§ 3.2.189 - R.R. 16 luglio 2012, n. 11.
Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28).


Settore:Codici regionali
Regione:Umbria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:16/07/2012
Numero:11


Sommario
Art. 1.  (Modificazioni ed integrazioni all’art. 1)
Art. 2.  (Integrazione all’art. 4)
Art. 3.  (Modificazione e integrazione all’art. 5)
Art. 4.  (Modificazione ed integrazioni all’art. 6)
Art. 5.  (Modificazioni all’art. 8)
Art. 6.  (Modificazione all’art. 9)
Art. 7.  (Modificazione all’art. 17)
Art. 8.  (Modificazione all’art. 18)
Art. 9.  (Modificazioni ed integrazioni all’art. 19)
Art. 10.  (Integrazione del r.r. 7/2002)
Art. 11.  (Modificazione all’art. 20)
Art. 12.  (Integrazione del r.r. 7/2002)
Art. 13.  (Modificazione all’art. 21)
Art. 14.  (Modificazione all’art. 24)
Art. 15.  (Modificazioni all’art. 26)
Art. 16.  (Modificazioni all’art. 27)
Art. 17.  (Modificazione all’art. 28)
Art. 18.  (Sostituzione dell’art. 30)
Art. 19.  (Modificazioni all’art. 33)
Art. 20.  (Integrazioni all’art. 34)
Art. 21.  (Modificazione all’art. 37)
Art. 22.  (Integrazione all’art. 38)
Art. 23.  (Modificazione ed integrazione all’art. 42)
Art. 24.  (Integrazione all’art. 51)
Art. 25.  (Modificazioni all’art. 52)
Art. 26.  (Modificazioni all’art. 56)
Art. 27.  (Modificazione all’art. 57)
Art. 28.  (Modificazioni all’art. 58)
Art. 29.  (Modificazioni all’art. 59)
Art. 30.  (Modificazioni ed integrazione all’art. 60)
Art. 31.  (Modificazioni all’art. 61)
Art. 32.  (Modificazione all’art. 63)
Art. 33.  (Modificazioni ed integrazioni all’art. 64)
Art. 34.  (Modificazione all’art. 65)
Art. 35.  (Modificazione all’art. 70)
Art. 36.  (Modificazioni all’articolo 73)
Art. 37.  (Modificazioni ed integrazione all’art. 77)
Art. 38.  (Modificazione ed integrazione all’art. 78)
Art. 39.  (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 79)
Art. 40.  (Modificazioni ed integrazione all’art. 81)
Art. 41.  (Modificazioni ed integrazione all’art. 82)
Art. 42.  (Integrazione al r.r. 7/2002)
Art. 43.  (Modificazione all’art. 83)
Art. 44.  (Modificazioni ed integrazione all’art. 84)
Art. 45.  (Modificazione ed integrazioni all’art. 85)
Art. 46.  (Modificazione ed integrazioni all’art. 86)
Art. 47.  (Integrazione al r.r. 7/2002)
Art. 48.  (Modificazione all’art. 95)
Art. 49.  (Modificazioni all’art. 96)
Art. 50.  (Sostituzione dell’art. 98)
Art. 51.  (Integrazione al r.r. 7/2002)
Art. 52.  (Modificazione all’art. 101)
Art. 53.  (Modificazione ed integrazione all’art. 102)
Art. 54.  (Modificazione all’art. 103)
Art. 55.  (Modificazione ed integrazione all’art. 104)
Art. 56.  (Integrazione all’art. 106)
Art. 57.  (Modificazione ed integrazione all’art. 107)
Art. 58.  (Integrazione al r.r. 7/2002)
Art. 59.  (Norma finale)
Art. 60.  (Sostituzione degli Allegati al r.r. 7/2002)


§ 3.2.189 - R.R. 16 luglio 2012, n. 11.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28).

(B.U. 25 luglio 2012, n. 32 - S.O. n. 1)

 

Art. 1. (Modificazioni ed integrazioni all’art. 1)

1. Il comma 3 dell’articolo 1 del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28), è sostituito dal seguente:

“3. Ai sensi dell’articolo 8, comma 3 della l.r. 28/2001 tutti gli interventi di cui al Titolo II o autorizzati ai sensi dello stesso Titolo II sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 149, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137).”.

2. Il comma 4 dell’articolo 1 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

“4. Per gli interventi che interessano aree o ambiti territoriali tutelati ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 42/2004, delle norme comunitarie di cui alla Direttiva del Consiglio 92/43 CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e delle norme in materia di parchi ed aree protette, restano ferme le rispettive discipline vigenti.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nel caso di interventi edilizi che interessano i terreni vincolati per scopi idrogeologici, si applica quanto stabilito dall’articolo 22 bis della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l’attività edilizia), fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 8 della stessa l.r. 1/2004.”.

 

     Art. 2. (Integrazione all’art. 4)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 del r.r. 7/2002, sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Per il mancato adempimento previsto al comma 1, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 12, della l.r. 28/2001.

3 ter. Nel caso di interventi selvicolturali conto terzi eseguiti da ditte boschive non iscritte all’elenco di cui all’articolo 9 della l.r. 28/2001, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori, dandone comunicazione all’ente competente per territorio ai fini dell’emissione di un’ordinanza di sospensione, e si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 ed 11 della l.r. 28/2001.

3 quater. Nel caso di interventi selvicolturali non finalizzati a soddisfare i fabbisogni dell’azienda agricola ed eseguiti con operatori non muniti di patentino ai sensi dell’articolo 10, comma 2 della l.r. 28/2001, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 3 ed 11 della l.r. 28/2001.”.

 

     Art. 3. (Modificazione e integrazione all’art. 5)

1. Il comma 2 dell’articolo 5 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

“2. Nei boschi di alto fusto le piante che si intendono abbattere devono essere contrassegnate sull’intera superficie di intervento, con vernice indelebile o con impronta del martello forestale.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nei boschi cedui in conversione le piante che si intendono abbattere devono essere contrassegnate, su una superficie dimostrativa non inferiore al venti per cento della superficie di intervento, con vernice indelebile o con impronta del martello forestale.”.

 

     Art. 4. (Modificazione ed integrazioni all’art. 6)

1. Il comma 4 dell’articolo 6 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

“4. Per la realizzazione degli interventi previsti dal PPT di superficie accorpata superiore a cinque ettari, deve essere effettuata la contrassegnatura del bosco secondo le modalità previste all’articolo 5, commi 2, 2 bis, 3 e 4.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 6 del r.r. 7/2002, sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Per i mancati adempimenti previsti al comma 4, gli organi di vigilanza intimano la sospensione dei lavori fino ad avvenuta contrassegnatura del bosco.

4 ter. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori di cui al comma 4 bis gli stessi non vengano sospesi, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.”.

 

     Art. 5. (Modificazioni all’art. 8)

1. Al comma 1 dell’articolo 8 del r.r. 7/2002, le parole: “comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “unione speciale di comuni”.

2. Al comma 2 dell’articolo 8 del r.r. 7/2002, le parole: “dalle Comunità montane” sono sostituite dalle seguenti: “dalle unioni speciale di comuni”.

 

     Art. 6. (Modificazione all’art. 9)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 del r.r. 7/2002, le parole: “al limite altitudinale della vegetazione arborea attuale” sono sostituite dalle seguenti: “a quote superiori a 1.500 metri sul livello del mare”.

 

     Art. 7. (Modificazione all’art. 17)

1. Al comma 2 dell’articolo 17 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “della l.r. 28/2001” sono aggiunte le seguenti: “in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato”.

 

     Art. 8. (Modificazione all’art. 18)

1. Il comma 6 dell’articolo 18 del r.r. 7/2002 è abrogato.

 

     Art. 9. (Modificazioni ed integrazioni all’art. 19)

1. Il comma 2 dell’articolo 19 del r.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

“2. L’ente competente per territorio stabilisce i casi in cui il materiale legnoso, che risulta alterato dagli agenti patogeni, deve essere completamente rimosso o distrutto.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 19 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “di inadempienza.” è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso che l’intervento venga effettuato direttamente dal proprietario deve essere presentata comunicazione di intervento conforme all’Allegato H.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 19 del r.r. 7/2002, sono aggiunti i seguenti:

“4 bis. Nel caso di interventi eseguiti senza la comunicazione prevista al comma 3, gli organi di vigilanza possono intimare la sospensione dei lavori e si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

4 ter. Nel caso che a seguito di intimazione alla sospensione dei lavori di cui al comma 4 bis gli stessi non vengano sospesi, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.”.

 

     Art. 10. (Integrazione del r.r. 7/2002)

1. Dopo l’articolo 19 del r.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:

“Art. 19 bis. (Sostituzione nella gestione dei boschi)

1. Ai sensi dell’articolo 32, comma 3 della l.r. 28/2001, l’Agenzia forestale regionale può sostituirsi, su indicazione dell’unione speciale di comuni o della Regione, nella gestione dei boschi abbandonati affetti da evidenti processi di degrado nei seguenti casi:

a) per la realizzazione di fasce antincendio nelle aree a rischio di incendio;

b) nel caso ricorrente all’articolo 18, comma 4;

c) nel caso di instabilità fisico-meccanica di soprassuoli posti al margine di strutture, infrastrutture o aree ad uso pubblico.”.

 

     Art. 11. (Modificazione all’art. 20)

1. Al comma 6 dell’articolo 20 del r.r. 7/2002, le parole: “per i motivi indicati al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “da parte di animali pascolanti,”.

 

     Art. 12. (Integrazione del r.r. 7/2002)

1. Dopo l’articolo 20 del r.r. 7/2002 sono aggiunti i seguenti:

“Art. 20 bis. (Realizzazione e manutenzione di appostamenti fissi di caccia)

1. Negli appostamenti fissi di caccia realizzati in data successiva al 1° settembre 2012 ed autorizzati ai sensi della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono consentiti nel primo anno dal rilascio della suddetta autorizzazione e previa comunicazione all’ente competente per territorio, il taglio dei polloni su una superficie non superiore a 1.000 metri quadrati e la potatura e spalcatura degli alberi nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 12.

2. Negli appostamenti fissi esistenti alla data del 1° settembre 2012 sono consentiti l’abbassamento periodico dei polloni, previa preventiva comunicazione all’ente competente per territorio che rimane valida per i singoli periodi per i quali l’appostamento è autorizzato su tutta la superficie già sottoposta a precedenti interventi di abbassamento, e la potatura e spalcatura degli alberi nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 12.

3. L’esecuzione di potature e spalcature in deroga a quanto stabilito all’articolo 12 può essere autorizzata dall’ente competente per territorio che può dettare opportune prescrizioni in relazione alla specie arborea, all’età e alle condizioni di salute delle piante interessate, al fine di garantire la stabilità e vitalità delle stesse.

4. In caso di mancato rinnovo, alla scadenza, delle autorizzazioni per appostamento fisso, il titolare deve provvedere al taglio raso terra dei polloni precedentemente abbassati ai sensi dei commi 1 e 2.

5. Per l’esecuzione di interventi in difformità alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, si applica la sanzione di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

6. Per la mancata presentazione di comunicazione di intervento ai sensi dei commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

7. Per l’esecuzione di interventi senza l’autorizzazione di cui al comma 3 e la mancata esecuzione degli interventi previsti al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001.

8. Per l’esecuzione di interventi difformi all’autorizzazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 9, lettera a) e 12 della l.r. 28/2001.

 

Art. 20 ter. (Gestione dei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali)

1. Nei boschi in cui sono presenti tartufaie naturali sono consentiti gli interventi e le operazioni disciplinati dalla legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).

2. Nel caso di interventi di potatura delle piante simbionti diversi da quelli indicati all’articolo 12 o non previsti dal piano triennale di miglioramento delle tartufaie di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) della l.r. 6/1994, deve essere presentata comunicazione, conforme all’Allegato H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

3. Nel caso di interventi selvicolturali che interessano i boschi di cui al comma 1, l’ente competente per territorio può impartire particolari prescrizioni di intervento finalizzate alla conservazione e al miglioramento dei boschi stessi.

4. Per il mancato adempimento a quanto indicato al comma 2, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2011.

5. Per il mancato rispetto delle prescrizioni previste al comma 3, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 9, lettera a) e 12 della l.r. 28/2011.”.

 

     Art. 13. (Modificazione all’art. 21)

1. Al comma 5 dell’articolo 21 del r.r. 7/2002, le parole: “dell’ente competente per territorio” sono sostituite dalle seguenti: “dell’Agenzia forestale regionale”.

 

     Art. 14. (Modificazione all’art. 24)

1. Il comma 3 dell’articolo 24 del r.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

“3. L’esbosco del materiale legnoso, già allestito entro i termini indicati al comma 1, deve avvenire immediatamente e comunque entro quarantacinque giorni dalla data di chiusura della stagione di taglio di cui ai commi 1 e 2. Il materiale commerciabile, quando non esboscato, deve essere concentrato negli spazi vuoti da ceppaie. Entro i successivi sessanta giorni l’esbosco del materiale già depezzato può avvenire tramite teleferiche, risine, animali da soma o altri sistemi e attrezzature che non danneggiano i ricacci delle ceppaie.”.

 

     Art. 15. (Modificazioni all’art. 26)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 26 del r.r. 7/2002, la parola: “quaranta” è sostituita dalla seguente: “cinquanta”.

2. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 26 del r.r. 7/2002, la parola: “quindici” è sostituita dalla seguente: “dieci”.

 

     Art. 16. (Modificazioni all’art. 27)

1. L’articolo 27, comma 1 del r.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

“1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 4, commi 1 e 2 nei boschi governati a ceduo, l’estensione di ogni singola superficie utilizzata accorpata all’interno di una stessa proprietà non può superare il limite di dieci ettari.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 27 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “l.r. 28/2001.” è aggiunto il seguente periodo:

“Si considera irregolare solo la porzione di bosco tagliata in eccesso rispetto a quella indicata nella comunicazione o autorizzata.”.

 

     Art. 17. (Modificazione all’art. 28)

1. Il comma 2 dell’articolo 28 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

“2. Sono consentiti gli interventi finalizzati alla selezione ed allevamento di specie a legname pregiato presenti nel bosco o al miglioramento della biodiversità.”.

 

     Art. 18. (Sostituzione dell’art. 30)

1. L’articolo 30 del r.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 30

(Trattamento delle matricine)

1. Nella scelta delle matricine deve prevalere un criterio di tipo qualitativo in modo da rilasciare per il turno successivo i soggetti meglio conformati e più vigorosi, mantenendo una distribuzione possibilmente uniforme su tutta la superficie utilizzata o per gruppi.

2. Nel caso di rilascio di matricine per gruppi, i gruppi devono avere larghezza minima, misurata al piede degli alberi posti al margine del gruppo, non inferiore a quattro metri e la superficie occupata da ogni gruppo non può essere inferiore alla superficie che ha come diametro la metà dell’altezza media delle matricine. La distanza fra i singoli gruppi, misurata fra la proiezione delle chiome degli alberi posti ai margini dei gruppi, deve essere compresa tra una volta ed una volta e mezzo il valore dell’altezza media delle matricine, per una distanza massima di trenta metri. I gruppi così determinati devono costituire porzioni del soprassuolo escluse dall’intervento di utilizzazione.

3. Eventuali diradamenti all’interno dei gruppi devono essere autorizzati sulla base di un progetto di taglio redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 52.

4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 e per gli interventi difformi all’autorizzazione di cui al comma 3, si applica la sanzione di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.”.

5. Per l’esecuzione di interventi senza l’autorizzazione di cui al comma 3, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, commi 9, lettera a) e 11 della l.r. 28/2001.”.

 

     Art. 19. (Modificazioni all’art. 33)

1. Al comma 5 dell’articolo 33 del r.r. 7/2002, le parole: “valori minimi stabiliti o autorizzati” sono sostituite dalle seguenti: “valori di 2/3 per le piante dell’età del turno, e a 1/3 per quelle di età multipla del turno, calcolati sul numero minimo stabilito al comma 1 o ai valori autorizzati di cui al comma 4".

2. Al comma 6 dell’articolo 33 del r.r. 7/2002, le parole: “valori massimi stabiliti” sono sostituite dalle seguenti: “valori massimi di consistenza complessiva indicati al comma 1”.

 

     Art. 20. (Integrazioni all’art. 34)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 34 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

“2 bis. Nel caso in cui la riduzione del venti per cento comporti un numero di matricine inferiore al numero massimo indicato all’articolo 33, comma 1, le matricine possono essere rilasciate nel rispetto di quanto stabilito dallo stesso articolo 33.”.

 

     Art. 21. (Modificazione all’art. 37)

1. Al comma 2 dell’articolo 37 del r.r. 7/2002, le parole: “dall’articolo 43" sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 42".

 

     Art. 22. (Integrazione all’art. 38)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 38 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

“2 bis. La capacità rigenerativa del bosco può essere valutata sulla base di utilizzazioni recenti in boschi limitrofi che avevano struttura ed età simile o sulla base dei seguenti aspetti:

a) capacità pollonifera delle specie principali;

b) stato fitosanitario e vigoria del popolamento;

c) intensità della matricinatura preesistente;

d) densità di ceppaie per ettaro;

e) numero di polloni presenti su ciascuna ceppaia.”.

 

     Art. 23. (Modificazione ed integrazione all’art. 42)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 42 del r.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Per la realizzazione di diradamenti di intensità superiore a quella indicata ai commi 1 e 2 deve essere presentato un progetto di taglio redatto da tecnico abilitato all’esercizio della professione in conformità a quanto indicato all’articolo 5, ed autorizzato dall’ente competente per territorio, con i procedimenti amministrativi indicati all’articolo 52.”.

2. Al comma 4 dell’articolo 42 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “commi 1 e 2” sono aggiunte: “e per interventi difformi dal progetto autorizzato di cui al comma 3 bis”.

 

     Art. 24. (Integrazione all’art. 51)

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 51 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

“10 bis. Nel caso di realizzazione di interventi senza l’autorizzazione indicata al comma 5, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, commi 3 e 7 della l.r. 28/2001.”.

 

     Art. 25. (Modificazioni all’art. 52)

1. Il comma 1 dell’articolo 52 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

“1. Il rilascio dell’autorizzazione dei PPT, dei PGF e dei PFC, da parte dell’ente competente per territorio, è subordinato al possesso dell’autorizzazione prevista dalle vigenti norme di tutela ambientale e del paesaggio se gli stessi contengono interventi non disciplinati dal Titolo II o interventi non autorizzabili, dall’ente competente per territorio, ai sensi del medesimo Titolo II.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 52 del r.r. 7/2002, le parole: “nel rispetto delle norme del presente regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del presente regolamento”.

 

     Art. 26. (Modificazioni all’art. 56)

1. Al comma 1 dell’articolo 56 del r.r. 7/2002, le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4”.

2. Al comma 4 dell’articolo 56 del r.r. 7/2002, le parole: “all’articolo 55" sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 57".

3. Al comma 5 dell’articolo 56 del r.r. 7/2002, le parole: “ai comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “al comma 4”.

 

     Art. 27. (Modificazione all’art. 57)

1. Al comma 1 dell’articolo 57 del r.r. 7/2002, le parole: “nel rispetto delle norme del presente regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del presente regolamento”.

 

     Art. 28. (Modificazioni all’art. 58)

1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 58 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

“b) relazione geologica che definisca in particolare la geomorfologia dei luoghi, il livello di pericolosità idrogeologica, le condizioni di stabilità prima e dopo l’intervento e le metodologie da adottare per evitare dissesti ed erosioni anche in zone esterne a quelle di intervento;”.

2. Al comma 5 dell’articolo 58 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “l.r. 28/2001” sono aggiunte le seguenti: “in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato”.

 

     Art. 29. (Modificazioni all’art. 59)

1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 59 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

“b) relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano, in particolare, il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l’intervento;”.

2. La lettera d) del comma 4 dell’articolo 59 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

“d) sezioni e profilo del dissesto prima e dopo l’intervento di stabilizzazione con individuazione delle superfici di scorrimento;”.

3. Al comma 5 dell’articolo 59 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “l.r. 28/2001” sono aggiunte le seguenti: “in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato”.

 

     Art. 30. (Modificazioni ed integrazione all’art. 60)

1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 60 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

“b) relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano, in particolare, il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l’intervento;”.

2. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 60 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

“b) relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano, in particolare, il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l’intervento;”.

3. Al comma 6 dell’articolo 60 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “l.r. 28/2001” sono aggiunte le seguenti: “in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato”.

4. Dopo il comma 6 dell’articolo 60 del r.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Sono consentiti gli interventi di manutenzione degli invasi collinari o laghetti esistenti che non alterano dimensioni e caratteristiche previste nel progetto autorizzato.”.

 

     Art. 31. (Modificazioni all’art. 61)

1. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 61 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

“b) relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano in particolare il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l’intervento;”.

2. Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 61 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “a valle” sono aggiunte le seguenti: “completi di computo degli scavi e dei riporti”.

3. Al comma 4 dell’articolo 61 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “l.r. 28/2001” sono aggiunte le seguenti: “in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato”.

 

     Art. 32. (Modificazione all’art. 63)

1. Al comma 4 dell’articolo 63 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “l.r. 28/2001” sono aggiunte le seguenti: “in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.”.

 

     Art. 33. (Modificazioni ed integrazioni all’art. 64)

1. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 64 del r.r. 7/2002 è sostituita dalla seguente:

“b) modeste opere edilizie quali: cordoli; recinzioni diverse da quelle indicate alla lettera b), comma 2 e che comportano muri di sostegno con fondazioni profonde fino a mezzo metro e la cui altezza fuori terra sia inferiore a mezzo metro; pavimentazioni in lastre per percorsi pedonali di accesso ad abitazioni autorizzate; pavimentazioni che non comportano impermeabilizzazione del suolo; piccole tettorie con opere fondali aventi una profondità inferiore a mezzo metro e di ampiezza fino a trenta metri quadrati; fondazioni per pali di linee elettriche;”.

2. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 64, dopo le parole: “in bosco” è aggiunto il seguente periodo: “. Sono ricompresi negli impianti a rete le adduzioni per scopi idrici ed idropotabili che rispettano i limiti indicati alle lettere g) ed h), i collettori fognari collegati alla rete fognaria pubblica, i serbatoi di combustibile, la realizzazione di sostegni con blocco di fondazione e la posa di cavo elettrico interrato per il collegamento alla rete elettrica a bassa tensione che interessano il lotto da servire o il lotto limitrofo”.

3. Alla lettera e) del comma 4 dell’articolo 64 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “spessore massimo di cinquanta centimetri,” sono aggiunte le seguenti: “riguardi esclusivamente materiale terroso presente nell’appezzamento,”.

4. Il comma 6 dell’articolo 64 del r.r. 7/2002 è abrogato.

 

     Art. 34. (Modificazione all’art. 65)

1. Al comma 3 dell’articolo 65 del r.r. 7/2002, le parole: “nel rispetto delle norme del presente regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del presente regolamento”.

 

     Art. 35. (Modificazione all’art. 70)

1. Al comma 1 dell’articolo 70 del r.r. 7/2002, le parole: “nel rispetto delle norme del presente regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del presente regolamento”.

 

     Art. 36. (Modificazioni all’articolo 73)

1. Al comma 3 dell’articolo 73 del r.r. 7/2002, la parola: “numerato” è soppressa.

2. Al comma 8 dell’articolo 73 del r.r. 7/2002, le parole: “comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2” e le parole: “di taglio” sono soppresse.

 

     Art. 37. (Modificazioni ed integrazione all’art. 77)

1. Il comma 1 dell’articolo 77 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

“1. Si definisce manutenzione ordinaria di strade o piste principali esistenti la serie di interventi che per ripristinare le condizioni di percorribilità non modificano la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale e lo sviluppo planimetrico del tracciato.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 77 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

“2. La manutenzione ordinaria può prevedere:

a) il ripristino del piano rotabile mediante operazioni di livellamento, per uno spessore massimo di venti centimetri, nel caso di erosione superficiale del piano rotabile o delle scarpate;

b) i ricarichi del fondo con tout-venant di cava o pietrisco bituminoso nel caso di strade;

c) il taglio della vegetazione arborea e/o arbustiva che ha invaso il piano rotabile, le cunette o le banchine o che impedisce la percorribilità;

d) il ripristino di eventuali opere di presidio;

e) il ripristino delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti.”.

3. Al comma 6 dell’articolo 77 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “l.r. 28/2001” sono aggiunte le seguenti: “in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato”.

 

     Art. 38. (Modificazione ed integrazione all’art. 78)

1. Il comma 1 dell’articolo 78 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

“1. Si definisce manutenzione straordinaria di strade esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta insufficiente e deve essere migliorata; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e possono prevedere:

a) la modifica della larghezza del piano rotabile, fino ad un massimo di tre metri e cinquanta comprese eventuali cunette e banchine;

b) la modifica delle scarpate di monte e di valle;

c) la modifica della pendenza longitudinale;

d) l’estirpazione della vegetazione arborea e arbustiva che ha invaso il piano rotabile;

e) la realizzazione di eventuali opere di presidio;

f) la realizzazione delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti.”.

2. Al comma 7 dell’articolo 78 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “l.r. 28/2001” sono aggiunte le seguenti: “in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato”.

 

     Art. 39. (Modificazioni ed integrazioni all’articolo 79)

1. Il comma 1 dell’articolo 79 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

“1. Si definisce manutenzione straordinaria di piste principali esistenti la serie di interventi che vengono eseguiti esclusivamente quando la percorribilità prevista risulta insufficiente o resa impossibile da smottamenti o crolli; tali interventi non devono modificare lo sviluppo planimetrico del tracciato e possono prevedere:

a) la modifica della larghezza del piano rotabile, fino a un massimo di tre metri comprese eventuali cunette e banchine;

b) la modifica delle scarpate di monte fino ad un’altezza massima totale di un metro, per tratti non superiori a cinquanta metri continui;

c) la modifica delle scarpate di valle;

d) la modifica della pendenza longitudinale;

e) l’estirpazione della vegetazione arborea e arbustiva che ha invaso il piano rotabile;

f) la realizzazione di eventuali opere di presidio;

g) la realizzazione delle opere di sgrondo delle acque superficiali e gli eventuali attraversamenti di fossi e torrenti.”.

2. Al comma 6 dell’articolo 79 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “l.r. 28/2001” sono aggiunte le seguenti: “in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato”.

 

     Art. 40. (Modificazioni ed integrazione all’art. 81)

1. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 81 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

“e) profilo longitudinale e profilo delle pendenze o inclinazioni in scala 1:2.000 o 1:1.000;”.

2. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 81 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

“f) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala non inferiore a 1:50, con almeno una sezione ogni cento metri di lunghezza del percorso e comunque almeno tre sezioni;”.

3. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 81 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

“h) particolari delle eventuali opere di sostegno, delle opere d’arte per lo sgrondo delle acque e per l’attraversamento di fossi e torrenti, in scala non inferiore a 1:50;”.

4. Al comma 5 dell’articolo 81 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “l.r. 28/2001” sono aggiunte le seguenti: “in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato”.

 

     Art. 41. (Modificazioni ed integrazione all’art. 82)

1. La lettera e) del comma 3 dell’articolo 82 del r.r. 7/2002, è sostituta dalla seguente:

“e) profilo longitudinale e profilo delle pendenze o inclinazioni in scala 1:2.000 o 1:1.000;”.

2. La lettera f) del comma 3 dell’articolo 82 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

“f) sezioni trasversali di scavo e riporto in scala non inferiore a 1:50, con almeno una sezione ogni cento metri di lunghezza del percorso e comunque almeno tre sezioni;”.

3. La lettera h) del comma 3 dell’articolo 82 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

“h) particolari delle eventuali opere di sostegno, delle opere d’arte per lo sgrondo delle acque e per l’attraversamento di fossi e torrenti, in scala non inferiore a 1:50;”.

4. Al comma 6 dell’articolo 82 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “l.r. 28/2001” sono aggiunte le seguenti: “in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato”.

 

     Art. 42. (Integrazione al r.r. 7/2002)

1. Dopo l’articolo 82 del r.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:

“Art. 82 bis. (Realizzazione e manutenzione di sentieri e mulattiere)

1. È ammessa, previa comunicazione conforme all’Allegato H, la realizzazione e il ripristino di sentieri e mulattiere di larghezza fino ad un metro e mezzo che comporti esclusivamente il taglio al colletto di eventuali polloni e interventi di piccola entità come definiti all’articolo 64, comma 4.

2. La realizzazione e ripristino di sentieri e mulattiere di larghezza fino ad un metro e mezzo che prevedono interventi diversi da quelli disciplinati al comma 1 devono essere autorizzati dall’ente competente per territorio secondo quanto previsto all’articolo 83, comma 3.

3. Per il mancato adempimento previsto al comma 1, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 48, comma 12 della l.r. 28/2001.

4. Per il mancato rispetto dei limiti e delle caratteristiche stabiliti al comma 1 o per l’esecuzione di interventi senza l’autorizzazione prevista al comma 2 o in contrasto con l’autorizzazione stessa, si applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 48, comma 11 della l.r. 28/2001, in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato.”.

 

     Art. 43. (Modificazione all’art. 83)

1. Al comma 3 dell’articolo 83 del r.r. 7/2002, le parole: “articoli 78, comma 3 e 79, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 78, comma 3, 79, comma 2 e 82 bis, comma 2”.

 

     Art. 44. (Modificazioni ed integrazione all’art. 84)

1. Al comma 1 dell’articolo 84 del r.r. 7/2002, le parole: “a rete deve” sono sostituite dalle seguenti: “a rete, diverse da quelle indicate all’articolo 64, commi 2 e 4, deve”.

2. La lettera b) del comma 3 dell’articolo 84 del r.r. 7/2002, è sostituita dalla seguente:

“b) relazione geologica e relazione geotecnica comprensive del piano di indagini mirate alla caratterizzazione fisico, meccanica, sismica delle terre e che definiscano, in particolare, il livello di pericolosità idrogeologica prima e dopo l’intervento;”.

3. Al comma 4 dell’articolo 84 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “l.r. 28/2001” sono aggiunte le seguenti: “in relazione sia alla superficie interessata che per ogni metro cubo di terreno movimentato o scavato”.

 

     Art. 45. (Modificazione ed integrazioni all’art. 85)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 85 del r.r. 7/2002, dopo le parole: “anche in deroga all’età del turno minimo di cui all’articolo 26" sono aggiunte le seguenti: “ed ai periodi di cui all’articolo 24".

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 85 del r.r. 7/2002, sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Per la manutenzione delle aree di pertinenza di elettrodotti aerei le operazioni di taglio e potatura possono essere realizzate in deroga al Titolo II del presente regolamento.

2 ter. Le operazioni di allestimento, sgombero ed esbosco delle aree di pertinenza di elettrodotti sottoposte ad operazioni di taglio devono avvenire con le modalità previste agli articoli 13 e 14 ed essere completate entro la chiusura dei lavori di manutenzione, fatte salve eventuali diverse determinazioni dell’ente competente per territorio.”.

3. Dopo il comma 4 dell’articolo 85 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

“4 bis. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.”.

 

     Art. 46. (Modificazione ed integrazioni all’art. 86)

1. Il comma 2 dell’articolo 86 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

“2. Per la manutenzione delle aree di pertinenza di cui al comma 1, comprese le linee elettriche a bassa tensione, sono consentite le operazioni di taglio e potatura in deroga al Titolo II del presente regolamento, a condizione che non si realizzino opere collaterali soggette ad autorizzazione, previa comunicazione di intervento, conforme all’Allegato H, all’ente competente per territorio con i procedimenti amministrativi previsti all’articolo 87.”.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 86 del r.r. 7/2002 sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Le operazioni di allestimento, sgombero ed esbosco delle aree di pertinenza di altre infrastrutture a rete aeree sottoposte ad operazioni di taglio devono essere effettuate con le modalità previste agli articoli 13 e 14, ed essere completate entro la chiusura dei lavori di manutenzione, fatte salve eventuali determinazioni da parte dell’ente competente per territorio.

2 ter. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni di cui all’articolo 48, comma 9, lettera a) della l.r. 28/2001.”.

 

     Art. 47. (Integrazione al r.r. 7/2002)

1. Dopo l’articolo 92 del r.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:

“Art. 92 bis. (Registro ufficiale dei fornitori di materiale forestale di moltiplicazione)

1. Il registro di cui all’articolo 34, comma 2 bis della l.r. 28/2001 è aggiornato annualmente dalla Giunta regionale e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Il registro contiene:

a) la ragione sociale o il nominativo della ditta;

b) il comune in cui è localizzata l’attività;

c) l’indirizzo;

d) la partita IVA;

e) la data di rilascio dell’autorizzazione;

f) l’attività per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione per produzione e vendita o per sola vendita.”.

 

     Art. 48. (Modificazione all’art. 95)

1. Il comma 1 dell’articolo 95 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

“1. Le fasi di raccolta, lavorazione, immagazzinamento, trasporto, allevamento e conservazione dei materiali di moltiplicazione forestale sono eseguite nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 8 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/ 105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).”.

 

     Art. 49. (Modificazioni all’art. 96)

1. Al comma 1 dell’articolo 96 del r.r. 7/2002, le parole: “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 5”.

2. Al comma 3 dell’articolo 96 del r.r. 7/2002, le parole: “subordinata al rilascio” sono sostituite dalle seguenti: “subordinata al nulla osta del titolare del bosco ed al rilascio”.

 

     Art. 50. (Sostituzione dell’art. 98)

1. L’articolo 98 del r.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 98. (Gestione dei boschi, degli arboreti e delle piante iscritte nel libro regionale)

1. Al fine di ottenere un miglioramento qualitativo e quantitativo della produzione di seme, la Giunta regionale può approvare, per taluni boschi, arboreti o piante da seme iscritti al libro regionale di cui all’articolo 38 della l.r. 28/2001, un disciplinare di gestione redatto in conformità alle indicazioni riportate nell’Allegato S.

2. Il mancato rispetto delle indicazioni contenute nel disciplinare di gestione di cui al comma 1 possono determinare la cancellazione del bosco dal libro regionale di cui all’articolo 38 della l.r. 28/2001.”.

 

     Art. 51. (Integrazione al r.r. 7/2002)

1. Dopo l’articolo 100 del r.r. 7/2002 è aggiunto il seguente:

“Art. 100 bis. (Limite di superficie per l’esenzione dall’iscrizione all’elenco delle ditte boschive ed all’elenco degli operatori forestali)

1. Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il quale per l’utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 9, comma 1 della l.r. 28/2001 è fissato in un ettaro di bosco.

2. Il limite massimo di superficie, riferito ad una stagione silvana, entro il quale per l’utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l’iscrizione all’elenco di cui all’articolo 10, comma 1 della l.r. 28/2001 è fissato in un ettaro di bosco.”.

 

     Art. 52. (Modificazione all’art. 101)

1. Il comma 4 dell’articolo 101 del r.r. 7/2002, è sostituito dal seguente:

“4. Gli enti competenti per territorio sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno, per la costituzione di un’apposita banca dati:

a) l’elenco delle ditte boschive iscritte, completo della relativa data di scadenza del tesserino;

b) l’elenco delle ditte aventi sede in altre regioni cui è stato rilasciato il previsto attestato di idoneità.”.

 

     Art. 53. (Modificazione ed integrazione all’art. 102)

1. Alla lettera e) del comma 3 dell’articolo 102 del r.r. 7/2002, le parole: “, per le comunità montane,” e le parole: “e per i comuni di Perugia, Terni e Foligno rispettivamente dalle sigle PG, TR e FN” sono soppresse.

2. Dopo il comma 7 dell’articolo 102 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

“7 bis. Alle ditte boschive aventi sede legale in altre regioni, si applicano la sospensione e la revoca dell’attestato di idoneità di cui all’articolo 103, comma 3, secondo quanto indicato ai commi 5 e 6.”.

 

     Art. 54. (Modificazione all’art. 103)

1. Al comma 3 dell’articolo 103 del r.r. 7/2002, in fondo, dopo le parole: “l.r. 28/2001.” è aggiunto il seguente periodo: “Alle stesse ditte boschive l’ente competente per territorio rilascia un attestato di idoneità all’attività boschiva valevole cinque anni in cui è indicata la fascia ai sensi del comma 1 a cui la ditta è attribuita.”.

 

     Art. 55. (Modificazione ed integrazione all’art. 104)

1. Alla lettera d) del comma 3 dell’articolo 104 del r.r. 7/2002, le parole: “, per le comunità montane,” e le parole: “e per i comuni di Perugia, Terni e Foligno rispettivamente dalle sigle PG, TR e FN” sono soppresse.

2. Alla lettera d) del comma 6 dell’articolo 104 del r.r. 7/2002, il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.

3. Dopo la lettera d) del comma 6 dell’articolo 104 del r.r. 7/2002 è aggiunta la seguente:

“d bis) riconoscimento delle diverse tipologie di bosco presenti in Umbria, con particolare riferimento a quelle indicate agli articoli 23, 26 e 33.”.

 

     Art. 56. (Integrazione all’art. 106)

1. Dopo il comma 7 dell’articolo 106 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

“7 bis. Nel caso di violazioni alle norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 o nel caso di interventi eseguiti senza l’autorizzazione prevista ai commi 5 e 6 o in difformità dalla stessa autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 48, comma 14 bis della l.r. 28/2001.”.

 

     Art. 57. (Modificazione ed integrazione all’art. 107)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 107 del r.r. 7/2002, le parole: “all’articolo 11 del presente regolamento;” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 11 e 24, con anticipazione di quindici giorni della stagione di taglio;”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 107 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

“1 bis. Nel caso di violazioni alle norme contenute al comma 1, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 48, comma 14 bis della l.r. 28/2001.”.

 

     Art. 58. (Integrazione al r.r. 7/2002)

1. Dopo l’articolo 111 del r.r. 7/2002, è aggiunto il seguente:

“Art. 111 bis. (Allegati)

1. La Giunta regionale, con proprio atto, può apportare eventuali modifiche ed integrazioni agli allegati di cui al presente regolamento.”.

 

     Art. 59. (Norma finale)

1. I limiti di superficie di cui all’articolo 100 bis del r.r. 7/2002, così come aggiunto dal presente regolamento, entro i quali per l’utilizzazione dei boschi cedui non è obbligatoria l’iscrizione agli elenchi di cui agli articoli 9, comma 1 e 10, comma 1 della l.r. 28/2001, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2012.

 

     Art. 60. (Sostituzione degli Allegati al r.r. 7/2002)

1. Gli Allegati B, C, F, G, H, I/a, I/b, L, N, P, T, V, W e Z del r.r. 7/2002 sono sostituiti dai seguenti:

 

ALLEGATI

(Omissis)