§ 3.3.80 - L.R. 13 maggio 2002, n. 7.
"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17.5.1994, n.14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:13/05/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell’art. 3).
Art. 2.  (Modificazioni dell’art. 4).
Art. 3.  (Modificazione dell’art. 7).
Art. 4.  (Modificazione dell’art. 8).
Art. 5.  (Modificazioni dell’art. 11).
Art. 6.  (Integrazione dell’art. 13).
Art. 7.  (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 14).
Art. 8.  (Modificazione dell’art. 15).
Art. 9.  (Modificazioni dell’art. 16).
Art. 10.  (Modificazione dell’art. 18).
Art. 11.  (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 19).
Art. 12.  (Modificazioni dell’art. 20).
Art. 13.  (Integrazione dell’art. 21).
Art. 14.  (Modificazione dell’art. 24).
Art. 15.  (Modificazioni dell’art. 25).
Art. 16.  (Integrazione dell’art. 26).
Art. 17.  (Modificazione dell’art. 27).
Art. 18.  (Modificazione dell’art. 28).
Art. 19.  (Modificazione dell’art. 29).
Art. 20.  (Integrazione del Titolo V)
Art. 21.  (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 32).
Art. 22.  (Modificazione dell’art. 34).
Art. 23.  (Modificazione dell’art. 35).
Art. 24.  (Modificazione dell’art. 36).
Art. 25.  (Modificazione dell’art. 39).
Art. 26.  (Abrogazioni e modificazioni di norme).
Art. 27.  (Norme transitorie e finali).


§ 3.3.80 - L.R. 13 maggio 2002, n. 7.

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17.5.1994, n.14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."

(B.U. 22 maggio 2002, n. 23).

 

Art. 1. (Modificazione dell’art. 3).

     1. Al comma 2, dell’art. 3 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 dopo la lett. l) sono aggiunte le seguenti lettere:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Modificazioni dell’art. 4).

     1. L’art. 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:

     a) al comma 3 la parola “triennale” è sostituita dalla parola

     (Omissis);

     b) al comma 3 dopo la lett. c) è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis);

     c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Modificazione dell’art. 7).

     1. L’art. 7 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Modificazione dell’art. 8).

     1. Al comma 1, dell’art. 8 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 la lett. d) è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Modificazioni dell’art. 11).

     1. L’art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:

     a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 7 le parole “il Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Integrazione dell’art. 13).

     1. All’art. 13 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 7. (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 14).

     1. L’art. 14 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato ed integrato:

     a) la rubrica dell’art. 14 è così modificata:

     (Omissis);

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Modificazione dell’art. 15).

     1. All’art. 15 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 il comma 2 è abrogato.

 

     Art. 9. (Modificazioni dell’art. 16).

     1. L’art. 16 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:

     a) il comma 2 è abrogato;

     b) al comma 3, dopo le parole “sono istituite dalle Province” sono aggiunte le parole:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Modificazione dell’art. 18).

     1. Il comma 1, dell’art. 18 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come modificato dall’art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n.22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 19).

     1. L’art. 19 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, così come integrato dall’art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22, è così modificato ed integrato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) al comma 2 sono soppresse le parole “a distanza non inferiore a metri 500 dagli ambiti di cui agli artt. 15, 16 e 17”;

     c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 12. (Modificazioni dell’art. 20).

     1. L’art. 20 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 così come integrato dall’art. 2 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     c) al comma 2 bis sono soppresse le parole “con il divieto assoluto di caccia”.

 

     Art. 13. (Integrazione dell’art. 21).

     1. Al comma 3, dell’art. 21 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è aggiunto il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Modificazione dell’art. 24).

     1. Al comma 6, dell’art. 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole “per la durata della stagione venatoria determinata dal calendario” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 15. (Modificazioni dell’art. 25).

     1. L’art. 25 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 16. (Integrazione dell’art. 26).

     1. All’art. 26 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 17. (Modificazione dell’art. 27).

     1. Al comma 1, dell’art. 27 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole “Consiglio regionale” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 18. (Modificazione dell’art. 28).

     1. Il comma 1, dell’art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 19. (Modificazione dell’art. 29).

     1. All’art. 29 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole “la Giunta regionale autorizza” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 20. (Integrazione del Titolo V)

     1. Al TITOLO V — DISCIPLINA DELLA ATTIVITA’ VENATORIA della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, prima dell’art. 31, è aggiunto il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 21. (Modificazioni ed integrazioni dell’art. 32).

     1. L’art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 così come integrato dall’art. 1, lett. i) della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22 è così modificato ed integrato:

     a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

     (Omissis);

     b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 22. (Modificazione dell’art. 34).

     1. L’art. 34 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 23. (Modificazione dell’art. 35).

     1. Al comma 1, dell’art. 35 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 le parole “dalla commissione per l’abilitazione all’esercizio venatorio integrata” sono sostituite dalle parole

     (Omissis).

 

     Art. 24. (Modificazione dell’art. 36).

     1. La rubrica e il testo dell’art. 36 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 sono così sostituiti:

     (Omissis).

 

     Art. 25. (Modificazione dell’art. 39).

     1. L’art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 così come modificato ed integrato dall’art. 4 della legge regionale 19 luglio 1996, n. 18 e dall’art. 1 della legge regionale 16 luglio 1999, n.22, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 26. (Abrogazioni e modificazioni di norme).

     1. Sono abrogati:

     a) la legge regionale 11 gennaio 1979, n. 2;

     b) la legge regionale 3 agosto 1984, n. 33;

     c) il Regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16;

     d) il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 16 luglio 1999, n. 22.

     2. Al comma 1 dell’art. 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 le parole “cinghiali e nutrie” sono sostituite dalle parole:

     (Omissis).

 

     Art. 27. (Norme transitorie e finali).

     1. L’art. 42 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).