§ 3.3.24 - R.R. 25 gennaio 1984, n. 4. [*]
Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:25/01/1984
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento sono istituiti ai fini della produzione delle specie selvatiche previste dal Piano faunistico regionale, per l'incremento del [...]
Art. 2.  Autorizzazione. Le funzioni amministrative concernenti l'istituzione, la revoca e la gestione degli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento sono delegate alle Province, ai sensi della [...]
Art. 3.  Revoca. La revoca dell'autorizzazione è disposta con provvedimento dell'Amministrazione provinciale, qualora:
Art. 4.  Assistenza veterinaria. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento sono soggetti a vigilanza ed assistenza veterinaria permanente, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19.
Art. 5.  Tabellazione. I confini perimetrali degli allevamenti a scopo di ripopolamento devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta: «Allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento. L.R. n. [...]
Art. 6.  Registro. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento devono essere dotati di un registro vidimato
Art. 7.  Cessione a scopo di ripopolamento. Le associazioni che gestiscono gli allevamenti a scopo di ripopolamento sono tenute a comunicare all'Amministrazione provinciale, entro il 30 novembre di ogni [...]
Art. 8.  Controlli. Il controllo sugli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento è demandato all'Amministrazione provinciale.
Art. 9.  Sanzioni. A chi viola le norme del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 10.  Divieto di caccia. Negli allevamenti di cui al presente regolamento è vietata la caccia.
Art. 11.  Norma transitoria. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento devono adeguarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla normativa prevista; a tal fine [...]


§ 3.3.24 - R.R. 25 gennaio 1984, n. 4. [*]

Allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento.

(B.U. n. 8 del 27 gennaio 1984).

 

Art. 1. Finalità. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento sono istituiti ai fini della produzione delle specie selvatiche previste dal Piano faunistico regionale, per l'incremento del patrimonio faunistico sul territorio della regione.

 

     Art. 2. Autorizzazione. Le funzioni amministrative concernenti l'istituzione, la revoca e la gestione degli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento sono delegate alle Province, ai sensi della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1 e successive modificazioni.

     L'autorizzazione all'istituzione degli allevamenti di cui al presente regolamento è rilasciata dall'Amministrazione provinciale competente per territorio, in conformità alle indicazioni del Piano faunistico regionale, alle associazioni venatorie e naturalistiche riconosciute, dietro presentazione di una domanda corredata dai seguenti elementi:

     - planimetria del territorio interessato, in scala 1:25.000;

     - relazione tecnica sul tipo di strutture e recinzioni previste;

     - relazione dell'autorità sanitaria competente;

     - atto comprovante la disponibilità del fondo da parte dell'associazione richiedente;

     - elenco del personale operante nell'allevamento;

     - specie e numero dei riproduttori da allevare.

     Ogni associazione non può ottenere più di una autorizzazione per ciascuna specie di selvaggina.

 

     Art. 3. Revoca. La revoca dell'autorizzazione è disposta con provvedimento dell'Amministrazione provinciale, qualora:

     - l'associazione non osservi le disposizioni di legge o regolamentari e le condizioni previste nel provvedimento di autorizzazione;

     - l'associazione non provveda a richiedere, in caso di inadempienza da parte degli organi competenti, i controlli igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale;

     - l'associazione non svolga nell'allevamento alcuna attività per due anni consecutivi.

     In caso di revoca dell'autorizzazione o di rinunzia volontaria, l'associazione è tenuta alla rimozione delle strutture connesse all'impianto e alla gestione dell'allevamento.

     La dichiarazione di rinunzia ha effetto dal momento in cui è comunicata all'Amministrazione provinciale.

 

     Art. 4. Assistenza veterinaria. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento sono soggetti a vigilanza ed assistenza veterinaria permanente, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19.

 

     Art. 5. Tabellazione. I confini perimetrali degli allevamenti a scopo di ripopolamento devono essere segnalati da tabelle recanti la scritta: «Allevamento di selvaggina a scopo di ripopolamento. L.R. n. 1/1980, art. 25 - Divieto di caccia».

 

     Art. 6. Registro. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento devono essere dotati di un registro vidimato

dall'Amministrazione provinciale, nel quale devono essere annotati tutti i dati relativi alla consistenza numerica iniziale dei riproduttori, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle cessioni o trasferimenti, certificazione della provenienza, dello stato sanitario e del valore genetico dei capi acquisiti e ceduti.

 

     Art. 7. Cessione a scopo di ripopolamento. Le associazioni che gestiscono gli allevamenti a scopo di ripopolamento sono tenute a comunicare all'Amministrazione provinciale, entro il 30 novembre di ogni anno, il numero dei capi di selvaggina disponibili.

     La cessione e il trasferimento dei capi di selvaggina sono consentiti esclusivamente per il ripopolamento dei territori liberi, delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura e per le necessità di altri allevamenti a scopo di ripopolamento.

     Le cessioni e i trasferimenti sono sottoposti ad autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente per il territorio sul quale sorge l'allevamento, previa verifica, fra l'altro, dell'osservanza della normativa igienico-sanitaria prevista dalla legislazione statale e regionale.

     La cessione dei capi di selvaggina allevati ai sensi del presente regolamento avviene esclusivamente a titolo gratuito.

 

     Art. 8. Controlli. Il controllo sugli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento è demandato all'Amministrazione provinciale.

     Dei controlli ed ispezioni, effettuabili in ogni momento, deve essere redatto verbale circostanziato.

 

     Art. 9. Sanzioni. A chi viola le norme del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 10. Divieto di caccia. Negli allevamenti di cui al presente regolamento è vietata la caccia.

 

     Art. 11. Norma transitoria. Gli allevamenti di selvaggina a scopo di ripopolamento devono adeguarsi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, alla normativa prevista; a tal fine le associazioni devono presentare all'Amministrazione provinciale la documentazione attestante l'avvenuto adeguamento.

 

 


[*] Il presente regolamento è abrogato dall'art. 41 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14; l'art. 42 della L.R. 14/94 dispone che esso, tuttavia, rimanga in vigore, per le norme non in contrasto, fino alla emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla stessa L.R. 14/94.