§ 3.3.100 - R.R. 21 maggio 2008, n. 4.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) e sue successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:21/05/2008
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Integrazione all’art. 3)
Art. 2.  (Modificazione all’art. 4)
Art. 3.  (Modificazioni all’art. 5)
Art. 4.  (Integrazione all’art. 13)
Art. 5.  (Modificazione all’art. 4)


§ 3.3.100 - R.R. 21 maggio 2008, n. 4.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) e sue successive modificazioni ed integrazioni. Modificazione al regolamento regionale 22 maggio 2007, n. 4.

(B.U. 28 maggio 2008, n. 25)

 

TITOLO I

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE

30 NOVEMBRE 1999, N. 34

 

     Art. 1. (Integrazione all’art. 3)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale), è aggiunto il seguente:

“1 bis. Tutti i capi abbattuti, sia in forma collettiva che individuale, devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.”.

 

     Art. 2. (Modificazione all’art. 4)

1. Al comma 3 dell’articolo 4 del r.r. 34/1999 il periodo “Dalla stagione venatoria 2007-2008 il prelievo in battuta è consentito esclusivamente all’interno dei distretti e dei settori di cui al presente comma.” è sostituito dal seguente:

“Dalla stagione venatoria 2008-2009 le squadre possono effettuare il prelievo in battuta unicamente all’interno dei settori ad esse assegnati in forma esclusiva.”.

 

     Art. 3. (Modificazioni all’art. 5)

1. Al comma 2 dell’articolo 5 del r.r. 34/1999, dopo le parole “per gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori” sono aggiunte le parole “in regola con il pagamento della tassa di concessione”.

2. Al comma 2 dell’articolo 5 del r.r. 34/1999, le parole “entro il 31 maggio” sono sostituite dalle parole: “tra il 15 aprile ed il 31 maggio”.

 

     Art. 4. (Integrazione all’art. 13)

1. Alla lettera c) del comma 1 bis dell’articolo 13 del r.r. 34/1999, dopo le parole “svolgimento delle battute” sono aggiunte le parole “o la mancata apposizione ai capi abbattuti delle previste fascette inamovibili”.

 

TITOLO II

MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO REGIONALE 22 MAGGIO 2007, N. 4

 

     Art. 5. (Modificazione all’art. 4)

1. L’articolo 4 del regolamento regionale 22 maggio 2007, n. 4 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dal regolamento regionale 31 ottobre 2000, n. 6, dal regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 8 e dal regolamento regionale 2 novembre 2006, n. 11), è sostituito dal seguente:

“Art. 4. (Norma transitoria)

1. Per le stagioni venatorie 2008/2009 e 2009/2010 ciascun ATC non può iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente. Sono escluse dalla limitazione le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi interregionali e le squadre risultanti dall’accorpamento di due o più quadre iscritte nel registro della stagione venatoria precedente, con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.