§ 3.2.94 - L.R. 20 agosto 1996, n. 23.
Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:20/08/1996
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Controllo e selezione della fauna selvatica per la prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico).
Art. 3.  (Risarcimento dei danni alle produzioni agricole e zootecniche).
Art. 4.  (Danni ammissibili al risarcimento).
Art. 5.  (Risarcimento dei danni provocati dal lupo).
Art. 6.  (Valutazione dei danni alle produzioni agricole).
Art. 7.  (Valutazione dei danni alle produzioni zootecniche).
Art. 8.  (Funzioni amministrative e rapporti finanziari).
Art. 9.  (Comitato di gestione dei fondi).
Art. 10.  (Procedura per la denuncia dei danni e per la domanda di risarcimento).
Art. 11.  (Norma finanziaria).
Art. 12.  (Abrogazioni).


§ 3.2.94 - L.R. 20 agosto 1996, n. 23. [1]

Norme per l'attuazione del Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria.

(B.U. n. 39 del 28 agosto 1996).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni, provvede alla prevenzione e al risarcimento dei danni non altrimenti risarcibili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita e dall'attività venatoria secondo le modalità previste dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Controllo e selezione della fauna selvatica per la prevenzione dei danni al patrimonio agricolo e zootecnico).

     1. Al fine di realizzare un’ efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e Terni provvedono, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica o l’Osservatorio faunistico regionale o l’Università degli studi di Perugia, alla individuazione ed alla identificazione delle aree, ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie di fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, in particolare cinghiali, nutrie, corvidi e piccioni di città, é da ritenersi incompatibile e dannosa per l’ecosistema e la salute pubblica [2].

     2. In attuazione del disposto dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e ad integrazione di quanto previsto dall'art. 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, le Province predispongono piani di abbattimento finalizzati alla riduzione delle specie nell'intero territorio regionale, fino al livello compatibile con le caratteristiche ambientali, le esigenze di gestione del patrimonio zootecnico, la tutela del suolo e delle produzioni zoo-agroforestali, la prevenzione del rischio sanitario.

     3. I piani di abbattimento sono attuati dalle Province avvalendosi delle guardie venatorie, dei proprietari o conduttori dei fondi purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali purché muniti anch'essi di licenza per l'esercizio venatorio e dei cacciatori che si rendano disponibili.

     4. Entro il 31 dicembre di ogni anno le Province presentano al Consiglio regionale la relazione finale che illustri i risultati conseguiti nelle varie zone per tutto il territorio regionale.

 

     Art. 3. (Risarcimento dei danni alle produzioni agricole e zootecniche).

     1. Nei parchi regionali, nelle zone di ripopolamento e cattura e in via prioritaria nelle oasi di protezione e nei centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica i danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica o inselvatichita sono risarciti fino al 100 per cento del danno accertato ritenuto ammissibile.

     2. Nei parchi regionali i danni derivanti da iniziative del soggetto gestore sono risarciti dallo stesso ai sensi dell'art. 18 della l.r. 3 marzo 1995, n. 9.

     3. I danni risarcibili provocati dalla fauna selvatica o inselvatichita alla produzione zootecnica riguardano esclusivamente bovini, equini, ovini e caprini al pascolo purché non abbandonati nonché ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare [3].

     4. I danni provocati dalla specie cinghiale nei territori destinati alla caccia programmata sono risarciti fino al 70 per cento del danno accertato.

 

     Art. 4. (Danni ammissibili al risarcimento).

     1. I danni alle colture agrarie provocati dalla fauna selvatica sono ammessi al risarcimento solo se riguardanti le colture realizzate a pieno campo.

     2. Non sono liquidati risarcimenti per danni accertati inferiori a lire duecentomila.

     3. I danni che si verificano nei centri privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende faunistico venatorie ed agrituristico- venatorie e nelle zone addestramento cani sono a carico dei titolari delle rispettive concessioni o autorizzazioni esclusi quelli provocati da selvatici provenienti dall'esterno e comunque appartenenti a specie non comprese nell'autorizzazione.

     4. Sono esclusi dal risarcimento i danni che si verificano in terreni non destinati alle produzioni agricole e nei fondi chiusi di cui ai commi 3 e 8 dell'art. 15, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     5. Non sono risarciti i danni al bestiame verificatisi in luoghi o in periodi in cui sia vigente il divieto di pascolo.

 

     Art. 5. (Risarcimento dei danni provocati dal lupo).

     1. I danni causati al patrimonio zootecnico dal lupo sono risarcibili fino al 100 per cento del danno accertato. L'indennizzo è escluso qualora il lupo sia stato ucciso o mutilato.

     1 bis. Sono computati nel risarcimento anche i capi dispersi a seguito dell’aggressione, purché risultanti dai registri di stalla o altrimenti documentati e comunque verificabili dalle province [4].

 

     Art. 6. (Valutazione dei danni alle produzioni agricole).

     1. I danni alle produzioni agricole sono liquidati con riferimento al valore finale delle produzioni in atto determinato sulla base del primo prezzo del nuovo raccolto dei prodotti agricoli danneggiati, al netto delle diminuite spese necessarie a conseguirle. In caso di danni verificatisi nel periodo iniziale della coltura, il risarcimento è determinato in ragione della somma delle spese necessarie al ripristino.

 

     Art. 7. (Valutazione dei danni alle produzioni zootecniche).

     1. Il valore delle produzioni zootecniche danneggiate è determinato sulla base dell'indicazione dei prezzi contenuta nelle mercuriali provinciali vigenti all'epoca del danno o, in mancanza, nelle mercuriali della provincia più vicina. Nel caso di animali giovani il valore minimo risarcibile è pari a quello corrispondente a soggetti appartenenti alle categorie:

     - bovini ed equini di peso vivo pari a Kg. 250;

     - ovini e caprini di peso vivo pari a Kg. 10.

     2. Il valore stimato con le modalità di cui al comma 1 è aumentato del 20 per cento per i capi selezionati iscritti ai registri genealogici di razza. L'importo del risarcimento è diminuito dell'eventuale valore residuo degli animali danneggiati.

     3. E' corrisposto un risarcimento fino al 100 per cento, su attestato del servizio veterinario delle Unità sanitarie locali, per compensare la riduzione di valore e per rifondere le spese di cura documentate sostenute in conseguenza del danneggiamento, nell'eventualità di ferimento che non comporti l'abbattimento del capo.

     4. Sono risarcibili danni derivanti da aborto e perdita di produzione lattiera derivanti dalla aggressione di lupi o cani inselvatichiti. La perdita di produzione lattiera è stimata con riferimento alla produzione media per specie e periodo e, in caso di conferimento, in base alla quantità denunciata al caseificio o allo stabilimento per la trasformazione e lavorazione industriale del latte.

     4 bis. Sono inoltre ricompresi nel risarcimento i costi documentati, sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purché effettuato secondo la vigente normativa sanitaria [5].

 

     Art. 8. (Funzioni amministrative e rapporti finanziari).

     1. Le funzioni amministrative di cui alla presente legge sono attribuite alle Province.

     2. La Giunta regionale, all'inizio di ciascun esercizio finanziario, provvede al riparto dei fondi di cui all'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni, tra le Province di Perugia e di Terni in ragione, rispettivamente, di due terzi ed un terzo dello stanziamento regionale, suddividendo la disponibilità in semestri.

     3. La Giunta regionale provvede semestralmente all'assegnazione dei finanziamenti, disponendone l'erogazione in ragione del 50 per cento del fondo disponibile e sulla base dei danni accertati e dei risarcimenti da liquidare da parte dei Comitati di cui all'articolo 9. Il Piano faunistico regionale indica le modalità per garantire l'omogeneità nelle due province della percentuale del risarcimento rispetto al danno accertato.

     4. La Giunta regionale, in sede di riparto dei fondi, stabilisce la quota che deve essere destinata dalle Province alla sperimentazione e alla attuazione di interventi di prevenzione dei danni, quota che comunque non può essere inferiore al 5 per cento della assegnazione.

     5. La Giunta regionale può disporre comunque variazioni al riparto di cui al comma 2 in caso di parziale inutilizzo dei fondi da parte di una Provincia o per far fronte a situazioni eccezionali che interessino un singolo territorio.

 

     Art. 9. (Comitato di gestione dei fondi).

     1. Le Province istituiscono i Comitati provinciali per il fondo di cui all'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni. I Comitati sono formati dai seguenti membri:

     - n. 3 designati dalle strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     - n. 3 designati dalle associazioni venatorie riconosciute maggiormente rappresentative a livello nazionale.

     2. I Comitati di cui al comma 1 sono presieduti dall'Assessore provinciale competente o da un suo delegato. La delibera di istituzione dei Comitati individua il funzionario che esercita le funzioni di segretario.

 

     Art. 10. (Procedura per la denuncia dei danni e per la domanda di risarcimento).

     1. La denuncia dei danni deve essere presentata contestualmente alla domanda per il risarcimento, entro il secondo giorno non festivo successivo alla rilevazione del danno stesso, alla Provincia. Entro sette giorni dalla richiesta l'agricoltore può inviare alla Provincia l'autocertificazione dei danni subiti.

     2. Le Province provvedono tempestivamente all'accertamento e alla valutazione dei danni avvalendosi, per quanto riguarda i danni alle produzioni agricole, dei servizi agricoli di zona o di proprio personale incaricato e, per quanto riguarda i danni alle produzioni zootecniche, dei servizi veterinari delle Unità sanitarie locali.

     3. Le risultanze degli accertamenti con la valutazione del risarcimento da liquidare sono trasmessi ai Comitati di cui all'art. 9 entro novanta giorni dalla denuncia.

     4. I Comitati di cui all'art. 9 provvedono alla liquidazione del risarcimento ritenuto ammissibile nei novanta giorni successivi alla data di trasmissione degli atti da parte delle Province.

 

     Art. 11. (Norma finanziaria).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sullo stanziamento annuale del cap. 4198 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, alla cui quantificazione si provvederà a norma dell'art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e successive modificazioni o con altri fondi delle aree naturali protette sia nazionali che regionali o comunque previsti annualmente da altre leggi.

 

     Art. 12. (Abrogazioni).

     1. E' abrogata la legge regionale 13 agosto 1984, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 10 della L.R. 29 luglio 2009, n. 17.

[2] Comma modificato dall’art. 26 della L.R. 13 maggio 2002, n. 7 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 25 novembre 2004, n. 25.

[3] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 25 novembre 2004, n. 25.

[4] Comma aggiunto dall’art. 3 della L.R. 25 novembre 2004, n. 25.

[5] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 25 novembre 2004, n. 25.