§ 3.2.131 - R.R. 17 dicembre 2002, n. 7.
Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:17/12/2002
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Specificazioni per la definizione di bosco).
Art. 4.  (Norme generali per la realizzazione di interventi selvicolturali).
Art. 5.  (Progetto di taglio).
Art. 6.  (Piano pluriennale di taglio).
Art. 7.  (Piano di gestione forestale).
Art. 8.  (Piano forestale comprensoriale).
Art. 9.  (Taglio dei boschi posti in situazioni speciali).
Art. 10.  (Conservazione e tutela di singoli alberi).
Art. 11.  (Modalità di abbattimento).
Art. 12.  (Potatura e spalcatura).
Art. 13.  (Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate).
Art. 14.  (Esbosco dei prodotti).
Art. 15.  (Sottopiantagione).
Art. 16.  (Ripuliture nei boschi).
Art. 17.  (Raccolta del terriccio e dello strame nei boschi).
Art. 18.  (Tutela fitopatologica).
Art. 19.  (Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti).
Art. 19 bis.  (Sostituzione nella gestione dei boschi)
Art. 20.  (Esercizio del pascolo nei boschi).
Art. 20 bis.  (Realizzazione e manutenzione di appostamenti fissi di caccia)
Art. 20 ter.  (Gestione dei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali)
Art. 21.  (Gestione del patrimonio silvo-pastorale degli enti pubblici e delle proprietà collettive).
Art. 22.  (Progetto di taglio dei boschi degli enti pubblici e delle proprietà collettive).
Art. 23.  (Definizioni).
Art. 24.  (Stagione di taglio e di esbosco).
Art. 25.  (Taglio contemporaneo delle matricine e dei polloni).
Art. 26.  (Turno dei boschi cedui).
Art. 27.  (Estensione delle superfici utilizzate).
Art. 28.  (Sfolli e diradamenti).
Art. 29.  (Reclutamento degli allievi).
Art. 30.  (Trattamento delle matricine)
Art. 31.  (Trattamento e rilascio di specie diverse).
Art. 32.  (Carbonizzazione).
Art. 33.  (Boschi cedui matricinati).
Art. 34.  (Boschi cedui intensamente matricinati).
Art. 35.  (Boschi cedui composti).
Art. 36.  (Trasformazione dei boschi cedui).
Art. 37.  (Taglio di avviamento all’alto fusto).
Art. 38.  (Boschi cedui che hanno superato l’età del turno).
Art. 39.  (Definizioni).
Art. 40.  (Esecuzione degli interventi).
Art. 41.  (Definizione).
Art. 42.  (Sfolli e diradamenti).
Art. 43.  (Trattamento a tagli successivi).
Art. 44.  (Taglio a buche).
Art. 45.  (Turni minimi per le fustaie coetanee).
Art. 46.  (Definizione).
Art. 47.  (Trattamento delle fustaie disetanee per piede d’albero).
Art. 48.  (Trattamento delle fustaie disetanee per piccoli gruppi).
Art. 49.  (Definizione).
Art. 50.  (Trattamento delle fustaie irregolari).
Art. 51.  (Castagneti da frutto).
Art. 52.  (Procedimenti amministrativi).
Art. 53.  (Definizioni).
Art. 54.  (Lavorazione del terreno agrario).
Art. 55.  (Modalità di trasformazione dei terreni saldi).
Art. 56.  (Taglio ed estirpazione degli arbusteti).
Art. 56 bis . (Trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni e impiego nel ciclo colturale)
Art. 57.  (Procedimenti amministrativi).
Art. 58.  (Movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d’uso).
Art. 59.  (Movimenti franosi).
Art. 60.  (Acque superficiali e sotterranee).
Art. 61.  (Cambiamento permanente di destinazione d’uso dei terreni per attività edilizie ed infrastrutturali).
Art. 62.  (Apertura ed esercizio di cave e miniere).
Art. 63.  (Discariche controllate).
Art. 64.  (Operazioni ed interventi di piccola entità).
Art. 65.  (Procedimenti amministrativi).
Art. 66.  (Modalità di pascolo).
Art. 67.  (Pascoli di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive).
Art. 68.  (Pascoli deteriorati).
Art. 69.  (Miglioramento dei pascoli).
Art. 70.  (Procedimenti amministrativi).
Art. 71.  (Norme per l’arboricoltura da legno).
Art. 72.  (Norme per gli imboschimenti e per i rimboschimenti).
Art. 73.  (Impianto e commercializzazione degli «alberi di Natale»).
Art. 74.  (Procedimenti amministrativi).
Art. 75.  (Definizioni).
Art. 76.  (Lavori sulla viabilità nell’ambito delle utilizzazioni forestali).
Art. 77.  (Manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti).
Art. 78.  (Manutenzione straordinaria di strade esistenti).
Art. 79.  (Manutenzione straordinaria di piste principali esistenti).
Art. 80.  (Uso e manutenzione delle piste secondarie).
Art. 81.  (Costruzione di una nuova strada rurale o forestale).
Art. 82.  (Costruzione di una nuova pista forestale principale).
Art. 82 bis.  (Realizzazione e manutenzione di sentieri e mulattiere)
Art. 83.  (Procedimenti amministrativi).
Art. 84.  (Nuove infrastrutture a rete).
Art. 85.  (Manutenzione delle aree di pertinenza degli elettrodotti).
Art. 86.  (Manutenzione delle aree di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree).
Art. 87.  (Procedimenti amministrativi).
Art. 88.  (Progetti speciali).
Art. 89.  (Progetti di ricerca).
Art. 90.  (Elenco specie sottoposte a certificazione).
Art. 91.  (Composizione commissione tecnico-consultiva).
Art. 92.  (Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico).
Art. 92 bis.  (Registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione)
Art. 93.  (Modalità per la redazione del certificato di provenienza e identità clonale).
Art. 94.  (Modalità per la compilazione del cartellino identificativo).
Art. 95.  (Adempimenti per la raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione del materiale di moltiplicazione).
Art. 96.  (Raccolta dei semi forestali).
Art. 97.  (Iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme).
Art. 98.  (Gestione dei boschi, degli arboreti e delle piante iscritte nel libro regionale)
Art. 99.  (Iscrizione e cancellazione dei cloni).
Art. 100.  (Norme per le attività di vigilanza e controllo).
Art. 100 bis.  (Limite di superficie per l’esenzione dall’iscrizione all’elenco delle ditte boschive ed all’elenco degli operatori forestali)
Art. 101.  (Tenuta dell’elenco delle ditte boschive).
Art. 102.  (Iscrizione, rinnovo, sospensione e revoca).
Art. 103.  (Suddivisione in fasce delle ditte boschive).
Art. 104.  (Elenco degli operatori forestali).
Art. 105.  (Elenchi specie arboree, arbustive ed erbacee tutelate).
Art. 106.  (Norme per la potatura ordinaria e straordinaria).
Art. 107.  (Razionali operazioni colturali).
Art. 108.  (Norme transitorie).
Art. 109.  (Applicazione dell’articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29).
Art. 110.  (Piani di coltura e conservazione).
Art. 111.  (Tariffe).
Art. 111 bis.  (Allegati)
Art. 112.  (Abrogazioni).


§ 3.2.131 - R.R. 17 dicembre 2002, n. 7.

Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28.

(B.U. n. 59 del 31 dicembre 2002 – S.O. n. 2).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28, con riferimento alla stessa legge regionale, stabilisce ed individua:

     a) gli interventi ammissibili, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e per l’invio delle comunicazioni relativamente alle materie indicate all’articolo 8, comma 2;

     b) le specifiche tecniche di cui all’articolo 9, comma 2, relativamente alle ditte boschive e la disciplina di cui all’articolo 9, comma 3;

     c) la disciplina prevista dall’articolo 10, comma 3, relativamente all’elenco degli operatori forestali;

     d) l’elenco delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi dell’articolo 12;

     e) l’elenco delle specie erbacee ed arbustive delle quali sono vietati la raccolta il danneggiamento ed il commercio, ai sensi dell’articolo 14;

     f) l’elenco delle specie utilizzabili negli imboschimenti, nei rimboschimenti e negli impianti di arboricoltura da legno;

     g) l’elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni del capo I del titolo IV concernente la vivaistica forestale e la disciplina di quanto indicato all’articolo 39.

     2. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i boschi e ai terreni sottoposti a vincolo per come individuati dall’articolo 4 della l.r. 28/2001 ad eccezione delle norme contenute nei titoli X e XII le quali si applicano su tutto il territorio regionale.

     3. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della l.r. 28/2001 tutti gli interventi di cui al Titolo II o autorizzati ai sensi dello stesso Titolo II sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137) [1].

     4. Per gli interventi che interessano aree o ambiti territoriali tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004, delle norme comunitarie di cui alla Direttiva del Consiglio 92/43 CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e delle norme in materia di parchi ed aree protette, restano ferme le rispettive discipline vigenti [2].

     4 bis. Nel caso di interventi edilizi che interessano i terreni vincolati per scopi idrogeologici, si applica quanto stabilito dall’articolo 22 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 8 della stessa l.r. 1/2004 [3].

 

TITOLO II

NORME DI TUTELA FORESTALE

 

CAPO I

NORME GENERALI

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. Gli interventi selvicolturali di cui al presente titolo tendono ad assicurare la gestione sostenibile delle foreste in attuazione del Piano forestale regionale e dell’articolo 1, comma 2, della l.r. 28/2001 ed in particolare:

     a) il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni produttive nella gestione forestale;

     b) il mantenimento e l’appropriato miglioramento delle risorse forestali e del loro contributo al ciclo del carbonio;

     c) il mantenimento della salute e vitalità dell’ecosistema forestale;

     d) il mantenimento, la conservazione e l’appropriato miglioramento della diversità biologica negli ecosistemi forestali;

     e) il mantenimento e l’appropriato miglioramento delle funzioni protettive nella gestione forestale;

     f) il mantenimento dei diritti locali, il miglioramento della sicurezza sul lavoro e lo sviluppo delle funzioni sociali dei boschi.

 

     Art. 3. (Specificazioni per la definizione di bosco).

     1. Ai fini della definizione di bosco di cui all’articolo 5 della l.r. 28/2001 sono stabiliti le seguenti specificazioni e parametri tecnici:

     a) per la verifica del limite di copertura arborea forestale del venti per cento stabilito all’articolo 5, comma 1, si applica la procedura di cui all’allegato A al presente regolamento;

     b) ai fini della verifica della superficie del bosco la continuità non si intende interrotta se il bosco è attraversato da infrastrutture, come piste e strade con carreggiata di larghezza media inferiore a metri 5,5, e da infrastrutture a rete o altre fasce coperte da vegetazione arbustiva o erbacea di larghezza fino a venti metri.

     2. Le fasce di cui al comma 1 lettera b) non sono considerate bosco.

 

     Art. 4. (Norme generali per la realizzazione di interventi selvicolturali).

     1. Per gli interventi selvicolturali previsti dal presente regolamento che interessino una superficie accorpata minore di cinque ettari, salvo dove diversamente indicato dal presente regolamento, deve essere presentata comunicazione di taglio, conforme a quanto indicato all’allegato B all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     2. Gli interventi selvicolturali previsti dal presente regolamento che interessino una superficie accorpata maggiore di cinque ettari, salvo dove diversamente indicato nel presente regolamento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     3. Sono esentati dalla presentazione della comunicazione e del progetto di taglio, come previsti ai commi precedenti:

     - gli interventi selvicolturali realizzati con contributo pubblico autorizzati dall’ente competente per territorio o dalla Regione quando per gli stessi le relative norme di attuazione stabiliscono le modalità di redazione dei progetti esecutivi;

     - gli interventi di spalcatura e potatura, se realizzati in conformità all’articolo 12;

     - le ripuliture antincendio lungo le strade ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera b);

     - le operazioni colturali eseguite nei castagneti da frutto ai sensi dell’articolo 51, comma 3.

     3 bis. Per il mancato adempimento previsto al comma 1, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001 [4].

     3 ter. Nel caso di interventi selvicolturali conto terzi eseguiti da ditte boschive non iscritte all’elenco di cui all’articolo 9 della l.r. 28/2001, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori, dandone comunicazione all’ente competente per territorio ai fini dell’emissione di un’ordinanza di sospensione, e si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 ed 11 della l.r. 28/2001 [5].

     3 quater. Nel caso di interventi selvicolturali non finalizzati a soddisfare i fabbisogni dell’azienda agricola ed eseguiti con operatori non muniti di patentino ai sensi dell’articolo 10, comma 2 della l.r. 28/2001, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 ed 11 della l.r. 28/2001 [6].

 

CAPO II

PROGETTO DI TAGLIO E PIANIFICAZIONE

 

     Art. 5. (Progetto di taglio).

     1. Il progetto di taglio deve essere redatto in conformità allo schema di cui all’allegato C.

     2. Nei boschi di alto fusto le piante che si intendono abbattere devono essere contrassegnate sull’intera superficie di intervento, con vernice indelebile o con impronta del martello forestale [7].

     2 bis. Nei boschi cedui in conversione le piante che si intendono abbattere devono essere contrassegnate, su una superficie dimostrativa non inferiore al venti per cento della superficie di intervento, con vernice indelebile o con impronta del martello forestale [8].

     3. Nei boschi cedui devono essere contrassegnate con vernice indelebile le piante che si intendono rilasciare, su una superficie dimostrativa non inferiore al venti per cento della superficie che si intende utilizzare, eseguendo aree di ampiezza non inferiore a mille metri quadrati rappresentative delle diverse condizioni vegetative, strutturali e di fertilità del bosco.

     4. Quando la struttura del bosco lo consente l’ente competente per territorio può autorizzare la contrassegnatura su superfici inferiori a quelle indicate ai commi 2 e 3 e, in casi particolari debitamente motivati, l’omissione della stessa.

     5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di taglio autorizzato si applicano le sanzioni previste dall’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso progetto di taglio.

 

     Art. 6. (Piano pluriennale di taglio).

     1. I privati proprietari o possessori di boschi possono presentare in sostituzione del progetto di taglio di cui all’articolo 5 un Piano pluriennale dei tagli (PPT), redatto in conformità alle norme del presente regolamento, avente validità non superiore a cinque anni, concernente le utilizzazioni annuali, anche riferite ad annualità non consecutive, che intendono effettuare in tale arco di tempo.

     2. Il PPT, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione, deve essere conforme a quanto indicato nell’allegato D.

     3. Il PPT deve essere autorizzato dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’ articolo 52.

     4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal PPT di superficie accorpata superiore a cinque ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le modalità previste all’articolo 5, commi 2, 2 bis, 3 e 4 [9].

     4 bis. Per i mancati adempimenti previsti al comma 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta contrassegnatura del bosco [10].

     4 ter. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori di cui al comma 4 bis gli stessi non vengano sospesi, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 [11].

     5. Per gli interventi effettuati in difformità a quanto previsto dal PPT autorizzato si applicano le sanzioni previste dall’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso PPT.

 

     Art. 7. (Piano di gestione forestale).

     1. La finalità del Piano di gestione forestale (PGF) è garantire la concretizzazione degli indirizzi stabiliti a livello sovraordinato e l’applicazione dei principi e criteri della gestione forestale sostenibile.

     2. Il PGF, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione, deve essere conforme a quanto indicato nell’allegato E.

     3. Il PGF ha validità decennale e deve essere autorizzato dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     4. Le prescrizioni contenute nel PGF autorizzato integrano, modificano ed eventualmente sostituiscono le norme del presente regolamento e devono essere applicate integralmente.

     5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal PGF, di superficie accorpata superiore a cinque ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le modalità previste dall’articolo 5, commi 2, 3 e 4.

     6. E’ consentito in qualsiasi momento presentare progetti di variante al PGF operante che, redatti da tecnico abilitato all’esercizio della professione, dovranno essere comunque conformi alle finalità del PGF; i progetti di variante vengono autorizzati secondo le modalità di cui al comma 3.

     7. Tutti gli interventi realizzati, qualsiasi sia la loro destinazione, devono essere annotati a cura dei proprietari nel registro degli interventi appositamente inserito nel PGF.

     8. Per gli interventi effettuati in difformità a quanto previsto dal PGF autorizzato si applicano le sanzioni previste dall’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso PGF.

     9. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta contrassegnatura del bosco.

     10. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

     11. Per la mancata registrazione degli interventi di cui al comma 7 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 8. (Piano forestale comprensoriale).

     1. La finalità del Piano forestale comprensoriale (PFC) è quella di dare concretezza agli indirizzi stabiliti dal Piano forestale regionale di cui all’articolo 26 della l.r. 28/2001, nell’ambito di un territorio sub-provinciale di rilevante estensione quale una unione speciale di comuni, un’area protetta, un bacino idrografico, o comunque un territorio delimitato geograficamente o amministrativamente [12].

     2. Il PFC può essere promosso dall’Autorità di bacino, dalla Regione, dalle unioni speciale di comuni e dagli Enti gestori delle aree naturali protette e deve essere sottoposto alla consultazione delle parti interessate prima del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5 [13].

     3. Il PFC, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione, deve essere conforme a quanto indicato all’allegato F.

     4. Spetta in particolare al PFC:

     a) indicare le aree prioritarie nelle quali predisporre i piani di gestione forestale;

     b) stabilire, nell’ambito delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, norme selvicolturali di dettaglio per i boschi non soggetti ad una pianificazione particolareggiata;

     c) valutare le problematiche legate alla viabilità forestale, mediante censimento delle strade e piste esistenti e successiva valutazione del grado di accessibilità dei boschi, tenuto conto dei vincoli esistenti e dell’eventuale funzione prevalente assegnata alle diverse aree forestali.

     5. Il PFC ha validità decennale ed è autorizzato dall’ente competente per territorio, con le procedure indicate all’articolo 52, e può modificare ed integrare, per il territorio cui si riferisce, le norme di tutela forestale contenute nel presente regolamento.

     6. E’ consentito in qualsiasi momento presentare varianti al PFC operante che, redatti da tecnico abilitato all’esercizio della professione, dovranno essere comunque conformi alle finalità del PFC; le varianti vengono autorizzate dall’ente competente per territorio con le medesime procedure stabilite dall’articolo 5.

     7. Per i mancati adempimenti previsti dal PFC autorizzato si applicano le sanzioni previste dal l’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001, oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità alle prescrizioni dello stesso PFC.

 

CAPO III

NORME COMUNI A TUTTI I BOSCHI

 

     Art. 9. (Taglio dei boschi posti in situazioni speciali).

     1. Nei boschi situati su terreni aventi una pendenza media superiore al cento per cento, per una lunghezza misurata lungo le linee di massima pendenza superiore a cinquanta metri lineari, possono essere effettuati soltanto gli interventi di diradamento di cui agli articoli 28, 37 e 42.

     2. Ai margini superiori dei boschi di faggio posti a quote superiori a 1.500 metri sul livello del mare, per una profondità di cento metri misurati secondo la massima pendenza a partire dal margine superiore del bosco, può essere effettuato soltanto il governo ad alto fusto garantendo il mantenimento ed il miglioramento della copertura arborea [14].

     3. Per la realizzazione di tagli diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2 deve essere presentata richiesta di autorizzazione, conforme all’allegato G, all’ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52. L’autorizzazione è concessa purché venga assicurata l’assenza di pericolo di danno pubblico per perdita di stabilità, erosione, denudazione o turbamento del regime delle acque.

     4. Nei casi di violazione delle norme di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dall’articolo 48, commi 3 e 11, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 10. (Conservazione e tutela di singoli alberi).

     1. In qualsiasi tipo di bosco, comunque trattato, su superfici di taglio superiori ad un ettaro è resa obbligatoria l’esclusione dal taglio di almeno un albero per ettaro da scegliere tra quelli di maggiore età e di maggiori dimensioni, indipendentemente dalla specie e dall’aspetto morfologico e vegetativo.

     2. Per l’esbosco dell’albero di maggiori dimensioni o di maggiore età, morto o caduto, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52 ed è obbligatoria la sostituzione della pianta morta secondo le modalità di cui al comma 1.

     3. Su tali alberi dovranno essere rilasciati gli eventuali rampicanti che si trovano o che si sviluppano lungo il tronco o sulla chioma delle piante.

     4. Per i mancati adempimenti previsti al comma 2, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.

     5. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 con riferimento alla superficie di un ettaro per ogni pianta.

     6. Per il mancato adempimento di quanto indicato ai comma 1 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 48, comma 9, lettera a) e comma 11 della l.r. 28/2001, con riferimento alla superficie di un ettaro per ogni pianta non rilasciata in piedi o non sostituita.

     7. Per il mancato adempimento di quanto indicato al comma 3 si applicano le sanzioni previste dall’articolo 48, comma 9, lettera a) - punto 1) della l.r. 28/2001.

 

     Art. 11. (Modalità di abbattimento).

     1. Per abbattimento si intende la recisione dei fusti alla base ed il loro atterramento.

     2. L’abbattimento delle piante deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata; la superficie del taglio deve presentarsi liscia e nei boschi cedui presentarsi anche con inclinazione unica o convessa.

     3. In presenza di polloni inseriti fuori terra il taglio dovrà essere eseguito, con esclusione del faggio, rasoterra unificando la sezione di taglio.

     4. Quando le piante da abbattersi possono con la loro caduta produrre grave danno alle piante in piedi da rilasciare e al novellame sottostante è prescritto l’uso di idonee tecniche, quali l’eventuale sramatura preliminare della pianta da abbattere, e di specifiche attrezzature per indirizzare la caduta.

     5. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

 

     Art. 12. (Potatura e spalcatura).

     1. La potatura dei rami verdi delle latifoglie è consentita da ottobre a marzo e l’asportazione dei rami non deve superare il quarto inferiore della chioma verde.

     2. La spalcatura dei rami verdi delle conifere è consentita tutto l’anno e l’asportazione dei rami non deve superare il quinto inferiore della chioma verde.

     3. Per favorire una rapida cicatrizzazione della ferita i tagli devono essere tendenzialmente ortogonali all’asse del ramo, senza creare possibili ristagni d’acqua, ed eseguiti vicino al punto di inserzione del ramo sul tronco senza danneggiare il cercine (collare posto in corrispondenza dell’inserzione del ramo sul tronco). La corteccia non deve essere slabbrata e la superficie del taglio deve presentarsi liscia. Nel caso di potature su piante di castagno o cipresso affette da attacco fitopatologico è obbligatoria la disinfezione degli strumenti utilizzati nel passaggio da una pianta alla successiva.

     4. I rami secchi possono essere asportati in qualunque periodo dell’anno e con le modalità esecutive di cui al comma 3.

     5. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

 

     Art. 13. (Allestimento e sgombero delle superfici utilizzate).

     1. Con il termine allestimento delle piante abbattute vengono indicate le operazioni di sramatura, scortecciatura e depezzatura in assortimenti di lunghezza determinata.

     2. L’allestimento delle piante abbattute va fatto sul letto di caduta, a meno che il progetto di taglio autorizzato preveda l’applicazione di tecniche di allestimento diverse, e lo sgombero dai boschi dei prodotti deve compiersi in modo da non danneggiare il bosco ed in particolare il novellame.

     3. La ramaglia, fino al diametro di due centimetri ove non fosse possibile la sua triturazione, deve essere rilasciata sul letto di caduta, evitando ove possibile la formazione di cumuli o andane e comunque essere posta ad almeno venti metri dalle vie percorribili con autoveicoli, fatto salvo quanto indicato dall’articolo 14, comma 4, lettera c) e dai margini del bosco, lasciando altresì sgombri i sentieri, le mulattiere, e senza creare ostruzioni nei corsi d’acqua.

     4. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

 

     Art. 14. (Esbosco dei prodotti).

     1. Per esbosco dei prodotti legnosi si intende quell’insieme di operazioni che consentono di portare tali prodotti dal luogo di abbattimento fino all’imposto ovvero ai margini delle strade carrabili.

     2. Resta ferma l’osservanza delle normative vigenti in materia di trasporto dei legnami per via funicolare, aerea e per fluitazione.

     3. Nell’esecuzione delle operazioni di esbosco dei prodotti devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari per non arrecare danni evitabili al suolo, alle piante che rimangono in piedi, al novellame, alle ceppaie ceduate e, tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 14 della l.r. 28/2001, allo strato arbustivo.

     4. A conclusione dell’esbosco dei prodotti la ditta esecutrice deve provvedere alle seguenti operazioni:

     a) ripristino della percorribilità delle strade e piste principali utilizzate;

     b) ripristino delle opere di sgrondo delle acque meteoriche superficiali;

     c) protezione con ramaglie di risulta del tracciato, delle piste secondarie;

     d) ripristino degli attraversamenti di fossi e torrenti, se utilizzati nei lavori.

     5. Nel caso di esbosco con animali a soma o a strascico, gli animali non devono essere lasciati liberi all’interno della superficie utilizzata.

     6. Nel caso di esbosco con canalette, o risine, devono essere predisposte idonee protezioni allo scarico delle linee per ridurre i danni alle piante in piedi ed al suolo.

     7. L’ente competente per territorio ha facoltà di stabilire l’interruzione temporanea dei lavori qualora sussistano avverse condizioni meteorologiche che possano aumentare i danni da esbosco.

     8. Nelle aree vocate per il tartufo bianco l’ente competente per territorio può prescrivere le tecniche di esbosco più idonee per evitare il danneggiamento delle tartufaie con particolare riferimento al non utilizzo di fossi e corsi d’acqua per l’esbosco.

     9. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001 ad eccezione della violazione di cui al comma 5, per la quale si applica la sanzione di cui all’articolo 48, comma 9, lettera b), della l.r. 28/2001.

 

     Art. 15. (Sottopiantagione).

     1. Gli interventi di sottopiantagione possono essere realizzati quando perseguono i seguenti scopi:

     a) arricchimento floristico;

     b) rinfoltimento del bosco;

     c) sostituzione di specie non autoctone.

     2. Negli interventi di sottopiantagione è consentita solo la lavorazione localizzata del terreno effettuata a buche o a piazzole.

     3. Per gli interventi di sottopiantagione indicati al comma 1, lettere a) e b), per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     4. Per gli interventi di sottopiantagione indicati al punto c), per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata richiesta di autorizzazione, conforme all’allegato G, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     5. Ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 28/2001 negli interventi di sottopiantagione devono essere utilizzate le specie di cui all’allegato W.

     6. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.

     7. Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 5 si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma, 18 della l.r. 28/2001.

     8. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.

     9. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 16. (Ripuliture nei boschi).

     1. Le ripuliture, ovvero i tagli di vegetazione arbustiva e erbacea, sono consentiti nei seguenti casi:

     a) se correlati ad interventi selvicolturali, nei limiti delle necessità per le operazioni di taglio ed esbosco del materiale utilizzato;

     b) per la creazione di fasce antincendio per una profondità non superiore a venti metri dal margine boscato che si intende proteggere;

     c) per creare condizioni idonee all’insediamento della rinnovazione naturale;

     d) per la realizzazione di aree di saggio;

     e) per la creazione e la manutenzione di aree di sosta o attrezzate.

     2. Il materiale di risulta deve essere distribuito, ove possibile, in modo da non costituire cumuli o andane e comunque essere posto ad almeno venti metri da vie di accesso percorribili con autoveicoli, fatto salvo quanto indicato all’articolo 14, comma 4, lettera c) e dai margini del bosco, lasciando altresì sgombri i sentieri, le mulattiere, e senza creare ostruzioni nei corsi d’acqua.

     3. Le operazione di ripulitura devono essere condotte senza arrecare danno alla rinnovazione e alle piante del bosco.

     4. E’ consentita l’eliminazione della vegetazione lianosa e di quella parassita pregiudizievole allo sviluppo degli alberi o della rinnovazione naturale o artificiale, ad eccezione di quella che si sviluppa sugli alberi di cui all’articolo 10.

     5. Per l’esecuzione degli interventi di cui al comma 1, lettera c), per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     6. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

     7. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.

     8. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 17. (Raccolta del terriccio e dello strame nei boschi).

     1. Nei boschi è vietata l’asportazione del terriccio e la raccolta dello strame, ovvero della copertura morta e della lettiera.

     2. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui al l’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001 in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato [15].

 

     Art. 18. (Tutela fitopatologica).

     1. Quando in un bosco si sviluppa una invasione di insetti o un’epidemia di funghi o piante parassite il proprietario o possessore ed il personale preposto alla vigilanza sono obbligati a darne immediata notizia all’ente competente per territorio.

     2. In relazione agli eventi di cui al comma 1 l’ente competente per territorio prescrive gli interventi ritenuti idonei secondo le modalità dell’articolo 19, che possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno e segnalare alla regione la necessità di intervenire con il taglio a raso ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della l.r. 28/2001.

     3. Nei boschi sotto attacco da parte di scolitidi è obbligatoria la scortecciatura dei fusti abbattuti o il pronto allontanamento.

     4. In relazione all’entità ed alle caratteristiche degli interventi da eseguire, l’esecuzione può essere effettuata direttamente dal proprietario, anche con contributi pubblici, o dall’ente competente per territorio anche in attuazione dell’articolo 32, comma 3, della l.r. 28/2001 in caso di inadempienza.

     5. Ai fini della tutela fitopatologica non possono essere affissi sugli alberi tabelle e sostegni per recinzioni.

     6. [In caso di mancato adempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 1 si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) - punto 2) - della l.r. 28/2001] [16].

     7. In caso di mancato adempimento alle prescrizioni impartite ai sensi del comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.

     8. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 3 e 5 si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a), rispettivamente punto 2) e 1) della l.r. 28/2001.

 

     Art. 19. (Ripristino dei boschi danneggiati o distrutti).

     1. Il ripristino del bosco danneggiato o distrutto totalmente o parzialmente a seguito di incendio o di invasione di insetti, funghi o altri fatti dannosi, deve essere eseguito con le seguenti modalità:

     a) se trattasi di latifoglie il ripristino deve essere effettuato mediante taglio di ceduazione, o di tramarratura qualora il colletto dovesse risultare danneggiato;

     b) se trattasi di conifere, qualora non vi sia rinnovazione naturale tale da garantire la ricostituzione del bosco, si deve provvedere al reimpianto del bosco;

     c) se trattasi di boschi misti di conifere e latifoglie, il ripristino deve essere effettuato specificatamente secondo le modalità di cui ai punti a) e b) in base alla composizione specifica riscontrata.

     2. L’ente competente per territorio stabilisce i casi in cui il materiale legnoso, che risulta alterato dagli agenti patogeni, deve essere completamente rimosso o distrutto [17].

     3. L’esecuzione degli interventi di ripristino è consentito in qualsiasi periodo dell’anno e può essere effettuata direttamente dal proprietario, anche con contributi pubblici, o dall’ente competente per territorio anche in attuazione del l’articolo 32, comma 3, della l.r. 28/2001 in caso di inadempienza. Nel caso che l’intervento venga effettuato direttamente dal proprietario deve essere presentata comunicazione di intervento conforme all’Allegato H [18].

     4. Per i mancati adempimenti di cui ai commi 1 e 2, si applicano rispettivamente le sanzioni amministrative previste dall’articolo 48, comma 9, lettera a) - punti 1) e 2) - della l.r. 28/2001.

     4 bis. Nel caso di interventi eseguiti senza la comunicazione prevista al comma 3, gli organi di vigilanza possono intimare la sospensione dei lavori e si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001 [19].

     4 ter. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori di cui al comma 4 bis gli stessi non vengano sospesi, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 [20].

 

     Art. 19 bis. (Sostituzione nella gestione dei boschi) [21]

     1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della l.r. 28/2001, l’Agenzia forestale regionale può sostituirsi, su indicazione dell’unione speciale di comuni o della Regione, nella gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di degrado nei seguenti casi:

a) per la realizzazione di fasce antincendio nelle aree a rischio di incendio;

b) nel caso ricorrente all’articolo 18, comma 4;

c) nel caso di instabilità fisico-meccanica di soprassuoli posti al margine di strutture, infrastrutture o aree ad uso pubblico.

 

     Art. 20. (Esercizio del pascolo nei boschi).

     1. Il pascolo non è consentito:

     a) nei boschi cedui con polloni di età inferiore a otto anni e nelle fustaie coetanee in rinnovazione fino a quando il novellame non abbia raggiunto un’altezza di tre metri;

     b) nei boschi situati su terreni aventi pendenza media superiore all’ottanta per cento;

     c) nelle fustaie disetanee e in quelle irregolari;

     d) nei boschi di nuova formazione fino a dieci anni dall’impianto;

     e) nei boschi percorsi dall’incendio fino a dieci anni dall’evento, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.353;

     f) nei boschi danneggiati da attacchi parassitari o da altre cause.

     2. In tutti i boschi non è inoltre consentito il pascolo caprino ad eccezione di una fascia della profondità di venti metri lungo le strade e purché non vengano prodotti danni agli alberi presenti, salvo deroghe autorizzate dall’ente competente per territorio nei casi in cui si abbiano garanzie che il pascolo non produce danni al bosco.

     3. Per l’esercizio del pascolo nei boschi, non ricompresi nel comma 1, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52, dalla quale deve risultare il numero dei capi, il tipo di bestiame, la superficie interessata e la certificazione sanitaria relativa allo spostamento degli animali al pascolo.

     4. L’ente competente per territorio, in relazione all’andamento stagionale e alle particolari condizioni del bosco può limitare o sospendere l’esercizio del pascolo.

     5. Per la violazione ai divieti di cui ai commi 1 e 2 e alle prescrizioni di cui al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 9, lettera b), della l.r. 28/2001.

     6. Nel caso di danneggiamento di alberi da parte di animali pascolanti, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 3, della l.r. 28/2001 [22].

     7. Nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite ai sensi del comma 2 si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.

     8. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.

     9. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 20 bis. (Realizzazione e manutenzione di appostamenti fissi di caccia) [23]

     1. Negli appostamenti fissi di caccia realizzati in data successiva al 1° settembre 2012 ed autorizzati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono consentiti nel primo anno dal rilascio della suddetta autorizzazione e previa comunicazione all’ente competente per territorio, il taglio dei polloni su una superficie non superiore a 1.000 metri quadrati e la potatura e spalcatura degli alberi nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 12.

     2. Negli appostamenti fissi esistenti alla data del 1° settembre 2012 sono consentiti l’abbassamento periodico dei polloni, previa preventiva comunicazione all’ente competente per territorio che rimane valida per i singoli periodi per i quali l’appostamento è autorizzato su tutta la superficie già sottoposta a precedenti interventi di abbassamento, e la potatura e spalcatura degli alberi nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 12.

     3. L’esecuzione di potature e spalcature in deroga a quanto stabilito all’articolo 12 può essere autorizzata dall’ente competente per territorio che può dettare opportune prescrizioni in relazione alla specie arborea, all’età e alle condizioni di salute delle piante interessate, al fine di garantire la stabilità e vitalità delle stesse.

     4. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, delle autorizzazioni per appostamento fisso, il titolare deve provvedere al taglio raso terra dei polloni precedentemente abbassati ai sensi dei commi 1 e 2.

     5. Per l’esecuzione di interventi in difformità alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, si applica la sanzione di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

     6. Per la mancata presentazione di comunicazione di intervento ai sensi dei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

     7. Per l’esecuzione di interventi senza l’autorizzazione di cui al comma 3 e la mancata esecuzione degli interventi previsti al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

     8. Per l’esecuzione di interventi difformi all’autorizzazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 9, lettera a) e 12 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 20 ter. (Gestione dei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali) [24]

     1. Nei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali sono consentiti gli interventi e le operazioni disciplinati dalla legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).

     2. Nel caso di interventi di potatura delle piante simbionti diversi da quelli indicati all’articolo 12 o non previsti dal piano triennale di miglioramento delle tartufaie di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) della l.r. 6/1994, deve essere presentata comunicazione, conforme all’Allegato H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     3. Nel caso di interventi selvicolturali che interessano i boschi di cui al comma 1, l’ente competente per territorio può impartire particolari prescrizioni di intervento finalizzate alla conservazione e al miglioramento dei boschi stessi.

     4. Per il mancato adempimento a quanto indicato al comma 2, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2011.

     5. Per il mancato rispetto delle prescrizioni previste al comma 3, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 9, lettera a) e 12 della l.r. 28/2011.

 

CAPO IV

NORME PARTICOLARI PER LE PROPRIETÀ DEGLI

ENTI PUBBLICI E PER LE PROPRIETÀ COLLETTIVE

 

     Art. 21. (Gestione del patrimonio silvo-pastorale degli enti pubblici e delle proprietà collettive).

     1. I patrimoni silvo-pastorali appartenenti agli enti pubblici ed alle proprietà collettive devono essere gestiti in conformità ad un PGF che prenda in considerazione l’intera superficie di proprietà.

     2. Per la redazione, le modalità di autorizzazione del PGF, la realizzazione degli interventi previsti dal PGF, diversi da quelli indicati al comma 3, e per le sanzioni in caso di mancato adempimento a quanto indicato nel PGF si applicano le norme di cui all’articolo 7.

     3. Gli interventi selvicolturali previsti dal PGF con finalità commerciali per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base della stima del valore di macchiatico e del capitolato tecnico, secondo lo schema di cui all’allegato I, redatti da tecnico abilitato all’esercizio della professione ed autorizzati dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     4. Per la realizzazione degli interventi indicati al comma 3 dovranno inoltre essere redatti da un tecnico nominato dal venditore: il verbale di consegna, il verbale di misurazione ed il prospetto del rilievo dei danni, in conformità a quanto indicato nell’allegato J.

     5. E’ di competenza dell’Agenzia forestale regionale la stesura della relazione di collaudo e il rilascio della dichiarazione liberatoria, redatti in conformità a quanto indicato nell’allegato K, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta di collaudo, da parte del venditore, completa del prospetto del rilievo dei danni [25].

     6. In caso di utilizzazioni del bosco a fini commerciale realizzate senza l’autorizzazione di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

     7. Per i mancati adempimenti a quanto previsto dal PGF e dal capitolato tecnico autorizzato si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001 oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità.

 

     Art. 22. (Progetto di taglio dei boschi degli enti pubblici e delle proprietà collettive).

     1. Nei patrimoni silvo-pastorali degli enti pubblici e delle proprietà collettive, in attesa della predisposizione dei PGF di cui all’articolo 21, tutti gli interventi selvicolturali, per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52, precisando in particolare:

     a) la superficie totale boscata di proprietà;

     b) la superficie e riferimenti catastali degli interventi, uso commercio, realizzati negli ultimi cinque anni.

     2. Per gli interventi selvicolturali con finalità commerciali si applicano le procedure e gli adempimenti di cui all’articolo 21, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

     3. In deroga ai commi 1 e 2, alle utilizzazioni boschive per uso civico sono applicate le norme generali previste all’articolo 4, integrando la comunicazione di taglio con il numero degli aventi diritto che hanno fatto richiesta di uso civico per la stagione silvana di riferimento.

     4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di taglio autorizzato si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001 oltre alle sanzioni previste dal presente regolamento in relazione alla tipologia di interventi effettuati in difformità.

     5. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione, o dell’eventuale progetto di taglio, e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.

     6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

 

CAPO V

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI GOVERNATI A CEDUO

 

SEZIONE I

NORME COMUNI PER LUTILIZZAZIONE DEI BOSCHI CEDUI

 

     Art. 23. (Definizioni).

     1. Si definiscono boschi cedui semplici quei boschi costituiti esclusivamente o principalmente da piante coetanee derivanti da rinnovazione agamica per riscoppio delle ceppaie, denominate polloni, e da un numero di piante provenienti da rinnovazione gamica o agamica di età multipla di quella dei polloni, denominate matricine, non superiore a due terzi del numero minimo previsto all’articolo 33 in relazione alle specie presenti.

     2. Si definiscono boschi cedui matricinati quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine non inferiore a due terzi del numero minimo e non superiore al numero massimo come previsti dall’articolo 33 in relazione alle specie presenti.

     3. Si definiscono boschi cedui intensamente matricinati quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine superiore al numero massimo previsto all’articolo 33 in relazione alle specie presenti, e comunque non distribuite come indicato al comma 4.

     4. Si definiscono boschi cedui composti quei boschi costituiti da polloni e da un numero di matricine non inferiore a centottanta piante ad ettaro e comunque distribuite come minimo in quattro turni e con almeno venti matricine di tre turni e dieci di quattro turni ed oltre per ettaro.

     5. Si intende per turno dei boschi cedui il numero di anni che intercorre tra un taglio di utilizzazione del bosco di origine agamica e il successivo, indipendentemente dai turni minimi e massimi stabiliti dal presente regolamento.

 

     Art. 24. (Stagione di taglio e di esbosco).

     1. Per i boschi cedui la stagione dei tagli è regolata come segue:

     a) fino a cinquecento metri di altitudine: 15 ottobre - 31 marzo;

     b) da cinquecento a mille metri di altitudine: 1° ottobre - 15 aprile;

     c) da mille a milleduecento metri di altitudine: 15 settembre - 30 aprile;

     d) oltre milleduecento metri di altitudine: 1° settembre - 30 aprile.

     2. Qualora si verifichino prolungate e ricorrenti avverse condizioni climatiche che non consentano il lavoro in bosco, l’ente competente per territorio può prolungare la durata della stagione di taglio stabilita dal comma 1 per un massimo di quindici giorni di proroga.

     3. L’esbosco del materiale legnoso, già allestito entro i termini indicati al comma 1, deve avvenire immediatamente e comunque entro quarantacinque giorni dalla data di chiusura della stagione di taglio di cui ai commi 1 e 2. Il materiale commerciabile, quando non esboscato, deve essere concentrato negli spazi vuoti da ceppaie. Entro i successivi sessanta giorni l’esbosco del materiale già depezzato può avvenire tramite teleferiche, risine, animali da soma o altri sistemi e attrezzature che non danneggiano i ricacci delle ceppaie [26].

     4. Per il mancato rispetto dei termini indicati al comma 1 e 2 si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

     5. Per il mancato rispetto del termine indicato al comma 3 si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

 

     Art. 25. (Taglio contemporaneo delle matricine e dei polloni).

     1. Il taglio delle matricine è consentito solamente in contemporaneità a quello del bosco ceduo, ad eccezione di quanto indicato al comma 2.

     2. In deroga al comma 1, è consentito, previa richiesta di autorizzazione, conforme all’allegato G, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrative previsti all’articolo 52, il taglio di matricine finalizzato a consentire l’affermazione e un migliore accrescimento di specie a legname pregiato presenti sporadicamente. L’autorizzazione è concessa a condizione che l’intervento sia limitato al taglio delle sole piante che ostacolano la crescita di piante con fusto di ottima forma appartenenti alle suddette specie.

     3. Per ogni matricina tagliata in violazione ai commi 1 e 2, o senza l’autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

 

     Art. 26. (Turno dei boschi cedui).

     1. Per i boschi cedui il turno dei tagli è così regolato:

     a) per il leccio, il corbezzolo e le altre specie della macchia mediterranea: da anni venticinque ad anni cinquanta [27];

     b) per le querce caducifoglie: da anni diciotto ad anni quaranta;

     c) per i carpini e l’orniello: da anni quindici ad anni quaranta;

     d) per il castagno un turno minimo pari a anni dieci [28];

     e) per il faggio: da anni venticinque ad anni trentacinque;

     f) per l’ontano nero, il nocciolo, la robinia, i salici, i pioppi bianco, nero e tremolo un turno minimo pari a dieci anni.

     2. Il turno regolato dal comma 1 si basa sull’età raggiunta dai polloni.

     3. Per i boschi cedui misti si osserva il turno della specie prevalente.

     4. L’ente competente per territorio può autorizzare tagli in deroga ai turni minimi di cui al comma 1 per i cedui di castagno posti nelle aree con gravi problemi fitosanitari e per il prelievo di talee necessarie per opere di ingegneria naturalistica.

     5. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, commi 3 e 11 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 27. (Estensione delle superfici utilizzate).

     1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, commi 1 e 2 nei boschi governati a ceduo, l’estensione di ogni singola superficie utilizzata accorpata all’interno di una stessa proprietà non può superare il limite di dieci ettari [29].

     2. All’interno della stesa proprietà sono vietati i tagli di utilizzazione che, in contiguità con aree boscate denudate per varie cause, comprese le utilizzazioni eseguite nei precedenti tre anni, interessano una superficie superiore a dieci ettari.

     3. Le superfici utilizzate non si intendono accorpate o contigue se separate da fasce di bosco adulto di almeno cento metri di profondità.

     4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, commi 3 e 11, della l.r. 28/2001. Si considera irregolare solo la porzione di bosco tagliata in eccesso rispetto a quella indicata nella comunicazione o autorizzata [30].

 

     Art. 28. (Sfolli e diradamenti).

     1. Quando il bosco ha raggiunto l’età di sette anni sono consentiti, in qualsiasi stagione e per qualsiasi superficie di intervento, i tagli di sfollo e di diradamento che eliminino i polloni dominati e, fra i condominanti, i peggiori se sovrannumerari, presenti su ogni singola ceppaia nel numero massimo di un terzo.

     2. Sono consentiti gli interventi finalizzati alla selezione ed allevamento di specie a legname pregiato presenti nel bosco o al miglioramento della biodiversità [31].

     3. Per la realizzazione di sfolli e diradamenti, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di taglio, conforme all’allegato B, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     4. Nel caso di tagli di sfollo e diradamento eseguiti prima che il bosco abbia raggiunto sette anni viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

     5. Nel caso di interventi di intensità superiore a quanto indicato al comma 1 si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

     6. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.

     7. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 29. (Reclutamento degli allievi).

     1. In fase di utilizzazione devono essere escluse dal taglio, in qualità di matricine, le piante dell’età del bosco ceduo, denominate allievi, migliori per portamento e vigoria, capaci di formare in breve una chioma ben sviluppata e simmetrica e distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie utilizzata o a gruppi, secondo quanto indicato all’articolo 30, comma 2.

     2. Qualora le caratteristiche del bosco o di parte di esso non assicurino la resistenza degli alberi all’isolamento, è d’obbligo rilasciare, in sostituzione degli stessi, gruppi di polloni su una unica ceppaia, denominata voliera.

     Ogni voliera è computata come una matricina.

     3. In presenza di radure o ai margini esterni del bosco dovranno essere preferite le voliere in sostituzione degli allievi.

     4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

 

     Art. 30. (Trattamento delle matricine) [32]

     1. Nella scelta delle matricine deve prevalere un criterio di tipo qualitativo in modo da rilasciare per il turno successivo i soggetti meglio conformati e più vigorosi, mantenendo una distribuzione possibilmente uniforme su tutta la superficie utilizzata o per gruppi.

     2. Nel caso di rilascio di matricine per gruppi, i gruppi devono avere larghezza minima, misurata al piede degli alberi posti al margine del gruppo, non inferiore a quattro metri e la superficie occupata da ogni gruppo non può essere inferiore alla superficie che ha come diametro la metà dell’altezza media delle matricine. La distanza fra i singoli gruppi, misurata fra la proiezione delle chiome degli alberi posti ai margini dei gruppi, deve essere compresa tra una volta ed una volta e mezzo il valore dell’altezza media delle matricine, per una distanza massima di trenta metri. I gruppi così determinati devono costituire porzioni del soprassuolo escluse dall’intervento di utilizzazione.

     3. Eventuali diradamenti all’interno dei gruppi devono essere autorizzati sulla base di un progetto di taglio redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 e per gli interventi difformi all’autorizzazione di cui al comma 3, si applica la sanzione di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.”.

     5. Per l’esecuzione di interventi senza l’autorizzazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 9, lettera a) e 11 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 31. (Trattamento e rilascio di specie diverse).

     1. Al fine di garantire la diversità specifica presente nei boschi cedui, devono essere rilasciate o adeguatamente trattate le latifoglie arboree forestali di specie diversa da quelle prevalenti nel bosco.

     2. Le piante di cui al comma 1, se ne hanno la qualità secondo quanto stabilito all’articolo 29, entrano nel computo delle matricine.

     3. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma 1 viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

 

     Art. 32. (Carbonizzazione).

     1. Per effettuare la carbonizzazione in bosco nelle aie carbonili esistenti deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori.

     2. La carbonizzazione in bosco può essere effettuata nel periodo compreso fra il 1° novembre e il 31 marzo, salvo deroghe autorizzate dall’ente competente per territorio prescrivendo speciali ed opportune cautele.

     3. Durante la preparazione del carbone il terreno circostante deve essere costantemente vigilato da operatori esperti al fine di evitare ogni pericolo di incendio al bosco circostante.

     4. Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati al comma 2 si applica le sanzioni amministrativa di cui all’articolo 48, comma 20, della l.r. 28/2001.

     5. Per i mancati adempimenti previsti al comma 1, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.

     6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

 

SEZIONE II

NORME SPECIFICHE IN BASE AL TRATTAMENTO

 

     Art. 33. (Boschi cedui matricinati).

     1. Nei boschi cedui matricinati le matricine da rilasciare, inclusi gli allievi, devono essere ripartite in un numero pari a 2/3 dell’età del turno ed in 1/3 di età multipla del turno, per una consistenza complessiva:

     a) da centoventi a centottanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di faggio, leccio, corbezzolo ed altre specie della macchia mediterranea;

     b) da trenta a settanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di castagno, ontano nero, robinia, salici, pioppi bianco, nero e tremolo;

     c) da ottanta a centocinquanta piante ad ettaro nei boschi cedui a prevalenza di altre specie.

     2. Solo nel caso in cui venga accertata l’assenza di matricine appartenenti all’età multipla del turno, le stesse possono essere surrogate con altrettante dell’età del turno.

     3. I valori riportati nel comma 1 non si applicano nel caso di matricinatura per gruppi come indicato all’articolo 30, comma 2.

     4. L’ente competente per territorio può autorizzare o prescrivere il rilascio di un numero di matricine inferiore ai minimi sopra indicati, fermo restando il numero minimo indicato all’articolo 23, comma 2, quando la situazione colturale lo consenta o per garantire una più efficace rinnovazione agamica del bosco.

     5. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori di 2/3 per le piante dell’età del turno, e a 1/3 per quelle di età multipla del turno, calcolati sul numero minimo stabilito al comma 1 o ai valori autorizzati di cui al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a), della l.r. 28/2001 [33].

     6. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore ai valori massimi di consistenza complessiva indicati al comma 1 o autorizzati, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui al l’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001 [34].

 

     Art. 34. (Boschi cedui intensamente matricinati).

     1. Nei boschi cedui intensamente matricinati che si intende continuare a governare a ceduo, il numero delle matricine da rilasciare, inclusi gli allievi, deve essere progressivamente ridotto.

     2. La riduzione del numero complessivo delle matricine non deve superare il venti per cento ad ogni intervento, nel rispetto delle modalità indicate all’articolo 30, comma 1 e di quanto indicato all’articolo 33 in relazione alle specie presenti.

     2 bis. Nel caso in cui la riduzione del venti per cento comporti un numero di matricine inferiore al numero massimo indicato all’articolo 33, comma 1, le matricine possono essere rilasciate nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso articolo 33 [35].

     3. Nel caso in cui la riduzione del venti per cento comporti comunque un numero di matricine superiore ai massimi indicati all’articolo 33 le matricine devono essere ripartite in 1/3 dell’età del turno ed in 2/3 di età multipla al turno.

     4. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi stabiliti si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

     5. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore a quello esistente prima dell’intervento, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

 

     Art. 35. (Boschi cedui composti).

     1. Nel corso dell’utilizzazione dei boschi cedui composti le matricine, inclusi gli allievi, da rilasciare dovranno avere una consistenza compresa fra centottanta e duecentoquaranta piante ad ettaro, reclutate rispettando come minimo la seguente suddivisione in classi di età:

     a) cento allievi;

     b) cinquanta matricine di due turni;

     c) venti matricine di tre turni;

     d) dieci matricine di quattro turni.

     2. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 23, comma 4, solo nel caso in cui venga accertata l’assenza di matricine appartenenti ai turni specificati al comma 1, le stesse possono essere surrogate con altrettante dei turni immediatamente inferiori.

     3. Nel caso di rilascio di un numero di matricine inferiore ai valori minimi stabiliti o autorizzati si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

     4. Nel caso di rilascio di un numero di matricine superiore ai valori massimi stabiliti o autorizzati, per ogni pianta rilasciata in eccesso si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

 

     Art. 36. (Trasformazione dei boschi cedui).

     1. La trasformazione da bosco ceduo semplice a bosco ceduo matricinato deve essere eseguita nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 29, 30 e 33.

     2. La trasformazione dei boschi cedui composti in boschi cedui matricinati ed intensamente matricinati, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     3. Nel caso di mantenimento del trattamento a bosco ceduo semplice e di trasformazione dei boschi cedui composti, matricinati ed intensamente matricinati in boschi cedui semplici si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 e 11, della l.r. 28/2001 oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e del paesaggio.

 

     Art. 37. (Taglio di avviamento all’alto fusto).

     1. Il taglio di avviamento all’alto fusto consiste in una operazione di diradamento del bosco tesa a favorire lo sviluppo delle piante e dei polloni meglio conformati, di maggiore vigore vegetativo e ben distribuiti in modo tale da garantire nel tempo la costituzione di un bosco avente la struttura propria della fustaia.

     2. Il taglio di avviamento all’alto fusto non può compiersi prima che il bosco di origine agamica abbia raggiunto l’età del turno minimo secondo quanto stabilito dall’articolo 26 e l’intensità di intervento non può superare i limiti stabiliti per i diradamenti dall’articolo 42, comma 2 [36].

     3. Il taglio di avviamento all’alto fusto è consentito per qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio, conforme all’allegato B, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     4. Il taglio di avviamento all’alto fusto e l’esbosco del materiale utilizzato possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno.

     5. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma 2 si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 3 e 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

     6. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.

     7. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 38. (Boschi cedui che hanno superato l’età del turno).

     1. Nei boschi cedui che hanno superato l’età del turno massimo sono consentiti per qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio, conforme all’allegato B, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52, gli interventi che favoriscono l’evoluzione strutturale in atto secondo le modalità dettate all’articolo 37.

     2. L’utilizzazione che riporti il bosco ceduo ad una gestione ordinaria, per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall’ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52, che valuta la capacità rigenerativa per via agamica del bosco.

     2 bis. La capacità rigenerativa del bosco può essere valutata sulla base di utilizzazioni recenti in boschi limitrofi che avevano struttura ed età simile o sulla base dei seguenti aspetti:

a) capacità pollonifera delle specie principali;

b) stato fitosanitario e vigoria del popolamento;

c) intensità della matricinatura preesistente;

d) densità di ceppaie per ettaro;

e) numero di polloni presenti su ciascuna ceppaia [37].

     3. In caso di utilizzazione del bosco senza l’autorizzazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001 e, nel caso in cui l’intervento non sia rispondente, in relazione alla situazione preesistente, alle prescrizioni selvicolturali di cui agli articoli 33, 34 e 35 anche la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 3.

     4. Per i mancati adempimenti previsti al comma 1, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.

     5. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

 

CAPO VI

NORME PARTICOLARI PER I BOSCHI DI ALTO

FUSTO E PER LE FUSTAIE DI ORIGINE AGAMICA

 

SEZIONE I

NORME GENERALI

 

     Art. 39. (Definizioni).

     1. Si considerano boschi di alto fusto o fustaie quei boschi provenienti da rinnovazione prevalentemente gamica, sia essa naturale o artificiale.

     2. Si considerano fustaie di origine agamica i boschi cedui sottoposti a taglio di avviamento all’alto fusto. Le fustaie di origine agamica sono assimilate, ai fini del presente regolamento, ai boschi di alto fusto o fustaie.

 

     Art. 40. (Esecuzione degli interventi).

     1. Nei boschi di alto fusto gli interventi selvicolturali e l’esbosco possono essere eseguiti in qualsiasi periodo dell’anno.

     2. Al fine di garantire la diversità specifica presente nei boschi di alto fusto, devono essere rilasciate o adeguatamente trattate le latifoglie arboree forestali di specie diversa da quelle prevalenti nel bosco.

     3. In caso di mancato adempimento di quanto indicato al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

 

SEZIONE II

NORME PER LE FUSTAIE COETANEE

 

     Art. 41. (Definizione).

     1. Si intendono fustaie coetanee o coetaneiformi quei boschi costituiti da soggetti aventi la medesima classe di età o che comunque presentano struttura spaziale tendenzialmente monoplana.

 

     Art. 42. (Sfolli e diradamenti).

     1. Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio conforme all’allegato B all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52, gli sfolli, ovvero gli interventi operati su boschi giovani e poco differenziati, di età inferiore a venti anni e comunque di altezza inferiore a dieci metri, tesi ad eliminare i soggetti danneggiati, malformati, deperienti e sovrannumerari mantenendo quasi il contatto fra le chiome delle piante rilasciate e che interessino comunque non oltre il cinquanta per cento delle piante presenti.

     2. Sono consentiti su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio conforme all’allegato B all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52, i diradamenti, ovvero i tagli intercalari di parte delle piante di una fustaia di età superiore a venti anni e comunque di altezza superiore a dieci metri, con lo scopo principale di aumentarne la stabilità e l’efficienza funzionale selezionando le piante migliori, senza che si verifichino interruzioni permanenti della copertura arborea secondo i seguenti limiti:

     a) nei boschi di età inferiore a cinquanta anni, le chiome delle piante che rimangono in piedi non possono essere distanti fra loro più di un metro e mezzo, ad eccezione di eventuali aperture della copertura ammissibili nel numero massimo di cinque per ettaro e delle dimensioni, misurate al limite della proiezione delle chiome delle piante rilasciate, non superiore a duecento metri quadrati;

     b) nei boschi di età superiore a cinquanta anni, le chiome delle piante che rimangono in piedi non possono essere distanti fra loro più di tre metri, ad eccezione di eventuali aperture della copertura, quando non già esistenti, o allargamento di quelle preesistenti, ammissibili nel numero massimo di cinque per ettaro e delle dimensioni, misurate al limite della proiezione delle chiome delle piante rilasciate, non superiore a quattrocento metri quadrati.

     3. Gli interventi di cui alla lettere a) e b) del comma 2 sono consentiti anche per la trasformazione da fustaia coetanea a fustaia disetanea.

     3 bis. Per la realizzazione di diradamenti di intensità superiore a quella indicata ai commi 1 e 2 deve essere presentato un progetto di taglio redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall’ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi indicati all’articolo 52 [38].

     4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 e per interventi difformi dal progetto autorizzato di cui al comma 3 bis si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a), della l.r. 28/2001 [39].

     5. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 1 e 2, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.

     6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 43. (Trattamento a tagli successivi).

     1. Le fustaie coetaneiformi sono trattate a tagli successivi uniformi o a gruppi.

     2. Il trattamento a tagli successivi favorisce l’insediamento della rinnovazione naturale nei boschi esistenti, aventi età superiore al turno minimo di cui all’articolo 45, mediante due o più interventi, di cui il primo è il taglio di sementazione, eventualmente preceduto da un taglio di preparazione, e l’ultimo è il taglio di sgombero. Gli eventuali tagli effettuati fra i due estremi indicati sono i tagli secondari.

     3. Il taglio di preparazione può essere eseguito su qualsiasi superficie di intervento, previa comunicazione di taglio conforme all’allegato B all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52, non prima di dieci anni precedenti l’età del turno minimo di cui all’articolo 45 e consiste in un intervento di diradamento eseguito per le finalità di cui all’articolo 42, comma 2 ma avente intensità maggiore ed effettuato soprattutto con lo scopo di consentire l’ampliamento della chioma delle piante destinate a produrre seme. Con tale intervento non può essere asportato più del quindici per cento della massa in piedi presente al momento del taglio.

     4. Il taglio di sementazione è un intervento di diradamento del bosco, avente carattere selettivo e di intensità tale da assicurare un’apertura adeguata della copertura arborea forestale al fine di consentire l’insediamento della rinnovazione naturale. L’intensità del taglio di sementazione non può superare i seguenti limiti:

     a) per i boschi a prevalenza di cerro e roverella e per le pinete mediterranee il trenta per cento della massa in piedi presente, se è già stato eseguito il taglio di preparazione, ed il quaranta per cento della massa in piedi presente, se non è stato eseguito il taglio di preparazione;

     b) per tutti gli altri boschi il venticinque per cento della massa in piedi presente, se è già stato eseguito il taglio di preparazione, ed il trenta per cento della massa in piedi presente, se non è stato eseguito il taglio di preparazione.

     5. Il taglio di sementazione per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall’ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     6. I tagli secondari sono interventi di diradamento che possono essere eseguiti, su qualsiasi superficie di intervento previa comunicazione di taglio conforme all’allegato B all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52, e sono finalizzati a favorire lo sviluppo del novellame e l’ulteriore insediamento dello stesso. La serie di questi tagli non può avere inizio prima che siano trascorsi cinque anni dall’esecuzione del taglio di sementazione e l’intervallo di tempo intercorrente tra gli stessi non può essere inferiore ad anni tre. Nel complesso la serie dei tagli secondari non può asportare più del quaranta per cento della massa presente a seguito del taglio di sementazione.

     7. Il taglio di sgombero è l’intervento con il quale viene asportata tutta la massa residua del ciclo precedente. Questo non può essere effettuato prima che il novellame abbia raggiunto un’altezza media pari a un metro e non oltre il raggiungimento, da parte del novellame, di un’altezza media pari a due metri. In assenza di rinnovazione, trascorsi almeno dieci anni, l’ente competente per territorio può consentire il taglio di sgombero con successiva rinnovazione artificiale nel rispetto delle finalità del presente regolamento.

     8. Il taglio di sgombero per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall’ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     9. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

     10. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 6, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.

     11. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 44. (Taglio a buche).

     1. Il trattamento a taglio a buche dei boschi di alto fusto per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall’ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

2. Il trattamento a taglio a buche dei boschi di alto fusto è consentito esclusivamente per superfici di taglio inferiori a duemila metri quadrati e può interessare tutta la componente arborea presente.

3. Le buche devono essere distribuite sull’intera superficie di intervento e comunque non devono interessare complessivamente oltre il venticinque per cento della superficie totale di intervento.

4. Nelle porzioni di bosco comprese fra le singole buche può essere effettuato il diradamento secondo quanto indicato all’articolo 42, comma 2.

5. Un successivo intervento che preveda l’aumento della densità delle buche o l’ampliamento di quelle già realizzate può essere effettuato solo quando la rinnovazione naturale insediatasi, a seguito del precedente intervento, abbia superato l’altezza media pari a un metro.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono consentiti anche per la trasformazione da fustaia coetanea a fustaia disetanea.

7. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

 

     Art. 45. (Turni minimi per le fustaie coetanee).

     1. Si intende per turno il numero di anni che intercorre tra l’impianto o la rinnovazione del bosco e il successivo taglio di utilizzazione.

     2. Per le fustaie coetanee i turni minimi sono i seguenti:

     a) fustaie di abete bianco anni cento;

     b) fustaie di faggio anni cento;

     c) fustaie a prevalenza di cerro anni novanta;

     d) fustaie di altre specie quercine anni cento;

     e) fustaie di pino nero, di cedro, altre conifere del piano montano e di ontano napoletano anni sessanta;

     f) fustaie di pini mediterranei e di cipressi anni ottanta;

     g) fustaie di altre specie autoctone anni ottanta;

     h) fustaie di altre specie non autoctone anni sessanta.

     3. In caso di bosco misto e di tagli uniformi si osserva il turno della specie prevalente.

     4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

 

SEZIONE III

NORME PER LE FUSTAIE DISETANEE

 

     Art. 46. (Definizione).

     1. Si intendono fustaie disetanee quei boschi aventi una struttura spaziale stratificata e costituiti da alberi ripartiti, senza soluzione di continuità, in tutte le classi di età e di diametro, con una frequenza numerica nelle diverse classi diametriche avente andamento decrescente al crescere del diametro.

     2. Si intendono fustaie disetanee per piede d’albero o per pedali i boschi di cui al comma 1 costituiti da soggetti distribuiti nello spazio per singole piante.

     3. Si intendono fustaie disetanee per gruppi i boschi di cui al comma 1 costituiti da soggetti distribuiti nello spazio per piccoli gruppi coetanei.

 

     Art. 47. (Trattamento delle fustaie disetanee per piede d’albero).

     1. Le fustaie disetanee per piede d’albero sono trattate a taglio saltuario.

     2. Il trattamento a taglio saltuario consiste in tagli periodici, detti tagli di curazione, con i quali vengono utilizzate le piante appartenenti a tutte le classi diametriche, favorendo la varietà di composizione e l’insediamento della rinnovazione naturale.

     3. Il trattamento a taglio saltuario per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzato sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall’ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     4. Ad ogni taglio di curazione non può essere asportato più dell’incremento periodico relativo al periodo di curazione.

     5. Il periodo di curazione, ovvero il numero di anni intercorrente fra un taglio ed il successivo, non può essere inferiore a dieci anni.

     6. Durante il periodo di curazione nessun taglio è ammesso fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 19.

     7. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

 

     Art. 48. (Trattamento delle fustaie disetanee per piccoli gruppi).

     1. Nelle fustaie disetanee per piccoli gruppi si applica ad ogni singolo gruppo coetaneo il trattamento a tagli successivi o a buche secondo le norme di cui agli articoli 43 e 44.

     2. Per la violazione alle prescrizioni di cui al comma precedente si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

 

SEZIONE IV

NORME PER LE FUSTAIE IRREGOLARI

 

     Art. 49. (Definizione).

     1. Si intende per fustaia irregolare il bosco che non sia decisamente né coetaneo, né disetaneo secondo le definizioni degli articoli 41 e 46 ed in cui può essere presente anche rinnovazione agamica.

 

     Art. 50. (Trattamento delle fustaie irregolari).

     1. Nelle fustaie irregolari gli interventi selvicolturali per qualsiasi superficie di intervento, devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall’ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     2. Nelle fustaie irregolari la realizzazione degli interventi selvicolturali è subordinata alla preliminare individuazione e definizione del tipo di bosco per singoli gruppi omogenei nei quali si deve intervenire specificatamente secondo le norme di cui alle sezioni II e III in base alla tipologia strutturale riscontrata.

     3. Fatta eccezione per le necessità dettate dall’esecuzione dei tagli successivi, sulla stessa superficie non è consentito intervenire con un intervallo di tempo inferiore ad anni dieci.

     4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

 

SEZIONE V

NORME PER I CASTAGNETI DA FRUTTO

 

     Art. 51. (Castagneti da frutto).

     1. Sono definiti castagneti da frutto le aree in cui siano presenti almeno otto piante di castagno da frutto ogni duemila metri quadrati di superficie.

     2. La trasformazione dei boschi cedui di castagno in castagneti da frutto per qualsiasi superficie di intervento, deve essere realizzata sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’allegato L, ed autorizzato dall’ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

     3. Nei castagneti da frutto sono consentite su qualsiasi superficie di intervento senza comunicazione di intervento le seguenti operazioni colturali:

     a) la capitozzatura delle piante per ringiovanire la chioma o per la preparazione all’innesto;

     b) l’esecuzione di innesti;

     c) le potature eseguite secondo quanto indicato dall’articolo 12, comma 3;

     d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto;

     e) la formazione ed il ripristino di ripiani, se di altezza inferiore a mezzo metro;

     f) la ripulitura della superficie occupata dal castagneto.

     4. Nei castagneti da frutto sono consentite su qualsiasi superficie di intervento previa comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente competente per territorio:

     a) la formazione ed il ripristino di ripiani di altezza superiore a mezzo metro;

     b) la sostituzione di piante di castagno morte o non più produttive;

     c) il taglio delle piante arboree la cui chioma è distante meno di due metri dalla chioma dei castagni da frutto.

     5. Nei castagneti da frutto per qualsiasi superficie di intervento, gli interventi di seguito elencati devono essere realizzati sulla base di un progetto di taglio, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’allegato L, ed autorizzato dall’ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52:

     a) la distruzione delle ceppaie delle piante da sostituire. L’autorizzazione è concessa purché vengano subito colmate le buche risultanti e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante sostitutive;

     b) la conversione dei castagneti da frutto in boschi cedui di castagno. L’autorizzazione è concessa esclusivamente nei casi di evidenti problemi fitosanitari.

     6. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 3, lettere a), c), d), si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

     7. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 4, lettere b) e c), si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 e 9, lettera a) della l.r. 28/2001.

     8. Nel caso di interventi difformi a quanto indicato al comma 3, lettera e), e al comma 4, lettera a), si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

     9. Nel caso di interventi difformi da quanto indicato al comma 3, lettera f), si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) -punto 2) - della l.r. 28/2001.

     10. Per i mancati adempimenti previsti al comma 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 52.

     10 bis. Nel caso di realizzazione di interventi senza l’autorizzazione indicata al comma 5, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, commi 3 e 7 della l.r. 28/2001 [40].

     11. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

 

CAPO VII

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

 

     Art. 52. (Procedimenti amministrativi).

     1. Il rilascio dell’autorizzazione dei PPT, dei PGF e dei PFC, da parte dell’ente competente per territorio, è subordinato al possesso dell’autorizzazione prevista dalle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio se gli stessi contengono interventi non disciplinati dal Titolo II o interventi non autorizzabili, dall’ente competente per territorio, ai sensi del medesimo Titolo II [41].

     2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all’ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori.

     3. Fatto salvo quanto indicato al comma 4, le autorizzazione previste dal presente titolo sono rilasciate dall’ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto pregiudichi le finalità di cui all’articolo 1 della l.r. 28/2001. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell’ente competente per territorio le proprie determinazioni, l’intervento si intende autorizzato ai sensi del presente regolamento [42].

     4. Le autorizzazioni previste per il PPT, il PGF e il PFC sono rilasciate dall’ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto pregiudichi le finalità di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

     5. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 3 devono essere realizzati entro ventiquattro mesi per i boschi di alto fusto ed entro due stagioni silvane per i boschi cedui, dalla data di invio della comunicazione o di efficacia dell’autorizzazione, salvo proroga concessa dall’ente competente per territorio per un massimo di dodici mesi o una stagione silvana. Trascorsi inutilmente tali periodi le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

     6. L’ente competente per territorio provvede ad inviare per conoscenza copia delle comunicazioni e delle autorizzazioni rilasciate, anche con silenzio assenso, agli organi di vigilanza competenti per territorio.

 

TITOLO III

NORME PER I TERRENI AGRARI E I TERRENI SALDI

 

     Art. 53. (Definizioni).

     1. Le norme del presente titolo si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

     2. Si intende per terreno agrario coltivato la superficie che rientra nelle rotazioni colturali di piante erbacee o quelle con colture legnose agrarie.

     3. Si intende per terreno saldo quel terreno che da almeno dieci anni non sia sottoposto a ordinarie lavorazioni del terreno ai fini agricoli, e sul quale si è insediata una vegetazione spontanea erbacea, arbustiva, o arborea, che presenta valori di estensione e copertura inferiori a quelli indicati nelle definizioni di arbusteto di cui al comma 4, e di bosco, di cui all’articolo 5 della l.r. 28/2001.

     4. Per arbusteti si intendono le superfici con copertura arborea inferiore al venti per cento e con almeno il venti per cento di superficie coperta da specie arbustive, ovvero da specie legnose perenni di altezza generalmente compresa fra mezzo metro e cinque metri e spesso prive di un fusto o una chioma identificabile.

     5. Si definisce arbusto la pianta legnosa perenne policormica, con ramificazione che prevale sui fusti e che presenta un’altezza inferiore a cinque metri.

 

     Art. 54. (Lavorazione del terreno agrario).

     1. Tutte le pratiche colturali agronomiche che hanno per oggetto i terreni agrari, come definiti all’articolo 53, sono consentite.

     2. Il proprietario o possessore dei terreni deve curare il mantenimento a regola d’arte delle opere di sistemazione idraulica.

     3. Nei casi in cui la pratica in uso per la lavorazione del suolo, a causa della scarsa consistenza e della eccessiva pendenza del terreno, possa provocare denudazioni, perdita di stabilità o turbare il regime delle acque, l’ente competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza, intima la sospensione degli interventi e stabilisce le prescrizioni di intervento per il terreno in oggetto.

     4. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11, l.r. 28/2001.

 

     Art. 55. (Modalità di trasformazione dei terreni saldi).

     1. La rimessa a coltivazione agraria dei terreni saldi deve essere sottoposta all’autorizzazione dell’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 57.

     2. La richiesta di autorizzazione, conforme all’allegato G, deve essere corredata da:

     a) relazione tecnica che contenga la descrizione della morfologia del terreno, del tipo e modalità di lavoro ed indichi in particolare le opere di sistemazione idraulico-agraria, la profondità massima delle lavorazioni, le eventuali opere d’arte ed accorgimenti tecnici necessari per evitare frane e erosioni;

     b) corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;

     c) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

     d) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento.

     3. Per i lavori eseguiti senza l’autorizzazione o in difformità a quanto in essa indicato si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 56. (Taglio ed estirpazione degli arbusteti).

     1. Sono sottoposte alle prescrizione del presente articolo le formazioni arbustive come definite all’articolo 53, comma 4 [43].

     2. E’ consentito il taglio degli arbusteti ai fini dell’attività agro-silvo-pastorale, salvo quanto stabilito all’articolo 14, comma 5, della l.r. 28/2001.

     3. L’estirpazione degli arbusteti, radicati sui terreni aventi pendenza superiore all’ottanta per cento e su quelli posti sopra il limite altitudinale della vegetazione arborea, è consentita solo nell’ambito dei progetti di rimboschimento quando effettuata a buche, a piazzole o a gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.

     4. Per l’estirpazione degli arbusteti ai fini dell’attività agro-silvo-pastorale, su terreni con pendenza inferiore all’ottanta per cento, deve essere presentata richiesta di autorizzazione, conforme all’allegato G all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 57, specificando la zona e la motivazione dell’intervento, e tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 14, comma 4, della l.r. 28/2001 [44].

     5. Per il mancato adempimento di quanto indicato al comma 4 si applicano le sanzioni previste all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001 [45].

     6. Per la violazione alle prescrizioni di cui ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, commi 9, lettera a) - punto 2), e 11 della l.r. 28/2001.

 

          Art. 56 bis. (Trattamento dei residui vegetali delle coltivazioni e impiego nel ciclo colturale) [46]

     1. Il rilascio, la triturazione e l'abbruciamento in loco dei residui vegetali provenienti da interventi agro-silvopastorali è consentito ai fini del loro reimpiego nel ciclo colturale di provenienza a condizione che:

a) le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura, raccolta di castagne o da altri interventi agricoli e forestali;

b) l'abbruciamento in loco sia effettuato garantendo la sorveglianza fino all'avvenuto spegnimento;

c) il materiale triturato e le ceneri siano impiegate nel ciclo colturale, nell'ambito del medesimo terreno da cui derivano, come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i quindici centimetri nel caso di triturazione e i cinque centimetri nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.

     2. Le operazioni di cui al comma 1 devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 24 della l.r. 28/2001 e all'articolo 13, comma 3.

     3. Per le violazioni al presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 48, comma 14-ter della l.r. 28/2001.

 

     Art. 57. (Procedimenti amministrativi).

     1. I procedimenti amministrativi previsti dal presente titolo, sono assolti dall’ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto pregiudichi l’assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell’ente competente per territorio le proprie determinazioni, l’intervento si intende autorizzato ai sensi del presente regolamento [47].

     2. Gli interventi indicati nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro ventiquattro mesi. Trascorso inutilmente tale periodo la procedura amministrativa deve ripetersi come indicato nei commi precedenti.

     3. L’ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento dovrà provvedere ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

 

TITOLO IV

NORME PER I MOVIMENTI DI TERRENO

 

     Art. 58. (Movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d’uso).

     1. I movimenti di terreno che non comportano cambiamenti di destinazione d’uso devono essere sottoposti all’autorizzazione dell’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 65.

     2. Sono esclusi dagli adempimenti indicati al comma 1 le operazioni e gli interventi di piccola entità come specificati all’articolo 64.

     3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.

     4. Fanno parte del progetto di intervento:

     a) relazione tecnica che contenga la descrizione della morfologia del terreno, del tipo e modalità di lavoro e dei movimenti di terra ed indichi le eventuali opere ed accorgimenti tecnici necessari ad evitare frane ed erosioni, la localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo dell’eventuale terreno di risulta;

     b) relazione geologica che definisca in particolare la geomorfologia dei luoghi, il livello di pericolosità idrogeologica, le condizioni di stabilità prima e dopo l’intervento e le metodologie da adottare per evitare dissesti ed erosioni anche in zone esterne a quelle di intervento [48];

     c) corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;

     d) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

     e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

     f) elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino l’andamento del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate per almeno venti metri a monte e a valle dell’area interessata dall’intervento.

     5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l’esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001 in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato [49].

 

     Art. 59. (Movimenti franosi).

     1. Nelle aree investite da movimenti franosi superficiali o profondi sono consentite solo le opere e i lavori volti alla stabilizzazione dell’area, a migliorare l’assetto idrogeologico ed il risanamento idraulico.

     2. L’esecuzione dei lavori di cui al comma precedente deve essere autorizzata dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 65.

     3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.

     4. Fanno parte del progetto di intervento:

     a) relazione tecnica che descriva con precisione i lavori da svolgere e i relativi movimenti di terra e le opere di consolidamento previste;

     b) relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano, in particolare, il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l’intervento [50];

     c) rilievo plano-altimetrico in scala adeguata esteso ad una zona sufficientemente ampia a monte e a valle dell’area in frana con localizzazione dell’area in dissesto e delle opere previste;

     d) sezioni e profilo del dissesto prima e dopo l’intervento di stabilizzazione con individuazione delle superfici di scorrimento [51];

     e) corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;

     f) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

     g) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento.

     5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l’esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001 in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato [52].

 

     Art. 60. (Acque superficiali e sotterranee).

     1. La realizzazione di invasi collinari o laghetti, l’intercettazione o comunque la modifica del percorso naturale di un corso d’acqua, l’apertura di nuovi pozzi e la realizzazione di opere di presa per la captazione di sorgenti, deve essere autorizzata dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 65.

     2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.

     3. Per gli interventi che prevedono deviazioni di corsi d’acqua, realizzazione di pozzi e sorgenti fanno parte del progetto:

     a) relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalità dell’intervento;

     b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l’intervento;

     c) corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;

     d) ubicazione degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

     e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000 con indicazione della superficie di intervento.

     4. Per la realizzazione di invasi artificiali completamente in scavo nonché per gli sbarramenti di altezza non superiore a tre metri che determinino invasi non superiori a cinquecento metri cubi, fanno parte del progetto:

     a) relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalità dell’intervento;

     b) relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano, in particolare, il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l’intervento [53];

     c) corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;

     d) ubicazione della superficie di ingombro dell’invaso, preventivamente picchettata a terra, su carta planoaltimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

     e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

     f) sezioni longitudinali e trasversali dell’invaso in scala non inferiore a 1:200.

     5. Per la realizzazione di invasi artificiali con sbarramenti di ritenuta che determinino bacini di accumulo superiori a cinquecento metri cubi fanno parte del progetto di intervento:

     a) relazione tecnica che descriva le caratteristiche e le finalità dell’intervento;

     b) relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano, in particolare, il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l’intervento [54];

     c) corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;

     d) ubicazione della superficie di ingombro dell’invaso, preventivamente picchettata a terra, su carta plano - altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

     e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

     f) piano quotato a scala 1:500;

     g) sezioni longitudinali e trasversali dell’invaso in scala non inferiore a 1:200.

     6. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l’esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001 in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato [55].

     6 bis. Sono consentiti gli interventi di manutenzione degli invasi collinari o laghetti esistenti che non alterano dimensioni e caratteristiche previste nel progetto autorizzato [56].

 

     Art. 61. (Cambiamento permanente di destinazione d’uso dei terreni per attività edilizie ed infrastrutturali).

     1. La realizzazione di attività edilizie ed infrastrutturali che comportano movimenti di terreno con cambiamento permanente di destinazione d’uso dei terreni, deve essere autorizzata dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 65.

     2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.

     3. Fanno parte del progetto di intervento:

     a) relazione tecnica che descriva con precisione i lavori da svolgere, i relativi movimenti terra, le opere previste per la corretta regimazione delle acque, la localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo dell’eventuale terreno di risulta;

     b) relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l’intervento [57];

     c) corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;

     d) ubicazione delle opere e degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

     e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

     f) elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino l’andamento del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate per almeno venti metri oltre l’area interessata sia a monte che a valle completi di computo degli scavi e dei riporti [58].

     4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l’esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001 in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato [59].

 

     Art. 62. (Apertura ed esercizio di cave e miniere).

     1. Per i procedimenti amministrativi, i controlli e le sanzioni in materia di apertura e esercizio di cave e miniere si rinvia alla normativa vigente in materia.

     2. In sede di rilascio dell’autorizzazione gli enti competenti per territorio si esprimono in merito al progetto di riambientamento, al relativo piano di manutenzione delle piantagioni realizzate e all’intervento di compensazione ambientale ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 63. (Discariche controllate).

     1. La realizzazione di discariche controllate deve essere autorizzata dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 65.

     2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.

     3. Fanno parte del progetto di intervento:

     a) relazione tecnica che descriva tipo e quantitativo massimo di rifiuti, le opere e gli interventi necessari per la sistemazione e la preparazione del terreno, modalità e cautele da osservare per l’esercizio della discarica, e indichi la durata massima dell’esercizio della discarica, modalità di ricopertura della discarica esaurita, possibili destinazioni del terreno dopo l’esaurimento e la ricopertura, intervallo di tempo minimo che deve intercorrere per il riutilizzo dell’area;

     b) relazione geologica che definisca in particolare il livello di pericolosità idrogeologica sia in fase di esercizio che a recupero completato;

     c) corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;

     d) ubicazione delle opere e degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

     e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

     f) rilievo plano–altimetrico allo stato attuale con esatta ubicazione della discarica, preventivamente picchettata a terra, e piani quotati che rappresentino la morfologia a fine esercizio e allo stato riambientato con localizzazione delle opere, sezioni che evidenzino l’andamento del terreno delle varie fasi.

     4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per l’esecuzione dei lavori senza la prescritta autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001 in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato [60].

 

     Art. 64. (Operazioni ed interventi di piccola entità).

     1. E’ consentita la realizzazione di operazioni di piccola entità che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che comunque non determinano mutamento di destinazione.

     2. Sono considerate operazioni di piccola entità:

     a) modifiche architettoniche di fabbricati quale realizzazione di volumi non abitativi;

     b) impianti a rete e recinzioni realizzati con infissione di pali che non interessano fossi e che non comportano il taglio di alberi;

     c) posa in opera di segnaletica stradale e cartellonistica pubblicitaria e di barriere stradali;

     d) messa a dimora di piante.

     3. Per la realizzazione di interventi di piccola entità che non modificano in modo permanente lo stato del suolo, che non pregiudicano il ripristino della vegetazione e che comunque non determinano mutamento di destinazione deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 65.

     4. Sono considerati interventi di piccola entità:

     a) interventi di scavo che hanno contemporaneamente una profondità non superiore a 0,5 metri ed una estensione non superiore a trenta metri quadrati;

     b) modeste opere edilizie quali: cordoli; recinzioni diverse da quelle indicate alla lettera b), comma 2 e che comportano muri di sostegno con fondazioni profonde fino a mezzo metro e la cui altezza fuori terra sia inferiore a mezzo metro; pavimentazioni in lastre per percorsi pedonali di accesso ad abitazioni autorizzate; pavimentazioni che non comportano impermeabilizzazione del suolo; piccole tettorie con opere fondali aventi una profondità inferiore a mezzo metro e di ampiezza fino a trenta metri quadrati; fondazioni per pali di linee elettriche [61];

     c) impianti a rete interni al lotto in cui insiste una abitazione autorizzata, compresi pozzetti che comportino scavi di profondità non superiore a 0,5 metri, purché non ricadenti in bosco. Sono ricompresi negli impianti a rete le adduzioni per scopi idrici ed idropotabili che rispettano i limiti indicati alle lettere g) ed h), i collettori fognari collegati alla rete fognaria pubblica, i serbatoi di combustibile, la realizzazione di sostegni con blocco di fondazione e la posa di cavo elettrico interrato per il collegamento alla rete elettrica a bassa tensione che interessano il lotto da servire o il lotto limitrofo [62];

     d) opere di sistemazione idraulica-forestale con tecniche di ingegneria naturalistica atte al rinverdimento che non comportano scavi di profondità superiore a 0,5 metri;

     e) livellamento dei terreni soggetti a periodica lavorazione, purché interessi uno spessore massimo di cinquanta centimetri, riguardi esclusivamente materiale terroso presente nell’appezzamento, non venga aumentata la pendenza media del terreno e non siano create aree di ristagno delle acque [63];

     f) chiusura di falle o fratture negli argini;

     g) reti di adduzione idrica realizzati su pascoli e terreni agricoli a fini zootecnici con una profondità massima di 0,5 metri;

     h) impianti di irrigazione realizzati su terreni agricoli aventi pendenza media non superiore al quindici per cento;

     i) messa in sicurezza di versanti instabili con la posa in opera di reti paramassi per pubblica incolumità comprensiva del taglio della vegetazione presente ed il disgaggio di massi e pietre.

     5. Nel caso di interventi eseguiti, nell’ambito dei limiti di cui ai commi precedenti, in difformità alla comunicazione o senza la prescritta comunicazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.

     6. [Per gli interventi che superano i limiti di cui al comma 2, oltre alla sanzione di cui al precedente comma 3, viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11, della l.r. 28/2001] [64].

 

     Art. 65. (Procedimenti amministrativi).

     1. Gli interventi previsti al presente titolo sono sottoposti anche alle norme vigenti in materia di tutela ambientale e del paesaggio.

     2. La comunicazione di intervento prevista all’articolo 64 deve essere presentata, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, all’ente competente per territorio e specificare tipo di intervento, sua ubicazione e superficie.

     3. I procedimenti autorizzativi previsti agli articoli 58, comma 1, 59, comma 2, e 60, comma 1, sono assolti dall’ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto pregiudichi l’assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell’ente competente per territorio le proprie determinazioni, l’intervento si intende autorizzato ai sensi del presente regolamento [65].

     4. I procedimenti amministrativi, previsti agli articoli 61, comma 1 e 63, comma 1, sono assolti dall’ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto pregiudichi l’assetto idrogeologico dei luoghi.

     5. L’ente preposto al rilascio delle autorizzazioni provvede ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

     6. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell’atto autorizzativo. Tale durata può essere ridotta qualora l’ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

     7. Fanno eccezione al comma 6 le autorizzazioni per la realizzazione di opere complesse; la durata dell’autorizzazione è relativa a tutto il periodo che si prevede sia necessario all’esecuzione dei lavori e che deve essere specificato nel progetto.

     8. Per le autorizzazioni previste al comma 7 l’ente competente per territorio si riserva la possibilità, su segnalazione degli organi di vigilanza, di impartire prescrizioni aggiuntive causate da fattori non prevedibili in fase autorizzativa.

 

TITOLO V

NORME PER I TERRENI PASCOLIVI

 

     Art. 66. (Modalità di pascolo).

     1. Sono definiti pascoli i terreni non soggetti a lavorazioni e a pratiche agronomiche intensive coperti in prevalenza da vegetazione erbacea perenne e spontanea, in cui è presente una copertura arborea inferiore al venti per cento. Rientrano in tale definizione i terreni agricoli abbandonati che presentano le medesime caratteristiche di copertura e gli arbusteti.

     2. Le norme del presente titolo si riferiscono all’esercizio del pascolo sia nei pascoli che negli arbusteti.

     3. Il pascolo dei bovini ed equini transumanti è consentito sulle porzioni di versante con pendenza inferiore all’ottanta per cento.

     4. Le deiezioni degli animali non possono essere asportate dai pascoli e quelle provenienti da animali adulti bovini ed equini devono essere rotte e distribuite, per quanto possibile, a fine pascolamento sulla superficie pascoliva.

     5. Il pascolo vagante, cioè senza custode, è consentito solo sui terreni liberi al pascolo posseduti dal proprietario o affidatario degli animali pascolanti, purché le proprietà contermini ed i terreni, anche dello stesso proprietario, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti degli animali a mezzo di apposite chiudende.

     6. L’ente competente per territorio, in relazione all’andamento stagionale può limitare o sospendere l’esercizio del pascolo.

     7. L’esercizio del pascolo è consentito solo ad animali di aziende di allevamento registrate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche ed integrazioni.

     8. I cani di qualsiasi razza adibiti alla guardia del bestiame devono essere tatuati ai sensi della normativa vigente.

     9. A fine pascolamento il proprietario o il consegnatario del pascolo deve realizzare o mantenere tutte le opere necessarie alla buona regimazione delle acque superficiali e, per quanto possibile, provvedere allo sfalcio dell’erba rimasta.

     10. L’ente competente per territorio può imporre nei pascoli di estensione superiore ai cinquanta ettari, il sistema del pascolamento a rotazione o altre forme di utilizzazione in conformità delle buone norme di alpicoltura, determinando caso per caso il carico massimo di bestiame.

     11. Per i mancati adempimenti previsti dai commi precedenti vengono applicate le seguenti sanzioni previste dall’articolo 48 della l.r. 28/2001:

     a) relativamente ai commi 3, 5, 6, 7 e 10 la sanzione amministrativa di cui al comma 9, lettera b);

     b) relativamente al comma 9 la sanzione amministrativa di cui al comma 12.

 

     Art. 67. (Pascoli di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive).

     1. L’esercizio del pascolo su terreni di proprietà degli enti pubblici e delle proprietà collettive è esercitato sulla base delle indicazioni e prescrizioni contenute nel PGF di cui all’articolo 7.

     2. In assenza delle indicazioni e prescrizioni di cui al comma 1 l’ente competente per territorio può prescrivere il sistema di pascolamento da adottare e determinare il carico massimo di bestiame.

     3. Per il mancato rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 9, lettera b) della l.r. 28/2001.

 

     Art. 68. (Pascoli deteriorati).

     1. Nel caso che sul pascolo si constatassero fenomeni di erosione, smottamento e di grave danneggiamento della cotica l’ente competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza, può imporre forme limitative o la sospensione dell’esercizio del pascolo.

     2. Per i mancati adempimenti previsti dal comma precedente si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 9, lettera b) della l.r. 28/2001.

 

     Art. 69. (Miglioramento dei pascoli).

     1. I lavori di miglioramento, quali spietramento superficiale e successivo conguaglio del terreno, concimazione, suddivisione in comparti possono essere eseguiti su iniziativa dei proprietari o possessori.

     2. Gli interventi che comportano rottura del cotico o lavorazioni andanti quali scasso o dissodamenti devono essere autorizzati dall’ente competente per territorio con le procedure amministrative previste all’articolo 70.

     3. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato o per la realizzazione dei lavori senza l’autorizzazione viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 70. (Procedimenti amministrativi).

     1. I procedimenti autorizzativi previsti all’articolo 69 sono assolti dall’ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto pregiudichi l’assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell’ente competente per territorio le proprie determinazioni, l’intervento si intende autorizzato ai sensi del presente regolamento [66].

     2. Gli interventi indicati nelle autorizzazioni devono essere realizzati entro ventiquattro mesi. Trascorso inutilmente tale periodo la procedura amministrativa deve ripetersi come indicato nei commi precedenti.

     3. L’ente preposto al rilascio delle autorizzazioni provvede ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

 

TITOLO VI

NORME PER L’ARBORICOLTURA DA LEGNO,

PER GLI IMBOSCHIMENTI, PER I RIMBOSCHIMENTI E

PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ALBERI DI NATALE

 

     Art. 71. (Norme per l’arboricoltura da legno).

     1. Per motivi di ordine idrogeologico gli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti solo su terreni aventi pendenza media inferiore al quaranta per cento.

     2. Le lavorazioni del terreno per la realizzazione e manutenzione di impianti di arboricoltura da legno deve essere eseguita nel rispetto delle norme previste dagli articoli 54 e 55.

     3. Gli impianti di arboricoltura da legno devono essere realizzati sulla base di apposito piano colturale, in conformità allo schema di cui all’allegato M.

     4. Il piano colturale, comprese le eventuali sue varianti, deve essere comunicato all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 74.

     5. Tutte le operazioni colturali previste dal piano colturale sono consentite senza ulteriori adempimenti, fatto salvo quanto indicato ai commi 2 e 7.

     6. Il piano colturale, presentato all’ente competente per territorio, deve essere rispettato integralmente in ogni sua parte.

     7. A seguito del raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano colturale può essere effettuato il taglio di utilizzazione finale, che costituisce il termine del ciclo colturale, previa comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 74.

     8. Gli impianti arborei esistenti e realizzati su terreni aventi pendenza media inferiore al quaranta per cento, sono individuati come impianti di arboricoltura da legno a seguito dell’autorizzazione rilasciata dall’ente competente per territorio previa presentazione da parte del proprietario o possessore del piano colturale di cui al comma 3.

     9. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 3 gli impianti di arboricoltura da legno realizzati nell’ambito dell’attuazione di misure comunitarie o statali purché nelle relative norme di attuazione sia obbligatoria la presentazione di un piano colturale conforme a quanto stabilito dal presente regolamento.

     10. Gli impianti arborei esistenti, finalizzati alla produzione legnosa ed effettuati su terreni aventi pendenza media superiore al quaranta per cento, sono considerati bosco e, pertanto, assoggettati alle norme ed ai vincoli del bosco.

     11. Negli impianti di arboricoltura da legno eseguiti su terreni con pendenza media superiore al venticinque per cento è vietato, alla fine del ciclo colturale lo sradicamento delle ceppaie.

     12. E’ consentito in qualsiasi momento presentare varianti al piano colturale previa comunicazione all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 74.

     13. Ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 28/2001, negli impianti di arboricoltura da legno non possono essere impiantate specie diverse da quelle riportate nell’allegato W.

     14. Per il mancato rispetto del piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

     15. Per il taglio di utilizzazione conclusivo eseguito anticipatamente rispetto a quanto indicato nel piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

     16. Per l’esecuzione di interventi in assenza del piano colturale si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 9, lettera a), e 11 della l.r. 28/2001.

     17. Per ogni ceppaia sradicata in violazione al comma 11 si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a), della l.r. 28/2001.

     18. Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 13 si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 18 della l.r. 28/2001.

     19. Per i mancati adempimenti previsti ai commi 3 e 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 74.

     20. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 72. (Norme per gli imboschimenti e per i rimboschimenti).

     1. Si definiscono imboschimenti gli impianti artificiali di bosco su terreni che non sono stati mai coperti dal Supplemento ordinario n. 2 al «Bollettino Ufficiale» - serie generale - n. 59 del 31 dicembre 2002 26 bosco, quali cave e discariche, o che non lo sono stati a memoria d’uomo.

     2. Si definiscono rimboschimenti gli impianti artificiali di bosco su terreni che a memoria d’uomo sono stati coperti dal bosco.

     3. Le lavorazioni del terreno per l’impianto di nuovi boschi su terreni con pendenza fino al quaranta per cento deve essere eseguita nel rispetto delle norme previste dagli articoli 54 e 55, salvo nel caso in cui siano effettuate con le modalità indicate al comma 4.

     4. Sui terreni con pendenza superiore al quaranta per cento la lavorazione del terreno per l’impianto di nuovi boschi deve essere eseguita a buche, a piazzette o in alternativa a strisce o gradoni orizzontali della larghezza massima di un metro lasciando integra una fascia di terreno almeno doppia di quella lavorata.

     5. Per la realizzazione di imboschimenti e rimboschimenti, indipendentemente dalla superficie di intervento, deve essere presentata comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 74.

     6. Ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 28/2001 negli imboschimenti e rimboschimenti devono essere impiantate le specie arboree di cui all’allegato W.

     7. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 5 gli impianti realizzati nell’ambito dell’attuazione di misure comunitarie o statali.

     8. Nel caso di interventi eseguiti in difformità alla comunicazione di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

     9. Nel caso di mancato rispetto dei limiti indicati al comma 4 si applicano le sanzioni amministrative previste all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

     10. Nel caso di utilizzo di specie diverse da quelle indicate al comma 6 si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 18 della l.r. 28/2001.

     11. Per i mancati adempimenti previsti al comma 5, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di taglio e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 74.

     12. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 73. (Impianto e commercializzazione degli «alberi di Natale»).

     1. I terreni destinati alla produzione di «alberi di Natale» non sono considerati bosco.

     2. Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico la realizzazione di impianti destinati alla produzione di «alberi di Natale» e la coltivazione degli impianti esistenti sono consentite previa comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 74.

     3. Le piante ed i cimali destinati al commercio degli «alberi di Natale» devono essere accompagnati da uno speciale permesso o da contrassegno rilasciato dall’ente competente per territorio, qualora gli alberi non siano già muniti individualmente di cartellino rilasciato da altro soggetto abilitato, previa istanza presentata dall’interessato allo scopo di accertarne la provenienza da espianti, tagli, diradamenti o sfolli legittimi [67].

     4. Non è consentito l’utilizzo di «alberi di Natale» per la moltiplicazione e per il rimboschimento.

     5. Per ogni «albero di Natale» non munito di speciale permesso o da contrassegno rilasciato dall’ente competente per territorio, in violazione al comma 3, si applica la sanzione di cui all’articolo 48, comma 13 della l.r. 28/2001.

     6. Nel caso di interventi eseguiti in difformità alla comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa di cui all’articoli 48, comma 12 della l.r.28/2001.

     7. Per il mancato rispetto del comma 4 si applica la sanzione di cui all’articolo 48, comma 22 della l.r. 28/2001.

     8. Per i mancati adempimenti previsti al comma 2, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 74 [68].

     9. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 74. (Procedimenti amministrativi).

     1. Le comunicazioni previste agli articoli 71, commi 4 e 7, e 72, comma 5 devono essere presentate all’ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori.

     2. La comunicazione di intervento prevista all’articolo 73, comma 2 deve essere presentata, almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori, all’ente competente per territorio e specificare tipo di intervento, sua ubicazione e superficie, specie utilizzate, tecniche di preparazione del terreno, di impianto e di coltivazione, anno entro il quale si prevede di procedere all’espianto.

     3. I permessi o contrassegni di cui all’articolo 73, comma 3 sono rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta.

     4. L’ente competente per territorio provvede ad inviare per conoscenza copia delle comunicazioni agli organi di vigilanza competenti per territorio.

 

TITOLO VII

VIABILITÀ RURALE E FORESTALE

 

     Art. 75. (Definizioni).

     1. Si definisce strada rurale o forestale un tracciato a fondo artificiale o a fondo naturale migliorato, percorribile da autocarri o da autovetture, senza particolari difficoltà, in ogni stagione.

     2. Si definisce pista forestale principale un tracciato a fondo naturale reso percorribile per trattori agricoli ed altri mezzi a trazione integrale impiegati nella gestione del bosco.

     3. Si definisce pista forestale secondaria un tracciato temporaneo di servizio alla superficie boscata oggetto di intervento, utilizzabile per il solo esbosco nelle zone carenti di viabilità forestale principale.

     4. Si definisce sentiero o mulattiera un tracciato non percorribile da automezzi o trattori, transitabile a piedi o con animali da soma.

 

     Art. 76. (Lavori sulla viabilità nell’ambito delle utilizzazioni forestali).

     1. Qualsiasi intervento eseguito sulla viabilità rurale o forestale in connessione o a servizio di lavori di utilizzazione forestale deve essere descritto ed indicato nella domanda di autorizzazione o nella comunicazione di intervento secondo le modalità stabilite dal presente titolo.

 

     Art. 77. (Manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti).

     1. Si definisce manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti la serie di interventi che per ripristinare le condizioni di percorribilità non modificano la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale e lo sviluppo planimetrico del tracciato [69].

     2. La manutenzione ordinaria può prevedere:

a) il ripristino del piano rotabile mediante operazioni di livellamento, per uno spessore massimo di venti centimetri, nel caso di erosione superficiale del piano rotabile o delle scarpate;

b) i ricarichi del fondo con tout-venant di cava o pietrisco bituminoso nel caso di strade;

c) il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva che ha invaso il piano rotabile, le cunette o le banchine o che impedisce la percorribilità;

d) il ripristino di eventuali opere di presidio;

e) il ripristino delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti [70].

     3. Per la manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti deve essere presentata comunicazione di intervento, anche con valenza pluriennale, conforme all’allegato H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 83, che deve contenere specifiche inerenti alle caratteristiche dell’intervento che si intende realizzare, sua ubicazione e sviluppo planimetrico.

     4. Nel caso di interventi eseguiti in difformità alla comunicazione di cui al comma 3 si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

     5. Per i mancati adempimenti previsti al comma 3, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta presentazione della comunicazione di intervento e relativa decorrenza dei termini per come indicato all’articolo 74.

     6. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori gli stessi non vengano sospesi si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato [71].

 

     Art. 78. (Manutenzione straordinaria di strade esistenti).

     1. Si definisce manutenzione straordinaria di strade esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta insufficiente e deve essere migliorata; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e possono prevedere:

a) la modifica della larghezza del piano rotabile, fino ad un massimo di tre metri e cinquanta comprese eventuali cunette e banchine;

b) la modifica delle scarpate di monte e di valle;

c) la modifica della pendenza longitudinale;

d) l’estirpazione della vegetazione arborea e arbustiva che ha invaso il piano rotabile;

e) la realizzazione di eventuali opere di presidio;

f) la realizzazione delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti [72].

     2. Il cambiamento del fondo stradale da naturale migliorato ad artificiale con bitume, asfalto o calcestruzzo è considerato un intervento di manutenzione straordinaria.

     3. Gli interventi di manutenzione straordinaria di strade esistenti devono essere autorizzati dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 83.

     4. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.

     5. Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una strada esistente definita dal comma 1:

     a) relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali sono le caratteristiche e le motivazioni dell’intervento;

     b) carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con indicazione dei tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;

     c) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;

     d) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100.

     6. In caso di aumento di pendenza longitudinale della strada, la nuova pendenza non può essere diversa da quanto previsto nell’articolo 81, comma 4, lettera d).

     7. Per i mancati adempimenti previsti ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato [73].

 

     Art. 79. (Manutenzione straordinaria di piste principali esistenti).

     1. Si definisce manutenzione straordinaria di piste principali esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta insufficiente o resa impossibile da smottamenti o crolli; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e possono prevedere:

a) la modifica della larghezza del piano rotabile, fino a un massimo di tre metri comprese eventuali cunette e banchine;

b) la modifica delle scarpate di monte fino ad un’altezza massima totale di un metro, per tratti non superiori a cinquanta metri continui;

c) la modifica delle scarpate di valle;

d) la modifica della pendenza longitudinale;

e) l’estirpazione della vegetazione arborea e arbustiva che ha invaso il piano rotabile;

f) la realizzazione di eventuali opere di presidio;

g) la realizzazione delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti [74].

     2. Gli interventi di manutenzione straordinaria di piste principali esistenti devono essere autorizzati dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 83.

     3. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.

     4. Fanno parte del progetto di manutenzione straordinaria di una pista esistente definita dal comma 1:

     a) relazione tecnica dettagliata in cui vengono descritte con precisione quali sono le caratteristiche e le motivazioni dell’intervento;

     b) carta plano-altimetrica in scala non inferiore a 1:10.000 del tracciato, con indicazione dei tratti, preventivamente picchettati a terra, in cui si prevedono variazioni;

     c) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;

     d) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala 1:100.

     5. In caso di aumento di pendenza longitudinale della pista, la nuova pendenza non può essere diversa da quanto previsto nell’articolo 82, comma 4, lettera c).

     6. Per i mancati adempimenti previsti ai commi precedenti si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato [75].

 

     Art. 80. (Uso e manutenzione delle piste secondarie).

     1. La circolazione su piste secondarie dei mezzi cingolati deve essere limitata alle fasi di esbosco.

     2. L’uso delle piste secondarie è consentito solo se effettuato senza movimenti di terra.

     3. Nei casi di violazione delle norme di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001, con riferimento ai tracciati percorsi nel caso di violazione del comma 1.

 

     Art. 81. (Costruzione di una nuova strada rurale o forestale).

     1. La costruzione di una nuova strada rurale o forestale deve essere autorizzata dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 83.

     2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.

     3. Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova strada rurale o forestale:

     a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell’opera, le modalità esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione;

     b) relazione geologica;

     c) carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della viabilità presente e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra;

     d) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;

     e) profilo longitudinale e profilo delle pendenze o inclinazioni in scala 1:2.000 o 1:1.000 [76];

     f) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala non inferiore a 1:50, con almeno una sezione ogni cento metri di lunghezza del percorso e comunque almeno tre sezioni [77];

     g) computo metrico dei volumi di sterro e riporto;

     h) particolari delle eventuali opere di sostegno, delle opere d’arte per lo sgrondo delle acque e per l’attraversamento di fossi e torrenti, in scala non inferiore a 1:50 [78];

     i) planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.

     4. Le nuove strade forestali devono comunque rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

     a) carreggiata unica con larghezza massima di 3,5 metri, comprese eventuali cunetta e banchina;

     b) eventuali piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito del legname;

     c) pendenza longitudinale media non superiore all’otto per cento;

     d) pendenza longitudinale massima dodici per cento; solo per tratti non superiori a centocinquanta metri continui è possibile aumentare la pendenza fino a sedici per cento;

     e) eventuale pendenza laterale verso valle del piano rotabile compresa tra due per cento e tre per cento;

     f) idonee opere d’arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per l’attraversamento di eventuali fossi e torrenti;

     g) sistemazione e consolidamento delle scarpate di monte e di valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti.

     5. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato [79].

 

     Art. 82. (Costruzione di una nuova pista forestale principale).

     1. La costruzione di una nuova pista forestale principale deve essere autorizzata dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 83.

     2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.

     3. Fanno parte del progetto per la costruzione di una nuova pista forestale principale:

     a) relazione tecnica in cui si descrivono dettagliatamente le caratteristiche dell’opera, le modalità esecutive, le motivazioni che ne giustificano la costruzione;

     b) relazione geologica;

     c) carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000, con indicazione della viabilità presente e del tracciato in progetto, preventivamente picchettato a terra;

     d) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione del tracciato;

     e) profilo longitudinale e profilo delle pendenze o inclinazioni in scala 1:2.000 o 1:1.000 [80];

     f) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala non inferiore a 1:50, con almeno una sezione ogni cento metri di lunghezza del percorso e comunque almeno tre sezioni [81];

     g) computo metrico dei volumi di sterro e riporto;

     h) particolari delle eventuali opere di sostegno, delle opere d’arte per lo sgrondo delle acque e per l’attraversamento di fossi e torrenti, in scala non inferiore a 1:50 [82];

     i) planimetrie e sezioni degli eventuali tornanti.

     4. Le nuove piste forestali devono comunque rispettare le seguenti caratteristiche tecniche:

     a) carreggiata unica con larghezza massima di tre metri comprese eventuali cunette e banchina;

     b) piazzole per lo scambio dei veicoli procedenti in senso contrario e per il deposito del legname;

     c) pendenza longitudinale massima quindici per cento; solo per tratti non superiori a cinquanta metri continui è possibile aumentare la pendenza fino al trenta per cento;

     d) scarpate di monte, stabilizzate come alla lettera f, di altezza massima di un metro solo per tratti non superiori a cinquanta metri continui; è possibile aumentare l’altezza fino a 1,5 metri;

     e) idonee opere d’arte per lo sgrondo delle acque superficiali e per l’attraversamento di eventuali fossi e torrenti;

     f) sistemazione ed il consolidamento delle scarpate di monte e di valle con inerbimento, cespugliamento o con eventuali manufatti;

     g) distanza minima da altre piste o strade di cento metri misurata lungo la linea di massima pendenza.

     5. Se la pista si innesta su strade in cui è consentita la libera circolazione, nel punto di inserzione deve essere apposta apposita tabella indicante il divieto di transito ai sensi dell’articolo 7, comma 6 della l.r. 28/2001.

     6. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene applicata la sanzione di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato [83].

 

     Art. 82 bis. (Realizzazione e manutenzione di sentieri e mulattiere) [84]

     1. È ammessa, previa comunicazione conforme all’Allegato H, la realizzazione e il ripristino di sentieri e mulattiere di larghezza fino ad un metro e mezzo che comporti esclusivamente il taglio al colletto di eventuali polloni e interventi di piccola entità come definiti all’articolo 64, comma 4.

     2. La realizzazione e ripristino di sentieri e mulattiere di larghezza fino ad un metro e mezzo che prevedono interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1 devono essere autorizzati dall’ente competente per territorio secondo quanto previsto all’articolo 83, comma 3.

     3. Per il mancato adempimento previsto al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

     4. Per il mancato rispetto dei limiti e delle caratteristiche stabiliti al comma 1 o per l’esecuzione di interventi senza l’autorizzazione prevista al comma 2 o in contrasto con l’autorizzazione stessa, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001, in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.

 

     Art. 83. (Procedimenti amministrativi).

     1. Gli interventi previsti agli articoli 78, comma 1, lettera c) e comma 2, 79, comma 1, lettera d), 81 e 82 sono sottoposti anche ai procedimenti amministrativi ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio.

     2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all’ente competente per territorio almeno trenta giorni prima dell’inizio dei lavori.

     3. I procedimenti autorizzativi previsti agli articoli 78, comma 3, 79, comma 2 e 82 bis, comma 2 sono assolti dall’ente competente per territorio che ha tempo novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto pregiudichi l’assetto idrogeologico dei luoghi. Trascorso inutilmente tale periodo senza che siano state dettate da parte dell’ente competente per territorio le proprie determinazioni, l’intervento si intende autorizzato nel rispetto delle norme del presente regolamento [85].

     4. I procedimenti amministrativi, previsti agli articoli 81, comma 1 e 82, comma 2 sono assolti dall’ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto pregiudichi l’assetto idrogeologico dei luoghi.

     5. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di emissione dell’atto autorizzativo. Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

     6. L’ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento deve provvedere ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

 

TITOLO VIII

NORME PER LA REALIZZAZIONE

E LA MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE

 

     Art. 84. (Nuove infrastrutture a rete).

     1. La realizzazione di nuove infrastrutture a rete, diverse da quelle indicate all’articolo 64, commi 2 e 4, deve essere autorizzata dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 87 [86].

     2. Gli interventi autorizzati devono essere effettuati sulla base di un progetto di intervento, redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione.

     3. Fanno parte del progetto di intervento:

     a) relazione tecnica che descriva con precisione il tipo di impianto a rete da realizzare, i lavori da svolgere, i relativi movimenti terra, le opere previste per la corretta regimazione delle acque, la localizzazione e stoccaggio provvisorio e definitivo dell’eventuale terreno di risulta, gli interventi di manutenzione previsti;

     b) relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano, in particolare, il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l’intervento [87];

     c) corografia con ubicazione dell’area su carta topografica in scala 1:25.000;

     d) ubicazione delle opere e degli interventi su carta plano-altimetrica a scala non inferiore a 1:10.000;

     e) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:2.000, con indicazione della superficie di intervento;

     f) elaborati progettuali con sezioni di sbancamento e riporto che evidenzino l’andamento del profilo del terreno allo stato attuale e allo stato di progetto, prolungate per almeno venti metri oltre l’area interessata sia a monte che a valle.

     4. Per i mancati adempimenti previsti dal progetto di intervento autorizzato viene applicata la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001 in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato [88].

 

     Art. 85. (Manutenzione delle aree di pertinenza degli elettrodotti).

     1. Si considerano aree di pertinenza degli elettrodotti aerei:

     a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts): una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentati di nove metri per lato;

     b) per le linee ad alta o media tensione: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di sei metri per lato;

     c) per le linee in cavo isolato: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.

     2. Per la manutenzione delle aree di pertinenza di elettrodotti aerei sono consentiti i seguenti interventi, a condizione che non si realizzino opere collaterali soggette ad autorizzazione, previa comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 87:

     a) nel caso di elettrodotti ad altissima, alta e media tensione, il taglio degli arbusti e del bosco ceduo, senza l’obbligo del rilascio di matricine, che abbia raggiunto l’età del turno minimo di cui all’articolo 26 e comunque il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi, ed ai periodi di cui all’articolo 24 [89];

     b) nel caso di linee a cavo isolato, la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso, il taglio delle piante poste nell’area di pertinenza della linea stessa, quando l’interferenza della chioma non sia risolvibile tramite potatura o nel caso di piante inclinate o instabili;

     c) realizzazione, uso e manutenzione di piste di servizio senza movimento di terra, necessarie all’attività ispettiva o di manutenzione dell’elettrodotto;

     d) sostituzione dei sostegni in elettrodotti a bassa tensione con altri di analoghe caratteristiche che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a cinque metri;

     e) sostituzione dei sostegni in elettrodotti a media tensione con altri di analoghe caratteristiche che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a sette metri;

     f) sostituzione dei sostegni in elettrodotti ad alta tensione con altri di analoghe caratteristiche che, rispetto ai preesistenti, siano posti ad un raggio non superiore a venti metri.

     2 bis. Per la manutenzione delle aree di pertinenza di elettrodotti aerei le operazioni di taglio e potatura possono essere realizzate in deroga al Titolo II del presente regolamento [90].

     2 ter. Le operazioni di allestimento, sgombero ed esbosco delle aree di pertinenza di elettrodotti sottoposte ad operazioni di taglio devono avvenire con le modalità previste agli articoli 13 e 14 ed essere completate entro la chiusura dei lavori di manutenzione, fatte salve eventuali diverse determinazioni dell’ente competente per territorio [91].

     3. Per l’esecuzione di interventi in difformità alla comunicazione si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

     4. Nel caso di esecuzione di interventi senza la preventiva comunicazione si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

     4 bis. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001 [92].

 

     Art. 86. (Manutenzione delle aree di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree).

     1. Si considera area di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dell’infrastruttura, aumentata di due metri per lato.

     2. Per la manutenzione delle aree di pertinenza di cui al comma 1, comprese le linee elettriche a bassa tensione, sono consentite le operazioni di taglio e potatura in deroga al Titolo II del presente regolamento, a condizione che non si realizzino opere collaterali soggette ad autorizzazione, previa comunicazione di intervento, conforme all’Allegato H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 87 [93].

     2 bis. Le operazioni di allestimento, sgombero ed esbosco delle aree di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree sottoposte ad operazioni di taglio devono essere effettuate con le modalità previste agli articoli 13 e 14, ed essere completate entro la chiusura dei lavori di manutenzione, fatte salve eventuali determinazioni da parte dell’ente competente per territorio [94].

     2 ter. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001 [95].

 

     Art. 87. (Procedimenti amministrativi).

     1. Gli interventi previsti all’articolo 84 sono sottoposti anche ai procedimenti amministrativi ai sensi delle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio.

     2. Tutte le comunicazioni previste negli articoli del presente titolo devono essere presentate all’ente competente per territorio almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori.

     3. I procedimenti amministrativi, previsti all’articolo 84 comma 1, sono assolti dall’ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni dalla data di ricevimento della richiesta per autorizzare e dettare ulteriori prescrizioni sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento, o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto pregiudichi l’assetto idrogeologico dei luoghi o contrasti con le finalità di cui all’articolo 1, comma 2 della l.r. 28/2001.

     4. Gli interventi indicati nelle comunicazioni e nelle autorizzazioni rilasciate devono essere realizzati entro trentasei mesi dalla data di invio della comunicazione o di efficacia dell’autorizzazione. Tale durata può essere ridotta qualora l’ente competente per territorio ne ravvisi la motivata necessità. Trascorso inutilmente tale periodo le procedure amministrative devono ripetersi come indicato nei commi precedenti.

     5. L’ente preposto al rilascio delle autorizzazioni previste dal presente regolamento deve provvedere ad inviare per conoscenza copia dei procedimenti amministrativi autorizzati agli organi di vigilanza competenti per territorio.

 

TITOLO IX

NORME PER I PROGETTI SPECIALI

 

     Art. 88. (Progetti speciali).

     1. Si intende per progetto speciale il progetto che prevede modalità e tecniche di intervento diverse da quelle stabilite al titolo II del presente regolamento, fermi restando i divieti di cui all’articolo 7 della l.r. 28/2001.

     2. I progetti speciali di cui al comma 1 dovranno essere redatti da tecnico abilitato all’esercizio della professione e corredati di tutti gli elementi progettuali previsti dal regolamento in relazione al tipo di intervento e devono dettagliatamente giustificare la motivazione per la quale è necessario intervenire con modalità diverse da quelle stabilite dal regolamento.

     3. L’esecuzione degli interventi previsti in un progetto speciale è subordinata all’ottenimento dell’autorizzazione a fini ambientali ed all’autorizzazione dell’ente competente per territorio che ha tempo centoventi giorni per rilasciare o negare l’autorizzazione nel caso l’intervento richiesto pregiudichi l’assetto idrogeologico dei luoghi o contrasti con le finalità di cui all’articolo 2, comma 1, del presente regolamento.

 

     Art. 89. (Progetti di ricerca).

     1. Sono consentiti, previa comunicazione di intervento, conforme all’allegato H, all’ente competente per territorio, tutti gli interventi previsti in attività sperimentali e di ricerca se condotte da Istituti ed enti di ricerca riconosciuti ed eseguiti sulla base di progetti di ricerca autorizzati dallo Stato, dalla regione o dall’ente competente per territorio.

 

TITOLO X

ATTIVITÀ VIVAISTICA FORESTALE

 

     Art. 90. (Elenco specie sottoposte a certificazione).

     1. L’elenco delle specie alle quali si applicano le disposizioni di cui all’articolo 33 della l.r. 28/2001, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, è riportato nell’allegato N.

 

     Art. 91. (Composizione commissione tecnico-consultiva).

     1. La Commissione regionale tecnico consultiva sulle attività vivaistiche e sementiere del settore forestale, di cui all’articolo 35 della l.r. 28/2001, è composta da

     a) il dirigente del Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana della Regione Umbria, con funzioni di presidente o suo delegato;

     b) un rappresentante dell’osservatorio regionale per le malattie delle piante;

     c) due tecnici nominati dalla Giunta regionale, scelti fra agronomi-forestali o periti agrari dipendenti dell’amministrazione regionale;

     d) un rappresentante dell’azienda vivaistica regionale;

     e) un rappresentante dell’UNCEM;

     f) un rappresentante delle organizzazioni professionali agricole.

     2. La commissione tecnico-consultiva è convocata dal Presidente.

     3. I membri eletti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

 

     Art. 92. (Modalità per la tenuta del registro di carico e scarico).

     1. Nel registro di carico e scarico di cui all’articolo 36, comma 2, della l.r. 28/2001 devono essere annotate, cronologicamente e analiticamente, l’entrata e l’uscita  di tutte le partite di materiale forestale di moltiplicazione di cui all’articolo 33, commi 2 e 3, della l.r. 28/2001.

     2. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto secondo i modelli riportati in allegato O, con pagine progressivamente numerate.

     3. E’ ammesso l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili, purché rimanga traccia dei movimenti nella memoria elettronica, i dati siano aggiornati giornalmente e sia prodotta una stampa delle pagine variate almeno una volta al mese.

     4. Per ciascun chilogrammo di seme, certificato e annotato nell’apposito registro di carico e scarico, non potranno essere certificate piantine in numero superiore ai valori riportati nell’allegato P.

     5. Il numero di partita riportato nell’apposita colonna del registro dovrà indicare univocamente la specie, la provenienza, l’età, le caratteristiche del materiale di moltiplicazione a cui si riferisce, nonché il riferimento all’eventuale certificato relativo alla micorrizazione. Il numero di partita è attribuito in modo cronologicamente progressivo indipendentemente dalla specie o in alternativa attribuendo un numero composto di cui la prima parte indica la specie e la seconda il progressivo di partita di quella specie, per come esemplificato nell’allegato O.

 

     Art. 92 bis. (Registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione) [96]

     1. Il registro di cui all’articolo 34, comma 2 bis della l.r. 28/2001 è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

     2. Il registro contiene:

a) la ragione sociale o il nominativo della ditta;

b) il comune in cui è localizzata l’attività;

c) l’indirizzo;

d) la partita IVA;

e) la data di rilascio dell’autorizzazione;

f) l’attività per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione per produzione e vendita o per sola vendita.

 

     Art. 93. (Modalità per la redazione del certificato di provenienza e identità clonale).

     1. Il certificato di provenienza o di identità clonale previsto dall’articolo 37 della l.r. 28/2001 è rilasciato dall’ente competente per territorio.

     2. I modelli di certificato di provenienza o certificato di identità clonale sono riportati nell’allegato Q e differiscono a seconda che si tratti di materiale proveniente da fonti di semi o boschi (mod. A), arboreti da seme o genitori (mod. B), cloni o miscugli di cloni (mod. C).

     3. Al momento della vendita del materiale forestale di moltiplicazione ad altra azienda vivaistica autorizzata alla commercializzazione, è fornita all’azienda acquirente copia autenticata del certificato di provenienza e riportante l’indicazione del numero di unità di propagazione (piante, semi o parti di piante) a cui si riferisce e gli estremi del documento fiscale relativo allo stesso materiale.

     4. La copia autenticata di cui al comma 3 può essere fornita anche ad altro soggetto acquirente su richiesta dello stesso.

     5. Può essere richiesta la certificazione anche per materiale di moltiplicazione appartenente a specie non indicate nell’allegato N, qualora la loro certificazione sia richiesta per l’utilizzo di tale materiale in altri Stati o in altre regioni.

 

     Art. 94. (Modalità per la compilazione del cartellino identificativo).

     1. Il materiale forestale di moltiplicazione di cui all’articolo 33 della l.r. 28/2001 non può essere venduto, trasportato o comunque ceduto se non in partite omogenee, munite di un cartellino che identifichi il nome e la sede legale del produttore e/o venditore, la specie o il clone di appartenenza, la località di origine e provenienza, gli estremi del certificato di provenienza o di identità clonale di cui al precedente articolo, il riferimento al proprio registro di carico e scarico, il quantitativo di unità di propagazione (piante, semi o parti di piante) a cui si riferisce, la categoria di classificazione (materiale identificato alla fonte, selezionato, qualificato o controllato), l’età e il tipo di postime o talea o semenzale (nel caso di unità seminali indicare l’anno di maturazione). Il cartellino dovrà inoltre indicare, l’eventuale riferimento al certificato relativo alla micorrizazione, se trattasi di materiale geneticamente modificato e se il materiale è stato propagato per via vegetativa. Il modello di cartellino identificativo è riportato nell’allegato R.

     2. I semi possono essere commercializzati esclusivamente in imballaggi chiusi con dispositivi tali da diventare inservibili una volta aperti.

 

     Art. 95. (Adempimenti per la raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione del materiale di moltiplicazione).

     1. Le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione dei materiali di moltiplicazione forestale sono eseguite nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/ 105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) [97].

     2. Il materiale forestale di moltiplicazione delle specie indicate all’allegato N può essere commercializzato solamente se conforme ai pertinenti requisiti di cui all’allegato VII della direttiva 1999/105/CE.

 

     Art. 96. (Raccolta dei semi forestali).

     1. La raccolta dei semi forestali e di altro materiale di moltiplicazione nei boschi, negli arboreti e nelle piante iscritti al libro nazionale dei boschi da seme (L.N.B.S.) ed al libro regionale dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme (Libro regionale) deve essere effettuata in conformità al relativo disciplinare di gestione e previa comunicazione all’ente competente per territorio, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, lettera d) della l.r. 28/2001, da presentare almeno quindici giorni prima [98].

     2. Ai fini di garantire la certificazione del seme, la raccolta dei semi forestali nei boschi, negli arboreti e nelle piante non iscritti nei libri di cui al comma 1, deve essere autorizzata dall’ente competente per territorio, che ha tempo sessanta giorni per completare il procedimento, esaminati i requisiti del bosco con riferimento a quanto indicato ai punti 3), 4), 7), 10) dell’allegato III della direttiva 1999/105/CE.

     3. L’asportazione dal bosco del materiale di moltiplicazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata al nulla osta del titolare del bosco ed al rilascio da parte degli organi di vigilanza di apposita bolletta di accompagnamento che indichi il numero e il peso dei colli, il tipo di prodotto asportato (frutti, semi, strobili), il comune, la località di provenienza e la data [99].

     4. L’ente competente per territorio provvede ad inviare al Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana - Regione Umbria - copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi dei commi 1 e 2.

     5. Le procedure e gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 si applicano esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 33, comma 2, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 97. (Iscrizione e cancellazione dei boschi, degli arboreti e delle piante da seme).

     1. La predisposizione e tenuta del libro regionale di cui all’articolo 38 della l.r. 28/2001 è a cura della Giunta regionale su indicazioni fornite dalla Commissione regionale tecnico-scientifica.

     2. Il libro regionale dovrà essere realizzato entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento e potrà essere aggiornato con iscrizioni e cancellazioni mediante deliberazione della Giunta regionale.

     3. Nel libro regionale dovranno essere altresì riportate indicazioni sulle zone fitoclimatiche e geopedologiche preferenziali per l’utilizzo del materiale forestale di moltiplicazione ottenuto dai boschi, dagli arboreti e dalle piante iscritte nel libro stesso.

     4. L’iscrizione di boschi e arboreti nel libro regionale è subordinata alla rispondenza di tale materiale di base ai requisiti di cui agli allegati III, IV e V della direttiva 1999/105/CE rispettivamente per il materiale selezionato, qualificato e controllato e al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica.

     5. L’iscrizione di piante nel libro regionale è subordinata alla rispondenza di tale materiale ai requisiti di cui ai punti 4), 7), 9) e 10) di cui all’allegato III della direttiva 1999/105/CE.

 

     Art. 98. (Gestione dei boschi, degli arboreti e delle piante iscritte nel libro regionale) [100]

     1. Al fine di ottenere un miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione di seme, la Giunta regionale può approvare, per taluni boschi, arboreti o piante da seme iscritti al libro regionale di cui all’articolo 38 della l.r. 28/2001, un disciplinare di gestione redatto in conformità alle indicazioni riportate nell’Allegato S.

     2. Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel disciplinare di gestione di cui al comma 1 possono determinare la cancellazione del bosco dal libro regionale di cui all’articolo 38 della l.r. 28/2001.

 

     Art. 99. (Iscrizione e cancellazione dei cloni).

     1. La predisposizione del registro regionale di cui all’articolo 38, comma 2, della l.r. 28/2001 è a cura della Giunta regionale su indicazioni fornite dalla Commissione regionale tecnico-scientifica. Il registro regionale può essere aggiornato con iscrizioni e cancellazioni mediante deliberazione della Giunta regionale.

     2. L’utilizzo dei cloni iscritti nel registro regionale è possibile esclusivamente per la realizzazione di filari e di impianti per l’arboricoltura da legno e per la tartuficoltura; l’utilizzo dei cloni in imboschimenti e rimboschimenti è subordinato all’autorizzazione dell’ente competente per territorio previo parere della Commissione tecnico-consultiva.

     3. Nel registro regionale dovranno essere altresì riportate indicazioni sulle zone fitoclimatiche e geopedologiche preferenziali per l’utilizzo dei diversi cloni e le caratteristiche principali dei cloni stessi.

     4. L’iscrizione di cloni forestali nel registro regionale è subordinata alla rispondenza di tale materiale di base ai requisiti di cui agli allegati IV e V della direttiva 1999/105/CE rispettivamente per il materiale qualificato e controllato e al parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica.

     5. L’utilizzo di cloni forestali non iscritti nel registro regionale è permesso esclusivamente per scopi sperimentali e scientifici per la realizzazione di impianti per l’arboricoltura da legno nell’ambito di progetti di ricerca ai sensi dell’articolo 89 e previo parere della Commissione tecnico-scientifica.

 

     Art. 100. (Norme per le attività di vigilanza e controllo).

     1. Il Corpo forestale dello Stato, previa stipula di apposito accordo, provvede ad effettuare con cadenza minima semestrale controlli presso i vivai e le aziende autorizzate al fine di verificare il corretto adempimento alle norme stabilite dal presente titolo.

     2. Per le violazioni al presente titolo si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 22, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 100 bis. (Limite di superficie per l’esenzione dall’iscrizione all’elenco delle ditte boschive ed all’elenco degli operatori forestali) [101]

     1. Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il quale per l’utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 9, comma 1 della l.r. 28/2001 è fissato in un ettaro di bosco.

     2. Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il quale per l’utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 10, comma 1 della l.r. 28/2001 è fissato in un ettaro di bosco.

 

TITOLO XI

DITTE BOSCHIVE ED OPERATORI FORESTALI

 

     Art. 101. (Tenuta dell’elenco delle ditte boschive).

     1. Ai fini della prima costituzione degli elenchi delle ditte boschive di cui all’articolo 9 della l.r. 28/2001, il Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana provvede ad inviare a ciascun ente competente per territorio l’elenco delle ditte aventi sede nei rispettivi territori, già iscritte nell’albo istituito ai sensi della legge regionale 8 giugno 1981, n. 32, entro quindici giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Unitamente agli elenchi viene trasmessa anche la documentazione contenuta nei rispettivi fascicoli.

     2. L’elenco contiene:

     a) la ragione sociale o il nominativo della ditta;

     b) il comune in cui è localizzata la sede;

     c) l’indirizzo;

     d) partita IVA e/o codice fiscale;

     e) il numero del tesserino;

     f) la data di scadenza del tesserino;

     g) le date di inizio e termine degli eventuali periodi di sospensione;

     h) il punteggio ai sensi dell’articolo 103.

     3. L’elenco è suddiviso in tre fasce secondo quanto indicato all’articolo 103, oltre ad una fascia provvisoria equiparata alla fascia A, nella quale sono inserite temporaneamente le ditte in possesso di tesserino rilasciato ai sensi della l.r. 32/1981 e della deliberazione della Giunta regionale n. 77 del 30 gennaio 2002. Tali ditte rimangono inserite nella fascia provvisoria fino all’avvenuto rinnovo del tesserino secondo quanto indicato all’articolo 102.

     4. Gli enti competenti per territorio sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, per la costituzione di un’apposita banca dati:

a) l’elenco delle ditte boschive iscritte, completo della relativa data di scadenza del tesserino;

b) l’elenco delle ditte aventi sede in altre regioni cui è stato rilasciato il previsto attestato di idoneità [102].

 

     Art. 102. (Iscrizione, rinnovo, sospensione e revoca).

     1. Le ditte già iscritte all’elenco regionale previsto dall’articolo 6 della l.r. 32/1981 sono iscritte d’ufficio negli elenchi nell’ambito della fascia provvisoria di cui all’articolo 101, comma 3.

     2. Per la prima iscrizione all’elenco, gli interessati devono presentare all’ente competente per territorio specifica richiesta dichiarando:

     a) di essere iscritti alla C.C.I.A.A., da cui risulti che la ditta svolge l’attività di «taglia boschi» o equipollente;

     b) l’ attività di impresa svolta in precedenza;

     c) i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui all’articolo 103;

     d) di non aver subito precedenti revoche dell’idoneità all’utilizzazione dei boschi conto terzi.

     3. Agli iscritti all’elenco è rilasciato dall’ente competente per territorio, entro novanta giorni dalla richiesta di iscrizione, un tesserino valido per cinque anni. Il tesserino, redatto secondo le indicazioni fornite agli enti competenti per territorio dal Servizio programmazione forestale, faunistico-venatoria ed economia montana, contiene:

     a) cognome e nome (o ragione sociale);

     b) l’indirizzo della sede;

     c) la data del rilascio;

     d) la data di scadenza;

     e) il numero della tessera (per le nuove iscrizioni o in sede di rinnovo per le ditte già iscritte all’Albo regionale ex l.r. 32/1981, ogni ente competente per territorio attribuisce una propria numerazione progressiva accompagnata dalla lettera identificativa della rispettiva zona omogenea) [103];

     f) un apposito spazio per il rinnovo;

     g) un apposito spazio per le sospensioni;

     h) la firma del rappresentante legale dell’ente.

     4. Per il rinnovo del tesserino deve essere presentata domanda all’ente competente per territorio, completa delle dichiarazioni indicate al comma 2 e della dichiarazione di avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative ricevute e per le quali non sia stato opposto ricorso entro i termini, che provvede previa relazione degli organi di vigilanza. La procedura di rinnovo si conclude entro novanta giorni dalla domanda di rinnovo, comprensivi dei trenta giorni a disposizione degli organi di vigilanza per l’emissione del parere di competenza.

     5. L’ente competente per territorio in sede di rinnovo del tesserino, o precedentemente in caso di infrazioni particolarmente gravi previa segnalazione da parte degli organi di vigilanza, dispone la sospensione del tesserino per un periodo da sei mesi ad un anno in base al numero di infrazioni commesse e alla gravità delle stesse. Costituiscono in particolare motivo di sospensione del tesserino:

     a) il mancato rispetto dei divieti di cui al l’articolo 7, comma 1, della l.r. 28/2001;

     b) la realizzazione di strade rurali e forestali senza la prescritta autorizzazione;

     c) la trasformazione dei boschi cedui matricinati, intensamente matricinati o composti in boschi cedui semplici;

     d) essere stato condannato in via definitiva per violazione alle norme in materia di tutela ambientale e del paesaggio;

     e) il mancato rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 2, della l.r. 28/2001;

     f) l’esecuzione di operazioni di abbattimento, spalcatura e potatura, eseguite con la motosega da personale privo del patentino di cui all’articolo 10 della l.r. 28/2001.

     6. L’ente competente per territorio dispone la revoca del tesserino nel caso in cui si renda necessario procedere per la terza volta alla sospensione per un anno del tesserino.

     7. Coloro ai quali è stata disposta la revoca del tesserino ai sensi del presente regolamento non possono presentare richiesta di iscrizione all’elenco di cui all’articolo 9 della l.r. 28/2001.

     7 bis. Alle ditte boschive aventi sede legale in altre regioni, si applicano la sospensione e la revoca dell’attestato di idoneità di cui all’articolo 103, comma 3, secondo quanto indicato ai commi 5 e 6 [104].

 

     Art. 103. (Suddivisione in fasce delle ditte boschive).

     1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della l.r. 28/2001 le ditte sono attribuite alle rispettive fasce in base al punteggio raggiunto applicando i criteri di cui all’allegato T ed in particolare:

     a) fascia A: punteggio maggiore di 125;

     b) fascia B: punteggio compreso fra 50 e 125;

     c) fascia C: punteggio inferiore o uguale a 50.

     2. Gli interessati possono richiedere in qualsiasi momento la variazione del punteggio assegnato inviando specifica richiesta di modifica completa della dichiarazione relativa ai dati ed alle informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione del punteggio. L’ente competente per territorio provvede ad apportare le necessarie modifiche all’elenco entro trenta giorni dalla richiesta e solo nel caso in cui tale modifica comporti l’attribuzione della ditta a fascia diversa.

     3. Le ditte boschive aventi sede legale in altre regioni ai fini del rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 9, comma 2, della l.r. 28/2001 devono presentare a completamento dei certificati previsti dallo stesso articolo 9, comma 4, i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al comma 1. In caso di assenza dei dati ed informazioni necessarie ai fini dell’attribuzione del punteggio la ditta viene considerata appartenente alla fascia C di cui al l’articolo 9, comma 2, della l.r. 28/2001. Alle stesse ditte boschive l’ente competente per territorio rilascia un attestato di idoneità all’attività boschiva valevole cinque anni in cui è indicata la fascia ai sensi del comma 1 a cui la ditta è attribuita [105].

 

     Art. 104. (Elenco degli operatori forestali).

     1. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento gli enti competenti per territorio istituiscono l’elenco degli operatori forestali ai sensi dell’articolo 10 della l.r. 28/2001.

     2. Il patentino non è richiesto nelle fattispecie indicate all’articolo 10, comma 5, della l.r. 28/2001.

     3. L’elenco di cui al comma 1 contiene:

     a) il nominativo dell’operatore;

     b) la residenza;

     c) partita IVA e/o codice fiscale;

     d) il numero del patentino di cui all’articolo10 della l.r. 28/2001 (ogni ente competente per territorio attribuisce una propria numerazione progressiva accompagnata dalla lettera identificativa della rispettiva zona omogenea) [106];

     e) le date di inizio e termine degli eventuali periodi di sospensione;

     f) la fototessera.

     4. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, coloro i quali sono titolari di ditta boschiva iscritta all’elenco di cui all’articolo 101 o possono attestare di avere effettuato nel triennio precedente la presentazione della domanda almeno centoventi giornate lavorative in bosco come addetto all’uso della motosega per le operazioni di abbattimento, possono ottenere l’iscrizione all’elenco previa presentazione di domanda corredata dell’ attestazione di cui sopra sottoscritta dal datore di lavoro.

     5. Coloro i quali non siano in possesso dei requisiti indicati al comma 4, per l’iscrizione all’elenco devono sostenere una prova pratica presso l’ente competente per territorio alla quale hanno presentato domanda.

     6. La prova pratica è finalizzata a verificare che il richiedente ha sufficienti conoscenze sui seguenti aspetti:

     a) tecniche di utilizzo in sicurezza della motosega;

     b) tecniche per operare in sicurezza nei lavori in bosco;

     c) tecniche di abbattimento e potatura;

     d) dispositivi di protezione individuale per i lavori in bosco con particolare riferimento all’utilizzo della motosega;

     d bis) riconoscimento delle diverse tipologie di bosco presenti in Umbria, con particolare riferimento a quelle indicate agli articoli 23, 26 e 33 [107].

     7. L’ente competente per territorio, sulla base del numero delle infrazioni commesse e della gravità delle stesse, dispone, su segnalazione degli organi di vigilanza, la sospensione riferita alla stagione di taglio del patentino di cui all’articolo 10 della l.r. 28/2001 per un periodo da un mese a sei mesi, o la revoca nei casi di recidiva o di particolare gravità per i seguenti motivi:

     a) utilizzo della motosega senza i necessari dispositivi di protezione individuale;

     b) aver cagionato danni a terzi a causa del mancato rispetto delle tecniche per operare in sicurezza nei lavori in bosco;

     c) esecuzione di utilizzazioni che hanno comportato la conversione delle fustaie in boschi cedui o la trasformazione di boschi cedui matricinati, intensamente matricinati o composti in boschi cedui semplici.

     8. L’ente competente per territorio, su segnalazione degli organi di vigilanza delle infrazioni contestate al titolare del patentino, provvede a trasmettere le risultanze del procedimento sanzionatorio all’ente che ha rilasciato il patentino per la trascrizione delle stesse nell’elenco di cui al comma 1.

     9. In caso di revoca del patentino, gli interessati possono procedere alla richiesta di rilascio di un nuovo patentino non prima che sia trascorso un anno dall’avvenuta revoca e dopo avere sostenuto la relativa prova pratica di cui al comma 5.

 

TITOLO XII

PROTEZIONE DEGLI ALBERI

E DELLA FLORA SPONTANEA

 

     Art. 105. (Elenchi specie arboree, arbustive ed erbacee tutelate).

     1 L’elenco delle specie arboree sottoposte a tutela ai sensi dell’articolo 12 della l.r. 28/2001 è riportato nell’allegato U.

     2 L’elenco delle specie arbustive ed erbacee sottoposte a tutela ai sensi dell’articolo 14 della l.r. 28/2001 è riportato nell’allegato V.

     3 L’elenco delle specie arboree utilizzabili negli imboschimenti, rimboschimenti ed impianti di arboricoltura da legno ai sensi dell’articolo 15 della l.r. 28/2001 è riportato nell’allegato W.

 

     Art. 106. (Norme per la potatura ordinaria e straordinaria).

     1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della l.r. 28/2001, è considerata potatura ordinaria degli alberi non ricadenti nei boschi e negli impianti di arboricoltura da legno:

     a) la rimozione di rami secchi o seccaginosi;

     b) la potatura dei rami eseguita secondo le norme previste dall’articolo 12 del presente regolamento;

     c) la potatura della chioma verde che preveda il rilascio di almeno il cinquanta per cento rispettivamente dei rami principali e secondari presenti.

     2. Sono considerate potature straordinarie:

     a) la capitozzatura, consistente nel taglio della chioma di un albero, fusto compreso, ad una certa altezza da terra;

     b) lo sgamollo, consistente nel taglio di tutti i rami lungo il fusto principale, lasciando questo intatto fino alla sua cima;

     c) altri interventi di riduzione della chioma.

     3. Le potature ordinarie sono consentite, rispettando i periodi di intervento definiti nell’articolo 12, commi 1 e 2, e le tecniche di taglio definite nell’articolo 12, comma 3, del presente regolamento, purché non interessino rami di diametro superiore a quindici centimetri.

     4. La capitozzatura e lo sgamollo sono consentiti, rispettando i periodi di intervento definiti nell’articolo 12, commi 1 e 2 e le tecniche di taglio definite nell’articolo 12, comma 3, del presente regolamento, esclusivamente per gli alberi appartenenti alle seguenti specie o varietà: salici, gelsi, pioppi, olmo campestre, acero campestre, orniello e frassino ossifillo o a cipressi comuni e lecci mantenuti a siepe.

     5. Gli alberi censiti ai sensi dell’articolo 12, comma 4, della l.r. 28/2001 appartenenti alle specie di cui al precedente comma 4 possono essere capitozzati o sgamollati previa autorizzazione rilasciata secondo quanto indicato nell’articolo 13 della l.r. 28/2001.

     6. Altri interventi di riduzione della chioma possono essere autorizzati secondo quanto indicato nell’articolo 13 della l.r. 28/2001.

     7. L’autorizzazione prevista ai commi 5 e 6 è rilasciata entro novanta giorni dalla richiesta ed è subordinata alla valutazione che gli interventi proposti non compromettono la stabilità e le condizioni fitosanitarie degli alberi interessati.

     7 bis. Nel caso di violazioni alle norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o nel caso di interventi eseguiti senza l’autorizzazione prevista ai commi 5 e 6 o in difformità dalla stessa autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 48, comma 14 bis della l.r. 28/2001 [108].

 

     Art. 107. (Razionali operazioni colturali).

     1. Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della l.r. 28/2001, sono considerate razionali le seguenti operazioni colturali:

     a) gli interventi di spalcatura, potatura, capitozzatura e sgamollo se realizzati in conformità all’articolo 106 del presente regolamento;

     b) la ceduazione delle latifoglie in filari o piccoli gruppi se possiedono età superiore ai dieci anni e se effettuate in conformità agli articoli 11 e 24, con anticipazione di quindici giorni della stagione di taglio [109];

     c) il diradamento degli alberi nel caso di contatto delle chiome e comunque di intensità non superiore al cinquanta per cento del numero di alberi;

     d) il taglio di alberi singoli, non costituenti gruppi o filari, nei pascoli e terreni agrari.

     1 bis. Nel caso di violazioni alle norme contenute al comma 1, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 48, comma 14 bis della l.r. 28/2001 [110].

 

TITOLO XIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 108. (Norme transitorie).

     1. La disciplina di cui ai titoli II, VII e all’articolo 73 entra in vigore nella stagione silvana 2003-2004, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 27. Nella stagione silvana 2002-2003 per tali fattispecie rimane in vigore il regolamento regionale 8 giugno 1981, n. 1, nel rispetto dei limiti di estensione delle superfici utilizzate di cui all’articolo 27 del presente regolamento. Nel caso di superfici utilizzate superiori a quelle indicate all’articolo 27 si applica l’articolo 88.

     2. I turni minimi di cui all’articolo 26 entrano in vigore nella stagione silvana 2005-2006. Nelle stagioni silvane precedenti restano in vigore i turni minimi di cui all’articolo 52 del r.r. 1/1981.

     3. L’obbligo del tesserino per l’utilizzazione conto terzi dei boschi e del patentino per gli operatori forestali entrano in vigore:

     a) il 1° settembre 2003, per i tagli di utilizzazione dei boschi cedui di superficie accorpata superiore a un ettaro;

     b) il 1° settembre 2005, per i tagli di utilizzazione dei boschi cedui di superficie accorpata fino a un ettaro.

     4. Le autorizzazioni già acquisite nell’ambito del r.r. 1/1981 restano valide anche se relative a superfici di utilizzazione superiori ai limiti stabiliti all’articolo 27 e se non contengono i termini per la conclusione dei lavori gli interventi previsti devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

     5. Le richieste di autorizzazione relative ad interventi di cui al titolo II presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, sono istruite dall’ente competente per territorio nel rispetto delle norme stabilite dallo stesso regolamento. L’ente competente per territorio richiede, qualora necessario, la documentazione integrativa per il completamento del procedimento entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento.

     6. Le richieste di autorizzazione relative ad interventi diversi da quelli indicati al titolo II presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento sono istruite con riferimento alle norme di cui al r.r. 1/1981.

     7. I piani di gestione forestale autorizzati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento restano validi per l’intero periodo in essi indicato. In caso di mancato rispetto degli adempimenti previsti dai piani stessi si applicano le sanzioni indicate all’articolo 7, comma 8.

     8. Nel caso di alberi morti tutelati ai sensi del l’articolo 12, comma 2, della l.r. 28/2001 l’autorizzazione all’abbattimento è sostituito dal nulla osta. Il parere di cui all’articolo 3, comma 4, della l.r. 28/2001 è rilasciato entro trenta giorni lavorativi. Nel caso di abbattimento di alberi senza l’autorizzazione l’ente competente per territorio prescrive il reimpianto ai sensi dell’articolo 48, comma 4, della l.r. 28/2001, stabilendo modalità, tempi e quantità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, della l.r. 28/2001.

     9. Il materiale forestale di moltiplicazione già in possesso dei vivai prima dell’entrata in vigore del presente regolamento può essere coltivato, utilizzato e venduto sulla base delle norme vigenti precedentemente all’emanazione della l.r. 28/2001.

     10. Le autorizzazioni all’esercizio dell’attività vivaistica-forestale rilasciate ai sensi della legge 22 maggio 1973, n.269 restano valide sino alle determinazione che verranno assunte dalla Giunta regionale su proposta della Commissione tecnico-consultiva.

     11. Il disposto dell’articolo 6, comma 2 della l.r. 28/2001 ed il riferimento al tecnico abilitato all’esercizio della professione riportato nel regolamento è applicato in armonia con quanto stabilito dalla legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modifiche ed integrazioni.

     12. Fermi restando i termini massimi di tempo stabiliti dal regolamento per il rilascio delle autorizzazioni, comprensivi anche dell’acquisizione di eventuali pareri, gli enti competenti per territorio possono, anche in deroga alle norme del presente regolamento disciplinare l’organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro conferite.

 

     Art. 109. (Applicazione dell’articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29).

     1. Per gli interventi relativi alle materie indicate all’articolo 8 della l.r. 28/2001 che ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali la competenza è del sindaco ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29.

 

     Art. 110. (Piani di coltura e conservazione).

     1. I piani di coltura e conservazione di cui all’articolo 10 della legge 27 dicembre 1977 n. 984, sono approvati dall’ente competente per territorio entro novanta giorni dalla loro presentazione e devono contenere:

     a) descrizione dell’azienda e inquadramento stazionale;

     b) interventi selvicolturali previsti nei successivi dieci anni;

     c) imboschimenti e rimboschimenti previsti;

     d) impianti di arboricoltura da legno previsti;

     e) interventi previsti di costruzione e miglioramento della viabilità forestale;

     f) tempistica di attuazione dei singoli interventi previsti nel decennio;

     g) planimetria catastale a scala non inferiore a 1:5.000 con localizzazione degli interventi previsti.

     2. L’esecuzione dei singoli interventi è subordinata al rispetto delle prescrizioni e procedure previste dal presente regolamento.

     3. I PGF, di cui all’articolo 7, hanno valore di piani di coltura e conservazione.

 

     Art. 111. (Tariffe).

     1. Nell’allegato Z è riportata la tabella contenente le tariffe previste dall’articolo 48, comma 3, della l.r. 28/2001.

 

     Art. 111 bis. (Allegati) [111]

     1. La Giunta regionale, con proprio atto, può apportare eventuali modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al presente regolamento.

 

     Art. 112. (Abrogazioni).

     1. E’ abrogato il r.r. 1/1981.

     2. E’ abrogata la deliberazione della Giunta regionale 19 novembre 1996, n. 8219.

 

 

ALLEGATI  [112]


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[4] Comma aggiunto dall'art. 2 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[7] Comma così sostituito dall'art. 3 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[8] Comma inserito dall'art. 3 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[9] Comma così sostituito dall'art. 4 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[10] Comma inserito dall'art. 4 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[11] Comma inserito dall'art. 4 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[12] Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[13] Comma così modificato dall'art. 5 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[14] Comma così modificato dall'art. 6 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[16] Comma abrogato dall'art. 8 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[17] Comma così sostituito dall'art. 9 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[18] Comma così modificato dall'art. 9 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[19] Comma aggiunto dall'art. 9 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[20] Comma aggiunto dall'art. 9 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[21] Articolo inserito dall'art. 10 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[22] Comma così modificato dall'art. 11 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[23] Articolo inserito dall'art. 12 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[24] Articolo inserito dall'art. 12 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[25] Comma così modificato dall'art. 13 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[26] Comma così sostituito dall'art. 14 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[27] Lettera così modificata dall'art. 15 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[28] Lettera così modificata dall'art. 15 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[29] Comma così sostituito dall'art. 16 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[30] Comma così modificato dall'art. 16 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[31] Comma così sostituito dall'art. 17 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 18 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[33] Comma così modificato dall'art. 19 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[34] Comma così modificato dall'art. 19 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[35] Comma aggiunto dall'art. 20 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[36] Comma così modificato dall'art. 21 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[37] Comma aggiunto dall'art. 22 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[38] Comma aggiunto dall'art. 23 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[39] Comma così modificato dall'art. 23 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[40] Comma aggiunto dall'art. 24 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[41] Comma così sostituito dall'art. 25 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[42] Comma così modificato dall'art. 25 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[43] Comma così modificato dall'art. 26 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[44] Comma così modificato dall'art. 26 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[45] Comma così modificato dall'art. 26 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[46] Articolo inserito dall'art. 1 del R.R. 4 novembre 2013, n. 4.

[47] Comma così modificato dall'art. 27 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[48] Lettera così sostituita dall'art. 28 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[49] Comma così modificato dall'art. 28 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[50] Lettera così sostituita dall'art. 29 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[51] Lettera così sostituita dall'art. 29 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[52] Comma così modificato dall'art. 29 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[53] Lettera così sostituita dall'art. 30 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[54] Lettera così sostituita dall'art. 30 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[55] Comma così modificato dall'art. 30 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[56] Comma aggiunto dall'art. 30 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[57] Lettera così sostituita dall'art. 31 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[58] Lettera così modificata dall'art. 31 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[59] Comma così modificato dall'art. 31 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[60] Comma così modificato dall'art. 32 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[61] Lettera così sostituita dall'art. 33 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[62] Lettera così modificata dall'art. 33 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[63] Lettera così modificata dall'art. 33 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[64] Comma abrogato dall'art. 33 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[65] Comma così modificato dall'art. 34 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[66] Comma così modificato dall'art. 35 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[67] Comma così modificato dall'art. 36 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[68] Comma così modificato dall'art. 36 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[69] Comma così sostituito dall'art. 37 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[70] Comma così sostituito dall'art. 37 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[71] Comma così modificato dall'art. 37 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[72] Comma così sostituito dall'art. 38 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[73] Comma così modificato dall'art. 38 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[74] Comma così sostituito dall'art. 39 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[75] Comma così modificato dall'art. 39 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[76] Lettera così sostituita dall'art. 40 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[77] Lettera così sostituita dall'art. 40 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[78] Lettera così sostituita dall'art. 40 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[79] Comma così modificato dall'art. 40 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[80] Lettera così sostituita dall'art. 41 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[81] Lettera così sostituita dall'art. 41 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[82] Lettera così sostituita dall'art. 41 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[83] Comma così modificato dall'art. 41 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[84] Articolo inserito dall'art. 42 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[85] Comma così modificato dall'art. 43 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[86] Comma così modificato dall'art. 44 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[87] Lettera così sostituita dall'art. 44 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[88] Comma così modificato dall'art. 44 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[89] Lettera così modificata dall'art. 45 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[90] Comma aggiunto dall'art. 45 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[91] Comma aggiunto dall'art. 45 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[92] Comma aggiunto dall'art. 45 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[93] Comma così sostituito dall'art. 46 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[94] Comma aggiunto dall'art. 46 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[95] Comma aggiunto dall'art. 46 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[96] Articolo inserito dall'art. 47 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[97] Comma così sostituito dall'art. 48 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[98] Comma così modificato dall'art. 49 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[99] Comma così modificato dall'art. 49 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[100] Articolo così sostituito dall'art. 50 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[101] Articolo inserito dall'art. 51 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[102] Comma così sostituito dall'art. 52 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[103] Lettera così modificata dall'art. 53 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[104] Comma aggiunto dall'art. 53 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[105] Comma così modificato dall'art. 54 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[106] Lettera così modificata dall'art. 55 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[107] Lettera aggiunta dall'art. 55 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[108] Comma aggiunto dall'art. 56 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[109] Lettera così modificata dall'art. 57 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[110] Comma aggiunto dall'art. 57 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[111] Articolo inserito dall'art. 58 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

[112] Gli allegati B, C, F, G, H, I/a, I/b, L, N, P, T, V, W e Z sono stati così sostituiti dall'art. 60 del R.R. 16 luglio 2012, n. 11.