§ 5.1.93 - L.R. 6 dicembre 2002, n. 25.
Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:06/12/2002
Numero:25


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Nulla osta - Domanda e Autorità competente).
Art. 3.  (Commissione per la radioprotezione).
Art. 4.  (Procedimento).
Art. 5.  (Prescrizioni).
Art. 6.  (Aggiornamento, variazioni, modifiche).
Art. 7.  (Cessazione, revoca, sospensione).
Art. 8.  (Vigilanza).
Art. 9.  (Norme finali e transitorie).
Art. 10.  (Norma finanziaria).


§ 5.1.93 - L.R. 6 dicembre 2002, n. 25. [1]

Norme per il rilascio del nulla osta all’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico.

(B.U. n. 57 del 18 dicembre 2002).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. La presente legge dà attuazione all’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/18Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».

 

     Art. 2. (Nulla osta - Domanda e Autorità competente).

     1. L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico è soggetto a nulla osta preventivo, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente.

     2. L’Autorità competente all’adozione dei provvedimenti previsti dalla presente legge, di seguito denominata «Autorità» è il responsabile del Servizio della Direzione regionale sanità e servizi sociali cui sono attribuite le relative funzioni.

     3. La domanda di nulla osta è presentata alla Direzione regionale sanità e servizi sociali della Regione Umbria e contiene i dati e gli elementi relativi al tipo di pratica che si intende svolgere, alle caratteristiche delle macchine radiogene e al tipo e alle quantità di materie radioattive che si intendono impiegare, alle modalità di produzione e smaltimento di rifiuti, all’eventuale riciclo o riutilizzazione dei materiali, all’identificazione dei rischi per la popolazione e per i lavoratori ammessi all’esercizio della pratica.

     4. La domanda è corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del D.Lgs. n. 230/95.

     5. Le modalità di cui ai commi 3 e 4 si osservano anche per le domande relative alla modifica del nulla osta.

 

     Art. 3. (Commissione per la radioprotezione).

     1. E’ istituita, presso la Direzione regionale sanità e servizi sociali, la Commissione per la radioprotezione, di seguito denominata «Commissione», organismo tecnico consultivo ai sensi dell’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. n. 230/95, a cui sono attribuiti i seguenti compiti:

     a) esprimere parere tecnico obbligatorio preventivo sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B;

     b) assicurare il supporto tecnico all’Autorità ai fini del parere per il rilascio del nulla osta di categoria A, ai sensi dell’articolo 28 del D.Lgs. n. 230/95;

     c) esprimere parere tecnico sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su eventuale richiesta del prefetto, ai sensi dell’articolo 29, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 230/95.

     2. La Commissione è presieduta dal dirigente del Servizio competente della Direzione regionale sanità e servizi sociali, o da un dirigente suo delegato, ed è composta da:

     a) un fisico esperto in fisica medica, come definito ai sensi del decreto legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, articolo 2, comma 1, lettera i);

     b) un esperto qualificato iscritto all’elenco di cui all’articolo 78 del D.Lgs. n. 230/95, almeno di secondo grado;

     c) un medico specialista in medicina nucleare o in radioterapia o, in caso di non disponibilità di tali specialisti, in radiodiagnostica;

     d) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all’articolo 88 del D.Lgs. n. 230/95;

     e) un rappresentante dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA);

     f) un rappresentante della Direzione provinciale del lavoro;

     g) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del fuoco.

     3. La Commissione è integrata da un rappresentante della Prefettura presso la quale è istruita la pratica di cui all’articolo 29, comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n. 230/95.

     4. La Commissione dura in carica tre anni ed è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni effettuate dalla Giunta regionale, con riferimento ai membri di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 2 e dagli organismi previsti dalle lettere e), f), g) del comma 2 e dal comma 3.

     5. La Commissione, una volta insediata, approva il regolamento organizzativo che disciplina, in particolare, la periodicità delle riunioni, le modalità di valutazione tecnica delle richieste di parere, il numero minimo di partecipanti ai fini della valida espressione dei pareri. La Direzione regionale sanità e servizi sociali assicura il supporto organizzativo alla Commissione.

     6. Ai componenti della Commissione per la radioprotezione, estranei alla Amministrazione regionale, spetta un gettone di presenza per ogni giornata di seduta, nella misura deliberata dalla Giunta regionale, nel rispetto delle leggi vigenti.

 

     Art. 4. (Procedimento).

     1. L’Autorità provvede sulle istanze per il rilascio del nulla osta e relative modifiche, sentita la Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della istanza e comunica immediatamente all’interessato l’esito del procedimento.

     Copia dei provvedimenti viene inviata all’Azienda U.S.L. competente per territorio, al Comando provinciale dei vigili del fuoco, alla Direzione provinciale del lavoro, all’ARPA e all’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente (ANPA).

     2. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della richiesta da parte della Autorità. Qualora siano necessari ulteriori documenti o elementi conoscitivi, i termini di cui al comma 1 e al presente comma sono interrotti per una sola volta e ricominciano a decorrere dall’inizio, a partire dalla data di ricevimento dei documenti e/o degli elementi conoscitivi richiesti.

     3. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3, il parere della Commissione deve essere espresso entro novanta giorni dalla richiesta e immediatamente comunicato al Prefetto, ferma restando la possibilità di interruzione del termine di cui al comma 2.

 

     Art. 5. (Prescrizioni).

     1. Nel nulla osta sono inserite eventuali specifiche prescrizioni tecniche relative:

     a) alle fasi di costruzione, di prova e di esercizio, alla gestione dei rifiuti radioattivi, al riciclo dei materiali, alla cessazione della pratica e alla disattivazione degli impianti, compresa l’eventuale copertura finanziaria per la disattivazione medesima;

     b) al valore massimo di dose derivante dalla pratica per gli individui dei gruppi di riferimento della popolazione ad essa interessata, tenendo conto dell’esposizione esterna e dell’esposizione interna;

     c) allo smaltimento di materie radioattive nell’ambiente;

     d) agli aspetti della radioprotezione del paziente.

 

     Art. 6. (Aggiornamento, variazioni, modifiche).

     1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l’obbligo di inoltrare all’Autorità, che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall’esperto qualificato di cui all’articolo 77 del D.Lgs. n. 230/95, relativa alla gestione radioprotezionistica della pratica, con l’aggiornamento della documentazione originariamente prodotta.

     2. Le variazioni nello svolgimento della pratica che non comportino modifiche del provvedimento autorizzativo o delle prescrizioni tecniche in esso contenute sono soggette a preventiva comunicazione all’Autorità.

     Il titolare del nulla osta può adottare le variazioni qualora, entro sessanta giorni dalla richiesta, l’Autorità non abbia comunicato l’avvio del procedimento di modifica del nulla osta.

     3. Il nulla osta può essere modificato dall’Autorità competente nei seguenti casi:

     a) ove ritenuto necessario, a seguito del parere della Commissione sulla relazione tecnica di cui al comma 1;

     b) su richiesta del titolare del nulla osta, in caso di variazioni che comportino modifiche all’oggetto del provvedimento o alle prescrizioni tecniche;

     c) su richiesta degli organi di vigilanza individuati al comma 1 del successivo art. 8.

 

     Art. 7. (Cessazione, revoca, sospensione).

     1. L’intendimento di cessare la pratica oggetto del nulla osta deve essere comunicato, almeno trenta giorni prima della data di cessazione, all’Autorità e, in copia, ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 4.

     2. Alla comunicazione deve essere allegata una relazione sottoscritta, per gli aspetti di propria competenza, dall’esperto qualificato, di cui all’articolo 77 del D.Lgs. n. 230/95, che attesti, in particolare, il rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nel nulla osta, inerenti la disattivazione della pratica.

     3. Al termine delle operazioni di cessazione della pratica l’esercente trasmette all’Autorità una relazione, sottoscritta dall’esperto qualificato per gli aspetti di propria competenza, che attesti l’assenza di vincoli di natura radiologica nelle installazioni in cui la pratica è stata effettuata.

     4. L’Autorità provvede, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, sentito il parere della Commissione, alla revoca del nulla osta, disponendo l’adozione di eventuali ulteriori prescrizioni.

     5. L’Autorità procede alla sospensione o alla revoca del nulla osta nei casi e con le modalità previste dall’articolo 35 del D.Lgs. n. 230/95.

     6. Copia della revoca e della sospensione del nulla osta è inviata ai soggetti di cui al comma 1 dell’art. 4.

 

     Art. 8. (Vigilanza).

     1. Le funzioni di vigilanza sul possesso del nulla osta e sul rispetto, da parte del titolare, delle prescrizioni inserite nel nulla osta sono esercitate dagli organismi di cui all’articolo 59, comma 2 del D.Lgs. n. 230/95 nonché dall’ARPA, quest’ultima per quanto attiene gli aspetti ambientali. Detti organismi comunicano all’Autorità competente le violazioni rilevate, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 7.

 

     Art. 9. (Norme finali e transitorie).

     1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta norme regolamentari di attuazione.

     2. Fino alla emanazione delle norme regolamentari di cui al comma 1 valgono le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 6 settembre 2001 «Modalità provvisorie per il rilascio del nulla osta all’impiego di categoria B di sorgenti di radiazioni ionizzanti, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico».

     3. L’Autorità provvede, con le medesime procedure previste per il rilascio del nulla osta, alla conversione, convalida o modifica delle autorizzazioni rilasciate per le attività già in atto all’entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 146 del D.Lgs. n. 230/95.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Al finanziamento degli oneri previsto al comma 6, dell’art. 3 della presente legge, si fa fronte con le risorse previste nella unità previsionale di base 12.1.003 denominata «Spese per i compiti di programmazione, ricerca, valutazione ed indirizzo del servizio sanitario regionale» del bilancio pluriennale 2002/2004.

     2. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al precedente comma, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Abrogata dall'art. 410 della L.R. 9 aprile 2015, n. 11.