§ 5.1.96 - R.R. 6 maggio 2003, n. 6.
Disposizioni di attuazione della legge regionale n. 25 del 6 dicembre 2002 - Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/05/2003
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Domanda di nulla osta per l’impiego di categoria B).
Art. 3.  (Autorità competente).
Art. 4.  (Nulla osta per l’impiego di categoria A).
Art. 5.  (Relazione tecnica di cui all’art. 6, comma 1, della legge).
Art. 6.  (Domande di conversione, convalida o modifica).
Art. 7.  (Spese a carico dei soggetti richiedenti non pubblici).


§ 5.1.96 - R.R. 6 maggio 2003, n. 6.

Disposizioni di attuazione della legge regionale n. 25 del 6 dicembre 2002 - Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizione a scopo medico.

(B.U. 14 maggio 2003, n. 20).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento regionale dà attuazione alla legge regionale 6 dicembre 2002, n. 25, recante «Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizione a scopo medico», di seguito denominata «legge», ai sensi dell’articolo 9, comma 1 della stessa.

 

     Art. 2. (Domanda di nulla osta per l’impiego di categoria B).

     1. La domanda per il rilascio del nulla osta, di cui all’articolo 2 della legge, deve contenere i seguenti dati ed elementi:

     a) generalità, codice fiscale e domicilio del richiedente; qualora si tratti di società, vanno indicati la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale o la partita IVA e la sede legale;

     b) il tipo pratica che si intende svolgere;

     c) l’ubicazione dei locali e delle aree destinati alla pratica che si intende svolgere;

     d) per ogni macchina radiogena, il tipo di macchina, il tipo di particella carica e l’energia massima di accelerazione, la corrente massima e la potenza, tenendo conto, nel caso di elettroni, del fattore di utilizzo duty cycle, e il numero delle macchine che si intende utilizzare;

     e) per le materie radioattive, le quantità totali di radioattività dei radionuclidi, distinguendo tra sorgenti non sigillate e sorgenti sigillate, presenti contemporaneamente e pervenute o prodotte in ragione di anno solare;

     f) per tutte le sorgenti, l’eventuale produzione di neutroni; smaltimento di rifiuti, con indicazione dell’applicabilità o meno delle previsioni di cui all’articolo 154, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

     h) l’eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali.

     2. Alla domanda, deve essere allegata la seguente documentazione, redatta e firmata, ognuno per la parte di propria competenza, dall’esercente e dall’esperto qualificato, di cui all’articolo 77 del d.lgs. 230/1995, atta anche a dimostrare l’idoneità della località dove la pratica verrà svolta:

     a) descrizione dei locali e delle aree interessati all’attività che si intende svolgere, illustrati con disegni in planimetria e sezione, indicando, per ogni locale ed area, la classificazione in zone ai sensi dell’articolo 82 del d.lgs. 230/1995, nonché degli ambienti e delle aree circostanti, sovrastanti e sottostanti, anche esterni all’installazione, indicandone, ove conosciute, sia la destinazione d’uso sia le eventuali sorgenti impiegate, anche da parte di soggetti terzi;

     b) indicazione dei criteri seguiti ai fini della individuazione e classificazione delle zone e della classificazione del personale addetto ai sensi dell’articolo 82 del d.lgs. 230/1995;

     c) descrizione della pratica, delle operazioni che si intendono svolgere, delle sorgenti di radiazioni e delle attrezzature, con riferimento ai diversi locali ed aree; descrizione delle modalità di eventuale movimentazione delle sorgenti radioattive all’interno dell’installazione; indicazione della rispondenza a norme di buona tecnica applicabili, anche in relazione all’attuazione del principio di ottimizzazione, in fase di progettazione, costruzione ed esercizio;

     d) individuazione e analisi degli eventuali scenari comportanti esposizioni potenziali e delle specifiche modalità di intervento, al fine di prevenire le esposizioni di persone o di limitarne le conseguenze sui lavoratori, sulla popolazione e sull’ambiente;

     e) produzione e modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati;

     f) programmi di costruzione o di adattamento dei locali e delle aree destinati allo svolgimento delle attività, nonché delle prove previste;

     g) modalità previste per l’eventuale disattivazione dell’installazione;

     h) valutazione preventiva delle dosi per i lavoratori e per i gruppi di riferimento della popolazione in condizioni di normale attività;

     i) risultati delle valutazioni di cui all’articolo 115-ter del d.lgs. 230/1995;

     l) criteri e modalità di attuazione degli adempimenti di cui agli articoli 79 e 80 del d.lgs. 230/1995;

     m) indicazione delle modalità con cui si intende adempiere agli ulteriori pertinenti obblighi di cui all’articolo 61 del d.lgs. 230/1995, con particolare riferimento al contenuto delle norme interne di sicurezza e protezione; indicazione delle modalità con cui si intende assicurare la formazione di radioprotezione dei lavoratori e indicazione della qualificazione professionale dei medesimi;

     n) indicazione, ai fini delle valutazioni e delle soluzioni progettuali ed operative di cui alle lettere precedenti, del contributo delle materie radioattive somministrate ai pazienti sottoposti a indagine diagnostica o a trattamento terapeutico, particolarmente per quanto riguarda la gestione dei rifiuti radioattivi, ivi compresi quelli prodotti attraverso gli escreti dai pazienti stessi;

     o) descrizione di criteri e modalità idonei a garantire il rispetto del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187;

     p) copia della ricevuta del versamento di cui all’articolo 7, se dovuto.

 

     Art. 3. (Autorità competente).

     1. L’autorità competente all’adozione dei provvedimenti previsti dall’articolo 3 della legge è il Servizio V, «Prevenzione e sanità pubblica», della Direzione regionale sanità.

 

     Art. 4. (Nulla osta per l’impiego di categoria A).

     1. L’autorità esprime il parere previsto dall’articolo 3, comma 1, lettera b) della legge sentita la Commissione per la radioprotezione, la quale formula le proprie valutazioni entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta.

 

     Art. 5. (Relazione tecnica di cui all’art. 6, comma 1, della legge).

     1. La relazione tecnica di cui all’articolo 6, comma 1 della legge deve essere presentata dal titolare del nulla osta all’autorità entro i sei mesi successivi alla scadenza di ogni periodo di sette anni, a partire dalla data di rilascio del nulla osta.

     2. La relazione tecnica deve contenere gli estremi dell’atto autorizzativo riferito alla pratica, va redatta e firmata, ognuno per la parte di propria competenza, dal titolare del nulla osta e dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del d.lgs. 230/1995 e deve contenere:

     a) l’aggiornamento della documentazione originariamente prodotta, elencata all’articolo 2;

     b) i dati e gli elementi relativi agli aspetti di sicurezza e di radioprotezione dei lavoratori addetti alla pratica e della popolazione, riferiti ai sette anni precedenti, con particolare riguardo, ove applicabili, alle modalità di gestione dei rifiuti radioattivi e dei materiali di riciclo o riutilizzati e alla quantità e tipologia di rifiuti radioattivi mediamente prodotti.

 

     Art. 6. (Domande di conversione, convalida o modifica).

     1. Le domande di conversione, convalida o modifica delle autorizzazioni rilasciate per le attività già in atto all’entrata in vigore della legge, di cui all’articolo 9, comma 3 della legge stessa devono essere corredate dai dati e dalla documentazione di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

 

     Art. 7. (Spese a carico dei soggetti richiedenti non pubblici).

     1. I soggetti richiedenti non pubblici sono tenuti, ai sensi dell’articolo 39, comma 3 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, al pagamento delle spese che la Regione sostiene con riferimento al costo effettivo del servizio per il rilascio del nulla-osta, quale risulta dallo specifico tariffario.