§ 3.3.91 - R.R. 2 novembre 2006, n. 11.
Ulteriori integrazioni al Reg. 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:02/11/2006
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Integrazioni dell'art. 11.
Art. 2.  Norma transitoria.


§ 3.3.91 - R.R. 2 novembre 2006, n. 11.

Ulteriori integrazioni al Reg. 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale).

(B.U. 8 novembre 2006, n. 51).

 

Art. 1. Integrazioni dell'art. 11.

     1. Al comma 1 dell'articolo 11 del R.R. 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) dopo il punto è aggiunto il seguente periodo: «I bracchieri ed i conduttori dichiarati nel verbale di cacciata possono usare anche le cartucce a salve.».

     2. Alla lettera b bis) del comma 4 dell'articolo 11 del Reg. n. 34/1999 dopo le parole: «cartucce a salve» sono aggiunte le parole: «ad esclusione dei bracchieri e dei conduttori dichiarati nel verbale di cacciata».

 

     Art. 2. Norma transitoria.

     1. Per la stagione venatoria 2006/2007 l'iscrizione della squadra all'ATC competente di cui all'articolo 5, comma 2, del Reg. n. 34/1999, come modificato dal R.R. 28 giugno 2006, n. 8 (Modificazioni ed integrazione del R.R. 30 novembre 1999, n. 34 - Prelievo venatorio della specie cinghiale), può essere presentata dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla data del 30 novembre 2006.