§ 3.2.98 - L.R. 14 agosto 1997, n. 28.
Disciplina delle attività agrituristiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:14/08/1997
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Attività agrituristiche).
Art. 3.  (Strutture e requisiti igienico-sanitari).
Art. 4.  (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori).
Art. 5.  (Zone di prevalente interesse agrituristico).
Art. 6.  (Connessione e complementarità con l'attività agricola).
Art. 7.  (Norme igienico-sanitarie).
Art. 8.  (Elenco degli operatori - Commissione regionale per l'agriturismo).
Art. 9.  (Dichiarazione di inizio delle attività agrituristiche)
Art. 10.  (Sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività)
Art. 11.  (Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo).
Art. 12.  (Classificazione delle strutture agrituristiche)
Art. 13.  (Albo per la tutela della qualità).
Art. 14.  (Autorità per il riconoscimento della qualità).
Art. 15.  (Contrassegno di qualità).
Art. 16.  (Tariffe).
Art. 17.  (Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali).
Art. 18.  (Aiuti finanziari agli operatori agrituristici).
Art. 19.  (Promozione dell'offerta agrituristica).
Art. 20.  (Piani integrati straordinari).
Art. 21.  (Attività di studio e di ricerca).
Art. 22.  (Formazione professionale).
Art. 23.  (Funzioni di vigilanza e controllo).
Art. 24.  (Sanzioni amministrative).
Art. 25.  (Norme transitorie).
Art. 26.  (Abrogazione).
Art. 27.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.98 - L.R. 14 agosto 1997, n. 28. [1]

Disciplina delle attività agrituristiche.

(B.U. 20 agosto 1997, n. 39).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Con la presente legge la Regione dell'Umbria, in armonia con gli articoli 6, 9, 10, 22 e 24 del proprio Statuto e nel rispetto dei principi fondamentali della legge 5 dicembre 1985, n. 730, disciplina le attività agrituristiche al fine di:

     - agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali;

     - favorire il migliore utilizzo della manodopera rispetto alle necessità dell'azienda agricola;

     - permettere il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche degli operatori agricoli secondo il principio della multifunzionalità dell'impresa agricola [2];

     - contribuire allo sviluppo ed al riequilibro tra le diverse realtà delle zone agricole del territorio, in particolare quello montano, ed alla salvaguardia del patrimonio naturale rurale ed edilizio;

     - favorire la valorizzazione dei prodotti locali e tipici;

     - favorire lo sviluppo del turismo all'aria aperta, specie quello sociale e giovanile, la tutela delle tradizioni nonché la promozione di iniziative per un migliore rapporto tra il mondo agricolo e quello urbano, quale strumento di interscambio di conoscenze, di cultura e di tradizioni;

     - favorire la creazione ed il consolidamento di imprese agricole economicamente valide ed organizzativamente più flessibili in funzione delle esigenze del mercato.

 

     Art. 2. (Attività agrituristiche).

     1. Per attività agrituristiche si intendono quelle individuate dall'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

     2. Nello svolgimento dell'attività agrituristica deve essere impiegato personale operante nell'ambito dell'impresa agricola. Sono applicabili altresì le norme di cui all'art. 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

     3. Possono esercitare attività agrituristiche le aziende agricole in possesso dei requisiti di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

     3 bis. Le aziende i cui titolari con autocertificazione resa nei modi di legge, dichiarino di somministrare esclusivamente cibi e bevande costituiti da prodotti vegetali, sono esentati dal disporre di patrimonio zootecnico e sono tenuti a somministrare esclusivamente i cibi e le bevande suddette [3].

     4. Rientrano tra le attività agrituristiche:

     a) dare alloggio ed ospitalità nelle strutture di cui al successivo articolo 3;

     b) dare ospitalità in aree attrezzate all'aperto purché provviste di servizi essenziali;

     c) preparare e somministrare pasti e bevande, ivi comprese quelle a contenuto alcolico e superalcolico, costituiti per almeno i 2/3, anche in termini di prezzo applicato al fruitore, da prodotti aziendali e da prodotti locali o regionali. I prodotti aziendali, ancorché lavorati e trasformati esternamente anche presso strutture cooperative cui l'operatore agrituristico aderisce, devono essere prevalenti rispetto a quelli locali e regionali. Sono altresì consentiti la degustazione e l'assaggio di prodotti aziendali e della gastronomia locale e regionale;

     d) la vendita diretta di prodotti alimentari dell'azienda ricavati anche attraverso lavorazione esterna e di prodotti artigianali tipici di manifattura propria;

     e) l'allevamento di cavalli a scopo di agriturismo equestre e di altre specie zootecniche, ittiche o faunistiche anche per attività sportive e ricreative svolte in azienda;

     f) l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, di tutela dell'ambiente e sportive in particolare quelle collegate agli usi e alle tradizioni locali, utilizzando le strutture presenti in azienda ed in relazione alle attività svolte.

     5. L'attività agrituristica in forma associata e tramite i «centri servizi» si realizza mediante l'utilizzo di strutture o di spazi messi a disposizione dalle aziende agrituristiche associate o da soggetti pubblici.

     6. Lo svolgimento delle attività agrituristiche non costituisce distrazione o variazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati che, comunque, restano o sono da considerare ad uso rurale e strumentale al fondo, ai sensi del comma 156 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     7. Dall'entrata in vigore della presente legge non possono essere esercitate altre tipologie di turismo di tipo ricettivo con riferimento allo stesso edificio o ad edifici diversi ricadenti nella stessa azienda agrituristica [4].

 

     Art. 3. (Strutture e requisiti igienico-sanitari).

     1. Possono essere utilizzati per le attività agrituristiche i locali siti nell'abitazione dell'imprenditore agricolo ubicata nel fondo. Possono, altresì, essere utilizzati:

     a) gli edifici o parti di essi ubicati nel fondo, non più necessari alla conduzione dell'azienda, contigui ad appezzamenti di terreno coltivati, classificati catastalmente, con reddito dominicale ed agrario [5];

     b) gli annessi in muratura, non più necessari per la conduzione dell'azienda purché destinati ad integrazione o completamento dell'attività svolta negli edifici o nei locali come sopra individuati.

     2. Ove il fondo ne sia sprovvisto, sono utilizzabili gli edifici adibiti ad abitazione dell'imprenditore agricolo, purché ubicati nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all'art. 5 ed i terreni ricadano nello stesso comune o comune limitrofo e l'edificio sia strettamente connesso con l'attività agricola svolta.

     3. Le strutture di cui ai precedenti commi possono essere utilizzate se esistenti nell'azienda prima dell'entrata in vigore della presente legge. E' fatto salvo l'utilizzo di «centri servizi» realizzati in conformità delle norme urbanistiche in vigore per le necessità delle aziende agrituristiche associate.

     4. Gli interventi consentiti sugli edifici da utilizzarsi ai fini agrituristici sono quelli di ristrutturazione, di restauro e risanamento conservativo previsti dalle norme urbanistiche in vigore. Nella realizzazione di detti interventi vanno rispettate le caratteristiche architettoniche e strutturali degli edifici e utilizzati materiali analoghi che mantengano l'aspetto tipico delle costruzioni rurali umbre.

     5. Gli alloggi e i locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati.

     6. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4, possono essere ammesse deroghe ai regolamenti edilizi in funzione delle caratteristiche strutturali e della tipologia rurale dell'edificio, con particolare riferimento ai limiti di altezza e di superficie ed ai rapporti di illuminazione e di areazione previsti dal regolamento comunale per i locali di civile abitazione [6].

     7. Le camere devono avere sufficiente aerazione ed illuminazione e le pareti essere tinteggiate periodicamente in modo adeguato.

     8. Nell'ambito degli alloggi agrituristici sono assicurati i seguenti servizi:

     a) cambio o fornitura della biancheria almeno due volte la settimana e comunque all'arrivo di nuovi ospiti;

     b) pulizia delle camere, almeno due volte la settimana o, se lasciata alla cura del cliente, la messa a disposizione dell'attrezzatura necessaria;

     c) un locale bagno completo ogni quattro posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di un locale bagno completo;

     d) una linea telefonica con apparecchio di uso comune;

     e) una cassetta medica con materiale di pronto soccorso; nel caso di ospitalità in appartamenti dovrà essere fornita una cassetta medica di pronto soccorso per ognuno di essi.

     9. Ai fini del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche si applicano i seguenti criteri:

     a) fino a dieci posti letto e compatibilmente con la tipologia del fabbricato, negli interventi di ristrutturazione devono essere resi accessibili ai disabili i locali destinati all'attività agrituristica situati al piano terra [7];

     b) oltre i dieci posti letto si applicano le disposizioni previste dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13, dal D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 [8].

     10. La capacità ricettiva massima dell'azienda agricola e dei «centri servizi» è di trenta posti letto, sia che l'attività si svolga su uno o più fabbricati.

     11. I punti ristoro devono prevedere non più di due posti a sedere per ogni posto letto e deve essere assicurata una superficie minima di mq. 1,5 per ogni posto a sedere [9].

     11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei seguenti casi:

a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola somministrazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel programma regionale di cui all’articolo 17;

b) all’ospitalità nei confronti di scolaresche e gruppi di studio in visita all’azienda agrituristica;

c) alle attività ricettive situate oltre 1000 metri di altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al comma 11 è elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto [10].

     11 bis. La prima colazione agli alloggiati è compresa nel servizio ricettivo, può essere somministrata, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, da tutte le aziende agrituristiche e non è vincolata all'uso esclusivo di prodotti aziendali [11].

     12. I centri servizi e le aziende associate possono usufruire dei posti a sedere per la somministrazione dei pasti non utilizzati dalle singole aziende associate.

     [13. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate solo dagli alloggiati della struttura, sono considerate ad uso privato, fino ad una superficie di 160 mq.] [12]

 

     Art. 4. (Aree attrezzate per la sosta dei campeggiatori).

     1. Qualora nell'ambito dell'azienda non esistano fabbricati destinabili ad alloggi agrituristici, è consentita la realizzazione di un'area per un numero massimo di sei piazzuole elevabile a dieci nei «centri servizi» e nelle aziende condotte in forma associata attrezzate in modo che sia assicurato l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei liquami e dei rifiuti.

     2. Nel caso in cui il recupero di fabbricati rurali non consenta di raggiungere trenta posti letto, è consentito il posizionamento di un'area per un massimo di tre piazzuole.

     3. I servizi igienici devono comprendere almeno un WC, una doccia e un lavabo ogni tre piazzuole e devono essere realizzati in muratura nel rispetto delle caratteristiche ambientali della zona.

     4. I servizi igienici dell'area attrezzata a piazzuola devono essere in ogni caso distinti da quelli posti all'interno dell'alloggio agrituristico.

     5. La realizzazione di piazzuole per aree attrezzate è comunque subordinata alle autorizzazioni prescritte dalla vigente normativa in materia.

     6. L'eventuale ombreggiamento delle piazzuole deve essere realizzato esclusivamente con l'impiego di vegetazione arbustiva o arborea e le stesse non possono essere pavimentate. La superficie di ciascuna piazzuola non può superare i 40 mq.

 

     Art. 5. (Zone di prevalente interesse agrituristico).

     1. Sono considerate di prevalente interesse agrituristico, nell'ordine, le seguenti zone:

     a) le aree interne ai parchi e alle aree naturali protette definite con leggi nazionali e regionali e le aree contigue, individuate ai sensi dell'art. 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e dell'art. 5 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9;

     b) i territori dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3, della direttiva Cee 75/268, riportati nell'elenco della direttiva Cee 75/273 come modificata da ultimo dalla direttiva Cee 84/167 e i territori dei comuni delimitati ai sensi dell'art. 3, paragrafo 4, della direttiva Cee 75/268 riportati nell'elenco della direttiva Cee 75/273, come modificata da ultimo dalla direttiva Cee 84/167;

     c) i territori dei comuni rivieraschi del Trasimeno non compresi tra quelli di cui alle precedenti lettere a) e b).

 

     Art. 6. (Connessione e complementarità con l'attività agricola).

     1. L'esercizio dell'agriturismo viene svolto stagionalmente, anche distribuito nell'arco dell'anno in relazione al tempo di lavoro dedicato alle attività agroforestali, all'ubicazione e all'estensione aziendale, alle dotazioni strutturali e infrastrutturali, agli ordinamenti colturali e selvicolturali, agli allevamenti praticati e alla tutela ambientale.

     2. Il tempo occorrente, nell'arco dell'anno, allo svolgimento delle attività agrituristiche deve essere inferiore al tempo necessario per lo svolgimento delle attività di coltivazione del fondo, di allevamento e selvicolturale.

     3. La Giunta regionale, su proposta della commissione di cui all'art. 8, approva apposite tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti e per la selvicoltura, e dei tempi richiesti per l'espletamento delle attività agrituristiche.

     4. Nelle zone di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 il tempo di lavoro calcolato per l'espletamento delle attività agroforestali viene moltiplicato per un coefficiente compensativo pari a tre.

     5. Per le attività agrituristiche svolte in forma associativa o cooperativa il calcolo del tempo di lavoro viene determinato sommando il tempo di lavoro di ciascuna azienda associata anche quando l'attività agrituristica sia concentrata in una unica sede.

 

     Art. 7. (Norme igienico-sanitarie).

     1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Qualora l'azienda agrituristica somministri pasti e bevande esclusivamente alle persone alloggiate, le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione dei pasti possono essere le stesse che sono previste per una cucina di civile abitazione purché adeguate al numero degli alloggiati.

     3. La conservazione degli alimenti deperibili deve essere effettuata sotto la diretta responsabilità del titolare dell'azienda agrituristica nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

     4. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare, in tempi separati, pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture, prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 kg. per ciascun prodotto.

     5. Per la produzione di quantitativi superiori e di altri prodotti ivi comprese le carni macellate, è fatto obbligo dell'attivazione di specifico laboratorio, per ogni genere o gruppo omogeneo di prodotti, avente i requisiti prescritti dalla vigente normativa.

     6. La macellazione degli animali e la trasformazione delle loro carni non è consentita tranne che, ad uso familiare, per i suini ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di vigilanza sanitaria delle carni n. 3298/1928.

     7. La macellazione in azienda è, viceversa, consentita per i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata nel rispetto della normativa vigente.

     8. La Giunta regionale determina, con apposite direttive di indirizzo e coordinamento, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità applicative relative al presente articolo.

 

     Art. 8. (Elenco degli operatori - Commissione regionale per l'agriturismo).

     1. E' istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo.

     2. L'elenco è tenuto da una commissione nominata dal Presidente della Giunta regionale previa delibera della stessa.

     3. La commissione dura in carica 5 anni.

     4. La commissione ha sede presso la struttura della Giunta regionale competente in materia di agricoltura ed è costituita:

     a) da un membro della Giunta regionale o da un suo delegato che la presiede:

     b) da due funzionari regionali appartenenti alla struttura operante nella materia dell'agricoltura e da due del turismo;

     c) tre esperti nelle materie di cui alla presente legge di comprovata esperienza e professionalità designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed operanti nell’ambito regionale [13].

     5. Spetta alla commissione la valutazione dell'idoneità dell'azienda agricola all'esercizio dell'attività agrituristica, la determinazione del tempo massimo per lo svolgimento dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola sulla base delle tabelle di conversione previste all'art. 6 e la verifica circa l'idoneità dei richiedenti in osservanza di quanto previsto ai commi 3 e 4, dell'art. 6, della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

     6. La commissione si avvale per le funzioni di segreteria e per l'istruttoria delle domande, della competente struttura della Giunta regionale operante nella materia dell'agricoltura.

     7. [Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza di lire 100.000 lorde per ciascuna giornata di seduta] [14].

     8. La commissione provvede d'ufficio, ogni tre anni, alla revisione dell'elenco al fine della verifica della permanenza dei requisiti in capo ai singoli operatori iscritti.

     9. Il mancato inizio dell'attività entro tre anni dalla data di iscrizione, comporta la cancellazione d'ufficio dall'elenco regionale di cui al comma 1.

 

     Art. 9. (Dichiarazione di inizio delle attività agrituristiche) [15]

1. L’imprenditore agricolo iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 8 che intende avviare le attività agrituristiche presenta al Comune ove ha sede l’attività di ospitalità, la dichiarazione di inizio attività agrituristiche, di seguito DIAA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività. La DIAA è corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, della documentazione concernente il possesso dei requisiti sanitari, urbanistici e di sicurezza ai sensi delle normative vigenti in materia.

2. Qualora l’ospitalità sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIAA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività agrituristiche.

3. L’imprenditore agricolo può avviare l’attività agrituristica dalla data di presentazione della DIAA.

4. Il Comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della DIAA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal Comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal Comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

5. L’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche comunica entro quindici giorni al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella DIAA.

6. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della DIAA trasmettono, alle strutture della Giunta regionale competenti nelle materie di agriturismo e di turismo e all’azienda di promozione turistica, un documento sintetico che riporti i dati principali della DIAA riferiti all’imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche, agli immobili e ai servizi offerti [16].

7. Il comune competente provvede alla revoca del certificato di abilitazione qualora l’imprenditore agricolo iscritto nell’Elenco non abbia presentato al Comune competente la DIAA di cui al comma 1 entro tre anni dall’iscrizione nell’Elenco stesso [17].

8. L’imprenditore agricolo che esercita attività agrituristiche deve:

a) rispettare i limiti e le modalità indicate nella DIAA e le tariffe di cui all’articolo 16;

b) comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi del comma 4, dell’articolo 7 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203;

c) esporre al pubblico, nella sala ristoro, la lista degli alimenti e delle bevande somministrate, con l’indicazione della provenienza dei prodotti ed i relativi prezzi;

d) provvedere a registrare giornalmente, al solo fine della rilevazione statistica del movimento turistico, gli arrivi e le presenze degli ospiti e trasmettere all’Azienda di promozione turistica l’apposito modello ISTAT entro i primi cinque giorni del mese successivo.

9. Non possono essere usate le denominazioni quali agriturismo, agrituristico o similari per attività esercitate da soggetti che operano in assenza di DIAA.

 

     Art. 10. (Sospensione e divieto di prosecuzione dell’attività) [18]

1. Il Comune competente sospende l’esercizio dell’attività, previa diffida, con provvedimento motivato, per un periodo compreso tra dieci e trenta giorni, qualora accerti la violazione degli obblighi di cui alla presente legge.

2. Il Comune competente adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività qualora accerti che l’imprenditore agricolo:

a) non abbia intrapreso l’attività entro due anni dalla DIAA ovvero l’abbia sospesa, senza giustificato motivo, da almeno un anno;

b) abbia perduto uno o più requisiti necessari per l’esercizio dell’attività;

c) abbia subito più di due sospensioni ai sensi del comma 1;

d) non abbia rispettato il vincolo di destinazione di cui al comma 11 dell’articolo 18.

 

     Art. 11. (Simbolo e denominazione regionale dell'agriturismo).

     1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali degli operatori agrituristici maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell'ambito regionale, definisce un simbolo di garanzia che individui, su tutto il territorio regionale, le aziende agrituristiche sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli, previsti dalla presente legge. Al simbolo, da affiggere tramite targa all'ingresso delle aziende agrituristiche, possono essere aggiunti la denominazione dell'azienda agrituristica e i servizi da questa offerti [19].

     2. Il simbolo e la denominazione regionale sono riportati su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 la Giunta definisce i contrassegni di qualità di cui all'art. 15, anche tramite logo.

 

     Art. 12. (Classificazione delle strutture agrituristiche) [20]

1. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale, stabilisce i criteri per la classificazione delle aziende agrituristiche e ne individua i contrassegni simboleggiati fino ad un massimo di cinque spighe.

2. Il titolare dell’azienda agrituristica, contestualmente alla presentazione della DIAA di cui all’articolo 9, dichiara il livello di classifica spettante alla propria azienda sulla base dei criteri di cui al comma 1.

3. Per le aziende agrituristiche già in esercizio, la dichiarazione del livello di classificazione avviene alla prima dichiarazione delle tariffe minime e massime al Comune di cui all’articolo 16.

4. I Comuni verificano la classificazione dichiarata. Qualora accertino la carenza dei requisiti adottano motivati provvedimenti per la revisione della classificazione dichiarata, nel termine di trenta giorni dalla DIAA, ovvero dalla comunicazione, da parte del titolare, delle tariffe minime e massime da praticare.

5. I Comuni comunicano alla struttura regionale competente i dati relativi alla classificazione delle aziende agrituristiche.

 

     Art. 13. (Albo per la tutela della qualità).

     1. E' istituito presso la Giunta regionale l'albo regionale per la tutela della qualità dell'attività agrituristica.

     2. Le aziende agrituristiche possono essere iscritte all'albo di cui al comma precedente sulla base [21]:

     - della qualità e della tipicità delle strutture e, in particolare, dello stato di manutenzione e di conservazione, delle caratteristiche costruttive e funzionali dei servizi connessi ed offerti, del comfort generale;

     - della capacità e dell'efficienza del personale addetto allo svolgimento dell'attività;

     - dell'ubicazione dell'azienda in zone di particolare valore agricolo- forestale, ambientale e paesaggistico;

     - dello stato di conduzione delle colture e degli allevamenti.

     3. Nell'albo vengono annotati la denominazione e l'ubicazione dell'azienda, i servizi da questa offerti [22].

     4. Le aziende interessate presentano, per l'iscrizione all'albo regionale, domanda alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, corredata di tutti gli elementi utili per l'accertamento e la valutazione dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui al precedente comma e con l'indicazione delle tariffe praticate. Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento sull'apposito conto corrente regionale della somma di lire 250.000 con l'indicazione della causale - Spese per l'iscrizione all'albo della qualità nell'agriturismo.

 

     Art. 14. (Autorità per il riconoscimento della qualità).

     1. E' istituita dalla Giunta regionale l'Autorità per il riconoscimento della qualità delle aziende agrituristiche. L'Autorità è costituita:

     a) da un esperto in materia agrituristica, esterno all'amministrazione regionale;

     b) da un funzionario regionale appartenente alla struttura operante in materia di turismo;

     c) da un funzionario regionale competente in materia di agricoltura che svolge anche le funzioni di segretario.

     2. L'Autorità è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Giunta regionale e dura in carica tre anni.

     3. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

     a) provvede, ai fini dell'iscrizione nell'albo regionale, all'accertamento ed alla valutazione dei requisiti di cui al comma 2, dell'art. 13;

     b) dispone o nega, conseguentemente a quanto previsto dalla precedente lett. a), l'iscrizione delle aziende agrituristiche nell'albo regionale;

     c) provvede almeno ogni tre anni alla verifica dei requisiti di cui al comma 2 dell'art. 13 disponendo la cancellazione dall'albo delle aziende agrituristiche qualora non sussistano più le condizioni che ne avevano consentito l'iscrizione.

     4. L'elenco delle aziende iscritte all'albo per la tutela della qualità e le cancellazioni sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. All'esperto esterno all'amministrazione regionale di cui al precedente comma 1, è corrisposta per ciascuna pratica evasa relativa all'iscrizione all'albo, una indennità di lire 100.000, nonché il rimborso delle spese di viaggio e di missione, nella misura prevista per i dirigenti regionali.

 

     Art. 15. (Contrassegno di qualità).

     1. La Giunta regionale rilascia alle aziende agrituristiche iscritte all'albo regionale di cui all'art. 13 il contrassegno di qualità da esporsi all'ingresso dell'azienda. Sul contrassegno è riportato lo stemma della Regione.

     1 bis. Le aziende agrituristiche che adottano metodi di produzione biologica possono indicare nel contrassegno la denominazione "azienda agricola biologica" [23].

     2. Il contrassegno può essere riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

 

     Art. 16. (Tariffe).

     1. Entro il primo marzo ed il primo ottobre di ogni anno gli imprenditori agricoli che esercitano le attività agrituristiche ai sensi dell'art. 9 devono presentare, al Comune ed all'Azienda di promozione turistica, una dichiarazione delle tariffe minime e massime che si impegnano a praticare rispettivamente dal primo giugno e dal primo gennaio dell'anno successivo [24].

 

     Art. 17. (Programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali).

     1. La Giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'agriturismo, in armonia con gli indirizzi di programmazione generale e di settore predispone la proposta di programma regionale agrituristico e di rivitalizzazione delle aree rurali, ai sensi dell'art. 10 della legge 5 dicembre 1985, n. 730.

     2. Il programma regionale è formulato anche sulla base delle proposte avanzate dai Comuni, sentite le autorità di amministrazione e gestione dei parchi e le associazioni e organizzazioni agrituristiche operanti nella regione [25].

     3. Il programma stabilisce gli obiettivi di sviluppo dell'agriturismo nel territorio regionale ed in particolare:

     a) individua le zone di collina e di montagna ricadenti in territori a produttività marginale, di particolare interesse ambientale, ricreativo, culturale e di tradizioni ove le aziende agrituristiche che non esercitano attività ricettiva possono somministrare cibi e bevande secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 4, lett. c);

     b) determina i criteri per la concessione degli aiuti finanziari stabiliti dall'art. 18 a favore degli operatori agrituristici;

     c) indirizza e coordina le iniziative di cui agli artt. 19, 20, 21 e 22.

     4. Il programma è approvato dal Consiglio regionale ogni tre anni.

 

     Art. 18. (Aiuti finanziari agli operatori agrituristici).

     1. La Giunta regionale, in attuazione del programma agrituristico regionale, concede agli operatori agrituristici contributi in conto capitale o in conto interessi per l'esecuzione di interventi sui fabbricati e sulle aree esterne da destinare ad attività agrituristiche.

     2. La spesa massima ammissibile è determinata dalla Giunta regionale.

     3. La percentuale di contributo concedibile è pari al 35 per cento della spesa ammessa, elevata al 45 per cento nelle zone di prevalente interesse agrituristico di cui all'art. 5.

     4. In alternativa al contributo in conto capitale, la Giunta regionale può concedere il concorso sul pagamento degli interessi relativi ai mutui di durata quindicennale, fino ad un massimo del cento per cento della spesa riconosciuta ammissibile, da contrarsi per la realizzazione delle opere con istituti autorizzati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, che abbiano stipulato apposita convenzione con la Giunta regionale.

     5. Ai mutui di cui al comma 4 si applica il tasso di riferimento fissato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, con decreto del Ministero del tesoro.

     6. Il tasso agevolato a carico del mutuatario non può essere inferiore a quello minimo previsto, per le diverse zone, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato a norma dell'art. 109, terzo comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     7. Il concorso nel pagamento degli interessi di ammortamento è pari alla differenza tra la rata semestrale o annuale calcolata al tasso di riferimento e quella calcolata al tasso agevolato minimo vigenti alla data di adozione del provvedimento di concessione del nulla osta, ed è erogata agli istituti in rate semestrali o annuali costanti posticipate alle scadenze fissate nei contratti di mutuo.

     8. L'importo del mutuo è comprensivo della spesa accertata ed ammessa ad avvenuta esecuzione delle opere e dell'onere per interessi di preammortamento, nel limite massimo di una annualità degli interessi stessi, calcolata sull'importo della spesa suddetta, al tasso globale vigente sempre alla data di adozione del provvedimento.

     9. Ai mutui concessi ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni in materia di intervento del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni.

     10. L'ammontare dei benefici concessi a ciascuna azienda agricola ai sensi della presente legge o di altri regimi di aiuto non espressamente autorizzati dalla Commissione europea in applicazione delle vigenti disposizioni comunitarie non può in alcun modo superare in un triennio il controvalore in lire italiane di lire 100.000 ECU calcolato in "equivalente sovvenzione lorda" secondo le modalità stabilite dall'Unione europea.

     11. Gli immobili e le relative pertinenze oggetto dei benefici di cui alla presente legge sono soggetti ad un vincolo di destinazione decennale decorrente dalla data di accertamento della avvenuta esecuzione delle opere.

 

     Art. 19. (Promozione dell'offerta agrituristica).

     1. La Giunta regionale, in attuazione del programma regionale agrituristico, promuove e coordina le iniziative per l'offerta agrituristica, con la collaborazione degli enti locali, delle organizzazioni professionali e delle associazioni nazionali agrituristiche maggiormente rappresentative operanti nel territorio regionale.

     2. La Giunta regionale, anche in collaborazione con l'Azienda di promozione turistica, provvede alla diffusione della conoscenza in Italia e all'estero delle risorse agrituristiche regionali, in conformità del D.P.R. 31 marzo 1994, mediante opportune iniziative pubblicitarie ed editoriali, con particolare riferimento al mondo della scuola, che evidenzino le attività agrituristiche, le loro caratteristiche legate all'ambiente naturale, alla cultura e alle tradizioni locali, gli itinerari agrituristici.

     3. La Giunta regionale sostiene con priorità la realizzazione di progetti pilota per iniziative aziendali ed interaziendali a carattere sperimentale, e incentiva le iniziative delle associazioni dei consorzi di operatori agrituristici finalizzate alla commercializzazione del prodotto agrituristico.

 

     Art. 20. (Piani integrati straordinari).

     1. I Comuni singoli o associati, per le zone di prevalente interesse agrituristico ricadenti nell'ambito dei rispettivi territori, possono proporre al Presidente della Giunta regionale di promuovere un accordo di programma, ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ai fini dell'adozione di piani integrati straordinari, redatti ai sensi dell'art. 13 della legge 5 dicembre 1985, n. 730 [26].

 

     Art. 21. (Attività di studio e di ricerca).

     1. La Giunta regionale anche in collaborazione con le associazioni e le organizzazioni agrituristiche nonché gli enti locali singoli o associati, promuove e finanzia attività di studio o di ricerca sull'agriturismo ivi comprese quelle relative a quanto disposto dagli artt. 11 e 15.

 

     Art. 22. (Formazione professionale).

     1. La Giunta regionale, per le esigenze formative in materia di agriturismo, istituisce e finanzia corsi di formazione professionale con le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 23. (Funzioni di vigilanza e controllo).

     1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal Comune.

     1 bis. I Comuni sono tenuti ad effettuare annualmente un controllo a campione su almeno il dieci per cento delle strutture agrituristiche presenti nel proprio territorio comunale. Le verifiche devono riguardare il rispetto della presente legge ed, in particolare, il requisito della principalità dell’attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche svolte, la classificazione, le caratteristiche delle strutture e la natura dei prodotti somministrativi. I Comuni trasmettono alla Regione entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull’attività di controllo svolta nell’anno precedente [27].

     1 ter. La Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno delibera un programma annuale di vigilanza e controllo sulle attività agrituristiche. Ai fini del coordinamento interistituzionale, la Giunta provvede altresì alla sottoscrizione di accordi quadro con gli enti locali e le forze dell’ordine preposti alla vigilanza e al controllo [28].

 

     Art. 24. (Sanzioni amministrative).

     1. Per le violazioni alle norme della presente legge sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie:

     a) da lire 2.500.000 a lire 6.000.000, in caso di inizio dell'attività agrituristica senza avere presentato la DIAA al Comune competente di cui all’articolo 9, comma 3, con immediata chiusura dell'esercizio su ordinanza del sindaco [29];

     b) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, in caso di utilizzo o affissione abusiva del simbolo e del contrassegno di qualità regionali o di insegne con le diciture «agriturismo», «agrituristico» o similari;

     c) da lire 500.000 a lire 1.500.000, per ogni persona in più alloggiata, rispetto a quelle previste nell'autorizzazione comunale, o per ogni piazzuola in più messa in opera rispetto al numero di piazzuole dichiarate, con l'obbligo di rimozione su ordinanza del sindaco [30];

     d) da lire 3.000.000 a lire 9.000.000, per violazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 4, lett. c) e art. 3, comma 11;

     e) da lire 250.000 a lire 1.500.000 nei seguenti casi:

     - mancata esposizione delle tariffe o applicazione di prezzi diversi da quelli comunicati;

     - mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 8, lettera d) [31];

     f) da lire 500.000 a lire 3.000.000, nei seguenti casi:

- mancata erogazione dei servizi dichiarati nella DIAA o erogazione di servizi non dichiarati nella medesima;

- mancato rispetto dei periodi di apertura o chiusura dichiarati nella DIAA;

- mancata esposizione al pubblico del simbolo, del contrassegno regionale di qualità di cui all’articolo 15 e della lista di cui all’articolo 9, comma 8, lettera c);

- impiego, nell’erogazione dei servizi dichiarati nella DIAA, di personale estraneo al nucleo familiare ai sensi dell’articolo 230 bis del codice civile o non impiegato in azienda;

- utilizzo a fini agrituristici di locali non dichiarati nella DIAA;

- violazione dell’articolo 4, commi 3 e 4 [32].

     g) da lire 1.000.000 a lire 3.000.000 per violazione alle disposizioni di cui all'art. 2 come integrato dall'art. 1 della legge regionale 12 agosto 1998, n. 31 [33].

     2. Le sanzioni sono irrogate dai Comuni e i relativi proventi sono da questi direttamente introitati.

 

     Art. 25. (Norme transitorie).

     1. Gli operatori agrituristici già iscritti nell'elenco regionale istituito ai sensi della previgente normativa regionale sono iscritti di diritto nell'elenco regionale dei soggetti abilitati all'esercizio, ove abbiano i requisiti previsti dalla presente legge dell'agriturismo istituito ai sensi dell'art. 8 e cancellati d'ufficio ove non inizino l'attività entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Gli operatori già autorizzati dai Comuni all'esercizio dell'attività agrituristica adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la propria attività nel rispetto delle disposizioni previste dalla stessa.

     3. Le aziende agrituristiche già autorizzate dai Comuni all'esercizio dell'attività agrituristica sono esonerate dall'osservanza di quanto stabilito dall'art. 3, comma 9.

     4. Fino all'approvazione del programma agrituristico regionale di cui all'art. 17 gli aiuti previsti dall'art. 18 sono concessi sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale.

 

     Art. 26. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 6 agosto 1987, n. 38: «Interventi a favore dell'agriturismo» è abrogata.

 

     Art. 27. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione della presente legge sono disposte per l'anno 1997 le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) lire 300.000.000 quale limite di impegno di durata massima quindicennale per gli interventi di cui al comma 4, dell'art. 18 della presente legge e per le quote già impegnate a norma dell'art. 11 comma 4, della legge regionale 6 agosto 1987, n. 38 con imputazione all'esistente cap. 8164 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. La quota di limite di impegno eventualmente non utilizzata nel 1997 costituirà economia di spesa di tale esercizio e limite di impegno per gli anni successivi e così via fino al suo esaurimento. In tal caso nel bilancio dal 2012 in poi saranno iscritti gli stanziamenti per far fronte alle annualità scadenti dopo il 2011;

     b) lire 20.000.000 per gli interventi previsti agli artt. 19, 20 e 21 con imputazione all'esistente cap. 8159 del bilancio di previsione la cui denominazione viene così modificata: «Spese per la promozione dell'offerta agrituristica, per i piani integrati straordinari e per le attività di studio e ricerca».

     2. All'onere di lire 320.000.000 di cui al precedente comma, ricadente nell'esercizio 1997, si farà fronte come segue:

     - quanto a lire 300.000.000 di cui alla precedente lettera a), per lire 150.000.000 con lo stanziamento previsto nel bilancio 1997 in corrispondenza del cap. 8164 e per L. 150.000.000 con pari disponibilità del fondo globale del cap. 9710 del bilancio 1996 elenco n. 5 allegato a detto bilancio. La disponibilità relativa all'anno 1996 è iscritta alla competenza dell'anno 1997 in attuazione dell'art. 26, commi 4 e 5, della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23;

     - quanto a lire 20.000.000 di cui alla precedente lettera b), con lo stanziamento già previsto nel bilancio annuale 1997 in corrispondenza dell'esistente cap. 8159.

     3. All'onere per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, dell'art. 18, della presente legge, ricadenti nell'esercizio 1997, si fa fronte con lo stanziamento di lire 300.000.000 di cui all'esistente cap. 8158 dello stato di previsione della spesa.

     4. All'onere per la corresponsione di gettoni di presenza ai membri esterni della commissione per l'agriturismo di cui al precedente art. 8 e dell'autorità per il riconoscimento della qualità di cui all'art. 14, si fa fronte con lo stanziamento dell'esistente cap. 560 dello stato di previsione della spesa del corrente bilancio di previsione.

     5. Le somme versate ai sensi del comma 4, dell'art. 13, saranno iscritte nel cap. 2930 di nuova istituzione nella parte entrata del bilancio regionale 1997 denominato: «Versamenti provenienti dalle Aziende agrituristiche per l'iscrizione all'albo della qualità nell'agriturismo», che con legge di bilancio o di variazione allo stesso sarà dotato del necessario stanziamento.

     Per gli anni 1998 e successivi l'entità della spesa sarà determinata a norma dell'art. 5 della legge regionale 3 maggio 1978, n. 23 con legge di bilancio.

 

 

TABELLA A

Requisiti che devono possedere le aziende per l'esercizio dell'attività agrituristica:

 

     a) Superficie minima aziendale:

------------------------------------------------------------------

Qualità di coltura               Superficie in ettari

------------------------------------------------------------------

seminativi                               5

oppure:

pascoli o prati-pascolo                  10

oppure:

colture permanenti                       3

oppure:

superficie a bosco                       20

oppure:

colture ortofloricole da pieno campo     2

oppure:

colture protette                         0,50

------------------------------------------------------------------

 

     Le aziende con utilizzo misto della superficie, come sopra individuata, possono esercitare attività agrituristiche solo se la somma delle superfici, espressa in percentuale rispetto al limite minimo sopra precisato e riferita a ciascuna qualità di coltura, è maggiore o uguale a 100.

     b) per la preparazione e la somministrazione dei pasti l'azienda deve disporre di adeguato patrimonio zootecnico.

     c) la somministrazione dei pasti e bevande è consentita solo alle aziende che svolgono attività ricettiva, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, lettera a).


[1] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[2] Punto così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 12 agosto 1998, n. 31, già modificato dall'art. 2 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 37 e così ulteriormente modificato dall'art. 54 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[4] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.

[9] Comma già modificato dall'art. 55 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 2012, n. 3.

[10] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 23 marzo 2012, n. 3.

[11] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.

[12] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 37 e abrogato dall'art. 22 della L.R. 13 febbraio 2007, n. 4, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[13] Lettera così sostituita dall'art. 56 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[14] Comma abrogato dall'art. 56 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[15] Articolo così sostituito dall'art. 57 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[16] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[17] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 58 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[19] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 60 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[21] Alinea così modificato dall'art. 61 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[22] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[23] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2001, n. 18.

[24] Comma già modificato da errata corrige pubblicata nel B.U. 10 settembre 1997, n. 42 e così ulteriormente modificato dall'art. 62 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[25] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[26] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[27] Comma aggiunto dall'art. 63 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[28] Comma aggiunto dall'art. 63 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[29] Lettera così modificata dall'art. 64 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[30] Lettera così modificata dall'art. 64 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[31] Lettera così modificata dall'art. 64 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[32] Lettera così sostituita dall'art. 64 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 37.