§ 3.3.53 - R.R. 3 aprile 1995, n. 19.
Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:03/04/1995
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Organi degli A.T.C.).
Art. 3.  (Comitato di gestione: natura giuridica e composizione).
Art. 4.  (Prima costituzione dei comitati di gestione).
Art. 5.  (Funzionamento del comitato di gestione - Statuto).
Art. 6.  (Composizione e funzionamento dell'Ufficio di presidenza).
Art. 7.  (Decadenza).
Art. 8.  (Compiti del comitato di gestione).
Art. 9.  (Indici di densità venatoria).
Art. 10.  (Deroghe agli indici di densità).
Art. 11.  (Accordi interregionali per reciprocità di accesso).
Art. 12.  (Residenza venatoria e mobilità venatoria).
Art. 13.  (Procedure per l'ammissione agli A.T.C.).
Art. 14.  (Tesserino venatorio).
Art. 15.  (Bilancio).
Art. 16.  (Dotazione finanziaria).
Art. 17.  (Spese di funzionamento).
Art. 18.  (Personale).
Art. 19.  (Piani di approvvigionamento).
Art. 20.  (Fornitura per fabbisogni straordinari).
Art. 21.  (Procedure per gli approvvigionamenti).
Art. 22.  (Trattativa privata).
Art. 23.  (Richiesta preventiva di offerte).
Art. 24.  (Verifica e liquidazione delle fatture).
Art. 25.  (Servizio di cassa).
Art. 26.  (Finanziamento di progetti finalizzati).
Art. 27.  (Rendicontazione).
Art. 28.  (A.T.C. interprovinciali).
Art. 29.  (Norme transitorie).


§ 3.3.53 - R.R. 3 aprile 1995, n. 19. [1]

Norme per la gestione degli ambiti territoriali di caccia.

(B.U. n. 19 del 10 aprile 1995 - ediz. straord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Al fine di organizzare la gestione programmata della caccia, il territorio destinato all'attività venatoria è ripartito con le modalità previste dagli artt. 3 e 10 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in ambiti territoriali di caccia di seguito denominati A.T.C. Ciascun A.T.C. deve, di norma, comprendere territori appartenenti interamente a singoli comuni, o delimitati da evidenti confini fisici, ed è denominato in riferimento alla collocazione geografica.

     2. I territori dei comuni interessati da un'area contigua istituita ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, devono essere ricompresi in un unico A.T.C. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le modifiche conseguenti [2].

 

     Art. 2. (Organi degli A.T.C.).

     1. Ogni A.T.C. è dotato dei seguenti organi:

     - Comitato di Gestione;

     - Presidente;

     - Ufficio di presidenza;

     - Collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 3. (Comitato di gestione: natura giuridica e composizione).

     1. I comitati di gestione sono organismi associativi privati, che non hanno fini di lucro, ad essi è affidata la gestione degli A.T.C. I comitati di gestione si configurano come organismi rappresentativi organizzati in forma di associazione privata di secondo grado formata dalla Provincia prevalentemente interessata per territorio e delle associazioni agricole, venatorie e di protezione ambientale. Al Comitato di gestione è riconosciuta la personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del Codice civile, per la rilevanza di interesse pubblico dei compiti assegnati.

     2. Il comitato di gestione è composto da 20 membri, di cui:

     a) 6 designati dalle strutture locali delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

     b) 6 designati dalle Associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale ove presenti in forma organizzata sul territorio dell'A.T.C.;

     c) 4 designati da Associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative tra quelle presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e presenti in forma organizzata nel territorio dell'A.T.C.;

     d) 4 designati dalla Provincia, in rappresentanza degli enti locali.

     3. L componenti dei comitati, alla scadenza del mandato, possono essere riconfermati [3].

     4. Il comitato resta in carica quattro anni ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 e viene rinnovato entro 60 giorni dalla scadenza del mandato.

 

     Art. 4. (Prima costituzione dei comitati di gestione).

     1. Le Province provvedono alla prima costituzione e alla nomina dei comitati di gestione, entro trenta giorni dalla istituzione degli A.T.C.

     2. I comitati restano in carica fino alla scadenza della prima delimitazione degli A.T.C., come determinata dalle norme transitorie di cui al comma 2, dell'art. 42, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

     3. La costituzione del comitato è valida se sono stati designati almeno 16 componenti.

 

     Art. 5. (Funzionamento del comitato di gestione - Statuto).

     1. Il funzionamento del comitato di gestione è regolato dallo Statuto. Lo Statuto disciplina:

     a) le modalità di funzionamento degli organi dell'A.T.C.;

     b) le procedure per la sostituzione o la revoca dei componenti il comitato di gestione;

     c) le forme di impiego del volontariato;

     d) la tipologia e le modalità di svolgimento nel rapporto di collaborazione con l'eventuale personale tecnico;

     e) le modalità di consultazione dei cacciatori.

     2. Lo Statuto si uniforma in particolare ai seguenti principi:

     a) il comitato elegge al suo interno il presidente con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 11 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;

     a bis) il Presidente alla scadenza del primo mandato può essere confermato una sola volta [4];

     b) i componenti dell'Ufficio di presidenza, ad eccezione del presidente che ne fa parte di diritto, sono eletti, all'interno del comitato, a maggioranza relativa;

     c) il presidente, convoca e presiede il comitato provvedendo alla redazione dell'ordine del giorno delle sedute, tenendo conto delle proposte dei componenti il comitato, curandone l'inoltro agli altri membri; riunisce l'Ufficio di presidenza per l'adozione di provvedimenti di ordinaria gestione tecnica ed amministrativa, per l'attuazione degli atti adottati dal comitato e per l'adozione di provvedimenti d'urgenza che sottoporrà a ratifica nella seduta del comitato immediatamente successiva;

     d) le riunioni del comitato sono valide con la presenza della maggioranza relativa dei membri designati;

     e) le decisioni assunte sono valide quando hanno conseguito il voto favorevole della maggioranza dei presenti votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Le astensioni non vengono computate tra i voti validi;

     f) le funzioni di segretario verbalizzante delle riunioni del comitato di gestione sono svolte dal membro più giovane di età tra i presenti.

 

     Art. 6. (Composizione e funzionamento dell'Ufficio di presidenza).

     1. L'Ufficio di presidenza è composto:

     a) dal Presidente del comitato di gestione;

     b) da tre membri eletti all'interno del comitato, con voto limitato a due.

     2. L'Ufficio di presidenza, rappresenta l'esecutivo del comitato di gestione. Ad esso è demandata la cura, l'attuazione ed il coordinamento degli atti correnti adottati nei settori tecnico ed amministrativo nonché dei provvedimenti urgenti che successivamente dovranno essere portati a ratifica del comitato di gestione.

 

     Art. 7. (Decadenza).

     1. I componenti del comitato di gestione decadono per le seguenti cause:

     a) a seguito di tre assenze consecutive non giustificate alle sedute del comitato;

     b) per gravi o ripetute inadempienze o irregolarità nello svolgimento dei compiti connessi all'incarico.

     1 bis. Qualora i soggetti di cui al comma 2 dell’articolo 3 revochino con provvedimento formale le designazioni dei propri rappresentanti in seno al comitato di gestione, gli stessi decadono dalla carica con effetto dalla data di notifica alla Provincia [5].

     2. Le cause di decadenza sono accertate dalla Provincia che provvede alla sostituzione. In caso di inerzia o impossibilità di funzionamento la Provincia stabilisce la decadenza del comitato e provvede, in via sostitutiva alla gestione dell'A.T.C. fino alla sua nuova costituzione affidando, di norma, la gestione amministrativa ordinaria all'Ufficio di presidenza. Il componente del comitato di cui sia stata disposta la decadenza non può essere nuovamente nominato.

     3. I comitati interessati decadono in caso di adozione di provvedimenti di nuova ripartizione del territorio in A.T.C., ad eccezione di lievi rettifiche di confine. La decadenza è stabilita, contestualmente alla ridefinizione degli A.T.C., dal Consiglio regionale.

 

     Art. 8. (Compiti del comitato di gestione).

     1. Il comitato ha i seguenti compiti:

     a) su domanda decide in ordine all'accesso nell'ambito di competenza dei cacciatori richiedenti [6];

     b) propone programmi di intervento mediante progetti per promuovere e organizzare le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica dell'ambito, gli interventi di miglioramento degli habitat, le immissioni di selvaggina, la determinazione quantitativa del prelievo venatorio ammissibile, proponendo eventuali limitazioni e azioni di razionalizzazione del prelievo venatorio per forme di caccia specifiche;

     c) predispone il programma di attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori di fondi rustici per quanto attiene alle coltivazioni per l'alimentazione della fauna selvatica, per il ripristino di zone umide e fossati, per la differenziazione delle colture, per l'impianto di siepi, cespugli e alberature, per l'adozione di tecniche colturali e attrezzature atte a salvaguardare nidi e riproduttori, nonché per l'attuazione di ogni altro intervento rivolto all'incremento e salvaguardia della fauna selvatica;

     d) esprime parere obbligatorio sulle proposte di piano faunistico venatorio provinciale, può avanzare richieste di modifiche o integrazioni al piano stesso;

     e) provvede all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria e all'erogazione di contributi per interventi tesi alla prevenzione degli stessi, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 37 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14;

     f) delibera le eventuali modifiche allo statuto;

     g) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'A.T.C.;

     h) stabilisce le modalità della partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione dell'A.T.C. nei limiti previsti dal comma 6, dell'art. 11, della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

     2. Per la elaborazione e l'attuazione dei programmi e delle attività di cui al comma 1, il comitato di gestione può avvalersi di un referente tecnico.

     3. Gli atti del comitato vengono inviati entro trenta giorni dalla adozione alla Provincia, e rimangono a disposizione di chiunque voglia prenderne visione.

 

     Art. 9. (Indici di densità venatoria).

     1. Tenuto conto delle esigenze di riequilibrio delle presenze venatorie, è fissato in 1:8 il rapporto tra numero dei cacciatori ammissibili e superficie agro-silvo-pastorale regionale espressa in ettari. La Giunta regionale provvede entro il 31 dicembre di ogni anno all'eventuale adeguamento dell'indice per ciascun A.T.C.

 

     Art. 10. (Deroghe agli indici di densità).

     1. E' facoltà dei comitati di gestione ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale con delibera motivata che dia atto della avvenuta effettuazione degli accertamenti richiesti ai sensi del comma 8, dell'art. 14, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Tali deliberazioni sono trasmesse alla Provincia almeno trenta giorni prima della loro esecutività.

     2. La Provincia può annullare le deliberazioni di cui al comma 1 in caso di accertata insussistenza dei presupposti di consistenza di selvaggina.

 

     Art. 11. (Accordi interregionali per reciprocità di accesso). [7]

     1. In ciascun A.T.C. il 10 per cento del numero complessivo di cacciatori ammissibili è riservato a cacciatori non residenti in Umbria, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14.

     2. Ai fini del comma 1 la Giunta regionale promuove intese interregionali o interprovinciali che consentano, con criteri di mobilità, l'accesso di quote determinate di cacciatori non residenti. A tal fine la Giunta regionale determina annualmente la quota parte del 10 per cento di cui al comma 1 da assegnare a ciascuna delle seguenti categorie:

     a) residenza venatoria;

     b) iscrizione ad un ulteriore A.T.C.;

     c) mobilità per la caccia alla sola selvaggina migratoria.

     3. La parte di quota riservata ai non residenti di cui al comma 1 non utilizzata per insufficiente richiesta può essere utilizzata per consentire la mobilità dei cacciatori, all'interno della regione, con le modalità previste dall'art 12.

 

     Art. 12. (Residenza venatoria e mobilità venatoria).

     1. Ciascun cacciatore residente in Umbria, per lo svolgimento prevalente dell'attività venatoria, ha diritto alla iscrizione in uno degli A.T.C. istituiti nella regione, che ne determina la residenza venatoria [8].

     2. La residenza venatoria è unica. A tal fine può essere concessa a chi ne faccia richiesta dichiarando contestualmente di non possederne altra, nemmeno al di fuori del territorio regionale, indipendentemente dalla residenza anagrafica del richiedente [9].

     3. La iscrizione agli A.T.C. della regione, oltre a quello di residenza venatoria, nei limiti della disponibilità degli stessi, è consentita con le modalità previste dall'art. 13 [10].

     4. A ciascun cacciatore residente in Umbria è altresì consentito l'esercizio venatorio alla selvaggina migratoria negli altri A.T.C. ricompresi nel territorio regionale, per un numero massimo di trenta giornate, senza il pagamento della quota d'iscrizione.

     5. I partecipanti alla caccia al cinghiale in battuta possono esercitare tale attività nell'A.T.C. in cui opera la squadra anche se diverso da quello prescelto come residenza venatoria.

 

     Art. 13. (Procedure per l'ammissione agli A.T.C.). [11]

     1. I cacciatori che intendono iscriversi ad un A.T.C. devono farne richiesta entro il 30 aprile di ogni anno al Comitato di gestione specificando se la richiesta è riferita alla residenza venatoria o ad un ulteriore A.T.C. Il termine di presentazione della domanda non si applica per chi consegue la licenza di caccia successivamente a tale data. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione, nei limiti consentiti, tenendo conto dei seguenti criteri:

     a) hanno priorità nell'assegnazione i residenti nei comuni il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, nell'A.T.C. con preferenza per i titolari di appostamento fisso situato nel territorio dell'A.T.C.;

     b) le ulteriori disponibilità sono assegnate secondo le seguenti priorità:

     b1) - residenza anagrafica in Umbria;

     b2) - possesso della residenza venatoria nello stesso A.T.C. negli anni precedenti con preferenza per coloro che sono stati iscritti per un maggior numero di anni;

     b3) - svolgimento di attività lavorativa continuativa nel territorio dell'A.T.C.;

     b4) - residenza in A.T.C. limitrofi;

     b5) - nascita in un comune ricompreso nell'A.T.C.;

     per ciascuna categoria di priorità, in caso di parità di requisiti, prevale l'anzianità e in successiva istanza il sorteggio.

     2. I Comitati di gestione accolgono le domande di iscrizione con le priorità previste al comma 1, nei limiti consentiti, e ne comunicano l'esito agli interessati entro il 15 giugno di ogni anno; ai cacciatori non residenti in Umbria tale comunicazione sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla stipula dell'accordo di cui all'art. 11.

     3. Il mancato accoglimento della domanda deve essere motivato e comunicato all'interessato che, entro 15 giorni, può fare ricorso al Comitato di gestione competente per violazione dei criteri di ammissione previsti dal presente regolamento. Il Comitato di gestione deve dare risposta entro 30 giorni. L'accoglimento del ricorso comporta, di diritto, l'iscrizione all'A.T.C. richiesto.

     4. Gli elenchi dei cacciatori ammessi negli A.T.C., distinti a seconda che lo siano a titolo di residenza venatoria o come ulteriore scelta, sono trasmessi alla Provincia competente entro il 10 luglio di ogni anno.

     5. Negli anni successivi alla prima iscrizione le ammissioni agli A.T.C. dei cacciatori residenti in Umbria sono confermate, previo pagamento della quota di ammissione, salvo domanda di variazione da presentare nei termini e con le modalità di cui al comma 1. Il termine per il pagamento delle quote annuali di ammissione è fissato dai Comitati di gestione degli A.T.C.

 

     Art. 14. (Tesserino venatorio).

     1. I soggetti incaricati della distribuzione dei tesserini venatori regionali provvedono ad annotare sul tesserino gli A.T.C. di assegnazione.

 

     Art. 15. (Bilancio).

     1. Entro il 15 ottobre di ogni anno il comitato di gestione predispone, ed invia alla Provincia che lo approva, il bilancio annuale di previsione costituito dallo stato di previsione delle entrate e delle spese suddivisi in capitoli, nonché da una relazione programmatica.

 

     Art. 16. (Dotazione finanziaria).

     1. Il fondo di dotazione finanziaria del comitato di gestione è composto da:

     a) quote versate dai cacciatori iscritti ed utilizzatori dell'A.T.C.;

     b) finanziamento erogato dalle Province in proporzione al numero dei cacciatori iscritti quale contributo per le spese di funzionamento;

     c) fondi erogati dalle Province su progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale presentati dal comitato di gestione;

     d) fondi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio venatorio e per la prevenzione degli stessi.

     2. In assenza del definitivo assetto delle iscrizioni all'A.T.C. per il primo anno di funzionamento del comitato, il finanziamento di cui al comma 1 della lettera b) calcolato in proporzione alla superficie territoriale dell'A.T.C.

 

     Art. 17. (Spese di funzionamento).

     1. Le spese correnti di funzionamento si classificano nelle seguenti categorie:

     a) compensi e rimborsi spese per il personale utilizzato;

     b) spese di funzionamento:

     - locazione della sede;

     - servizi connessi all'uso dei locali;

     - cancelleria;

     - spese di funzionamento degli organi di gestione, spese di gestione, strumenti e mezzi tecnici.

 

     Art. 18. (Personale).

     1. E' fatto espresso divieto ai comitati di gestione di stabilire rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In caso di inadempienza i componenti del comitato rispondono solidamente dei danni derivanti.

     2. I comitati di gestione possono richiedere, per il loro funzionamento, agli Enti locali interessati alla gestione, il comando presso le proprie strutture di personale tecnico e/o amministrativo.

 

     Art. 19. (Piani di approvvigionamento).

     1. Ai fabbisogni aventi carattere di continuità o ricorrenti anche ai fini della realizzazione dei progetti si provvede, di norma, mediante piani di approvvigionamento.

 

     Art. 20. (Fornitura per fabbisogni straordinari).

     1. Nel caso risultassero necessarie forniture non previste nel piano di approvvigionamento, il comitato di gestione provvederà a determinare le quantità e qualità dei beni occorrenti e a ricercare la relativa copertura finanziaria nell'ambito del bilancio di previsione.

 

     Art. 21. (Procedure per gli approvvigionamenti).

     1. Alle forniture e alle prestazioni, sia ordinarie che straordinarie, si provvede mediante trattativa privata.

     2. Le spese minute ed urgenti di cui all'art. 25 sono regolate dalle disposizioni di cui allo stesso articolo.

 

     Art. 22. (Trattativa privata).

     1. Per le forniture e prestazioni di importo inferiore a lire 5.000.000 e per le quali ricorrono i presupposti di urgenza, il presidente del comitato di gestione o un componente dell'Ufficio di presidenza da lui delegato provvede a contattare una o più ditte di fiducia richiedendo il preventivo della fornitura o prestazione.

     2. Il preventivo viene sottoposto dal presidente all'esame dell'Ufficio di presidenza per ricevere l'autorizzazione all'acquisto o alla prestazione.

 

     Art. 23. (Richiesta preventiva di offerte).

     1. Nel caso di forniture o prestazioni di importo superiore a L. 5.000.000 il presidente del comitato di gestione o un suo delegato provvede ad inviare lettera di invito ad almeno tre ditte, specificando natura e modalità della fornitura o prestazione e indicando un termine per l'inoltro dell'offerta.

     2. Le offerte dovranno pervenire in buste chiuse contenenti all'esterno la dicitura: «Offerta relativa a ....».

     3. L'apertura delle buste dovrà avvenire alla presenza di almeno 3 membri del comitato di cui uno fra i designati nel comitato stesso dalla Provincia, oltre al presidente.

     4. L'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta più conveniente.

 

     Art. 24. (Verifica e liquidazione delle fatture).

     1. Esperita la trattativa privata con le modalità di cui agli articoli 22 e 23, verrà data comunicazione alla ditta prescelta dell'avvenuta aggiudicazione.

     2. Il presidente o altro membro dell'Ufficio di presidenza da lui delegato provvederà a verificare la regolarità della fornitura o prestazione.

     3. Nel caso che siano riscontrate irregolarità o difetti qualitativi o differenze quantitative, esse vengono immediatamente contestate per iscritto al fornitore.

     4. Qualora invece non siano riscontrate irregolarità il presidente, previa apposizione di visto sulla fattura, ordina il pagamento della fattura stessa e l'annotazione di essa nelle scritture contabili.

 

     Art. 25. (Servizio di cassa).

     1. Al fine di garantire le spese minute, per le quali non è possibile seguire le procedure di cui agli artt. 22 e 23, il presidente o altro membro del Comitato da lui delegato dispone di una anticipazione di cassa non superiore a L. 3.000.000 per ciascun trimestre.

     2. Alla scadenza di ogni trimestre verrà redatto un rendiconto delle spese effettuate provvedendo alla reintegrazione dell'anticipazione ed alla imputazione delle singole spese alle competenti voci di bilancio.

     3. I rendiconti suddetti sono allegati al bilancio finanziario consuntivo della gestione.

 

     Art. 26. (Finanziamento di progetti finalizzati).

     1. I progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale devono essere presentati alla Provincia entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello in cui se ne prevede la realizzazione.

     2. L'approvazione da parte della Provincia dei progetti finalizzati comporta la formale assunzione dell'impegno di spesa a carico degli esercizi interessati.

     3. Ad intervenuta esecutività dell'atto e nell'ambito dell'intervenuta approvazione, i competenti organi dell'A.T.C. sono legittimati a dare esecuzione al progetto assumendo le conseguenti obbligazioni nei confronti di terzi nel rispetto delle procedure fissate dal presente regolamento.

     4. I componenti l'Ufficio di presidenza rispondono personalmente di eventuali obbligazioni sorte per spese non previste nei progetti e per importi eccedenti quelli autorizzati.

     5. Le Province per il finanziamento dei progetti finalizzati di cui all'art. 16 possono disporre anticipazioni del finanziamento.

 

     Art. 27. (Rendicontazione).

     1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il presidente del comitato di gestione deve presentare alla Provincia il rendiconto finale, delle spese effettuate corredato da una relazione illustrativa.

     2. In caso di inadempienza la Provincia può disporre la sospensione dell'erogazione dei finanziamenti in corso, nonché il rimborso di quelli già erogati fatte salve eventuali altre azioni per la tutela dell'interesse dell'Amministrazione.

     3. Al rendiconto devono essere allegati copia conforme all'originale dei documenti giustificativi di spesa debitamente quietanzati e fiscalmente regolari.

 

     Art. 28. (A.T.C. interprovinciali).

     1. Le competenze delle Province previste nel presente regolamento, in caso di A.T.C. ricadenti in territori di due o più province, sono esercitate dalla Provincia in cui insiste la parte prevalente di territorio dell'A.T.C.

 

     Art. 29. (Norme transitorie).

     1. I termini previsti per le procedure di ammissione agli A.T.C., per l'anno 1995, sono stabiliti dalla Giunta regionale.

     2. Nel primo anno di attività dei comitati di gestione degli A.T.C., la Provincia può attivare interventi sostitutivi, su richiesta del comitato stesso, in caso di dichiarata impossibilità all'adempimento dei compiti assegnati. In questo caso non si applica la decadenza del comitato prevista dall'art. 7.

     3. Per la stagione venatoria 1995/96 la determinazione del numero massimo dei cacciatori ammissibili in ciascun A.T.C. determinato calcolando la densità venatoria secondo l'indice indicato all'art. 9, assumendo la superficie agro-silvo-pastorale quale quota, proporzionale alla superficie territoriale complessiva dell'A.T.C. della superficie agro-silvo-pastorale regionale.

     4. Per la stagione venatoria 1995/96 è consentita la libera circolazione all'interno delle aree contigue istituite ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, dei cacciatori residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, anche se appartenenti a più ambiti territoriali di caccia, purché titolari di residenza venatoria in uno di questi [12].

     5. Per la stagione venatoria 1996-1997 i termini di cui ai commi 1 e 5 dell'art. 13 sono fissati al 31 maggio. Le iscrizioni agli A.T.C. dei cacciatori residenti in Umbria avvenute nella stagione venatoria 1995/96 sono confermate, salvo domanda di variazione da presentare entro il 31 maggio con le modalità previste dal primo comma dell'art. 13 [13].

 

 


[1] Abrogato dall'art. 34 del R.R. 1 ottobre 2008, n. 6.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del Reg. reg.le 17 agosto 1995, n. 37.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 del R.R. 27 ottobre 2004, n. 2.

[4] Lettera inserita dall’art. 2 del R.R. 27 ottobre 2004, n. 2.

[5] Comma inserito dall’art. 3 del R.R. 27 ottobre 2004, n. 2.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 del R.R. 9 giugno 1999, n. 13.

[7] Articolo così modificato dall'art. 1 del R.R. 9 giugno 1999, n. 13.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 9 giugno 1999, n. 13.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 9 giugno 1999, n. 13.

[10] Comma così sostituito dall'art. 2 del R.R. 9 giugno 1999, n. 13.

[11] Articolo già sostituito dall'art. 1 del Reg. Reg.le 14 giugno 1996, n. 11 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 del R.R. 9 giugno 1999, n. 13.

[12] Comma aggiunto dall'art. 2 del Reg. reg.le 17 agosto 1995, n. 37.

[13] comma aggiunto dall'art. 2 del Reg. Reg.le 14 giugno 1996, n. 11.