§ 3.3.89 – R.R. 28 giugno 2006, n. 8.
Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie cinghiale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:28/06/2006
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modificazione dell’art. 2).
Art. 2.  (Integrazione dell’art. 3).
Art. 3.  (Modificazioni e integrazione dell’art. 4).
Art. 4.  (Modificazioni e integrazioni dell’art. 5).
Art. 5.  (Modificazione dell’art. 6).
Art. 6.  (Modificazione e integrazione all’art. 7).
Art. 7.  (Modificazioni e integrazioni all’art. 8).
Art. 8.  (Modificazione e integrazioni all’art. 9).
Art. 9.  (Modificazione e integrazione all’art. 11).
Art. 10.  (Modificazioni e integrazioni all’art. 12).
Art. 11.  (Integrazione del r.r. 34/1999).
Art. 12.  (Integrazione all’art. 13).
Art. 13.  (Norme transitorie).


§ 3.3.89 – R.R. 28 giugno 2006, n. 8.

Modificazioni ed integrazioni del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie cinghiale.

(B.U. 5 luglio 2006, n. 32).

 

Art. 1. (Modificazione dell’art. 2).

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) le parole: «Le Province, in collaborazione con i Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.),» sono sostituite dalle parole: «I Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia - ATC».

 

     Art. 2. (Integrazione dell’art. 3).

     1. Al comma 1 dell’articolo 3 del r.r. 34/1999 dopo la parola «individuale» sono aggiunte le parole «esclusivamente nelle giornate settimanali previste dal calendario venatorio per la caccia in forma collettiva».

 

     Art. 3. (Modificazioni e integrazione dell’art. 4).

     1. Al comma 1 dell’articolo 4 del r.r. 34/1999 le parole «, con il Piano faunistico venatorio provinciale, » sono soppresse.

     2. Il comma 2 dell’articolo 4 del r.r. 34/1999 è abrogato.

     3. Il comma 3 dell’articolo 4 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:

     «3. Ai fini della caccia al cinghiale in forma collettiva i Comitati di gestione degli ATC propongono all’approvazione delle province la individuazione, mediante cartografia, nelle aree vocate per il cinghiale, dei distretti e dei settori dove consentire lo svolgimento del prelievo in forma collettiva. L’individuazione dei distretti o dei settori deve comunque garantire la copertura di almeno il sessantacinque per cento dell’area vocata di ogni ATC. Dalla stagione venatoria 2007- 2008 il prelievo in battuta è consentito esclusivamente all’interno dei distretti e dei settori di cui al presente comma.».

 

     Art. 4. (Modificazioni e integrazioni dell’art. 5).

     1. Il comma 2 dell’articolo 5 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:

     «2. L’iscrizione della squadra per la caccia in battuta al cinghiale è richiesta, per gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori, dal caposquadra designato al Comitato di gestione dell’ATC competente, entro il 31 maggio di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l’indirizzo ed il distintivo adottato nonché l’elenco nominativo dei componenti tra i quali sono indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta. A decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 la qualifica di capobattuta si ottiene attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dai Comitati di gestione dell’ATC competente. La domanda indica uno o più comprensori, distretti o settori in ordine di preferenza, a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione e per l’esercizio del prelievo venatorio.».

     2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del r.r. 34/1999 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Il caposquadra viene eletto o sostituito dalla maggioranza dei componenti la squadra. Il verbale relativo alle elezioni o alla sostituzione del caposquadra è inviato all’ATC di iscrizione. Per le squadre iscritte nella precedente stagione venatoria, l’elettorato attivo spetta agli iscritti alla squadra contenuti nell’elenco depositato presso l’ATC nella stagione precedente.».

     3. Al comma 3 dell’articolo 5 del r.r. 34/1999 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I Comitati di gestione degli ATC ripartiscono per ciascun comprensorio di gestione, distretto o settore il numero complessivo di squadre ammissibili sulla base di un adeguato rapporto tra territorio vocato e squadre.».

     4. Il comma 4 dell’articolo 5 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:

     «4. L’iscrizione ai registri delle squadre prevalentemente costituite da cacciatori non residenti in Umbria può essere consentita a quelle provenienti da regioni e province con le quali sussistono accordi per l’accesso e secondo le modalità in essi previste.».

     5. Al comma 5 dell’articolo 5 del r.r. 34/1999 le parole «fino ad un massimo di cinque» sono sostituite dalle parole «anagraficamente fino ad un massimo di dieci».

     6. Il comma 6 dell’articolo 5 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:

     «6. I Comitati di gestione degli ATC provvedono ad iscrivere le squadre al registro di cui al comma 1 assegnandole ai comprensori, ai distretti o ai settori tenendo conto, nell’ordine, dei seguenti criteri di priorità:

     a) rispetto degli accordi tra Regioni, province ed ATC;

     b) anzianità di iscrizione della squadra nei registri di cui al comma 1;

     c) residenza della squadra nel distretto richiesto;

     d) residenza della squadra nel comprensorio richiesto;

     e) residenza della squadra nell’ATC;

     f) residenza della squadra in provincia;

     g) residenza della squadra nel territorio della Regione Umbria. Si assume come comune di residenza della squadra quello di residenza anagrafica della maggioranza dei componenti.».

     7. Dopo il comma 6 dell’articolo 5 del r.r. 34/1999 sono aggiunti i seguenti:

     «6 bis. L’assegnazione di cui al comma 6 è effettuata, nell’ordine, a partire dalla stagione venatoria 2007/2008, al distretto ed al settore e deve trovare applicazione uniforme sull’intero territorio dell’ATC.

     6 ter. Le squadre attuano il piano annuale, di cui all’articolo 12 bis, del distretto a cui sono state assegnate.».

     8. Al comma 8 dell’articolo 5 del r.r. 34/1999 dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «Tutti i cacciatori iscritti alle squadre devono essere iscritti all’ATC di iscrizione della squadra.».

     9. Al comma 9 dell’articolo 5 del r.r. 34/1999 le parole «un numero distintivo ed un modulario per i verbali» sono sostituite dalle seguenti: «un numero distintivo, un modulario per i verbali, una tabella di iscrizione riportante il numero della squadra e le fascette da apporre ai capi abbattuti».

 

     Art. 5. (Modificazione dell’art. 6).

     1. Al comma 1 dell’articolo 6 del r.r. 34/1999 la locuzione «50 o non meno di 20» è sostituita dalla locuzione: «settanta e non meno di venti».

     2. Il comma 3 dell’articolo 6 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:

     «3. Le squadre non possono effettuare congiuntamente l’esercizio venatorio.».

 

     Art. 6. (Modificazione e integrazione all’art. 7).

     1. Il comma 1 dell’articolo 7 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:

     «1. Per ogni cacciata è designato un capobattuta tra quelli indicati nell’elenco nominativo dei componenti la squadra di cui al comma 2 dell’articolo 5. Il verbale di battuta, contenente a fianco dei nominativi dei partecipanti alla battuta la firma di ciascuno, nella parte relativa a luogo, data ed elenco dei partecipanti è compilato e sottoscritto dal capobattuta prima dell’inizio della stessa ed esibito su richiesta degli organi di vigilanza, al controllo presso il punto di presa di possesso del settore.».

     2. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 7 del r.r. 34/1999 dopo la parola: «cacciata» sono aggiunte le parole: «e delle relative schede allegate».

     3. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 7 del r.r. 34/1999 il segno di punteggiatura «.» è sostituito dal segno di punteggiatura «;».

     4. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 7 del r.r. 34/1999 sono aggiunte le seguenti:

     «f bis) dell’apposizione ad ogni capo abbattuto, alla fine della cacciata, delle fascette inamovibili assegnate ad ogni squadra;

     f ter) dell’inserimento di ulteriori partecipanti sopraggiunti durante lo svolgimento della battuta, previa annotazione sul verbale.».

 

     Art. 7. (Modificazioni e integrazioni all’art. 8).

     1. Al comma 1 dell’articolo 8 del r.r. 34/1999 le parole «il numero attribuitogli» sono sostituite dalle parole: «la tabella di iscrizione fornita».

     2. Il comma 2 dell’articolo 8 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:

     «2. Ciascuna squadra non può prendere possesso contemporaneamente di più settori ed occupare lo stesso settore per due giorni consecutivi di caccia alla specie.

     La disposizione non si applica ai settori che sono stati assegnati alle squadre.».

     3. Al comma 3 dell’articolo 8 del r.r. 34/1999 dopo la parola: «battuta» sono aggiunte le parole: «e la tabella di cui al comma 1 è rimossa al termine della battuta stessa.».

     4. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 del r.r. 34/1999 è aggiunto il seguente:

     «3 bis. Qualora nello stesso momento due o più squadre vogliano prendere possesso dello stesso settore o cacciare nella stessa zona, si procede mediante sorteggio tra i capibattuta ad individuare la squadra che effettuerà la battuta.».

     5. Il comma 5 dell’articolo 8 del r.r. 34/1999 è abrogato.

 

     Art. 8. (Modificazione e integrazioni all’art. 9).

     1. Al comma 2 dell’articolo 9 del r.r. 34/1999 le parole «non devono essere apposti prima dell’alba del giorno stesso di svolgimento della cacciata e» sono soppresse.

     2. Al comma 3 dell’articolo 9 del r.r. 34/1999 dopo le parole: «deve indossare» sono aggiunte le parole: «giacchetti di colore arancione o rosso ad alta visibilità nonché».

     3. Al comma 4 dell’articolo 9 del r.r. 34/1999 dopo le parole «L’inizio della battuta» sono aggiunte le seguenti: «non può avvenire prima delle ore nove e trenta e».

 

     Art. 9. (Modificazione e integrazione all’art. 11).

     1. Al comma 1 dell’articolo 11 del r.r. 34/1999 il periodo «I bracchieri e i battitori possono usare anche le cartucce a salve.» è soppresso.

     2. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 11 del r.r. 34/1999 il segno di punteggiatura «.» è sostituito dal segno di punteggiatura «;».

     3. Dopo la lettera b) del comma 4 dell’articolo 11 del r.r. 34/1999 sono aggiunte le seguenti:

     «b bis) l’uso e la detenzione di cartucce a salve;

     b ter) l’uso e la detenzione di cartucce con munizione spezzata.».

 

     Art. 10. (Modificazioni e integrazioni all’art. 12).

     1. La rubrica dell’articolo 12 del r.r. 34/1999 è sostituita dalla seguente: «Abbattimenti ed interventi di contenimento».

     2. Il comma 1 dell’articolo 12 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:

     «1. Il Comitato di gestione dell’ATC può proporre alla provincia competente:

     a) la predisposizione di piani di abbattimento al fine di razionalizzare il prelievo venatorio della specie cinghiale, ai sensi della lettera b), comma 1 dell’articolo 8 del regolamento regionale 3 aprile 1995, n. 19;

     b) la realizzazione di interventi di contenimento della specie nel territorio a caccia programmata da effettuarsi prioritariamente con le squadre iscritte nel distretto dove sono proposti gli interventi.».

     3. Il comma 3 dell’articolo 12 del r.r. 34/1999 è sostituito dal seguente:

     «3. Le squadre collaborano con l’Osservatorio faunistico regionale, con le province e con i Comitati di gestione degli ATC ai programmi di ricerca sulla specie cinghiale anche attraverso la fornitura di campioni di sangue o di organi di capi abbattuti, la compilazione di schede di rilevamento dati morfometrici e la partecipazione ad attività di monitoraggio e censimento.».

     4. Dopo il comma 3 dell’articolo 12 del r.r. 34/1999 è aggiunto il seguente:

     «3 bis. I concessionari di aziende faunistico venatorie (AFV), aziende agrituristico venatorie (AATV) e Centri privati di riproduzione fauna selvatica sono tenuti a collaborare con le province al contenimento della specie.».

 

     Art. 11. (Integrazione del r.r. 34/1999).

     1. Dopo l’articolo 12 del r.r. 34/1999 è aggiunto il seguente:

     «Art. 12 bis. (Piano di gestione della specie).

     1. Il Comitato di gestione degli ATC adotta, per ogni distretto, il piano annuale di gestione della specie finalizzato al raggiungimento e al mantenimento di una presenza delle popolazioni di cinghiale compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole, dell’ambiente e della fauna, anche in applicazione dell’articolo 19 della l. 157/1992.».

 

     Art. 12. (Integrazione all’art. 13).

     1. Dopo il comma 1 dell’articolo 13 del r.r. 34/1999 sono aggiunti i seguenti:

     «1 bis. Il comitato di gestione dell’ATC competente può rifiutare l’iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale se nella stagione precedente:

     a) non ha effettuato alcuna battuta;

     b) non ha abbattuto alcun capo;

     c) sia stato accertato da parte degli organi di vigilanza competenti, l’abbattimento di ungulati non appartenenti alla specie cinghiale, durante lo svolgimento delle battute.

     1 ter. Il Comitato di gestione dell’ATC competente, previa diffida, può rifiutare l’iscrizione di una squadra al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale se:

     a) non sono state rispettate le direttive emanate dalle province, d’intesa con i Comitati di gestione degli ATC competenti per territorio, ai fini della gestione e del contenimento della specie cinghiale;

     b) sono state rilevate gravi e ripetute inosservanze degli obblighi previsti;

     c) non sono state osservate le norme di sicurezza previste dal presente regolamento.

     1 quater. Ogni cacciatore iscritto deve partecipare per ogni stagione venatoria ad almeno cinque delle battute effettuate dalla propria squadra, qualora la stessa effettui un numero di battute superiore a cinque, pena l’esclusione dalla squadra nell’anno successivo, fatti salvi comprovati impedimenti.».

 

     Art. 13. (Norme transitorie).

     1. Per la stagione venatoria 2006-2007 nel territorio non interessato da settori, ma comunque compreso nella zona vocata, è possibile la caccia in forma collettiva purché le squadre mantengano una distanza minima di metri cinquecento tra loro; l’apposizione di cartelli di avviso determina l’occupazione della zona interessata dalla battuta.

     2. Per la stagione venatoria 2006/2007 non è richiesta la qualifica di capobattuta di cui all’articolo 5, comma 2 del r.r. 34/1999 così come modificato dal presente regolamento.

     3. Per la stagione venatoria 2006/2007 l’iscrizione della squadra all’ATC competente di cui all’articolo 5, comma 2 del r.r. 34/1999 così come modificato dal presente regolamento, deve essere presentata entro il 15 luglio 2006.

     4. Per la stagione venatoria 2006/2007 non si applica l’assegnazione di cui al comma 6, articolo 5 del r.r. 34/1999 così come modificato dal presente.