§ 3.2.181 - R.R. 14 ottobre 2008, n. 7.
Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:14/10/2008
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Attività di fattoria didattica)
Art. 3.  (Tipologia delle fattorie didattiche)
Art. 4.  (Requisiti delle fattorie didattiche)
Art. 5.  (Ulteriori requisiti delle fattorie didattiche)
Art. 6.  (Accoglienza nelle fattorie didattiche)
Art. 7.  (Personale addetto all’attività di fattoria didattica)
Art. 8.  (Iscrizione all’elenco regionale delle fattorie didattiche)
Art. 9.  (Attività istruttoria)
Art. 10.  (Cancellazione dall’elenco)
Art. 11.  (Rilascio dell’attestato di idoneità)
Art. 12.  (Simbolo regionale)
Art. 13.  (Autorizzazione all’esercizio di fattoria didattica)
Art. 14.  (Sospensione e revoca dell’autorizzazione)
Art. 15.  (Soggetti che non possono esercitare l’attività di fattoria didattica)
Art. 16.  (Aziende agrituristiche)
Art. 17.  (Attestato di qualità)
Art. 18.  (Schede di rilevamento)
Art. 19.  (Norma transitoria)
Art. 20.  (Vigilanza e controllo)


§ 3.2.181 - R.R. 14 ottobre 2008, n. 7. [1]

Norme di attuazione della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 in materia di fattorie didattiche.

(B.U. 22 ottobre 2008, n. 47)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 13 (Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’articolo 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8), definisce i criteri e le modalità di esercizio delle fattorie didattiche.

2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento le visite aziendali organizzate dalle imprese agricole a favore della clientela nell’ambito della propria attività imprenditoriale.

 

     Art. 2. (Attività di fattoria didattica)

1. Le imprese agricole e agrituristiche singole o associate che svolgono attività di fattoria didattica ai sensi degli articoli 2 e 3 della l.r. 13/2005 sono aperte a bambini, ragazzi e adulti, anche organizzati in gruppi e associazioni di qualsiasi natura, alle scuole di ogni ordine e grado, alle università e ad altri operatori agricoli.

2. Le fattorie didattiche realizzano il proprio piano di attività didattiche e ricreative sulle tematiche di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 della l.r. 13/2005, attraverso le seguenti modalità:

a) divulgazione delle conoscenze;

b) sperimentazione;

c) partecipazione alle attività aziendali;

d) esplorazione;

e) approfondimenti.

3. Le fattorie didattiche, con riferimento al comma 2, in particolare possono svolgere le seguenti attività:

a) divulgare gli antichi mestieri legati ai cicli produttivi dell’azienda;

b) sensibilizzare l’attenzione verso la nuova agricoltura sostenibile per la tutela dell’ambiente e del paesaggio;

c) far conoscere pratiche agricole ed effettuare attività correlate con processi e tecnologie sostenibili;

d) organizzare laboratori di riconoscimento delle piante officinali ed erbe aromatiche;

e) far visitare le coltivazioni, gli allevamenti e le attrezzature dell’azienda;

f) far visitare luoghi di interesse naturalistico per l’osservazione florofaunistica e geologica;

g) somministrare, esclusivamente ai visitatori, cibi e bevande costituiti prevalentemente da prodotti biologici, tipici e tradizionali, propri e/o provenienti da aziende agricole regionali;

h) organizzare, esclusivamente ai visitatori, la degustazione di cibi e bevande costituiti prevalentemente da prodotti biologici, tipici e tradizionali, propri e/o provenienti da aziende agricole regionali;

i) educare i visitatori ad una sana alimentazione e ad un consumo consapevole;

l) dare ospitalità in alloggi o spazi aperti.

4. Le fattorie didattiche possono elaborare progetti di educazione alla sostenibilità delle attività aziendali e di formazione, da sviluppare e realizzare congiuntamente con i centri di educazione ambientale della rete regionale INFEA, rivolti ai visitatori e agli imprenditori agricoli.

 

     Art. 3. (Tipologia delle fattorie didattiche)

1. Sono fattorie didattiche con pernottamento quelle che offrono ricettività ed ospitalità anche nell’arco di più giornate.

2. Sono fattorie didattiche senza pernottamento quelle che prevedono esclusivamente l’ospitalità nell’arco di una unica giornata o visite di poche ore.

 

     Art. 4. (Requisiti delle fattorie didattiche)

1. Le fattorie didattiche devono disporre di:

a) una superficie aziendale per il parcheggio dei mezzi di trasporto;

b) ambienti accoglienti e spazi attrezzati sufficienti per svolgere le azioni educative nonché locali o strutture coperte per lo svolgimento delle attività e per il consumo dei pasti anche in caso di maltempo;

c) aree attrezzate dove gli ospiti possono consumare la merenda e/o giocare in libertà e sicurezza;

d) servizi igienici, di cui almeno uno per i disabili, e lavabi con acqua potabile adeguati al numero degli ospiti;

e) un’adeguata segnalazione in cui è riportato il simbolo regionale delle fattorie didattiche definito ai sensi dell’articolo 12.

2. Gli ambienti e i locali devono possedere i requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente per i locali di civile abitazione, tenuto conto delle caratteristiche di ruralità degli edifici interessati.

3. Le strutture, gli alloggi e i locali sono realizzati e adeguati nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di accessibilità agli spazi aperti al pubblico. Tale conformità può essere assicurata anche con opere provvisionali.

4. Per le fattorie didattiche con pernottamento le strutture destinate ad alloggi devono possedere i requisiti previsti dalla Tabella E – requisiti minimi obbligatori per la classificazione degli ostelli per la gioventù e dei kinderheimer – e dalla Tabella O - dimensioni minime dei locali degli esercizi ricettivi extra-alberghieri e all’aria aperta, esclusivamente per la parte che riguarda gli ostelli per la gioventù e kinderheimer, allegate alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18.

5. Le fattorie didattiche ai fini della ricettività ed ospitalità possono utilizzare gli edifici o parti di essi e le strutture ubicate sul fondo e non più necessarie alla conduzione dell’impresa agricola.

 

     Art. 5. (Ulteriori requisiti delle fattorie didattiche)

1. Le fattorie didattiche devono assicurare le operazioni di primo soccorso mediante una adeguata attrezzatura di pronto soccorso e almeno una figura professionale abilitata, ai sensi della normativa vigente.

2. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di legge vigenti relative in materia.

3. Il titolare della fattoria didattica si impegna alla stipula di un’assicurazione di responsabilità civile che ricomprende anche il rischio di tossinfezione.

4. Per le fattorie didattiche senza pernottamento le dotazioni strutturali necessarie alla preparazione dei pasti sono conformi a quanto previsto dall’articolo 7, comma 2 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il titolare della fattoria didattica deve preventivamente accertarsi, tramite la scheda registrazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera c) della presenza di bambini con eventuali intolleranze alimentari, allergie o problemi particolari. Deve inoltre segnalare opportunamente eventuali aree e attrezzature a rischio e impegnarsi al mantenimento di un adeguato livello di pulizia del centro aziendale.

 

     Art. 6. (Accoglienza nelle fattorie didattiche)

1. L’accoglienza e le attività didattiche possono essere svolte dal titolare della fattoria didattica, da un suo coadiuvante familiare o da un suo collaboratore in possesso dell’attestato di idoneità di cui all’articolo 4, comma 2 della l.r. 13/2005.

2. Il numero complessivo dei partecipanti alle attività educative delle fattorie didattiche deve essere adeguato agli spazi presenti in azienda. Il rapporto operatore/utente deve garantire il facile raggiungimento degli obiettivi conoscitivi intrinseci nell’intervento educativo proposto. Le attività didattiche possono essere svolte esclusivamente in presenza dei seguenti requisiti:

a) un operatore ogni quindici utenti nel caso di fattorie didattiche con pernottamento o che ospitano bambini e ragazzi di età inferiore a diciotto anni;

b) un operatore ogni trenta utenti negli altri casi.

3. Il titolare della fattoria didattica fornisce agli ospiti il materiale didattico e di supporto alla visita e si impegna a raccogliere le schede di cui all’articolo 18.

 

     Art. 7. (Personale addetto all’attività di fattoria didattica)

1. Possono essere addetti allo svolgimento dell’attività di fattoria didattica l’imprenditore agricolo o agrituristico e i suoi familiari ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti secondo tutte le tipologie contrattuali previste dalle normative vigenti in materia di lavoro.

2. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per l’impiego di operatori/animatori di fattoria didattica in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 della l.r. 13/2005, di operatori della rete regionale INFEA e di docenti esperti nelle attività di cui all’articolo 1 della l.r. 13/2005.

 

     Art. 8. (Iscrizione all’elenco regionale delle fattorie didattiche)

1. Il legale rappresentante dell’impresa agricola o agrituristica, ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie didattiche di cui all’articolo 5 della l.r. 13/2005, presenta istanza alla struttura competente della Giunta regionale, anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole e/o agrituristiche.

2. All’istanza è allegata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa del piano delle attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le figure professionali coinvolte, l’indicazione del target di utenti, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell’attività;

b) dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegna a rispettare gli obblighi di cui alla l.r. 13/2005 e al presente regolamento;

c) fotocopia della carta d’identità o di altro documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante.

3. Qualora l’impresa iscritta nell’elenco di cui al comma 1, nel corso dell’attività, modifichi o aggiorni le proprie caratteristiche strutturali o l’offerta didattica, ne dà comunicazione alla struttura regionale competente, la quale valuta le modifiche ai fini del mantenimento dell’iscrizione all’elenco o della cancellazione dallo stesso ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera c).

4. Qualora la sede legale dell’impresa insista sul territorio di altre Regioni, l’iscrizione può essere effettuata in Umbria se le strutture di accoglienza sono ubicate nel suo territorio come pure la sede operativa.

5. La Giunta regionale, con proprio atto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della l.r. 13/2005, determina i criteri e le modalità per l’iscrizione e la cancellazione dall’elenco regionale e predispone l’apposita modulistica che può essere ritirata presso gli uffici della struttura regionale competente oppure essere direttamente scaricata dal sito della Regione Umbria.

 

     Art. 9. (Attività istruttoria)

1. La struttura regionale competente, ai fini dell’iscrizione all’elenco regionale delle fattorie didattiche, effettua l’istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza che può essere trasmessa in forma cartacea o in formato elettronico. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la validità della documentazione prodotta e può chiedere dichiarazioni e/o documentazione integrativa.

2. In caso di esito positivo dell’istruttoria, il dirigente della struttura regionale competente ne dà comunicazione al soggetto richiedente e provvede all’iscrizione dell’impresa nell’elenco regionale.

3. In caso di esito negativo dell’istruttoria il dirigente della struttura regionale competente ne dà ugualmente comunicazione al soggetto richiedente.

4. Al procedimento si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 10. (Cancellazione dall’elenco)

1. La struttura regionale competente provvede alla cancellazione dall’elenco regionale delle fattorie didattiche nei seguenti casi:

a) recesso volontario da parte del titolare dell’azienda che ne dà comunicazione alla Regione;

b) revoca dell’autorizzazione da parte del Comune competente;

c) verifica di non conformità ai requisiti fissati dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento.

2. Le attività di fattoria didattica cessano dal giorno successivo al verificarsi dei casi di cui al comma 1.

3. La Regione comunica la cancellazione dall’elenco regionale, delle imprese che esercitano l’attività di fattoria didattica al Comune dove l’impresa svolge l’attività didattica ed alla azienda sanitaria locale competente per territorio.

 

     Art. 11. (Rilascio dell’attestato di idoneità)

1. L’attestato di idoneità di cui all’articolo 6, comma 1 è rilasciato a seguito di certificazione individuale degli apprendimenti, con riferimento agli standard minimi di competenza di cui all’allegato A e secondo le linee di procedimento di cui all’allegato B, facenti parte integrante e sostanziale del presente regolamento. La certificazione è svolta a scelta del richiedente secondo le seguenti modalità:

a) certificazione diretta, a cui accede chi dispone di almeno due anni di dimostrabile esercizio dell’attività di animazione didattica in strutture umbre o di altre regioni. Ai fini di mutuo riconoscimento, accede inoltre alla certificazione chi dispone di una abilitazione professionale attinente all’esercizio delle attività proprie della fattoria didattica rilasciata da altre amministrazioni. L’eventuale certificazione parziale delle competenze determina l’automatico riconoscimento dei crediti formativi corrispondenti;

b) certificazione successiva a frequenza di percorso formativo modulare, conforme agli standard minimi di cui all’allegato C, facente parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Gli imprenditori agricoli e gli operatori agrituristici, oltre che i possessori di lauree attinenti agli insegnamenti impartiti, possono richiedere al soggetto attuatore il riconoscimento di crediti formativi rivolti alla riduzione di durata, validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di frequenza, ed applicazione di quanto disposto dalle relative norme regionali in materia.

2. Le attestazioni rilasciate in esito al percorso formativo ed al procedimento di certificazione sono redatte in conformità agli standard europei, nazionali e regionali di trasparenza e mutuo riconoscimento.

3. Gli operatori delle fattorie didattiche partecipano ad eventuali corsi di aggiornamento.

 

     Art. 12. (Simbolo regionale)

1. Il dirigente della struttura regionale competente, sentite le organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell’ambito regionale, definisce con atto, le caratteristiche (forma, colore e dimensioni, materiali ed altri elementi distintivi) del simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le fattorie didattiche autorizzate.

2. Le fattorie didattiche autorizzate all’esercizio dell’attività sulla base del sistema di requisiti, garanzie, controlli previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento sono autorizzate all’uso del simbolo regionale.

3. Le aziende che svolgono attività di fattoria didattica sono tenute ad utilizzare il simbolo esclusivamente per le attività connesse.

 

     Art. 13. (Autorizzazione all’esercizio di fattoria didattica)

1. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 7 della l.r. 13/2005 il Comune ove ricade la sede operativa dell’impresa interessata all’esercizio dell’attività di fattoria didattica provvede al rilascio dell’autorizzazione.

2. Per il rilascio dell’autorizzazione i soggetti interessati devono presentare apposita domanda allegando alla stessa la seguente documentazione:

a) iscrizione nell’elenco regionale delle fattorie didattiche;

b) piano delle attività didattiche e ricreative svolte in azienda, le figure professionali coinvolte, l’indicazione del target di utenti, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell’attività;

c) attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all’articolo 6, comma 1;

d) copia della domanda relativa al rilascio del certificato di agibilità o, per gli interventi per i quali non è previsto tale certificato, una dichiarazione sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dall’intestatario del titolo abilitativo attestante la rispondenza delle opere realizzate rispetto al progetto;

e) autorizzazione del proprietario ove la domanda sia presentata dal conduttore del fondo;

f) determinazione della tariffa da praticare, rapportate ai periodi di attività nell’anno solare.

3. Il Comune trasmette ogni semestre alla struttura regionale competente copia delle autorizzazioni all’esercizio della attività di fattoria didattica rilasciate con l’indicazione delle caratteristiche di ciascuna di esse, così come eventuali modifiche delle autorizzazioni.

4. Il soggetto autorizzato allo svolgimento di attività di fattoria didattica deve esporre al pubblico l’autorizzazione. Deve inoltre comunicare giornalmente alle autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate e far sottoscrivere al cliente la scheda di dichiarazione delle generalità ai sensi dell’articolo 7, comma 4 del decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 1995, n. 203.

5. Non può essere utilizzata la denominazione di fattoria didattica per attività esercitate da soggetti non autorizzati.

 

     Art. 14. (Sospensione e revoca dell’autorizzazione)

1. Il Comune competente, nel caso di lievi carenze o difformità, formula rilievi motivati, entro trenta giorni dagli accertamenti, prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospendere l’attività.

2. Il Comune competente, nel caso di gravi carenze, irregolarità o qualora venga accertato che l’operatore di fattoria didattica abbia violato gli obblighi previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento, dispone l’immediata sospensione dell’attività, informando per iscritto l’impresa e l’azienda sanitaria locale competente per territorio, invitandola ad eliminare le difformità riscontrate, entro il termine stabilito dal Comune stesso.

3. Il Comune competente revoca l’autorizzazione con provvedimento motivato qualora accerti che l’operatore di fattoria didattica:

a) entro tre anni dalla data fissata nell’autorizzazione non abbia intrapreso l’attività, ovvero l’abbia sospesa senza giustificati motivi da almeno un anno;

b) abbia perduto uno o più dei requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento;

c) sia incorso nell’arco di un anno in più di tre sospensioni ai sensi del comma 2.

4. La revoca dell’autorizzazione è comunicata alla struttura regionale competente ed alla azienda sanitaria locale competente per territorio.

 

     Art. 15. (Soggetti che non possono esercitare l’attività di fattoria didattica)

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell’agriturismo), non possono esercitare l’attività di fattoria didattica, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che hanno riportato nell’ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione, degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

 

     Art. 16. (Aziende agrituristiche)

1. Per le aziende agrituristiche riconosciute come fattorie didattiche, le deroghe di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 13/2005, da esercitare sui locali già adibiti ad attività agrituristica ovvero su ulteriori locali a disposizione del fondo, sono consentite nell’autorizzazione per l’esercizio di fattoria didattica, a condizione che siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 4, comma 4.

2. L’azienda agrituristica riconosciuta come fattoria didattica ed autorizzata all’esercizio delle deroghe di cui all’articolo 3, comma 5 della l.r. 13/2005 comunica di volta in volta al Comune territorialmente competente, almeno sette giorni prima dell’accoglienza, l’inizio e la fine di ogni periodo di esercizio delle deroghe.

 

     Art. 17. (Attestato di qualità)

1. La struttura regionale competente, sentita la commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 agosto 1997, n. 28, rilascia un attestato di qualità alle fattorie didattiche iscritte nell’elenco regionale e autorizzate all’esercizio di tale attività che dimostrino una cura particolare dal punto di vista dello sviluppo sostenibile relativamente ai seguenti temi:

a) fonti di energia rinnovabili;

b) ciclo dell’acqua;

c) natura e biodiversità, funzionamento degli ecosistemi terrestri ed interazioni tra questi ultimi e l’attività umana;

d) ambiente e salute;

e) uso sostenibile delle risorse naturali e rifiuti.

 

     Art. 18. (Schede di rilevamento)

1. Il dirigente regionale competente predispone:

a) la scheda di valutazione concernente il rilevamento delle classi accolte;

b) la scheda concernente la valutazione dei docenti sulle attività svolte;

c) la scheda di registrazione delle classi/gruppi in visita.

2. Nell’ambito delle attività previste dall’articolo 2, comma 4 la valutazione dell’efficacia delle attività didattiche viene effettuata con il sistema di controllo della qualità della rete regionale INFEA.

3. Le schede di cui al comma 1 sono trasmesse, semestralmente dal titolare delle aziende agricole o agrituristiche, alla struttura regionale competente.

 

     Art. 19. (Norma transitoria)

1. Nei primi diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, l’accoglienza e le attività didattiche, fermo quanto previsto all’articolo 6, comma 2, possono essere svolte purché almeno un operatore sia in possesso dell’attestato di idoneità di cui all’articolo 6, comma 1 e coadiuvato dai propri familiari o da personale dipendente.

1 bis. L’accoglienza e le attività didattiche di cui al comma 1 possono svolgersi, fermo restando quanto previsto allo stesso comma 1, fino al 31/12/2010 [2].

2. Le istanze di cui all’articolo 9, comma 1, sono presentate alla struttura regionale competente esclusivamente in forma cartacea, sino all’applicazione, da parte della Regione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

 

     Art. 20. (Vigilanza e controllo)

1. Al fine di verificare la permanenza dei requisiti previsti dalla l.r. 13/2005 e dal presente regolamento, la struttura competente della Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese iscritte all’elenco regionale di cui all’articolo 8.

2. Nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo siano riscontrate difformità rispetto ai requisiti di cui al comma 1, la Regione invita l’impresa a rimuovere le difformità riscontrate, pena la cancellazione dall’elenco ai sensi dell’articolo 10.

 

 

Allegato A

 

Operatore della fattoria didattica

 

Standard minimi di competenza

 

• Denominazione del profilo

Operatore della fattoria didattica.

 

• Definizione

E’ operatore della fattoria didattica colui che si occupa di organizzare e svolgere attività didattiche e divulgative, ed eventualmente organizzare la somministrazione di cibi e bevande, costituiti da prodotti biologici, tipici e tradizionali, a favore di bambini, ragazzi di tutte le età e adulti, allo scopo di valorizzare la cultura agricola e rurale, educare ad un consumo alimentare consapevole e rispettare l’ambiente nell’ambito dello sviluppo sostenibile.

 

• Livello

Decisione del Consiglio del 16/07/85: livello 2

Inquadramento EQF: Livello IIIa

 

• Riferimento a codici di classificazioni

Codici ISTAT CP 2001:

1.2.1.1 – Imprenditori e amministratori di aziende private nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca

1.3.1.1 – Imprenditori, gestori e responsabili di piccole imprese nell’agricoltura, nelle foreste, nella caccia e nella pesca

6.4.1 – Agricoltori e operai agricoli specializzati

6.4.2 – Allevatori e operai specializzati nella zootecnia

6.4.3 – Allevatori e agricoltori

 

• Figure/profili professionali contigui

Repertorio delle professioni ISFOL:

Profili contigui presenti in repertori professionali di altre regioni: operatore agrituristico (Valle d’Aosta); operatore agrituristico (Toscana).

 

• Area/settore economico di attività

Area professionale del repertorio: Agricoltura

Codici ATECO 2002:

01.1 Coltivazioni agricole; orticoltura; floricultura

01.2 Allevamento di animali

01.3 Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali (attività mista)

02.01.2 Silvicoltura

55.23.5 Agriturismo

 

• Caratteristiche del contesto in cui tipicamente la figura/il profilo opera

Il contesto di lavoro è in senso stretto l’azienda agricola e, in senso ampio, il territorio nel suo insieme. L’operatore si trova prevalentemente a contatto con gruppi di studenti, ma anche con pubblici adulti: esso deve pertanto saper intrattenere relazioni con utenti di ogni età ed insegnanti, adottando stili di comunicazione differenziati, ma in ogni caso di tipo didattico.

 

• Condizioni di accesso all’esercizio della professione

Le prestazioni di servizio dell’operatore della fattoria didattica sono definite, per lo specifico della Regione Umbria, dall’art. 7 del Regolamento attuativo della legge regionale n. 13/05.

 

Attività proprie del profilo professionale

 

Attività

Contenuti

 

- Osservare e rilevare le tendenze e le richieste del mercato di

 

riferimento. Osservare ed analizzare le caratteristiche del territorio, in

Definire le caratteristiche

particolare le risorse ambientali e naturalistiche.

dell'offerta della fattoria

- Definire le caratteristiche del servizio in relazione a quanto rilevato

Didattica

nell'analisi del mercato, alle caratteristiche aziendali, alle risorse e alle

 

dotazioni strutturali disponibili, alle risorse ambientali e naturalistiche

 

del contesto territoriale di riferimento.

 

- Gestire la fattoria didattica, dal punto di vista organizzativo e nel

Gestire e promuovere la

rispetto della normativa vigente, al fine di definire, sviluppare e seguire

fattoria didattica

le attività della fattoria.

 

- Promuovere la fattoria didattica attraverso l'utilizzo delle tecniche opportune.

Organizzare la ricettività in termini di preparazione e di dotazione dei locali e degli spazi comuni

- Conoscere i requisiti strutturali e di dotazione minimi obbligatori ed eventualmente collaborare all'allestimento e all'organizzazione degli spazi interni ed esterni destinati alle attività didattiche, al fine di rendere gli ambienti accoglienti, caratteristici e fruibili dal punto di vista delle attività da svolgere.

Gestire la relazione con il cliente

- Gestire la relazione con le diverse tipologie di cliente, dal momento del primo contatto (telefonico, scritto, etc.), alla prenotazione, all'accoglienza, al soggiorno, fino al momento della partenza.

 

- Progettare ed organizzare, attività didattiche, ricreative,

 

escursionistiche, culturali, etc. finalizzate alla migliore fruizione ed

 

alla conoscenza della vita agricola e del territorio, modulate sulle

 

diverse aspettative e tipologie di cliente e sulle caratteristiche

Progettare ed organizzare

dell'ambiente di riferimento, in particolare:

attività didattiche

 

* progettare attività/percorsi didattici, divulgativi, educativi e

 

 

formativi all'interno dell'azienda agricola anche rapportandosi con

 

 

i referenti delle istituzioni scolastiche, laddove i visitatori siano o

 

 

scolaresche, con i referenti dei gruppi di visitatori laddove

 

 

esistenti;

 

 

* studiare e realizzare materiale didattico di supporto.

 

- Condurre il percorso didattico utilizzando modalità di comunicazione

Condurre le attività

adeguate.

Didattiche

- Promuovere e valorizzare la cultura agricola, il territorio, nonché i

 

prodotti agricoli aziendali, attraverso le attività progettate compresi eventuali percorsi di educazione alimentare.

 

- Conoscere ed eventualmente organizzare ed erogare il servizio di

 

ristorazione, valorizzando i prodotti aziendali, la cucina e i prodotti del

Organizzare ed erogare

territorio:

eventuali servizi di

 

* conoscere e/o definire/scegliere, in collaborazione con le

ristorazione/degustazione

 

persone preposte, i prodotti da utilizzare nei piatti e nelle

di prodotti aziendali e

 

degustazioni;

tipici

 

* conoscere e/o concordare, con le persone preposte, ricette, piatti

 

 

e degustazioni utilizzando al meglio i prodotti aziendali al fine di

 

 

valorizzare la cucina tradizionale.

 

- Prevenire i rischi derivanti dal contesto o relativi a particolari

 

tipologie di visitatori (es. bambini).

Prevenire i rischi e

- Garantire le condizioni di igiene in conformità alle norme applicabili.

gestire il primo soccorso

- Gestire il primo soccorso, in caso di incidente o malore da parte di

 

- Gestire il primo soccorso, in caso di incidente o malore da parte di

 

soccorso con i servizi competenti e disponibili sul territorio.

 

 

 

 

Standard minimi di competenza

 

Macro processo

Unità Professionali

Definire obiettivi e risorse

UC "Gestire l'attività professionale di operatore della fattoria didattica"

 

UC "Sviluppare e promuovere l'offerta della fattoria didattica"

Gestire il sistema cliente

UC "Gestire la comunicazione e la relazione con i clienti della fattoria

 

didattica"

Produrre beni/ Erogare Servizi

UC "Progettare ed erogare i percorsi didattici"

 

UC "Valorizzare i prodotti aziendali, la cucina ed i prodotti del

 

territorio"

 

UC "Organizzare spazi e risorse della fattoria didattica"

Gestire i fattori

UC "Conoscere, rispettare e mantenere le condizioni di igiene e

Produttivi

sicurezza. Prevenire i rischi"

 

UC "Valutare e migliorare la qualità del servizio di fattoria didattica"

 

 

Unità di Competenza

“Gestire l’attività professionale di operatore della fattoria didattica”

Risultato generale atteso

• Assumere ed esercitare un comportamento coerente con l’esercizio di attività di prestazione professionale relativamente agli aspetti normativi, deontologici, di promozione sul mercato e contrattuali.

Abilità

• Comprendere e gestire gli aspetti contrattuali e fiscali di una prestazione professionale resa in forma di lavoro dipendente o autonomo.

- Identificare gli aspetti contrattuali della prestazione professionale al fine di verificare l’applicabilità e la correttezza del contratto in rapporto al tipo di prestazione lavorativa richiesta e di comprendere gli adempimenti necessari al corretto esercizio di un contratto di lavoro autonomo.

• Comprendere e gestire gli aspetti normativi, deontologici e organizzativi propri della prestazione professionale dell’operatore della fattoria didattica.

- Conoscere, gestire ed applicare gli adempimenti relativi all’acquisizione di idoneità, gli aspetti normativi, deontologici e organizzativi propri della prestazione professionale.

- Conoscere le disposizioni in materia di segnaletica e di simbologia così come normate dalla legge regionale (art. 8 L.R. n.13/05 e Regolamento attuativo).

- Verificare l’effettiva continuatività nell’applicazione delle disposizioni di accesso alle persone disabili e l’effettiva possibilità di fruizione delle strutture e dei servizi connessi alle attività di fattoria didattica.

Conoscenze minime

- Elementi applicabili di diritto del lavoro, con particolare riferimento alle caratteristiche delle più frequenti tipologie di contratto di lavoro dipendente, atipico ed autonomo.

- Princìpi relativi alla responsabilità civile e penale dei prestatori.

- Elementi di normativa fiscale, con particolare riferimento all’esercizio di lavoro autonomo.

- Leggi e norme legate all’acquisizione di idoneità ed al suo mantenimento nel tempo, con riferimento alla Regione Umbria.

- Responsabilità civile e penale legata all’esercizio della professione. Aspetti etici e deontologici.

- Aspetti contrattualistici e fiscali. Obblighi di tenuta contabile, in ragione delle diverse possibili forme di esercizio.

Unità di Competenza

“Sviluppare e promuovere l’offerta della fattoria didattica”

Risultato generale atteso

• Definire – in relazione alle richieste del mercato, al territorio di riferimento, alle risorse e alle dotazioni strutturali disponibili – le caratteristiche dell’offerta di fattoria didattica e le relative modalità di promozione.

Abilità

• Definire le caratteristiche dell’offerta della fattoria didattica attraverso l’osservazione e l’analisi del mercato, del territorio e della azienda agricola di riferimento.

- Osservare e rilevare le tendenze e le richieste del mercato. Analizzare il territorio e coglierne gli aspetti educativi.

- Definire le caratteristiche dell’offerta in relazione a quanto rilevato nell’analisi del mercato, alle caratteristiche aziendali, alle risorse e alle dotazioni strutturali disponibili nonché alle risorse ambientali e naturalistiche del contesto territoriale di riferimento.

- Porre attenzione ai cambiamenti del mercato di riferimento al fine di aggiornarsi continuativamente.

• Interagire con i soggetti del territorio in una logica di integrazione e sviluppo.

- Relazionarsi ed interagire con amministratori locali e soggetti delegati alla pianificazione del territorio; gestire rapporti interpersonali a monte, in itinere e a valle del processo produttivo (fornitori, clienti, soggetti del territorio).

• Promuovere la fattoria didattica.

- Sviluppare strategie e tecniche promozionali dei servizi di fattoria didattica e metterle in atto (es. promozione in contesti fieristici, gestione di un sito web, etc.).

Conoscenze minime

- Modalità di analisi del mercato verso cui rivolgere la propria offerta di servizi professionali di operatore della fattoria didattica e strategia della promozione e commercializzazione delle proprie prestazioni professionali.

- Principi di marketing turistico e territoriale.

- Contesto geografico, naturalistico (es. fondamenti sugli aspetti botanici, zoologici ed ecologici del territorio) e antropico del territorio (attività umane legate alla specificità del territorio:

agricoltura, allevamento, artigianato, enogastronomia, etc.).

- Rapporti tra attività agricola e fattoria didattica.

- Pricing: gestione delle tariffe.

- Canali e strategie promozionali e di commercializzazione del servizio.

- Software applicativi e internet per la gestione degli aspetti di comunicazione, promozione e commercializzazione.

Unità di Competenza

“Gestire la comunicazione e la relazione con i clienti della fattoria didattica”

Risultato generale atteso

• Adottare stili di comunicazione orientati principalmente ad instaurare una relazione con pubblici di ogni età, utili a svolgere attività di tipo divulgativo, formativo ed educativo, operativo.

Abilità

• Utilizzare strategie di comunicazione in funzione delle diverse tipologie di clienti e delle attività da svolgere

- Distinguere le principali strategie di comunicazione, orientate in particolare a catturare l’attenzione e a coinvolgere attivamente un particolare target di interlocutori.

- Utilizzare codici e modalità di interazione diversi, in funzione dell’età.

• Adottare stili di comportamento improntati alla cordialità e alla cortesia.

- Adottare stili di comportamento improntati alla cordialità e alla cortesia e, in caso di eventi imprevisti, adottare un comportamento caratterizzato da autocontrollo e da assunzione di responsabilità.

Conoscenze minime

- Modelli teorici di comunicazione.

- Fondamentali psicologici utili alla comprensione delle dinamiche relazionali verso le differenti tipologie di cliente.

Unità di Competenza

“Progettare ed erogare i percorsi didattici”

Risultato generale atteso

• Progettare, organizzare ed erogare l’attività didattica, in coerenza con le caratteristiche dei visitatori e gli obiettivi di valorizzazione della cultura agricola, dello sviluppo sostenibile e dell’educazione alimentare.

Abilità

• Progettare ed organizzare attività didattiche, predisponendo percorsi in funzione dell’età dei destinatari, ponendo particolare attenzione ai temi dello sviluppo sostenibile.

- Reperire informazioni rispetto al gruppo da ospitare, in modo da tarare la progettazione del percorso didattico.

- Utilizzare tecniche di progettazione e organizzazione di attività didattiche, puntando in particolare su filiere di prodotto agricolo e su modalità di produzione in armonia con l’ambiente. Elaborare i percorsi didattici individuando e valorizzando le risorse interne all’azienda (coltivazioni, allevamenti, spazi naturali, spazi organizzati).

• Predisporre materiali didattici di supporto e di accompagnamento.

- Utilizzare i principali programmi di elaborazione testi per la predisposizione dei programmi e del materiale didattico di supporto, da consegnare ai visitatori.

• Condurre attività didattiche e ricreative sulla base delle caratteristiche dei visitatori

- Individuare le caratteristiche di composizione del gruppo, per ritarare, se necessario, le modalità di conduzione dell’attività didattica rispetto al percorso progettato (es. accertarsi della possibile presenza di visitatori con particolari allergie o altre problematiche).

- Erogare le attività didattiche, secondo quanto definito in sede di progettazione.

Conoscenze minime

- Princìpi teorici e saperi pratici sui cicli biologici e sulle tecnologie in uso nell’azienda agricola.

- Princìpi di educazione alimentare.

- Princìpi relativi allo sviluppo sostenibile, inclusa legge regionale sugli organismi geneticamente modificati

- Tecniche di animazione nelle fattorie didattiche e di conduzione di laboratori.

- Metodologie e tecniche di progettazione ed organizzazione di attività didattiche.

- Tecniche di redazione di un percorso (studio e utilizzo di fattore tempo, fattore spazio, risorse e servizi disponibili, etc.).

- Tecniche di predisposizione di laboratori.

- Software applicativi per la redazione di testi e materiali didattici.

Unità di Competenza

“Valorizzare i prodotti aziendali, la cucina ed i prodotti del territorio”

Risultato generale atteso

• Valorizzare i prodotti aziendali, la cucina ed i prodotti del territorio, attraverso l’organizzazione del servizio di ristorazione/degustazione.

Abilità

• Conoscere e proporre ricette, piatti e degustazioni tradizionali e tipiche, al fine di valorizzare la cucina tradizionale.

- Conoscere e scegliere, con le persone preposte, ricette, piatti e degustazioni tradizionali e tipiche, utilizzando al meglio i prodotti aziendali e locali.

Conoscenze minime

- Prodotti tradizionali e locali e loro elaborazione in menù: caratteristiche organolettiche e nutrizionali, conoscenze di base di trasformazione e conservazione, tipiche preparazioni alimentari derivate (ricette).

- Marchi DOP, IGP, IGT, DOC, DOCG; prodotti compresi nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali.

- Tecniche base di degustazione.

Unità di Competenza

“Organizzare spazi e risorse della fattoria didattica”

Risultato generale atteso

• Conoscere i requisiti strutturali e di dotazione minimi obbligatori ed eventualmente collaborare all’allestimento e all’organizzazione degli spazi interni ed esterni destinati alle attività didattiche, al fine di rendere gli ambienti accoglienti, caratteristici e fruibili dal punto di vista delle attività da svolgere.

Abilità minime

• Organizzare l’accoglienza, nel rispetto dei requisiti normativi regionali, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi didattici.

- Accogliere un numero di visitatori, in relazione agli spazi aziendali ed agli operatori presenti in azienda nel rispetto dei requisiti normativi regionali (art. 6 del Regolamento attuativo della L.R. n.13/05) ed al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del percorso didattico.

Conoscenze minime

- Allestimento degli spazi nelle fattorie didattiche.

- Ottimizzazione delle dotazioni dell’impresa agricola in funzione della fattoria didattica.

Unità di Competenza

“Conoscere, rispettare e mantenere le condizioni di igiene e sicurezza. Prevenire i rischi”

Risultato generale atteso

• Conoscere, rispettare e far rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza, di igiene e sanità. Riconoscere e prevenire pericoli tipici dell’attività didattica. Ove del caso, organizzare nel minor tempo possibile il soccorso con i servizi competenti, adottando un comportamento caratterizzato da forte autocontrollo.

Abilità

• Rispettare le norme in materia di igiene degli alimenti

- Conoscere ed identificare le principali tipologie di intossicazione alimentare ed individuarne le possibili cause e fonti di rischio e contaminazione.

- Conoscere le procedure volte a garantire il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie adeguate al trattamento ed alla manipolazione degli alimenti.

• Prevenire e ridurre il rischio professionale ed ambientale

- Adottare stili e comportamenti idonei alla prevenzione e riduzione del rischio professionale, ambientale.

- Adottare comportamenti per la prevenzione degli incendi, del rischio elettrico e del gas.

• Riconoscere e prevenire pericoli tipici

- Prevedere o prevenire i pericoli tipici di particolari contesti (es. campagna, particolari condizioni atmosferiche, etc.) o rischi legati a particolari tipologie di cliente (in particolare bambini, anziani, diversamente abili).

• Gestire il primo soccorso

- Organizzare il soccorso con i servizi competenti e disponibili sul territorio.

Conoscenze minime

- D.G.R. n. 613 del 23/04/2007 “Sicurezza alimentare Regione Umbria - Linee di indirizzo vincolanti per l’applicazione del Regolamento comunitario n. 852/04 e procedure operative” e sue modificazioni, tenute in conto le specificità di settore.

- Normativa relativa a sicurezza sul lavoro e antinfortunistica - Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue modificazioni. Fattori di rischio professionale ed ambientale. Elementi di messa in sicurezza degli ambienti e dei materiali e di diminuzione del rischio.

- Pericoli e rischi legati al contesto ed alle tipologie di visitatori.

- Il sistema regionale di soccorso organizzato.

- Aspetti assicurativi inerenti la responsabilità civile.

Unità di Competenza

“Valutare e migliorare la qualità del servizio di fattoria didattica”

Risultato generale atteso

• Valutare la qualità del servizio di fattoria didattica in termini di efficacia e di percezione del beneficiario, individuando le eventuali criticità. Definire le eventuali azioni di miglioramento.

Abilità

• Valutare la qualità del servizio erogato in termini di efficacia e di percezione del beneficiario, individuando le eventuali criticità e definendo opportune azioni di miglioramento.

- Definire modelli di valutazione della qualità erogata e della qualità percepita da parte dei beneficiari.

- Raccogliere le informazioni ed analizzarle in coerenza con il metodo scelto, individuando i presumibili fattori che hanno eventualmente causato esiti inferiori alle attese.

- Definire le eventuali modifiche ed integrazioni ai servizi offerti.

Conoscenze minime

- Aspetti di gestione della qualità nell’erogazione di un servizio.

- Modalità di valutazione della qualità di un servizio.

 

 

Allegato B

Linee di procedimento della certificazione degli apprendimenti formali, non formali ed informali maturati dai richiedenti l’idoneità alle attività di fattoria didattica

 

Art. 1. Princìpi e campo applicativo

1. Le linee di procedimento di seguito esposte sono esclusivamente applicabili alla certificazione degli apprendimenti maturati dai richiedenti l’idoneità all’esercizio dell’attività di fattoria didattica, con riferimento agli standard minimi di competenza di cui all’allegato A, richiamato al comma 1 dell’art. 11 del Regolamento attuativo della legge regionale n. 13/2005 “Norme per la disciplina delle fattorie didattiche”.

2. La certificazione degli apprendimenti è svolta sulla base di una fra le seguenti modalità, equivalenti ai fini del valore del procedimento e scelta dall’interessato:

a) in modo diretto, con riferimento all’insieme degli apprendimenti formali, non formali ed informali da esso maturati nel corso della propria vita. Esercita l’accesso a questa modalità chi dispone di almeno due anni di dimostrabile esercizio dell’attività di animazione didattica in strutture umbre o di altre regioni;

b) al termine del percorso formativo standard di cui alla lettera b), comma 1 dell’art. 11 del Regolamento attuativo.

3. La certificazione può essere integrale o parziale, riferendosi in questo secondo caso ad una o più unità di competenza (UC ) costituenti lo standard minimo di cui al richiamato allegato A.

4. Le linee di procedimento costituiscono il riferimento vincolante per la definizione delle disposizioni attuative effettuata con successivi provvedimenti dirigenziali congiunti fra i Servizi regionali “Interventi per il Territorio Rurale” e “Istruzione”, in coerenza con la normativa generale vigente.

 

Art. 2. Procedimento di certificazione diretta

1. Il procedimento di certificazione diretta degli apprendimenti di cui all’art. 1, comma 2 lettera a) è avviato a richiesta dell’interessato, mediante presentazione di dossier conforme agli standard documentali all’uopo definiti, contenenti gli elementi di seguito elencati:

• generalità del richiedente;

• curriculum vitae specifico, sottoscritto in originale e aggiornato alla data di richiesta, nel quale vengano analiticamente esposte le attività di animazione didattica svolte, oltre ad ogni altra esperienza ritenuta utile dal richiedente ai fini della dimostrazione delle proprie competenze;

• copia delle evidenze a supporto della dimostrazione dell’effettivo svolgimento delle attività di animazione, oltre che del possesso delle competenze di cui allo standard minimo richiamato all’art. 1. Si intende per evidenza ogni documento – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attestati di partecipazione ad attività formative, contratti di lavoro, materiali prodotti nell’ambito di attività professionali o personali – chiaramente riferibile al richiedente;

• sottoscrizione delle clausole di assunzione di responsabilità.

2. La Commissione di certificazione di cui all’art. 4 procede ad audizione del richiedente, rivolta alla presentazione motivata del curriculum vitae e delle evidenze, in modo funzionale alla loro valutazione in termini di pertinenza e significatività. Sulla base degli elementi raccolti, la Commissione formula per iscritto il proprio giudizio in merito alla certificazione degli apprendimenti, che comunica al richiedente accompagnandolo, in caso di certificazione parziale, da indicazioni non vincolanti circa le modalità di completamento del procedimento.

 

Art. 3. Procedimento di certificazione conclusiva di percorso formativo

1. Il procedimento di certificazione diretta degli apprendimenti di cui all’art. 1, comma 2 è automaticamente avviato a seguito di iscrizione dell’interessato al percorso formativo di abilitazione di cui alla lettera b), comma 1 dell’art.11 del Regolamento attuativo.

2. Al termine del percorso formativo la Commissione di certificazione di cui all’art. 4 procede ad esame degli apprendimenti maturati dal richiedente, attraverso colloquio rivolto alla valutazione delle conoscenze e delle abilità acquisite, integrato dall’esame degli esiti della valutazione didattica e dell’eventuale riconoscimento dei crediti formativi, sulla base della documentazione fornita dal soggetto attuatore il percorso. Sulla base degli elementi raccolti, la Commissione formula per iscritto il proprio giudizio in merito alla certificazione degli apprendimenti, che comunica al richiedente accompagnandolo, in caso di certificazione parziale, da indicazioni non vincolanti circa le modalità di completamento del procedimento.

 

Art. 4. Commissione di certificazione

1. La Commissione di certificazione ha natura pubblica ed è costituita con atto congiunto fra i Servizi regionali “Istruzione” e “Interventi per il Territorio Rurale”. La Commissione è composta da 5 membri:

• un rappresentante del Servizio regionale “Interventi per il Territorio Rurale”, che svolge anche funzione di Presidente;

• un rappresentante del Servizio regionale “Istruzione”, con funzioni di segretario e garante della correttezza metodologica del procedimento di certificazione;

• tre esperti dell’ambito professionale oggetto di certificazione, designati su proposta delle associazioni di rappresentanza datoriale del settore maggiormente significative nella regione.

2. La Commissione definisce le proprie modalità operative nel rispetto delle presenti linee di procedimento e verbalizza le proprie attività, nel rispetto dei princìpi di tracciabilità delle decisioni assunte.

3. Il Servizio regionale “Istruzione”, di concerto con il Servizio regionale “Interventi per il Territorio Rurale”, provvede al rilascio dell’attestazione finale del procedimento, in conformità al repertorio regionale delle certificazioni ed alle norme di trasparenza e mutuo riconoscimento applicabili.

 

Art. 5. Valore delle certificazioni rilasciate

1. La certificazione completa, ovvero riferita all’intero insieme delle unità di competenza costituenti lo standard minimo di cui al già richiamato allegato A, attesta l’idoneità di cui all’art. 4 della legge regionale n. 13/2005.

2. Le certificazioni parziali, ovvero riferite alle singole unità di competenza costituenti lo standard minimo di cui al già richiamato allegato A, concorrono per capitalizzazione all’acquisizione della certificazione completa, assumendo inoltre il valore di credito a priori nella frequenza del percorso formativo standard di abilitazione.

3. Le certificazioni rilasciate decadono in tutti i loro effetti in caso di accertamento, anche successivo al procedimento, di irregolarità nelle evidenze presentate e/o di violazione delle clausole di responsabilità.

 

 

Allegato C – Standard minimo di percorso formativo

 

Operatore della fattoria didattica

Canale di offerta formativa: Percorso formativo obbligatorio per l’acquisizione di idoneità (l.r. n. 13/2005 e art. 11 Regolamento attuativo).

Durata minima del percorso: 90 ore.

Articolazione minima del percorso formativo

 

 

Requisiti in ingresso al percorso: nessuno.


[1] Abrogato dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.R. 24 febbraio 2010, n. 4.