§ 5.2.26 - L.R. 17 luglio 2002, n. 13.
Istituzione e disciplina della figura professionale dell’operatore socio-sanitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:17/07/2002
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Istituzione della figura professionale).
Art. 2.  (Formazione).
Art. 3.  (Contesti operativi e relazionali).
Art. 4.  (Requisiti di accesso).
Art. 5.  (Organizzazione didattica).
Art. 6.  (Materie di insegnamento e tirocinio).
Art. 7.  (Esame finale e rilascio dell’attestato).
Art. 8.  (Titoli pregressi).
Art. 9.  (Norme regolamentari attuative).
Art. 10.  (Norme transitorie).


§ 5.2.26 - L.R. 17 luglio 2002, n. 13. [1]

Istituzione e disciplina della figura professionale dell’operatore socio-sanitario.

(B.U. n. 33 del 31 luglio 2002).

 

Art. 1. (Istituzione della figura professionale).

     1. E’ istituita la figura professionale dell’operatore socio-sanitario.

     2. L’operatore socio-sanitario, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

     a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;

     b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente.

 

     Art. 2. (Formazione).

     1. La Regione, in applicazione dell’articolo 95, comma 1, lettere a) e g) della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, provvede alla programmazione dei corsi e alle attività didattico -formative relative all’acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario.

     2. La Giunta regionale determina, con il piano annuale di formazione degli operatori della sanità, in attuazione del Piano sanitario regionale, l’attivazione dei corsi in base al fabbisogno annuale.

     3. I corsi sono gestiti dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o da organismi accreditati, con comprovata esperienza nel settore, secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall’articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dalla legge regionale 21 ottobre 1981, n. 69 e successive modificazioni.

 

     Art. 3. (Contesti operativi e relazionali).

     1. L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività:

     a) in tutti i servizi del settore sociale e sanitario, di tipo residenziale e semiresidenziale, in ambito ospedaliero e al domicilio dell’utente;

     b) in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale.

     2. In particolare gli operatori socio-sanitari esplicano:

     a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero;

     b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale;

     c) supporto gestionale, organizzativo e formativo.

 

     Art. 4. (Requisiti di accesso).

     1. Per l’accesso ai corsi di formazione di operatore socio-sanitario è richiesto il diploma di scuola dell’obbligo ed il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

 

     Art. 5. (Organizzazione didattica).

     1. La didattica è strutturata per moduli didattici e per aree disciplinari e comprende:

     a) un modulo di base;

     b) un modulo professionalizzante.

     2. I corsi di formazione per operatore sociosanitario hanno durata non inferiore a diciotto mesi, per un numero di ore non inferiore a mille.

     3. In aggiunta al corso di qualificazione di base, la Giunta regionale attiva moduli di formazione integrativa, miranti a specifiche utenze e specifici contesti operativi.

     4. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 8 della legge 8 gennaio 2002, n. 1 di conversione del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, programma corsi di formazione complementare in assistenza sanitaria per operatori socio-sanitari.

 

     Art. 6. (Materie di insegnamento e tirocinio).

     1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all’articolo 5, sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

     a) socio-culturale, istituzionale e legislativa;

     b) psicologica e sociale;

     c) igienico-sanitaria;

     d) tecnico-operativa.

     2. Tutti i corsi comprendono un tirocinio guidato presso le strutture ed i servizi nel cui ambito è prevista la figura dell’operatore socio-sanitario.

 

     Art. 7. (Esame finale e rilascio dell’attestato).

     1. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di un’apposita commissione d’esame costituita dalla Giunta regionale.

     2. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non sono ammessi alle prove di valutazione finale coloro che hanno superato il tetto massimo di assenze indicato nel provvedimento regionale di attivazione del corso.

     3. Il provvedimento regionale di attivazione del corso fissa il numero dei partecipanti.

     4. All’allievo che supera la prova è rilasciato dalla Regione attestato di qualifica valido, ai sensi della normativa vigente, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

 

     Art. 8. (Titoli pregressi).

     1. La Regione quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio-sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.

     1 bis). Ai fini della quantificazione del credito formativo ai sensi del comma 1, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2013 i criteri e le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento regionale 4 marzo 2003, n. 4 (Modalità per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario), come modificato dal regolamento regionale 21 dicembre 2006, n. 14 [2].

 

     Art. 9. (Norme regolamentari attuative).

     1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari riferite alle attività, alle competenze e alle materie di insegnamento dei corsi.

 

     Art. 10. (Norme transitorie).

     1. La frequenza, con esito positivo, di corsi autorizzati dalla Regione Umbria per la formazione di operatori che svolgono la loro attività nel campo sociale, assistenziale e sanitario, ed espletati prima dell’entrata in vigore della presente legge, in base al provvedimento del 22 febbraio 2001 siglato in sede di Conferenza Stato Regioni, tra Ministero della sanità, Ministero della solidarietà sociale, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, è valutata ai fini dell’applicazione dell’articolo 8.

     2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il profilo di operatore tecnico addetto all’assistenza – OTA è ad esaurimento. Dalla stessa data i posti di OTA, vacanti o resisi vacanti nella dotazione organica di ciascuna azienda sanitaria, non possono essere coperti e vanno riconvertiti nel profilo professionale di operatore socio-sanitario.

     3. Le norme di cui al comma 1, dell’articolo 9 sono emanate entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.

[2] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.