§ 3.3.95 - R.R. 22 maggio 2007, n. 4.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:22/05/2007
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Modificazione all’art. 4).
Art. 2.  (Modificazione all’art. 5).
Art. 3.  (Modificazione all’art. 13).
Art. 4.  (Norma transitoria)


§ 3.3.95 - R.R. 22 maggio 2007, n. 4.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dai regolamenti regionali 31 ottobre 2000, n. 6, 28 giugno 2006, n. 8 e 2 novembre 2006, n. 11.

(B.U. 25 maggio 2007, n. 23).

 

Art. 1. (Modificazione all’art. 4).

     1. Il comma 3 dell’articolo 4 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) come modificato dal regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 8, è così sostituito:

     «3. Ai fini della caccia al cinghiale in forma collettiva i Comitati di gestione degli ATC propongono all’approvazione delle province la individuazione, mediante cartografia dei distretti e, nelle aree vocate per il cinghiale, dei settori dove consentire lo svolgimento del prelievo in forma collettiva. L’individuazione dei distretti o dei settori deve comunque garantire la copertura di almeno il sessantacinque per cento dell’area vocata di ogni ATC. Dalla stagione venatoria 2007-2008 il prelievo in battuta è consentito esclusivamente all’interno dei distretti e dei settori di cui al presente comma.».

 

     Art. 2. (Modificazione all’art. 5).

     1. Il comma 2 dell’articolo 5 del r.r. 34/1999, così sostituito dall’articolo 4, comma 1 del r.r. 8/2006, è così sostituito:

     «2. L’iscrizione della squadra per la caccia in battuta al cinghiale è richiesta, per gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori, dal caposquadra designato al Comitato di gestione dell’ATC competente, entro il 31 maggio di ogni anno, indicando la denominazione assunta dalla squadra stessa, l’indirizzo ed il distintivo adottato nonché l’elenco nominativo dei componenti tra i quali sono indicati coloro che possono svolgere il ruolo di capobattuta. La domanda indica uno o più comprensori, distretti o settori in ordine di preferenza, a cui la squadra chiede di essere ammessa per prestare la propria collaborazione alla gestione e per l’esercizio del prelievo venatorio. A decorrere dalla stagione venatoria 2007/2008 la qualifica di capobattuta si ottiene attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dai Comitati di gestione dell’ATC competente. Il ruolo di capobattuta può essere esercitato esclusivamente a favore della squadra in cui si è iscritti al momento della partecipazione al corso di formazione.».

 

     Art. 3. (Modificazione all’art. 13).

     1. Al comma 1 quater dell’articolo 13 del r.r. 34/1999 inserito dall’articolo 12 del r.r. 8/2006, le parole:

     «pena l’esclusione dalla squadra» sono sostituite dalle seguenti: «pena la non iscrizione alle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale».

 

     Art. 4. (Norma transitoria) [1]

     1. Per le stagioni venatorie 2008/2009 e 2009/2010 ciascun ATC non può iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente. Sono escluse dalla limitazione le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi interregionali e le squadre risultanti dall’accorpamento di due o più quadre iscritte nel registro della stagione venatoria precedente, con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 5 del R.R. 21 maggio 2008, n. 4.