§ 4.1.77 - L.R. 18 novembre 2008, n. 17.
Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:18/11/2008
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Oggetto e ambito di applicazione)
Art. 4.  (Disciplinare tecnico)
Art. 5.  (Richiesta di certificazione)
Art. 6.  (Rilascio di certificazione)
Art. 7.  (Strumenti di indagine territoriale)
Art. 8.  (Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio)
Art. 9.  (Recupero dell’acqua piovana)
Art. 10.  (Permeabilità dei suoli)
Art. 11.  (Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio)
Art. 12.  (Esposizione e soleggiamento degli edifici)
Art. 13.  (Sistemi di riscaldamento)
Art. 14.  (Igiene urbana)
Art. 15.  (Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile)
Art. 16.  (Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti)
Art. 17.  (Incentivi economici)
Art. 18.  (Altre forme di incentivazione e diffusione)
Art. 19.  (Compiti della Regione)
Art. 20.  (Compiti dei Comuni)
Art. 21.  (Controlli e sanzioni)
Art. 22.  (Norme finali)
Art. 23.  (Clausola valutativa)
Art. 24.  (Norma finanziaria)


§ 4.1.77 - L.R. 18 novembre 2008, n. 17. [1]

Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi.

(B.U. 26 novembre 2008, n. 54)

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità)

1. La presente legge, al fine di promuovere la salvaguardia dell’integrità ambientale e il risparmio delle risorse naturali secondo i principi dello sviluppo sostenibile, definisce norme e criteri di sostenibilità da applicarsi agli strumenti di governo del territorio e agli interventi edilizi, stabilisce le modalità per la valutazione e la certificazione delle prestazioni di sostenibilità ambientale e degli edifici, nonché le forme di sostegno e di incentivazione promosse dalla Regione e dagli enti locali.

 

     Art. 2. (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si definisce:

a) edificio: l’insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi e architettonici reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità strutturalmente autonoma, sia isolata o collegata ad altri edifici adiacenti, composta da una o più unità immobiliari, indipendentemente dal regime delle proprietà;

b) prestazione ambientale: il risultato o il rendimento prodotto dalle caratteristiche edilizie, energetiche ed ambientali dell’edificio, misurato sulla base di appositi parametri riferiti alle caratteristiche del sito, al consumo delle risorse ed ai carichi ambientali dell’edificio;

c) sostenibilità ambientale: la valutazione dell’impatto prodotto da un edificio sull’ambiente naturale nel suo ciclo di vita, formulata attraverso un punteggio che misura le prestazioni ambientali dell’edificio stesso;

d) certificazione di sostenibilità ambientale: il documento attestante la sostenibilità ambientale dell’edificio conseguita in base alla verifica del punteggio secondo i criteri di valutazione stabiliti dalla presente legge;

e) caratteristica del sito: il parametro relativo alle peculiarità ed alle condizioni del sito sul quale insiste l’edificio con riferimento agli aspetti morfologici, idrogeologici, geologici di sismicità naturale, storici e antropologici, climatici, all’orientamento ed alla vegetazione presente;

f) carico ambientale: il parametro delle prestazioni dell’edificio riferite al suo impatto sull’ambiente in termini di emissioni di gas, di scarichi, di rifiuti ed alla permeabilità dei suoli;

g) consumo di risorse: il parametro delle prestazioni dell’edificio riferite ai consumi energetici, alle acque ed ai materiali;

h) risorse naturali dell’ambiente: sono l’aria, l’acqua, il suolo, l’ecosistema della fauna, l’ecosistema della flora, il paesaggio, le fonti energetiche naturali.

2. Ai fini della presente legge si ha un uso sostenibile del territorio quando l’ambiente naturale, nella totalità dei suoi aspetti, viene considerato come risorsa limitata e quindi oggetto di salvaguardia privilegiando le condizioni di salute dei suoi abitanti presenti e futuri.

3. Ai fini della presente legge lo sviluppo sostenibile dell’edificato si ha quando, adottando materiali, tecniche e sistemi a basso impatto ambientale ed ecologici, è possibile realizzare ambienti interni salubri ed organismi edilizi la cui costruzione, manutenzione e gestione comportino basso uso di risorse non rinnovabili e di materiali non riciclabili, anche attraverso l’uso di soluzioni informatiche ed elettroniche volte a ridurre al minimo il consumo energetico.

 

TITOLO II

CERTIFICAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

 

     Art. 3. (Oggetto e ambito di applicazione)

1. La certificazione di sostenibilità ambientale si applica agli edifici con destinazione residenziale, direzionale e per servizi. La certificazione riguarda:

a) la fase di progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione;

b) la fase di progettazione e di realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica riferiti a tutte le unità immobiliari esistenti o previste;

c) il riconoscimento delle caratteristiche di sostenibilità ambientale degli edifici esistenti, anche sottoposti ad interventi di adeguamento che non rientrano nei casi di cui alla lettera b).

2. La certificazione di sostenibilità ambientale si ottiene attraverso la determinazione delle prestazioni ambientali di un edificio riferite ai seguenti requisiti:

a) la qualità dell’ambiente esterno;

b) il risparmio delle risorse naturali;

c) la riduzione dei consumi energetici;

d) la riduzione dei carichi ambientali;

e) la qualità dell’ambiente interno;

f) la qualità della gestione e del servizio;

g) l’integrazione con il sistema della mobilità pubblica.

3. Le prestazioni ambientali di un edificio vengono determinate attraverso l’utilizzo di apposite schede, contenute nel disciplinare tecnico di cui all’articolo 4, che individuano la categoria e gli indicatori delle prestazioni ambientali, gli strumenti e i metodi di verifica, le soluzioni tecniche di riferimento, la scala delle prestazioni ed i relativi punteggi.

4. La certificazione di sostenibilità ambientale è obbligatoria nel caso di realizzazione di edifici pubblici da parte della Regione, di enti, di agenzie e società regionali. È altresì obbligatoria per la realizzazione di edifici da parte di Province, Comuni e loro forme associative, nonché per edifici di edilizia residenziale di proprietà delle Agenzie Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER).

5. Per gli interventi edilizi realizzati da soggetti privati la certificazione di sostenibilità ambientale è facoltativa.

6. La certificazione di sostenibilità ambientale non sostituisce la certificazione energetica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) ma ne utilizza le risultanze in sede di valutazione delle prestazioni ambientali dell’edificio.

 

     Art. 4. (Disciplinare tecnico)

1. La Giunta regionale approva il disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici nel quale sono indicati i requisiti di riferimento, il metodo di verifica delle prestazioni ambientali e il sistema di valutazione delle stesse.

2. Il disciplinare tecnico stabilisce le soglie minime al di sotto delle quali non è previsto il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale nonché il punteggio e la classe associata al fabbricato. La classe costituisce riferimento per definire le priorità e graduare gli incentivi e le agevolazioni di cui agli articoli 17 e 18.

 

     Art. 5. (Richiesta di certificazione)

1. Alla richiesta della certificazione di sostenibilità ambientale è allegata la seguente documentazione sottoscritta dal progettista, dal direttore dei lavori o da un tecnico esterno nominato dal committente iscritto agli ordini o al collegio:

a) una relazione che illustra le soluzioni adottate nella progettazione per le finalità di cui al presente Titolo;

b) la documentazione sulle prestazioni ambientali del fabbricato secondo i criteri del disciplinare tecnico di cui all’articolo 4 con la determinazione del punteggio e l’individuazione della classe di appartenenza dello stesso;

c) l’attestato di qualificazione energetica di cui al d.lgs. 192/2005;

d) una dichiarazione del direttore dei lavori attestante la rispondenza del fabbricato alle caratteristiche indicate nella relazione ed elaborati di progetto approvati dal Comune e dalla Provincia e documentazione di cui alle lettere a) e b).

2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilità ambientale. Lo stesso, previa verifica, provvede al rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La certificazione di sostenibilità ambientale può essere richiesta per edifici esistenti anche in assenza di interventi. Alla richiesta è allegata la documentazione di cui al comma 1, lettere a), b) e c).

 

     Art. 6. (Rilascio di certificazione)

1. La certificazione di sostenibilità ambientale è rilasciata dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale dell’Umbria (ARPA) e dagli altri soggetti certificatori individuati dalla Giunta regionale sulla base di requisiti definiti con norme regolamentari di cui all’articolo 19, comma 2, lettera c) su richiesta del proprietario dell’immobile o dell’avente titolo, ovvero del soggetto attuatore dell’intervento.

2. La certificazione di sostenibilità ambientale ha validità di dieci anni, decorsi i quali decadono i benefici di cui all’articolo 17, comma 3 salvo che esso sia rinnovato con le stesse modalità previste per il suo rilascio.

3. La certificazione di sostenibilità ambientale è affissa nell’edificio in luogo facilmente visibile e contiene almeno i seguenti dati:

a) la localizzazione, l’individuazione delle caratteristiche edilizie e la destinazione d’uso dell’edificio;

b) la classe di appartenenza ed il punteggio di valutazione dell’edificio;

c) la data del rilascio e la validità temporale.

4. Nel caso di compravendita o di cessione del godimento a qualunque titolo dell’edificio o di una sua singola unità immobiliare, la certificazione di sostenibilità ambientale, qualora ottenuta, è allegata all’atto di compravendita o all’atto di cessione del godimento, in originale o copia autentica.

5. La certificazione di sostenibilità ambientale, qualora ottenuta, è allegata alla documentazione da presentare al Comune ai fini del rilascio del certificato di agibilità di cui agli articoli 29 e 30 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia).

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA ED EDILIZIA SOSTENIBILE

 

     Art. 7. (Strumenti di indagine territoriale)

1. Il Comune, per le finalità di cui alla presente legge, si dota delle seguenti carte tematiche a supporto delle scelte pianificatorie:

a) carta dei detrattori ambientali artificiali nella quale sono evidenziate le cave, gli invasi artificiali, le attività a rischio di incidente rilevante, gli allevamenti intensivi, le discariche, le centrali elettriche, le linee elettriche ad alta tensione e le altre sorgenti puntuali di rilevante emissione elettromagnetica;

b) carta dei rischi ambientali naturali nella quale sono rappresentate la vulnerabilità dei suoli sotto il profilo geologico, idrogeologico, sismico e degli acquiferi, nonché le aree ad elevata presenza di radon;

c) carta climatica nella quale sono rappresentati gli elementi relativi alla conoscenza della temperatura media mensile, della pluviometria, dell’umidità e dei venti;

d) carta dei regimi delle acque nella quale sono individuati le sorgenti, i pozzi ad uso idropotabile e gli ambiti con acquiferi di rilevante interesse.

2. Le carte a scala regionale di cui al comma 1 sono predisposte e aggiornate a cura della Regione e sono messe a disposizione del Comune che provvede ad integrarle con riferimento alle particolarità del proprio territorio.

 

     Art. 8. (Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio)

1. In fase di progettazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, la natura del suolo è analizzata e valutata ai fini dell’uso sostenibile del territorio di cui all’articolo 2, comma 2, tenendo conto della sua vocazione naturale ambientale storica e paesaggistica, della situazione idrogeologica, delle falde sotterranee e della presenza di emissioni nocive.

2. L’individuazione di nuove aree per insediamenti ed infrastrutture tiene conto, già nelle fasi di studio preliminare, delle analisi morfologiche del terreno in modo da evitare l’utilizzazione di aree che comportano eccessivi sbancamenti tali da modificare sostanzialmente il profilo e le caratteristiche del terreno medesimo.

3. I nuovi insediamenti, al fine di garantire il rispetto del principio di uso sostenibile del territorio, assicurano:

a) la contiguità con ambiti già previsti dagli strumenti urbanistici vigenti ed in corso di attuazione;

b) la possibilità di collegamento con il sistema delle aree verdi e dei servizi prevedendo appositi percorsi pedonali o ciclabili, indipendenti dal traffico veicolare;

c) nelle strutture e negli spazi pubblici o aperti al pubblico i livelli di sicurezza adeguati ai bisogni delle diverse fasce di età e dei diversamente abili, mediante l’inserimento nell’ambiente di elementi infrastrutturali o di arredo urbano privi di pericolosità;

d) la realizzazione di nuove aree produttive, industriali e artigianali, ecologicamente attrezzate garantendo il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi, compresi quelli di carattere ambientale ed igienico-sanitario, della viabilità e del trasporto delle merci;

e) la definizione dei criteri per la realizzazione e riqualificazione delle aree destinate ad impianti produttivi a rischio di incidente rilevante, tenendo conto delle normative di settore e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

f) la presenza di impianti di trattamento dei reflui e di smaltimento dei rifiuti, nonché le condizioni ottimali che consentano un adeguato approvvigionamento idrico ed energetico.

4. La realizzazione di nuovi insediamenti garantisce la tutela delle risorse naturali dell’ambiente definite all’articolo 2, comma 1, lettera h) e il rispetto delle caratteristiche storico morfologiche.

 

     Art. 9. (Recupero dell’acqua piovana)

1. L’acqua piovana proveniente dalle coperture degli edifici è raccolta e riutilizzata sia per uso pubblico che privato al fine del razionale impiego delle risorse idriche, anche ai sensi di quanto disposto all’articolo 10 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33).

2. L’acqua piovana raccolta è riutilizzata, tra l’altro, per i seguenti scopi:

a) manutenzione delle aree verdi pubbliche o private;

b) alimentazione integrativa delle reti antincendio;

c) autolavaggi, intesi sia come attività economica che uso privato;

d) usi domestici compatibili, previo parere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale (USL), con particolare riferimento all’alimentazione delle reti duali che consentono, alternativamente, l’utilizzo di acqua proveniente dalla rete idrica pubblica e quella piovana recuperata o attinta dai pozzi.

3. I piani attuativi relativi a nuovi insediamenti o alla ristrutturazione urbanistica di quelli esistenti, prevedono la realizzazione di apposite cisterne di raccolta dell’acqua piovana, della relativa rete di distribuzione e dei conseguenti punti di presa per il successivo riutilizzo, da ubicarsi all’interno dei lotti edificabili, ovvero al di sotto della rete stradale, dei parcheggi pubblici o delle aree verdi e comunque in siti orograficamente idonei. La quantità di acqua che tali cisterne devono raccogliere è definita applicando il dimensionamento di cui ai commi 5, 6 e 7.

4. Nella costruzione di nuovi edifici e negli interventi di ristrutturazione urbanistica di edifici esistenti, in assenza dei piani attuativi approvati con i requisiti di cui al comma 3, è obbligatorio il recupero delle acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici per gli usi di cui al presente articolo, tramite la realizzazione di appositi sistemi di raccolta, filtraggio ed erogazione. Il Comune, su richiesta motivata dell’interessato, può disporre la deroga dall’obbligo di cui al presente comma.

5. Il recupero delle acque piovane è obbligatorio quando si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) la superficie della copertura dell’edificio è superiore a cento metri quadrati;

b) sono presenti aree verdi irrigabili pertinenziali all’edificio aventi superficie superiore a duecento metri quadrati.

6. In presenza di coperture con superficie fino a trecento metri quadrati, l’accumulo deve avere una capacità totale non inferiore a trenta litri per metro quadrato di dette coperture, con un minimo di tremila litri.

7. In presenza di superficie superiore a trecento metri quadrati, la capacità totale dell’accumulo è pari al minor valore tra il rapporto di trenta litri per metro quadrato di copertura e il rapporto di trenta litri per metro quadrato di area verde irrigabile pertinenziale; la vasca di accumulo deve comunque assicurare una capacità minima di novemila litri.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono facoltative in caso di interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia di edifici esistenti o di realizzazioni di edifici pertinenziali, con superficie della copertura inferiore a cento metri quadrati, al servizio degli edifici principali.

 

     Art. 10. (Permeabilità dei suoli)

1. Lo strumento urbanistico generale e il piano attuativo, al fine di tutelare i corpi idrici e garantire il loro ricarico naturale, fissano le percentuali minime di permeabilità dei suoli da calcolare sull’intera superficie dei comparti edificatori interessati, libera da costruzioni, nel modo seguente:

a) nei nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale, la superficie permeabile non può essere inferiore al sessanta per cento;

b) nei nuovi insediamenti aventi destinazione produttiva o per servizi, la superficie permeabile non può essere inferiore al quaranta per cento.

2. Per gli interventi edilizi di nuova costruzione a prevalente destinazione residenziale, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 1, si prevede una superficie permeabile per almeno il cinquanta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

3. Nel caso di nuovi edifici ricadenti in aree destinate ad attività produttive o per servizi, in assenza del piano attuativo approvato con i requisiti di cui al comma 1, la percentuale minima di superficie permeabile è stabilita al trenta per cento della superficie fondiaria del lotto libera da costruzioni.

4. Il Comune può consentire deroghe all’applicazione delle disposizioni del presente articolo nel caso di interventi nei centri storici e nei lotti di completamento residenziale, produttivo o per servizi, già parzialmente edificati.

 

     Art. 11. (Criteri di uso sostenibile e tutela del territorio)

1. La realizzazione dei parcheggi deve garantire la tutela delle falde sotterranee da contaminazione dovuta all’infiltrazione di agenti inquinanti.

2. Nella realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza non superiore a cinquanta posti auto, dopo la necessaria raccolta delle acque piovane è ammessa l’immissione nel sistema fognario delle acque chiare o, in alternativa, la dispersione diretta nel terreno a condizione che in corrispondenza del punto di dispersione sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità media del terreno.

3. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale impermeabile e capienza pari o superiore a cinquanta posti auto è obbligatoria la raccolta delle acque piovane ed il loro trattamento mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.

4. Per la realizzazione di parcheggi con finitura superficiale permeabile è ammessa la dispersione diretta nel terreno delle acque piovane solamente a condizione che inferiormente alla finitura superficiale dell’intera area interessata sia realizzato un idoneo strato filtrante opportunamente dimensionato in relazione alla natura e permeabilità del terreno.

5. Il riutilizzo delle acque piovane raccolte nei parcheggi per gli scopi di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c) avviene previa depurazione mediante appositi sistemi di separazione e raccolta degli oli inquinanti.

6. Le prescrizioni di cui al presente articolo sono obbligatorie per i parcheggi realizzati successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Per i parcheggi già esistenti con copertura impermeabile è obbligatorio l’adeguamento in occasione dei rifacimenti della finitura superficiale.

 

     Art. 12. (Esposizione e soleggiamento degli edifici)

1. Lo strumento urbanistico generale localizza le aree per nuovi insediamenti in modo da ottenere il massimo soleggiamento e luminosità per gli edifici e favorire l’utilizzo di energia solare.

2. I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o ad interventi di ristrutturazione urbanistica garantiscono ad ogni singolo edificio la migliore insolazione e un efficiente utilizzo dell’energia solare.

3. I piani attuativi ed i progetti edilizi, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sono corredati da un apposito studio ed opportune rappresentazioni grafiche relative alla condizione di insolazione degli insediamenti e degli edifici.

 

     Art. 13. (Sistemi di riscaldamento)

1. Negli edifici plurifamiliari di nuova costruzione o interessati da interventi di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, dotati di impianto termico centralizzato, è obbligatoria la realizzazione di reti di distribuzione sezionate per ogni singola utenza, idonee all’utilizzo di sistemi di contabilizzazione differenziata delle calorie.

 

     Art. 14. (Igiene urbana)

1. I piani attuativi relativi a comparti di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica prevedono spazi idonei ad accogliere le attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata. Prevedono, altresì, una adeguata sistemazione di tali spazi al fine di limitarne la visibilità ed evitarne la dispersione del materiale.

 

     Art. 15. (Risparmio energetico e utilizzo delle fonti di energia rinnovabile)

1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica è obbligatoria l’installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell’attività insediata, salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia [2].

2. Negli edifici residenziali di nuova costruzione è obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a un chilowatt per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento e ponendo particolare cura all’integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

3. Negli edifici destinati ad attività produttive di tipo industriale, artigianale o agricolo, nonché ad attività direzionali, commerciali e per servizi, di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica, con superficie utile coperta superiore a cento metri quadrati è obbligatoria l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in grado di garantire una produzione non inferiore a cinque chilowatt, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell’intervento e ponendo particolare cura all’integrazione degli impianti nel contesto architettonico e paesaggistico.

4. Sono esclusi dall’applicazione dei commi 1, 2 e 3 gli edifici ricadenti nei centri storici.

5. Sono fatti salvi i limiti previsti da vincoli relativi a beni culturali, ambientali e paesaggistici.

 

     Art. 16. (Biocompatibilità e uso dei materiali nei manufatti)

1. Al fine di garantire lo sviluppo sostenibile dell’edificato gli interventi edilizi privilegiano l’uso dei materiali naturali riconducibili alle tipologie di costruzione tradizionali con particolare riferimento a quelli provenienti dalle produzioni locali.

2. Al fine di ridurre il carico ambientale prodotto dall’attività edilizia è privilegiato l’utilizzo di materiali e componenti edilizie con caratteristiche di ridotto impatto ambientale, naturali e non trattati con sostanze tossiche, nonché materiali capaci di garantire traspirabilità, igroscopicità, ridotta conducibilità elettrica, antistaticità, assenza di emissioni nocive, assenza di esalazioni nocive e polveri, stabilità nel tempo, inattaccabilità da muffe, elevata inerzia termica, biodegradabilità o riciclabilità, attestate dalla presenza di marchi o etichette di qualità ecologica.

3. Negli interventi di recupero degli edifici esistenti, la presenza di elementi e soluzioni costruttive che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura ecologica, deve essere mantenuta attraverso la conservazione e il ripristino degli elementi stessi o la sostituzione con materiali che ne mantengano inalterate le caratteristiche originali di qualità edilizia e biocompatibilità.

 

TITOLO IV

INCENTIVAZIONI

 

     Art. 17. (Incentivi economici)

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui alla presente legge:

a) concede contributi finalizzati a promuovere il processo di certificazione di sostenibilità ambientale degli edifici ed a sostenere gli enti locali nella attuazione di concorsi di progettazione per la realizzazione di edifici che ottengano la certificazione di sostenibilità medesima;

b) stipula apposita convenzione con gli istituti di credito per agevolare, mediante la riduzione degli oneri finanziari, i soggetti pubblici e privati che realizzano gli interventi previsti dalla presente legge.

2. Il Comune può prevedere, in favore di coloro che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale, la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione, anche in base ai criteri e alle disposizioni regionali emanate ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera b) della l.r. 1/2004. È altresì consentito il rimborso degli oneri già corrisposti da richiedere entro il termine di validità del titolo abilitativo.

3. Il Comune può riconoscere incentivi in materia di imposte o tasse comunali per i proprietari di edifici che conseguono la certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla presente legge.

 

     Art. 18. (Altre forme di incentivazione e diffusione)

1. La Regione, in sede di finanziamento di programmi e progetti edilizi ed urbanistici, privilegia quelli che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale.

2. La Regione predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione volti alla conoscenza dei criteri di sostenibilità ambientale degli edifici, anche avvalendosi della collaborazione di enti tecnicoscientifici, di agenzie, di ordini professionali e di associazioni operanti nel settore dell’edilizia, aventi i seguenti obiettivi:

a) la sensibilizzazione delle imprese di costruzione, delle maestranze, delle scuole e degli utenti finali per favorire la conoscenza e la diffusione di comportamenti;

b) lo sviluppo e la qualificazione dei servizi tecnologici degli edifici;

c) la formazione di esperti qualificati in materia di sostenibilità ambientale negli interventi edilizi e l’aggiornamento professionale.

3. La Giunta regionale, per l’incentivazione delle soluzioni più avanzate anche dal punto di vista architettonico adottate nell’ambito della certificazione ambientale degli edifici, prevede l’assegnazione di riconoscimenti per gli edifici che raggiungono le migliori prestazioni.

4. È istituito il registro degli edifici che hanno conseguito la certificazione di sostenibilità ambientale contenente l’elenco dei fabbricati, le caratteristiche di sostenibilità, il punteggio e la classe di appartenenza.

 

TITOLO V

NORME FINALI, TRANSITORIE E FINANZIARIE

 

     Art. 19. (Compiti della Regione)

1. La Giunta regionale predispone e adotta la cartografia di cui all’articolo 7.

2. La Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme regolamentari attuative con particolare riferimento:

a) alla definizione del disciplinare tecnico per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici di cui all’articolo 3, comma 6;

b) alla definizione dei criteri sulle caratteristiche ed utilizzazione dei materiali di cui all’articolo 16;

c) alla definizione dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1.

 

     Art. 20. (Compiti dei Comuni)

1. I Comuni, entro duecentoquaranta giorni dall’emanazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all’articolo 19:

a) adeguano il regolamento comunale per l’attività edilizia alle disposizioni della presente legge e delle relative norme regolamentari;

b) stabiliscono la riduzione degli oneri di urbanizzazione secondaria e del costo di costruzione ai sensi dell’articolo 17, comma 2;

c) definiscono gli incentivi in materia di imposte o tasse comunali ai sensi dell’articolo 17, comma 3.

2. I Comuni, nella formazione e approvazione degli strumenti urbanistici, applicano le disposizioni di urbanistica ed edilizia sostenibile di cui alla presente legge.

 

     Art. 21. (Controlli e sanzioni)

1. Il Comune in applicazione dell’articolo 39 della l.r. 1/2004, esercita il controllo sulla rispondenza degli interventi sottoposti alla certificazione di sostenibilità ambientale avvalendosi anche del supporto tecnico dell’ARPA.

2. Il Comune, in caso di difformità o inadempienze accertate nell’ambito dell’attività di controllo di cui al comma 1, invita l’interessato ad adempiere agli obblighi assunti entro un congruo termine, decorso inutilmente il quale dispone la decadenza dai benefici conseguiti, dandone comunicazione al soggetto certificatore ai fini dell’annullamento della certificazione di sostenibilità ambientale.

3. Il Comune, nel caso in cui i benefici di cui al comma 2 abbiano determinato la riduzione del contributo di costruzione di cui all’articolo 17, comma 2 dispone il pagamento dello stesso.

 

          Art. 22. (Norme finali)

1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle normative urbanistiche ed edilizie dei Comuni e delle Province, salvo che queste non prevedano parametri e disposizioni più restrittive.

2. Ai procedimenti concernenti il rilascio del titolo abilitativo e l’adozione di piani attuativi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni della presente legge.

3. Le disposizioni concernenti il rilascio della certificazione di sostenibilità ambientale di cui alla presente legge si applicano successivamente all’entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all’articolo 19.

 

     Art. 23. (Clausola valutativa)

1. Trascorsi due anni dell’entrata in vigore della presente legge e con cadenza biennale, entro il 31 dicembre, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di promozione e sostegno della sostenibilità ambientale, che contenga risposte documentate con particolare riferimento ai seguenti profili e quesiti:

a) le forme di incentivazione, promozione, sensibilizzazione e di formazione promosse dalla Regione;

b) l’entità dei contributi concessi per promuovere il processo di certificazione di sostenibilità ambientale;

c) nel periodo di tempo considerato specificare, per classi di Comuni, le tipologie degli edifici pubblici e privati che hanno conseguito la certificazione di sostenibilità ambientale;

d) tipologia ed entità dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a);

e) tipologia ed entità delle agevolazioni fiscali e degli incentivi concessi dai Comuni;

f) in che misura la concessione dei contributi regionali e incentivi comunali ha inciso sullo sviluppo di interventi di edilizia sostenibile nel territorio umbro;

g) in quale misura si può valutare l’impatto della legislazione sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione e su quelle che producono materiali e componenti per l’edilizia;

h) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge e le possibili soluzioni.

2. Entro un anno dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 19, comma 2 la Giunta regionale fornisce al Consiglio regionale l’elenco dei Comuni che hanno adottato le carte tematiche di cui all’articolo 7 e hanno provveduto all’adeguamento degli strumenti urbanistici generali e attuativi anche in riferimento ai nuovi insediamenti.

 

     Art. 24. (Norma finanziaria)

1. Per l’anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) è autorizzata la spesa di 50.000,00 euro con imputazione all’unità previsionale di base 05.1.009 del bilancio di previsione 2008 denominata “Attività di informazione ed educazione ambientale” (cap. 5831 n.i.).

2. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) si provvede con imputazione all’unità previsionale di base 05.1.009 del bilancio di previsione 2008 denominata “Attività di informazione ed educazione ambientale” (cap. 5833 n.i.).

3. Per l’anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 18, comma 2 è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro con imputazione all’unità previsionale di base 05.1.009 del bilancio di previsione 2008 denominata “Attività di informazione ed educazione ambientale” (cap. 5832 n.i.).

4. Per l’anno 2008 per il finanziamento degli interventi di cui all’articolo 19, comma 1 è autorizzata la spesa di 25.000,00 euro con imputazione all’unità previsionale di base 05.1.008 del bilancio di previsione 2008 denominata “Realizzazione di banche dati territoriali e applicazioni di rete per la programmazione dei servizi a livello regionale e locale” (cap. 5802 n.i.).

5. Al finanziamento degli oneri di cui ai commi 1, 3 e 4 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2008 denominata “Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile” (cap. 5010).

6. Per gli anni 2009 e successivi l’entità della spesa di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

7. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Abrogata dall'art. 271 della L.R. 21 gennaio 2015, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 68 della L.R. 26 giugno 2009, n. 13.