§ 3.3.73 - R.R. 30 novembre 1999, n. 34.
Prelievo venatorio della specie cinghiale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:30/11/1999
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Verifica della consistenza della specie).
Art. 3.  (Metodi di prelievo venatorio).
Art. 4.  (Pianificazione del territorio).
Art. 5.  (Registro delle squadre).
Art. 6.  (Prelievo in forma collettiva).
Art. 7.  (Responsabile della cacciata).
Art. 8.  (Appostamento).
Art. 9.  (Segnalazione).
Art. 10.  (Prelievo venatorio individuale).
Art. 11.  (Mezzi di caccia).
Art. 12.  (Abbattimenti ed interventi di contenimento
Art. 12 bis.  (Piano di gestione della specie).
Art. 13.  (Sanzioni).
Art. 13 bis.  (Iscrizione al registro)
Art. 14.  (Norme finali).


§ 3.3.73 - R.R. 30 novembre 1999, n. 34.

Prelievo venatorio della specie cinghiale.

(B.U. 3 dicembre 1999, n. 63).

 

     Art. 1. (Finalità).

     1. Il presente regolamento disciplina la caccia al cinghiale al fine di regolare le presenze dei cacciatori sul territorio, il prelievo sulla specie e le modalità di svolgimento del prelievo venatorio.

 

     Art. 2. (Verifica della consistenza della specie).

     1. I Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) provvedono, anche ai fini dell'attività dell'Osservatorio faunistico regionale, a stime annuali della consistenza e della distribuzione della specie cinghiale, al fine della redazione dei piani di gestione della specie [1].

 

     Art. 3. (Metodi di prelievo venatorio).

     1. Il prelievo venatorio della specie può avvenire in forma collettiva esclusivamente nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio. Il prelievo venatorio in forma individuale all’interno dei settori può avvenire solo nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in battuta [2].

     1 bis. Tutti i capi abbattuti, sia in forma collettiva che individuale, devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria [3].

 

     Art. 4. (Pianificazione del territorio). [4]

     1. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C., provvedono a suddividere ciascun A.T.C. in comprensori di gestione della specie, individuando i territori vocati ed i territori non vocati per la presenza del cinghiale [5].

     [2. L'obiettivo principale dei piani di gestione della specie è il raggiungimento ed il mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, anche in applicazione dell'art. 19 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.] [6]

     3. Ai fini della caccia al cinghiale in forma collettiva i Comitati di gestione degli ATC propongono all’approvazione delle province la individuazione, mediante cartografia dei distretti e, nelle aree vocate per il cinghiale, dei settori dove consentire lo svolgimento del prelievo in forma collettiva. L’individuazione dei distretti o dei settori deve comunque garantire la copertura di almeno il sessantacinque per cento dell’area vocata di ogni ATC. Dalla stagione venatoria 2008-2009 le squadre possono effettuare il prelievo in battuta unicamente all’interno dei settori ad esse assegnati in forma esclusiva [7].

     4. Al di fuori delle aree vocate, la caccia al cinghiale è consentita solo in forma individuale, salvo eccezionali prelievi in forma collettiva effettuati da squadre autorizzate dal Comitato di gestione dell'A.T.C., per esigenze gestionali.

     5. Le Province, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, approvano l'apposita cartografia che individua le zone vocate ed i settori di cui al comma 3, nonché le aree specificate nel precedente comma 4, garantendo, in particolare, il rispetto delle norme di sicurezza fissate dall'art. 21 della L. 157/92.

 

     Art. 5. (Registro delle squadre).

     1. E' istituito presso ciascun A.T.C. il registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale.

     2. L’iscrizione della squadra per la caccia in battuta al cinghiale è richiesta, per gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori in regola con il pagamento della tassa di concessione, dal caposquadra designato al Comitato di gestione dell’ATC competente, tra il 15 aprile ed il 31 maggio di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l’indirizzo ed il distintivo adottato nonché l’elenco nominativo dei componenti tra i quali sono indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta. La domanda indica uno o più comprensori, distretti o settori in ordine di preferenza, a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione e per l’esercizio del prelievo venatorio. A decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 la qualifica di capobattuta si ottiene attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dai Comitati di gestione dell’ATC competente. Il ruolo di capobattuta può essere esercitato esclusivamente a favore della squadra in cui si è iscritti al momento della partecipazione al corso di formazione [8].

     2 bis. Il caposquadra viene eletto o sostituito dalla maggioranza dei componenti la squadra. Il verbale relativo alle elezioni o alla sostituzione del caposquadra è inviato all’ATC di iscrizione. Per le squadre iscritte nella precedente stagione venatoria, l’elettorato attivo spetta agli iscritti alla squadra contenuti nell’elenco depositato presso l’ATC nella stagione precedente [9].

     3. Le Province, sentiti i Comitati di gestione degli A.T.C. competenti, determinano annualmente il numero massimo di squadre ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia. I Comitati di gestione degli ATC ripartiscono per ciascun comprensorio di gestione, distretto o settore il numero complessivo di squadre ammissibili sulla base di un adeguato rapporto tra territorio vocato e squadre [10].

     4. L’iscrizione ai registri delle squadre prevalentemente costituite da cacciatori non residenti in Umbria può essere consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali sussistono accordi per l’accesso e secondo le modalità in essi previste [11].

     5. E' comunque consentita nelle squadre umbre l'iscrizione di cacciatori non residenti anagraficamente fino ad un massimo di dieci [12].

     6. I Comitati di gestione degli ATC provvedono ad iscrivere le squadre al registro di cui al comma 1 assegnandole ai comprensori, ai distretti o ai settori tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità:

     a) rispetto degli accordi tra Regioni, province ed ATC;

     b) anzianità di iscrizione della squadra nei registri di cui al comma 1;

     c) residenza della squadra nel distretto richiesto;

     d) residenza della squadra nel comprensorio richiesto;

     e) residenza della squadra nell’ATC;

     f) residenza della squadra in provincia;

     g) residenza della squadra nel territorio della Regione Umbria. Si assume come comune di residenza della squadra quello di residenza anagrafica della maggioranza dei componenti. [13]

     6 bis. L’assegnazione di cui al comma 6 è effettuata, nell’ordine, a partire dalla stagione venatoria 2007/2008, al distretto ed al settore e deve trovare applicazione uniforme sull’intero territorio dell’ATC [14].

     6 ter. Le squadre attuano il piano annuale, di cui all’articolo 12 bis, del distretto a cui sono state assegnate [15].

     7. Possono esercitare la caccia al cinghiale in forma collettiva esclusivamente le squadre che abbiano ottenuto l'iscrizione al registro di cui al comma 1.

     8. Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra. Tutti i cacciatori iscritti alle squadre devono essere iscritti all’ATC di iscrizione della squadra [16].

     9. I Comitati di gestione degli A.T.C. assegnano ad ogni squadra un numero distintivo, un modulario per i verbali, una tabella di iscrizione riportante il numero della squadra e le fascette da apporre ai capi abbattuti [17].

 

     Art. 6. (Prelievo in forma collettiva).

     1. La caccia al cinghiale in forma collettiva può essere effettuata da gruppi composti ciascuno da non più di settanta e non meno di venti cacciatori, battitori, bracchieri e conduttori con l'ausilio di non più di quaranta cani. Qualora la caccia al cinghiale sia effettuata in un giorno stabilito dal calendario venatorio diverso dal sabato e dalla domenica, i gruppi possono essere composti ciascuno da non più di settanta e da non meno di quindici cacciatori [18].

     2. In ciascuna cacciata possono essere inseriti partecipanti non appartenenti alla squadra in misura non superiore al 20 per cento dei partecipanti arrotondato all'unità superiore. A tali partecipanti non appartenenti alla squadra non è richiesta l'iscrizione all'ambito territoriale di caccia in cui si svolge la cacciata.

     3. Le squadre non possono effettuare congiuntamente l’esercizio venatorio [19].

 

     Art. 7. (Responsabile della cacciata).

     1. Per ogni cacciata è designato un capobattuta tra quelli indicati nell’elenco nominativo dei componenti la squadra di cui al comma 2 dell’articolo 5. Il verbale di battuta, contenente a fianco dei nominativi dei partecipanti alla battuta la firma di ciascuno, nella parte relativa a luogo, data ed elenco dei partecipanti è compilato e sottoscritto dal capobattuta prima dell’inizio della stessa ed esibito su richiesta degli organi di vigilanza, al controllo presso il punto di presa di possesso del settore [20].

     2. Il capobattuta organizza e dirige il prelievo in forma collettiva ed è direttamente responsabile:

     a) della redazione del verbale di cacciata e delle relative schede allegate [21];

     b) del controllo del numero e dell'elenco dei partecipanti;

     c) dell'apposizione e rimozione delle prescritte segnalazioni;

     d) del rispetto delle distanze di cui all'art. 4;

     e) della comunicazione prevista dall'art. 12 relativa ai capi abbattuti;

     f) del controllo sanitario dei capi abbattuti;

     f bis) dell’apposizione ad ogni capo abbattuto, alla fine della cacciata, delle fascette inamovibili assegnate ad ogni squadra [22];

     f ter) dell’inserimento di ulteriori partecipanti sopraggiunti durante lo svolgimento della battuta, previa annotazione sul verbale [23].

 

     Art. 8. (Appostamento).

     1. La squadra prende possesso del settore esponendo, sul luogo previsto dalla cartografia, la tabella di iscrizione fornita dal Comitato di gestione degli A.T.C [24].

     2. Ciascuna squadra non può prendere possesso né di più settori contemporaneamente, né di più di due settori al giorno [25].

     3. La presa di possesso del settore non potrà avvenire prima del tramonto della giornata precedente a quella prescelta per la battuta e la tabella di cui al comma 1 è rimossa al termine della battuta stessa [26].

     3 bis. [Qualora nello stesso momento due o più squadre vogliano prendere possesso dello stesso settore o cacciare nella stessa zona, si procede mediante sorteggio tra i capibattuta ad individuare la squadra che effettuerà la battuta] [27].

     4. [Coloro che arrivano successivamente non possono cacciare nel medesimo territorio finché i primi occupanti non lo abbandonino] [28].

     [5. Le squadre possono presentare ai Comitati di gestione degli A.T.C. proposte di autoregolamentazione dell'accesso dell'appostamento.] [29]

 

     Art. 9. (Segnalazione).

     1. Lungo le vie di accesso dei settori dove si svolgeranno le battute, devono essere apposti cartelli di avviso ben visibili, indicanti anche la denominazione della squadra. I cartelli devono essere apposti:

a) entro l’orario di inizio della giornata venatoria previsto dal Calendario venatorio, per le battute che si svolgono nella prima parte della giornata;

b) non prima delle ore 11, ora solare, per le battute che si svolgono nella seconda parte della giornata [30].

     2. I cartelli di segnalazione devono essere rimossi al termine della stessa [31].

     3. Ciascun partecipante alla battuta deve indossare giacchetti di colore arancione o rosso ad alta visibilità nonché il distintivo della squadra che l'ha organizzata [32].

     4. L'inizio della battuta deve essere segnalato con avviso acustico udibile in tutta la zona occupata [33].

     5. Nel rispetto delle prescrizioni ministeriali in materia ed al fine di garantire sicurezza e tempestività di comunicazione, è consentito durante la caccia al cinghiale, svolta nelle forme previste dal presente regolamento, l'uso di radio o apparati ricetrasmittenti.

 

     Art. 10. (Prelievo venatorio individuale).

     1. La caccia al cinghiale in forma individuale è consentita:

     a) all'interno dell'area vocata, solo all'interno dei settori non occupati dalle squadre e sul territorio non interessato dai settori;

     b) sul rimanente territorio dell'A.T.C.

 

     Art. 11. (Mezzi di caccia).

     1. La caccia al cinghiale è consentita con i mezzi previsti dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. I bracchieri ed i conduttori dichiarati nel verbale di cacciata possono usare anche le cartucce a salve [34].

     2. [35].

     3. Per accedere alle poste o alle località ove liberare i cani i partecipanti devono tenere l'arma scarica.

     4. Sono vietati:

     a) l'uso di sostanze repellenti o altri materiali comunque inquinanti;

     b) l'accensione di fuochi al di fuori dei luoghi di presa di possesso dei settori;

     b bis) l’uso e la detenzione di cartucce a salve ad esclusione dei bracchieri e dei conduttori dichiarati nel verbale di cacciata [36];

     b ter) l’uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata [37].

 

     Art. 12. (Abbattimenti ed interventi di contenimento [38]).

     1. Il Comitato di gestione dell’ATC può proporre alla provincia competente:

     a) la predisposizione di piani di abbattimento al fine di razionalizzare il prelievo venatorio della specie cinghiale, ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 6 del regolamento regionale 1 ottobre 2008, n. 6 [39];

     b) la realizzazione di interventi di contenimento della specie nel territorio a caccia programmata da effettuarsi anche con le squadre iscritte nel distretto dove sono proposti gli interventi [40].

     2. L'abbattimento del cinghiale, avvenuto durante la caccia esercitata in forma collettiva o individuale dovrà essere segnalato entro trenta giorni al Comitato di gestione dell'A.T.C. competente per territorio, indicando la data, la località, nonché il peso e l'età presunta del capo abbattuto.

     3. Le squadre collaborano con l’Osservatorio faunistico regionale, con le province e con i Comitati di gestione degli ATC ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o di organi di capi abbattuti, la compilazione di schede di rilevamento dati morfometrici e la partecipazione ad attività di monitoraggio e censimento [41].

     3 bis. I concessionari di aziende faunistico venatorie (AFV), aziende agrituristico venatorie (AATV) e Centri privati di riproduzione fauna selvatica sono tenuti a collaborare con le province al contenimento della specie [42].

 

     Art. 12 bis. (Piano di gestione della specie). [43]

     1. Il Comitato di gestione degli ATC adotta, per ogni distretto, il piano annuale di gestione della specie finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell’ambiente e della fauna, anche in applicazione dell’articolo 19 della l. 157/1992.

 

     Art. 13. (Sanzioni).

     1. Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano le sanzioni previste dagli artt. 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e dall'art. 39 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

     1 bis. Il comitato di gestione dell’ATC competente può rifiutare l’iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale se nella stagione precedente:

     a) non ha effettuato alcuna battuta;

     b) non ha abbattuto alcun capo;

     c) sia stato accertato da parte degli organi di vigilanza competenti, l’abbattimento di ungulati non appartenenti alla specie cinghiale, durante lo svolgimento delle battute o la mancata apposizione ai capi abbattuti delle previste fascette inamovibili [44].

     1 ter. Il Comitato di gestione dell’ATC competente, previa diffida, può rifiutare l’iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale o decidere la sospensione per un determinato periodo di tempo se [45]:

     a) non sono state rispettate le direttive emanate dalle province, d’intesa con i Comitati di gestione degli ATC competenti per territorio, ai fini della gestione e del contenimento della specie cinghiale;

     b) sono state rilevate gravi e ripetute inosservanze degli obblighi previsti;

     c) non sono state osservate le norme di sicurezza previste dal presente regolamento. [46]

     1 quater. Ogni cacciatore iscritto deve partecipare per ogni stagione venatoria ad almeno cinque delle battute effettuate dalla propria squadra, qualora la stessa effettui un numero di battute superiore a cinque, pena la non iscrizione alle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale nell’anno successivo, fatti salvi comprovati impedimenti [47].

 

     Art. 13 bis. (Iscrizione al registro) [48]

1. Per le stagioni venatorie 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 ciascun ATC non può iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente.

2. Sono escluse dalla limitazione di cui al comma 1:

a) le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi interregionali;

b) le squadre risultanti dall’accorpamento di due o più squadre iscritte nel registro della stagione venatoria precedente, con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.

 

          Art. 14. (Norme finali).

     1. E' abrogato il R.R. 11 agosto 1988, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Il presente regolamento entra in vigore nella stagione venatoria 2000-2001, ad eccezione delle norme contenute nell'art. 6 e nell'art. 9 comma 5 che entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[2] Comma già modificato dall'art. 2 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del R.R. 5 ottobre 2009, n. 8.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.R. 21 maggio 2008, n. 4.

[4] Per l'efficacia del presente articolo, vedi l'art. 1 del R.R. 12 settembre 2000, n. 5.

[5] Comma così modificato dall'art. 3 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[6] Comma abrogato dall'art. 3 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[7] Comma già sostituito dall'art. 3 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8, ulteriormente sostituito dall'art. 1 del R.R. 22 maggio 2007, n. 4 e così modificato dall'art. 2 del R.R. 21 maggio 2008, n. 4.

[8] Comma già sostituito dall'art. 4 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8, ulteriormente sostituito dall'art. 2 del R.R. 22 maggio 2007, n. 4 e così modificato dall'art. 3 del R.R. 21 maggio 2008, n. 4.

[9] Comma inserito dall'art. 4 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[10] Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[11] Comma così sostituito dall'art. 4 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[12] Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[13] Comma così sostituito dall'art. 4 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[14] Comma inserito dall'art. 4 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[15] Comma inserito dall'art. 4 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[16] Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[17] Comma così modificato dall'art. 4 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[18] Comma già modificato dall'art. 5 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del R.R. 22 ottobre 2020, n. 6.

[19] Comma così sostituito dall'art. 5 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[20] Comma così sostituito dall'art. 6 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[21] Lettera così modificata dall'art. 6 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 6 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 6 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[24] Comma così modificato dall'art. 7 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[25] Comma già sostituito dall'art. 7 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del R.R. 5 ottobre 2009, n. 8.

[26] Comma così modificato dall'art. 7 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[27] Comma inserito dall'art. 7 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8 e abrogato dall'art. 2 del R.R. 5 ottobre 2009, n. 8.

[28] Comma abrogato dall'art. 2 del R.R. 5 ottobre 2009, n. 8.

[29] Comma abrogato dall'art. 7 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[30] Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 5 ottobre 2009, n. 8.

[31] Comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[32] Comma così modificato dall'art. 8 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[33] Comma già modificato dall'art. 8 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del R.R. 5 ottobre 2009, n. 8.

[34] Comma già modificato dall'art. 9 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del R.R. 2 novembre 2006, n. 11.

[35] Comma abrogato dall'art. 1 del R.R. 31 ottobre 2000, n. 6.

[36] Lettera aggiunta dall'art. 9 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8 e così modificata dall'art. 1 del R.R. 2 novembre 2006, n. 11.

[37] Lettera aggiunta dall'art. 9 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[38] Rubrica così sostituita dall'art. 10 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[39] Lettera così modificata dall'art. 4 del R.R. 5 ottobre 2009, n. 8.

[40] Comma sostituito dall'art. 10 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8 e così modificato dall'art. 1 del R.R. 30 aprile 2020, n. 2.

[41] Comma così sostituito dall'art. 10 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[42] Comma aggiunto dall'art. 10 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[43] Articolo inserito dall'art. 11 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[44] Comma aggiunto dall'art. 12 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8. La lett. c) è stata così modificata dall'art. 4 del R.R. 21 maggio 2008, n. 4.

[45] Alinea così modificato dall'art. 5 del R.R. 5 ottobre 2009, n. 8.

[46] Comma aggiunto dall'art. 12 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

[47] Comma aggiunto dall'art. 12 del R.R. 28 giugno 2006, n. 8 e così modificato dall'art. 3 del R.R. 22 maggio 2007, n. 4.

[48] Articolo inserito dall'art. 6 del R.R. 5 ottobre 2009, n. 8 e così modificato, da ultimo, dall'art. 1 del R.R. 5 aprile 2017, n. 2.