente per territorio. La effettiva chiusura del fondo può essere realizzata con rete metallica o recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato intersecato da fili diagonali incrociati, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o specchi d’acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3 [31].

     4. Nell'eventualità della riapertura del fondo il proprietario o conduttore deve darne comunicazione alla Amministrazione provinciale.

     5. Nei fondi chiusi, a richiesta del proprietario o del conduttore interessato, l'amministrazione provinciale competente è autorizzata alla cattura di fauna selvatica appartenente alle specie cacciabili. La selvaggina prelevata deve essere immessa in ambiti protetti o in territorio libero, secondo le esigenze della programmazione provinciale.

     6. La richiesta di vietare l'attività venatoria nel proprio fondo ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è inoltrata dal proprietario o dal conduttore entro 30 giorni dalla pubblicazione del Piano faunistico venatorio regionale, al Presidente della Provincia che la esamina nei termini ed ai sensi dello stesso articolo.

 

     Art. 22. (Recinzioni per bestiame).

     1. E' vietato sparare da distanza minore di 150 metri con fucile da caccia a canna liscia o da distanza minore di una volta e mezza la gittata massima, in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e alla alimentazione del bestiame segnalato da apposite tabelle, che i proprietari o conduttori delle aree recintate provvedono, a loro carico, ad apporre nei modi previsti dal comma 2 dell'art. 18, recanti la scritta: «Attenzione - bestiame al pascolo».

     2. Le tabelle possono essere apposte esclusivamente in recinzioni con comparti non superiori a ha 5 e nei periodi in cui il bestiame è effettivamente presente con un carico minimo di tre capi per ettaro, per bovini ed equini, e di quindici capi ad ettaro, per ovini, caprini e suini.

 

     Art. 23. (Allevamenti di selvaggina).

     1. Le autorizzazioni di cui all'art. 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono rilasciate dalla Amministrazione provinciale competente, secondo le norme di apposito regolamento, che la Regione adotta entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Ai sensi della L.R. 20 novembre 1998, n. 39, le Province disciplinano con proprio provvedimento l'attività di allevamento di fauna selvatica all'interno di oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura tenuto conto dei seguenti criteri:

     - gli allevamenti non possono essere condotti in forma estensiva;

     - la superficie destinata ad allevamento non può superare l'1 per cento dell'ambito di protezione;

     - l'allevamento deve essere realizzato con modalità tali da impedire la possibilità di contatto tra gli animali allevati e le popolazioni naturali presenti nell'ambito;

     - divieto di prelievo degli animali allevati con mezzi di caccia. [32]

 

     Art. 24. (Appostamenti fissi).

     1. Sono appostamenti fissi quelli costruiti con materiali solidi con preparazione di sito, destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia, quali: capanni, imbarcazioni e zattere stabilmente ancorate e simili collocati nelle paludi, negli stagni e ai margini di specchi d'acqua naturali o artificiali.

     2. Gli appostamenti fissi non possono essere situati ad una distanza inferiore a metri 400 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17, o a meno di metri 200 da altro appostamento fisso; gli appostamenti fissi di caccia al colombaccio non possono essere situati, inoltre, ad una distanza inferiore a metri 500 da altro appostamento fisso al colombaccio.

     3. Gli appostamenti fissi al colombaccio possono avere anche più di un capanno, purché si trovino tutti entro il raggio di metri 50 dal capanno principale.

     4. Le distanze tra appostamenti fissi al colombaccio si misurano dal capanno principale.

     5. Gli appostamenti ai colombacci non sono considerati fissi ai sensi ed agli effetti della scelta della forma di caccia, pertanto l'esercizio venatorio nei medesimi è consentito nelle modalità previste alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 [33].

     6. L'autorizzazione per appostamento fisso, rilasciata dalla Amministrazione provinciale competente per territorio, esclusivamente a titolari di licenza di caccia, è valida fino ad un massimo di sei anni ed è rinnovabile su richiesta scritta del titolare, da presentarsi nel periodo intercorrente dal 1° febbraio al 30 aprile di ogni anno. Le domande di nuova autorizzazione devono essere presentate nel periodo intercorrente dal 1° maggio al 30 giugno di ogni anno. La validità dell'autorizzazione è confermata annualmente previo versamento della relativa tassa di concessione regionale [34].

     7. Nel caso di richiesta di autorizzazione per appostamento fisso con uso di richiami vivi, alla domanda deve essere allegata anche l'attestazione della scelta effettuata ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     8. Nella richiesta di autorizzazione per appostamento fisso deve essere indicata l'ubicazione dell'appostamento con la indicazione dei dati catastali; alla stessa devono essere allegati il consenso scritto del proprietario o del possessore del fondo e l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa tassa di concessione regionale.

     9. Nell'ambito del territorio regionale un cacciatore non può ottenere di norma più di due autorizzazioni per appostamenti fissi comunque non contigui.

     10. L'autorizzazione alla installazione ed al mantenimento degli appostamenti fissi senza l'uso dei richiami vivi, che quindi non richiedono la opzione per la forma di caccia in via esclusiva, viene rilasciata nel rispetto della programmazione faunistico venatoria.

 

     Art. 25. (Appostamenti temporanei).

     1. Sono appostamenti temporanei di caccia quelli costruiti con materiale vegetale o sintetico anche se legati o ancorati, purché rimovibili [35].

     2. Gli appostamenti temporanei di caccia non possono essere installati ad una distanza inferiore a metri 100 dai confini degli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17 e da altro appostamento temporaneo e a metri 200 da altro appostamento fisso [36].

     2 bis. La distanza minima degli appostamenti temporanei dagli appostamenti fissi non si applica in caso di assenza del titolare dell’appostamento fisso o delle persone dal medesimo autorizzate all’uso dello stesso [37].

     3. Negli appostamenti temporanei l'uso dei richiami vivi provenienti da cattura è consentito in numero non superiore a 10.

 

     Art. 26. (Disciplina della caccia negli appostamenti).

     1. E' vietata la caccia da appostamento fisso e temporaneo alle seguenti specie di selvaggina:

     a) lepre;

     b) fagiano;

     c) starna;

     d) pernice;

     e) coturnice;

     f) beccaccia;

     g) beccaccino.

     2. L'esercizio venatorio negli appostamenti fissi di caccia, con le eccezioni di cui al comma 5 dell'art. 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è consentito esclusivamente a coloro che hanno optato per tale forma di caccia, ai sensi della lettera b) del comma 5 dell'art. 12, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     3. E' vietato usare o detenere, durante l'esercizio della caccia, richiami vivi accecati o mutilati, richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazioni del suono.

     4. E' proibita la caccia in botte.

     5. Non costituisce esercizio dell'attività venatoria la presenza sul posto di caccia prima o dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio, a condizione che l'arma sia scarica.

     5 bis. Durante lo svolgimento della caccia da appostamento fisso o temporaneo è consentito al titolare e alle persone dal medesimo autorizzate all’uso dello stesso appostamento, il recupero della selvaggina abbattuta o ferita, entro il raggio di metri 50 dall’appostamento stesso, anche con il fucile carico [38].

     6. In ciascuno appostamento, sia fisso che temporaneo, con esclusione di quelli per la caccia al colombaccio ed agli acquatici, la caccia non può essere esercitata da più di due persone contemporaneamente.

     7. La preparazione dell'appostamento temporaneo di caccia non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto o comunque di interesse economico, a meno che non si tratti di residui della potatura, né con impiego di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta di cui alla vigente legislazione regionale.

 

     Art. 27. (Tassidermia).

     1. La Giunta regionale emana apposito regolamento per la attività di tassidermia e imbalsamazione [39].

     2. Chiunque intenda esercitare l'attività di tassidermia e imbalsamazione deve avanzare richiesta all'Amministrazione provinciale competente, la quale, nel provvedimento di autorizzazione, indica, oltre agli elementi di identificazione della persona autorizzata, il luogo dove è consentita l'attività e l'elenco delle specie di fauna selvatica di cui è autorizzato il trattamento.

 

     Art. 28. (Controllo della fauna).

     1. Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia, nonché nelle zone vietate alla caccia, le Province, per motivate ragioni, attuano gli interventi previsti dal comma 2 dell’art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in qualunque periodo dell’anno, autorizzando persone nominativamente individuate oltre i soggetti previsti dal citato art. 19 [40].

     2. Gli interventi previsti dal comma 2 dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono disposti dall'Amministrazione provinciale competente. La Giunta regionale, qualora ravvisi la necessità dell'intervento, fissa un termine di 30 giorni entro il quale la Provincia deve provvedere.

     3. Le Amministrazioni provinciali possono vietare o ridurre la caccia a determinate specie di selvaggina, per periodi prestabiliti o in singole zone del territorio di loro competenza, al fine di tutelare la consistenza faunistica territoriale o per particolari condizioni ambientali sopraggiunte o per malattie o calamità.

 

     Art. 29. (Recupero fauna selvatica).

     1. Le Province autorizzano, anche tramite convenzioni, la detenzione temporanea di fauna selvatica ferita o in difficoltà, finalizzata alla cura, riabilitazione e rilascio in ambiente naturale, individuando i centri di recupero abilitati sulla base dell'idoneità delle strutture, esperienze e preparazione professionale degli operatori [41].

 

     Art. 30. (Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cani e gatti vaganti).

     1. E vietato lasciar vagare liberamente, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza nelle campagne, fuori dai tempi e dai luoghi indicati dal calendario venatorio e dalla vigente normativa.

     2. E' vietato lasciar vagare liberamente senza controllo o sorveglianza, allenare ed addestrare i cani di qualsiasi razza negli ambiti territoriali di cui agli artt. 15, 16 e 17.

     3. I cani di qualsiasi razza lasciati liberamente nelle campagne in tempi e luoghi vietati devono essere catturati dagli agenti di vigilanza; durante il periodo e nei luoghi nei quali ne è permesso l'uso, la cattura è effettuata solo quando i cani non siano sotto la sorveglianza del proprietario o del possessore.

     4. I cani e i gatti randagi catturati con mezzi idonei devono essere consegnati alle strutture comunali competenti, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281.

     5. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame non possono essere lasciati liberamente vagare a più di 100 metri dal luogo dove sono normalmente impiegati o dal bestiame stesso.

 

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' VENATORIA

 

     Art. 30 bis. (Abilitazione all’attività venatoria). [42]

     1. Per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio venatorio il candidato deve superare un esame sulle seguenti materie:

     a) legislazione venatoria e di tutela e valorizzazione ambientale;

     b) elementi di zoologia applicata alla fauna selvatica;

     c) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agrarie;

     d) armi per la caccia e loro uso;

     e) principi elementari di protezione civile, pronto soccorso, intervento antincendio;

     f) tecniche di produzione della selvaggina.

     I programmi delle materie di esame e l’articolazione delle prove sono stabiliti dalle Province.

     2. Ciascuna Provincia nomina una commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio, stabilendone la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.

     3. L’esame di abilitazione all’attività venatoria è sostenuto davanti alla commissione insediata presso la Provincia di residenza del candidato.

     4. Le Province stabiliscono le modalità di riconoscimento della idoneità dei candidati e rilasciano gli attestati di abilitazione, previo accertamento del pagamento della tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio.

 

     Art. 31. (Opzione per la forma di caccia).

     1. L'opzione per la forma di caccia prescelta in via esclusiva ai sensi del comma 5 dell'art. 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ha la durata di anni uno e si intende rinnovata se entro il 30 giugno di ogni anno non perviene all'Amministrazione provinciale competente da parte del cacciatore richiesta di modifica che avrà validità a partire dalla stagione venatoria successiva [43].

 

     Art. 32. (Calendario venatorio).

     1. La Giunta regionale, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica e previo parere della competente commissione consiliare permanente, approva il calendario venatorio, recante disposizioni relative ai tempi, ai luoghi e ai modi di caccia, disponendone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione entro il 15 giugno di ogni anno. Il calendario venatorio, ove ricorrano le condizioni di cui all’articolo 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, può consentire il prelievo venatorio di determinate specie dal primo giorno utile di settembre, stabilendone le modalità [44].

     1 bis. In caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, i periodi di caccia alle specie interessate dal provvedimento possono essere chiusi alla data prevista dal comma 1 dello stesso art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n.157 [45].

     1 ter. I cacciatori che hanno scelto la forma di caccia da appostamento fisso, ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, possono esercitare la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di dieci giornate nell’intera stagione venatoria [46].

     2. La caccia è consentita per tre giorni alla settimana su cinque a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì. Dal 1° ottobre al 30 novembre, la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedì e del venerdì [47].

     3. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie di cui all'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Per la disciplina della caccia al cinghiale esercitata in battuta si fa rinvio al regolamento regionale 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Il calendario venatorio si attiene al criterio di evitare, per quanto possibile, la contemporaneità dell'esercizio della caccia al cinghiale con l'esercizio di altri tipi di attività venatoria.

     5. [48].

     6. La Giunta regionale, per motivate ragioni tecniche, ambientali o per esigenze di coordinamento del calendario delle Regioni limitrofe, può modificare i periodi di caccia a determinate specie di fauna selvatica e comunque contenuti entro il periodo intercorrente tra il 1° settembre ed il 31 gennaio.

     7. Il calendario venatorio regionale può rinviare alle Province singole determinazioni di propria competenza.

     8. Gli ibridi tra specie selvatiche oggetto di caccia e domestiche, laddove presentino evidenti caratteri della specie selvatica, sono soggetti alla disciplina della presente legge.

 

     Art. 33. (Orari).

     1. L'esercizio venatorio si svolge secondo gli orari giornalieri indicati dal calendario venatorio, nei limiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 34. (Tesserino venatorio). [49]

     1. Il tesserino regionale per l’esercizio dell’attività venatoria di cui all’art. 12, comma 12 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciato dalla Regione tramite la Provincia di residenza, che può avvalersi delle associazioni venatorie.

     2. Le modalità di rilascio del tesserino venatorio sono disciplinate dalla Provincia di residenza.

     3. Il titolare del tesserino deve indicare in modo indelebile sullo stesso e negli spazi all’uopo destinati, al momento dell’inizio dell’attività venatoria, che avviene con il caricamento dell’arma, la giornata di caccia.

     4. Il numero di capi di selvaggina abbattuti è segnalato con le modalità previste dal calendario venatorio.

     5. Per ottenere il rilascio del tesserino annuale il richiedente deve riconsegnare quello relativo all’anno precedente

 

TITOLO V BIS

APPLICAZIONE DELLE DEROGHE

ALLA DIRETTIVA CEE N. 409/79. [50]

 

     Art. 34 bis. [51]

     1. Le province adottano sulla base dell’accertata sussistenza dei presupposti e delle condizioni stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, acquisito il parere favorevole motivato dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche e acquisito dall’Istituto nazionale della fauna selvatica il quantitativo nazionale di cui alla lett. e) del presente comma, il provvedimento di deroga avente carattere eccezionale e di durata non superiore ad un anno, specificando [52]:

     a) le specie oggetto del prelievo in deroga [53];

     b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;

     c) i soggetti abilitati;

     d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;

     e) con riferimento all’art. 9, comma 1, lettere a) e b), della direttiva 79/409/CEE, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo e, con riferimento alla lett. c), il numero dei capi prelevabili complessivamente nell’intero periodo rapportato al quantitativo stabilito a livello nazionale [54];

     f) i controlli sul numero massimo di capi prelevabili stabilito e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto [55];

     g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 9 della direttiva comunitaria 2 aprile 1979, n. 409, dando atto della mancanza di soluzioni alternative [56].

     1 bis. L’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche verifica la compatibilità dei prelievi in deroga avvalendosi anche del parere tecnico-scientifico sulla relazione annuale di docenti universitari esperti in materia designati dalla Giunta regionale [57].

 

     Art. 34 ter. [58]

     1. Il provvedimento di deroga non può essere applicato per le specie dichiarate in grave diminuzione numerica dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

     2. La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente legge si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 34 quater. [59]

     1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda per la annotazione dei capi prelevati [60].

     La scheda deve essere fatta pervenire alla Provincia competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo.

     2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     La mancata trasmissione alla Provincia competente della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva.

 

     Art. 34 quinquies. [61]

     1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna Provincia trasmette alla Regione i dati sul prelievo in deroga disposto. La Giunta regionale provvede all'invio alle autorità nazionali competenti, della relazione sulla attuazione delle deroghe, ai fini della trasmissione alla commissione europea della relazione prevista dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE.

 

TITOLO VI

VIGILANZA

 

     Art. 35. (Vigilanza venatoria volontaria).

     1. L'abilitazione di cui al comma 4 dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è rilasciata dalle commissioni per l’abilitazione all’esercizio venatorio nominate dalle Province, integrate con un rappresentante delle associazioni venatorie riconosciute, un rappresentante delle associazioni agricole e un rappresentante delle associazioni ambientaliste, maggiormente rappresentative a livello regionale, presenti nella Consulta faunistico venatoria regionale di cui all'art. 8 [62].

     2. Ai fini dell'abilitazione di cui al comma 1, la prova di esame prevista per l'abilitazione all'esercizio venatorio è adeguatamente integrata con le materie connesse con le funzioni di vigilanza venatoria.

     3. Coloro che alla data dell'entrata in vigore della presente legge siano già in possesso del decreto di guardia venatoria volontaria sono esonerati dall'esame finale purché frequentino uno dei corsi previsti dall'art. 36.

     4. Il coordinamento dell'attività volontaria di vigilanza è esercitato dalle Province che ne definiscono i compiti ai sensi del comma 7 dell'art. 27, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

 

     Art. 36. (Preparazione e aggiornamento). [63]

     1. Le Province promuovono annualmente, anche in concorso con gli enti e le associazioni del settore, corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza volontari.

 

TITOLO VII

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 37. (Risarcimento danni atte produzioni agricole).

     1. [Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria, è costituito in ogni provincia un fondo destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti] [64].

     2. I danni arrecati dalle specie selvatiche possono essere risarciti anche mediante polizze assicurative stipulate dalle Province o dai Comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia.

     3. Il risarcimento dei danni provocati centri privati di riproduzione della fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristico venatorie e nelle zone per l'addestramento cani e per gare cinofile, fa carico ai rispettivi concessionari. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali destinati alla caccia programmata è disposto dai Comitati di gestione, d'intesa con le Province [65].

 

     Art. 38. (Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o conduttori agricoli).

     1. E' istituito il fondo regionale per la concessione dei contributi previsti dal comma 1 dell'art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ai proprietari o conduttori agricoli.

     2. L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.

     3. La Giunta regionale definisce le modalità per l'utilizzazione del fondo e, in particolare, determina i criteri per la concessione e la liquidazione dei contributi con riferimento, in via prioritaria, agli interventi di valorizzazione dell'ambiente e di conservazione delle specie di fauna selvatica ed avuto riguardo all'estensione dei fondi rustici ed agli indirizzi colturali ivi praticati.

     4. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al comma 1 alle Province che si avvalgono, per l'erogazione, dei Comitati di gestione degli ambiti territoriali.

 

     Art. 38 bis. (Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica) [66]

     1. È istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica.

     2. Il Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica è utilizzato per finanziare gli interventi volti a prevenire l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche e per provvedere all'eventuale risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alla circolazione stradale.

3. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per il finanziamento degli interventi di prevenzione di cui al comma 2.

 

     Art. 38 ter. (Risorse finanziarie) [67]

1. Per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 38 bis è autorizzata per l’anno 2011, la spesa di euro 400.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, nell’unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4186 n.i.).

2. Per gli anni 2012 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.

 

     Art. 39. (Sanzioni). [68].

     1. Fermo restando quanto altro previsto dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n.157, e dalla vigente normativa in materia tributaria e sulle armi, le seguenti violazioni sono così sanzionate:

     a) cacciare senza licenza per non averla conseguita: sanzione amministrativa da €210 a €1.260; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €410 a €2.460;

     b) cacciare senza essere munito di tesserino venatorio rilasciato dalla Regione di residenza: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €150 a €900;

     c) cacciare, nei dodici mesi successivi al conseguimento della prima licenza, senza essere accompagnato da un cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni: sanzione amministrativa da €25 a €150; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €50 a €300;

     d) cacciare a rastrello in più di tre persone: sanzione amministrativa da €50 a €300 per ogni trasgressore;

     e) cacciare negli specchi e corsi d’acqua utilizzando scafandri e tute impermeabili da sommozzatore o cacciare da botte: sanzione amministrativa da €100 a €600;

     f) trasportare armi da sparo per uso venatorio non chiuse in custodia all’interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l’attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere, e comunque nei giorni in cui l’esercizio venatorio non è consentito: sanzione amministrativa da €50 a €300, nell’ipotesi di armi cariche, siano esse in custodia o meno, la sanzione da €210 a €1.260;

     g) effettuare in qualunque forma il tiro a volo su uccelli, al di fuori dell’esercizio venatorio salvo quanto disposto dal comma 1 dell’art.19, sanzione amministrativa da €50 a €300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €150 a €900;

     h) vendere a privati o detenere da parte di questi reti da uccellagione: sanzione amministrativa da €150 a €900;

     i) produrre, vendere, detenere trappole per la fauna selvatica, salvo si tratti di strumenti di cattura commissionati da enti legittimati in base alla vigente normativa o soggetti da questi autorizzati: sanzione amministrativa da €100 a €600;

     l) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, al di fuori dei casi delle autorizzazioni previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n 157 e dalla regolamentazione regionale: sanzione amministrativa da €25 a €150 a capo; ove si tratti di appartenenti alla specie cinghiale da €50 a €300;

     m) cacciare da appostamento fisso non autorizzato o senza autorizzazione del titolare: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

     n) cacciare da appostamenti temporanei senza rispetto delle distanze dagli ambiti territoriali di cui all’art. 25 della presente legge e da altri appostamenti: sanzione amministrativa da €50 a €300; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €100 a €600;

     o) cacciare da appostamento fisso o temporaneo le specie indicate all’art. 26 della presente legge: sanzione amministrativa da €50 a €300, in caso di recidiva sanzione amministrativa da €150 a €900;

     p) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di altre armi in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazioni o posto di lavoro, di vie di comunicazioni ferroviarie, di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione: sanzione amministrativa da €150 a €900; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €260 a €1.560;

     q) sparare da distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezzo la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di recinzioni destinate al ricovero e all’alimentazione del bestiame, regolarmente tabellate in conformità all’art. 22 della presente legge: sanzione amministrativa da €100 a €600, in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

     r) abbattere o catturare capi di selvaggina in violazione dei limiti di carniere posti dal calendario venatorio: sanzione amministrativa da €100 a €600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

     s) cacciare per numero di giornate superiore al consentito: sanzione amministrativa da €100 a €600; in caso di recidiva: sanzione amministrativa da €210 a €1.260;

     t) violazione degli obblighi del capobattuta nella caccia al cinghiale, previsti dal regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni, in ordine:

     1) al mancato rispetto delle limitazioni alla iscrizione dei non residenti in Umbria;

     2) al numero massimo dei partecipanti alla battuta;

     3) al controllo e alle previste comunicazioni dei capi abbattuti;

     4) alla redazione del verbale della battuta;

     5) all’uso, come mezzi ausiliari, di sostanze repellenti o altro materiale inquinante, di attrezzi rumorosi e di accensione di fuochi;

     6) alla occupazione dei settori per le battute;

     7) alla segnalazione della battuta;

     8) alla distanza da altre squadre nei casi previsti; sanzione amministrativa da €50 a €300 per i punti 1), 2), 3), 4) e 5) e da €100 a €600 per i punti 6), 7) e 8);

     u) violazione dell’obbligo di portare il distintivo della squadra, durante la caccia al cinghiale in battuta: sanzione amministrativa da €10 a €60;

     v) cacciare il cinghiale in violazione delle altre disposizioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 e successive modificazioni: sanzione amministrativa da €50 a €300 per ogni partecipante alla battuta, nei limiti del concorso alla violazione accertata;

     z) addestrare o allenare cani di qualsiasi razza, o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza nelle campagne fuori dai tempi e dai luoghi consentiti: sanzione amministrativa da €25 a €150;

     z bis) allenare o addestrare cani nelle zone di addestramento senza la autorizzazione del soggetto gestore della zona: sanzione amministrativa da €10 a €60;

     aa) addestrare o allenare i cani di qualsiasi razza negli ambiti previsti dagli artt. 15, 16 e 17 della presente legge: sanzione amministrativa da €50 a €300, in caso di recidiva: da €150 a €900. Nell’ipotesi di cani lasciati liberamente vagare senza controllo e sorveglianza negli stessi ambiti: sanzione amministrativa da €25 a €150;

     bb) detenere o usare richiami vivi non provenienti da allevamento, se appartenenti a specie diverse da quelle di cui al comma 4 dell’art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, purché ricomprese tra quelle cacciabili: sanzione amministrativa da €50 a €300, ove non ricorra l’applicazione dell’art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per la caccia con mezzi non consentiti;

     cc) detenere richiami vietati dalla lettera r) del comma 1 dell’art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da €100 a €600;

     dd) detenere richiami vivi in quantità superiore al consentito oppure non identificabili con marcatura inamovibile: sanzione amministrativa da €25 a €150;

     ee) vendere uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l’attività venatoria: sanzione amministrativa da €50 a €300;

     ff) immettere fauna selvatica senza la autorizzazione dell’Amministrazione provinciale competente: sanzione amministrativa da €100 a €600; per la specie cinghiale la sanzione è raddoppiata;

     gg) immettere fauna selvatica senza preventivo controllo della Unità Sanitaria Locale competente: sanzione amministrativa da €210 a €1.560;

     hh) rimuovere, danneggiare o rendere inidonee al loro uso tabelle legittimamente apposte, tabellazione abusiva dei terreni in attualità di coltivazione, recinzioni per bestiame al pascolo e fondi chiusi: sanzione amministrativa da €100 a €600;

     ii) appropriarsi o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica salvo le eccezioni indicate dalla lettera o) del comma 1 dell’art. 21, della legge 11 febbraio 1992, n. 157: sanzione amministrativa da €100 a €600;

     ll) vendere o acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica che non siano: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio: sanzione amministrativa da €50 a €300;

     mm) abbandonare bossoli durante l’esercizio dell’attività venatoria: sanzione amministrativa da €10 a €60;

     nn) sanzione amministrativa da €50 a €300 per chi viola le disposizioni della presente legge, dei regolamenti attuativi e del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

     2. Oltre alle sanzioni amministrative previste al comma 1 del presente articolo, si applicano:

     I) il sequestro dell’arma e della selvaggina nei casi indicati alle lettere a), b), d), e), f), g), m), dell’art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e a), b), f), g), n) (limitatamente alla distanza dagli ambiti), o), p), q), r), s) del comma 1; fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell’art.28, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, per quanto riguarda la selvaggina sequestrata, le armi sequestrate, nel caso di pagamento in misura ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, a meno che non debba procedersi a confisca obbligatoria in conformità al comma 4 dell’art. 20 della stessa legge, saranno restituite ai legittimi proprietari previa dimostrazione dell’estinzione della sanzione;

     - sequestro e confisca delle reti, trappole e mezzi di cui alle lettere h), i), t) punto 5), del comma 1;

     - sequestro e confisca della fauna e dei richiami nei casi previsti dal presente articolo alle lettere l), r), bb) cc), dd) (per la parte eccedente il consentito), ll), i capi confiscati saranno, ove possibile, liberati nelle zone ritenute opportune dalle Amministrazioni provinciali;

     - sequestro e confisca dell’arma carica nell’ipotesi di cui alla lettera f) del comma 1;

     II) sospensione del tesserino regionale da un minimo di un mese a tutta la stagione venatoria in atto per le violazioni previste dal presente articolo alle lettere e), g), h);

     III) cancellazione per la stagione venatoria in atto dal registro delle squadre autorizzate alla caccia al cinghiale in battuta in caso di gravi e ripetute violazioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale 30 novembre 1999, n.34 e successive modificazioni.

     3. Gli importi relativi alle penalità di cui ai precedenti commi sono versati, a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Provincia competente per territorio, e affluiscono nell’apposito capitolo di entrata del bilancio preventivo da istituirsi con la denominazione di "proventi delle sanzioni amministrative per la caccia e pesca". I suddetti proventi sono destinati annualmente ad opere di tutela dell’ambiente e di sviluppo del patrimonio faunistico della regione, secondo le indicazioni dei programmi regionali.

     4. Non si applicano le sanzioni previste alla lettera f) del comma 1 e al numero I) del comma 2 per il trasporto dell’arma da caccia, purché scarica, nei giorni in cui è consentita l’attività venatoria, nell’attraversamento delle zone ove è vietato l’esercizio della caccia limitatamente alle zone distanti meno di metri 100 da immobili, fabbricati, stabili adibiti ad abitazione o posti di lavoro e nelle zone distanti meno di metri 50 da vie di comunicazione, ferrovie e strade carrozzabili [69].

 

     Art. 40. (Norme finanziarie).

     1. Per l’attuazione della presente legge è destinata nel bilancio regionale una somma pari al settantuno per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui ai numeri d’ordine 15, 16 e 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali approvata con il Decreto Legislativo n. 230/1991 e successive modifiche, nonché dalla tassa di concessione relativa alle aziende agrituristico venatorie di cui all’articolo 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1996, n. 1. L’utilizzazione di tale somma è destinata nel bilancio regionale all’attuazione degli interventi di seguito individuati e nelle percentuali indicate, da calcolare sul totale delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionale di cui al primo periodo [70]:

a) il quattordici per cento per gli interventi diretti della Regione e per le attività dell'Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche [71];

b) [il sette per cento per le attività dell’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche] [72];

c) il cinquantaquattro per cento, ripartito con atto di Giunta regionale tra gli Ambiti Territoriali di Caccia secondo criteri di proporzionalità riferiti al numero di iscritti, alla superficie agro-silvo-pastorale ed ai carnieri realizzati della specie cinghiale, da utilizzare:

i. per la gestione degli interventi di salvaguardia della produzione agricola e l'indennizzo dei danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura su tutto il territorio, in attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento regionale di attuazione;

ii. per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica ambientale di cui all'articolo 29 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), di cui minimo il quattro per cento delle somme assegnate è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e a quanto previsto nel Piano faunistico venatorio regionale per la parte che concerne la determinazione dei criteri di cui all'articolo 38, comma 3 [73];

d) [il trentatre per cento per l’attuazione della pianificazione faunistico-ambientale e venatoria operata dalle province e la realizzazione dei programmi di gestione della fauna selvatica ed i relativi interventi sul territorio] [74];

d-bis) [il ventinove per cento agli Ambiti Territoriali di Caccia, ripartito in proporzione al numero degli iscritti, per la realizzazione dei progetti di gestione faunistica-ambientale di cui all’articolo 29 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 (Norme per la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia), minimo il dieci per cento delle somme assegnate in base a quanto previsto nella presente lettera è destinato alla concessione dei contributi previsti all'articolo 38, in conformità alla disciplina europea sugli aiuti di Stato e a quanto previsto nel Piano faunistico venatorio regionale per la parte che concerne la determinazione dei criteri di cui all'articolo 38, comma 3] [75];

d-ter) il tre per cento all'Agenzia Forestale regionale per la gestione dei centri di produzione artificiale di selvaggina [76].

     1 bis. L’entità della spesa di cui alle lettere a), b), c), d-bis e d-ter, del comma 1, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità [77].

     1 ter. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa [78].

     2. Per l'esercizio in corso è confermata la spesa stabilita dal bilancio regionale e iscritta al capitolo 4190.

     3. Per gli esercizi successivi l'entità della spesa sarà determinata con legge di bilancio entro i limiti della previsione del bilancio pluriennale della Regione.

 

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 41. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 3 giugno 1986, n. 21;

     b) il regolamento regionale 7 agosto 1986, n. 2;

     c) il regolamento regionale 25 gennaio 1984, n. 2;

     d) il regolamento regionale 25 gennaio 1984, n. 3;

     e) il regolamento regionale 25 gennaio 1984, n. 4.

 

     Art. 42. (Norme finali e transitorie). [79]

     1. Le disposizioni dell’art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, non si applicano agli ambiti territoriali esistenti al 31 dicembre 2000 e agli allevamenti di fauna selvatica istituiti da imprenditori agricoli beneficiari dei contributi previsti dalla misura 3.1 del programma 1994/99 — DOCUP per l’obiettivo 5b del regolamento CEE 2081/93, che abbiano concluso, alla data di entrata in vigore della presente legge, la realizzazione delle opere e degli interventi previsti nei relativi progetti.

     2. Gli ambiti territoriali di cui all’art. 18, comma 1 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come sostituito dalla presente legge, non possono essere istituiti a distanza inferiore a metri 500 dai fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Alle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie istituite prima del 31 dicembre 2000 non si applicano i limiti di superficie di cui all’art. 20, comma 2, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, come sostituito dalla presente legge, né i limiti di superficie boscata previsti dal vigente Piano faunistico venatorio regionale.

     4. La validità delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di guardia venatoria volontaria in scadenza dell’anno 2001 è prorogata, previa domanda dell’interessato, fino al 31 dicembre 2002.

     5. Le disposizioni del Regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16 restano in vigore fino alla emanazione dei Regolamenti provinciali per la disciplina delle zone addestramento cani.

     6. Nelle more dell’adeguamento dei Piani faunistici regionale e provinciali, al fine di non precostruire situazioni in contrasto con le finalità della presente legge, le Province possono adottare idonei provvedimenti inerenti il rinnovo o il rilascio di autorizzazioni di istituti pubblici o privati.

 

SOMMARIO

 

TITOLO I - NORME GENERALI E PROGRAMMAZIONE

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Funzioni regionali e provinciali)

Art. 3 (Piano faunistico venatorio regionale)

Art. 4 (Piani faunistico venatori provinciali)

Art. 5 (Coordinamento regionale)

Art. 6 (Vigilanza)

Art. 7 (Programmazione annuale)

Art. 8 (Consulta faunistico venatoria regionale)

Art. 9 (Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche)

 

TITOLO II - GESTIONE PROGRAMMATA

Art. 10 (Gestione programmata della caccia)

Art. 11 (Organi di gestione)

Art. 12 (Scambi interregionali)

 

TITOLO III - DESTINAZIONE DEL TERRITORIO

Art. 13 (Ambiti territoriali)

Art. 14 (Aree contigue a parchi naturali)

Art. 15 (Oasi di protezione)

Art. 16 (Zone di ripopolamento e cattura)

Art. 17 (Centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica) Art. 18 (Disposizione e perimetrazione degli ambiti territoriali) Art. 19 (Zone addestramento cani)

Art. 20 (Aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie)

 

TITOLO IV - AUTORIZZAZIONI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 21 (Terreni in attualità di coltivazione, fondi chiusi e fondi

esclusi)

Art. 22 (Recinzioni per bestiame)

Art. 23 (Allevamenti di selvaggina)

Art. 24 (Appostamenti fissi)

Art. 25 (Appostamenti temporanei)

Art. 26 (Disciplina della caccia negli appostamenti)

Art. 27 (Tassidermia)

Art. 28 (Controllo della fauna)

Art. 29 (Recupero fauna selvatica)

Art. 30 (Custodia dei cani da caccia e da guardia. Cani e gatti vaganti)

 

TITOLO V - DISCIPLINA DELLA ATTIVITA' VENATORIA

Art. 31 (Opzione per la forma di caccia)

Art. 32 (Calendario venatorio)

Art. 33 (Orari)

Art. 34 (Tesserino venatorio)

 

TITOLO VI - VIGILANZA

Art. 35 (Vigilanza venatoria volontaria)

Art. 36 (Preparazione e aggiornamento professionale)

 

TITOLO VII - NORME FINANZIARIE

Art. 37 (Risarcimento danni alle produzioni agricole)

Art. 38 (Fondo regionale per i contributi a favore dei proprietari o

conduttori agricoli)

Art. 39 (Sanzioni)

Art. 40 (Norme finanziarie)

 

TITOLO VIII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 (Abrogazioni)

Art. 42 (Norme finali e transitorie)

 

 


[1] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7 e così modificata dall’art. 29 luglio 2003, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8.

[4] Lettera aggiunta dall’art. 2 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[5] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[6] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 3 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[8] Lettera così sostituita dall’art. 4 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[9] Comma modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22 e così sostituito dall’art. 5 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 24 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7.

[10] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[11] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[12] Comma così sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

[13] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 30 marzo 1995, n. 18, così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 luglio 1996, n. 18. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 20 novembre 1998, n. 39.

[15] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[16] Rubrica così sostituita dall’art. 7 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[17] Comma così sostituito dall’art. 7 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[18] Comma aggiunto dall’art. 7 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7 e così modificato dall’art. 2 della L.R. 29 luglio 2003, n. 17.

[19] Comma abrogato dall’art. 8 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[20] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[21] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[22] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

[23] Comma già sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall’art. 10 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[24] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[25] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[26] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[27] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. e) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

[28] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[29] Comma così sostituito dall’art. 12 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[30] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 1996, n. 18, già modificato dall’art. 12 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8.

[31] Comma così modificato dall’art. 13 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[32] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. f) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

[33] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L.R. 20 novembre 1998, n. 38.

[34] Comma già modificato dall’art. 14 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 26 maggio 2023, n. 7.

[35] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[36] Comma così sostituito dall’art. 15 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[37] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[38] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[39] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[40] Comma così sostituito dall’art. 18 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[41] Comma così modificato dall’art. 19 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[42] Articolo aggiunto dall’art. 20 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[43] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

[44] Comma già sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. h) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della L.R. 29 luglio 2003, n. 17.

[45] Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22 e così sostituito dall’art. 21 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[46] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[47] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 28 novembre 2001, n. 32.

[48] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2001, n. 32.

[49] Articolo così sostituito dall’art. 22 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[50] Titolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2001, n. 32.

[51] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2001, n. 32.

[52] Alinea così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2007, n. 20.

[53] Lettera già modificata dall’art. 1 della L.R. 16 dicembre 2002, n. 32 e così ulteriormente modificata dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2007, n. 20.

[54] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2007, n. 20.

[55] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2007, n. 20.

[56] Comma modificato dall’art. 1 della L.R. 16 dicembre 2002, n. 32. La lettera g) è stata così modificata dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2007, n. 20.

[57] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 16 dicembre 2002, n. 32 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 giugno 2007, n. 20.

[58] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2001, n. 32.

[59] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2001, n. 32.

[60] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 giugno 2007, n. 20.

[61] Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 novembre 2001, n. 32.

[62] Comma così modificato dall’art. 23 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[63] Articolo così sostituito dall’dall’art. 24 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

[64] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 luglio 2009, n. 17.

[65] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

[66] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18.

[67] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 30 marzo 2011, n. 4.

[68] Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 1996, n. 18 e dall'art. 1, comma 1, lett. l) della L.R. 16 luglio 1999, n. 22 e così sostituito dall’art. 25 della L.R. 13 marzo 2002, n. 7.

[69] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 19 luglio 1996, n. 18.

[70] Alinea già modificato dall'art. 14 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 4.

[71] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 4.

[72] Lettera abrogata dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 4.

[73] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 4.

[74] Comma modificato dall'art. 5 della L.R. 19 luglio 1996, n. 18, già sostituito dall’art. 5 della L.R. 25 novembre 2004, n. 25 e ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 37. La lett. d) è stata sostituita dall'art. 23 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7 e abrogata dall'art. 14 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[75] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7, modificata dall'art. 23 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8, ulteriormente modificata dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2016, n. 18 e abrogata dall'art. 3 della L.R. 8 marzo 2021, n. 4..

[76] Lettera aggiunta dall'art. 23 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.

[77] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 25 novembre 2004, n. 25, già modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2007, n. 37, dall'art. 23 della L.R. 4 aprile 2012, n. 7, dall'art. 23 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 26 novembre 2015, n. 17.

[78] Comma aggiunto dall’art. 5 della L.R. 25 novembre 2004, n. 25.

[79] Articolo così sostituito dall’art. 27 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7.