§ 3.2.128 - L.R. 26 novembre 2002, n. 24.
Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:26/11/2002
Numero:24


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Tipologia degli interventi).
Art. 4.  (Programmazione).
Art. 5.  (Beneficiari).
Art. 6.  (Denuncia degli alveari).
Art. 7.  (Anagrafe apistica).
Art. 8.  (Compiti delle USL).
Art. 9.  (Denuncia delle malattie e divieti)
Art. 10.  (Albo allevatori api regine).
Art. 11.  (Zone di rispetto).
Art. 12.  (Trattamenti antiparassitari).
Art. 13.  (Norme regolamentari).
Art. 14.  (Vigilanza).
Art. 15.  (Sanzioni amministrative).
Art. 16.  (Abrogazioni).
Art. 17.  (Norme finali e transitorie).
Art. 18.  (Norma finanziaria).


§ 3.2.128 - L.R. 26 novembre 2002, n. 24. [1]

Norme per l’esercizio e la valorizzazione dell’apicoltura in Umbria.

(B.U. 11 dicembre 2002, n. 54).

 

TITOLO I

FINALITÀ

 

Art. 1. (Oggetto e finalità).

     1. Con la presente legge la Regione Umbria promuove la tutela e lo sviluppo dell’apicoltura nell’ambito delle politiche volte a valorizzare le risorse zootecniche minori, diversificare le potenzialità produttive agricole del territorio, migliorare la qualità e la quantità delle produzioni vegetali, difendere la biodiversità, favorire l’agricoltura compatibile con il rispetto dell’ambiente e conservare gli ecosistemi naturali.

     2. La Giunta regionale promuove il confronto permanente con gli enti, gli organismi e le forme associate nel settore al fine di identificare i fabbisogni del sistema produttivo anche con riguardo alla ricerca, alla innovazione, ai servizi e di assumere pareri e proposte circa iniziative, indagini, studi e programmi relativi all’apicoltura in Umbria.

 

          Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge si definisce:

     a) «apicoltura» l’attività di allevamento delle api;

     b) «apicoltore» chiunque si dedichi all’apicoltura;

     c) «produttore apistico» l’apicoltore che esercita l’apicoltura, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

     d) «famiglia» ogni colonia d’api con regina;

     e) «arnia» il contenitore atto ad ospitare una famiglia d’api;

     f) «alveare» l’arnia contenente una famiglia d’api;

     g) «apiario» la postazione unitaria comprendente uno o più alveari;

     h) «nomadismo» il metodo di conduzione dell’allevamento apistico attuato mediante uno o più spostamenti degli alveari per lo sfruttamento di zone nettarifere diverse;

     i) «servizio d’impollinazione» il dislocamento di alveari effettuato al fine principale di migliorare la produttività delle colture vegetali dipendenti dall’azione pronuba dell’entomofauna.

 

TITOLO II

INTERVENTI

 

     Art. 3. (Tipologia degli interventi).

     1. Ai sensi della presente legge, sono concessi finanziamenti sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, ai beneficiari individuati all’articolo 5, con riferimento alle seguenti attività:

     a) acquisto arnie;

     b) acquisto macchine ed attrezzature per l’esercizio dell’attività apistica, per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti dell’apicoltura, con l’esclusione degli automezzi;

     c) adeguamento igienico sanitario di locali destinati alla lavorazione del miele;

     d) programmi di selezione, produzione e distribuzione di api regine di razza mellifera ligustica;

     e) programmi di entomoimpollinazione di colture arboree ed erbacee di interesse agrario;

     f) programmi di diffusione sul territorio regionale di piante arboree, arbustive ed erbacee mellifere;

     g) programmi di assistenza tecnica agli apicoltori, ivi compresa quella sanitaria, per il risanamento e la profilassi delle malattie;

     h) azioni di promozione di prodotti apicoli;

     i) interventi profilattici e chemioterapici di risanamento degli apiari, svolti in attuazione di programmi di intervento concordati con le unità sanitarie locali e con l’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche;

     l) programmi di aggiornamento per gli apicoltori;

     m) programmi di sperimentazione e diffusione di nuove tecniche in apicoltura.

     2. La percentuale del contributo previsto dal comma 1 può essere elevata sino ad un massimo del novanta per cento con riferimento alle attività di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m).

     3. La Giunta regionale disciplina con norme regolamentari i procedimenti amministrativi relativi alle funzioni per la concessione dei contributi alle attività di cui al comma 1.

     4. [Le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi alle attività di cui al comma 1), lettere a), b), c), sono attribuite alle Comunità montane] [2].

     5. La Giunta regionale definisce le risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni attribuite.

 

     Art. 4. (Programmazione).

     1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, comma 2, adotta il piano triennale per l’apicoltura, in conformità agli indirizzi del piano regionale di sviluppo e lo sottopone all’approvazione del Consiglio regionale.

     2. Il piano triennale definisce obiettivi, strategie, tempi e modalità di realizzazione, nonché strumenti e procedure di controllo per l’attuazione della presente legge.

     3. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, comma 2, adotta programmi annuali per l’attuazione del piano triennale per l’apicoltura, i quali stabiliscono i requisiti e le priorità per la concessione dei contributi di cui all’art. 3.

 

     Art. 5. (Beneficiari).

     1. Possono beneficiare di finanziamenti di cui articolo 3:

     a) produttori apistici singoli e associati che esercitano l’attività in forma stanziale nel territorio regionale o in forma nomade, con sede legale nel territorio regionale, limitatamente alle attività indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c);

     b) società cooperative di apicoltori e/o di produttori apistici, che gestiscono sul territorio regionale almeno cento alveari, limitatamente alle attività indicate all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f);

     c) associazioni o organizzazioni di produttori apistici, limitatamente alle attività indicate all’articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l);

     d) istituti di ricerca e sperimentazione e Parco tecnologico agroalimentare, limitatamente alle attività indicate all’articolo 3, comma 1, lettere l), m).

 

TITOLO III

DISCIPLINA

 

     Art. 6. (Denuncia degli alveari).

     1. I possessori, a qualunque titolo, di alveari devono farne denuncia annualmente ai sindaci dei comuni nel cui territorio sono localizzati gli alveari stessi.

 

          Art. 7. (Anagrafe apistica).

     1. E’ istituita l’anagrafe regionale degli apicoltori e degli apiari esistenti sul territorio regionale, al fine di migliorare le conoscenze del settore sotto il profilo produttivo e sanitario e di predisporre piani e programmi di intervento.

 

     Art. 8. (Compiti delle USL).

     1. E’ compito dei servizi veterinari delle USL, ai sensi della legge regionale 7 aprile 1982, n. 19 e successive modifiche, organizzare ed attuare il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, nonché diffondere le norme tecniche di profilassi e di prevenzione in campo apistico.

     2. In caso di malattie soggette a denuncia o di sospetti avvelenamenti, nonché in attuazione di programmi specifici, i servizi veterinari delle USL, competenti per territorio, effettuano interventi sanitari e profilattici e promuovono accertamenti sanitari.

     3. Per gli adempimenti diagnostici e per le operazioni di risanamento, i servizi veterinari delle USL si avvalgono della collaborazione dell’Istituto zooprofilattico sperimentale dell’Umbria e delle Marche. Per altre attività di carattere sanitario o per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i suddetti servizi possono anche avvalersi della collaborazione delle Facoltà di medicina veterinaria e di agraria dell’Università degli studi di Perugia e delle associazioni di categoria.

 

     Art. 9. (Denuncia delle malattie e divieti)

     1. E’ fatto obbligo ai proprietari e ai detentori di alveari, anche in temporanea consegna e a qualsiasi titolo, di denunciare al sindaco del comune nel cui territorio è installato l’apiario, per il tramite del servizio veterinario della USL competente, le malattie sospette o accertate, previste dal regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni.

     2. E’ vietato lasciare a portata delle api il miele, i favi ed il materiale infetto o sospetto di essere affetto dalle malattie di cui al comma 1.

     3. E’ vietato, al fine di preservare la sanità degli allevamenti, alienare, rimuovere, occultare alveari, attrezzi, miele, polline e cera di apiari infetti o sospetti di malattia.

     4. I produttori di fogli cerei sono tenuti alla preventiva ed idonea sterilizzazione della cera in uso.

 

     Art. 10. (Albo allevatori api regine).

     1. E’ istituito, presso la competente direzione regionale, l’Albo regionale degli allevatori di api regine di razza apis mellifera ligustica Spin. per la salvaguardia delle biodiversità in ambito razziale, il miglioramento genetico degli ecotipi locali delle api e la successiva diffusione del materiale migliorato.

 

     Art. 11. (Zone di rispetto).

     1. La Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all’Albo regionale e intorno alla stazione di fecondazione.

     Essa specifica i confini delle zone di rispetto e della stazione di fecondazione e la loro validità temporale, nonché ogni altro elemento ritenuto utile.

     2. Dal momento della costituzione della zona di rispetto e della stazione di fecondazione, è fatto divieto ai non iscritti all’albo di cui all’art. 10 di introdurre sciami, api regine, nuclei o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti.

     3. Gli sciami eventualmente catturati nell’area di rispetto durante il periodo di validità di cui al comma 1 dovranno essere trasferiti al di fuori della zona stessa in cui sono vietate anche postazioni nomadiste.

 

     Art. 12. (Trattamenti antiparassitari).

     1. Allo scopo di assicurare all’apicoltura l’indispensabile attività pronuba delle api, è vietato eseguire qualsiasi trattamento con fitofarmaci ed erbicidi alle piante legnose ed erbacee di interesse agrario o ornamentali e spontanee, che possa essere dannoso alle api, dall’inizio della fioritura.

     2. Possono essere eseguiti trattamenti fitosanitari su colture legnose, ornamentali e spontanee al di fuori del periodo di fioritura, previa eliminazione o appassimento naturale della eventuale flora sottostante in fiore.

 

     Art. 13. (Norme regolamentari).

     1. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per la disciplina:

     a) della denuncia degli alveari;

     b) dell’anagrafe apistica, stabilendo le modalità di attribuzione delle tabelle identificative degli apiari;

     c) dell’autorizzazione alla vendita o spostamento di api o alveari e alla pratica del nomadismo;

     d) delle distanze di rispetto tra gli apiari con riferimento a:

     1) strade di pubblico transito;

     2) confini di proprietà;

     3) edifici di civile abitazione;

     4) opifici nei quali una o più persone svolgono la propria attività, anche se temporaneamente;

     5) altri apiari;

     e) albo degli allevatori di api regine;

     f) eventuali disposizioni per la tutela delle api da sostanze tossiche e per la pratica agricola, in periodi diversi dalla fioritura dei frutteti e delle altre colture agrarie.

 

     Art. 14. (Vigilanza).

     1. La vigilanza sul rispetto delle norme e degli obblighi contenuti nella presente legge è demandata alle competenti strutture della Regione, dei Comuni, delle Comunità montane, dei servizi veterinari delle USL, del Corpo forestale e dell’ARPA.

 

     Art. 15. (Sanzioni amministrative).

     1. Per le violazioni delle prescrizioni recate dalla presente legge, oltre che l’esclusione dai benefici e provvidenze dalla medesima previste, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme di cui all’articolo 6;

     b) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all’articolo 9;

     c) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme regolamentari previste dall’articolo 13, comma 1, lettera b);

     d) da 103,00 euro a 258,00 euro per la violazione delle norme regolamentari previste dall’articolo 13, comma 1, lettera c);

     e) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all’articolo 11, comma 2;

     f) da 258,00 euro a 516,00 euro per la violazione delle norme di cui all’articolo 12, comma 1.

     2. L’entità della sanzione pecuniaria comminata tiene conto, tra l’altro, della gravità e della eventuale reiterazione della violazione.

     3. L’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie compete all’Autorità amministrativa regionale, secondo le norme stabilite dalla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 e successive modifiche.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 16. (Abrogazioni).

     1. E’ abrogata la legge regionale 22 gennaio 1986, n. 6.

     2. E’ abrogata la lettera dd) del comma 1 dell’articolo 110 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3.

 

     Art. 17. (Norme finali e transitorie).

     1. Per il primo triennio di applicazione della presente legge, il piano di cui all’articolo 4, comma 1, viene adottato entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Le norme regolamentari di cui all’articolo 13 sono adottate entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     3. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi ai sensi della legislazione previgente in materia.

 

     Art. 18. (Norma finanziaria).

     1. Per l’attuazione degli interventi previsti all’ articolo 3 della presente legge si fa fronte per l’anno 2002 con lo stanziamento di 37.184,00 euro previsto per l’apicoltura, nella unità previsionale di base 07.2.009 del bilancio annuale 2002 parte spesa, denominata «Interventi vari nel settore zootecnico» che risulterà disponibile alla data dell’entrata in vigore della presente legge.

     2. Per gli anni 2003 e successivi l’entità della spesa sarà determinata annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell’art. 27, comma 3, lett. c) della vigente legge regionale di contabilità.

     3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui al comma 1, sia in termini di competenza che di cassa.


[1] Abrogata dall'art. 225 della L.R. 9 aprile 2015, n. 12.

[2] Comma abrogato dall'art. 76 della L.R. 23 dicembre 2011, n. 18.