§ 4.4.23 - L.R. 5 dicembre 1997, n. 43.
Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:4. assetto del territorio e dell'ambiente
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:05/12/1997
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali).
Art. 3.  (Competenze provinciali e comunali).
Art. 4.  (Costituzione dell'Autorità di ambito).
Art. 5.  (Organi e statuto dell'Autorità di ambito).
Art. 6.  (Ufficio di direzione).
Art. 7.  (Patrimonio dell'Autorità di ambito).
Art. 8.  (Competenze dell'Autorità di ambito).
Art. 9.  (Rapporti economici e patrimoniali).
Art. 10.  (Personale).
Art. 11.  (Tariffa d'ambito).
Art. 12.  (Funzioni regionali).
Art. 13.  (Disciplina delle gestioni esistenti).
Art. 14.  (Disposizione finanziaria e transitoria).
Art. 15.  (Costituzione obbligatoria dell'Autorità di ambito).


§ 4.4.23 - L.R. 5 dicembre 1997, n. 43.

Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche.

(B.U. n. 62 del 10 dicembre 1997).

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. La presente legge, in conformità all'articolo 6 dello Statuto regionale ed in attuazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 5 gennaio 1994, n. 36:

     a) delimita gli ambiti territoriali per la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue;

     b) disciplina la cooperazione tra gli enti ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale, individuato ai sensi dell'articolo 2;

     c) detta i criteri per la gestione e stabilisce le procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

 

     Art. 2. (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali).

     1. Ai fini di garantire la gestione unitaria dei servizi idrici regionali, nell'ambito delle attività di programmazione e di pianificazione di competenza regionale, prevista dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché in attuazione dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono individuati tre ambiti territoriali ottimali, rappresentati nella tabella allegata e formante parte integrante della presente legge.

     2. Gli ambiti territoriali di cui al comma 1 sono modificati con deliberazione del Consiglio regionale con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Il parere della Provincia competente, se non espresso nei sessanta giorni dalla richiesta, si intende favorevole.

 

     Art. 3. (Competenze provinciali e comunali).

     1. I Comuni e le Province dell'ambito territoriale ottimale, individuati ai sensi dell'articolo 2, organizzano, in conformità dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, il servizio idrico integrato, come de finito alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e costituiscono l'Autorità di ambito di cui all'articolo 4.

 

     Art. 4. (Costituzione dell'Autorità di ambito).

     1. L'Autorità di ambito è costituita, in forma consortile, tra i Comuni e le Province compresi nel medesimo ambito territoriale ottimale con le modalità previste dall'articolo 25, comma 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. L'Autorità di ambito di cui al comma 1 è dotata di personalità giuridica pubblica e svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico.

 

     Art. 5. (Organi e statuto dell'Autorità di ambito).

     1. Sono organi dell'Autorità di ambito l'Assemblea dei rappresentanti dei Comuni e delle Province, il Consiglio di amministrazione e il presidente. Le modalità di costituzione e le competenze degli organi sono stabilite dallo statuto dell'ente, in conformità alle disposizioni del codice civile ed ai sensi dell'articolo 25, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     2. L'Autorità di ambito si dota di un proprio statuto, approvato ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

     3. Lo statuto in particolare stabilisce:

     a) l'ordinamento dell'ente;

     b) l'entità della quota di partecipazione di ciascun Comune in rapporto alla popolazione residente, alla superficie territoriale ed agli eventuali conferimenti effettuati da ciascun Comune;

     c) le forme e le modalità di partecipazione delle Province.

 

     Art. 6. (Ufficio di direzione).

     1. L'Autorità di ambito ha un ufficio di direzione, cui compete la responsabilità tecnico amministrativa dell'attività dell'Autorità d'ambito e del raggiungimento degli obbiettivi del piano, di cui all'articolo 8, lett. d).

     2. L'Ufficio di direzione è costituito da un direttore e da un dirigente per la pianificazione e per il controllo. Il direttore ed il dirigente sono nominati dal Consiglio di amministrazione, tra esperti in possesso di diploma di laurea e di riconosciuta esperienza e professionalità in materia.

     3. Il direttore ed il dirigente sono assunti con contratto di diritto privato o pubblico, ai sensi dell'articolo 51 comma 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

 

     Art. 7. (Patrimonio dell'Autorità di ambito).

     1. L'Autorità di ambito è dotata di proprio patrimonio costituito da un fondo di dotazione, sottoscritto da ciascun Comune e dalle Province compresi nell'ambito, in proporzione alla propria quota di partecipazione fissata nello statuto, da eventuali conferimenti effettuati da Comuni consorziati e dalle acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri.

     2. Ai fini della costituzione del patrimonio sono consentiti conferimenti in natura da imputarsi alla quota di partecipazione, secondo le modalità stabilite dallo statuto.

     3. L'Autorità di ambito ha propri servizi tecnici ed amministrativi, per il funzionamento dei quali si avvale di norma di personale proveniente dagli enti consorziati.

     4. La dotazione del personale della struttura tecnica ed amministrativa dell'Autorità di ambito viene determinata dall'Assemblea, con maggioranza qualificata stabilita dallo statuto. Al rapporto di lavoro di tale personale si applicano le norme di contrattazione collettiva del comparto degli enti locali territoriali.

     5. La contabilità dell'Autorità di ambito è disciplinata dalle norme vigenti per gli enti locali territoriali.

     6. Il bilancio dell'Autorità di ambito, in coerenza con gli strumenti di programmazione del servizio idrico integrato, di cui all'articolo 8, lett. d), determina la quota delle entrate derivante dal canone di concessione del servizio idrico integrato. Il canone costituisce una componente ai fini della determinazione della tariffa applicata e riscossa dal soggetto gestore, nel rispetto della convenzione e del disciplinare di esercizio di cui agli articoli 9 e 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     7. La convenzione di cui al comma 6 regola le modalità di versamento da parte del soggetto gestore del canone di concessione d'uso per le dotazioni affidategli. Sono fatti salvi eventuali contributi o trasferimenti statali.

     8. Lo statuto determina le maggioranze qualificate necessarie per l'approvazione del piano di interventi e del piano economico finanziario, per la definizione degli standards del servizio, per la scelta delle forme di gestione, per la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato e per il riconoscimento alle gestioni esistenti dei caratteri di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

 

     Art. 8. (Competenze dell'Autorità di ambito).

     1. L'Autorità di ambito esercita le funzioni indicate al comma 2 dell'articolo 4, escluse le attività attinenti la gestione del servizio.

     2. Le funzioni di competenza dell'Autorità di ambito attengono in particolare:

     a) alla scelta delle modalità di affidamento ad un unico gestore per ogni ambito del servizio idrico integrato, secondo quanto previsto nella convenzione tipo di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dall'articolo 22, comma 3, lettere b), c) ed e) della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 e successive modificazioni;

     b) alla definizione dei livelli quantitativi e qualitativi cui deve attenersi il servizio idrico integrato, comunque progressivamente non inferiori a quelli minimi previsti all'articolo 4, lett. g), della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e nel rispetto di quanto stabilito nella programmazione regionale di settore;

     c) all'organizzazione dell'attività di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognature e di depurazione esistenti, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale;

     d) all'approvazione del piano degli interventi e del piano economico finanziario predisposto sulla base della convenzione tipo, di cui all'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché degli standards qualitativi e quantitativi di cui alla lett. b). Il piano economico finanziario indica le risorse disponibili, tra le quali i rientri tariffari e quelle da reperire;

     e) allo svolgimento di una specifica attività di controllo sulla gestione, sulla base dei contenuti della convenzione tipo e delle previsioni dei piani di cui alla lett. d).

     3. Il gestore, al fine di consentire l'esercizio dell'attività di controllo, fornisce periodicamente all'Autorità di ambito le informazioni necessarie nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione tipo.

     4. I bilanci del gestore sono certificati da società di revisione iscritte nell'Albo speciale di cui all'articolo 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.

 

     Art. 9. (Rapporti economici e patrimoniali).

     1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva specifiche direttive per regolare i rapporti patrimoniali ed economici tra i soggetti che attualmente provvedono alla gestione dei servizi idrici ed i nuovi soggetti gestori.

 

     Art. 10. (Personale).

     1. Con apposita legge regionale da emanarsi entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione disciplina le forme e le modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del servizio idrico integrato del personale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

 

     Art. 11. (Tariffa d'ambito).

     1. La tariffa d'ambito, ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato.

     2. La tariffa è determinata dall'Autorità di ambito ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed è unica per ciascun ambito territoriale.

     3. La tariffa può essere opportunamente modulata per assicurare agevolazioni per i consumi domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie secondo i requisiti fissati dall'Autorità di ambito.

     4. L'Autorità di ambito può modulare la tariffa tra i Comuni tenendo conto delle particolari situazioni idrogeologiche e degli investimenti effettuati utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.

 

     Art. 12. (Funzioni regionali).

     1. La Regione esercita funzioni di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo sull'attività dell'Autorità di ambito.

     2. Le funzioni di programmazione sono esercitate in sede di approvazione e aggiornamento del piano regionale di risanamento delle acque, del piano regolatore generale degli acquedotti e degli altri strumenti della programmazione regionale, nei quali sono definite le priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e investimenti, statali e comunitari.

     3. Le funzioni di controllo attengono:

     a) alla verifica dello stato di attuazione dei piani di cui alla lettera d) dell'articolo 8, predisposti dall'Autorità di ambito e della loro compatibilità con gli obiettivi e le priorità stabilite dalla Regione;

     b) alla verifica del conseguimento degli standards qualitativi e quantitativi di cui all'art. 8, comma 2, lett. b), raggiunti negli ambiti.

     4. Nel rispetto dei vincoli di destinazione anche derivanti da consuetudine la Regione garantisce in termini di legge, i prelievi in atto, ovvero quelli che si renderanno necessari in futuro, a favore dei Comuni che si approvvigionano da fonti appartenenti ad ambito ottimale diverso.

     5. La Regione promuove accordi di programma, anche a carattere interregionale, con il coinvolgimento degli enti locali interessati e dell'Autorità d'ambito per l'utilizzo ottimale delle risorse idriche degli invasi con particolare riferimento a quello di Montedoglio nonché, in relazione a quanto previsto al precedente comma, per l'uso delle sorgenti appenniniche del Bacino del Chiascio - Topino da parte delle popolazioni dell'ambito 1.

     6. L'Autorità di ambito trasmette al sistema informativo regionale i dati necessari per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 13. (Disciplina delle gestioni esistenti).

     1. L'Autorità di ambito fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'artico 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 ed ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 9 della medesima legge, può provvedere, per un periodo non superiore a 3 anni, alla gestione del servizio idrico integrato, anche mediante una pluralità di soggetti a ciò già preposti alla data di entrata in vigore della presente legge, previa sottoscrizione della convenzione di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36.

     2. L'Autorità di ambito, ai fini di cui al comma 1, valuta la sussistenza di comprovate condizioni di efficienza, efficacia ed economicità in base a parametri obiettivi di carattere economico, organizzativo e gestionale, tali da garantire gli interessi generali dell'intero ambito ed in ogni caso da assicurare la qualità del servizio e degli investimenti.

     3. Il soggetto gestore del servizio idrico integrato, individuato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a), coordina i soggetti di cui al comma 1 mediante convenzione per la disciplina dei relativi rapporti ed ha la responsabilità tecnica economica e finanziaria del servizio idrico integrato dell'ambito.

 

     Art. 14. (Disposizione finanziaria e transitoria).

     1. In attesa della organizzazione dei servizi idrici integrati, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché della disciplina di cui all'art. 13, comma 3 della stessa legge, in materia di tariffa del servizio idrico, le spese per il funzionamento della costituenda Autorità di ambito gravano in via provvisoria sui Comuni compresi nell'ambito territoriale ottimale, in proporzione alla entità della popolazione residente ed alla superficie territoriale.

     2. Entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni e le Province compresi nel medesimo ambito territoriale ottimale costituiscono l'Autorità di ambito e provvedono, non oltre i successivi novanta giorni, ad individuare e nominare il soggetto gestore, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. a).

     3. La Provincia su cui insiste il maggior numero di Comuni dell'ambito, in prima fase di applicazione della presente legge, provvede alla convocazione dell'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi e la predisposizione dello statuto, assicurando con la propria struttura organizzativa il primo funzionamento dell'Autorità del l'ambito.

 

     Art. 15. (Costituzione obbligatoria dell'Autorità di ambito).

     1. La Giunta regionale, qualora gli enti di ciascun ambito non provvedano a costituire l'Autorità di ambito entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, provvede, previa diffida, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge medesima, nominando un commissario ad acta.

     2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico degli enti inadempienti.

 

 

 

Allegato

 

         AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI - ELENCO DEI COMUNI

                         Art. 2, comma 1

 

AMBITO 1              AMBITO 2               AMBITO 3

------------------------------------------------------------------

ASSISI                ACQUASPARTA            BEVAGNA

BASTIA UMBRA          ALLERONA               CAMPELLO SUL

                                              CLITUNNO

BETTONA               ALVIANO                CASCIA

CITTA' DI CASTELLO    AMELIA                 CASTEL RITALDI

CANNARA               ARRONE                 CERRETO Dl SPOLETO

CASTIGLIONE DEL LAGO  ATTIGLIANO             FOLIGNO

CITERNA               AVIGLIANO              GIANO DELL'UMBRIA

CITTA' DELLA PIEVE    BASCHI                 GUALDO CATTANEO

COLLAZZONE            CALVI DELL'UMBRIA      MONTEFALCO

CORCIANO              CASTEL GIORGIO         MONTELEONE Dl

                                              SPOLETO

COSTACCIARO           CASTEL VISCARDO        NOCERA UMBRA

DERUTA                FABRO                  NORCIA

FOSSATO DI VICO       FERENTILLO             POGGIODOMO

FRATTA TODINA         FICULLE                PRECI

GUALDO TADINO         GIOVE                  S. ANATOLIA Dl NARCO

GUBBIO                GUARDEA                SCHEGGINO

LISCIANO NICCONE      LUGNANO IN TEVERINA    SELLANO

MONTE CASTELLO DI     MONTECASTRILLI         SPELLO

VIBIO

MAGIONE               MONTECCHIO             SPOLETO

MARSCIANO             MONTEFRANCO            TREVI

MASSA MARTANA         MONTEGABBIONE          VALLO DI NERA

MONTE S. MARIA        MONTELEONE Dl ORVIETO  VALTOPINA

TIBERINA

MONTONE               NARNI

PACIANO               ORVIETO

PANICALE              OTRICOLI

PASSIGNANO S.         PARRANO

TRASIMENO

PERUGIA               PENNA IN TEVERINA

PIEGARO               POLINO

PIETRALUNGA           PORANO

SAN GIUSTINO          SAN GEMINI

SAN VENANZO           STRONCONE

SCHEGGIA PASCELUPO    TERNI

SIGILLO

TODI

TORGIANO

TUORO SUL TRASIMENO

UMBERTIDE

VALFABBRICA