§ 2.3.377 - L.R. 22 dicembre 2023, n. 17.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:22/12/2023
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17. Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive.
Art. 3.  Contributo a favore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Terni "Giulio Briccialdi".
Art. 4.  Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.
Art. 5.  Interventi per l'organizzazione e lo sviluppo della filiera delle carni selvatiche.
Art. 6.  Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10.
Art. 7.  Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18.
Art. 8.  Programma di sviluppo rurale 2014/2022 e Complemento per lo sviluppo rurale 2021/2027 - Anticipazione fondi Agea.
Art. 9.  Copertura finanziaria.
Art. 10.  Entrata in vigore e disposizione sull'efficacia.


§ 2.3.377 - L.R. 22 dicembre 2023, n. 17.

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024).

(B.U. 29 dicembre 2023, n. 61 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2024-2026, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

2. Per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella A), nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del D.Lgs. 126/2014) e dell'articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).

 

     Art. 2. Modificazione all'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17. Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive.

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)) le parole: "2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "2.000.000,00 per ciascuno degli anni 2023-2024 e di euro 1.500.000,00 per l'anno 2025".

 

     Art. 3. Contributo a favore dell'Istituto Superiore di Studi Musicali di Terni "Giulio Briccialdi".

1. Le autorizzazioni di spesa disposte all'articolo 11 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023) per il sostegno dell'Istituto Superiore di Studi Musicali "Giulio Briccialdi" di Terni sono integrate, nell'ambito della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 04 "Istruzione universitaria", Titolo 1 del bilancio di previsione 2024-2026, di euro 150.000,00 per l'anno 2024.

 

     Art. 4. Modificazioni all'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) dopo le parole: "boschi e pascoli" sono inserite le seguenti: ", qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito".

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della L.R. 28/2001 le parole: "lett. a)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e b)".

3. Per il finanziamento dell'onere di cui al presente articolo è autorizzata, per ciascun anno del triennio 2024-2026, la spesa di euro 10.000,00 alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 01 "Difesa del suolo", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026, come trasferimento agli enti competenti.

 

     Art. 5. Interventi per l'organizzazione e lo sviluppo della filiera delle carni selvatiche.

1. Al fine di avviare l'organizzazione e lo sviluppo della filiera delle carni selvatiche, l'autorizzazione di spesa disposta all'articolo 40, comma 1, lettera c) della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è integrata, nell'ambito della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 2 "Caccia e pesca", Titolo 1, di euro 150.000,00 per l'esercizio 2024.

 

     Art. 6. Modificazione all'articolo 6 della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10.

1. Alla fine del comma 2-ter dell'articolo 6, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative) dopo le parole: "sottoscritto tra le parti" sono inserite le seguenti: "ovvero, in alternativa, la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto ricognitivo degli immobili di proprietà delle Province, detenuti o in possesso della Regione ai sensi del comma 2-bis".

 

     Art. 7. Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)):

a) dopo la parola: "sovraindebitamento" sono inserite le seguenti: "e agevolare l'accesso alle procedure";

b) le parole: "euro 3.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000,00";

c) le parole: "e in possesso" sono sostituite dalle seguenti: "anche non in possesso".

2. Al comma 2 dell'articolo 2 della L.R. 18/2021:

a) le parole: "euro 3.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 5.000,00";

b) dopo le parole: "domande pervenute" sono inserite le seguenti: ", delle spese documentate".

3. Al comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 18/2021:

a) la parola: "eventuali" è soppressa;

b) dopo le parole: "di cui alla legge regionale 28 agosto 1995, n. 38 (Partecipazione ed adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura)" sono inserite le seguenti: ", anche in relazione alle modalità di concessione del contributo ai sensi del comma 2,".

 

     Art. 8. Programma di sviluppo rurale 2014/2022 e Complemento per lo sviluppo rurale 2021/2027 - Anticipazione fondi Agea.

1. È autorizzata, a titolo di anticipazione sui fondi rimborsabili da AGEA-OP, ai sensi dei Reg. UE 1305/2013 e 2115/2021, per il finanziamento delle attività previste dal Programma di sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2022 (PSR) e dal Complemento per lo sviluppo rurale 2021-2027 (CSR) dove la Regione è beneficiario di misura e per l'attuazione della Misura 20 "Assistenza Tecnica", la spesa di complessivi euro 25.150.200,00 per ciascuno degli anni 2024-2026 di cui euro 15.037.000,00 per spese di investimento.

2. La spesa e la relativa entrata per il rimborso da parte di AGEA delle spese anticipate sono rispettivamente iscritte alla Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Programma 03 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca", Titoli 1 e 2 della spesa e al Titolo 3, Tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" e Titolo 4, Tipologia 500 "Altre entrate in conto capitale" dell'entrata del Bilancio di previsione 2024-2026.

3. A decorrere dal 2024 sono revocate le precedenti autorizzazioni disposte con il bilancio di previsione 2023-2025 per il finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.

 

     Art. 9. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2024-2026 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

 

     Art. 10. Entrata in vigore e disposizione sull'efficacia.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e le disposizioni in essa contenute si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

 

Allegato

(Omissis)