§ 3.3.117 - R.R. 22 ottobre 2020, n. 6.
Ulteriori modificazioni al R.R. 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:22/10/2020
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Integrazione all'articolo 6.


§ 3.3.117 - R.R. 22 ottobre 2020, n. 6.

Ulteriori modificazioni al R.R. 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale).

(B.U. 28 ottobre 2020, n. 81)

 

Art. 1. Integrazione all'articolo 6.

1. All'articolo 6, comma 1 del R.R. 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) dopo le parole: "quaranta cani." è inserito il seguente periodo: "Qualora la caccia al cinghiale sia effettuata in un giorno stabilito dal calendario venatorio diverso dal sabato e dalla domenica, i gruppi possono essere composti ciascuno da non più di settanta e da non meno di quindici cacciatori.".

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.