§ 3.3.23 - R.R. 25 gennaio 1984, n. 3. [*]
Allevamenti di selvaggina a scopo alimentare e amatoriale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 fauna, caccia e pesca
Data:25/01/1984
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, gli allevamenti a scopo alimentare con finalità di produzione di carne di ungulati, lepri, conigli selvatici, galliformi e [...]
Art. 2.  Individuazione. Le autorizzazioni per gli allevamenti a scopo alimentare vengono rilasciate per la detenzione di più di due coppie di riproduttori per specie monogame e per più di tre riproduttori - [...]
Art. 3.  Stato dei selvatici. Gli allevamenti a scopo alimentare vengono istituiti in aree recintate da ostacoli naturali o artificiali idonei ad impedire la fuoriuscita ed a mantenere lo stato di cattività [...]
Art. 4.  Domanda. La domanda di autorizzazione all'allevamento di selvaggina a scopo alimentare va presentata all'Amministrazione provinciale, corredata dai seguenti documenti e dati:
Art. 5.  Autorizzazione. L'autorizzazione agli allevamenti a scopo alimentare e agli allevamenti amatoriali e ornamentali è rilasciata dall'Amministrazione provinciale ed è concessa per specie selvatiche da [...]
Art. 6.  Revoca. La revoca dell'autorizzazione è disposta con atto dell'Amministrazione provinciale, qualora:
Art. 7.  Commercializzazione. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell'anno solare. Per l'abbattimento degli ungulati è consentito anche l'uso di arma da [...]
Art. 8.  Registro. A cura dei titolari degli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare deve essere tenuto un registro vidimato dalla Amministrazione provinciale nel quale devono essere annotati tutti i [...]
Art. 9.  Tabellazione. I confini perimetrali degli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare debbono essere segnalati secondo le modalità previste dall'art. 13 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, con tabelle [...]
Art. 10.  Distanza degli allevamenti. Gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare attuati in forma estensiva devono essere distanziati da altri allevamenti dello stesso tipo o dagli ambiti di cui [...]
Art. 11.  Divieto di caccia. Negli allevamenti di cui al presente regolamento è vietata la caccia.
Art. 12.  Sanzioni. A chi viola le norme del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 13.  Normativa di riferimento. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di allevamenti zootecnici, in quanto applicabile.
Art. 14.  Norma transitoria. Gli allevamenti già esistenti nella regione devono essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo il requisito della distanza di cui al precedente art. 10.


§ 3.3.23 - R.R. 25 gennaio 1984, n. 3. [*]

Allevamenti di selvaggina a scopo alimentare e amatoriale.

(B.U. n. 8 del 27 gennaio 1984).

 

Art. 1. Finalità. Ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 3 gennaio 1980, n. 1, gli allevamenti a scopo alimentare con finalità di produzione di carne di ungulati, lepri, conigli selvatici, galliformi e anatidi e gli allevamenti a scopo amatoriale e ornamentale con finalità di detenzione di fagiani (phasianus cholchicus), starne, pernici rosse, coturnici, lepri, cinghiali, daini, mufloni, caprioli, cervi e conigli selvatici sono soggetti ad autorizzazione dell'Amministrazione provinciale competente per territorio.

 

     Art. 2. Individuazione. Le autorizzazioni per gli allevamenti a scopo alimentare vengono rilasciate per la detenzione di più di due coppie di riproduttori per specie monogame e per più di tre riproduttori - un maschio e due femmine - per specie poligame.

     Le autorizzazioni per gli allevamenti a scopo amatoriale ed ornamentale vengono rilasciate per la detenzione di un massimo di due coppie di riproduttori per le specie monogame e per un massimo di tre riproduttori - un maschio e due femmine - per specie poligame.

 

     Art. 3. Stato dei selvatici. Gli allevamenti a scopo alimentare vengono istituiti in aree recintate da ostacoli naturali o artificiali idonei ad impedire la fuoriuscita ed a mantenere lo stato di cattività dei capi allevati.

     Gli allevamenti a scopo alimentare, in quanto attività zootecniche, sono sottoposti a vigilanza ed assistenza veterinaria permanente, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19.

 

     Art. 4. Domanda. La domanda di autorizzazione all'allevamento di selvaggina a scopo alimentare va presentata all'Amministrazione provinciale, corredata dai seguenti documenti e dati:

     - mappa in scala da 1:25.000 dell'area per la quale si richiede l'autorizzazione;

     - certificati o elenchi catastali dei terreni oggetto della richiesta;

     - specie e numero degli animali da allevare e potenzialità produttiva;

     - tipo di strutture e di recinzione previsti;

     - relazione sulla conformazione del territorio e progetto tecnico dell'allevamento.

     Coloro che intendono istituire allevamenti di selvaggina a scopo amatoriale e ornamentale devono presentare domanda all'Amministrazione provinciale.

     Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:

     - ubicazione della località dove sono installate le voliere o i recinti di detenzione;

     - il numero, le specie e la provenienza dei capi.

 

     Art. 5. Autorizzazione. L'autorizzazione agli allevamenti a scopo alimentare e agli allevamenti amatoriali e ornamentali è rilasciata dall'Amministrazione provinciale ed è concessa per specie selvatiche da allevare e per numero di capi in relazione al tipo di allevamento e alle strutture tecniche.

     Ai fini dell'autorizzazione per gli allevamenti a scopo alimentare l'Amministrazione provinciale tiene conto in particolare dei seguenti elementi:

     - ubicazione dell'allevamento;

     - distanza da altri allevamenti di animali, in particolare di suini;

     - relazione dell'autorità sanitaria competente.

     Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicate le generalità dell'allevatore, la superficie dell'area interessata e gli estremi necessari per l'identificazione della stessa.

     Eventuali variazioni concernenti l'allevamento sono concesse con le stesse modalità dell'autorizzazione.

 

     Art. 6. Revoca. La revoca dell'autorizzazione è disposta con atto dell'Amministrazione provinciale, qualora:

     - il titolare non osservi le disposizioni di legge o regolamentari e le condizioni previste nel provvedimento di autorizzazione;

     - il titolare non provveda a richiedere, in caso di inadempienza da parte degli organi competenti, i controlli igienico-sanitari previsti dalla normativa statale e regionale;

     - il titolare non svolga alcuna attività per due anni consecutivi.

     In caso di revoca dell'autorizzazione o di rinunzia volontaria, l'allevatore è tenuto alla rimozione delle strutture connesse all'impianto e gestione dell'allevamento.

     La dichiarazione di rinunzia ha effetto dal momento in cui è comunicata all'Amministrazione provinciale.

 

     Art. 7. Commercializzazione. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito durante tutto il corso dell'anno solare. Per l'abbattimento degli ungulati è consentito anche l'uso di arma da fuoco, purché effettuato da soggetti nominativamente indicati nel provvedimento di autorizzazione. La vendita di capi morti o vivi da destinarsi ad altri allevamenti a scopo alimentare è consentita durante tutto il corso dell'anno solare.

     I capi di cui al precedente comma devono essere muniti di contrassegni inamovibili o indelebili da cui rilevarne l'esatta provenienza.

     I titolari degli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare possono, di volta in volta, essere autorizzati dalla Amministrazione provinciale, previo accertamento delle condizioni sanitarie dei capi e del loro valore genetico, a cedere vivi i propri prodotti a scopo di ripopolamento.

     All'atto della cessione i capi devono essere accompagnati da un certificato rilasciato dall'U.L.S.S. competente e attestante la provenienza, l'esito favorevole dei controlli sanitari ed eventuali interventi vaccinali cui sono stati sottoposti.

 

     Art. 8. Registro. A cura dei titolari degli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare deve essere tenuto un registro vidimato dalla Amministrazione provinciale nel quale devono essere annotati tutti i dati dell'allevamento relativi alla consistenza numerica iniziale, alle nascite, ai decessi, agli acquisti, alle vendite e alle cessioni o trasferimenti, la certificazione della provenienza e dello stato sanitario dei capi acquistati, la certificazione dei capi venduti, nonché copia dei certificati sanitari rilasciati al momento della vendita delle carni.

     Nel registro sono altresì annotati, da parte del veterinario dell'allevamento o del veterinario dell'U.L.S.S. competente, gli interventi di ordine sanitario e immunizzante praticati.

 

     Art. 9. Tabellazione. I confini perimetrali degli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare debbono essere segnalati secondo le modalità previste dall'art. 13 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1, con tabelle recanti la scritta «Allevamento di selvaggina a scopo alimentare» L.R. n. 1/1980, art. 25.

 

     Art. 10. Distanza degli allevamenti. Gli allevamenti di selvaggina a scopo alimentare attuati in forma estensiva devono essere distanziati da altri allevamenti dello stesso tipo o dagli ambiti di cui all'art. 5 della L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 di almeno 500 metri, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 14.

 

     Art. 11. Divieto di caccia. Negli allevamenti di cui al presente regolamento è vietata la caccia.

 

     Art. 12. Sanzioni. A chi viola le norme del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 13. Normativa di riferimento. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla vigente normativa in materia di allevamenti zootecnici, in quanto applicabile.

 

     Art. 14. Norma transitoria. Gli allevamenti già esistenti nella regione devono essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento, fatto salvo il requisito della distanza di cui al precedente art. 10.

     A tal fine il titolare degli allevamenti deve presentare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, domanda di autorizzazione corredata dalla documentazione attestante l'avvenuto adeguamento.

 

 


[*] Il presente regolamento è abrogato dall'art. 41 della L.R. 17 maggio 1994, n. 14; l'art. 42 della L.R. 14/94 dispone che esso, tuttavia, rimanga in vigore, per le norme non in contrasto, fino alla emanazione dei regolamenti attuativi previsti dalla stessa L.R. 14/94.