§ 2.3.206 - L.R. 18 dicembre 1996, n. 29.
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 finanza, tributi e contabilità
Data:18/12/1996
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Oggetto della tassa).
Art. 2.  (Soggetti passivi).
Art. 3.  (Versamento della tassa).
Art. 4.  (Devoluzione del gettito).
Art. 5.  (Rimborsi).
Art. 6.  (Importo della tassa).
Art. 7.  (Rinvio).
Art. 8.  (Norma finanziaria).


§ 2.3.206 - L.R. 18 dicembre 1996, n. 29.

Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario (T.D.S.U.).

(B.U. n. 57 del 24 dicembre 1996).

 

Art. 1. (Oggetto della tassa).

     1. E' istituita ai sensi del comma 20 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio delle Università statali e legalmente riconosciute, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

     2. Ai fini del comma 1, per corsi di studio delle Università si intendono i corsi di diploma universitario e di diploma di laurea ed i corsi di diploma dell'Istituto superiore di educazione fisica.

 

     Art. 2. (Soggetti passivi).

     1. Gli studenti sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione dell'Umbria una sola volta per ciascun anno accademico.

     2. Sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti beneficiari delle borse di studio e dei prestiti di onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici, gli studenti stranieri beneficiari delle borse di studio o risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici, istituiti ai sensi della legge regionale 10 aprile 1990, n. 18, nonché gli studenti che godono dell'esonero totale dalle tasse di iscrizione alle Università o agli Istituti di cui al comma 20 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

     3. L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario rimborsa d'ufficio la tassa regionale agli studenti esonerati ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 3. (Versamento della tassa).

     1. La tassa regionale per il diritto allo studio è corrisposta alla Regione Umbria al momento dell'iscrizione, indipendentemente dai requisiti di esonero, secondo le modalità di pagamento al tempo vigenti [1].

     2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con le Università e gli Istituti universitari di cui all'art. 1 e con l'Ente regionale per il diritto allo studio universitario convenzioni o accordi ai sensi della vigente normativa al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla riscossione della tassa.

     3. [Le convenzioni o gli accordi di cui al comma 2 devono comunque prevedere:

     a) il trasferimento delle somme alla Regione entro il mese successivo a quello di riscossione;

     b) i termini e le modalità per la comunicazione alla Regione dei dati relativi alle riscossioni effettuate] [2].

 

     Art. 4. (Devoluzione del gettito).

     1. Il gettito della tassa, ai sensi del comma 23 dell'art. 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è interamente devoluto all'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, e a tal fine assegnato all'Ente regionale per il diritto allo studio universitario.

     2. L'Ente regionale per il diritto allo studio universitario rimborsa agli studenti esonerati, ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della presente legge, le somme da essi versate, nel termine di sessanta giorni dall'approvazione delle graduatorie definitive delle provvidenze per il diritto allo studio universitario.

 

     Art. 5. (Rimborsi).

     1. Fuori dei casi di rimborso previsti dall'art. 2, comma 2, della presente legge, gli aventi titolo possono chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, con istanza in carta libera documentata e motivata, da presentare al Presidente della Giunta regionale.

     2. Ai rimborsi disposti ai sensi del comma 1 ed al relativo contenzioso si applica la normativa di cui alla legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 6. (Importo della tassa).

     1. L'importo della tassa per il diritto allo studio universitario per l'anno accademico 1996-1997 è determinato in lire centoventimila.

 

     Art. 7. (Rinvio).

     1. Per quanto non disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge statale, nonché quelle vigenti in materia di tasse sulle concessioni regionali.

 

     Art. 8. (Norma finanziaria).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1 dell'art. 4 della presente legge, è istituito, nella parte spesa del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1996, il capitolo 932 denominato: «Spese per l'assegnazione delle borse di studio di competenza regionale e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390».

     2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con il gettito della tassa regionale istituita con la presente legge, introitata al capitolo 190, di nuova istituzione, della parte entrata del bilancio regionale 1996, denominato: «Tassa regionale per il diritto allo studio universitario».

     3. Con legge di bilancio o di variazione allo stesso si provvede alle conseguenti dotazioni finanziarie, a norma dell'art. 5, della l.r. 3 maggio 1978, n. 23.

     4. Agli oneri previsti dall'art. 5 della presente legge si fa fronte con lo stanziamento annualmente previsto dall'esistente capitolo 6000: «Sgravi e rimborsi di quote indebite o inesigibili di imposte e tasse erariali, di tributi regionali e di entrate varie indebitamente riscosse (spese obbligatorie)», della parte spesa del bilancio regionale 1996 che viene dotato della necessaria disponibilità con legge di bilancio annuale o di variazione allo stesso.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 29 luglio 2022, n. 13.

[2] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 luglio 2022, n. 13.