§ 3.3.120 - L.R. 26 maggio 2023, n. 7.
Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:26/05/2023
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modificazione ed integrazione all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio))
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 3.3.120 - L.R. 26 maggio 2023, n. 7.

Ulteriore modificazione alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

(B.U. 31 maggio 2023, n. 28)

 

Art. 1. (Modificazione ed integrazione all'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le parole: " è valida per tre anni " sono sostituite dalle seguenti: " è valida fino ad un massimo di sei anni " ed è aggiunto dopo il secondo periodo il seguente: " La validità dell'autorizzazione è confermata annualmente previo versamento della relativa tassa di concessione regionale. ".

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.