§ 3.2.147 - L.R. 25 novembre 2004, n. 25.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 - Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:25/11/2004
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23).
Art. 2.  (Integrazione all’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23).
Art. 3.  (Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23).
Art. 4.  (Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23).
Art. 5.  (Modifiche dell’art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14).


§ 3.2.147 - L.R. 25 novembre 2004, n. 25. [1]

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 - Norme per l’attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall’attività venatoria – ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

(B.U. 7 dicembre 2004, n. 52).

 

Art. 1. (Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23). [2]

     [1. Il comma 1 dell’articolo 2, della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 é sostituito dal seguente:

«1. Al fine di realizzare un’ efficace azione di controllo e di selezione della fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, di prevenire danni al patrimonio agricolo e zootecnico e fronteggiare eventuali rischi di natura sanitaria, le Province di Perugia e Terni provvedono, sentito l’Istituto nazionale per la fauna selvatica o l’Osservatorio faunistico regionale o l’Università degli studi di Perugia, alla individuazione ed alla identificazione delle aree, ivi comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie di fauna selvatica, nonché delle forme domestiche di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, in particolare cinghiali, nutrie, corvidi e piccioni di città, é da ritenersi incompatibile e dannosa per l’ecosistema e la salute pubblica.».]

 

     Art. 2. (Integrazione all’articolo 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23). [3]

     [1. Al comma 3 dell’art. 3 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23, dopo la parola «abbandonati» aggiungere le seguenti: «nonché ungulati selvatici poligastrici in allevamenti a scopo alimentare.».]

 

     Art. 3. (Integrazione all’articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23). [4]

     [1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 é aggiunto il seguente:

«1 bis. Sono computati nel risarcimento anche i capi dispersi a seguito dell’aggressione, purché risultanti dai registri di stalla o altrimenti documentati e comunque verificabili dalle province.».]

 

     Art. 4. (Integrazione all’articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23). [5]

     [1. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23, é aggiunto il seguente:

«4 bis. Sono inoltre ricompresi nel risarcimento i costi documentati, sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purché effettuato secondo la vigente normativa sanitaria.».]

 

     Art. 5. (Modifiche dell’art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14).

     1. Il comma 1 dell’art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 é sostituito dal seguente:

«1. Per l’attuazione della presente legge é destinata nel bilancio regionale una somma pari al 90 per cento delle entrate derivanti dalle tasse di concessione regionali di cui ai numeri d’ordine 15, 16, 17 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni e dalle tasse di concessione relative alle Aziende agrituristico venatorie da destinare agli interventi seguenti:

a) il 70 per cento é destinato per l’esercizio della delega da parte delle Province;

b) il 19 per cento é destinato al Fondo regionale per i contributi di cui all’art. 37;

c) l’1 per cento per gli interventi diretti della Regione.».

     2. Dopo il comma 1 dell’art. 40 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. L’entità della spesa di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, é determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

1 ter. La Giunta regionale é autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.».


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 6 dicembre 2012, n. 22.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 luglio 2009, n. 17.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 luglio 2009, n. 17.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 luglio 2009, n. 17.

[5] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 29 luglio 2009, n. 17.