§ 3.2.136 - R.R. 15 luglio 2003, n. 10.
Regolamento di attuazione della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24. Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:15/07/2003
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Denuncia alveari).
Art. 3.  (Anagrafe apistica).
Art. 4.  (Vendita o spostamento di alveari).
Art. 5.  (Distanze per gli apiari).
Art. 6.  (Albo allevatori api regine).


§ 3.2.136 - R.R. 15 luglio 2003, n. 10. [1]

Regolamento di attuazione della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24. Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria.

(B.U. 23 luglio 2003, n. 30 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. Il presente regolamento dà attuazione all’articolo 13 della legge regionale 26 novembre 2002, n. 24 «Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria».

 

     Art. 2. (Denuncia alveari).

     1. Le denunce di cui all’articolo 6 della L.R. 24/2002 devono essere presentate dai possessori di alveari, utilizzando il modello di cui all’allegato A del presente regolamento, dal 1settembre al 31 ottobre di ogni anno, direttamente o tramite le loro associazioni ed organizzazioni, ai Sindaci dei comuni nel cui territorio sono localizzati gli alveari. Nella denuncia devono essere indicati le proprie generalità ed il numero di alveari, distinti in impianti stanziali e nomadi.

     2. Nel caso di temporanea interruzione di attività per moria delle api, i possessori di arnie che intendono mantenere l’iscrizione nella anagrafe apistica devono ugualmente presentare denuncia annuale dichiarando il «possesso zero» di alveari per l’anno di riferimento, conservando la tabella di cui all’articolo 3, comma 4.

     3. Chiunque inizi l’attività apistica deve farne denuncia con le modalità di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla installazione degli alveari.

     4. I Sindaci provvedono, entro il 31 dicembre di ogni anno, ad inviare copia delle denunce presentate dagli apicoltori e l’elenco riepilogativo delle stesse, all’ARUSIA al fine del loro inserimento nell’anagrafe apistica.

 

          Art. 3. (Anagrafe apistica).

     1. L’ARUSIA, titolare del trattamento dei dati dell’anagrafe apistica, provvede, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni del settore, all’inserimento nel circuito AgriNet dei dati di tutte le denunce annuali trasmesse dai comuni, ai sensi dell’articolo 2, comma 4.

     2. I dati relativi alla consistenza annuale del numero di apicoltori e di alveari, aggregata per regione provincia e comune, nonché serie storiche ed altre elaborazioni statistiche sono accessibili via internet secondo i diversi profili di utenza (apicoltori, tecnici di assistenza tecnica, strutture pubbliche e organizzazioni professionali) abilitati da password e autorizzati dall’ARUSIA.

     3. L’ARUSIA, avvalendosi della collaborazione delle organizzazioni del settore, distribuisce a tutti gli apicoltori che hanno presentato la denuncia di cui all’articolo 6 della L.R. 24/2002 una o più tabelle metalliche di dimensioni centimetri venti per trenta centimetri di colore bianco con i caratteri alfanumerici di colore nero stampati direttamente sulla lamina metallica, conformi al modello di cui all’allegato B) del presente regolamento, assegnando un codice identificativo ad ogni apicoltore.

     4. La numerazione parte dal n. A001. Le nuove tabelle sono composte da un codice prestampato alfanumerico di cinque caratteri: una lettera seguita da tre cifre:

     a) da 1 = A001 a 999 = A999;

     b) da 1000 = B000 a 1999 = B999;

     c) da 2000 = C000 a 2999 = C999;

     d) da 3000 = D000 a 3999 = D999.

     Il codice prestampato è seguito da S oppure N che indica l’apiario come stanziale o nomade.

     5. Gli apicoltori hanno l’obbligo di apporre presso l’apiario la tabella di cui al comma 3. Eventuali altri apiari dovranno comunque essere identificati da tabelle secondarie che riportano lo stesso codice della tabella primaria scritto, a cura dell’apicoltore, con vernice indelebile o con caratteri adesivi delle stesse dimensioni dei caratteri alfanumerici prestampati.

     6. Gli apicoltori che non intendono più svolgere l’attività apistica sono tenuti a riconsegnare all’ARUSIA, entro un mese dalla cessata attività, la tabella metallica identificativa.

     7. Eventuali furti o smarrimenti di tabelle vanno segnalati all’ARUSIA per la sostituzione delle stesse.

     8. Le tabelle assegnate ai sensi della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6, rimangono valide sino alla sostituzione con le nuove. La sostituzione deve avvenire entro diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

     9. All’onere per la gestione dell’anagrafe si farà fronte con i finanziamenti previsti dal piano di attività dell’ARUSIA.

 

     Art. 4. (Vendita o spostamento di alveari).

     1. Chiunque venda api o provveda al trasferimento di alveari è tenuto a sottoscrivere con almeno una giornata di anticipo una dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente dalla quale risulti che le api non sono soggette a divieto di spostamento per misure di polizia veterinaria.

     2. La dichiarazione di cui al comma 1, conforme al modello C, allegato al presente regolamento, deve accompagnare il materiale venduto o trasferito.

     3. Gli apicoltori che intendono praticare il nomadismo, devono, con almeno quarantotto ore di anticipo, comunicare il trasferimento di partenza e di arrivo al Servizio veterinario della A.L.S. competente per territorio, utilizzando il modello conforme all’allegato D del presente regolamento.

     4. Gli alveari devono essere accompagnati dalla dichiarazione prevista al comma 1.

 

     Art. 5. (Distanze per gli apiari).

     1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di venti metri da strade di pubblico transito e a non meno di dieci metri dai confini di proprietà, edifici di civile abitazione e opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente.

     2. L’apicoltore non è tenuto a rispettare tali distanze se tra l’apiario e quanto specificato al comma 1, sono interposti muri, siepi ed altri ripari senza soluzione di continuità, che siano idonei ad impedire il passaggio delle api. Tali ripari devono comunque avere altezza non inferiore a due metri ed estendersi per una lunghezza minima di cinque metri oltre gli alveari posti alle estremità dell’apiario.

     3. Nel caso di accertata presenza di impianti per la produzione o lavorazione di zucchero gli apiari devono essere collocati a non meno di un chilometro da tali impianti.

     4. Nel caso di alveari collocati in vicinanza di piscine, l’apicoltore è tenuto a predisporre adeguata disponibilità di acqua all’ingresso delle arnie.

     5. Gli apicoltori che esercitano la apicoltura in forma nomade devono osservare, nella dislocazione del proprio apiario rispetto agli apiari stanziali o nomadi già insediati, fatto salvo quanto disposto ai commi precedenti, le distanze minime indicate nella tabella conforme all’allegato E) del presente regolamento.

     6. Le distanze di cui al comma 5 non valgono per le postazioni di svernamento e per il periodo di assenza di fioritura.

     7. Sono comunque fatti salvi eventuali accordi intervenuti fra le parti interessate, anche in deroga alle distanze fissate ai comma 1 e 5.

 

     Art. 6. (Albo allevatori api regine).

     1. L’Albo regionale degli allevatori di api regine rappresenta lo strumento per la salvaguardia, miglioramento e diffusione della razza di Apis mellifera ligustica Spin. e in particolare dei suoi ecotipi locali allevati sul territorio regionale.

     2. L’Albo regionale degli allevatori delle api regine è tenuto presso il Servizio qualificazione della produzioni animali.

     3. Possono iscriversi all’Albo i produttori apistici di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della L.R. 24/2002, nonché gli allevatori che allevino ecotipi di Apis mellifera e che comunque rispettino gli impegni previsti al comma 10, lett. d) e al comma 13.

     4. Gli allevatori di api regine, già iscritti all’Albo nazionale degli allevatori di api regine, sono inseriti direttamente nell’Albo regionale, previa presentazione della domanda di iscrizione su modello conforme all’allegato F del presente regolamento unitamente a dichiarazione sostitutiva che attesti l’iscrizione nel predetto Albo nazionale.

     5. L’iscrizione all’Albo avviene con determinazione dirigenziale, previo parere della commissione di cui al comma 7.

     6. Il Servizio competente provvede alla pubblicazione ed all’aggiornamento dell’Albo regionale degli allevatori delle api regine nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria ed all’inserimento nel sito internet della Regione.

     7. È istituita con determinazione dirigenziale la commissione tecnica per l’Albo regionale degli allevatori delle api regine così composta:

     a) il dirigente del Servizio competente o suo delegato, con funzioni di Presidente;

     b) due esperti rispettivamente in genetica e in tecnica apistica della Facoltà in agraria, designati dal Consiglio di facoltà dell’Università degli studi di Perugia;

     c) un rappresentante designato congiuntamente dai servizi veterinari delle A.L.S. della regione;

     d) un rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni di produttori apistici;

     e) un rappresentante designato dall’Associazione italiana allevatori di api regine;

     f) un rappresentante designato dall’Istituto nazionale di apicoltura.

     8. Ai componenti non spetta alcun compenso.

     9. La commissione nella prima riunione adotta un regolamento interno.

     10. La commissione svolge i seguenti compiti:

     a) esprime il parere sulle richieste di iscrizione all’Albo degli allevatori di api regine nonché propone la sospensione dell’iscrizione;

     b) propone iniziative per la salvaguardia ed il miglioramento del patrimonio genetico delle popolazioni autoctone allevate in Umbria, in accordo con i programmi dell’Istituto nazionale di apicoltura;

     c) predispone schede, moduli e registri necessari al funzionamento dell’Albo;

     d) stabilisce i requisiti minimi di allevamento per l’ammissibilità all’Albo regionale;

     e) propone le modalità di verifica sulla idoneità e sui rilievi da effettuare in allevamento, relativamente all’ammissibilità all’Albo regionale;

     f) esprime il parere sull’istituzione di zone di rispetto e la loro definizione spaziale e temporale.

     11. La domanda di ammissione all’Albo, conforme al modello F) allegato al presente regolamento, deve essere presentata al Servizio competente.

     12. La domanda di iscrizione deve essere corredata:

     a) da una relazione redatta utilizzando il modello G) allegato al presente regolamento e contenente gli elementi tecnici che illustrino l’attività del richiedente e le caratteristiche delle strutture impiegate;

     b) da una dichiarazione rilasciata dall’Istituto nazionale di apicoltura o da Istituto universitario, relativa alla rispondenza dei campioni esaminati alle caratteristiche morfologiche proprie della razza Apis mellifera ligustica Spin e dei suoi ecotipi locali allevati sul territorio regionale;

     c) dal certificato di sanità dell’allevamento rilasciato dal Servizio veterinario competente sul territorio regionale.

     13. L’allevatore iscritto all’Albo si impegna, pena esclusione dallo stesso, a:

     a) allevare negli apiari controllati e autorizzati, solo api regine della razza per cui il presente Albo è stato istituito (Apis mellifera ligustica Spin.);

     b) partecipare ai programmi di miglioramento genetico promossi dalla commissione tecnica centrale regionale;

     c) produrre annualmente almeno cinquecento regine e distribuire, anche a titolo gratuito, almeno il cinquanta per cento della produzione.

 

 

Allegati

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.