§ 3.3.52 - L.R. 30 marzo 1995, n. 18.
Modificazione della legge regionale 17 maggio 1994 n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:30/03/1995
Numero:18


Sommario
Art. 1.      1. Al primo comma dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14, le parole «deve risultare pari al 25 per cento» sono sostituite con le seguenti (Omissis)


§ 3.3.52 - L.R. 30 marzo 1995, n. 18. [1]

Modificazione della legge regionale 17 maggio 1994 n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(B.U. n. 19 del 10 aprile 1995 - ediz. straord.).

 

Art. 1.

     1. Al primo comma dell'art. 13 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14, le parole «deve risultare pari al 25 per cento» sono sostituite con le seguenti (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.