§ 1.1.122 - L.R. 11 luglio 2014, n. 11.
Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:1. assetto istituzionale e ordinamento della regione
Capitolo:1.1 norme statutarie - organi e competenze
Data:11/07/2014
Numero:11


Sommario
Art. 1 . (Finalità)
Art. 2 . (Oggetto)
Art. 3 . (Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)
Art. 4 . (Nomina di rappresentanti della Regione in organismi europei ed internazionali)
Art. 5 . (Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'Unione europea)
Art. 6 . (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)
Art. 7 . (Dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea)
Art. 8 . (Sessione regionale europea)
Art. 9 . (Rapporto sugli affari europei)
Art. 10 . (Legge regionale europea)
Art. 11 . (Programmazione regionale sulle politiche europee)
Art. 12 . (Informazione sulle politiche europee)
Art. 13 . (Impugnazione di atti normativi europei)
Art. 14 . (Notifica delle discipline per le attività di servizi)
Art. 15 . (Aiuti di Stato)
Art. 16 . (Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee)
Art. 17 . (Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo)
Art. 18 . (Attività di rilievo internazionale della Regione)
Art. 19 . (Accordi e intese)
Art. 20 . Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)
Art. 21 . (Relazione all'Assemblea legislativa)
Art. 22 . Abrogazioni
Art. 23 . Disposizioni finali
Art. 24 . (Norma transitoria)
Art. 25 . (Norma finanziaria)


§ 1.1.122 - L.R. 11 luglio 2014, n. 11.

Disposizioni sulla partecipazione della Regione Umbria alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea - Disciplina dell'attività internazionale della Regione

(B.U. 16 luglio 2014, n. 34)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, delle disposizioni statali ed in particolare della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), dei principi di attribuzione, sussidiarietà, proporzionalità, efficienza, partecipazione democratica, trasparenza e leale collaborazione, nonché in attuazione dei principi dello Statuto regionale ed in particolare dell'articolo 25, si impegna a consolidare il ruolo dell'Unione europea, a promuovere l'integrazione europea, la diffusione delle iniziative europee fra soggetti pubblici e privati e la partecipazione a programmi e progetti europei.

 

          Art. 2. (Oggetto)

1. La presente legge, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato e del riparto costituzionale delle competenze, disciplina le modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

 

          Art. 3. (Cooperazione interistituzionale e obblighi di informazione)

1. La Regione, al fine di rappresentare le proprie istanze nei rapporti con l'Unione europea, lo Stato e le altre Regioni, partecipa con i propri organi, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, alle sedi di concertazione, collaborazione e cooperazione interistituzionale.

 

2. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale si informano reciprocamente e tempestivamente sulle attività svolte e adottano ogni misura necessaria a favorire il massimo raccordo tra le strutture regionali.

 

3. La Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa in ordine alla partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie di competenza regionale in tempo utile affinché l'Assemblea legislativa possa formulare eventuali indirizzi di cui la Giunta deve tenere conto e possa richiedere alla Giunta stessa di riferire alle Commissioni consiliari competenti per materia su ogni attività di rilievo europeo.

 

4. La Giunta regionale, in particolare, informa l'Assemblea legislativa:

a) sulle conseguenze delle decisioni della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea che comportino obblighi di adeguamento per la Regione e sui relativi tempi;

b) sulle osservazioni inviate al Governo in assenza di un'intesa con l'Assemblea legislativa nei casi di cui all'articolo 5, commi 3 e 4;

c) sull'iter di formazione degli atti come comunicato dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e sui documenti di indirizzo politico presentati in ambito nazionale;

d) sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dell'Unione europea con ad oggetto le proposte e gli atti su cui la Giunta regionale o l'Assemblea legislativa abbiano espresso una posizione;

e) sugli atti adottati dalla Giunta regionale per l'attuazione in via regolamentare e amministrativa di obblighi europei;

f) sull'esecuzione di decisioni della Commissione europea o del Consiglio dell'Unione europea, nonché sull'eventuale ricorso giurisdizionale avverso la decisione medesima;

g) sugli oneri finanziari derivanti dalle attività di rilievo internazionale.

 

5. La Giunta regionale rende note, inoltre, all'Assemblea legislativa le informazioni ricevute dal Governo ai sensi della I. n. 234/2012 riguardanti:

a) le procedure giurisdizionali e di pre-contenzioso riguardanti l'Italia;

b) l'andamento dei flussi finanziari con l'Unione europea;

c) i risultati dei lavori della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

d) le proposte e le materie di competenza delle regioni che risultino inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell'Unione europea e le risultanze delle riunioni medesime;

e) l'elenco dei provvedimenti con i quali nelle singole regioni si è proceduto a recepire le direttive dell'Unione europea;

f) lo stato di conformità dell'ordinamento interno agli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea.

 

6. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa si informano reciprocamente sulle rispettive attività promozionali e di mero rilievo internazionale e sui relativi adempimenti.

 

7. La Giunta regionale informa periodicamente l'Assemblea legislativa sulle risultanze dei gruppi di lavoro istituiti in seno al Comitato tecnico di valutazione del ClAE, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 e dell'articolo 24, comma 7 della I. n. 234/2012.

 

8. La Giunta regionale assicura l'assistenza documentale e informativa all'Assemblea legislativa, secondo modalità definite d'intesa tra i due organi entro il termine stabilito dall'articolo 23, comma 2, lettera a) .

 

9. L'Assemblea legislativa orienta le attività disciplinate dalla presente legge, esprimendo atti di indirizzo rivolti alla Giunta regionale ai sensi dell 'articolo 43, comma 1 dello Statuto .

 

10. Qualora la Giunta regionale non si sia conformata agli atti di indirizzo di cui al comma 9, il Presidente della Giunta regionale o un assessore da lui delegato riferisce tempestivamente all'Assemblea legislativa, fornendo le relative motivazioni.

 

          Art. 4. (Nomina di rappresentanti della Regione in organismi europei ed internazionali)

1. L'Assemblea legislativa è informata della designazione da parte del Governo italiano di uno o più componenti di una Giunta o di una Assemblea legislativa presso un organismo europeo, in rappresentanza delle Regioni italiane. L'informativa è resa dal Presidente dell'Assemblea legislativa o dal Presidente della Giunta, a seconda che i soggetti designati siano componenti dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale.

 

2. L'informativa di cui al comma 1 ha luogo nella prima seduta utile dell'Assemblea legislativa e comunque non oltre venti giorni dal perfezionamento del procedimento di nomina e dà conto in particolare della procedura seguita per addivenire alla proposta o alla designazione, delle motivazioni della scelta, nonché dei curricula delle persone proposte o designate, con l'indicazione degli eventuali incarichi svolti o in corso di svolgimento.

 

3. L'obbligo di informativa sussiste anche quando i membri di cui al comma 1 vengano designati per il tramite delle Associazioni rappresentative delle autonomie regionali, inclusi i membri del Comitato delle Regioni designati, ai sensi dell'articolo 27, comma 2 della I. n. 234/2012, dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

 

4. Dopo l'effettiva assunzione delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, le Commissioni consiliari possono chiedere, nell'esercizio delle proprie competenze, l'audizione dei rappresentanti della Regione Umbria.

 

Capo Il

Partecipazione della Regione alla formazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

 

          Art. 5. (Partecipazione della Regione alla fase ascendente della normativa dell'Unione europea)

1. La Regione, mediante i propri organi, in un quadro di leale collaborazione tra istituzioni, formula osservazioni sui progetti di atti normativi dell'Unione europea, sugli atti preordinati alla formulazione degli stessi e sulle loro modificazioni, qualora essi riguardino materie di competenza regionale, nel rispetto della normativa statale vigente ed in particolare dell'articolo 24 della I. n. 234/2012.

 

2. Le osservazioni di cui al comma 1 sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per gli affari europei, dandone contestuale comunicazione alle Camere, alla Conferenza delle regioni e delle province autonome e alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, nel termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento degli atti di cui al comma 1, inoltrati dalle Conferenze medesime ai sensi dell'articolo 24, comma 1 della l. 234/2012 .

 

3. Fatti salvi i casi d'urgenza, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, per consentire l'espressione di una posizione unitaria della Regione, definiscono d'intesa le osservazioni di cui al comma 1 . A tal fine, la Giunta regionale, entro 15 giorni dal ricevimento degli atti ai sensi del comma 2, può proporre all'Assemblea legislativa di adottare una deliberazione in merito alla posizione della Regione.

 

4. Decorsi dieci giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3 da parte dell'Assemblea legislativa senza che sia raggiunta un'intesa, la Giunta regionale può comunque trasmettere le osservazioni di cui al comma 1 .

 

5. In assenza della proposta di cui al secondo periodo del comma 3, l'Assemblea legislativa formula le proprie osservazioni con apposita risoluzione da trasmettere al Governo nei modi e nei tempi di cui all'articolo 24, comma 3 della l. n. 234/2012 .

 

6. Il Presidente della Giunta regionale, qualora un progetto di atto normativo dell'Unione europea riguardi materie di competenza legislativa regionale, può invitare la Conferenza Stato-Regioni, anche su proposta dell'Assemblea legislativa e tenendo conto degli eventuali indirizzi dal medesimo espressi, a chiedere al Governo di apporre la riserva di esame in sede di Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 24, comma 5 della l. 234/2012 .

 

7. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, anche su proposta dell'Assemblea legislativa, la Convocazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della l. n. 234/2012 .

 

8. La Regione partecipa ai gruppi di lavoro di cui all'articolo 24, comma 7 della l. n. 234/2012 con propri rappresentanti, individuati dal Presidente della Giunta regionale, che ne informa il Presidente dell'Assemblea legislativa.

 

          Art. 6. (Verifica del rispetto del principio di sussidiarietà)

1. Ai fini della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà, l'Assemblea legislativa, in conformità all'articolo 6, primo paragrafo del Protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed ai sensi dell'articolo 25 della l. n. 234/2012, può inviare alle Camere le proprie osservazioni sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea ovvero sulle proposte di atti previsti dall'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

 

2. Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà dei progetti di atti legislativi e delle proposte di atti che abbiano ad oggetto materie di competenza regionale, è esercitato dall'Assemblea legislativa anche nei contesti di cooperazione interistituzionale di cui fa parte in ambito nazionale e in ambito europeo.

 

3. Gli esiti del controllo di sussidiarietà sono trasmessi alle Camere in tempo utile per l'esame parlamentare e devono essere comunicati alla Giunta regionale, anche ai fini della posizione regionale da assumere nelle sedi di competenza. Le osservazioni di cui al comma 1 sono altresì inviate, contestualmente all'invio alle Camere, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

 

4. La Giunta regionale può segnalare all'Assemblea legislativa questioni relative al controllo di sussidiarietà.

 

          Art. 7. (Dialogo politico con le istituzioni dell'Unione europea)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 5 e 6, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono far pervenire alle Camere, nell'ambito del dialogo politico disciplinato dall'articolo 9 della l. n. 234/2012, ogni documento utile alla definizione delle politiche europee.

 

2. I documenti tengono conto di eventuali osservazioni e proposte formulate dalle province e dai comuni e ciascuno dei Presidenti dei due organi collegiali regionali, oltre che trasmetterli all'altro organo, li trasmette alle Camere, al Governo, alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome ed alla Conferenza delle regioni e delle Province autonome.

 

Capo III

Partecipazione della Regione all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea

 

          Art. 8. (Sessione regionale europea)

1. Entro il mese di aprile di ogni anno l'Assemblea legislativa è convocata per una o più sedute in sessione europea al fine di esaminare:

a) il disegno di legge regionale europea, di cui all'articolo 10;

b) il programma legislativo annuale della Commissione europea;

c) la relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea, trasmessa dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee entro il 15 gennaio di ogni anno;

d) il rapporto sugli affari europei, di cui all'articolo 9 .

 

2. AI fine di garantire la più ampia partecipazione degli enti locali, delle università, delle altre autonomie funzionali e delle parti sociali ed economiche, all'interno della sessione europea possono essere attivate adeguate forme di consultazione in relazione ad aspetti dell'attività europea della Regione che presentino specifica rilevanza nei loro ambiti di competenza.

 

3. L'Assemblea legislativa conclude la sessione europea approvando apposita risoluzione, anche riservandosi di esprimere le proprie osservazioni su singoli atti contenuti nel programma legislativo della Commissione europea.

 

          Art. 9. (Rapporto sugli affari europei)

1. Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa un rapporto in ordine alle attività svolte ai fini della partecipazione alle politiche dell'Unione europea, che indica:

a) lo stato di avanzamento degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea, i risultati conseguiti, le criticità riscontrate, nonché le eventuali modifiche apportate agli atti di programmazione di cui all'articolo 11, comma 1, non soggette ad approvazione da parte della Commissione europea;

b) le iniziative che si intendono adottare nell'anno in corso con riferimento alle politiche dell'Unione europea d'interesse regionale, tenendo conto del programma legislativo e di lavoro approvato annualmente dalla Commissione europea e degli altri strumenti di programmazione delle istituzioni europee;

c) le posizioni sostenute nell'anno precedente dalla Giunta regionale nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, convocata per la trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse regionale;

d) le risultanze dei lavori in seno al Comitato delle Regioni e al Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE);

e) i bandi elaborati per dare attuazione a programmi comunitari;

f) l'elenco dei progetti presentati dalla Regione, a valere sui bandi dell'Unione europea, limitatamente a quelli approvati;

g) le eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato per inadempienze imputabili alla Regione.

 

          Art. 10. (Legge regionale europea)

1. La legge regionale europea, è lo strumento con cui la Regione persegue l'adeguamento dell'ordinamento regionale all'ordinamento europeo sulla base della verifica di conformità di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), tenuto conto della risoluzione approvata dall'Assemblea legislativa nella sessione europea dell'anno precedente ai sensi dell'articolo 8, comma 3 .

 

2. In particolare la legge regionale europea:

a) recepisce gli atti normativi emanati dall'Unione europea nelle materie di competenza regionale, con particolare riguardo alle direttive e dispone quanto necessario per l'attuazione dei regolamenti;

b) detta disposizioni attuative delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle decisioni della Commissione europea che comportano obbligo di adeguamento;

c) dispone le modifiche o abrogazioni delle norme regionali conseguenti agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) o a procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Regione;

d) individua gli atti dell'Unione europea alla cui attuazione ed esecuzione la Regione può provvedere in via regolamentare o amministrativa, dettando i relativi principi e criteri direttivi.

 

3. La legge regionale europea reca nel titolo gli elementi identificativi dell'atto recepito ed è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee, mediante posta certificata. La legge medesima contiene inoltre l'indicazione dell'anno di riferimento e stabilisce il termine per l'adozione di ogni ulteriore atto regionale di attuazione cui la legge stessa rimandi.

 

4. Entro il mese di marzo di ogni anno la Giunta regionale presenta il disegno di legge regionale europea, accompagnato da una relazione che elenca le direttive europee di competenza regionale da attuare in via legislativa, regolamentare o amministrativa, nonché quelle che non necessitano di successivi provvedimenti di attuazione in quanto:

 

a) direttamente applicabili per il loro contenuto sufficientemente preciso e incondizionato;

b) l'ordinamento regionale è già conforme alle direttive stesse;

c) lo Stato ha già adottato provvedimenti attuativi da cui la Regione non intende discostarsi e, in tal caso, la relazione contiene l'elenco dei provvedimenti statali di attuazione.

 

5. Resta salva la possibilità che specifiche misure di attuazione del diritto dell'Unione europea siano contenute in altre leggi regionali, specie a fronte di atti normativi o di sentenze degli organi dell'Unione europea che comportino obblighi di adempimento e scadano prima della data di presunta entrata in vigore della legge regionale europea.

 

          Art. 11. (Programmazione regionale sulle politiche europee)

1. La Regione partecipa ai piani, ai programmi e ai progetti promossi dall'Unione europea nell'ambito delle materie di propria competenza.

 

2. L'Assemblea legislativa approva gli atti di indirizzo preliminari alla elaborazione della programmazione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), nonché le proposte di atti di programmazione elaborate dalla Giunta regionale relative agli interventi regionali cofinanziati dall'Unione europea e le eventuali modifiche sostanziali agli stessi. Per modifiche sostanziali si intendono le modifiche soggette ad approvazione da parte della Commissione europea. L'Assemblea legislativa adotta la deliberazione di approvazione delle proposte di atti di programmazione entro quarantacinque giorni dalla presentazione da parte della Giunta regionale. Decorso detto termine la Giunta regionale procede comunque alla presentazione degli atti per il negoziato con il Governo e la Commissione europea ai sensi dell'articolo 19, comma 4 della l.r. n. 13/2000 .

 

3. Relativamente agli atti di programmazione di cui al comma 2, la Giunta regionale:

a) conduce le procedure di negoziato con il Governo e la Commissione europea e riferisce tempestivamente all'Assemblea legislativa sull'andamento e sull'esito delle stesse;

b) prende atto, con propria deliberazione, dell'approvazione finale da parte della Commissione europea.

 

          Art. 12. (Informazione sulle politiche europee)

1. La Regione rende accessibile ai cittadini, tramite i sistemi informativi della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa, tutte le informazioni relative ai bandi per l'assegnazione dei fondi europei.

 

          Art. 13. (Impugnazione di atti normativi europei)

1. Il Presidente della Giunta regionale, qualora ritenga illegittimo un atto normativo dell'Unione europea emanato in materie di competenza legislativa regionale, può richiedere al Governo, informandone tempestivamente l'Assemblea legislativa, l'impugnazione dell'atto dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché sollecitare la richiesta di impugnativa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il Presidente della Giunta regionale può altresì proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, contro gli atti dell'Unione europea, anche regolamentari, adottati nei confronti della Regione.

 

2. Le richieste sono trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee ed al Ministro degli affari esteri.

 

3. L'Assemblea legislativa può chiedere al Presidente della Giunta regionale di attivarsi ai sensi del comma 1.

 

          Art. 14. (Notifica delle discipline per le attività di servizi)

1. La Regione comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee i progetti di disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che subordinano l'accesso ad un'attività di servizi o il suo esercizio al rispetto di nuovi requisiti, ai sensi e nei casi di cui alla Direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno, come recepita nella legislazione statale.

 

2. I progetti di disposizioni di cui al comma 1, di iniziativa della Giunta regionale, sono comunicati a seguito della loro approvazione da parte della Giunta stessa.

 

3. Gli atti di competenza consiliare recanti i requisiti di cui al comma 1, sono comunicati dopo l'approvazione da parte della Commissione competente per materia e previo parere della Commissione consiliare competente in materie europee.

 

4. Le competenti strutture della Giunta regionale curano le comunicazioni dei progetti di disposizioni di cui al comma 2 .

 

5. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa curano le comunicazioni delle proposte di legge di cui al comma 3 nonché le comunicazioni dei progetti di disposizioni approvati dalla Giunta regionale qualora i requisiti di cui al comma 1 siano introdotti e modificati in sede consiliare.

 

          Art. 15. (Aiuti di Stato)

1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale, in relazione alle rispettive competenze, notificano alla Commissione europea i progetti di legge e le proposte di regolamento e di atto amministrativo che istituiscono o modificano aiuti di Stato soggetti ad obbligo di notifica in base agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Una scheda sintetica della misura notificata viene trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee.

 

2. La notifica di cui al comma 1 è effettuata dalla Giunta regionale secondo le modalità previste dalle disposizioni europee e dall'articolo 45 della l. n. 234/2012 . Per gli atti di competenza consiliare la notifica è effettuata, su richiesta del Presidente dell'Assemblea legislativa, previa proposta della Commissione consiliare competente in materie europee. La Commissione consiliare competente per l'istruttoria licenzia definitivamente gli atti di cui al comma 1 per l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa, dopo aver acquisito l'autorizzazione all'aiuto da parte della Commissione europea.

 

3. Per motivi di urgenza, gli atti di cui al comma 1 possono essere approvati dall'Assemblea legislativa senza il visto dell'Unione europea. In questo caso la legge regionale reca una clausola di sospensione dell'efficacia fino alla comunicazione della compatibilità dell'aiuto da parte della Commissione europea; alla relativa notifica provvede il Presidente della Giunta regionale.

 

4. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa in sede di approvazione apporti modifiche al progetto di legge, introducendo o modificando disposizioni che prevedono aiuti di Stato, si applica quanto previsto dal comma 3 .

 

5. La Giunta regionale con proprio provvedimento adotta, per gli atti di competenza, disposizioni di contenuto analogo a quello previsto dal presente articolo, dandone comunicazione alla Commissione consiliare competente, per l'adozione degli eventuali atti di spettanza.

 

Capo IV

Relazioni con istituzioni e organismi europei.

 

          Art. 16. (Strutture regionali di coordinamento con le istituzioni europee)

1. Gli uffici e le strutture amministrative della Regione assicurano il collegamento tecnico, amministrativo e operativo con le istituzioni europee mediante lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) informazione alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa circa le iniziative normative della Commissione europea in materie di interesse regionale;

b) supporto al Presidente della Giunta regionale, al Presidente dell'Assemblea legislativa, alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, nonché ai rappresentanti regionali negli organismi e nei comitati di lavoro delle istituzioni dell'Unione europea;

c) raccordo tra la Regione e la rappresentanza permanente dell'Italia presso l'Unione europea;

d) informazione e consulenza per l'attività di enti, imprese ed organismi pubblici e privati sulle opportunità offerte dall'ordinamento dell'Unione europea;

e) studi e approfondimenti sulla normativa europea di interesse regionale;

f) coordinamento delle relazioni tra istituzioni dell'Unione europea e istituzioni pubbliche, enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi collettivi umbri relativamente alla presentazione di progetti e alla partecipazione a programmi e iniziative dell'Unione europea;

g) formazione in affari europei ed europrogettazione dei funzionari regionali;

h) ogni altra attività funzionale al perseguimento dei fini di cui al presente articolo.

 

          Art. 17. (Attività di partenariato istituzionale e collaborazione territoriale in ambito europeo)

1. Al fine di rafforzare la coesione e l'integrazione europea la Regione promuove partenariati istituzionali, aderisce ad associazioni e partecipa a forme stabili e strutturate di collaborazione con enti territoriali interni di altri Stati membri dell'Unione europea al fine di perseguire interessi comuni in campo economico, culturale, sociale e sanitario, turistico e ambientale.

 

2. L'Assemblea legislativa, su proposta della Commissione consiliare competente in materia di affari europei, con propria deliberazione può approvare progetti di intervento negli ambiti di cui alla presente legge da finanziarie con risorse del proprio bilancio, raccordandosi con le competenti strutture della Giunta regionale.

 

Capo V

Rapporti internazionali

 

          Art. 18. (Attività di rilievo internazionale della Regione)

1. La Regione svolge attività di rilievo internazionale nel rispetto degli indirizzi di politica estera dello Stato e nell'esercizio delle competenze ad essa attribuite dalla Costituzione. In particolare provvede a:

a) concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato di cui all'articolo 19;

b) attuare ed eseguire accordi internazionali conclusi dallo Stato;

c) promuovere e sostenere le attività di collaborazione e partenariato internazionale nell'ambito dei programmi del Governo italiano e dell'Unione europea, nonché dei programmi delle organizzazioni governative internazionali;

d) porre in essere iniziative di cooperazione allo sviluppo, solidarietà internazionale e aiuto umanitario;

e) sostenere le attività promozionali all'estero dirette a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale e ad attrarre investimenti nella Regione da parte di soggetti esteri pubblici e privati;

f) favorire la conoscenza nel mondo della cultura dell'Umbria e del suo patrimonio storico, artistico-culturale e ambientale;

g) incentivare politiche di sostegno nei confronti delle comunità umbre presenti all'estero;

h) promuovere azioni comuni tra istituzioni locali e la loro evoluzione in accordi di cooperazione e partenariato internazionale;

i) supportare iniziative di scambio e collaborazione in campo universitario, scolastico e formativo.

 

2. La Giunta regionale informa annualmente l'Assemblea legislativa in ordine alle attività di rilievo internazionale ed in particolare in ordine alle iniziative di partenariato internazionale promosse dalla Giunta regionale.

 

3. La Giunta regionale e l'Assemblea legislativa, in relazione agli affari internazionali di competenza regionale, possono avvalersi di specifiche professionalità, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

 

          Art. 19. (Accordi e intese)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 25, comma 4 dello Statuto regionale, fermo restando il rispetto delle leggi di cui all'articolo 117, comma 9 della Costituzione, ed in particolare dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 ), coerentemente con le linee di indirizzo generali dettate dall'Assemblea legislativa, può sottoscrivere accordi con Stati esteri ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

 

2. Gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altro Stato sono conclusi dalla Regione secondo le modalità stabilite dall'articolo 6 della I. n. 131/2003.

 

3. La Regione provvede alla attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato.

 

4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 6, comma 7 della l. n. 131/2003, i Comuni e le Province comunicano alla Regione le attività di mero rilievo internazionale da essi svolte.

 

Capo VI

Modificazioni a leggi regionali

 

          Art. 20. Modificazioni alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) è inserita la seguente:

 

"b-bis) indica gli strumenti di raccordo tra le strategie e le politiche regionali e quelle delineate in sede europea. ".

 

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 19 della l.r. n. 13/2000 è inserito il seguente:

" 4-bis. Gli atti da presentare per il negoziato di cui al comma 4 sono approvati dall'Assemblea legislativa secondo le modalità stabilite dalla legislazione regionale in materia di disciplina delle modalità di partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. ".

 

Capo VII

Disposizioni sul controllo di attuazione della legge

 

          Art. 21. (Relazione all'Assemblea legislativa)

1. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale e la Commissione consiliare competente in materie europee, per quanto di competenza, presentano all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e delle procedure da essa previste, riferendo in particolare circa la partecipazione della Regione alla formazione degli atti dell'Unione europea.

 

Capo VIII

Parziale abrogazione della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione) e disposizioni finali e transitorie

 

          Art. 22. Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) CAPO I (Unione Europea) del Titolo III della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

b) gli articoli 29 e 30 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

c) CAPO II (Rapporti internazionali) del Titolo III della della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione);

d) gli articoli da 31 a 34 della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione).

 

          Art. 23. Disposizioni finali

1. L'Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento interno alle prescrizioni contenute nella presente legge, definendo, in particolare:

a) le modalità della verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte dell'Assemblea legislativa;

b) le procedure per la verifica della conformità dell'ordinamento regionale a quello dell'Unione europea e la trasmissione delle relative osservazioni al Presidente della Giunta regionale;

c) i tempi e le modalità di svolgimento della Sessione europea;

d) l'assetto delle competenze di cui alla tabella a) allegata al Regolamento interno in relazione alle materie europee;

e) le modalità di notifica alla Commissione europea dei progetti di legge e delle proposte di atto amministrativo dirette a istituire o modificare aiuti di Stato.

 

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) è stipulata l'intesa di cui all'articolo 3, comma 8;

b) la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa, nell'ambito delle proprie competenze:

1) individuano le strutture, che svolgono le funzioni previste dall'articolo 16, comma 1;

2) individuano le strutture consiliari competenti a svolgere il monitoraggio della documentazione trasmessa dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle province autonome e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome ai fini della partecipazione alla fase ascendente;

3) definiscono ogni altro aspetto relativo all'attuazione della presente legge.

 

3. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 2, lettera b), sono oggetto di immediata e reciproca comunicazione tra la Giunta regionale e l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea legislativa.

 

          Art. 24. (Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione, con riferimento alla programmazione dei fondi comunitari 2014/2020, le proposte di programmi operativi regionali, che devono essere presentate alla Commissione europea entro il 22 luglio 2014, sono approvate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, primo periodo, dalla Giunta regionale, nel rispetto dello schema generale di orientamenti approvato dall'Assemblea legislativa, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della l.r. n. 13/2000 . Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 della presente legge alle eventuali modifiche sostanziali, apportate ai programmi operativi regionali, soggette ad approvazione da parte della Commissione europea.

 

2. La Giunta regionale informa tempestivamente l'Assemblea legislativa sull'andamento delle procedure di negoziato con il Governo e la Commissione europea degli atti di programmazione di cui al comma 1, primo periodo e comunica, inoltre, sempre all'Assemblea legislativa, entro trenta giorni dalla adozione della relativa decisione da parte della Commissione europea, l'approvazione dei programmi operativi regionali.

 

          Art. 25. (Norma finanziaria)

1. Per le finalità di cui alla presente legge, per gli anni 2015 e successivi, l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.