§ 3.2.192 - L.R. 7 agosto 2014, n. 16.
Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:07/08/2014
Numero:16


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità)
Art. 2.  (Attività agrituristiche)
Art. 3.  (Locali per attività agrituristiche)
Art. 4.  (Criteri e limiti delle attività agrituristiche)
Art. 5.  (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori)
Art. 6.  (Norme igienico-sanitarie)
Art. 7.  (Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche)
Art. 8.  (Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche)
Art. 9.  (Riserva di denominazione e classificazione)
Art. 10.  (Attività di fattoria didattica)
Art. 11.  (Locali e strutture per attività di fattoria didattica)
Art. 12.  (Norme igienico-sanitarie)
Art. 13.  (Operatori di fattoria didattica)
Art. 14.  (Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica)
Art. 15.  (Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica)
Art. 16.  (Riserva di denominazione)
Art. 17.  (Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale)
Art. 18.  (Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali)
Art. 19.  (Operatori socio-sanitari di fattorie sociali)
Art. 20.  (Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale)
Art. 21.  (Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale)
Art. 22.  (Riserva di denominazione)
Art. 23.  (Interventi di sostegno)
Art. 24.  (Disposizioni comuni)
Art. 25.  (Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività)
Art. 26.  (Attività di studio, promozione e formazione)
Art. 27.  (Norme regolamentari)
Art. 28.  (Vigilanza e controllo)
Art. 29.  (Sanzioni amministrative)
Art. 30.  (Integrazione della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 )
Art. 31.  (Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 )
Art. 32.  (Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 )
Art. 33.  (Norma finanziaria)
Art. 34.  (Norme transitorie e finali)
Art. 35.  (Norma di abrogazione)
Art. 36.  (Norma di rinvio)


§ 3.2.192 - L.R. 7 agosto 2014, n. 16. [1]

Nuove norme in materia di agriturismo, fattorie didattiche, agricoltura sociale e fattorie sociali, integrazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18, modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 aprile 2014, n. 3, modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30, abrogazione di leggi regionali vigenti.

(B.U. 13 agosto 2014, n. 39 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Oggetto e finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi della legislazione europea e statale, sostiene l'agricoltura, anche mediante la promozione della diversificazione delle attività agricole con forme idonee di ricettività nelle campagne.

 

2. La presente legge è volta, in particolare, a:

a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;

b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali, agevolando in particolare l'insediamento dei giovani e delle donne nel settore agricolo;

c) favorire la multifunzionalità in agricoltura, l'incremento dei redditi aziendali e la differenziazione dei redditi agricoli;

d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli e il miglioramento della qualità di vita nei territori rurali;

e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;

f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche, anche mediante la promozione della filiera corta;

g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;

h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale;

i) avvicinare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura e alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita;

j) favorire la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli aziendali.

 

3. La Regione riconosce e promuove l'agricoltura sociale quale strumento per generare, attraverso le attività agricole, l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi ed occupazionali.

 

TITOLO I

DISCIPLINA DELL'AGRITURISMO

 

     Art. 2. (Attività agrituristiche)

1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

 

2. Possono svolgere le attività agrituristiche gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche secondo le procedure previste all' articolo 7, iscritti all'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all' articolo 8 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell' articolo 25.

 

3. Possono essere addetti allo svolgimento delle attività agrituristiche l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell' articolo 230-bis del c.c., nonché i lavoratori dipendenti dell'azienda agricola a tempo determinato, indeterminato e parziale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari di cui al comma 4, lettera d).

 

4. Sono considerate attività agrituristiche:

a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b) somministrare pasti e bevande, compresa la prima colazione, costituiti da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e superalcoolico, con preferenza per i prodotti regionali tipici e di qualità caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate dall' articolo 4, comma 4 ;

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini;

d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

 

5. Sono considerati prodotti propri i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola, nonché quelli ricavati prevalentemente da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. Per le cooperative agricole di produzione e conferimento che esercitano attività agrituristiche, sono considerati prodotti propri anche i prodotti agricoli conferiti dai soci produttori agricoli.

 

6. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e comunque ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.

 

7. Lo svolgimento delle attività agrituristiche nel rispetto delle disposizioni previste dalla presente legge comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all' articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile alle attività agrituristiche. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo.

 

8. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera a) definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche.

 

     Art. 3. (Locali per attività agrituristiche)

1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell' articolo 32, comma 2, lettera c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), nonché gli ampliamenti previsti all' articolo 35, commi 1 e 4 della stessa l.r. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto dalla normativa urbanistico edilizia vigente.

 

2. I locali utilizzati per le attività agrituristiche sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

 

3. Le attività agrituristiche possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività agrituristiche possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità e del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

 

4. In deroga a quanto stabilito al comma 3, per le località abitate ubicate sopra i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, oltre all'abitazione dell'imprenditore agricolo possono essere utilizzati per le attività agrituristiche ulteriori edifici nella disponibilità dello stesso imprenditore, posti all'interno della medesima località abitata.

 

5. Negli edifici in cui si svolgono le attività agrituristiche non possono essere esercitate altre forme di ricettività turistica.

 

     Art. 4. (Criteri e limiti delle attività agrituristiche)

1. Le attività agricole devono essere prevalenti rispetto alle attività agrituristiche.

 

2. Le attività agricole si intendono prevalenti quando il tempo-lavoro necessario per lo svolgimento dell'attività agricola è maggiore di quello necessario allo svolgimento delle attività agrituristiche nel corso dell'anno. La valutazione del tempo-lavoro è effettuata sulla base delle tabelle definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera c). Le tabelle individuano le giornate lavoro occorrenti per le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali, per le quali si applicano fattori correttivi in caso di aziende ricadenti nelle zone montane come delimitate dalla normativa comunitaria, con particolare riferimento a quelle collocate oltre i mille metri di altitudine sopra il livello del mare, e le giornate lavoro necessarie per le diverse attività agrituristiche di cui all' articolo 2, comma 4.

 

3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

 

4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, la somministrazione di pasti e di bevande e la degustazione di prodotti di cui all' articolo 2, comma 4, lettere b) e c), deve rispettare i seguenti limiti e criteri:

a) i prodotti propri, così come definiti all' articolo 2, comma 5, devono costituire almeno il trenta per cento in valore;

b) i prodotti regionali provenienti da aziende agricole o di trasformazione del territorio dell'Umbria, fra cui devono essere compresi, con carattere di preferenza, i prodotti biologici, i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi europei DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, devono costituire almeno il cinquantacinque per cento in valore;

c) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è consentito l'acquisto di una quota massima del quindici per cento in valore di prodotti di altra provenienza;

d) deve essere indicata agli ospiti l'origine dei prodotti impiegati.

 

5. Qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizoozie, accertate dalla Regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui al comma 4, lettere a) e b), deve essere data comunicazione al Comune competente per territorio per il temporaneo esercizio dell'attività.

 

6. Nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera d) sono stabilite le modalità per la verifica dei limiti di cui al comma 4, lettere a), b) e c) e per l'indicazione dell'origine dei prodotti impiegati.

 

7. Le attività ricreative o culturali di cui all' articolo 2, comma 4, lettera d) possono svolgersi autonomamente rispetto alla ricettività o alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 4, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività agricola e con le risorse agricole aziendali, nonché con altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le modalità per la definizione di tale connessione sono stabilite con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera e). Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti dell'azienda agricola, e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può dare luogo ad autonomo corrispettivo.

 

8. Su espressa richiesta degli ospiti, qualora la superficie della camera interessata lo permetta, è possibile aggiungere un ulteriore letto rispetto al numero massimo dei posti letto consentito, da rimuovere il giorno della partenza dell'ospite stesso.

 

     Art. 5. (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori)

1. Qualora nell'ambito del fondo agricolo non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area attrezzata per un numero massimo di sei piazzole, elevabile a dieci nelle aziende agricole condotte in forma associata.

 

2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non permetta di raggiungere il numero massimo di posti letto consentito, è possibile realizzare un'area attrezzata per un massimo di sei piazzole.

 

3. Nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 deve essere assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.

 

4. I servizi igienici dell'area attrezzata devono essere distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico e devono rispettare i requisiti minimi obbligatori di cui alla Tabella G della legge regionale 12 luglio 2013, n. 13 (Testo unico in materia di turismo) relativi ai campeggi classificati ad una stella. Tali servizi devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona e della normativa urbanistico-edilizia vigente.

 

5. Al fine di garantire alle persone diversamente abili l'accessibilità alle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 e dei servizi connessi, devono essere garantiti i requisiti minimi obbligatori previsti, a tal fine, dalla Tabella G di cui alla l.r. 13/2013.

 

6. La realizzazione di piazzole nelle aree attrezzate di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinata al rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa in materia.

 

7. L'eventuale ombreggiamento delle piazzole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea, e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzola non può superare i quaranta metri quadrati.

 

     Art. 6. (Norme igienico-sanitarie)

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera f), che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione dei requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.

 

2. Per l'idoneità dei locali adibiti ad attività agrituristiche di alloggio, nei limiti di dieci posti letto, è sufficiente il requisito dell'agibilità o quello dell'abitabilità conseguito ai sensi della normativa antecedente al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)).

 

3. Nel caso di somministrazione di pasti in numero massimo di dieci, per la loro preparazione può essere consentito l'uso della cucina domestica.

 

4. Per la preparazione, il confezionamento, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande e per la macellazione degli animali si applica la normativa europea denominata Pacchetto igiene, ed in particolare i regolamenti (CE) 28 gennaio 2002, n. 178/2002, 29 aprile 2004, n. 852/2004 e 29 aprile 2004, n. 853/2004, nonché la normativa statale e regionale di attuazione in materia di igiene dei prodotti alimentari.

 

5. Il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera g) disciplina le modalità ed i limiti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 4.

 

6. La conformità degli edifici adibiti ad attività agrituristiche alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici stessi.

 

7. Al fine di garantire alle persone diversamente abili la fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività agrituristiche, nel caso di ristrutturazioni edilizie o di avvio di nuove attività agrituristiche devono comunque essere garantiti i requisiti di accessibilità ad almeno una camera con relativo bagno nell'ambito della ricettività, ed alla sala ristorazione e degustazione con relativo bagno nell'attività di somministrazione di pasti e bevande e nell'ambito della degustazione.

 

8. Per le strutture agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge il comune competente per territorio può consentire agli operatori agrituristici di derogare alle disposizioni di cui al comma 7, qualora sia dimostrata l'impossibilità tecnica di abbattere le barriere architettoniche in relazione agli elementi strutturali ed impiantistici dei locali o alle specifiche caratteristiche architettoniche e paesaggistico-ambientali.

 

     Art. 7. (Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche)

1. Ai fini di cui all' articolo 2, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative).

 

2. L'unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base dei criteri e limiti di cui all' articolo 4.

 

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività agrituristiche che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate. Contiene altresì il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera in ragione dell'applicazione delle tabelle di cui all' articolo 4, comma 2.

 

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività agrituristiche è tenuto a comunicare all'unione speciale di comuni di cui al comma 1 ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

 

5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei limiti e criteri di cui all' articolo 4 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.

 

6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 8. (Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell' articolo 7, di seguito denominato Elenco agriturismo.

 

2. L'Elenco agriturismo comprende almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione commerciale della struttura agrituristica;

b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;

c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;

d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività agrituristiche;

e) elencazione delle attività agrituristiche che si possono esercitare, nonché il numero massimo di posti tavola e posti letto concessi su base giornaliera.

 

3. Fatte salve le disposizioni di cui all' articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), la Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco agriturismo e le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso.

 

4. Il mancato inizio delle attività agrituristiche entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco agriturismo. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione speciale di comuni di cui all' articolo 7, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

 

     Art. 9. (Riserva di denominazione e classificazione)

1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell' articolo 2, comma 2.

 

2. L'utilizzo della denominazione agriturismo in tutte le forme di comunicazione, da parte dei soggetti di cui al comma 1, non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

 

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera j) definisce i criteri di classificazione coerenti con quanto previsto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 13 febbraio 2013 (Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche).

 

4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera k) definisce le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle aziende agrituristiche.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DELLE FATTORIE DIDATTICHE

 

     Art. 10. (Attività di fattoria didattica)

1. Per attività di fattoria didattica si intendono le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali, finalizzate ad offrire servizi e prestazioni volti:

a) alla conoscenza del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti ed in generale del legame esistente fra alimentazione e patrimonio storico-culturale;

b) all'educazione al consumo consapevole attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari ed ambiente, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile;

c) alla conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli locali in relazione alle attività agricole praticate in azienda;

d) alla conoscenza dell'ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica, della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell'artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile;

e) alla conoscenza del territorio per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto fra l'uomo e l'ambiente rurale.

 

2. Fermo quanto previsto dall' articolo 13, commi 1 e 2, possono svolgere le attività di fattoria didattica gli imprenditori agricoli di cui al comma 1 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria didattica secondo le procedure previste all' articolo 14, iscritti all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all' articolo 15 e che hanno presentato la SCIA ai sensi dell' articolo 25.

 

3. Le attività previste al comma 1 sono esercitate in forma organizzata, con un adeguato numero di operatori di cui all' articolo 13, e possono essere svolte nell'arco di una o più giornate con possibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande, con prodotti prevalentemente regionali, e degustazione di prodotti aziendali. Qualora gli imprenditori agricoli che svolgono attività di fattoria didattica esercitano anche attività di agriturismo, per la somministrazione di pasti e bevande e per la degustazione di prodotti aziendali si applicano i limiti e i criteri di cui all' articolo 4, comma 4.

 

4. Le attività previste al comma 1 sono svolte in favore di scolaresche o gruppi organizzati. L'imprenditore agricolo, prima della visita, deve concordare con gli insegnanti o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell'azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l'eventuale disponibilità di pernottamento, somministrazione di pasti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, nonché la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

 

5. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera a), definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie didattiche.

 

     Art. 11. (Locali e strutture per attività di fattoria didattica)

1. Possono essere utilizzati per attività di fattoria didattica esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell' articolo 32, comma 2, lettera c) della l.r. 11/2005, nonché gli ampliamenti previsti all' articolo 35, commi 1 e 4 della stessa l.r. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

 

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria didattica sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

 

3. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo.

 

4. Le fattorie didattiche devono garantire, in rapporto al numero dei partecipanti e alla durata della permanenza degli stessi, adeguate attrezzature, strutture e locali coperti muniti di arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, nonché ambienti adibiti a sala ristoro o per il consumo di pasti al sacco, parcheggi e idonea viabilità per il transito dei mezzi di trasporto.

 

5. Per le fattorie didattiche che prevedono il pernottamento, le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E e dalla Tabella O allegate alla l.r. 13/2013.

 

6. Le fattorie didattiche possono prevedere il pernottamento in un'area attrezzata, per un massimo di sei piazzole, nel rispetto di quanto previsto all' articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

 

7. La conformità alle norme in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche degli edifici, delle strutture e dei percorsi all'aperto, destinati alle attività di fattoria didattica, è assicurata con opere provvisionali rispondenti alla vigente normativa tecnica e compatibili con le caratteristiche di ruralità degli edifici.

 

8. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria didattica ai sensi dell' articolo 10, comma 2, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima, determinato sulla base dei criteri e dei limiti di cui all' articolo 4, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste al presente Titolo.

 

     Art. 12. (Norme igienico-sanitarie)

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività di fattoria didattica sono stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera f) che definisce limiti, criteri, requisiti e condizioni in materia di igiene e sanità per l'esercizio delle attività medesime. Nella definizione di tali requisiti si tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché della temporaneità dell'attività esercitata.

 

2. Qualora le attività di fattoria didattica prevedano la somministrazione di pasti e bevande, la degustazione di prodotti aziendali, ovvero si articolino su più giornate prevedendo anche il pernottamento, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 6 e le strutture devono possedere tutti i requisiti previsti dal medesimo articolo.

 

     Art. 13. (Operatori di fattoria didattica)

1. Le attività di fattoria didattica possono essere svolte solamente da soggetti che hanno conseguito l'attestato di idoneità per operatore di fattoria didattica rilasciato dalla Regione a seguito di procedimento di certificazione.

 

2. Possono esercitare le attività di fattoria didattica, purché in possesso dell'attestato di cui al comma 1, l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell' articolo 230-bis del c.c., nonché coloro che prestano attività lavorativa, anche a titolo di collaborazione o consulenza, presso l'azienda agricola.

 

3. È istituito presso la struttura regionale competente l'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica.

 

4. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera l), definisce modalità e criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica e per il rilascio dell'attestato di idoneità, nonché per la tenuta dell'elenco regionale ricognitivo degli operatori di fattoria didattica di cui al comma 3.

 

     Art. 14. (Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica)

1. Ai fini di cui all' articolo 10, comma 2, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria didattica all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla l.r. 18/2011.

 

2. L'unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12.

 

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria didattica che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

 

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria didattica è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

 

5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 10, 11 e 12, e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.

 

6. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all' articolo 27, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 15. (Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica ai sensi dell' articolo 14, di seguito denominato Elenco fattorie didattiche.

 

2. L'Elenco fattorie didattiche comprende almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione commerciale della fattoria didattica;

b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;

c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;

d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria didattica;

e) elencazione delle attività di fattoria didattica che si possono esercitare.

 

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco fattorie didattiche e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

 

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria didattica entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie didattiche. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione speciale di comuni di cui all' articolo 14, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

 

     Art. 16. (Riserva di denominazione)

1. L'uso della denominazione fattoria didattica e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria didattica ai sensi dell' articolo 10, comma 2.

 

2. L'utilizzo della denominazione fattoria didattica in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

 

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie didattiche.

 

TITOLO III

AGRICOLTURA SOCIALE E DISCIPLINA DELLE FATTORIE SOCIALI

 

     Art. 17. (Agricoltura sociale e attività di fattoria sociale)

1. Per agricoltura sociale si intende l'insieme delle attività finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, esercitate dai seguenti soggetti:

a) imprenditori agricoli di cui all' articolo 2135 del c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;

b) imprese sociali, come definite dall' articolo 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 (Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 ), e i soggetti di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), anche in forma associata con le imprese di cui alla lettera a), qualora siano imprenditori agricoli e svolgano attività agricole ai sensi dell' articolo 2135 del c.c..

 

2. Per attività di fattoria sociale si intendono le attività previste al comma 1 esercitate dai soggetti di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell' articolo 2135, comma 3 del c.c. e attraverso l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e delle risorse della propria azienda. Dette attività, in particolare, sono finalizzate ad offrire prestazioni quali:

a) inclusione socio-lavorativa di soggetti appartenenti alle fasce deboli riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale e inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e disabili, come definiti dalla normativa vigente;

b) servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati e disabili;

c) attività sociali in favore delle comunità locali che impiegano le risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per fornire servizi utili alla vita quotidiana, nonché per promuovere, accompagnare e realizzare azioni di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di educazione.

 

3. Fermo quanto previsto dall' articolo 19, possono svolgere attività di fattoria sociale gli imprenditori agricoli di cui al comma 2 in possesso del certificato di abilitazione per l'esercizio delle attività di fattoria sociale secondo le procedure previste all' articolo 20, iscritti all'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all' articolo 21 e che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell' articolo 25.

 

4. Ai fini di cui al comma 3 le imprese agricole devono essere autorizzate o accreditate nel rispetto della normativa vigente in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi socio assistenziali e socio sanitari oppure devono avere stipulato accordi di partenariato aventi durata almeno quinquennale con enti pubblici competenti per territorio, cooperative sociali, organizzazioni di volontariato, imprese sociali e associazioni di promozione sociale, autorizzate o accreditate per i servizi socio assistenziali e socio sanitari.

 

5. Al di fuori dei limiti e delle modalità operative previsti dalle autorizzazioni, accreditamenti o accordi di partenariato di cui al comma 4, le fattorie sociali possono ospitare gruppi di persone appartenenti ai soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b) unicamente per brevi periodi e solo se accompagnati da operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 (Modalità per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario).

 

6. Le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale sono definite dalla Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera o), su proposta della struttura regionale competente in materia di fattorie sociali, previa intesa con le strutture regionali competenti in materia di salute e coesione sociale. Con il medesimo regolamento sono individuati i soggetti di cui al comma 2, lettere a) e b).

 

7. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera a) definisce le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria sociale, nonché le modalità di accoglienza e i requisiti delle medesime fattorie sociali.

 

     Art. 18. (Locali per attività di fattoria sociale e requisiti delle fattorie sociali)

1. Possono essere utilizzati per attività di fattoria sociale esclusivamente gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo così come definiti ai sensi dell' articolo 32, comma 2, lettera c) della l.r. 11/2005, nonché gli ampliamenti previsti all' articolo 35, commi 1 e 4 della stessa l.r. 11/2005 e le opere pertinenziali, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

 

2. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale e la loro ubicazione devono rispettare i requisiti stabiliti dalla normativa vigente per le attività socio-assistenziali e socio-sanitarie svolte presso l'azienda agricola e devono essere preventivamente autorizzati sulla base della medesima normativa.

 

3. I locali utilizzati per le attività di fattoria sociale sono assimilabili ad ogni effetto ai fabbricati rurali e sono considerati beni strumentali dell'azienda agricola.

 

4. Le attività di fattoria sociale possono essere svolte sia in edifici con destinazione agricola che in edifici classificati come civile abitazione, nonché in locali siti nell'abitazione principale dell'imprenditore agricolo, ubicati nel fondo ove si svolge l'attività agricola. Qualora l'imprenditore svolga la propria attività agricola in un fondo privo di fabbricati, le attività di fattoria sociale possono essere esercitate in edifici ubicati al di fuori del fondo medesimo adibiti ad abitazione dello stesso imprenditore e siti in località abitate, come definite dalla nomenclatura ISTAT, aventi una popolazione non superiore a tremila abitanti nonché situate nel medesimo comune ove si trova il fondo o in un comune limitrofo. Tali edifici devono rispondere alle caratteristiche di ruralità del luogo in cui essi sono ubicati come specificato nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera b), nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente.

 

5. Le fattorie sociali devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalle specifiche normative di settore, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza previsti dalla normativa vigente in materia, anche nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e dalla legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici).

 

6. Le imprese agrituristiche che esercitano anche attività di fattoria sociale ai sensi dell' articolo 17, comma 3, previa comunicazione al comune competente possono utilizzare i locali destinati alle attività agrituristiche derogando al limite di capacità ricettiva massima previsto all' articolo 4, comma 2, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Titolo e per ospitare i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all' articolo 17 e gli operatori di cui all' articolo 19.

 

     Art. 19. (Operatori socio-sanitari di fattorie sociali)

1. Nello svolgimento delle attività di fattoria sociale a favore di soggetti destinatari delle prestazioni di cui all' articolo 17, comma 2, lettere a) e b), le fattorie sociali devono comunque garantire che dette attività siano coordinate ed avvengano con l'assistenza di operatori socio-sanitari in possesso della qualifica acquisita ai sensi del r.r. 4/2003.

 

2. Le fattorie sociali in possesso dell'autorizzazione di cui all' articolo 34 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali), devono garantire la presenza in azienda di un adeguato numero di operatori socio-sanitari tale da permettere un regolare svolgimento delle attività.

 

3. Quando le fattorie sociali operano nell'ambito di accordi di partenariato con i soggetti di cui all' articolo 17, comma 4, questi ultimi devono garantire la presenza in azienda, per tutta la durata delle attività svolte, di un adeguato numero di operatori socio-sanitari.

 

     Art. 20. (Abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale)

1. Ai fini di cui all' articolo 17, comma 3, l'imprenditore agricolo presenta istanza per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio delle attività di fattoria sociale all'unione speciale di comuni competente per territorio di cui alla l.r. 18/2011.

 

2. L'unione speciale di comuni di cui al comma 1 rilascia il certificato di abilitazione all'imprenditore agricolo sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 17 e 18.

 

3. Il certificato di abilitazione contiene, in particolare, l'individuazione delle attività di fattoria sociale che possono essere svolte, nonché i dati relativi all'imprenditore agricolo, al fondo rustico e agli edifici nei quali tali attività possono essere esercitate.

 

4. L'imprenditore agricolo abilitato all'esercizio delle attività di fattoria sociale è tenuto a comunicare ogni variazione dei dati contenuti nel certificato di abilitazione entro e non oltre trenta giorni dalla variazione stessa.

 

5. Le unioni speciali di comuni, con cadenza triennale dal rilascio dell'abilitazione, verificano la permanenza dei requisiti di cui agli articoli 17 e 18 e trasmettono i dati relativi agli esiti alla struttura regionale competente in materia.

 

6. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera h) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 21. (Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia, l'elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria sociale ai sensi dell' articolo 20, di seguito denominato Elenco fattorie sociali.

 

2. L'Elenco fattorie sociali comprende almeno le seguenti informazioni:

a) denominazione commerciale della fattoria sociale;

b) codice unico di identificazione di azienda agricola, Partita IVA o codice fiscale, e numero di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente;

c) cognome e nome, ovvero ragione sociale, dell'impresa agricola;

d) identificazione dei riferimenti catastali del fondo agricolo e dei fabbricati destinati alle attività di fattoria sociale;

e) elencazione delle attività di fattoria sociale che si possono esercitare.

 

3. La Giunta regionale con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera i) definisce il contenuto dell'Elenco fattorie sociali e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso.

 

4. Il mancato inizio delle attività di fattoria sociale entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione dall'Elenco fattorie sociali. Tale temine, su richiesta dell'interessato da presentare all'unione speciale di comuni di cui all' articolo 20, comma 1, può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso di lavori di recupero o ristrutturazione in corso d'opera degli immobili da destinare alle attività.

 

     Art. 22. (Riserva di denominazione)

1. L'uso della denominazione fattoria sociale e dei termini attributivi derivati è riservato esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano le attività di fattoria sociale ai sensi dell' articolo 17, comma 3.

 

2. L'utilizzo della denominazione fattoria sociale in tutte le forme di comunicazione da parte dei soggetti di cui al comma 1 non deve essere affiancato ad altra denominazione, qualificazione o termine, riferibili ad attività commerciali o ad altre forme di ricettività turistica.

 

3. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera k) definisce modalità, tipologia e contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione relative alle fattorie sociali.

 

     Art. 23. (Interventi di sostegno)

1. La Regione favorisce l'agricoltura sociale, in particolare, mediante:

a) la concessione alle fattorie sociali, nel rispetto della normativa vigente, dei beni del patrimonio regionale;

b) la promozione della conoscenza dei prodotti agroalimentari, provenienti dalle fattorie sociali, anche al fine del loro impiego nelle mense pubbliche, in particolare nelle mense scolastiche o nelle mense delle aziende sanitarie.

 

2. La Regione favorisce altresì una adeguata promozione delle attività di fattoria sociale, nonché una adeguata informazione sui prodotti provenienti dalle fattorie sociali, anche attraverso la creazione di piattaforme dedicate.

 

3. Nelle determinazioni in materia di assegnazione dei posteggi agli imprenditori agricoli di cui agli articoli 40, comma 11 e 51, comma 1, lettera f) della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio), i comuni definiscono modalità idonee di presenze e di valorizzazione dei prodotti provenienti dall'agricoltura sociale nelle aree pubbliche ai sensi dell' articolo 28, comma 15, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell' articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).

 

TITOLO IV

NORME COMUNI

 

     Art. 24. (Disposizioni comuni)

1. Non possono esercitare le attività di cui alla presente legge, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che non siano in possesso dei requisiti di cui all' articolo 6, comma 1 della legge 96/2006.

 

2. Per l'attività di vendita dei prodotti si applica quanto stabilito dall' articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ).

 

3. Ai sensi dell' articolo 13 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) le procedure di cui alla presente legge utilizzano esclusivamente la cooperazione applicativa, o altre modalità telematiche per la gestione informatica. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le misure organizzative da adottare per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati, il monitoraggio e l'effettuazione dei controlli.

 

     Art. 25. (Disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività)

1. L'imprenditore agricolo che intende esercitare le attività agrituristiche, di fattoria didattica o di fattoria sociale, successivamente all'iscrizione ai rispettivi elenchi di cui agli articoli 8, 15 e 21, presenta al comune competente per territorio la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e con le modalità stabilite con il regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera m). La SCIA deve contenere anche gli estremi del contratto di assicurazione stipulato per i rischi di responsabilità civile nei confronti dell'utente.

 

2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività di cui al comma 1 deve comunicare al comune competente per territorio qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

 

3. Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA, trasmette all'unione speciale di comuni e alla struttura regionale competenti, un documento sintetico che riporta i dati principali della SCIA.

 

     Art. 26. (Attività di studio, promozione e formazione)

1. La Regione, nell'ambito della definizione delle politiche di promozione integrata e di programmazione degli strumenti agevolativi finanziati da fondi europei, statali e regionali, promuove specifiche azioni rivolte alla valorizzazione delle attività previste dalla presente legge.

 

2. La Giunta regionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, promuove in particolare:

a) iniziative volte ad indagini conoscitive sulla consistenza e le caratteristiche della domanda e dell'offerta di servizi inseriti nelle attività previste dalla presente legge e sulla loro evoluzione nel tempo;

b) iniziative per lo sviluppo e la promozione delle attività previste dalla presente legge;

c) strategie di comunicazione istituzionale da realizzare tramite opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali anche attraverso forme di comunicazione innovative;

d) la partecipazione ad eventi di settore;

e) la partecipazione a progetti nazionali o internazionali per la promozione e la valorizzazione delle attività previste dalla presente legge.

 

3. La Regione, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblica o privata, se inclusi nell'ambito della programmazione regionale, promuove iniziative in materia di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale, anche periodiche, per gli imprenditori agricoli che esercitano le attività previste dalla presente legge.

 

     Art. 27. (Norme regolamentari)

1. La Giunta regionale adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari per definire in particolare:

a) le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività agrituristiche ai sensi dell' articolo 2, comma 8, nonché le modalità operative e la disciplina amministrativa per l'esercizio delle attività di fattoria didattica e di fattoria sociale, unitamente alle modalità di accoglienza e ai requisiti delle medesime fattorie didattiche e fattorie sociali, ai sensi degli articoli 10, comma 5, e 17, comma 7;

b) caratteristiche di ruralità dell'edificio e del luogo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 18, comma 4, nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente;

c) le tabelle per la valutazione del tempo lavoro, ai sensi dell' articolo 4, comma 2, predisposte dalle strutture regionali competenti in materia di agriturismo e turismo;

d) le modalità per la verifica dei limiti relativi ai prodotti agroalimentari somministrati, nonché per l'indicazione dell'origine degli stessi ai sensi dell' articolo 4, comma 6 ;

e) le modalità per la verifica della connessione, ai sensi dell' articolo 4, comma 7 ;

f) i requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per le attività agrituristiche e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 6, comma 1, e 12, comma 1;

g) le modalità e i limiti per lo svolgimento delle attività di preparazione, confezionamento, vendita, somministrazione di alimenti e bevande e macellazione degli animali ai sensi dell' articolo 6, comma 5 ;

h) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per l'abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 7, comma 6, 14, comma 6, e 20, comma 6;

i) il contenuto, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco agriturismo, dell'Elenco fattorie didattiche e dell'Elenco fattorie sociali, ai sensi dell' articolo 8, comma 3, 15, comma 3, e 21, comma 3;

j) i criteri di classificazione degli agriturismi di cui all' articolo 9, comma 3 ;

k) le modalità, la tipologia e i contenuti della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione di cui agli articoli 9, comma 4, 16, comma 3, e 22, comma 3;

l) le modalità e i criteri per la certificazione degli operatori di fattoria didattica, per il rilascio dell'attestato di idoneità e per la tenuta dell'elenco ricognitivo regionale, ai sensi dell' articolo 13, comma 4 ;

m) le modalità di presentazione della SCIA per l'esercizio della attività agrituristiche, di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi dell' articolo 25, comma 1 ;

n) le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo, ai sensi dell' articolo 28, comma 4 ;

o) le attività e le iniziative in materia di fattoria sociale, nonché i soggetti di cui all' articolo 17, comma 2, lettere a) e b), ai sensi dell' articolo 17, comma 6.

 

     Art. 28. (Vigilanza e controllo)

1. L'attività di vigilanza e controllo delle disposizioni previste dalla presente legge è attribuita alle unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, secondo quanto previsto dalla l.r. 13/2013.

 

2. La Regione promuove accordi di programma e protocolli di intesa e collaborazione con le altre istituzioni locali e con gli organi statali, preposti alle attività di controllo.

 

3. Le unioni speciali di comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

 

4. Il regolamento attuativo di cui all' articolo 27, comma 1, lettera n) definisce le linee guida per lo svolgimento dell'attività di vigilanza e controllo.

 

     Art. 29. (Sanzioni amministrative)

1. Per la mancata presentazione della SCIA di cui all' articolo 25, comma 1, per l'utilizzo delle strutture per attività diverse da quelle dichiarate nella SCIA medesima o per il mancato rispetto dei periodi di apertura e chiusura dichiarati, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00. In tali casi, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, viene disposta anche l'immediata chiusura dell'esercizio.

 

2. Per l'utilizzo delle denominazioni agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale o similari da parte di soggetti non autorizzati ai sensi degli articoli 2, comma 2, 10, comma 2, e 17, comma 3, ovvero in maniera difforme da quanto previsto agli articoli 9, 16 e 22, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

 

3. Nel caso di presenze superiori rispetto alla capacità ricettiva dichiarata nella SCIA di cui all' articolo 25 o di alterazione permanente della struttura ricettiva tale da determinare un potenziale ricettivo superiore a quello dichiarato nella SCIA medesima, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

 

4. Nel caso di violazione dei limiti di prevalenza stabiliti all' articolo 4, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

 

5. Nel caso di mancata comunicazione di variazione di cui agli articoli 7, comma 4, 14, comma 4 e 20, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00.

 

6. Nel caso di mancato rispetto dei limiti stabiliti all' articolo 4, comma 4, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

 

7. Nel caso di erogazione dei servizi previsti con l'impiego di personale in difformità da quanto previsto agli articoli 2, comma 3, 13, comma 2, e 19, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

 

8. Nel caso di mancata o parziale utilizzazione delle strutture adibite ad agriturismo, fattoria didattica e fattoria sociale per lo svolgimento delle attività dichiarate nella SCIA di cui all' articolo 25, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

 

9. Nel caso di mancata comunicazione della variazione dei dati dichiarati nella SCIA di cui all' articolo 25, comma 2, si applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

 

10. I proventi delle sanzioni amministrative sono introitati a titolo definitivo dalle unioni speciali di comuni cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati).

 

TITOLO V

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DI LEGGI REGIONALI

 

     Art. 30. (Integrazione della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 )

1. All'allegato A) " Funzioni in materia agricola " della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), dopo la lettera g) è inserita la seguente: " g bis) abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche, dandone comunicazione alla struttura regionale competente ai fini dell'aggiornamento dell'elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche; ".

 

     Art. 31. (Modifiche e integrazioni della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 )

1. All' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 aprile 2014, n. 3 (Norme per favorire l'insediamento produttivo ed occupazionale in agricoltura, per promuovere l'agricoltura sostenibile. Disposizioni sulla lavorazione di piccoli quantitativi di prodotti agricoli. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 maggio 1980, n. 59 ed alla legge regionale 18 aprile 1997, n. 14 ), dopo le parole " l'agricoltura sociale " sono aggiunte le parole " come definita dalla normativa vigente ".

 

2. All' articolo 2, comma 1, della l.r. 3/2014, la lettera a) è abrogata.

 

     Art. 32. (Modifiche e integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 )

1. Il comma 1, dell'articolo 15, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 (Norme in materia di bonifica), è sostituito dal seguente:

" 1. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di insediamento ed è composto da sette membri, di cui:

a) cinque eletti dai consorziati nell'ambito della prima sezione elettorale dell'Assemblea;

b) due eletti dai comuni nell'ambito della seconda sezione elettorale. ".

 

2. Dopo il comma 1, dell'articolo 15, della l.r. 30/2004, sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Dei membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera a), solo a tre componenti è riconosciuto un compenso omnicomprensivo per ogni seduta effettiva secondo i limiti fissati dalla Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto della normativa vigente sulla riduzione dei costi degli apparati amministrativi.

1 ter. Ai membri del Consiglio di amministrazione di cui al comma 1, lettera b), non possono essere attribuiti retribuzioni, gettoni, indennità o emolumenti, in qualsiasi forma siano essi percepiti. ".

 

TITOLO VI

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 33. (Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli oneri di cui all' articolo 23, comma 1, lettera b) e comma 2, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di euro 10.000,00, in termini di competenza e di cassa, a valere sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base 07.1.008 denominata "Promozione di prodotti agroalimentari" del bilancio di previsione 2014.

 

2. Per gli anni successivi, l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 34. (Norme transitorie e finali)

1. I procedimenti amministrativi relativi all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici di cui all' articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) e all'elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all' articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell' art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 ) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettere h) ed i), sono portati a compimento secondo le norme previgenti ancorché abrogate dalla presente legge.

 

2. Gli operatori agrituristici già iscritti all'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo ai sensi dell' articolo 8 della l.r. 28/1997 sono iscritti automaticamente all'Elenco regionale degli imprenditori agricoli abilitati all'esercizio delle attività agrituristiche di cui all' articolo 8. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della l.r. 28/1997.

 

3. Le fattorie didattiche già iscritte all'elenco regionale delle fattorie didattiche ai sensi dell' articolo 5 della l.r. 13/2005 sono iscritte automaticamente all'Elenco regionale delle imprese agricole abilitate all'esercizio delle attività di fattoria didattica di cui all' articolo 15. Restano valide le autorizzazioni comunali, ovvero le DIA o le SCIA rilasciate ai sensi della l.r. 13/2005.

 

4. I procedimenti amministrativi relativi al rilascio dell'attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all' articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005 e all' articolo 11 del regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) iniziati e non conclusi prima della data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 27, comma 1, lettera l) sono portati a compimento ai sensi della l.r. 13/2005 e del r.r. 7/2008, ancorché abrogati dalla presente legge.

 

5. Restano validi gli attestati di idoneità di operatore di fattoria didattica già rilasciati ai sensi dell' articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005 e dell' articolo 11 del r.r. 7/2008.

 

6. Le aziende agrituristiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g), h), j) e k), adeguano la propria attività alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.

 

7. Le fattorie didattiche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettere a), f), h) e k), ovvero anche del regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera d) se svolgono anche attività di agriturismo con somministrazione di alimenti e bevande e degustazione di prodotti aziendali, e lettera g) se svolgono attività di somministrazione di pasti e bevande, degustazione di prodotti aziendali o prevedono il pernottamento, adeguano la propria attività alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione stesso entro dodici mesi dall'entrata in vigore del medesimo regolamento di attuazione.

 

8. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dall' articolo 7 continuano ad essere esercitate dalle comunità montane, ancorché sciolte, in conformità all' articolo 63, comma 3, della stessa l.r. 18/2011.

 

9. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera n), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dall' articolo 28 sono esercitate, anche attraverso la polizia provinciale o la polizia municipale, dalle province e dai comuni competenti per territorio.

 

10. Fino alla data di approvazione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento delle unioni speciali di comuni di cui alla l.r. 18/2011, nonché fino all'approvazione del regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettere h) e i), le funzioni conferite alle medesime unioni speciali di comuni dagli articoli 14 e 20 sono esercitate dalla Regione.

 

11. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettere a), c), d), f) e g), si applica l' articolo 3, commi 10, 11 e 11.1 della l.r. 28/1997 ancorché abrogata dalla presente legge.

 

12. Fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 27, comma 1, lettera m), si applica l' articolo 9 della l.r. 28/1997 e l' articolo 7 della l.r. 13/2005, ancorché abrogate dalla presente legge.

 

13. Per le piscine di tipo A2 inserite in strutture ricettive con un numero massimo di ospiti consentiti non superiore a trenta per ciascun impianto natatorio ed in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge che, ai sensi dell' articolo 3, comma 4 della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), sono a disposizione esclusiva degli ospiti, aventi dimensioni inferiori a 120 mq, non si applica quanto stabilito all' articolo 16, comma 1, e all' articolo 17, comma 2 del regolamento regionale 1 aprile 2008, n. 2 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 13 febbraio 2007, n. 4 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio)). Tali impianti, fermo restando quanto previsto dagli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della l.r. 4/2007 e dall' articolo 3, commi 6, 6 bis e 6 ter, del r.r. 2/2008, possono continuare l'esercizio dell'attività prevista per la quale devono comunque essere garantite, da parte del titolare, l'igiene, la sicurezza e la funzionalità della piscina.

 

     Art. 35. (Norma di abrogazione)

1. Fermo quanto previsto dall' articolo 34, commi 1, 4, 11 e 12, sono disposte le seguenti abrogazioni:

 

a) la legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;

b) la legge regionale 13 dicembre 1999, n. 37 (Modificazioni ed ulteriori integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 - Disciplina delle attività agrituristiche) è abrogata;

c) la legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell' art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8 ) è abrogata;

d) il regolamento regionale 14 ottobre 2008, n. 7 (Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche) è abrogato;

e) la legge 23 marzo 2012, n. 3 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 "Disciplina delle attività agrituristiche ") è abrogata;

f) gli articoli 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 e 67 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 15 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti alla Regione Umbria dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) sono abrogati;

g) l’articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato [2].

 

     Art. 36. (Norma di rinvio)

1. Ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi a norme abrogate ai sensi dell' articolo 35 deve intendersi riferito, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.

[2] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nel B.U. 27 agosto 2014, n. 41.