§ 2.4.28 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 33.
Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 demanio e patrimonio
Data:23/12/2004
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Canoni concessori delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali).
Art. 3.  (Canoni concessori per la derivazione di acqua pubblica).
Art. 4.  (Autorità territoriali di ambito).
Art. 5.  (Addizionale).
Art. 6.  (Pagamento canoni).
Art. 7.  (Esenzione dal canone).
Art. 8.  (Rinnovi).
Art. 9.  (Norma finale).
Art. 10.  (Norma finanziaria).


§ 2.4.28 - L.R. 23 dicembre 2004, n. 33.

Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale.

(B.U. 31 dicembre 2004, n. 57).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, detta modalità per la determinazione e la riscossione dei canoni per la concessione di acqua pubblica, per l’occupazione di suolo demaniale e per il demanio lacuale.

 

          Art. 2. (Canoni concessori delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali).

     1. Gli importi dei canoni dovuti per l’utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, nonché le eventuali riduzioni o esenzioni, sono determinati, per tipologie di opere, con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dei prezzi accertati dall’ISTAT nell’anno precedente.

     3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all’anno solare. L’importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno [1].

     4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.

 

     Art. 3. (Canoni concessori per la derivazione di acqua pubblica).

     1. Gli importi dei canoni dovuti per la derivazione di acqua pubblica sono determinati con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto che gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio, alla tutela, alla riqualificazione e all’utilizzo a scopo plurimo della risorsa acqua.

     2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 sono adeguati automaticamente, con cadenza annuale, sulla base degli indici di inflazione programmata.

     3. Il pagamento dei canoni di cui al comma 1 è riferito all’anno solare. L’importo relativo è versato entro il 30 aprile di ciascun anno [2].

     4. La Giunta regionale, ogni tre anni, procede alla rideterminazione, anche in diminuzione, di tutte o di alcune tipologie di canoni di cui al comma 1.

     5. A decorrere dal 1° gennaio 2005 i canoni annui minimi relativi alle utenze di acqua pubblica sono fissati in diciotto euro.

 

     Art. 4. (Autorità territoriali di ambito). [3]

     1. Le concessioni di derivazione ad uso idropotabile e di occupazione di pertinenze idrauliche finalizzate all’erogazione dei servizi idrici integrati, di cui sono titolari i Comuni e le Aziende pubbliche comunali, facenti parte di ciascun ATO, sono trasferite, con il consenso degli stessi, all’Autorità territoriale d’ambito.

     2. Le Autorità territoriali d’ambito presentano istanza di subentro nella titolarità delle concessioni di cui al comma 1, alla Provincia competente per territorio, la quale provvede d’ufficio, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla registrazione della variazione.

 

     Art. 5. (Addizionale).

     1. È istituita l’addizionale prevista all’articolo 18, comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. La Giunta regionale determina la percentuale entro il limite stabilito dall’articolo 18, comma 4 della L. 36/1994.

 

     Art. 6. (Pagamento canoni).

     1. I soggetti che sono titolari di concessioni con scadenza infrannuale all’entrata in vigore della presente legge, sono tenuti, per l’annualità successiva, al paga31- mento di un canone calcolato in ragione dei giorni mancanti dalla data di decorrenza del provvedimento di concessione al 31 dicembre.

 

     Art. 7. (Esenzione dal canone).

     1. Le operazioni di taglio e asporto di alberi e arbusti dagli argini e dalle aree golenali demaniali effettuate nell’ambito di piani di manutenzione approvati dalle province, sono esenti dal pagamento del canone.

 

     Art. 8. (Rinnovi).

     1. Il termine per la presentazione dell’istanza, di cui all’articolo 34 della legge 36/1994 è prorogato al 31 dicembre 2005.

     2. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali è stata presentata regolare istanza di rinnovo sono prorogate al 31 dicembre 2010.

     3. Le concessioni di derivazione di acqua pubblica scadute alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali non è stata presentata istanza di rinnovo, sono prorogate alla stessa data di cui al comma 2 purché i concessionari ne diano comunicazione alla Provincia competente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge pena la decadenza del diritto a derivare.

     4. Sono esclusi i rinnovi di derivazione laddove il fabbisogno idrico per l’uso richiesto è comunque soddisfatto da reti idriche, civili, industriali o irrigue, destinate all’approvvigionamento per lo stesso uso.

 

          Art. 9. (Norma finale).

     1. La Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge disciplina con proprio atto criteri e modalità per il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. I proventi dei canoni derivanti dall’applicazione della presente legge sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.001 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata «Imposte e tasse» (cap. 220).

     2. I proventi dell’addizionale di cui all’articolo 5 sono introitati nella unità previsionale di base 1.01.001 del bilancio regionale di previsione, parte entrata, denominata «Imposte e tasse» (cap. 210).

     3. Le risorse di cui al comma 2 confluiscono in un fondo vincolato per le finalità di cui all’articolo 18 comma 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, allocato nella unità previsionale di base 5.1.013 del bilancio regionale di previsione, parte spesa, denominata «Cave, miniere ed acque minerali» (cap. 5950).

     4. L’assunzione degli impegni di spesa a valere sul fondo vincolato iscritto nella unità previsionale di base 5.1.013 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella unità previsionale di base 1.01.001.

     5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 4.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.


[1] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 10 dicembre 2009, n. 25.

[2] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 12 febbraio 2010, n. 9.

[3] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.