§ 4.1.79 - R.R. 25 marzo 2010, n. 7.
Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:25/03/2010
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Ambito di applicazione)
Art. 3.  (Piano comunale dei servizi alla popolazione)
Art. 4.  (Contenuti del PCS)
Art. 5.  (Fabbisogni e dimensionamento del sistema delle dotazioni)
Art. 6.  (Determinazione degli abitanti e degli utenti)
Art. 7.  (Determinazione dei bacini di utenza)
Art. 8.  (Requisiti di qualità prestazionali)
Art. 9.  (Modalità per le previsioni delle dotazioni territoriali e funzionali)
Art. 10.  (Dotazioni territoriali e funzionali di aree destinate a servizi e attrezzature di interesse comunale e sovracomunale)
Art. 11.  (Dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali)
Art. 12.  (Dotazioni territoriali e funzionali minime al servizio di insediamenti direzionali, per servizi, produttivi e turistici)
Art. 13.  (Dotazioni territoriali e funzionali minime obbligatorie per gli insediamenti commerciali)
Art. 14.  (Modalità per la definizione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali)
Art. 15.  (Situazioni insediative del PRG)
Art. 16.  (Caratteristiche degli insediamenti)
Art. 17.  (Insediamenti per attrezzature e servizi)
Art. 18.  (Insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale)
Art. 19.  (Insediamenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale)
Art. 20.  (Insediamenti prevalentemente residenziali esistenti consolidati da conservare, trasformare e completare)
Art. 21.  (Nuovi insediamenti prevalentemente residenziali)
Art. 22.  (Insediamenti produttivi, direzionali e per servizi esistenti e di nuova previsione)
Art. 23.  (Insediamenti produttivi, direzionali e per servizi dismessi)
Art. 24.  (Rappresentazione cartografica delle informazioni e contenuti del PRG)
Art. 25.  (Norme finali e transitorie)


§ 4.1.79 - R.R. 25 marzo 2010, n. 7. [1]

Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale).

(B.U. 31 marzo 2010, n. 15)

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) e dell’articolo 69, comma 7 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), contiene disposizioni relative:

a) alle finalità e contenuti del Piano comunale dei servizi alla popolazione (PCS) di cui all’articolo 5 della l.r. 11/2005;

b) alla determinazione delle dotazioni territoriali e funzionali minime di cui all’articolo 6 della l.r. 11/2005, in riferimento alle diverse situazioni insediative;

c) alla classificazione delle situazioni insediative del PRG di cui all’articolo 6 della l.r. 11/2005 per la definizione della relativa disciplina urbanistica del PRG.

2. Le disposizioni del presente regolamento assicurano, nella formazione degli strumenti urbanistici comunali, la qualità urbana, edilizia, ecologica ed ambientale degli insediamenti, nonché la definizione di infrastrutture e servizi secondo parametri di qualità, fruibilità e accessibilità, tenendo conto delle condizioni socio economiche dei territori e della programmazione degli enti locali interessati.

3. Ai sensi dell’articolo 69, comma 5 della l.r. 11/2005, la disciplina del presente regolamento concernente le dotazioni territoriali e funzionali minime di cui ai Titoli II e III, nonché quella relativa alle situazioni insediative di cui al Titolo IV, sostituisce le disposizioni previste agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, in materia di standard e di zone territoriali omogenee.

 

     Art. 2. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni concernenti il PCS previste al Titolo II si applicano al PRG di cui alla l.r. 11/2005 e relative varianti.

2. Le disposizioni concernenti le dotazioni territoriali e funzionali di interesse comunale e sovracomunale previste all’articolo 10 si applicano al PRG di cui alla l.r. 11/2005 e al PRG di cui alla legge regionale 21 ottobre 1997, n. 31 (Disciplina della pianificazione urbanistica comunale e norme di modificazione delle ll.rr. 2 settembre 1974, n. 53, 18 aprile 1989, n. 26, 17 aprile 1991, n. 6 e 10 aprile 1995, n. 28) e relative varianti, nonché alle varianti di cui all’art. 67, comma 3 della l.r. 11/2005.

3. Le disposizioni concernenti le situazioni insediative previste al Titolo IV si applicano al PRG di cui alla l.r. 11/2005, alle varianti al PRG di cui alla l.r. 31/1997, nonché alle varianti di cui all’art. 67, comma 3 della l.r. 11/2005.

 

TITOLO II

PIANO COMUNALE DEI SERVIZI ALLA POPOLAZIONE

 

     Art. 3. (Piano comunale dei servizi alla popolazione)

1. Il PCS integra il contenuto del PRG, parte strutturale, per la programmazione e la definizione degli indirizzi urbanistici ed eventualmente gestionali dei servizi, spazi ed attrezzature pubbliche, di pubblica utilità o di interesse generale o collettivo, che costituiscono le dotazioni territoriali e funzionali previste al Titolo III, ai fini della disciplina del PRG, parte operativa.

2. Il PCS costituisce riferimento per la pianificazione di settore relativa ai servizi, nonché per la formazione degli atti di programmazione e di bilancio comunali.

3. Il PCS ha l’obiettivo di:

a) inserire la tematica della dotazione dei servizi, degli spazi e delle attrezzature nel PRG, per la costruzione della città pubblica e la caratterizzazione e qualificazione dello spazio urbano e del paesaggio;

b) consentire la valutazione, in sede di PRG, del dimensionamento e dei requisiti di qualità prestazionali dei servizi, degli spazi e delle attrezzature, in termini di localizzazione, di sostenibilità ambientale, di accessibilità di significatività dei caratteri tipologici ed architettonici, nonché di efficienza della gestione.

4. Il PCS è redatto in coerenza con le acquisizioni del sistema delle conoscenze e delle valutazioni di cui agli articoli 8 e 9 della l.r. 11/2005.

 

     Art. 4. (Contenuti del PCS)

1. Il PCS contiene:

a) la verifica, sulla base dei requisiti e standard di qualità e dei parametri prestazionali di cui all’articolo 8, nonché sotto il profilo gestionale, dello stato dei servizi, spazi ed attrezzature pubbliche, di pubblica utilità o di interesse generale o collettivo, esistenti, rapportati agli abitanti e agli utenti attuali, con riferimento alle dotazioni territoriali e funzionali previste agli articoli 10 e 11;

b) la valutazione del fabbisogno qualiquantitativo pregresso e futuro da porre a base del dimensionamento del sistema delle dotazioni territoriali e funzionali da assicurare in sede di PRG, parte operativa, tramite l’adeguamento dei servizi, spazi ed attrezzature esistenti ed eventualmente con quelli di nuova realizzazione;

c) gli indirizzi e criteri per la definizione, in sede di PRG, parte operativa, dei caratteri qualiquantitativi dei servizi, degli spazi e delle attrezzature di nuova realizzazione, in rapporto ai loro aspetti funzionali, ambientali, morfotipologici, architettonici e paesaggistici;

d) la definizione dei criteri perequativi che tengano conto delle diverse situazioni di fatto e di diritto ai sensi dell’articolo 29 della l.r. 11/2005, nonché dei criteri per l’utilizzo delle quantità edificatorie di compensazione per l’eventuale acquisizione bonaria e gratuita da parte del comune delle aree necessarie alla realizzazione delle attrezzature, degli spazi e dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 30 della l.r. 11/2005.

2. Il PCS può individuare le circostanze e le condizioni in presenza delle quali i servizi, gli spazi e le attrezzature private di uso pubblico o di interesse generale o collettivo possono essere considerati integrativi del sistema delle dotazioni pubbliche.

 

     Art. 5. (Fabbisogni e dimensionamento del sistema delle dotazioni)

1. Il PCS determina il fabbisogno pregresso e futuro dei servizi, spazi e attrezzature che costituiscono le dotazioni territoriali e funzionali di cui al Titolo III in riferimento:

a) alla distribuzione territoriale degli insediamenti esistenti e quantificati dal PRG e alla loro prevalente destinazione residenziale, direzionale, produttiva, turistica e commerciale;

b) all’entità degli abitanti ed alle caratteristiche ed entità dell’utenza determinati come previsto all’articolo 6;

c) ai bacini di utenza riferiti ai diversi servizi ed attrezzature di cui all’articolo 7;

d) alla misura delle dotazioni territoriali e funzionali per singola tipologia di servizi e attrezzature come valore unitario, nonché definendo il valore complessivo delle dotazioni medesime.

2. Il PCS, tenendo conto di quanto previsto al comma 1, dimensiona il sistema delle dotazioni territoriali e funzionali nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo III.

 

     Art. 6. (Determinazione degli abitanti e degli utenti)

1. Ai fini della determinazione delle dotazioni territoriali e funzionali di cui agli articoli 9 e 10, il numero degli abitanti e degli utenti è determinato in rapporto a:

a) popolazione residente nel comune sulla base dei dati anagrafici e tenendo conto della distribuzione territoriale e dei bacini di utenza di cui all’articolo 7;

b) abitanti da insediare secondo le previsioni dello strumento urbanistico, anche in base alla distribuzione territoriale ed ai bacini di utenza valutati assumendo un rapporto variabile da 33 a 60 mq. di superficie utile coperta per abitante, in riferimento alle caratteristiche tipologiche degli immobili e delle destinazioni d’uso previste;

c) popolazione gravitante nel territorio comunale, stimata in base agli occupati nelle strutture pubbliche e private, agli studenti, agli utenti dei servizi ed attrezzature di rilievo sovracomunale sia pubblici che privati, nonché in base ai flussi turistici e all’affluenza per grandi manifestazioni, comprese quelle fieristiche.

 

     Art. 7. (Determinazione dei bacini di utenza)

1. Al fine del fabbisogno e del dimensionamento di cui all’articolo 5 si assumono come significativi i seguenti bacini d’utenza rispetto ai quali sono riferiti i necessari servizi, spazi ed attrezzature:

a) bacini di utenza di livello elementare corrispondenti alle frazioni o ai quartieri per i quali sono di norma necessari almeno l’asilo nido, la scuola d’infanzia, le attrezzature di interesse comune, gli spazi pubblici di quartiere attrezzati a verde e per attività sportive di base, i parcheggi, gli spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale, le infrastrutture tecnologiche e per la protezione civile;

b) bacini di utenza di livello intermedio corrispondenti ad aggregazioni di frazioni o quartieri per i quali sono di norma necessari, oltre ai servizi di cui alla lettera a), le scuole primarie e secondarie di primo grado, le delegazioni comunali, le sedi delle forze di pubblica sicurezza, il verde in parchi urbani e territoriali, le attrezzature per lo sport e le attività culturali;

c) bacini di utenza di livello comunale per i quali sono di norma necessarie tutte le altre dotazioni territoriali e funzionali di cui agli articoli 10 e 11 attinenti l’intero territorio comunale;

d) bacini di utenza di livello sovracomunale per i quali sono di norma necessari tutti i servizi di livello scolastico superiore all’obbligo, universitario, sanitario, assistenziale, sedi di enti ed istituzioni pubbliche e di soggetti che svolgono funzioni di interesse generale o collettivo, previste anche dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale sul territorio comunale.

2. Il PCS, il PRG e i Piani attuativi o di settore individuano gli elementi insediativi ai fini della struttura urbana minima di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d) della l.r. 11/2005 pertinenti a ciascun bacino di utenza di cui al comma 1, in base alla linee guida emanate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Requisiti di qualità prestazionali)

1. I requisiti di qualità prestazionali delle diverse categorie o tipologie di servizi e attrezzature sono verificati almeno sulla base dei seguenti criteri generali:

a) assicurare una localizzazione ottimale dei servizi e delle attrezzature ai fini della qualità dell’ambiente urbano, utilizzando suoli morfologicamente adatti e ben esposti sotto il profilo del soleggiamento e della ventilazione, nonché garantendo l’accessibilità rispetto ai principali sistemi infrastrutturali stradali, pedonali, ciclabili e ai punti di interscambio della mobilità anche sulla base dei requisiti e degli standard di cui al Titolo III e all’articolo 16 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 46 (Norme per la riqualificazione della rete di trasporto e viaria nel territorio regionale e procedure per l’attuazione dei relativi interventi);

b) assicurare una sinergia fra i servizi e le aree di concentrazione delle attività residenziali ed economiche, garantendo la qualità funzionale della città e del territorio, la fruibilità e la sicurezza degli utenti in base alle diverse fasce di età ed ai soggetti diversamente abili;

c) favorire un assetto e una dislocazione ottimale del verde urbano e territoriale per qualificare la qualità dei tessuti urbani e del territorio, garantendo la massima continuità degli spazi e delle attrezzature pubbliche in modo da realizzare un sistema integrato e continuo di fruizione rispetto alle aree residenziali e per servizi, coordinato con il sistema della mobilità anche ciclopedonale;

d) assicurare la tutela e la realizzazione degli elementi che costituiscono la rete ecologica regionale di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) per migliorare la qualità ecologico-ambientale del territorio, anche in applicazione dell’art. 48, comma 4 della legge regionale 27/2000;

e) valorizzare sotto il profilo infrastrutturale e ambientale gli ambiti del territorio caratterizzati dalla presenza di funzioni produttive e per servizi fortemente specializzate che determinano una elevata capacità di attrazione di persone a livello comunale e sovracomunale;

f) assicurare la realizzazione di aree verdi di filtro piantumato e/o da piantumare connesse alla viabilità e agli insediamenti produttivi con l’obiettivo di mitigare gli impatti ambientali e integrare la qualità dell’ambiente urbano;

g) garantire i collegamenti con le reti tecnologiche e la presenza dei relativi impianti di trattamento e smaltimento dei reflui.

2. Nelle aree per nuovi insediamenti produttivi artigianali, industriali, commerciali, lungo il perimetro dei singoli lotti e negli spazi destinati a verde e parcheggi privati, pubblici o di uso pubblico, le alberature di alto e medio fusto debbono corrispondere almeno al rapporto di una ogni sessanta metri quadrati di superficie di area edificabile, libera da costruzioni. Gli strumenti urbanistici o il PCS stabiliscono l’arredo degli spazi di parcheggio di cui sopra con particolare riferimento alle prestazioni ambientali, alla presenza di alberature e di strutture di copertura con sovrastanti pannelli fotovoltaici o solari.

 

     Art. 9. (Modalità per le previsioni delle dotazioni territoriali e funzionali)

1. Il PRG, parte strutturale, in coerenza con le risultanze del PCS, fissa i criteri in base ai quali il PRG, parte operativa provvede a soddisfare sia il fabbisogno pregresso, sia il nuovo fabbisogno generato dagli interventi di trasformazione previsto dal Piano.

2. Il PRG, parte operativa, assicura il soddisfacimento di cui al comma 1, nel rispetto delle esigenze dei diversi bacini di utenza, così come rilevate dal PCS, e garantendo la rispondenza ai requisiti prestazionali di cui all’articolo 8, attraverso la acquisizione delle aree e degli immobili necessari:

a) con le modalità di cui al comma 2, lettere f) e h) e del comma 3 dell’articolo 4 della l.r. 11/2005, o in sede di varianti effettuate ai sensi dell’articolo 18 della stessa l.r. 11/2005;

b) in sede di convenzione urbanistica, nel caso di trasformazioni ad attuazione indiretta;

c) tramite esproprio, perequazione e compensazione.

3. Il PRG, parte strutturale, individua in termini fondiari le infrastrutture lineari e nodali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f) della l.r. 11/2005 e indica gli elementi insediativi principali ed essenziali ai fini della struttura urbana minima (SUM) di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d) della stessa l.r. 11/2005.

4. Ai fini della quantificazione e previsione delle dotazioni territoriali, gli spazi di sosta e parcheggio sono dimensionati come previsto all’articolo 3, comma 4 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (Disciplina di attuazione dell’art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia) – Criteri per regolamentare l’attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relativi alla edificazione) e per le aree a verde sono computabili anche le piazze ed altri spazi pubblici o di uso pubblico.

 

TITOLO III

DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI MINIME

 

     Art. 10. (Dotazioni territoriali e funzionali di aree destinate a servizi e attrezzature di interesse comunale e sovracomunale)

1. Il PRG prevede la dotazione di aree per i seguenti servizi e attrezzature di interesse comunale e sovracomunale:

a) grandi infrastrutture per parcheggio anche di interscambio tra sistemi di trasporto, centri merci e per sistemi di mobilità alternativa, autostazioni e scali ferroviari;

b) istruzione superiore all’obbligo ed universitaria;

c) salute e assistenza;

d) verde pubblico in parchi urbani e territoriali comprensive di piazze o altri spazi liberi;

e) attrezzature per lo sport e per le attività culturali;

f) infrastrutture tecnologiche e di distribuzione dell’elettricità, del gas o metano, dell’acqua; infrastrutture per le telecomunicazioni, per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; infrastrutture per servizi di trasporto ed altri servizi collegati ad impianti di distribuzione di merci quali depositi, mercati generali, e simili; attrezzature cimiteriali;

g) infrastrutture di protezione civile e quelle volte a costituire la struttura urbana minima (SUM) per garantire efficienza in caso di eventi sismici e ridurre la vulnerabilità sismica urbana;

h) aree finalizzate a tutelare e riqualificare il patrimonio di interesse storico, culturale, paesaggistico, ambientale e di interesse archeologico e corridoi ecologici.

2. La dotazione minima di riferimento complessiva delle aree di cui al comma 1 che comunque assicurino i requisiti prestazionali di cui all’articolo 8, è di 35 mq per ogni abitante e utente, determinati con riferimento ai bacini d’utenza. Il comune riduce la quantità minima suddetta escludendo le dotazioni non previste dalla programmazione nazionale, regionale e provinciale sul territorio comunale ovvero quelle che il comune non ritiene necessarie in base alle caratteristiche insediative e territoriali.

3. Nel caso di varianti di strumenti urbanistici generali la dotazione minima necessaria di cui ai commi 1 e 2 è calcolata limitatamente alle effettive necessità prodotte dalle nuove previsioni.

 

     Art. 11. (Dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche al servizio di insediamenti residenziali)

1. Le dotazioni territoriali e funzionali minime, per spazi pubblici al servizio di insediamenti residenziali sono determinate nel rispetto dei valori minimi di seguito riportati, espressi in metro quadrato per abitante insediato o da insediare:

a) asilo nido, scuola d’infanzia, scuola primaria e secondaria di 1° grado 4;

b) attrezzature di interesse comune 4;

c) spazi pubblici di quartiere attrezzati verde comprensivi di piazze, di altri spazi liberi per attività sportive di base e corridoi ecologici, volti a soddisfare anche la necessità di aree di urbanizzazione primaria 5;

d) parcheggi di quartiere e spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale, volti a soddisfare anche la necessità di aree di urbanizzazione primaria 5

Totali 18

2. Gli strumenti urbanistici prevedono, anche in attuazione dell’articolo 3, comma 1 del r.r. 9/2008 e dell’articolo 1, commi 258 e 259 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008), i nuovi insediamenti e quelli esistenti oggetto di ristrutturazione urbanistica, ai fini prevalentemente residenziali, con la esclusione dei centri storici, ove quote di superfici fondiarie e relativi diritti edificatori sono destinate ad insediamenti di edilizia residenziale pubblica o sociale, in rapporto al fabbisogno locale ed in relazione all’entità ed al valore delle trasformazioni.

3. Le singole quantità di aree e spazi per le dotazioni territoriali e funzionali minime previste al comma 1, ferma restando la dotazione complessiva determinata dalla sommatoria delle stesse quantità, possono essere motivatamente modificate sulla base delle esigenze dei bacini d’utenza e delle caratteristiche degli insediamenti e degli interventi edilizi, secondo le valutazioni effettuate e le motivazioni contenute nel PRG, parte strutturale, nel PCS e secondo le conseguenti disposizioni del PRG, parte operativa o dei piani attuativi.

4. I Piani attuativi di nuovi insediamenti e di ristrutturazione urbanistica di insediamenti esistenti, ai fini prevalentemente residenziali, prevedono, salvo quanto previsto al comma 1 dell’articolo 14, che le dotazioni territoriali e funzionali minime e le aree per edilizia residenziale pubblica o sociale di cui ai commi 1 e 2, sono urbanizzate, sistemate e cedute gratuitamente al comune.

5. Il comune, anche su richiesta del proponente l’intervento, in alternativa alla cessione delle aree di cui al comma 2, può prevedere, in determinati ambiti di trasformazione, la cessione gratuita, per pari valore, di immobili o parti di essi, da destinare all’edilizia residenziale pubblica o sociale. Nel caso in cui il valore di detti immobili ecceda quello di cessione gratuita delle stesse aree di cui al comma 2, il relativo valore compensativo è stabilito con apposita convenzione tra il comune e il soggetto attuatore o il proprietario in base al costo di edilizia residenziale pubblica per le nuove costruzioni.

6. Le disposizioni del presente articolo sono comunque di immediata applicazione per gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica o mutamento della destinazione d’uso, previsti da Piani attuativi di strumenti urbanistici generali, con esclusione degli interventi nei centri storici.

7. Gli edifici residenziali prevedono spazi per parcheggi pertinenziali privati pari a 1 mq. ogni 3 mq. di superficie utile coperta delle parti abitative.

 

     Art. 12. (Dotazioni territoriali e funzionali minime al servizio di insediamenti direzionali, per servizi, produttivi e turistici)

1. Le quantità minime di aree per dotazioni al servizio di insediamenti direzionali, per servizi e per la ristorazione, sono stabilite in settanta metri quadrati di spazio per parcheggio, ed in trenta metri quadrati per verde, ogni cento metri quadrati di superficie utile coperta adibita alle attività.

2. Le quantità minime di spazi al servizio di insediamenti produttivi, industriali e artigianali sono stabilite in misura non inferiore al dieci per cento dell’intera superficie territoriale o fondiaria della zona destinata a tali insediamenti per aree a parcheggio e, in misura non inferiore al cinque per cento della stessa superficie per aree a verde.

3. La quantità minima di spazi al servizio di strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, con esclusione di quelle a carattere non imprenditoriale e agrituristiche, necessaria alla realizzazione di parcheggi e di spazi per verde è, rispettivamente, di un posto macchina per ogni due posti letto previsti e di quattro metri quadrati per ogni trenta metri quadrati di superficie utile coperta totale destinata all’attività. Nelle strutture ricettive di cui sopra le dotazioni territoriali per le attività complementari quali bar, ristorante, piccoli spazi commerciali, spazi congressuali e similari, sono quantificate riducendo del cinquanta per cento le quantità di cui al comma 1.

4. Al servizio di strutture ricettive all’aria aperta, quali villaggi turistici, campeggi e camping village, oltre alle aree private necessarie per il soddisfacimento dei requisiti obbligatori ai fini della classificazione, è stabilita una quantità minima di spazi per parcheggi pubblici, non inferiore all’otto per cento dell’intera superficie territoriale dell’insediamento.

5. Salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 2, le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime previste ai commi 1, 2, 3 e 4 sistemate e urbanizzate, sono cedute al comune.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, sono di immediata applicazione sia in caso di intervento diretto che per la redazione di piani attuativi di strumenti urbanistici generali.

7. Gli insediamenti di cui al presente articolo prevedono spazi per parcheggi pertinenziali privati pari a 1 mq. ogni 3 mq. di superficie utile coperta esclusa quella relativa a magazzini, depositi e altri locali non accessibili all’utenza.

 

     Art. 13. (Dotazioni territoriali e funzionali minime obbligatorie per gli insediamenti commerciali)

1. Le dotazioni territoriali e funzionali minime al servizio degli insediamenti commerciali è stabilita in cento metri quadrati ogni cento metri quadrati di superficie utile coperta. Tale dotazione minima è elevata del cinquanta per cento per insediamenti commerciali la cui superficie totale utile coperta è compresa tra metri quadrati seicento e metri quadrati quattromilacinquecento e del cento per cento per insediamenti la cui superficie totale utile coperta è superiore a metri quadrati quattromilacinquecento. La dotazione minima di cui sopra è destinata a parcheggio in misura non inferiore all’ottanta per cento, in relazione alla ubicazione e alla tipologia di vendita.

2. Per insediamenti commerciali la cui superficie di vendita è superiore a metri quadrati cinquemilacinquecento deve essere comunque prevista la dotazione minima, di un posto auto ogni sei metri quadrati di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore alimentare e per gli esercizi di settori alimentare e non alimentare, e di un posto auto ogni undici metri quadrati di superficie di vendita, per gli esercizi del solo settore non alimentare.

3. Le attività commerciali all’ingrosso che svolgono anche commercio al dettaglio sono equiparate alle attività di commercio al dettaglio ai fini della dotazione di aree ed immobili per dotazioni territoriali e funzionali minime di cui al presente articolo.

4. Il PRG può individuare i casi e le circostanze in cui, ai fini del rispetto delle quantità minime di cui ai commi 1, 2 e 3, sono computabili anche le aree private da sistemare ed urbanizzare per adibire ad uso pubblico sulla base di convenzione o atto d’obbligo registrati e trascritti. Salvo quanto previsto all’articolo 14, comma 2, è facoltà del comune richiedere la cessione gratuita di tutte o parte di tali aree sistemate e urbanizzate.

5. I comuni, con gli strumenti urbanistici o con il Piano comunale dei servizi, possono stabilire, relativamente ai soli esercizi di vicinato ubicati negli ambiti o zone degli insediamenti esistenti che rivestono interesse storico, artistico, testimoniale e paesaggistico, la monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali e funzionali minime di cui al comma 1.

6. Ai fini del calcolo della superficie utile coperta di cui al comma 1, le superfici effettivamente utilizzate per magazzini e depositi non accessibili all’utenza e non adibite a mostre o esposizioni di prodotti, sono considerate nella percentuale del trenta per cento.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono di immediata applicazione sia in caso di intervento diretto che per la redazione di piani attuativi di strumenti urbanistici generali.

8. Gli insediamenti di cui al presente articolo prevedono spazi per parcheggi pertinenziali privati pari a 1 mq. ogni 3 mq. di superficie utile coperta, esclusa quella relativa a magazzini, depositi e altri locali non accessibili all’utenza.

 

     Art. 14. (Modalità per la definizione e la monetizzazione delle dotazioni territoriali e funzionali)

1. Il PRG, parte operativa, anche in base ai contenuti del PCS, stabilisce, per le dotazioni territoriali e funzionali previste all’articolo 11, i casi e le modalità in cui:

a) le aree possono essere reperite in tutto o in parte anche all’esterno dei comparti residenziali, in aree classificate dal PRG per attrezzature e servizi;

b) il corrispettivo valore delle aree di cui all’articolo 11, comma 1, lettere a) e b) può essere, in tutto o in parte, monetizzato, in alternativa alla loro sistemazione e cessione o in alternativa alla sola cessione, definendone il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari delle aree oggetto di intervento, come previsto al comma 4;

c) le superfici per dotazioni territoriali e funzionali di cui all’articolo 11, commi 1 e 2, qualora non raggiungano dimensioni funzionali o non garantiscano localizzazioni idonee per assicurare un corretto assetto urbano e territoriale, possono essere monetizzate come previsto al comma 4.

2. I comuni, anche a richiesta del proponente l’intervento, con provvedimento motivato, in relazione alla ubicazione degli insediamenti di cui agli articoli 12 e 13, possono prevedere:

a) che la realizzazione delle aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali minime sia sostituita dalla realizzazione a carico dello stesso proponente di adeguati servizi e infrastrutture, previsti dagli strumenti urbanistici, anche all’esterno dei comparti o delle zone oggetto di intervento, purché ciò garantisca una migliore soluzione urbanistica e nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti e lavori pubblici;

b) i casi in cui le aree per dotazioni territoriali e funzionali minime, possono essere, in tutto o in parte, monetizzate, in alternativa alla loro sistemazione e cessione gratuita o in alternativa alla sola cessione o al vincolo di uso pubblico, stabilendo il valore e disciplinando le modalità di pagamento a carico dei proprietari, definite in base a convenzione o atto d’obbligo, con le modalità previste al comma 4.

3. Il comune utilizza le somme ricavate dalla monetizzazione per la realizzazione dei servizi e attrezzature previsti dal PRG, ovvero per i servizi e attrezzature previsti dal Piano triennale delle opere pubbliche. I proventi da monetizzazione di cui all’articolo 11, comma 2, sono utilizzati dal comune per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale pubblica o sociale.

4. I comuni nel regolamento comunale per l’attività edilizia stabiliscono preliminarmente norme generali per disciplinare:

a) i casi di monetizzazione delle aree per dotazioni territoriali e funzionali minime previste in applicazione del presente Titolo, prevedendo limitazioni per determinati ambiti del territorio o insediamenti e stabilendo i relativi oneri con riferimento al valore di esproprio delle aree, con eventuali e motivate riduzioni, ed al costo delle opere stesse, tenendo conto delle norme regolamentari di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), nonché prevedendo le modalità di gestione a carico dei proprietari delle aree sottoposte a vincolo di uso pubblico;

b) i casi in cui i parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti possono essere sostituiti con parcheggi pubblici di quartiere, ubicati nelle zone circostanti e collegati funzionalmente ad essi, previa individuazione dei relativi ambiti urbani.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo sono di immediata applicazione.

 

TITOLO IV

SITUAZIONI INSEDIATIVE

 

     Art. 15. (Situazioni insediative del PRG)

1. Il PRG, in attuazione delle disposizioni previste agli articoli 2, 3, 4 e 6 della l.r. 11/2005, individua e disciplina le parti del territorio comunale costituenti le diverse situazioni insediative distinte in insediamenti esistenti o di nuova previsione secondo la disciplina prevista agli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

2. Il territorio agricolo, parte dello spazio rurale, è disciplinato dal Titolo III, Capo II della legge regionale e dagli articoli 19, 20 e 22 della l.r. 27/2000 ed è costituito dalle aree agricole, dalle aree di particolare interesse agricolo, dalle aree per le produzioni agricole di qualità e per l’attività zootecnica.

3. Le aree boscate e le relative fasce di transizione, rappresentano un elemento dello spazio rurale determinante per la qualità del paesaggio. Esse sono definite e disciplinate dall’art. 15 della l.r. 27/2000, dal PTCP e dalle normative di settore. Le aree boscate non sono computabili, ai fini della definizione dell’indice di utilizzazione territoriale previsto per le zone agricole e non possono essere interessate da nuove situazioni insediative.

4. Le fasce di rispetto da infrastrutture e attrezzature anche tecnologiche, da corsi d’acqua e dai laghi, a tutela di insediamenti che rivestono valore storico-culturale, nonché le fasce di transizione dei boschi previste dalle normative e/o individuate nel PRG, assumono i diritti edificatori delle aree, degli ambiti o degli insediamenti ove ricadono. Tali diritti edificatori possono essere esercitati all’interno di tali ambiti o insediamenti con le modalità previste dal PRG, anche in applicazione dell’articolo 30 della l.r. 11/2005.

5. La previsione nello strumento urbanistico generale di nuovi insediamenti, diversi da quelli di cui all’articolo 17, non può interessare le fasce di rispetto prescritte dal codice della strada.

 

     Art. 16. (Caratteristiche degli insediamenti)

1. Gli insediamenti del PRG sono definiti dalla presenza di fenomeni territoriali, tessuti insediativi e presenze paesaggistico-ambientali, riconosciute attraverso il sistema delle conoscenze ed esaminate nel ciclo della valutazione di cui all’articolo 8 della l.r. 11/2005 e per quanto previsto dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, in materia di valutazione ambientale strategica, al fine di definire l’insieme delle caratteristiche di gestione urbanistico-ambientale e di modalità d’intervento.

2. Per gli insediamenti, il PRG, parte operativa, in base alle acquisizioni del sistema delle conoscenze e delle valutazioni ed alle prescrizioni del PRG, parte strutturale, dei piani sovraordinati e delle normative urbanistiche e paesaggistiche, in una logica di contenimento del consumo di suolo e di minimizzazione degli impatti territoriali e ambientali:

a) applica le normative in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi);

b) detta specifiche indicazioni per la definizione delle destinazioni d’uso prevalenti e compatibili di cui all’articolo 33, comma 1 della l.r. 1/2004, delle modalità attuative dirette o indirette, per la determinazione della capacità di carico urbanistico complessiva ammissibile in riferimento agli indici e alle grandezze edilizie di cui ai Capi III e IV del r.r. 9/2008, nonché per gli interventi consentiti, tenendo conto delle caratteristiche insediative e localizzative e delle normative paesaggistiche;

c) assicura, negli interventi urbanistici ed edilizi, la contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle dotazioni territoriali e funzionali connesse alle caratteristiche degli interventi medesimi ed in relazione alla qualità degli insediamenti;

d) stabilisce le modalità di applicazione dei diritti edificatori derivanti da perequazione, compensazione e premialità in applicazione delle relative normative;

e) può prevedere ambiti in adiacenza di due o più insediamenti o interclusi tra reti infrastrutturali o reticoli idrografici, che consentono, al loro interno di prevedere elementi infrastrutturali e di qualificazione ambientale, volti ad integrare e supportare la funzionalità dell’assetto territoriale degli insediamenti, con particolare riferimento:

1) alle aree ove trovano allocazione le dotazioni territoriali funzionali;

2) alle aree di cui agli articoli 9, 10 e 48, comma 4 della l.r. 27/2000;

3) alle fasce di transizione dei boschi di cui all’articolo 15 della l.r. 27/2000;

4) agli elementi della struttura urbana minima, di cui all’articolo 3, comma 3, lettera d) della l.r. 11/2005.

 

     Art. 17. (Insediamenti per attrezzature e servizi)

1. Sono le parti del territorio destinate a realizzare le dotazioni territoriali e funzionali necessarie a garantire i livelli di qualità urbana ed ecologico-ambientale, costituite dall’insieme dei servizi, spazi ed attrezzature pubbliche, di pubblica utilità o privati di uso pubblico o di interesse generale o collettivo, volte a soddisfare le esigenze attuali del territorio e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici generali dei comuni.

2. Sono ricomprese le aree della rete ecologica regionale finalizzate al sistema di interconnessione di habitat, degli elementi paesaggistici e delle unità territoriali di tutela ambientale, finalizzate alla salvaguardia e al mantenimento della biodiversità, di cui agli articoli 9 e 10 della l.r. 27/2000.

3. Le caratteristiche degli interventi sono stabilite in base alle specifiche esigenze d’uso previste ed alle condizioni fisiche ed ambientali del territorio interessato. Le modalità di quantificazione e localizzazione sono quelle previste ai Titoli II e III.

4. L’approvazione di un’opera pubblica con atto del Consiglio comunale, concernente la modifica della destinazione di aree pubbliche per dotazioni territoriali e funzionali già previste dallo strumento urbanistico generale, non comporta la verifica delle quantità minime di cui al Titolo III o previste dalle normative vigenti alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale medesimo.

 

     Art. 18. (Insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale)

1. Sono gli insediamenti urbani ed extraurbani che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le aree circostanti che ne costituiscono l’integrazione storico-ambientale e paesaggistica sottoposti o da sottoporre a tutela e valorizzazione.

2. Gli interventi sono finalizzati alla rivitalizzazione, riqualificazione e valorizzazione degli insediamenti, in applicazione delle disposizioni della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 e della deliberazione di Giunta regionale n. 420 del 19 marzo 2007. È consentita, nel rispetto delle caratteristiche storiche ed architettoniche degli insediamenti, la realizzazione di infrastrutture ed edifici pubblici.

 

     Art. 19. (Insediamenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale)

1. Sono gli insediamenti storici dello spazio rurale disciplinati dall’articolo 3, comma 1, lettera d) della l.r. 11/2005, dall’articolo 29 della l.r. 27/2000, dall’articolo 33, comma 5 e dall’articolo 35, comma 4 della l.r. 11/2005, costituiti dalle strutture o da edifici puntuali e dagli spazi inedificati di carattere pertinenziale, da sottoporre a riqualificazione e rivitalizzazione nei limiti previsti dalla normativa e dalla d.g.r. 420/2007.

 

     Art. 20. (Insediamenti prevalentemente residenziali esistenti consolidati da conservare, trasformare e completare)

1. Sono le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle potenzialità edificatorie previste dal PRG e che presentano un adeguato livello di qualità urbana e di infrastrutturazione, da conservare e/o sottoporre a trasformazione, riqualificazione e completamento, perimetrati all’interno dei centri abitati ai sensi del codice della strada.

2. Gli interventi sono finalizzati alla qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici, delle aree e delle infrastrutture esistenti, attraverso il recupero, l’ampliamento e completamento, la equilibrata integrazione tra la residenza e le attività economiche, sociali e di servizio tra esse compatibili, tenendo conto delle esigenze di decongestionamento e di miglioramento dell’accessibilità, della mobilità, dell’assetto e della qualità urbana.

 

     Art. 21. (Nuovi insediamenti prevalentemente residenziali)

1. Sono le parti del territorio oggetto di trasformazione insediativa, sia in termini di espansione del territorio urbano, che in termini di sostituzione di parti del tessuto urbano medesimo. Gli ambiti sono caratterizzati dalla previsione di una prevalente presenza di residenza e dalla contestuale presenza di attività sociali, culturali, commerciali e artigianali e servizi tra essi compatibili. Le caratteristiche tipologiche degli interventi sono stabilite in base alle specifiche esigenze d’uso previste e alle condizioni e requisiti fisici ed ambientali del territorio interessato.

 

     Art. 22. (Insediamenti produttivi, direzionali e per servizi esistenti e di nuova previsione)

1. Sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali, produttive e per servizio e da una limitata presenza di attività residenziale. In tali ambiti sono localizzati anche gli impianti produttivi turistici di tipo alberghiero, e gli esercizi ricettivi extralberghieri e all’aria aperta, nonché le relative attrezzature e servizi di tipo turistico e ricreativo di interesse generale. Sono comprese anche particolari insediamenti per la produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante, per attività zootecniche e per la trasformazione di prodotti agricoli a carattere industriale le relative fasce di rispetto.

2. Gli interventi sono definiti e graduati dal PRG in relazione alle caratteristiche delle aree produttive di interesse comunale o sovracomunale ed alle funzioni delle attività insediate o da insediare. La disciplina del PRG può prevedere che l’urbanizzazione di eventuali nuovi insediamenti avviene al completamento degli ambiti nei quali le trasformazioni sono già avviate.

 

     Art. 23. (Insediamenti produttivi, direzionali e per servizi dismessi)

1. Sono le parti del territorio non destinato ad uso agricolo, totalmente o prevalentemente utilizzate a scopi produttivi industriali, commerciali o terziari, che presentano condizioni di abbandono e degrado edilizio, igienicosanitario, ambientale e sociale, da sottoporre a recupero e riqualificazione.

2. Gli interventi sono finalizzati ad eliminare tali condizioni di abbandono e degrado, nonché ad insediare funzioni sostitutive di quelle dismesse o integrative di quelle presenti, con l’obbiettivo di favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio urbano, incrementare l’efficienza d’uso dell’insediamento e ridurre il possibile consumo di nuovo suolo.

 

     Art. 24. (Rappresentazione cartografica delle informazioni e contenuti del PRG)

1. In applicazione della deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2006, n. 102 la rappresentazione dei dati sui contenuti del PRG previsti dagli articoli 3 e 4 della l.r. 11/2005 e dal presente regolamento, ai fini dell’acquisizione di dati statistici a scala regionale, è effettuata secondo i contenuti delle tabelle allegato 1), contenenti gli attributi dei singoli strati informativi che compongono la parte strutturale e la parte operativa del piano.

2. La rappresentazione dei contenuti del PRG di cui al comma 1, è finalizzata solo ad una conoscenza su scala regionale delle previsioni degli strumenti urbanistici, e non condiziona la identica individuazione delle previsioni urbanistiche.

 

TITOLO V

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 25. (Norme finali e transitorie)

1. Il PRG, anche in applicazione dell’articolo 33 della l.r. 1/2004, integra e dettaglia la disciplina degli insediamenti di cui al Titolo IV, stabilendo le destinazioni d’uso prevalenti e compatibili per gli specifici ambiti in relazione ai contenuti progettuali da esso definiti, nonché le eventuali norme di dettaglio ai fini della perequazione e compensazione urbanistica di cui agli articoli 29 e 30 della l.r. 11/2005 e di normative in materia di diritti edificatori premiali.

2. Ai sensi dell’articolo 69, comma 2 della l.r. 11/2005, si applicano le normative previgenti in materia di quantificazione degli standard urbanistici:

a) per gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale e riferiti alle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, lettera g) della l.r. 31/1997, ove il comune non proceda al loro adeguamento;

b) per gli interventi previsti da Piani attuativi approvati o adottati;

c) per gli interventi previsti da istanze di piani attuativi o di titoli abilitativi, presentati al comune e dichiarati ricevibili alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria delle presenti norme regolamentari.

3. La normativa del PRG, parte operativa, individua per gli insediamenti di cui al Titolo IV la corrispondenza con le zone omogenee di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, ai fini del raccordo con altre normative.

4. Le aree a parcheggi di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 sono sostituite applicando le quantità di cui agli articoli 11, comma 7, 12, comma 7 e 13, comma 8.

 

 

ALLEGATI


[1] Abrogato dall'art. 144 del R.R. 18 febbraio 2015, n. 2.