§ 3.2.149 - L.R. 22 febbraio 2005, n. 13.
Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:22/02/2005
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Attività).
Art. 3.  (Requisiti delle fattorie didattiche).
Art. 4.  (Formazione degli operatori).
Art. 5.  (Elenco regionale).
Art. 6.  (Programma regionale).
Art. 7.  (Dichiarazione di inizio delle attività di fattoria didattica)
Art. 8.  (Simbologia).
Art. 9.  (Aiuti finanziari).
Art. 9 bis.  (Fattorie sociali)
Art. 10.  (Norma finanziaria).
Art. 11.  (Ulteriori disposizioni).
Art. 12.  (Modificazione dell’art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).


§ 3.2.149 - L.R. 22 febbraio 2005, n. 13. [1]

Norme per la disciplina delle fattorie didattiche e modificazione dell’art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6, come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8.

(B.U. 16 marzo 2005, n. 12).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. Con la presente legge la Regione Umbria in armonia con il proprio Statuto e con riferimento alla legge regionale 14 agosto 1997, n. 28 e alla legge regionale 20 agosto 2001, n. 21 e nel rispetto del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell’ambito delle attività connesse all’attività agricola, promuove la realizzazione di fattorie didattiche allo scopo di riavvicinare i cittadini ed in particolare le giovani generazioni al mondo agricolo, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua cultura, alle sue molteplici funzioni volte a migliorare la qualità della vita.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione riconosce come fattorie didattiche le imprese agricole e agrituristiche, singole o associate, come definite ai sensi del D.Lgs. 228/01 che si impegnano a svolgere oltre alle attività tradizionali, attività didattiche, culturali e ricreative per la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali e dei processi di produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli e silvo pastorali, per educare ad un consumo alimentare consapevole, al rispetto per l’ambiente nell’ambito dello sviluppo sostenibile.

 

     Art. 2. (Attività).

     1. Le fattorie didattiche offrono all’utenza percorsi educativi e formativi, di uno o più giorni, incentrati sulla conoscenza dell’agricoltura, dell’ambiente naturale, del bosco, della montagna, della fauna e della flora selvatica della gestione delle risorse, del paesaggio e delle tradizioni rurali, dell’artigianato rurale ed artistico, dei modelli produttivi e sociali del passato e del presente e in generale del patrimonio storico-culturale e religioso, per stimolare riflessioni e azioni consapevoli a favore dello sviluppo sostenibile.

     2. Offrono inoltre percorsi finalizzati alla conoscenza del territorio, di interesse enogastronomico e di educazione alimentare per sensibilizzare gli utenti sui temi del rapporto millenario fra l’uomo e l’ambiente.

 

     Art. 3. (Requisiti delle fattorie didattiche).

     1. Le fattorie didattiche devono essere attrezzate e dotate di tutti gli strumenti e strutture necessarie per ricevere i partecipanti alle attività didattiche culturali e ricreative esercitate, nonché possedere tutti i requisiti igienico-sanitari, di ricettività ed ospitalità e di sicurezza sanciti dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, al D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 155 e alla legge regionale 20 agosto 2001, n. 21.

     2. Il titolare deve concordare, prima della visita, con gli insegnanti e/o accompagnatori gli obiettivi educativi da raggiungere ed il programma da realizzare in base alle potenzialità dell’azienda agricola e delle valenze territoriali e ambientali, il periodo di accoglienza, l’eventuale disponibilità di pernottamento e di preparazione dei pasti, la tariffa massima per ogni gruppo di studio.

     3. Le fattorie didattiche devono garantire una struttura ricettiva adeguata ad ospitare le scolaresche in proporzione al numero dei partecipanti, alla durata della permanenza in azienda, alle strutture in dotazione all’azienda agricola e al numero di operatori presenti in azienda. Devono inoltre assicurare la presenza di locali o ambienti coperti attrezzati con arredo indispensabile per la realizzazione delle attività didattiche previste, locali adibiti a sala ristoro e/o per il consumo di colazioni o merende al sacco, idonea viabilità e parcheggi per il transito dei mezzi di trasporto.

     4. Le fattorie didattiche che prevedono esclusivamente l’ospitalità nell’arco di un’ unica giornata senza pernottamento non hanno l’obbligo di dotarsi di strutture per l’alloggio.

     5. Le aziende agrituristiche riconosciute come fattorie didattiche ai sensi della presente legge, oltre alla deroga prevista all’ articolo 3, comma 11 della L.R. 28/97 riferita al numero di posti a sedere per la somministrazione pasti, possono anche derogare dal limite di capacità ricettiva massima di trenta posti letto previsto all’articolo 3, comma 10 della L.R. 28/97 esclusivamente per lo svolgimento delle attività didattiche, culturali e ricreative previste dalla presente legge.

 

     Art. 4. (Formazione degli operatori).

     1. La Regione anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole e/o agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell’ambito regionale ovvero tramite altri soggetti giuridici di natura pubblicoprivata, istituisce corsi di formazione di operatore di fattoria didattica e di aggiornamento per imprenditori agricoli e operatori agrituristici che intendono attivare nelle loro aziende una fattoria didattica [2].

     1-bis. I corsi di formazione e di aggiornamento di cui al comma 1 istituiti dalla Regione tramite soggetti pubblico-privati, devono essere previsti nell’ambito di documenti di programmazione regionale [3].

     2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e al termine del corso ai partecipanti viene rilasciato un attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica.

     3. Sono esonerati dalla partecipazione ai corsi coloro che dimostrano di aver esercitato l’attività di animazione didattica per almeno due anni in strutture regionali umbre o di altre regioni.

 

     Art. 5. (Elenco regionale).

     1. È istituito presso la Giunta regionale Servizio bonifica e miglioramenti fondiari l’elenco regionale delle fattorie didattiche. Le aziende agricole e/o agrituristiche in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 3 e 4 e che intendono essere iscritte nell’elenco regionale devono farne richiesta alla Giunta regionale anche per il tramite delle organizzazioni professionali agricole, allegando una relazione illustrativa del piano delle attività didattiche e ricreative che possono essere svolte in azienda, le caratteristiche dei percorsi educativi ed i periodi di realizzazione dell’attività.

     2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l’iscrizione nell’elenco regionale, e predispone l’apposita modulistica.

     3. Alle fattorie didattiche iscritte nell’elenco regionale e che esercitano tale attività viene rilasciato un attestato di qualità qualora dimostrino una cura particolare dal punto di vista dello sviluppo sostenibile con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 11, sentita la commissione di cui all’articolo 8 della L.R. 28/97 [4].

 

     Art. 6. (Programma regionale).

     1. Sulla base di quanto previsto dall’articolo 5, comma 1 la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria, le istituzioni scolastiche, i referenti dell’educazione alimentare, i servizi di formazione professionale, in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale e della pianificazione territoriale adotta il programma regionale delle fattorie didattiche nell’ambito di quello previsto dall’articolo 17 della L.R. 28/1997.

 

     Art. 7. (Dichiarazione di inizio delle attività di fattoria didattica) [5]

     1. L’imprenditore agricolo iscritto nell’Elenco di cui all’articolo 5 che intende avviare l’attività di fattoria didattica presenta al comune ove è situato l’immobile destinato all’attività di fattoria didattica la dichiarazione di inizio attività, di seguito DIA, ai sensi della normativa vigente in materia di dichiarazione di inizio attività e con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 11. La DIA è corredata, anche per mezzo di autocertificazione, della documentazione concernente il possesso dei requisiti di cui alla presente legge.

     2. La DIA può essere presentata qualora l’imprenditore agricolo di cui al comma 1 o un suo coadiuvante familiare o un collaboratore sia in possesso dell’attestato di idoneità di operatore di fattoria didattica di cui all’articolo 4, comma 2 o dei requisiti previsti all’articolo 4, comma 3.

     3. Qualora l’attività sia svolta su più fabbricati ricadenti in comuni diversi, la DIA è presentata a tutti i comuni ove sono localizzati gli immobili destinati alle attività di fattoria didattica.

     4. L’imprenditore agricolo può avviare l’attività di fattoria didattica dalla data di presentazione della DIA.

     5. Il comune competente, qualora accerti la carenza dei requisiti di cui alla presente legge, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della DIA adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività salvo che l’interessato provveda a conformare detta attività alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune stesso che non può essere inferiore a trenta giorni. Nel caso di mancato adeguamento nei termini previsti dal comune, lo stesso assume determinazioni in via di autotutela ai sensi della normativa vigente.

     6. L’imprenditore agricolo che esercita le attività di fattoria didattica comunica entro quindici giorni al comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella DIA.

     7. I comuni, entro trenta giorni dal ricevimento della DIA, trasmettono alla struttura della Giunta regionale competente in materia di diversificazione delle attività agricole, un documento sintetico che riporta i dati principali della DIA riferiti all’imprenditore agricolo che esercita attività di fattoria didattica, agli immobili e ai servizi offerti.

 

     Art. 8. (Simbologia).

     1. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni professionali agricole e agrituristiche maggiormente rappresentative a livello nazionale e operanti nell’ambito regionale, definisce un simbolo distintivo che individua su tutto il territorio regionale le fattorie didattiche in esercizio [6].

     2. Il simbolo è riportato su tutto il materiale pubblicitario, illustrativo e segnaletico.

 

     Art. 9. (Aiuti finanziari).

     1. La Regione nel quadro delle azioni e degli interventi dello sviluppo rurale sostenuti dall’Unione Europea concede contributi per realizzare o migliorare le strutture di accoglienza, per l’allestimento dei locali e degli spazi funzionali allo svolgimento dell’attività didattica e formativa degli utenti.

     2. La Giunta regionale concede altresì contributi alle fattorie didattiche per progetti da realizzare in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2.

     3. I contributi previsti al comma 1 e 2 sono soggetti alla regola del «de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.

 

     Art. 9 bis. (Fattorie sociali) [7]

     1. Si considerano fattorie sociali le attività svolte da un'impresa agricola ad integrazione dell'attività produttiva agricola, forestale, o zootecnica che integra il percorso produttivo mediante l'utilizzazione di attrezzature o risorse prevalentemente della propria azienda, con l'offerta di servizi educativi, assistenziali, riabilitativi, terapeutici, formativi, occupazionali, finalizzati all'inclusione sociale e lavorativa, rivolti a soggetti con disabilità, in condizioni di disagio o a rischio di emarginazione sociale e comunque a tutti i soggetti destinatari delle prestazioni sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali).

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Per l’esercizio 2005 al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4, comma 1 e 9, comma 2 si provvede con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base07.1.019 del bilancio regionale di previsione, parte spesa (cap. 3862) [8].

     2. Per l’esercizio 2005 al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 9, comma 1 si provvede nell’ambito dei finanziamenti previsti per gli interventi dello sviluppo rurale sostenuti dall’Unione europea con imputazione alla unità previsionale di base 07.2.008 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, denominata «Attività agrituristica» (cap. 8151).

     3. Per gli anni successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

     4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 3.

 

     Art. 11. (Ulteriori disposizioni).

     1. Con regolamento regionale sono stabilite le modalità per l’attuazione della presente legge con particolare riguardo alle strutture che offrono ospitalità ai disabili.

 

     Art. 12. (Modificazione dell’art. 20 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8).

     1. La locuzione: «da un’ora dopo il tramonto ad un’ora prima dell’alba» contenuta nell’articolo 20, lett. l), della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 come integrata e modificata dalla legge regionale 26 marzo 1997, n. 10 e dalla legge regionale 26 maggio 2004, n. 8, è sostituita con la locuzione: «da mezz’ora dopo il tramonto a mezz’ora prima dell’alba».


[1] Abrogata dall'art. 35 della L.R. 7 agosto 2014, n. 16.

[2] Comma così modificato dall'art. 127 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[3] Comma inserito dall'art. 127 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[4] Comma così modificato dall'art. 65 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[6] Comma così modificato dall'art. 67 della L.R. 16 febbraio 2010, n. 15.

[7] Articolo inserito dall'art. 58 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[8] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 11 novembre 2009, n. 22.