§ 3.2.120 - L.R. 20 agosto 2001, n. 21.
Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:20/08/2001
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Principio di precauzione).
Art. 3.  (Divieto di coltivazione di piante transgeniche).
Art. 4.  (Esclusione dai finanziamenti).
Art. 5.  (Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale).
Art. 6.  (Ricerca).
Art. 7.  (Consenso informato).
Art. 8.  (Ristorazione collettiva).
Art. 9.  (Appalti di servizi).
Art. 10.  (Diritto di scelta alimentare).
Art. 11.  (Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici).
Art. 12.  (Comunicazione ed educazione alimentare).
Art. 13.  (Contributi).
Art. 14.  (Informazione).
Art. 15.  (Sanzioni).
Art. 16.  (Norma finanziaria).
Art. 17.  (Efficacia della legge).
Art. 18.  (Relazione annuale).
Art. 19.  (Abrogazione).


§ 3.2.120 - L.R. 20 agosto 2001, n. 21. [1]

Disposizioni in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione, commercializzazione e consumo di organismi geneticamente modificati e per la promozione di prodotti biologici e tipici.

(B.U. n. 41 del 29 agosto 2001).

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione a tutela della salute umana, delle risorse genetiche del territorio e della qualità, specificità, originalità e territorialità della produzione agroalimentare con la presente legge:

     a) disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e la commercializzazione di organismi geneticamente modificati;

     b) favorisce il consumo di prodotti agricoli biologici e di qualità;

     c) promuove iniziative di comunicazione e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biologici e di qualità, nonché sui rischi derivanti dall'uso di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

TITOLO II

COLTIVAZIONE, ALLEVAMENTO, SPERIMENTAZIONE,

COMMERCIALIZZAZIONE E CONSUMO DI

ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI

 

     Art. 2. (Principio di precauzione).

     1. La Regione applica il principio di precauzione nelle decisioni che riguardano l'uso, per qualunque fine, di organismi geneticamente modificati e di prodotti da essi derivati, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute umana e per l'ambiente.

     2. La Regione promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con i seguenti obiettivi:

     a) mantenere la biodiversità;

     b) ricostituire sistemi agricoli diversificati, nella direzione di uno sviluppo durevole e del mantenimento dell'alto valore del paesaggio agrario regionale.

 

     Art. 3. (Divieto di coltivazione di piante transgeniche).

     1. Nelle more della messa a punto di protocolli idonei e specifici per la valutazione dei rischi di impatto sui sistemi agrari regionali, e fatte salve le emissioni autorizzate ai sensi della direttiva comunitaria in materia, è vietata la coltivazione in pieno campo, anche a fini sperimentali, su tutto il territorio regionale, di piante geneticamente modificate.

 

     Art. 4. (Esclusione dai finanziamenti).

     1. Le aziende e le industrie agroalimentari che utilizzano organismi geneticamente modificati, comunque presenti nel ciclo produttivo come materia prima, coadiuvanti, additivi o ingredienti, sono escluse dall'accesso a qualunque tipo di contributi erogati dalla Regione.

     2. Le esclusioni di cui al comma 1 riguardano anche le aziende che utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime derivate da piante geneticamente modificate.

 

     Art. 5. (Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana e animale).

     1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione europea in materia di etichettatura è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di evidente etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati.

     2. I prodotti contenenti organismi geneticamente modificati devono essere comunque esposti al pubblico in appositi e separati contenitori o scaffali, in modo da essere chiaramente identificabili.

     3. I gestori che commercializzano esclusivamente alimenti esenti da organismi geneticamente modificati o prodotti derivati possono darne comunicazione alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine di essere inseriti nell'elenco di tali esercizi commerciali redatto annualmente a cura della Regione.

 

     Art. 6. (Ricerca).

     1. La Regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte alla individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone nonché alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali di interesse agrario.

     2. Sono escluse dalla erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica.

     3. Le immissioni deliberate autorizzate dal Ministero della sanità ai sensi della direttiva comunitaria vigente potranno essere effettuate esclusivamente nelle zone non contemplate dalla presente legge.

 

     Art. 7. (Consenso informato).

     1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberate e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità ai Comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni.

     2. Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.

     3. La Regione promuove le iniziative dei Comuni che attraverso specifiche deliberazioni dichiarino il proprio territorio antitransgenico.

TITOLO III

PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E EDUCAZIONE ALIMENTARE

 

     Art. 8. (Ristorazione collettiva).

     1. Nei servizi di ristorazione collettiva di asili, scuole, università, ospedali, luoghi di cura, gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

     2. I soggetti gestori dei servizi di cui al comma 1 hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati negli alimenti somministrati, comunque provenienti da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati.

 

     Art. 9. (Appalti di servizi).

     1. Gli appalti pubblici di ristorazione collettiva di cui all'art. 8 sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento relativo alla qualità dei prodotti agricoli offerti.

 

     Art. 10. (Diritto di scelta alimentare).

     1. Nei servizi di ristorazione collettiva di cui all'art. 8 deve essere assicurata a chi ne faccia richiesta, la somministrazione di pasti e diete vegetariane.

 

     Art. 11. (Promozione dell'utilizzazione di prodotti biologici e tipici).

     1. La Regione cofinanzia progetti di promozione integrata di prodotti agroalimentari per le seguenti tipologie di azioni:

     a) per diffondere la conoscenza dei prodotti di qualità e tipici con particolare riguardo ai caratteri legati alla tradizione e alla sicurezza alimentare;

     b) per attività di consulenza, studio e progettazione, volte alla conoscenza dei mercati ed alla qualificazione dei servizi di accompagnamento del prodotto.

     2. I progetti di cui al comma 1 per essere ammessi al cofinanziamento devono prevedere la realizzazione di un insieme di azioni coordinate in grado di valorizzare le produzioni agroalimentari di qualità e tipiche e con diretta ricaduta sui produttori agricoli ed essere conformi agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo.

 

     Art. 12. (Comunicazione ed educazione alimentare).

     1. Le iniziative di comunicazione alimentare di cui all'art. 1, lett. c) sono indirizzate in particolare agli utenti dei servizi di ristorazione collettiva e agli operatori delle mense.

     2. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate dalle istituzioni pubbliche titolari dei servizi di ristorazione collettiva, tenendo conto delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN) e della Regione, la quale, a tal fine, può avvalersi del supporto dell'Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA). Le iniziative sono altresì realizzate nel rispetto delle identità culturali presenti nelle collettività multietniche.

 

     Art. 13. (Contributi).

     1. Per le iniziative di cui agli articoli 11 e 12 sono erogati contributi rispettivamente agli organismi di filiera e ai soggetti gestori dei servizi di ristorazione collettiva.

     2. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 1, i destinatari devono presentare progetti in conformità ai commi 3, 4, 5 e 6.

     3. La Giunta regionale disciplina con proprio atto:

     a) le modalità per la presentazione dei progetti;

     b) il contenuto dei progetti;

     c) le modalità e i termini per l'erogazione dei contributi;

     d) le modalità di rendicontazione dei contributi;

     e) le ipotesi di decadenza e revoca dei contributi.

     4. La Giunta regionale determina annualmente, sulla base delle risorse disponibili:

     a) il numero massimo di progetti presentabili per ciascun soggetto richiedente;

     b) la soglia massima di contributo erogabile per ciascun progetto.

     5. Ai fini della concessione dei contributi per le iniziative di cui all'art. 12 i destinatari devono dimostrare l'utilizzo, nei propri servizi di ristorazione collettiva, di prodotti agricoli biologici e di qualità regolamentati e certificati ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale, nella misura stabilita al comma 6.

     6. La Giunta regionale determina annualmente la misura minima percentuale di utilizzo dei prodotti di cui al comma 5, al fine di pervenire progressivamente alla loro prevalenza nelle diete giornaliere nei servizi di ristorazione collettiva.

 

     Art. 14. (Informazione).

     1. I soggetti ammessi ai contributi per le iniziative di cui all'art. 12 sono tenuti a fornire agli utenti, nell'ambito del servizio ristorativo espletato:

     a) informazione sull'organizzazione generale e sulle condizioni del servizio;

     b) tabelle dietetiche e valori nutrizionali dei menù;

     c) materiale informativo in materia di comunicazione ed educazione alimentare;

     d) informazioni sulla natura e sui risultati dei controlli sanitari e merceologici compiuti sulle strutture dalle competenti autorità pubbliche o da soggetti privati autorizzati;

     e) informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.

TITOLO IV

SANZIONI - COPERTURA FINANZIARIA

ED EFFICACIA DELLA LEGGE

 

     Art. 15. (Sanzioni).

     1. Fatte salve le sanzioni previste dalla vigente normativa nazionale, le violazioni e i divieti contenuti nella presente legge comportano il pagamento di una sanzione amministrativa da L. 1.500.000

(unmilionecinquecentomila) a L. 25.000.000 (venticinquemilioni).

     2. All'irrogazione delle sanzioni provvedono i Comuni territorialmente interessati, secondo quanto previsto dall'art. 2 della L.R. 30 maggio 1983, n. 15. Per la ripartizione tra la Regione ed i Comuni degli importi delle sanzioni comminate si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 30 maggio 1983, n. 15 e dell'art. 29 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

     3. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 2 dell'art. 5, oltre alla applicazione della sanzione pecuniaria, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio commerciale da 1 a 3 giorni.

 

     Art. 16. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 11 della presente legge si provvede a decorrere dall'esercizio 2002 con gli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 07.1.004 denominata: "Sistemi di qualità e qualificazione delle produzioni".

     2. Al finanziamento degli interventi previsti all'articolo 12 della presente legge si fa fronte con le disponibilità presenti nella unità previsionale di base 07.1.008 denominata: "Promozione, informazione e rilevamento dati nel settore agricolo" del bilancio di previsione 2001 quale finanziamento della legge regionale 22 marzo 2001, n. 9.

     3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa.

     4. Per gli anni 2002 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

 

     Art. 17. (Efficacia della legge).

     1. Ai contributi previsti dalla presente legge è data attuazione dal giorno successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato (CE).

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E ABROGAZIONI

 

     Art. 18. (Relazione annuale).

     1. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente commissione consiliare permanente sull'attuazione della presente legge.

 

     Art. 19. (Abrogazione).

     1. E' abrogata la legge regionale 22 marzo 2001, n. 9 recante "Norme per la promozione di iniziative di comunicazione ed educazione alimentare".

 

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[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.