§ 3.2.188 - L.R. 23 marzo 2012, n. 3.
Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:23/03/2012
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni all’articolo 3)


§ 3.2.188 - L.R. 23 marzo 2012, n. 3. [1]

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche).

(B.U. 28 marzo 2012, n. 13)

 

Art. 1. (Modificazioni all’articolo 3)

1. Al comma 11, dell’articolo 3 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 (Disciplina delle attività agrituristiche), le parole: “, salvo che per le aree individuate nel programma regionale di cui al successivo articolo 17 dove è consentita la sola somministrazione dei pasti. Il suddetto limite può essere altresì superato per le scolaresche e per i gruppi di studio in visita all’azienda”, sono soppresse.

2. Prima del comma 11 bis, dell’articolo 3 della l.r. n. 28/1997 è inserito il seguente:

“11.1. Il limite di cui al comma 11, non si applica nei seguenti casi:

a) alle aziende agrituristiche dedite alla sola somministrazione dei pasti, situate nelle aree individuate nel programma regionale di cui all’articolo 17;

b) all’ospitalità nei confronti di scolaresche e gruppi di studio in visita all’azienda agrituristica;

c) alle attività ricettive situate oltre 1000 metri di altitudine sopra il livello del mare, per le quali il limite di cui al comma 11 è elevato di ulteriori due posti a sedere per ogni posto letto.”.


[1] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.