§ 3.2.124 - L.R. 19 novembre 2001, n. 28.
Testo unico regionale per le foreste.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:19/11/2001
Numero:28


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Regolamento di attuazione).
Art. 3.  (Funzioni e compiti in materia forestale)
Art. 4.  (Terreni sottoposti a vincolo).
Art. 5.  (Definizione di bosco).
Art. 6.  (Autorizzazioni).
Art. 7.  (Divieti).
Art. 8.  (Rinvio al regolamento).
Art. 9.  (Ditte boschive).
Art. 10.  (Elenco degli operatori forestali).
Art. 11.  (Contenzioso forestale).
Art. 12.  (Alberi sottoposti a tutela).
Art. 13.  (Abbattimento e spostamento degli alberi).
Art. 13 bis.  (Alberi monumentali)
Art. 14.  (Specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela e relative autorizzazioni).
Art. 15.  (Imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura).
Art. 16.  (Iniziative naturalistiche).
Art. 17.  (Organi di indirizzo e coordinamento).
Art. 18.  (Comitato regionale consultivo).
Art. 19.  (Sala operativa unificata permanente).
Art. 20.  (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).
Art. 21.  (Campagna annuale antincendio).
Art. 22.  (Volontari).
Art. 23.  (Lotta attiva contro gli incendi boschivi).
Art. 24.  (Prescrizioni e divieti).
Art. 25.  (Sistema informativo forestale).
Art. 26.  (Piano forestale regionale).
Art. 27.  (Programma annuale).
Art. 28.  (Interventi).
Art. 29.  (Programma degli interventi)
Art. 30.  (Progetti speciali).
Art. 31.  (Amministrazione e gestione del patrimonio agroforestale).
Art. 32.  (Sostegno e sostituzione).
Art. 33.  (Finalità ed ambito di applicazione).
Art. 34.  (Autorizzazione alla produzione e vendita).
Art. 35.  (Commissione tecnico-consultiva).
Art. 36.  (Adempimenti).
Art. 37.  (Certificazione).
Art. 38.  (Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme e registro regionale dei cloni forestali).
Art. 39.  (Rinvio al regolamento).
Art. 40.  (Vivaistica pubblica).
Art. 41.  (Finanziamento delle funzioni conferite).
Art. 42.  (Finanziamento di iniziative naturalistiche).
Art. 43.  (Finanziamento del Piano regionale di prevenzione ed estinzione degli incendi. Criteri di erogazione e di rendicontazione).
Art. 44.  (Finanziamento delle materie di competenza della Regione).
Art. 45.  (Finanziamento degli interventi delegati in attuazione del Piano forestale regionale).
Art. 46.  (Finanziamento delle attività di vivaismo pubblico).
Art. 47.  (Finanziamento anni successivi).
Art. 48.  (Sanzioni).
Art. 49.  (Norme transitorie).
Art. 50.  (Modifiche di norme).
Art. 51.  (Abrogazione di norme).


§ 3.2.124 - L.R. 19 novembre 2001, n. 28.

Testo unico regionale per le foreste.

(B.U. 28 novembre 2001, n. 58 - S.O. n. 1).

 

     Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge, nel rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e delle norme comunitarie, disciplina organicamente le azioni e gli interventi diretti alla qualificazione e sviluppo del settore forestale, nonché alla salvaguardia degli alberi, della flora spontanea e del territorio sotto l'aspetto idrogeologico.

     2. La presente legge promuove la gestione sostenibile delle foreste in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, al fine di ottimizzare il mantenimento, la conservazione e l'utilizzazione degli ecosistemi forestali regionali garantendo le funzioni ecologiche e socio-economiche che essi svolgono.

     3. La presente legge, in attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353, concernente: "Legge-quadro in materia di incendi boschivi", detta norme per l'organizzazione ed il coordinamento dell'attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

 

     Art. 2. (Regolamento di attuazione).

     1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione, di seguito denominato regolamento.

 

     Art. 3. (Funzioni e compiti in materia forestale) [1]

     1. Sono di competenza regionale:

a) l’approvazione e l’aggiornamento del Piano forestale regionale (PFR) di cui all’articolo 26;

b) la formazione e l’aggiornamento del Sistema informativo forestale (SIFOR) di cui all’articolo 25;

c) l’attuazione e la promozione di attività di ricerca e sperimentazione e di progetti dimostrativi nel settore forestale;

d) l’attuazione dei regolamenti comunitari di settore;

e) l’attuazione e la promozione di iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora;

f) l’approvazione del censimento degli alberi sottoposti a tutela e l’istituzione dell’elenco degli alberi di rilevante interesse di cui, rispettivamente, all’articolo 12, commi 3 e 4;

g) il coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi e l’approvazione del relativo Piano regionale previsto all’articolo 20;

h) l’approvazione del programma annuale degli interventi di cui all’articolo 27;

i) il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 34;

l) la concessione di deroghe per l’utilizzo di determinati materiali forestali di moltiplicazione secondo quanto indicato all’articolo 37, comma 3, lettera b);

m) la richiesta di autorizzazione alla Commissione europea di vietare l’utilizzo di materiali di moltiplicazione specifici secondo quanto indicato all’articolo 37, comma 3, lettera c).

     2. Ai fini della presente legge sono enti competenti per territorio le unioni speciali di comuni.

     3. Nel caso di un intervento che interessi più unioni speciali di comuni è competente l’unione il cui territorio è maggiormente interessato dall’intervento medesimo.

     4. È trasferito ai comuni il rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968, o nelle corrispondenti situazioni insediative definite dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)), e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.

 

TITOLO I

TUTELA DEL PATRIMONIO FORESTALE, DEGLI

ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA

 

CAPO I

NORME DI TUTELA FORESTALE ED IDROGEOLOGICA

 

     Art. 4. (Terreni sottoposti a vincolo).

     1. Sono disciplinati dalle norme del presente capo:

     a) i terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati a norma del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive integrazioni e modificazioni;

     b) i boschi secondo la definizione di cui all'art. 5.

 

     Art. 5. (Definizione di bosco).

     1. Costituisce bosco o foresta ogni appezzamento di terreno di superficie maggiore di duemila metri quadrati e di larghezza complessiva, misurata al piede delle piante di confine, non inferiore a venti metri, in cui sia presente una copertura arborea forestale superiore al venti per cento.

     2. Si considerano bosco:

     a) i castagneti da frutto;

     b) le superfici boscate che, a seguito di interventi selvicolturali o di danni per calamità naturali o per incendio, presentano una copertura arborea forestale anche inferiore al venti per cento;

     c) i terreni imboschiti o rimboschiti in qualsiasi stadio di sviluppo;

     d) le radure e tutte le superfici di estensione inferiore a 2.000 mq. che interrompono la continuità del bosco.

     3. Non si considerano bosco:

     a) gli impianti di arboricoltura da legno o da frutto;

     b) i giardini o parchi urbani;

     c) i boschi ricadenti nelle aree indicate al comma 2 dell'art. 146 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei termini ivi stabiliti [2];

     c bis) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi [3];

     c ter) le tartufaie coltivate ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi) [4].

     4. Per arboricoltura da legno, individuata dalla Giunta regionale su apposita cartografia, si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata principalmente alla produzione di legno. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale.

 

     Art. 6. (Autorizzazioni).

     1. Nei terreni sottoposti a vincoli per scopi idrogeologici e nei boschi, tutti gli interventi sono sottoposti a comunicazione o ad autorizzazione secondo le norme del regolamento.

     2. Le autorizzazioni sono rilasciate dall'ente competente per territorio, assegnando la responsabilità del procedimento ad un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare e abilitato all'esercizio della professione quando l'abilitazione sia prevista dalle norme vigenti.

     3. L’autorizzazione è negata quando le soluzioni tecniche proposte non garantiscono contro il verificarsi del pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque o sono in contrasto con i criteri e gli indirizzi della gestione forestale sostenibile [5].

 

     Art. 7. (Divieti).

     1. Nei boschi sono vietati:

     a) la trasformazione in altre qualità di coltura, salvo la realizzazione di infrastrutture di accesso e servizio ai boschi con le modalità stabilite nel regolamento e salvo quanto previsto al comma 2;

     b) il taglio a raso dei boschi di alto fusto, comprese le fustaie di origine agamica, fatti salvi gli interventi ai fini della difesa fitosanitaria o disposti dalla Regione per altri motivi;

     c) la conversione dei boschi governati o avviati all'alto fusto in boschi governati a ceduo, fatti salvi gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria;

     d) lo sradicamento delle piante di alto fusto e delle ceppaie.

     2. Nel caso di realizzazione degli interventi previsti dai commi 6 e 7 dell’articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), devono essere effettuati interventi di compensazione ambientale, mediante realizzazione di un imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni successivi all’impianto, per una superficie pari a quella interessata dall’intervento, a cura e spese del proponente, da realizzare nell’ambito del comune interessato o dei comuni limitrofi o, in alternativa, mediante versamento di un contributo di onere equivalente al costo presunto dell’imboschimento, e relative cure colturali per i primi cinque anni, da versare alla Regione, in unica soluzione o in alternativa per il cinquanta per cento antecedentemente il rilascio dell’autorizzazione o della concessione e per il restante cinquanta per cento in cinque rate annuali di pari importo, e finalizzato ad interventi di miglioramento del patrimonio boschivo, privilegiando quelli di imboschimento. A garanzia dell’esecuzione degli interventi compensativi l’istante deve presentare all’ente competente per territorio una cauzione o una garanzia fideiussoria come indicato all’articolo 10 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell’attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) [6].

     3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di sperimentazione e ricerca, è vietata:

     a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo- pastorale e su quelle realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;

     b) sui sentieri, sulle mulattiere, sui viali parafuoco e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito [7];

     c) nei prati, nei pascoli, nei boschi, nei corsi d'acqua e nelle fasce ripariali di tutti i corpi idrici e comunque in tutti gli ambiti a destinazione agro-silvo-pastorale comprese le superfici incolte e quelle denudate.

     4. Alla tabellazione delle strade e piste in cui è vietata la circolazione dei veicoli a motore ai sensi del comma 3, lettere a) e b), provvedono gli enti competenti per territorio sulla base delle indicazioni delle amministrazioni comunali [8].

     5. In deroga a quanto stabilito al comma 3 è consentita la circolazione e la sosta dei veicoli a motore negli ambiti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 da parte degli abitanti ivi dimoranti e invalidi con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta il cui veicolo sia munito di apposito contrassegno [9].

     6. Negli ambiti di cui al comma 3 gli enti competenti per territorio individuano entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati.

     7. La sosta dei veicoli a motore sulle strade transitabili è consentita all'esterno della sede viaria per una fascia di larghezza non superiore a un metro e mezzo.

 

     Art. 8. (Rinvio al regolamento).

     1. Gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e per l'invio delle comunicazioni sono disciplinati dal regolamento.

     2. Il regolamento prevede:

     a) norme generali per la realizzazione e progettazione di interventi selvicolturali e per la redazione dei piani di taglio, dei piani di gestione forestale e dei piani forestali comprensoriali;

     b) modalità di gestione, tutela, trattamento ed utilizzazione dei boschi e relative norme particolari per i boschi governati a ceduo e per i boschi di alto fusto e le fustaie di origine agamica;

     c) norme particolari per le proprietà degli enti pubblici e per le proprietà collettive;

     d) norme per i terreni agrari e per la trasformazione dei terreni saldi;

     e) norme per i movimenti di terreno, per il cambiamento di destinazione d'uso dei terreni, per l'esercizio di cave e miniere e per la realizzazione di discariche controllate;

     f) norme per l'esercizio del pascolo;

     g) norme per l'arboricoltura da legno, per gli imboschimenti, per i rimboschimenti e per la commercializzazione degli alberi di natale;

     g bis) norme per il trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni e il loro impiego nel ciclo colturale [10];

     h) norme relative alla viabilità rurale e forestale;

     i) norme per la realizzazione e manutenzione di infrastrutture a rete;

     j) norme per i progetti speciali e di ricerca;

     k) ulteriori specificazioni e parametri tecnici relativi alla definizione di bosco.

     3. Gli interventi selvicolturali disciplinati nel regolamento, salvo che non sia ivi diversamente disposto, sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1 lett. c) dell'art. 152 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

 

          Art. 9. (Ditte boschive). [11]

     1. È istituito presso ciascun ente competente per territorio l’elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio dello stesso, idonee all’utilizzazione dei boschi per conto terzi o comunque dei boschi non in possesso dell’esecutore dell’intervento selvicolturale.

     2. In base alle specifiche tecniche stabilite dal regolamento l’elenco è suddiviso nelle seguenti tre fasce:

a) fascia A: ditte idonee all’utilizzo di qualsiasi estensione di bosco;

b) fascia B: ditte idonee all’utilizzo di superfici inferiori a dieci ettari per singola proprietà;

c) fascia C: ditte idonee all’utilizzo di superfici inferiori a due ettari per singola proprietà.

     3. Il regolamento disciplina:

a) le modalità di tenuta dell’elenco;

b) le modalità di iscrizione all’elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell’idoneità;

c) il limite massimo, riferito ad una stagione silvana, di superficie entro il quale per l’utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1.

     4. Alle ditte aventi sede legale in altre regioni l’attività boschiva è consentita previa presentazione di certificato equipollente rilasciato dall’amministrazione regionale di provenienza o di certificato di idoneità rilasciato dal coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato dove la ditta figura iscritta alla locale Camera di Commercio Industria e Artigianato e previo rilascio di apposito attestato di idoneità da parte dell’ente competente per territorio.

 

     Art. 10. (Elenco degli operatori forestali).

     1. E' istituito presso ogni ente competente per territorio l'elenco degli operatori forestali.

     2. Agli iscritti all'elenco è rilasciato un patentino, esente da tasse, valido su tutto il territorio regionale.

     3. Il regolamento disciplina:

     a) le modalità di tenuta dell'elenco;

     b) le modalità di iscrizione all'elenco e di rinnovo, sospensione e revoca dell'idoneità;

     b bis) Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il quale per l’utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l’iscrizione all’elenco di cui al comma 1 [12].

     4. Le ditte boschive iscritte all'elenco di cui all'art. 9, per le operazioni di abbattimento, spalcatura e potatura, eseguite con la motosega, devono impiegare esclusivamente operatori in possesso dell'apposito patentino, pena la revoca dell'idoneità.

     5. In deroga a quanto stabilito dai commi 1, 2, 3 e 4 non è richiesto il patentino:

     a) per i proprietari o possessori che provvedono in proprio agli approvvigionamenti legnosi con lo scopo di soddisfare i fabbisogni dell'azienda agricola;

     b) per il taglio dei boschi da parte degli aventi diritto all'uso civico di legnatico.

 

     Art. 11. (Contenzioso forestale).

     1. Avverso le sanzioni amministrative elevate ai sensi della presente legge può essere presentato ricorso all'ente competente per territorio.

     2. Per l'esame dei ricorsi di cui al comma 1, ogni ente competente per territorio istituisce, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un organo collegiale denominato Commissione per il contenzioso forestale (CCF), composto da almeno tre membri esperti rispettivamente in materia forestale, in materia agronomica ed in materia giuridica.

     3. La Commissione per il contenzioso forestale esprime parere sui ricorsi presentati.

     4. La nomina dei componenti delle singole Commissioni ed il funzionamento delle stesse è disciplinata dall'ente competente per territorio.

 

CAPO II

PROTEZIONE DEGLI ALBERI E DELLA FLORA SPONTANEA

 

     Art. 12. (Alberi sottoposti a tutela).

     1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie arboree sottoposte a tutela.

     2. Gli alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti dall'Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità:

     a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento;

     b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale;

     c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.

     3. Il censimento è approvato dalla Giunta regionale, che ne cura l'aggiornamento in collaborazione con gli enti competenti per territorio sulla base dei criteri e delle modalità indicate nel comma 2.

     4. Gli alberi che presentano un rilevante e peculiare interesse, in relazione al loro valore culturale, storico, estetico, paesistico, scientifico e monumentale, indipendentemente dalla specie di cui al comma 1, sono indicati in specifico elenco istituito dalla Giunta regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. Le norme del presente capo non si applicano ai vivai, nonché agli impianti di arboricoltura da legno come definiti al comma 4 dell'art. 5.

 

     Art. 13. (Abbattimento e spostamento degli alberi).

     1. L'abbattimento e lo spostamento degli alberi di cui al comma 4 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

     2. L'abbattimento e lo spostamento delle piante di cui al comma 2 dell'art. 12 possono essere autorizzati esclusivamente per evitare il danneggiamento di opere esistenti, sia pubbliche che private, per accertata compromissione dello stato vegetativo, nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità o incolumità.

     3. L'abbattimento e lo spostamento di alberi appartenenti alle specie indicate nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 12, diversi da quelli indicati ai commi 2 e 4 del medesimo articolo, sono consentiti per costruzioni edilizie, per opere di trasformazione e miglioramento fondiario in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, per evitare il danneggiamento di opere esistenti, per razionali operazioni colturali, nonché per le motivazioni indicate al comma 2.

     4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rilasciate dall'ente competente per territorio previo sopralluogo che accerti l'impossibilità di soluzioni tecniche alternative e sono subordinate al reimpianto di esemplari appartenenti a specie indicate nel regolamento di attuazione, secondo modalità, tempi e quantità da individuare nell'atto di autorizzazione stesso.

     5. Il regolamento disciplina le modalità di esecuzione delle potature ordinarie e straordinarie degli alberi non ricadenti nei boschi.

     6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all'articolo 3 comma 3, lett. g) e comma 4.

 

     Art. 13 bis. (Alberi monumentali) [13]

     1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate così come definiti dall'articolo 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

     2. L'elenco regionale degli alberi di rilevante e peculiare interesse, istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 4, resta in vigore fino alla redazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all'articolo 7, comma 3 della l. 10/2013 .

     3. E' vietato l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi dell'articolo 7 della l. 10/2013, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

 

     Art. 14. (Specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela e relative autorizzazioni).

     1. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie erbacee ed arbustive delle quali sono vietati la raccolta, il danneggiamento ed il commercio.

     2. Possono essere autorizzate la raccolta ed il commercio per scopi scientifici, didattici, farmaceutici ed officinali delle specie erbacee ed arbustive di cui al comma 1.

     3. E' consentita la raccolta di muschi fino ad un chilogrammo giornaliero a persona. La raccolta di quantitativi superiori è soggetta ad autorizzazione, esclusivamente per le attività economiche del settore. La raccolta non può essere autorizzata in zone soggette a dissesto idrogeologico e comunque con pendenze superiori al trenta per cento, nei boschi di nuova formazione, in quelli in corso di rinnovazione e nelle zone percorse da incendio.

     4. Può essere autorizzata la estirpazione delle specie indicate nel regolamento, per costruzioni edilizie per opere di trasformazione e miglioramento fondiario, in attuazione di progetti autorizzati in base alle normative di settore, o per evitare il danneggiamento di opere esistenti nonché per inderogabili esigenze di pubblica utilità.

     5. Può essere autorizzata la estirpazione o il taglio di rami delle specie protette, qualora ricadano in aree soggette ad usuali pratiche agro- silvo-pastorali.

     6. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate secondo quanto indicato all'art. 3 comma 3, lett. g) e comma 4.

 

     Art. 15. (Imboschimenti, rimboschimenti e impianti di arboricoltura).

     1. Nei rimboschimenti, negli imboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno sono vietate la piantagione e la semina di specie arboree diverse da quelle indicate nell'elenco allegato al regolamento.

     2. I rimboschimenti e gli imboschimenti con specie diverse possono essere realizzati, previa autorizzazione dell'ente competente per territorio, per l'attuazione di progetti sperimentali, se condotti da enti pubblici o da istituti di ricerca pubblici.

     3. Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a cinquecento metri da aree boscate, è fatto divieto di introdurre, specie arboree diverse da quelle indicate nell'elenco di cui al comma 1, salvo l'autorizzazione dell'ente competente per territorio.

 

     Art. 16. (Iniziative naturalistiche).

     1. La Regione attua e promuove iniziative idonee a migliorare la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la tutela del bosco e della flora.

     2. Per la promozione delle iniziative di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale ad enti pubblici, associazioni ed organismi scolastici per la realizzazione di:

     a) attività di interesse naturalistico-ambientale;

     b) attività promozionali;

     c) interventi di iniziativa pubblica per la sistemazione ed il miglioramento di aree verdi.

     3. I contributi sono concessi entro i seguenti limiti della spesa ammessa:

     a) fino al cento per cento per le iniziative degli enti od organismi pubblici;

     b) fino al cinquanta per cento per le iniziative degli altri beneficiari.

     4. I contributi concessi sono liquidati previa presentazione da parte dei beneficiari del certificato di regolare esecuzione dei lavori o del rendiconto di spesa supportato dai documenti giustificativi.

     5. La Giunta regionale disciplina termini e modalità dei procedimenti amministrativi di cui al presente articolo, compreso il riparto dei fondi fra le varie attività ed i criteri per l'assegnazione dei contributi.

 

CAPO III

PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA

ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

 

     Art. 17. (Organi di indirizzo e coordinamento).

     1. Per le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sono istituiti il Comitato regionale consultivo e la Sala operativa unificata permanente (SOUP) di cui al comma 3 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

 

     Art. 18. (Comitato regionale consultivo).

     1. Il Comitato regionale consultivo in materia di incendi boschivi ha sede presso la Giunta regionale ed è composto da:

a) due rappresentanti del Servizio regionale in materia di incendi boschivi, di cui uno con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Servizio regionale competente in materia di Protezione civile;

c) un rappresentante dell'ANCI;

d)un rappresentante dell'Agenzia forestale regionale;

e) un rappresentante del Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria";

f) un rappresentante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

g) un rappresentante della Prefettura di Perugia;

h) un rappresentante della Prefettura di Terni;

i) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette;

j) un rappresentante della Provincia di Perugia;

k) un rappresentante della Provincia di Terni [14].

     2. Il Comitato regionale consultivo ha, in particolare, il compito di:

     a) presentare proposte alla Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento;

     b) presentare proposte per la revisione del piano forestale regionale relativamente alla difesa dei boschi dagli incendi;

     c) presentare proposte per la redazione del piano regionale di cui all'art. 20;

     d) proporre iniziative per la formazione del personale coinvolto a diversi livelli nella attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

     e) proporre iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.

 

     Art. 19. (Sala operativa unificata permanente).

     1. E' istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP) di cui all'art. 17 con il compito di assicurare il coordinamento, anche per via telematica, delle strutture regionali con quelle statali nell'ambito delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previste dal piano regionale di cui all'art. 20.

     2. Spetta in particolare alla SOUP:

     a) coordinare le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi richiedendo l'intervento di uomini, attrezzature e mezzi appartenenti ai soggetti istituzionali coinvolti ed indicati dal piano regionale di cui all'art. 20;

     b) chiedere al Centro operativo aereo unificato (COAU) l'intervento della flotta aerea antincendio dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353;

     c) rilevare ed elaborare i dati relativi agli incendi boschivi;

     c bis) dare immediata comunicazione al Sindaco del Comune interessato da incendio boschivo, qualora l’incendio in atto non possa essere posto sotto controllo con le forze di primo intervento [15];

     c ter) dare immediata comunicazione al Sindaco, al Prefetto e alla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile per gli adempimenti di competenza, qualora l’incendio boschivo può interessare aree o fasce nelle quali l’interconnessione tra strutture antropiche ed aree rurali è molto stretta tale che il sistema urbano può venire rapidamente in contatto con la propagazione di un incendio che interessa vegetazione combustibile [16].

     3. Il coordinamento delle operazioni a terra è svolto, nell'ambito della SOUP, dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato [17].

     3 bis. Nel caso di incendi in situazioni tipiche di interfaccia, ovvero in aree in cui esiste una stretta interconnessione tra strutture antropizzate e soprassuolo arboreo forestale e pertanto sono prevalenti la salvaguardia di vite umane e di infrastrutture civili, la direzione delle operazioni di spegnimento è effettuata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco [18].

     3 ter. [Nel caso di incendi boschivi che per estensione o pericolosità minacciano di propagarsi a soprassuoli forestali dove sono prevalenti la salvaguardia di valori vegetazionali, ambientali e paesaggistici e, contemporaneamente, a zone boschive che si possono configurare come situazioni tipiche di interfaccia ed assumano particolare gravità o complessità tali da richiedere contemporaneamente l’intervento sia del Corpo Forestale dello Stato che del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, gli stessi Corpi si coordinano al fine di razionalizzare ed ottimizzare gli interventi di spegnimento] [19].

     4. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della SOUP sono stabilite in apposito protocollo di intesa concordato e sottoscritto fra la Regione dell'Umbria - Servizi regionali competenti in materia di incendi boschi e di protezione civile, il Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria" e l'Ispettorato regionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [20].

 

     Art. 20. (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi).

     1. La Giunta regionale approva, in conformità alla legge 21 novembre 2000, n. 353, alle relative direttive nazionali e agli indirizzi del piano forestale regionale, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il piano regionale è sottoposto a verifica entro il 31 dicembre di ogni anno [21].

     2. Il Piano regionale costituisce il documento di programmazione regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi [22].

     2 bis. Per l’attuazione del Piano regionale di cui al comma 1, il dirigente del Servizio regionale competente approva entro il 31 maggio di ogni anno le procedure operative che comprendono:

a) una analisi storica e statistica dei dati con particolare riferimento all’anno precedente;

b) lo schema base di operatività delle squadre operative antincendi boschivi [23];

c) il modello organizzativo e le procedure;

d) l’individuazione delle esigenze formative e relativa programmazione;

e) le attività informative;

f) le previsioni economico-finanziarie;

g) gli allegati grafici relativi ai dati di cui alla lettera a) [24].

     3. Il Piano regionale individua:

     a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;

     b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;

     c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;

     d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e dell'esposizione ai venti;

     e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;

     f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio di cui alle lettere c) e d);

     g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare;

     h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

     i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;

     l) le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più elevato rischio;

     m) le esigenze formative e la relativa programmazione;

     n) le attività informative;

     o) la previsione della spesa complessiva delle attività previste nello stesso, con riferimento alla spesa complessiva sostenuta nei tre anni precedenti, nonché le modalità di assegnazione di un premio incentivante per gli operatori anticendi boschivi come previsto dall'art. 7, comma 6, della legge 21 novembre 2000, n. 353 [25];

     p) i soggetti coinvolti a diverso titolo, i relativi ruoli nell'ambito dell'organizzazione delle attività anticendi boschivi e ne stabilisce le modalità di attivazione;

     q) [le Comunità montane che operano nei comuni non ricompresi in alcuna di esse, al fine della lotta attiva contro gli incendi boschivi] [26];

     r) la struttura, l'aggiornamento ed il miglioramento degli archivi e delle funzionalità del sistema informativo antincendi boschivi integrato (SIAIBI) di cui al comma 4 dell'art. 25.

     4. Il Piano prevede inoltre:

     a) un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori delle aree naturali protette regionali, su proposta degli stessi, sentito il Comando Regione Carabinieri Forestale "Umbria" [27];

     b) un'apposita sezione relativa al piano predisposto ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge 21 novembre 2000, n. 353 per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato.

 

     Art. 21. (Campagna annuale antincendio).

     1. Il dirigente del Servizio programmazione forestale, faunistico- venatoria ed economia montana, sulla base dell'andamento climatico stagionale, determina con proprio atto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria, le date di apertura e di chiusura della campagna annuale antincendio, nonché l'inizio e il termine del periodo di grave pericolosità, al fine della predisposizione delle misure di prevenzione previste dal piano di cui all'art. 20 e della osservanza delle prescrizioni e dei divieti di cui al comma 3 dell'art. 24.

 

     Art. 22. (Volontari).

     1. La Giunta regionale, promuove la stipula di convenzioni tra l’Agenzia forestale regionale e le associazioni di volontariato, in conformità alla legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 e tra le Comunità montane e i Comuni, al fine di assicurare l'intervento di squadre volontarie nell'ambito delle attività previste dal Piano di cui all'art. 20 [28].

 

     Art. 23. (Lotta attiva contro gli incendi boschivi). [29]

     1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi, con l’esclusione di quelli effettuati con mezzi aerei, sono affidati all’Agenzia forestale regionale.

     2. Per gli interventi di cui al comma 1 l’Agenzia forestale regionale può impiegare personale e mezzi nell’ambito dell’intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe.

     3. In attuazione di quanto indicato all’articolo 20, comma 3, lettera p), la Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma anche aventi validità pluriennale con l'Arma dei Carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco [30].

 

     Art. 24. (Prescrizioni e divieti).

     1. E' vietato dal 1° marzo al 31 ottobre accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi lungo le strade, nei boschi e in una fascia limitrofa a questi ultimi di larghezza pari a 50 metri. La Giunta regionale può modificare i termini di cui al presente comma in presenza di particolari condizioni climatiche.

     2. Deroghe specifiche a quanto indicato al comma 1 possono essere autorizzate dagli enti competenti per territorio, per l'accensione di fuochi e di camini in aree di verde attrezzato sottoposte a sorveglianza.

     3. Ulteriori prescrizioni e divieti sono individuati nel Piano regionale ai sensi del comma 5 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

     4. Restano fermi i divieti di cui al comma 1 dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 con le relative sanzioni.

 

TITOLO II

FORESTAZIONE PUBBLICA

 

CAPO I

FUNZIONI RISERVATE ALLA REGIONE

 

     Art. 25. (Sistema informativo forestale).

     1. Il Sistema informativo forestale (SIFOR) costituisce la base conoscitiva indispensabile per:

     a) la redazione del Piano forestale regionale di cui all'articolo 26 e del Piano regionale di cui all'articolo 20;

     b) la programmazione e pianificazione forestale a livello comprensoriale;

     c) il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei boschi;

     d) le analisi, gli studi e gli interventi che interessano i boschi.

     2. Il SIFOR si compone dei seguenti archivi principali:

     a) la carta forestale regionale;

     b) l'inventario forestale regionale;

     c) la carta della viabilità di interesse forestale e dei punti d'acqua utili ai fini antincendio.

     3. La Regione cura il periodico aggiornamento degli archivi di cui al comma 2, prevedendo in particolare la ripetizione dell'inventario forestale regionale con cadenza decennale.

     4. Il SIFOR è integrato dagli archivi e dalle procedure del SIAIBI.

 

     Art. 26. (Piano forestale regionale).

     1. Il Piano forestale regionale (PFR) individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, tenendo conto degli obiettivi della tutela ambientale e dello sviluppo socio-economico delle popolazioni interessate. Il PFR costituisce il quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere e di interventi e per l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.

     2. Il PFR è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta. Esso ha durata decennale e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del nuovo PFR.

     3. Il PFR è attuato con i programmi annuali di cui all'art. 27.

 

     Art. 27. (Programma annuale).

     1. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente capo la Giunta regionale approva il Programma annuale degli interventi entro il 30 giugno di ogni anno per l'anno successivo.

     2. Il Programma individua gli indirizzi operativi cui deve attenersi l’Agenzia forestale regionale nella predisposizione dei progetti esecutivi finanziati dalla Regione, con riferimento anche agli interventi da realizzare nell'ambito del patrimonio agro-forestale di proprietà pubblica di cui al capo terzo [31].

 

CAPO II

INTERVENTI DELEGATI IN ATTUAZIONE DEL PIANO FORESTALE REGIONALE

 

     Art. 28. (Interventi). [32]

     [1. L'esercizio delle funzioni amministrative e la realizzazione degli interventi diretti al potenziamento, al miglioramento, alla valorizzazione ed alla tutela del patrimonio boschivo regionale in attuazione del PFR sono delegati alle Comunità montane.

     2. Sono delegati, in particolare, gli interventi nei seguenti settori:

     a) agro-silvo-pastorale;

     b) sistemazione idraulico-forestale;

     c) difesa del suolo e dell'ambiente, salvaguardia della natura e dell'equilibrio ecologico;

     d) prevenzione dagli incendi;

     e) vivaistica;

     f) faunistica;

     g) tartuficoltura.

     3. Le Comunità montane attuano gli interventi di cui al comma 1, previa convenzione, anche nei territori di comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana, secondo le indicazioni del Programma annuale di cui all'art. 27.

     4. Gli interventi di cui al comma 2, possono essere realizzati anche nei territori non appartenenti ad enti pubblici previa convenzione con i proprietari dei terreni interessati.

     5. Per interventi che riguardino territori di due o più Comunità montane, le stesse stipulano intese per la presentazione di progetti comuni a carattere interzonale.

     6. Le opere realizzate ai fini del presente articolo sono dichiarate di pubblica utilità e sono a totale carico del bilancio regionale.]

 

     Art. 29. (Programma degli interventi) [33]

1. L’Agenzia forestale regionale, entro il trenta settembre di ogni anno, presenta alla Giunta regionale per l’approvazione il programma degli interventi per l’anno successivo, redatto in conformità al Programma annuale delle attività.

 

     Art. 30. (Progetti speciali). [34]

     [1. La Regione può affidare alle Comunità montane la predisposizione e la realizzazione di progetti speciali, attinenti gli interventi di cui all'art. 28 previsti dalle normative statali e comunitarie.]

 

CAPO III

GESTIONE DEL PATRIMONIO AGRO-FORESTALE DI PROPRIETA' PUBBLICA

 

     Art. 31. (Amministrazione e gestione del patrimonio agroforestale).

     1. L'amministrazione del patrimonio agroforestale di proprietà pubblica è svolta nel rispetto degli indirizzi del PFR.

     2. La gestione viene effettuata sulla base di piani di gestione di durata minima decennale, redatti in conformità al PFR ed agli indirizzi fissati dalla Giunta regionale [35].

     3. Gli enti pubblici devono destinare almeno il dieci per cento dei ricavi, al netto dei costi di intervento derivanti dalla gestione dei beni forestali di proprietà, ad interventi di pianificazione, conservazione, miglioramento e potenziamento dei propri boschi, iscrivendo tali somme nel bilancio di previsione dell'ente proprietario in apposito capitolo di spesa vincolato.

 

TITOLO III

FORESTAZIONE PRIVATA

 

     Art. 32. (Sostegno e sostituzione).

     1. La Regione promuove la pianificazione per la gestione sostenibile delle risorse forestali definendo metodologie di elaborazione, controllo dell'applicazione e di riesame periodico dei piani di gestione forestale.

     2. Il sostegno alle attività inerenti al settore forestale intraprese da soggetti privati è attuato nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla normativa comunitaria di settore, conformemente agli strumenti regionali applicativi approvati dalla Commissione europea.

     3. Nel regolamento sono indicati i casi e le modalità nei quali l'Agenzia forestale regionale può sostituirsi nella gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di degrado, tali da poter arrecare pregiudizio al patrimonio forestale limitrofo. Gli eventuali ricavi derivanti dall'esecuzione di detti interventi devono essere riutilizzati in interventi di pianificazione e miglioramento dei boschi [36].

 

TITOLO IV

VIVAISTICA

 

CAPO I

DISCIPLINA

 

     Art. 33. (Finalità ed ambito di applicazione).

     1. Le disposizioni del presente capo hanno lo scopo di salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e le caratteristiche genetiche del patrimonio forestale e degli habitat naturali della regione, nonché di migliorare e controllare la qualità genetica del materiale di moltiplicazione utilizzato per scopi forestali, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione), della legge 14 febbraio 1994, n. 124, e delle direttive comunitarie concernenti le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali [37].

     2. Le disposizioni del presente capo si applicano al materiale forestale di moltiplicazione prodotto, commercializzato o comunque distribuito all'interno del territorio regionale, da utilizzare per imboschimenti e rimboschimenti, impianti di arboricoltura da legno, impianti di tartuficoltura o fasce alberate ed interventi di recupero e ripristino ambientale.

     3. Al regolamento è allegato l'elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni del presente capo.

 

     Art. 34. (Autorizzazione alla produzione e vendita).

     1. La produzione e la vendita del materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 è subordinata al possesso di specifica autorizzazione rilasciata dalla Giunta regionale, distinta per la produzione e vendita o per la sola vendita.

     2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata sentito il parere della Commissione regionale tecnico-consultiva di cui all'art. 35 e previo pagamento della tassa di concessione regionale prevista dalla normativa vigente.

     2 bis. È istituito presso la Giunta regionale il registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del d.lgs. 386/2003 [38].

     2 ter. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli Istituti universitari, agli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione, nonché ai Centri nazionali per la conservazione della biodiversità forestale di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57), relativamente ai materiali forestali di moltiplicazione usati esclusivamente a fini di ricerca e sperimentali [39].

 

     Art. 35. (Commissione tecnico-consultiva).

     1. E' istituita la Commissione regionale tecnico-consultiva sulle attività vivaistiche e sementiere del settore forestale, di seguito nominata Commissione tecnico-consultiva.

     2. La Commissione tecnico-consultiva è nominata dalla Giunta regionale ed esprime pareri e formula proposte sui seguenti argomenti:

     a) sull'idoneità tecnica degli impianti, delle attrezzature e delle professionalità di cui dispongono le ditte richiedenti l'autorizzazione alla produzione e vendita di cui all'art. 34;

     b) sulle proposte di revoca o sospensione temporanea delle autorizzazioni su proposta degli organi di vigilanza ed a seguito di accertamenti eseguiti in vivaio o presso i punti di commercializzazione e presso gli stabilimenti;

     c) sulla iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme nel libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di cui all'art. 38;

     d) sulle modalità di gestione del materiale di base iscritto nel libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di cui all'art. 38;

     e) sulle richieste di iscrizione nel libro nazionale dei boschi da seme dei materiali di base iscritti nel libro regionale;

     f) sulla possibilità di utilizzo di cloni forestali appartenenti alle specie indicate nel regolamento per la realizzazione di imboschimenti o filari;

     g) sulla richiesta alla Commissione europea di vietare in tutto o in parte del territorio regionale la commercializzazione all'utente finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici.

 

     Art. 36. (Adempimenti).

     1. I produttori di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 sono tenuti a comunicare all'ente competente per territorio entro il trenta settembre di ogni anno la consistenza del materiale stesso esistente nei propri vivai o stabilimenti.

     2. I possessori di autorizzazione di cui all'art. 34 devono tenere, per ciascun vivaio, stabilimento o magazzino, un registro di carico e scarico secondo le modalità stabilite dal regolamento.

 

     Art. 37. (Certificazione).

     1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 non può essere trasportato, venduto o comunque ceduto se non provvisto di certificato di provenienza o di identità clonale rilasciato dall'ente competente per territorio.

     2. La produzione, commercializzazione o distribuzione a qualsiasi titolo di piantine micorrizate con funghi del genere tuber (tartufi) all'interno del territorio regionale deve rispettare le norme della presente legge per quanto riguarda la certificazione della pianta simbionte. Inoltre, deve essere certificata la specie di tartufo utilizzata attraverso metodologie di riconoscimento approvate dalla Giunta regionale.

     3. L'utilizzo di materiale di moltiplicazione di cui all'art. 33, proveniente da altre regioni o altri paesi europei, è ammesso con le seguenti prescrizioni:

     a) ferma restando la certificazione di cui al comma 1 non vi è alcuna ulteriore limitazione nel caso in cui il materiale abbia provenienza ubicata in Abruzzo, Lazio, Marche o Toscana;

     b) non è ammesso l'utilizzo di materiale di moltiplicazione appartenente alla categoria "identificato alla fonte" ai sensi della direttiva 1999/105/CE, nel caso in cui la provenienza risulti ubicata al di fuori delle regioni di cui alla lettera a), salvo deroga concessa dalla Regione su motivata richiesta dell'interessato;

     c) la Regione, su proposta della Commissione tecnico-consultiva, si riserva la possibilità di chiedere l'autorizzazione alla Commissione europea a vietare in tutto il proprio territorio o in parte di esso la commercializzazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto di materiali di moltiplicazione specifici, nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente.

     4. Per il materiale di moltiplicazione di cui all'art. 33 proveniente da altre regioni italiane o da altri paesi membri della Unione europea, è valida la certificazione rilasciata dalla competente amministrazione di provenienza.

     5. Salva l'osservanza degli obblighi derivanti da accordi internazionali e dalle vigenti norme che regolano l'esportazione e l'importazione delle merci e salva altresì l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia fitosanitaria, la commercializzazione e l'impiego di materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 e di origine esterna ai Paesi dell'Unione europea, può essere autorizzata dalla Regione su richiesta dell'interessato esclusivamente per ragioni di sperimentazione e ricerca, dietro presentazione di certificato di provenienza rilasciato dalle competenti autorità del Paese di origine, dal quale risulti anche l'indicazione del vivaio di produzione.

 

     Art. 38. (Libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme e registro regionale dei cloni forestali).

     1. I boschi, le piante da seme e gli arboreti da seme sono iscritti nel libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme, di seguito nominato libro regionale.

     2. I cloni delle piante appartenenti alle specie indicate nel regolamento utilizzabili per la propagazione sono iscritti nel registro regionale dei cloni forestali, di seguito nominato registro regionale.

 

     Art. 39. (Rinvio al regolamento).

     1. Ai fini dell'applicazione delle norme previste nel presente capo il regolamento stabilisce:

     a) la composizione della Commissione tecnico-consultiva;

     b) le modalità per la tenuta del registro di carico e scarico;

     c) le modalità per la redazione del certificato di provenienza o di identità clonale;

     d) le modalità per la redazione del cartellino identificativo del materiale;

     e) le norme per la predisposizione, tenuta e aggiornamento del libro regionale e del registro regionale di cui all'art. 38, nonché le norme per stabilire le modalità gestionali dei materiali di base iscritti nello stesso libro regionale e le modalità per la raccolta di materiale di moltiplicazione;

     f) gli adempimenti per la raccolta, la lavorazione,

l'immagazzinamento, il trasporto, l'allevamento e la conservazione;

     g) le norme per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

 

CAPO II

VIVAIO FORESTALE REGIONALE

 

     Art. 40. (Vivaistica pubblica).

     1. La Regione può avvalersi dell'azienda vivaistica costituita ai sensi dell'art. 112 comma 6 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, per la realizzazione di interventi ed azioni finalizzati al miglioramento e potenziamento della vivaistica a finalità pubblica ed alla salvaguardia della biodiversità e degli ecotipi locali.

 

TITOLO V

FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI E CRITERI DI RIPARTIZIONE

 

     Art. 41. (Finanziamento delle funzioni conferite). [40]

     [1. Quando non diversamente specificato, il finanziamento per lo svolgimento delle funzioni conferite agli enti competenti per territorio, nell'ambito delle disposizioni di cui alla presente legge, è assicurato:

     a) per le funzioni di competenza delle Comunità montane, con gli stanziamenti previsti nel Fondo per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione alle Comunità montane, istituito con legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 e allocato nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana" del bilancio regionale di previsione 2001;

     b) per le funzioni di competenza dei Comuni, con gli stanziamenti disponibili per le spese per la gestione delle funzioni conferite dalla Regione ai Comuni non appartenenti ad alcuna Comunità montana, nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agro- forestale e bonifica montana" del bilancio di previsione 2001, la cui ripartizione è effettuata con i criteri previsti per il riparto del fondo di cui alla lett. a).]

 

     Art. 42. (Finanziamento di iniziative naturalistiche).

     1. Al finanziamento delle iniziative naturalistiche previste dall'art. 16, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nell'unità previsionale di base 7.2.002 denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana" del bilancio regionale di previsione 2001.

     2. [Le risorse disponibili nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana" del bilancio regionale di previsione 2001, per gli interventi di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49, confluiscono nella unità previsionale di base 7.2.002 denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana" per gli interventi di cui al comma 1] [41].

 

     Art. 43. (Finanziamento del Piano regionale di prevenzione ed estinzione degli incendi. Criteri di erogazione e di rendicontazione).

     1. Al finanziamento del Piano regionale di cui all'art. 20, compresi gli interventi di spegnimento effettuati dall’Agenzia forestale regionale, si provvede con gli stanziamenti previsti per la legge regionale 4 agosto 1987, n. 37, nell'unità previsionale di base 7.1.001 denominata "Attività di prevenzione e repressione degli incendi" del bilancio regionale di previsione 2001 [42].

     2. I fondi assegnati all’Agenzia forestale regionale possono essere erogati in acconto fino ad un massimo dell'ottantacinque per cento del loro ammontare complessivo [43].

     3. Il rimborso all’Agenzia forestale regionale è determinato in via definitiva sulla base della spesa rendicontata, riconosciuta ammissibile [44].

     4. I fondi eventualmente erogati e non impiegati sono portati in detrazione alle assegnazioni afferenti ai successivi esercizi finanziari.

 

     Art. 44. (Finanziamento delle materie di competenza della Regione).

     1. Alle spese occorrenti per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 lettere a), b) e c) dell'art. 3, nonché per l'attuazione di ogni altra iniziativa regionale prevista dal PFR, si fa fronte con le disponibilità presenti nella unità previsionale di base 7.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana" del bilancio regionale 2001 attraverso l'istituzione del Fondo per la predisposizione del Piano forestale regionale e per le azioni di iniziativa regionale in esso previste.

 

     Art. 45. (Finanziamento degli interventi delegati in attuazione del Piano forestale regionale).

     1. I programmi di cui all'art. 29 sono finanziati dal fondo per gli interventi delle Comunità montane, istituito con legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 e collocato nella unità previsionale di base 7.2.002 denominata "Interventi in materia di forestazione ed economia montana" del bilancio regionale di previsione 2001 [45].

 

     Art. 46. (Finanziamento delle attività di vivaismo pubblico).

     1. Al finanziamento delle attività di cui all'art. 40 si provvede con gli stanziamenti previsti dalla unità previsionale di base 7.1.002 denominata "Gestione del patrimonio agro-forestale e bonifica montana" per la legge regionale 23 marzo 2000, n. 25 del bilancio di previsione 2001.

 

     Art. 47. (Finanziamento anni successivi).

     1. Al finanziamento degli interventi di cui al presente titolo per gli anni successivi al 2001, si provvede con le dotazioni finanziarie all'uopo predisposte dalla legge finanziaria regionale ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, tenendo conto delle previsioni recate dal bilancio pluriennale della Regione.

     2. La Giunta regionale è autorizzata, a norma della vigente legge regionale di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio regionale di previsione sia in termini di competenza che di cassa.

 

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 48. (Sanzioni).

     1. Per le violazioni delle norme contenute nella presente legge e per le violazioni alle disposizioni contenute nel regolamento, le competenze amministrative in materia di sanzioni sono attribuite agli enti competenti per territorio nel rispetto delle procedure generali e speciali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive integrazioni e modificazioni e dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive integrazioni e modificazioni.

     2. Per le funzioni di polizia amministrativa resta fermo quanto stabilito dall'art. 108 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

     3. Coloro che nei boschi tagliano o danneggiano piante o arrecano altri danni in violazione alle disposizioni del regolamento o eseguono utilizzazioni dei boschi senza essere iscritti all’elenco delle ditte di cui all’articolo 9 o all’elenco degli operatori forestali di cui all’articolo 10 o commercializzano prodotti legnosi in difformità all’articolo 10, comma 5, lettera a) sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o danneggiate, secondo le tariffe allegate al regolamento, e hanno l’obbligo di compiere i lavori imposti dall’ente competente per territorio [46].

     4. Nel regolamento sono indicati i casi in cui l'autore delle violazioni è tenuto anche al ripristino dello stato dei luoghi.

     5. Nel caso in cui il trasgressore non ottemperi a quanto indicato al comma 4, l'ente competente per territorio, previa diffida, dispone l'esecuzione dei lavori a spese del trasgressore.

     6. Coloro che violano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.084) per ogni decara o frazione inferiore oltre alle sanzioni di cui al comma 3.

     7. Coloro che nei boschi sradicano piante o ceppaie in violazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7, sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 50 (pari a L. 48.407 e L. 96.814) per ogni pianta o ceppaia.

     8. Per l'inosservanza del divieto di cui al comma 3 dell'art. 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 52 a euro 520 (pari a L. 100.686 e L. 1.006.860).

     9. Coloro che violano le norme relative ai boschi contenute nel regolamento o eseguono gli interventi in difformità alle prescrizioni imposte dall'ente competente per territorio sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria:

     a) da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per:

     1) ogni pianta o ceppaia nei casi riguardanti la modalità dei tagli;

     2) ogni ara o frazione di ara nei casi riguardanti: allestimento e sgombero delle tagliate, ripristino dei boschi distrutti o danneggiati, taglio ed eliminazione degli arbusti;

     b) da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per ogni capo di bestiame nei casi di divieto di pascolo.

     10. Nei pascoli sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici coloro che violano le norme contenute nel regolamento sono soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5 a euro 25 (pari a L. 9.681 e L. 48.407) per ogni ara o frazione di ara.

     11. Nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, coloro che pongono in essere attività o eseguono movimenti di terreno senza le autorizzazioni o in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850) per ogni decara o frazione inferiore e, nei casi previsti dal regolamento, di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 50,00 (pari a lire 48.407 e lire 96.814) per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato [47].

     12. Coloro che nei boschi e nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, non osservano le modalità esecutive prescritte dalle autorizzazioni o contenute nelle comunicazioni o eseguono lavori senza preventiva comunicazione sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105,00 a euro 630,00 (pari a lire 203.308 e lire 1.219.850) [48].

     13. Coloro che commerciano alberi di Natale non muniti di contrassegno rilasciato dall'ente competente per territorio sono puniti con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25 a euro 100 (pari a L. 48.407 e L. 193.627) per ogni albero.

     14. Chiunque danneggi, sposti o abbatta piante tutelate ai sensi dell'art. 12 è punito con il pagamento delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da euro 52 a euro 520 (pari a L. 100.686 e L. 1.006.860) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, fino a dieci centimetri;

     b) da euro 80 a euro 800 (pari a L. 154.902 e L. 1.549.016) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra undici e trenta centimetri;

     c) da euro 105 a euro 1.050 (pari a L. 203.308 e L. 2.033.084) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra trentuno e cinquanta centimetri;

     d) da euro 260 a euro 2.600 (pari a L. 503.430 e L. 5.034.302) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, compreso fra cinquantuno e settanta centimetri;

     e) da euro 520 a euro 5.200 (pari a L. 1.006.860 e L. 10.068.604) per ogni pianta con diametro, a un metro e trenta, superiore a settanta centimetri.

     14 bis. Coloro che eseguono operazioni colturali o potature in assenza o difformità dall’autorizzazione o dal regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 52,00 a euro 520,00 (pari a lire 100.686 e lire 1.006.860), elevata al doppio nel caso di piante con diametro, a un metro e trenta, superiore a trentuno centimetri [49].

     14-ter. Coloro che eseguono operazioni di trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni in contrasto con il regolamento sono sottoposti al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 600,00 [50].

     14-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali di cui all'articolo 13 bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 a euro 100.000,00 [51].

     15. Il soggetto autorizzato che non esegua il reimpianto, ai sensi del comma 4 dell'art. 13, è punito con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 105 a euro 630 (pari a L. 203.308 e L. 1.219.850) e l'ente autorizzante provvede d'ufficio al reimpianto a spese dell'inadempiente.

     16. Chiunque asporti, danneggi o commerci le specie di cui all'art. 14 è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3 a euro 30 (pari a L. 5.809 e L. 58.088) per ciascun esemplare e per ogni chilogrammo di muschio non autorizzato.

     17. Nelle ipotesi di cui ai commi 14 e 16 è disposta la confisca delle piante.

     18. Coloro che eseguono interventi in difformità al comma 1 dell'art. 15 o senza la prescritta autorizzazione di cui al comma 2 del medesimo articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260 a euro 2.600 (pari a L. 503.430 e L. 5.034.302).

     19. Coloro che impiantano specie in difformità al comma 3 dell'art. 15 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 26 a euro 260 (pari a L. 50.343 e L. 503.430) per ciascun esemplare.

     20. Per le violazioni a quanto stabilito dal comma 1 dell’articolo 24 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 13,00 a euro 130,00 (pari a lire 25.172 e lire 251.715), elevata rispettivamente a euro 130,00 e euro 1.300,00 (pari a lire 251.715 e lire 2.517.151) dal 15 giugno al 15 settembre [52].

     21. Per le violazioni alle prescrizioni e divieti di cui al comma 3 dell'art. 24 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353.

     22. Per le violazioni in materia di vivaistica si applicano le sanzioni previste dall’articolo 16 del d.lgs. 386/2003 [53].

 

     Art. 49. (Norme transitorie).

     1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 2 si applica per quanto non in contrasto con la presente legge il regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1, con le relative sanzioni.

     2. Fino all'approvazione degli elenchi di cui agli artt. 12, comma 1, 14 comma 1 e 15 comma 1 restano in vigore le tabelle A, B e C allegate alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 49.

     3. Fino all'approvazione del censimento di cui all'art. 12, comma 3, sono piante censite quelle di cui alle deliberazioni della Giunta regionale n. 3421 del 18 aprile 1991, n. 6299 del 2 luglio 1991 e n. 10326 del 19 novembre 1991.

     4. Fino all'approvazione dell'elenco di cui all'art. 33, comma 3, le norme del Capo I del Titolo IV si applicano alle specie di cui alla tabella A allegata alla legge 22 maggio 1973, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni.

     5. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'art. 33 già in possesso dei vivai prima dell'entrata in vigore della presente legge o comunque già raccolto o in produzione, può essere coltivato, utilizzato e venduto sulla base delle norme vigenti precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 50. (Modifiche di norme).

     1. [54].

     2. - 5. [55].

     6. [56].

     7. [57].

 

     Art. 51. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti norme di legge:

     a) la legge regionale 14 maggio 1979, n. 23;

     b) la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 4;

     c) la legge regionale 18 marzo 1980, n. 19;

     d) la legge regionale 8 giugno 1981, n. 32;

     e) la legge regionale 12 agosto 1981, n. 55;

     f) la legge regionale 16 dicembre 1983, n. 47;

     g) il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;

     h) la legge regionale 4 agosto 1987, n. 37;

     i) la legge regionale 18 novembre 1987, n. 49;

     j) la legge regionale 4 aprile 1990, n. 11;

     k) la legge regionale 15 gennaio 1998, n. 2;

     l) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 112 e gli articoli 113, 114 e 115 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3;

     m) l'art. 10 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19.

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[2] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 71 bis della L.R. 24 marzo 2000, n. 27, inserito dall'art. 124 della L.R. 16 settembre 2011, n. 8.

[3] Lettera aggiunta dall'art. 22 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 22 della L.R. 9 aprile 2013, n. 8.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[6] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[7] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 22 dicembre 2023, n. 17.

[8] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 22 dicembre 2023, n. 17.

[9] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[10] Lettera inserita dall'art. 19 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 4 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[13] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8.

[14] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[17] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.

[18] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[19] Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.

[20] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.

[21] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[22] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[23] Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[24] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[25] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[26] Lettera abrogata dall'art. 31 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[27] Lettera così modificata dall'art. 7 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.

[28] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[29] Articolo sostituito dall'art. 33 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[30] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 20.

[31] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[32] Articolo abrogato dall'art. 35 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[33] Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[34] Articolo abrogato dall'art. 37 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[35] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[36] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[37] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[38] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[39] Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[40] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[41] Comma abrogato dall'art. 41 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[42] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[43] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[44] Comma così modificato dall'art. 42 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[45] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.

[46] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[47] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[48] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[49] Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[50] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 21 giugno 2013, n. 12.

[51] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 30 marzo 2015, n. 8.

[52] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[53] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 15 aprile 2009, n. 9.

[54] Sostituisce il comma 1, art. 126 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3.

[55] Sostituiscono il comma 5, art. 10 e i commi 1, 2 e 8, art. 15, della L.R. 24 marzo 2000, n. 27.

[56] Modifica il comma 6, art. 5 della L.R. 3 gennaio 2000, n. 2.

[57] Sostituisce il comma 4, art. 15 della L.R. 28 febbraio 1994, n. 6.