§ 2.4.31 – L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.
Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 demanio e patrimonio
Data:24/02/2006
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Piano regolatore regionale degli acquedotti).
Art. 3.  (Contenuti del PRRA).
Art. 4.  (Elaborati del PRRA).
Art. 5.  (Approvazione del PRRA).
Art. 6.  (Durata e modifiche del PRRA).
Art. 7.  (Vincolo).
Art. 8.  (Revisione delle concessioni).
Art. 9.  (Concessioni delle acque riservate).
Art. 10.  (Risparmio idrico).
Art. 11.  (Osservatorio regionale sui servizi idrici).
Art. 12.  (Controllo e monitoraggio).
Art. 13.  (Norme regolamentari).
Art. 14.  (Sostituzione dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33).
Art.  15. (Norme finali).
Art. 16.  (Norme transitorie).
Art. 17.  (Norma finanziaria).


§ 2.4.31 – L.R. 24 febbraio 2006, n. 5.

Piano regolatore regionale degli acquedotti – Norme per la revisione e l’aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33.

(B.U. 1 marzo 2006, n. 11).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in armonia con il Titolo V della Costituzione e i principi fondamentali della legge 5 gennaio 1994, n. 36, stabilisce le procedure per l’approvazione degli aggiornamenti e delle varianti al piano regolatore generale degli acquedotti (PRGA).

 

     Art. 2. (Piano regolatore regionale degli acquedotti).

     1. Il PRGA, aggiornato e modificato ai sensi dell’articolo 4, è denominato piano regolatore regionale degli acquedotti (PRRA).

     2. Il PRRA ha come obiettivo la programmazione, il risparmio e il rinnovo della risorsa acqua, l’equa ripartizione e la salvaguardia, in termini sia quantitativi che qualitativi, della stessa, al fine di preservare i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

 

     Art. 3. (Contenuti del PRRA).

     1. Il PRRA tiene conto:

     a) dello stato di attuazione del PRGA approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968;

     b) della individuazione delle opere di captazione e di adduzione, dislocazione e disponibilità delle risorse idriche sul territorio regionale;

     c) delle tendenze evolutive, delle previsioni demografiche del territorio e del fabbisogno idropotabile.

     2. Il PRRA, in conformità a quanto indicato al comma 1, individua:

     a) le modalità di riorganizzazione del sistema acquedottistico e la definizione, anche su base cartografica, dei principali schemi di adduzione;

     b) le fonti di approvvigionamento da riservare;

     c) le azioni e misure per il conseguimento della riduzione dei consumi e del risparmio idrico.

 

     Art. 4. (Elaborati del PRRA).

     1. Il PRRA è redatto con riferimento alle unità territoriali di base rappresentate dagli ambiti territoriali individuati ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43.

     2. Il PRRA consta, in particolare, dei seguenti elaborati:

     a) relazione generale illustrativa contenente:

     1) criteri seguiti per la compilazione del PRRA;

     2) situazione idrica attuale per ogni ambito territoriale;

     3) determinazione dei fabbisogni idropotabili;

     4) individuazione delle risorse idriche;

     b) cartografia con la rappresentazione della ubicazione delle risorse utilizzate e da utilizzare, degli schemi dei principali sistemi acquedottistici;

     c) elenco delle risorse idriche da riservare;

     d) indice riepilogativo, per ambito territoriale e per comune, del fabbisogno idrico prevedibile da acquedotti esistenti e da nuovi acquedotti.

 

     Art. 5. (Approvazione del PRRA).

     1. Il progetto di PRRA, sentito il Consiglio delle Autonomie Locali e acquisito il parere delle Autorità di bacino competenti, è adottato dalla Giunta regionale.

     2. Il Presidente della Giunta regionale provvede a darne notizia tramite il Bollettino Ufficiale della Regione con la precisazione dei tempi, luoghi e modalità ove chiunque sia interessato possa prenderne visione e consultare la documentazione relativa. Il progetto di PRRA è altresì trasmesso ai comuni.

     3. Osservazioni sul progetto di PRRA sono inoltrate alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di pubblicazione.

     4. La Giunta regionale, valutate le osservazioni presentate, adotta entro i successivi sessanta giorni, il PRRA e lo trasmette al Consiglio regionale.

     5. Il PRRA è approvato con delibera del Consiglio regionale ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione, anche per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     6. Gli aggiornamenti e le modifiche del PRRA sono approvati con le stesse procedure di cui al presente articolo.

 

     Art. 6. (Durata e modifiche del PRRA).

     1. Il PRRA è sottoposto:

     a) al 2015: alla verifica tra le previsioni di PRRA e l’attuazione dello stesso;

     b) al 2040: alla verifica degli elementi strategici del PRRA e delle portate da riservare presso le fonti di approvvigionamento prescelte.

     2. Il PRRA è sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino i principi fondamentali della pianificazione nazionale o regionale nel settore delle risorse idriche e della difesa del suolo e siano attuati o modificati i piani di bacino.

     3. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto al comma 2, può autorizzare, per sopravvenute ragioni collegate a situazioni di grave emergenza ambientale o di calamità naturali, nuovi prelievi, integrativi o sostitutivi, limitati nel tempo, non ricompresi nel PRRA e comunque nei limiti della portata complessiva riservata a ciascuna Autorità di ambito territoriale ottimale (AATO).

     4. Le autorizzazioni di cui al comma 3 costituiscono varianti al PRRA.

 

     Art. 7. (Vincolo).

     1. È disposto il vincolo totale delle risorse idriche individuate per l’uso idropotabile dal PRRA.

     2. Il vincolo ha validità fino alla verifica degli elementi strategici del Piano di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b).

 

     Art. 8. (Revisione delle concessioni).

     1. In applicazione del principio sancito dall’articolo 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, che assicura la primaria destinazione delle risorse idriche all’uso umano, è escluso, per l’utilizzo delle acque riservate, l’obbligo della corresponsione dell’indennizzo, a qualsiasi titolo dovuto, così come disciplinato dagli articoli 45, 46 e 47 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

     2. Le Province, nell’ambito del procedimento istruttorio per l’utilizzo delle acque riservate dal PRRA, provvedono, ove necessario:

     a) alla revisione delle concessioni esistenti impartendo prescrizioni, limitazioni temporali o quantitative ai prelievi in atto, nel rispetto del disposto di cui al comma 1, fatta salva l’eventuale riduzione del canone di concessione;

     b) al diniego del rinnovo delle concessioni o di loro varianti, quando queste risultano incompatibili con le utilizzazioni delle acque riservate.

 

     Art. 9. (Concessioni delle acque riservate).

     1. Le Province territorialmente competenti, provvedono al rilascio delle nuove concessioni sulle acque riservate dal PRRA, entro dodici mesi dalla presentazione, da parte delle AATO, di apposita istanza corredata dalla seguente documentazione:

     a) relazione tecnica idrogeologica;

     b) progetto delle opere di captazione;

     c) planimetria catastale;

     d) corografia 1:25.000;

     e) carta tecnica regionale 1:10.000 o 1:5.000.

     2. Le AATO sono autorizzate, nelle more del rilascio della concessione, purché i prelievi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge siano conformi alle previsioni del PRRA, all’utilizzo delle acque riservate per le quali è stata presentata istanza ai sensi degli articoli 3 e 4 del r.d. 1775/1933 e purché i prelievi non siano soggetti a valutazione di impatto ambientale di cui al comma 6, fermo restando l’obbligo del pagamento del canone.

     3. La pubblicazione del PRRA assolve, ai fini del rilascio delle concessioni di derivazione su acque riservate, ad ogni altra forma pubblicistica prevista dal r.d. 1775/1933 e sue successive modifiche ed integrazioni.

     4. Nei confronti delle domande di concessione per l’utilizzo delle acque riservate non è ammessa la presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quelli previsti dal PRRA.

     5. La durata delle concessioni di derivazione di acque riservate non può eccedere i trenta anni e sono rinnovabili tacitamente, per un uguale periodo, salva diversa previsione del PRRA.

     6. Il rilascio delle concessioni per prelievi di acque riservate, relativi ad utilizzi posti in essere antecedentemente all’entrata in vigore della legge regionale 9 aprile 1998 n. 11, non è soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui alla medesima legge regionale. Non sono comunque soggetti alla l.r. 11/1998 gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e la sostituzione di condotte, anche con diametri diversi, adibite al trasporto di acque riservate.

     7. Le spese istruttorie, attualmente in vigore, per il rilascio di concessioni di derivazione sulle acque riservate per l’uso idropotabile sono ridotte del cinquanta per cento.

     8. È fatta salva ogni altra disposizione, di legge o regolamentare, in materia di valutazione di incidenza nei siti Natura 2000.

 

     Art. 10. (Risparmio idrico).

     1. La Regione, al fine di garantire il razionale utilizzo delle risorse, sia superficiali che profonde, nel quadro delle azioni volte ad assicurare l’equilibrio del bilancio idrico di cui all’articolo 3, comma 1 della l. 36/1994, promuove ed incentiva:

     a) la realizzazione di reti duali industriali e di quartiere;

     b) il recupero e riuso di acque reflue trattate e meteoriche;

     c) l’adozione di tecniche irrigue finalizzate ad ottenere un maggior risparmio in relazione alle diverse esigenze colturali;

     d) il risanamento delle reti acquedottistiche per il contenimento delle perdite in rete;

     e) l’installazione di dispositivi idonei a consentire un consumo più controllato su impianti esistenti;

     f) la predisposizione di campagne informative all’utenza sull’utilizzo responsabile e razionale della risorsa idrica.

 

     Art. 11. (Osservatorio regionale sui servizi idrici).

     1. È istituito, presso la Direzione politiche territoriali, ambiente e infrastrutture, l’Osservatorio regionale sui servizi idrici, con funzione di raccolta, elaborazione e diffusione di dati statistici, al fine di assicurare alle istituzioni interessate, alle associazioni degli utenti e consumatori adeguate informazioni sulla gestione ed il funzionamento del Servizio idrico integrato.

     2. L’Osservatorio di cui al comma 1 acquisisce inoltre i dati relativi all’attività di monitoraggio delle principali risorse idriche, svolta dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) ai sensi dell’articolo 12, comma 2.

     3. L’Osservatorio assicura l’accesso, anche in via informatica, ai dati raccolti e validati e alle elaborazioni effettuate; a tal fine è autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a trattare anche con l’ausilio dei mezzi elettronici, i dati raccolti ivi compresa la loro comunicazione e diffusione a soggetti pubblici e privati.

     4. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio atto, la struttura organizzativa dell’Osservatorio.

 

     Art. 12. (Controllo e monitoraggio).

     1. Le Province, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono alla verifica del rispetto delle disposizioni impartite con i disciplinari di concessione ed in particolare sulle modalità e quantità dei prelievi e sul rilascio del minimo deflusso vitale, fornendo annualmente i risultati di tale attività alla Regione, secondo modalità da stabilire di intesa con la Regione stessa.

     2. L’ARPA provvede al rilevamento dello stato quantitativo delle risorse idriche, attraverso il monitoraggio delle portate sorgive e dei livelli piezometrici, nonché dei principali prelievi ad uso idropotabile individuati nel PRRA. Gli oneri finanziari per la suddetta attività, definiti previa intesa tra le parti, sono posti a carico delle AATO.

 

     Art. 13. (Norme regolamentari).

     1. La Regione, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento che detta prescrizioni tecniche per la realizzazione del risparmio idrico nonché disciplina le modalità di funzionamento dell’Osservatorio.

 

     Art. 14. (Sostituzione dell’art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33).

     1. L’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 è sostituito dal seguente:

     «Art. 4. (Autorità territoriali di ambito).

     1. Le concessioni di derivazione ad uso idropotabile e di occupazione di pertinenze idrauliche finalizzate all’erogazione dei servizi idrici integrati, di cui sono titolari i Comuni e le Aziende pubbliche comunali, facenti parte di ciascun ATO, sono trasferite, con il consenso degli stessi, all’Autorità territoriale d’ambito.

     2. Le Autorità territoriali d’ambito presentano istanza di subentro nella titolarità delle concessioni di cui al comma 1, alla Provincia competente per territorio, la quale provvede d’ufficio, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla registrazione della variazione.».

 

     Art. 15. (Norme finali).

     1. I prelievi, le opere di captazione, adduzione e distribuzione, atte a garantire il servizio idropotabile nel territorio regionale devono rispondere ai contenuti, vincoli e previsioni del PRRA.

     2. Per la realizzazione di reti, opere, impianti e canalizzazioni, destinate all’esercizio del Servizio idrico integrato, le AATO esercitano, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le funzioni ed i poteri di autorità espropriante.

 

     Art. 16. (Norme transitorie).

     1. Dalla data di adozione del progetto di PRRA, da parte della Giunta regionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1 e sino alla data di approvazione definitiva del PRRA da parte del Consiglio regionale, le acque, che il progetto di PRRA prevede di utilizzare, sono riservate ai sensi dell’articolo 51 del r.d. 1775/1933.

     2. Le AATO, entro tre mesi dall’entrata in vigore del PRRA, verificano la coerenza dei Piani d’Ambito, di cui all’articolo 8, comma 2, lettera d) e all’articolo 12, comma 2 della l.r. 43/1997, con le previsioni ed i contenuti del PRRA e provvedono al loro eventuale aggiornamento.

     3. Le AATO, entro sei mesi dall’entrata in vigore del PRRA, presentano, alle Province territorialmente competenti, piani, da attuare entro 24 mesi, per l’istallazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, in corrispondenza dei punti di prelievo, e ove presente, di restituzione, delle acque derivate.

     4. Le AATO sono autorizzate, per i prelievi già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, alla continuazione dell’utilizzo dell’acqua riservata con l’obbligo di presentare apposita istanza di concessione entro il 30 giugno 2006 e del pagamento del relativo canone, purché il prelievo sia conforme al PRRA.

     5. Il termine per la presentazione di istanze di concessione con breve istruttoria di cui all’ articolo 4 del r.d. 1775/1933, fissato al 31 dicembre 2005, dall’articolo 8 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33, è prorogato al 30 giugno 2006.

     6. Il termine per la presentazione della denuncia dei pozzi a norma dell’articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 è prorogato al 30 giugno 2006.

 

     Art. 17. (Norma finanziaria).

     1. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 10, comma 1 è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di 250.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 04.2.003 che assume la nuova denominazione «Infrastrutture per la gestione e il risparmio delle risorse idriche» (cap. 8917).

     2. Per il finanziamento degli interventi previsti dall’articolo 11 è autorizzata per l’anno 2006 la spesa di 50.000,00 euro da iscrivere nella unità previsionale di base 05.1.001 denominata «Studi, ricerche e monitoraggio delle risorse idriche» (cap. 4909).

     3. Al finanziamento dell’onere di cui ai commi 1 e 2 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unità previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2006 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e protezione civile» (cap. 5010).

     4. Per gli anni 2007 e successivi l’entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria della vigente legge regionale di contabilità.

     5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.