§ 1.4.78 - L.R. 22 dicembre 2005, n. 29.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 - Norme in materia di bonifica.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.4 enti locali e deleghe
Data:22/12/2005
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Integrazione della l.r. 30/2004)
Art. 2.  (Modificazioni dell’art. 25)
Art. 3.  (Modificazione dell’art. 27)
Art. 4.  (Integrazione della l.r. 30/2004)


§ 1.4.78 - L.R. 22 dicembre 2005, n. 29.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 - Norme in materia di bonifica.

(B.U. 4 gennaio 2006, n. 1).

 

Art. 1. (Integrazione della l.r. 30/2004)

     1. Dopo l’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 30 è aggiunto il seguente:

     «Art. 17 bis. (Elezioni consortili)

     1. Le elezioni del Consiglio di amministrazione, trascorso il termine di cui all’articolo 15, si svolgono di norma in coincidenza con le elezioni regionali, ed in caso di necessità con le prime elezioni utili politiche, amministrative o europee ed avvengono secondo le modalità stabilite dal regolamento della Giunta regionale di cui all’articolo 14, comma 4.».

 

     Art. 2. (Modificazioni dell’art. 25)

     1. La lettera a) del comma 2 dell’art. 25 della l.r. 30/2004 è sostituita dalla seguente:

     «a) l’approvazione da parte della Giunta regionale degli statuti e le loro modifiche;».

     2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell’art. 25 della l.r. 30/2004 è aggiunta la seguente:

     «a bis) il controllo di legittimità da parte della Giunta regionale sulle deliberazioni degli organi consorziali concernenti:

     1) i bilanci annuali e pluriennali di previsione e relative variazioni;

     2) i conti consuntivi;

     3) i piani di classifica del comprensorio per il riparto della contribuenza;

     4) l’elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione;».

 

     Art. 3. (Modificazione dell’art. 27)

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. I Consorzi di bonifica, entro 120 giorni dall’approvazione da parte della Regione delle norme regolamentari di cui all’articolo 26, provvedono ad adeguare i loro Statuti e ad adottare il piano di classifica degli immobili.».

     2. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 27 della l.r. 30/2004 sono abrogati.

     3. Il comma 7 dell’articolo 27 della l.r. 30/2004 è sostituito dal seguente:

     «7. I Consorzi di bonifica indicono le prime elezioni per il rinnovo degli organi entro 120 giorni dalla data di approvazione degli Statuti da parte della Regione. Tali organi durano in carica per il periodo di tempo che intercorre tra la data di costituzione di tali organi e la data delle prime elezioni politiche, regionali, amministrative o europee ai sensi dell’articolo 17 bis.».

 

     Art. 4. (Integrazione della l.r. 30/2004)

     1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 30/2004 è aggiunto il seguente:

     «Art. 28 bis. (Soppressione dei Consorzi idraulici di scolo e difesa)

     1. Sono soppressi i Consorzi idraulici di difesa e di scolo che ricadano nei comprensori delimitati ai sensi dell’articolo 2 della presente legge.

     2. La soppressione degli enti di cui al comma 1 è deliberata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

     3. Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale definisce la successione dei rapporti giuridici ed amministrativi tra organismi soppressi ed i Consorzi di bonifica che subentrano nell’esercizio dei compiti e delle funzioni.».