§ 2.2.84 - L.R. 23 marzo 2000, n. 25.
Attribuzione all'Azienda vivaistica regionale, di cui all'art. 112 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3, di un finanziamento per la costituzione del capitale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:23/03/2000
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Capitale sociale e interventi relativi al patrimonio vegetale regionale).


§ 2.2.84 - L.R. 23 marzo 2000, n. 25.

Attribuzione all'Azienda vivaistica regionale, di cui all'art. 112 della L.R. 2 marzo 1999, n. 3, di un finanziamento per la costituzione del capitale sociale e di un contributo annuo per lo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico.

(B.U. n. 19 del 31 marzo 2000).

 

Art. 1. (Capitale sociale e interventi relativi al patrimonio vegetale regionale).

     1. La Giunta regionale corrisponde, per l'anno 2000, all'Azienda vivaistica regionale, prevista dal comma 6 dell'art. 112 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, l'importo di lire 300 milioni quale partecipazione regionale al capitale sociale dell'azienda ed un contributo di lire 300 milioni per lo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico concernenti la difesa del patrimonio vegetale regionale e la conservazione della biodiversità.

     2. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 600 milioni di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento dell'esistente cap. 4045 dello stato di previsione della spesa.

     3. Per gli anni 2001 e successivi, l'entità della spesa sarà annualmente determinata con legge di bilancio.

 

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.